ALLEGATO 1
Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (Atto n. 161).
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (Atto n. 161);
considerato che lo schema di decreto legislativo, coerentemente con le previsioni della legge delega:
contiene misure idonee a facilitare l'adempimento degli oneri fiscali per le imprese, siano esse italiane o straniere, che intendano operare in Italia e per quelle italiane che intendano operare all'estero;
garantisce una maggiore certezza nell'applicazione delle norme;
favorisce una maggiore coerenza fra il nostro ordinamento e i più recenti orientamenti dell'Unione europea e della Corte di giustizia nonché con gli standard internazionali stabiliti dall'OCSE;
permette di superare alcune distorsioni dei regimi esistenti favorendone al tempo stesso la semplificazione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
1) con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto, relativo al ruling internazionale, il quale introduce un nuovo articolo 31-ter nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che, nell'individuare al comma 3 le condizioni per l'estensione retroattiva della validità dell'accordo, fa riferimento alle «condizioni di fatto o di diritto a base dell'accordo» stesso, utilizzando un'espressione ambigua che potrebbe creare difficoltà interpretative: al fine di chiarire che l'accordo può retroagire solo se sussistono congiuntamente sia le condizioni di fatto che quelle di diritto poste a base dell'accordo stesso e in coerenza con quanto indicato dalla stessa Relazione al provvedimento, valuti pertanto il Governo l'opportunità di utilizzare la locuzione «condizioni di fatto e di diritto»;
2) con riferimento all'articolo 2 dello schema, il quale introduce al comma 1 un «nuovo interpello» per le imprese che intendano effettuare investimenti in Italia rilevanti e con «significative e durature ricadute sull'occupazione», si rileva come tale secondo criterio appaia di dubbio significato, potendo infatti determinare l'esclusione dall'interpello di imprese disponibili ad effettuare investimenti significativi in settori, quali quelli ad alta tecnologia, che, per loro natura, hanno un impatto occupazionale inferiore rispetto a quelli in altri settori: valuti quindi il Governo l'opportunità di modulare il criterio richiedendo che gli investimenti di cui si parla abbiano «ricadute occupazionali significative in relazione all'attività in cui avviene l'investimento e durature»;
3) con riferimento all'articolo 5, il quale riconduce la deducibilità dei costi cosiddetti black list al loro valore normale, valuti il Governo l'opportunità di chiarire nella relazione illustrativa del provvedimento Pag. 99che, trattandosi di un contesto internazionale, il valore normale a cui si fa riferimento è definito sulla base delle linee guida dell'OCSE;
4) con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera b), valuti il Governo l'opportunità di chiarire che il comma 3 del novellato articolo 152 del TUIR, il quale prevede che i componenti di reddito attribuibili alle stabili organizzazioni relativamente alle transazioni e alle operazioni tra la stabile organizzazione e l'entità cui la medesima appartiene sono determinati ai sensi del comma 7 dell'articolo 110 del TUIR, fa riferimento al cosiddetto «functional separate entity approach» adottato in sede OCSE e di cui le disposizioni proposte rappresentano l'attuazione sul piano normativo nazionale;
5) con riferimento all'articolo 8, il quale, nel riformulare l'articolo 167 del TUIR, alla lettera f) prevede che «Fatti salvi i casi in cui la disciplina del presente articolo sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello, il socio residente controllante deve comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate di cui al comma 1 e al comma 8-bis, indipendentemente dalla verifica, in tale ultimo caso, delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 8-bis», valuti il Governo l'opportunità di eliminare le parole «indipendentemente dalla verifica, in tale ultimo caso, delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 8-bis», che sembrano essere presenti per un difetto di coordinamento e che determinerebbero un eccesso di segnalazioni, con l'ulteriore effetto di ostacolare i controlli;
6) con riferimento all'articolo 10, il quale modifica il decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, valuti il Governo l'opportunità di introdurre un meccanismo per evitare un adeguamento tardivo della lista ivi richiamata rispetto all'entrata in vigore delle convenzioni che prevedano un adeguato scambio di informazioni, prevedendo, in particolare, un aggiornamento periodico, a cadenza non superiore ai sei mesi, della lista in questione;
7) sempre con riferimento all'articolo 10, nell'ottica di una maggiore aderenza agli standard internazionali di trasparenza, valuti il Governo l'opportunità di chiarire l'espressione «adeguato scambio di informazioni», prevedendo che esso sia svolto in conformità con quanto stabilito dalle fonti internazionali e, in particolare, dall'articolo 26 del Modello OCSE e dal Modello di Tax Information Exchange Agreement dell'OCSE del 2002;
8) in ordine all'articolo 11, valuti il Governo l'opportunità di chiarire se il regime di exit tax ivi previsto con riferimento alle operazioni straordinarie riguardi anche le operazioni di questo tipo realizzate con Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;
9) con riferimento all'articolo 13, relativo alle perdite su crediti, il quale, al comma 1, lettera a), sostituisce l'articolo 88 del TUIR introducendo al comma 4-bis e al comma 4-ter una disciplina maggiormente onerosa, rispetto a quella in essere, per le società oggetto di procedure concorsuali e di procedure ex articolo 67 e 182-bis della legge fallimentare, che abbiano già definito o stiano definendo il percorso di risanamento, già oggetto di asseverazioni da parte di professionisti e di specifici decreti emessi dal tribunale, valuti il Governo, nel rispetto dello statuto del contribuente, e al fine di evitare un onere che non poteva essere correttamente previsto in capo a tali società, l'opportunità di modificare il comma 2 del medesimo articolo 13 al fine di prevedere che le disposizioni previste dal comma 1, lettere a), b) ed e), si applichino dal periodo di imposta successivo alla data in vigore del decreto legislativo in esame;
10) per un difetto di coordinamento, la modifica apportata dall'articolo 15, comma 1, lettera b), al comma 6 dell'articolo 165 del TUIR sembrerebbe eliminare il criterio della per country limitation Pag. 100in relazione al solo riporto delle eccedenze, lasciandola invece in vita ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 165: valuti quindi il Governo l'opportunità di ripristinare il riferimento a tale criterio nel predetto comma 6, anche al fine di una migliore formulazione lessicale del testo, sostituendo le parole da: «Nel caso di reddito d'impresa prodotto» fino a: «su tale reddito» con le seguenti: «L'imposta estera pagata a titolo definitivo sui redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la quota d'imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri».
ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Atto n. 162).
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Atto n. 162);
evidenziato come il provvedimento intenda realizzare un passo avanti importante verso l'obiettivo di alleggerire gli oneri documentali a carico dei contribuenti e di rafforzare la capacità dell'amministrazione finanziaria di svolgere con maggiore efficacia la sua funzione di controllo;
rilevato come la generalizzazione del sistema di fatturazione elettronica delle fatture e di trasmissione telematica dei corrispettivi costituisca un elemento di stimolo importante per un più generale processo di innovazione tecnologica del Paese nel suo complesso, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, in quanto rappresenta una delle principali leve per diffondere la cultura digitale nel mondo delle imprese, rendere più efficienti i processi amministrativi e ridurre i costi di gestione, realizzando risparmi che sono stati stimati dalla Commissione Europea in circa 240 miliardi di euro se entro il 2020 venissero ammesse e scambiate solo fatture elettroniche, nonché per migliorare il rapporto tra amministrazione fiscale e contribuenti e indurre a una maggiore tax compliance, attraverso la semplificazione e riduzione degli adempimenti fiscali;
sottolineata l'esigenza di rafforzare il più possibile gli strumenti per incentivare l'utilizzo del sistema da parte del numero più ampio possibile di contribuenti, al fine di massimizzare i vantaggi che possono essere forniti dal sistema stesso;
evidenziato infatti come i vantaggi forniti da tali nuovi strumenti telematici sarà tanto maggiore, sia per i singoli contribuenti, sia per l'efficienza del sistema nel suo complesso, quanto più ampia sarà la loro diffusione;
rilevata pertanto la necessità che i nuovi strumenti di trasmissione e memorizzazione telematica introdotti dallo schema di decreto non siano considerati come adempimenti aggiuntivi, ma come strumenti posti a disposizione dei contribuenti per modernizzare la loro operatività quotidiana e per snellire le modalità attraverso cui adempiere ai loro obblighi tributari;
evidenziata l'opportunità di assicurare la massima flessibilità e interoperabilità delle soluzioni tecniche per la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, al fine di evitare l'obsolescenza di tali soluzioni e per integrarle il più possibile nell'operatività delle imprese chiamate a utilizzarle;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) si preveda un forte sostegno tecnologico pubblico rispetto al funzionamento Pag. 102dei meccanismi telematici previsti dallo schema di decreto, prevedendo in tale contesto che il sistema consenta non solo la trasmissione, ma anche la conservazione dei dati di interesse fiscale, al fine di offrire a tutti i contribuenti uno strumento in grado di modernizzare concretamente la loro operatività quotidiana e di semplificare e velocizzare effettivamente gli adempimenti cui essi sono chiamati;
b) con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo, in una prospettiva di medio periodo, l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in forma telematica all'Agenzia delle Entrate, in coincidenza con i termini della liquidazione periodica IVA, dei dati di interesse fiscale delle fatture in luogo degli attuali adempimenti, valutando gli effetti di tale disposizione in un periodo individuato come sperimentale in una prima fase, in quanto tale misura potrebbe soddisfare sia le esigenze di semplificazione contabile e di riduzione dei costi di gestione degli adempimenti IVA (eliminando una serie molto ampia di adempimenti gravosi per i contribuenti, quali, ad esempio: le comunicazioni dei dati rilevanti a fini IVA – cosiddetto spesometro; le comunicazioni ai fini del monitoraggio delle transazioni con i Paesi a regime fiscale privilegiato appartenenti alla cosiddetta «black list»; la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di servizi ricevuti e degli acquisti effettuati; la comunicazione delle dichiarazioni d'intento da parte degli esportatori abituali; l'obbligo di registrazione delle fatture emesse e delle fatture relative ai beni e servizi acquistati o importati; l'obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione e il rimborso dei crediti IVA), sia l'esigenza di contrastare la sensibile evasione di tale tributo: valuti pertanto il Governo la possibilità di operare un'ulteriore semplificazione in favore dei contribuenti relativamente agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA, verificando la possibilità di eliminare anche le disposizioni in materia di reverse charge e di split payment introdotte con la legge di stabilità 2015, in quanto la trasmissione generalizzata in via telematica dei dati di interesse fiscale avrebbe gli stessi effetti di contrasto all'evasione IVA perseguiti dai predetti meccanismi del reverse charge e dello split payment;
c) con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, provveda il Governo a introdurre detrazioni fiscali per le spese sostenute dai contribuenti in relazione alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, al fine di incentivare maggiormente i contribuenti ad optare per tale strumento, che avrà ricadute positive sia sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti sia sotto il profilo del rafforzamento del contrasto all'evasione, evitando il disorientamento per i contribuenti che provocherebbe un'adesione non generalizzata ai nuovi meccanismi di trasmissione;
d) con riferimento all'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto, il quale stabilisce l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici, si preveda che tali funzioni di memorizzazione e trasmissione possano essere effettuate utilizzando gli strumenti tecnologici già in uso da parte di tali operatori, senza prevedere l'inserimento all'interno dei predetti distributori di ulteriori dispositivi, evitando in tal modo aggravi di costi per il settore;
e) con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto, il quale prevede una serie di incentivi, consistenti sostanzialmente nel venir meno di alcuni obblighi di comunicazione, nell'accelerazione dei rimborsi IVA e nella riduzione dei termini di accertamento, in favore dei contribuenti che trasmettano telematicamente all'Agenzia delle entrate tutte le fatture emesse e ricevute e tutte le note di variazione, si provveda a chiarire il meccanismo di applicazione di tali benefici in presenza di fornitori che inviano ancora le fatture in modalità cartacea;Pag. 103
f) con riferimento all'articolo 3, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in favore dei soggetti che aderiscono ai meccanismi di trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi e che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, oltre agli incentivi già individuati dallo stesso articolo 3, anche l'esclusione della possibilità, per l'Amministrazione finanziaria, di esperire gli accertamenti analitico-induttivi sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e all'articolo 54, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, analogamente a quanto già previsto per i soggetti congrui e coerenti ai fini degli studi di settore.
ALLEGATO 3
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163).
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La VI Commissione Finanze della Camera di deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163);
sottolineata la notevole rilevanza dell'intervento legislativo, il quale consentirà di compiere un importante passo in avanti sul piano della chiarezza, della semplificazione e della stabilità dell'ordinamento tributario, nonché del miglioramento dei rapporti tra fisco e contribuenti;
evidenziato in particolare come le norme in materia di abuso del diritto di cui al nuovo articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 consentiranno finalmente di regolare a livello legislativo una fattispecie nata in sede giurisprudenziale e che, per tale ragione, si presta a suscitare notevoli dissensi interpretativi e a generare inevitabilmente contenzioso, con il duplice effetto negativo di esporre da, un lato, i contribuenti a una situazione di incertezza e di indurre, dall'altro, la giurisprudenza a dover colmare spazi interpretativi eccessivamente ampi;
sottolineato inoltre come la nuova disciplina recata dall'articolo 10-bis della legge n. 212 introduca opportunamente nell'ordinamento una norma generale antiabuso che unifica in un unico concetto l'abuso del diritto e l'elusione fiscale con riferimento alle imposte sui redditi e alle imposte indirette, fatta salva solo la speciale disciplina in materia doganale, ottemperando altresì alle indicazioni contenute nella Raccomandazione della Commissione europea n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012 sulla pianificazione fiscale aggressiva;
rilevata in tale contesto l'opportunità di apportare alcune precisazioni alla definizione della fattispecie di abuso del diritto disciplinata dal nuovo articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, al fine di chiarire il più possibile la formulazione della norma, evitando in tal modo di estendere eccessivamente la discrezionalità interpretativa lasciata alla giurisprudenza e di generare ulteriore contenzioso in materia, nonché assicurando la coerenza della norma con la fisiologia della prassi negoziale ed economica;
evidenziato come le previsioni dell'articolo 2 dello schema, che intervengono sulla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento in caso di reato tributario, chiarendo che il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'amministrazione finanziaria sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini, consentano anch'esse di superare un fattore di incertezza e conflittualità presente nell'ordinamento tributario, facilitando inoltre l'applicazione di altri strumenti previsti dallo stesso ordinamento, quali la procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge n. 186 del 2014, introdotta sulla base del modello stabilito in sede OCSE;
sottolineata la portata innovativa del regime di adempimento collaborativo introdotto dal Titolo III dello schema di decreto legislativo, il quale rappresenta un progresso significativo verso la costruzione Pag. 105di un migliore rapporto tra fisco e contribuenti attraverso forme di comunicazione e cooperazione rafforzata, la semplificazione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti stessi, nonché al fine di focalizzare le energie e le professionalità esistenti nelle diverse articolazioni dell'Amministrazione finanziaria verso funzioni a più alto valore aggiunto, che consentano di rendere più mirate ed efficaci le attività di controllo e accertamento;
evidenziato come tale nuovo regime collaborativo abbia ancora un connotato necessariamente sperimentale, essendo limitato a una platea ancora ristretta di imprese, ma costituisca un modello da estendere a un novero più ampio di contribuenti, sulla base degli sviluppi e degli affinamenti successivi della disciplina,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) con riferimento al comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, il quale prevede che il raddoppio dei termini di accertamento per le imposte sui redditi scatti solo per i casi di presentazione delle denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria entro gli ordinari termini, provveda il Governo a far riferimento, oltre che all'ipotesi di denunce da parte dell'Amministrazione finanziaria, anche all'ipotesi in cui la denuncia sia presentata dalla Guardia di finanza;
2) con riferimento al comma 2 dell'articolo 2 dello schema, il quale prevede che il raddoppio dei termini di accertamento in materia di IVA scatti solo per i casi di presentazione delle denunce da parte dell'Amministrazione finanziaria entro gli ordinari termini, provveda anche in questo caso il Governo a far riferimento, oltre che all'ipotesi di denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, anche all'ipotesi in cui la denuncia sia presentata dalla Guardia di finanza;
3) con riferimento al comma 3 dell'articolo 2 dello schema, il quale, sempre nel quadro delle modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento, stabilisce che sono comunque fatti salvi gli effetti degli atti impositivi notificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, provveda il Governo ad adeguare meglio il contenuto della disposizione al tenore letterale della norma di delega in materia di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 23 del 2014, facendo più propriamente riferimento agli atti di controllo ed indicando specificamente quali siano tali atti;
e con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento al comma 2 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, inserito dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la lettera a), laddove si definiscono gli elementi che costituiscono la fattispecie di abuso del diritto, nei seguenti termini:
«a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, i quali, in mancanza di valide ragioni economiche, non siano adeguati a normali logiche di mercato e siano inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;»;
b) con riferimento alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, inserito dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, laddove si fornisce la definizione di vantaggi fiscali indebiti, valuti il Governo l'opportunità di specificare che il richiamo ai principi dell'ordinamento tributario riguarda sia l'ordinamento nazionale sia quello comunitario;
c) con riferimento al comma 5 del citato articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, valuti il Governo l'opportunità di correggere la formulazione tecnica della disposizione, sostituendo il riferimento all'articolo Pag. 10611 «della legge 27 luglio 2000, n. 212» con quella all'articolo 11 «della presente legge», dal momento che l'articolo 10-bis viene inserito nella stessa legge n. 212;
d) valuti il Governo l'opportunità di coordinare il comma 5 del predetto articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, laddove si fa riferimento alla possibilità per il contribuente di proporre interpello preventivo per conoscere se le operazioni che intende realizzare costituiscano abuso del diritto, con il comma 3 dell'articolo 1 dello schema di decreto, il quale prevede che il contribuente presenti istanza di interpello ai fini della disapplicazione delle norme tributarie che, per contrastare fenomeni elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse;
e) con riferimento al comma 9 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, laddove si prevede che l'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la contestazione della condotta stessa sia preventivamente validata a livello di vertice dell'Amministrazione finanziaria;
f) con riferimento al comma 13 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, laddove si prevede che le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, valuti il Governo l'opportunità, nell'ambito dello schema di decreto legislativo stesso ovvero nell'emanando decreto legislativo sulle sanzioni amministrative, di graduare le sanzioni amministrative applicabili all'abuso del diritto rispettando la differenza tra evasione ed elusione, ed eventualmente dettando una specifica norma generale sulle sanzioni amministrative applicabili nel caso di elusione con riferimento a tutte le imposte;
g) con riferimento al comma 3 dell'articolo 6, il quale prevede, nel quadro del nuovo regime dell'adempimento collaborativo, la riduzione della metà delle sanzioni amministrative applicabili per i rischi fiscali comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, qualora l'Agenzia medesima non condivida la posizione del contribuente, valuti il Governo l'opportunità di regolare la rilevanza penale di tale fattispecie, nell'ambito dello stesso schema di decreto ovvero nell'ambito dell'emanando decreto legislativo sulle sanzioni penali tributarie.
ALLEGATO 4
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163).
PROPOSTE DI MODIFICA ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
Sostituire le premesse con le seguenti:
«in merito all'articolo 1, sono molteplici le ragioni per le quali il principio del divieto di abuso del diritto desta perplessità. Anzitutto, è agevole osservare che la definizione di abuso del diritto individuata dalla norma presenta molteplici punti di contatto con la nozione di elusione fiscale già delineata dall'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Invero, anche nell'abuso del diritto v’è un riferimento al vantaggio fiscale; anche qui, il vantaggio deve connotarsi per il suo carattere «indebito»; anche qui, poi, è prevista l'esimente della sussistenza di sostanza economica, che richiama le valide ragioni economiche contemplate nel citato articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
la norma introduce poi ulteriori elementi caratterizzanti l'abuso di diritto andando a specificare i concetti di «operazioni prive di sostanza economica» e «vantaggi fiscali indebiti». In questo senso, però, la norma ricorre a formule ambigue e non univoche («il fondamento giuridico del loro insieme» o «normali logiche di mercato»), lasciando all'interprete l'arduo compito di riempire di contenuto la disposizione. La specificazione di operazione priva di sostanza economica, individuata nella «inidoneità a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali» e dunque nella essenzialità del vantaggio fiscale, lascia ampi spazi all'interprete, con il concreto rischio di ricondurvi anche ipotesi tipiche di evasione fiscale (con conseguente irrilevanza penale della condotta): non è pensabile infatti un'attività di evasione fiscale che non sia dettata dal fine esclusivo (non solo essenziale !) di ottenere un vantaggio fiscale. La stessa esimente di cui al comma 3, introduce concetti ambigui, di ampia portata applicativa e di difficile interpretazione: si pensi, ad esempio, al solo concetto di «marginalità»;
l'abuso del diritto disciplinato dalla disposizione rappresenta, in definitiva, non un principio dal contenuto specifico bensì un «contenitore» destinato a comprendere in se le più disparate forme di elusione o utilizzo distorto degli istituti giuridici. Un contenitore, come evidenziato dalla dottrina più attenta, di «miscellanea giuridica», che mescola fenomeni aventi natura distinta e diversa andando contro la stessa finalità dichiarata di ridurre l'incertezza giuridica nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti. Detto altrimenti, gli effetti derivanti dalla disposizione sono lasciati all'applicazione di un principio non definito, la cui specificazione è rimessa alta personale sensibilità dei giudici ed in un contesto che, negli ultimi anni, ha visto discutibili applicazioni del principio del divieto di abuso, con l'inclusione in esso di fattispecie pacificamente riconducibili all'evasione fiscale;
da considerare poi la specificazione contenuta nella disposizione in merito all'irrilevanza penale delle condotte abusive. In disparte la superfluità di tale specificazione (costituisce illecito penale ciò che la legge qualifica come reato), la norma, Pag. 108come rilevato dagli esperti del settore, potrebbe avere forti ricadute sui procedimenti penali pendenti instaurati sulla base di un accostamento e/o commistione dei concetti di elusione ed evasione;
infine, come rilevato anche nel corso del seminario istituzionale del 20 maggio 2015, la portata applicativa delle disposizioni del presente schema di decreto non può essere concretamente apprezzata se non all'esito dello schema di decreto legislativo di riforma del sistema sanzionatorio penale tributano, stante il labile confine tra fattispecie di evasione e abusive;
in merito alla disciplina del raddoppio dei termini di cui all'articolo 2, la disposizione, seppure ispirata dall'intento di garantire una maggiore certezza dei rapporti tributari, sembra invece perseguire come concreto obiettivo quello di ostacolare l'attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria, per di più in dazione a fattispecie che integrano ipotesi di reato. La riduzione delle ipotesi di raddoppio dei termini ai soli casi di inoltro della denuncia di reato entro il termine ordinario di accertamento rappresenta oggi un freno alle attività di verifica considerate le attuali dotazioni dell'amministrazione finanziaria (insufficienti a garantire un adeguato controllo nel breve arco temporale di soli 4 anni) sia la complessità delle pratiche e della condotte di evasione fiscale, spesso celate da laboriosi artifizi di difficile individuazione. Appare oltremodo ambigua, inoltre, la scelta di modificare il testo originariamente presentato che doveva prevedere che «sono comunque fatti salvi gli effetti degli atti di controllo divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo». Invece nel decreto gli «atti di controllo» sono divenuti «atti impositivi». Il tutto comporterebbe, secondo le parole di Francesco Greco, a capo del pool reati finanziari della Procura di Milano, «un condono nascosto» giacché tutte le attività di controllo ad oggi eseguite (si pensi alle risultanze acquisite in processi verbali di constatazione) non sarebbero più utilizzabili ai fini fiscali se già decorso il termine ordinario di accertamento;
quanto invece al nuovo regime collaborativo previsto dagli articoli 3 e seguenti, esso troverebbe applicazione in via sperimentale per i soli contribuenti di maggiori dimensioni. Considerato pertanto il carattere meramente sperimentale del nuovo regime, peraltro già preceduto da un progetto sperimentale quale il Progetto Pilota sul regime di adempimento collaborativo di cui all'invito pubblico del 25 giugno 2013, sarebbe opportuno un diverso impiego delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili;»
Conseguentemente sostituire le condizioni e le osservazioni espresse nel parere del Relatore con le seguenti:
Con le seguenti condizioni:
1) valuti il Governo l'opportunità di non intervenire sullo Statuto dei diritti del contribuente con l'introduzione dell'articolo 10-bis bensì di modificare Fattuale articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 600 del 1973, ampliandone la portata applicativa attraverso la soppressione del comma 3; ciò al fine di creare il minor impatto sulla consolidata applicazione e interpretazione della detta disposizione, trasformandola al contempo in una clausola generale antielusiva che consenta di superare air Amministrazione finanziaria e ai giudici le limitazioni casistiche attualmente previste dalla disposizione;
2) In alternativa, con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 10-bis della legge 212/2000, provveda il Governo a riformularne il testo normativo e, in sostituzione, introdurre il concetto di abuso del diritto nei seguenti termini: «Configurano abuso del diritto gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche e che, pur nel rispetto formale delle norme, siano diretti ad aggirare gli obblighi e divieti previsti dall'ordinamento tributario ed a conseguire un vantaggio fiscale indebito».Pag. 109
3) con riferimento al comma 3 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, inserito dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, provveda il Governo a sopprimere il comma essendo l'esimente in esso contenuta una superflua specificazione del concetto di abuso del diritto già espresso nei precedenti commi. In alternativa, valuti il Governo l'opportunità di riformulare il testo nel modo seguente: «In ogni caso, non si configura l'abuso del diritto se le operazioni risultino giustificate da ragioni di ordine organizzativo o gestionale, che rispondano ad obiettive esigenze di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente»;
4) con riferimento al comma 5 del citato articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, valuti il Governo l'opportunità di correggere la formulazione tecnica della disposizione, sostituendo il riferimento all'articolo 11 «della legge 27 luglio 2000, n. 212» con quella all'articolo 11 «della presente legge», dal momento che l'articolo 10-bis viene inserito nella stessa legge n. 212;
5) con riferimento al comma 9 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, laddove si disciplina l'onere della prova a carico dell'amministrazione finanziaria e del contribuente, provveda il Governo a sopprimere il comma essendo la ripartizione dell'onere della prova già implicita nella struttura dell'abuso così come disciplinato nei precedenti commi, in ogni caso, valuti il Governo l'opportunità di eliminare il riferimento al comma 3, potendosi configurare l'abuso del diritto anche in relazione ad operazioni non legate all'esercizio di attività d'impresa o professionale;
6) con riferimento ai commi 12 e 13 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, provveda il Governo alla soppressione dei commi trattandosi di specificazioni superflue che non apportano alcun ausilio ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni in materia di abuso del diritto;
7) con riferimento al comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, il quale prevede che il raddoppio dei termini di accertamento per le imposte sui redditi scatti solo per i casi di presentazione delle denuncia da parte dell'amministrazione finanziaria entro gli ordinari termini, provveda il Governo a sostituire il comma con il seguente:
«All'articolo 43, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Pena la nullità dell'avviso di accertamento, l'amministrazione finanziaria ha foriere di dimostrare l'avvenuta trasmissione o presentazione, anche oltre la scadenza dei termini di accertamento, della denuncia all'autorità giudiziaria competente»;
8) con riferimento al comma 2 dell'articolo 2 dello schema, il quale prevede che il raddoppio dei termini di accertamento in materia di IVA scatti solo per i casi di presentazione delle denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria entro gli ordinari termini, provveda il Governo a sostituire il comma con il seguente:
«All'articolo 57, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Pena la nullità dell'avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare l'avvenuta trasmissione o presentazione, anche oltre la scadenza dei termini di accertamento, della denuncia all'autorità giudiziaria competente».
9) con riferimento al comma 3 dell'articolo 2 dello schema, il quale, sempre nel quadro delle modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento, stabilisce che sono comunque fatti salvi gli effetti degli atti impositivi notificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, provveda il Governo ad adeguare meglio il contenuto della disposizione al tenore letterale della norma di delega in materia di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 23 del 2014, Pag. 110facendo più propriamente riferimento agli atti di controllo ed indicando specificamente quali siano tali atti;
10 sopprimere gli articoli 3, 4, 5 e 6.
1. Pesco, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Villarosa.
Al numero 1) delle condizioni inserire, in fine, le parole: «e all'ipotesi in cui la denuncia sia acquisita di iniziativa del pubblico Ministero, con iscrizione, entro gli ordinari termini, nel registro degli indagati, ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale.
In caso di presentazione o trasmissione della denuncia da parte di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, o su iniziativa della polizia giudiziaria, gli stessi, o comunque l'Amministrazione di cui l'anno parte, ne fanno tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate. In caso di iscrizione su iniziativa del pubblico ministero, la competente Procura, tranne i casi di cui all'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, ne fa tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate, una volta presentata o trasmessa la denuncia, o ricevuta la comunicazione di cui ai commi precedenti, tranne i casi di cui all'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, e in ogni caso, per le fattispecie previste alle lettere b), c) e d) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale, previa acquisizione del nulla osta da parte del pubblico ministero, ne fa tempestiva comunicazione al contribuente.»
2. Sottanelli.
Al numero 2) delle condizioni inserire, in fine, le parole: «all'ipotesi in cui la denuncia sia acquisita di iniziativa del pubblico Ministero, con iscrizione, entro gli ordinari termini, nel registro degli indagati ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale.
In caso di presentazione o trasmissione della denuncia da parte di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, o su iniziativa della polizia giudiziaria, gli stessi, o comunque l'Amministrazione di cui fanno parte, ne fanno tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
In caso di iscrizione su iniziativa del pubblico ministero, la competente Procura, tranne i casi di cui all'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, ne fa tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate, una volta presentata o trasmessa la denuncia, o ricevuta la comunicazione di cui ai commi precedenti, tranne i casi di cui all'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, ed in ogni caso, per le fattispecie previste alle lettere b), c) e d) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale, previa acquisizione del nulla osta da parte del pubblico ministero, ne fa tempestiva comunicazione al contribuente.»
3. Sottanelli.
Sopprimere la lettera a) delle osservazioni.
Conseguentemente sopprimere la quinta premessa.
4. Carella.
Alla lettera a) delle osservazioni inserire, infine, le parole: fermo restando che le predette valutazioni di coerenza e di conformità devono essere effettuate avendo riguardo al risultato economico, patrimoniale, organizzativo o gestionale che i fatti, gli atti e i contratti determinano con riguardo a tutte le parti in causa della complessiva operazione considerata e non soltanto con riguardo ad alcune di esse.
5. Sottanelli.
Sopprimere la lettera h) delle osservazioni.
6. Sottanelli.
Dopo la lettera b) delle osservazioni inserire la seguente:
b-bis) con riferimento al comma 3 dell'articolo 10-bis inserito dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di specificare che: «Non si considerano altresì abusive, in ogni caso, le operazioni che determinano quale unico vantaggio fiscale il differimento della tassazione di plusvalori, in ragione della natura fiscalmente neutrale delle operazioni medesime, tali per cui vi è in parallelo la perfetta continuità dei valori fiscalmente riconosciuti, in assenza pertanto di qualsivoglia salto di imposta sui valori imponibili.»
7. Sottanelli.
Dopo la lettera d) delle osservazioni inserire la seguente:
d-bis) valuti, in particolare, il Governo l'opportunità che l'istanza di interpello preventivo in materia di abuso del diritto sia presentata prima che siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione e per l'assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie per la quale si presenta l'istanza;
8. Causi.
(Approvata)
Dopo la lettera d) delle osservazioni inserire la seguente:
d-bis) con riferimento al comma 7 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, valuti il Governo se la proroga contenuta nel terzo periodo di tale disposizione sia in sintonia con la ratio del provvedimento, volto a realizzare la certezza del diritto e non sia in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non potendosi ritenere che la scadenza del termine costituisca causa di eccezionale urgenza tale da consentire la notifica dell'accertamento, come stabilito dalla prevalente giurisprudenza, anche di legittimità;
9. Capezzone.
Sopprimere la lettera e) delle osservazioni
10. Sottanelli.
Dopo la lettera e) delle osservazioni inserire la seguente:
c-bis) con riferimento al comma 11 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, specifichi il Governo che il termine di un anno per la richiesta, da parte dei terzi, del rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, decorre dal giorno in cui i terzi stessi ricevono la notificazione, da parte dell'Amministrazione stessa, della sopravvenuta emersione del diritto;
11. Capezzone.
Dopo la lettera e) delle osservazioni inserire la seguente:
e-bis) con riferimento al comma 11 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, specifichi il Governo che il termine di un anno per la richiesta, da parte dei terzi, del rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, decorre dal giorno in cui i terzi stessi ricevono l'informazione, da parte dell'Amministrazione medesima, della sopravvenuta emersione del diritto;
11. (nuova formulazione) Capezzone.
(Approvata)
Dopo la lettera e) delle osservazioni inserire la seguente:
e-bis) valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 11 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 nei seguenti termini:
«11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni del presente articolo possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall'amministrazione finanziaria entro un anno dal giorno in cui viene ricevuta la notificazione, da effettuarsi da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le previsioni di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'intervenuta definitività dell'accertamento ovvero della sua definizione mediante adesione o conciliazione giudiziale, inoltrando a tal fine apposita istanza all'Agenzia, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.».
12. Capezzone.
Sostituire la lettera f) delle osservazioni con la seguente:
f) con riferimento al comma 13 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, valuti il Governo l'opportunità di sostituirlo con il seguente:
«13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi tributarie e delle leggi penali tributarie».
13. Capezzone.
Dopo la lettera f) delle osservazioni inserire la seguente:
f-bis) con riferimento all'articolo 4, valuti il Governo l'opportunità di meglio specificare e disciplinare le modalità di accesso all'istituto dell'adempimento collaborativo, così come le cause, anche sopraggiunte, per l'eventuale disconoscimento del diritto a permanere in tale peculiare regime, senza rimandare esclusivamente a provvedimenti di carattere non regolamentare emanati dal Direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 7, comma 5.
14. Capezzone.
Dopo la lettera f) delle osservazioni inserire la seguente:
f-bis) con riferimento all'articolo 5, comma 2, lettera c), valuti il Governo l'opportunità di meglio definire la previsione, altrimenti troppo generica, secondo la quale il contribuente si impegna a rispondere alle richieste dell'Agenzia delle entrate «nel più breve tempo possibile»;.
15. Capezzone.
(Approvata)
Dopo la lettera g) delle osservazioni inserire la seguente:
h) con riferimento all'articolo 7, comma 4, valuti il Governo l'opportunità di stabilire un termine temporale certo volto a definire la durata della fase di prima applicazione delle norme sull'adempimento collaborativo, prevedendo inoltre che il Ministero dell'economia e delle finanze trasmetta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione relativa all'applicazione del nuovo istituto.
16. Capezzone.
(Approvata)
ALLEGATO 5
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163).
PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAI DEPUTATI PESCO ED ALTRI
La VI Commissione Finanze della Camera di deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163);
premesso che:
in merito all'articolo 1, sono molteplici le ragioni per le quali la formulazione del principio del divieto di abuso del diritto desta perplessità: anzitutto, è agevole osservare che la definizione di abuso del diritto individuata dalla norma presenta molteplici punti di contatto con la nozione di elusione fiscale già delineata dall'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; invero, anche nell'abuso del diritto v’è un riferimento al vantaggio fiscale; anche qui, il vantaggio deve connotarsi per il suo carattere «indebito»; anche qui, poi, è prevista l'esimente della sussistenza di sostanza economica, che richiama le valide ragioni economiche contemplate nel citato articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973: sotto tale profilo, quindi, sarebbe stato più opportuno intervenire non sullo Statuto dei diritti del contribuente con l'introduzione dell'articolo 10-bis, bensì modificare l'attuale articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ampliandone la portata applicativa attraverso la soppressione del comma 3; ciò al fine di creare il minor impatto sulla consolidata applicazione e interpretazione della detta disposizione, trasformandola al contempo in una clausola generale antielusiva che consenta di superare all'Amministrazione finanziaria e ai giudici le limitazioni casistiche attualmente previste dalla disposizione;
la norma introduce poi ulteriori elementi caratterizzanti l'abuso di diritto andando a specificare i concetti di «operazioni prive di sostanza economica» e vantaggi fiscali indebiti»; in questo senso, però, la norma ricorre a formule ambigue e non univoche («il fondamento giuridico del loro insieme» o «normali logiche di mercato»), lasciando all'interprete l'arduo compito di riempire di contenuto la disposizione; la specificazione di operazione priva di sostanza economica, individuata nella «inidoneità a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali» e dunque nella essenzialità del vantaggio fiscale, lascia ampi spazi all'interprete, con il concreto rischio di ricondurvi anche ipotesi tipiche di evasione fiscale (con conseguente irrilevanza penale della condotta): non è pensabile infatti un'attività di evasione fiscale che non sia dettata dal fine esclusivo (non solo essenziale !) di ottenere un vantaggio fiscale; la stessa esimente di cui al comma 3, introduce concetti ambigui, di ampia portata applicativa e di difficile interpretazione: si pensi, ad esempio, al solo concetto di «marginalità»;
l'abuso del diritto disciplinato dalla disposizione rappresenta, in definitiva, non un principio dal contenuto specifico bensì un «contenitore» destinato a comprendere in sé le più disparate forme di elusione o utilizzo distorto degli istituti Pag. 114giuridici: un contenitore, come evidenziato dalla dottrina più attenta, di «miscellanea giuridica», che mescola fenomeni aventi natura distinta e diversa andando contro la stessa finalità dichiarata di ridurre l'incertezza giuridica nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti; detto altrimenti, gli effetti derivanti dalla disposizione sono lasciati all'applicazione di un principio non definito, la cui specificazione è rimessa alla personale sensibilità dei giudici ed in un contesto che, negli ultimi anni, ha visto discutibili applicazioni del principio del divieto di abuso, con l'inclusione in esso di fattispecie pacificamente riconducibili all'evasione fiscale;
da considerare poi la specificazione contenuta nella disposizione in merito all'irrilevanza penale delle condotte abusive: in disparte la superfluità di tale specificazione (costituisce illecito penale ciò che la legge qualifica come reato), la norma, come rilevato dagli esperti del settore, potrebbe avere forti ricadute sui procedimenti penali pendenti instaurati sulla base di un accostamento e/o commistione dei concetti di elusione ed evasione;
infine, come rilevato anche nel corso del seminario istituzionale del 20 maggio scorso, la portata applicativa delle disposizioni del presente schema di decreto non può essere concretamente apprezzata se non all'esito dello schema di decreto legislativo di riforma del sistema sanzionatorio penale tributario, stante il labile confine tra fattispecie di evasione e abusive;
in merito alla disciplina del raddoppio dei termini di cui all'articolo 2, la disposizione, seppure ispirata dall'intento di garantire una maggiore certezza dei rapporti tributari, sembra invece perseguire come concreto obiettivo quello di ostacolare l'attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria, per di più in relazione a fattispecie che integrano ipotesi di reato; la riduzione delle ipotesi di raddoppio dei termini ai soli casi di inoltro della denuncia di reato entro il termine ordinario di accertamento rappresenta oggi un freno alle attività di verifica considerate le attuali dotazioni dell'amministrazione finanziaria (insufficienti a garantire un adeguato controllo nel breve arco temporale di soli 4 anni) sia la complessità delle pratiche e della condotte di evasione fiscale, spesso celate da laboriosi artifizi di difficile individuazione; appare oltremodo ambigua, inoltre, la scelta di modificare il testo originariamente presentato che doveva prevedere che «sono comunque fatti salvi gli effetti degli atti di controllo divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo»; invece nel decreto gli «atti di controllo» sono divenuti «atti impositivi»: il tutto comporterebbe, secondo le parole di Francesco Greco, a capo del pool reati finanziari della Procura di Milano, «un condono nascosto», giacché tutte le attività di controllo ad oggi eseguite (si pensi alle risultanze acquisite in processi verbali di constatazione) non sarebbero più utilizzabili ai fini fiscali se già decorso il termine ordinario di accertamento;
quanto invece al nuovo regime collaborativo previsto dagli articoli 3 e seguenti, esso troverebbe applicazione in via sperimentale per i soli contribuenti di maggiori dimensioni: considerato pertanto il carattere meramente sperimentale del nuovo regime, peraltro già preceduto da un progetto sperimentale quale il Progetto Pilota sul regime di adempimento collaborativo di cui all'invito pubblico del 25 giugno 2013, sarebbe opportuno un diverso impiego delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili;»,
esprime
PARERE CONTRARIO
invitando il Governo ad una integrale revisione della normativa di cui allo schema di decreto in esame, che tenga conto delle criticità suesposte ed emerse nel corso dell'esame in Commissione, nonché durante il seminario istituzionale, ed in particolare delle seguenti raccomandazioni:
1) valuti il Governo l'opportunità di non intervenire sullo Statuto dei diritti del Pag. 115contribuente con l'introduzione dell'articolo 10-bis, bensì di modificare l'attuale articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ampliandone la portata applicativa attraverso la soppressione del comma 3; ciò al fine di creare il minor impatto sulla consolidata applicazione e interpretazione della detta disposizione, trasformandola al contempo in una clausola generale antielusiva che consenta di superare all'Amministrazione finanziaria e ai giudici le limitazioni casistiche attualmente previste dalla disposizione;
2) in alternativa, con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, provveda il Governo a riformularne il testo normativo e, in sostituzione, introdurre il concetto di abuso del diritto nei seguenti termini: «Configurano abuso del diritto gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche e che, pur nel rispetto formale delle norme, siano diretti ad aggirare gli obblighi e divieti previsti dall'ordinamento tributario ed a conseguire un vantaggio fiscale indebito»;
3) con riferimento al comma 3 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, inserito dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, provveda il Governo a sopprimere il comma essendo l'esimente in esso contenuta una superflua specificazione del concetto di abuso del diritto già espresso nei precedenti commi. In alternativa, valuti il Governo l'opportunità di riformulare il testo nel modo seguente: «In ogni caso, non si configura l'abuso del diritto se le operazioni risultino giustificate da ragioni di ordine organizzativo o gestionale, che rispondano ad obiettive esigenze di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente»;
4) con riferimento al comma 5 del citato articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, valuti il Governo l'opportunità di correggere la formulazione tecnica della disposizione, sostituendo il riferimento all'articolo 11 «della legge 27 luglio 2000, n. 212» con quella all'articolo 11 «della presente legge», dal momento che l'articolo 10-bis viene inserito nella stessa legge n. 212;
5) con riferimento al comma 9 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, laddove si disciplina l'onere della prova a carico dell'amministrazione finanziaria e del contribuente, provveda il Governo a sopprimere il comma essendo la ripartizione dell'onere della prova già implicita nella struttura dell'abuso così come disciplinato nei precedenti commi. In ogni caso, valuti il Governo l'opportunità di eliminare il riferimento al comma 3, potendosi configurare l'abuso del diritto anche in relazione ad operazioni non legate all'esercizio di attività d'impresa o professionale;
6) con riferimento ai commi 12 e 13 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, provveda il Governo alla soppressione di tali commi, trattandosi di specificazioni superflue che non apportano alcun ausilio ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni in materia di abuso del diritto;
7) con riferimento al comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, il quale prevede che il raddoppio dei termini di accertamento per le imposte sui redditi scatti solo per i casi di presentazione delle denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria entro gli ordinari termini, provveda il Governo a sostituire il comma con il seguente: «All'articolo 43, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Pena la nullità dell'avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare l'avvenuta trasmissione o presentazione, anche oltre la scadenza dei termini di accertamento, della denuncia all'autorità giudiziaria competente»;
8) con riferimento al comma 2 dell'articolo 2 dello schema, il quale prevede che il raddoppio dei termini di accertamento Pag. 116in materia di IVA scatti solo per i casi di presentazione delle denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria entro gli ordinari termini, provveda il Governo a sostituire il comma con il seguente: «All'articolo 57, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Pena la nullità dell'avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare l'avvenuta trasmissione o presentazione, anche oltre la scadenza dei termini di accertamento, della denuncia all'autorità giudiziaria competente»;
9) con riferimento al comma 3 dell'articolo 2 dello schema, il quale, sempre nel quadro delle modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento, stabilisce che sono comunque fatti salvi gli effetti degli atti impositivi notificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, provveda il Governo ad adeguare meglio il contenuto della disposizione al tenore letterale della norma di delega in materia di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 23 del 2014, facendo più propriamente riferimento agli atti di controllo ed indicando specificamente quali siano tali atti;
10) provveda il Governo a sopprimere gli articoli 3, 4, 5 e 6.
«Pesco, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Villarosa».
ALLEGATO 6
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163).
OSSERVAZIONI DEL DEPUTATO PAGLIA SULLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
Abuso di diritto.
Con l'articolo 1 dello schema di decreto in questione il Governo, nel dare una definizione univoca dell'abuso di diritto e dell'elusione fiscale, ha inteso da una parte delineare una netta demarcazione tra le condotte elusive e quelle evasive, e dall'altra porre un freno alle precedenti modalità applicative dei concetti di abuso e di elusione che avevano generato gravissime incertezze tra gli operatori e che erano sostanzialmente affidate all'apprezzamento, spesso soggettivo e arbitrario. Pertanto l'inserimento dell'articolo 10-bis alla legge n. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), apprezzabile per la finalità di rendere certa la relativa disciplina.
Meno apprezzabile è invece la previsione all'interno dello stesso articolo 1 di quanto disposto dal comma 13, laddove stabilisce che «le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili secondo le leggi penali tributarie» e che, quindi, vanno sanzionate amministrativamente. Con la disposizione si introduce sostanzialmente una depenalizzazione della fattispecie riconducibile all'elusione fiscale, tema che sarebbe stato, peraltro, più opportuno proporre in sede di un generale riordino del sistema sanzionatorio penale tributario previsto dall'articolo 8 della legge di delega fiscale n. 23 del 2014. Si tratta, inoltre di una scelta incoerente perché o la condotta è lecita ed allora non va sanzionata neppure amministrativamente, risolvendosi in un legittimo risparmio d'imposta, o, viceversa, la condotta resta illecita ed allora non si comprende perché la sua riconducibilità ad un comportamento meramente elusivo debba determinare un ingiustificato privilegio sul piano della mancata sanzionabilità penale.
Di più. Pur in assenza di alcun criterio sostanziale che consenta di stabilire il grado di pericolosità delle condotte abusive rispetto alle altre condotte evasive, il suddetto articolo 1 dello schema di decreto n. 163 depenalizzando l'elusione fiscale commette il gravissimo errore di spazzar via la più recente articolata giurisprudenza di legittimità secondo la quale la condotta è penalmente sanzionabile in relazione alla fattispecie di dichiarazione infedele (laddove superate le soglie previste dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000), quando riconducibile a forme codificate di abuso. Pertanto, secondo quanto previsto dallo schema di decreto, tutti quei comportamenti che integrano «soltanto» l'abuso non saranno penalmente sanzionabili, e quindi sanzionati, ancorché risultino superate le soglie di punibilità previste, ad esempio, per l'infedele dichiarazione, con l'ulteriore conseguenza, che le nuove norme del decreto si applicherebbero, in quanto più favorevoli, anche ai processi in corso e, se vi è già stata condanna, annullandone del tutto l'esecuzione e i relativi effetti penali.
Sul tema dell'abuso di diritto la posizione è pertanto difforme.Pag. 118
Raddoppio dei termini.
In ordine poi a quanto previsto dal successivo articolo 2 in tema di raddoppio dei termini per l'accertamento, si esprimono profonde riserve in quanto la prevista differenziazione dei termini di decadenza per la rettifica delle dichiarazioni in ragione della condotta colposa o dolosa del contribuente dovrebbe costituire un fatto del tutto ovvio, analogamente a quanto avviene in altri Paesi ad economia evoluta quanto la nostra, e che distinguono tra condotta colposa, condotta gravemente colposa o intenzionale, condotta penalmente rilevante, stabilendo per ognuna di queste termini di decadenza diversi. Nel nostro Paese tale impostazione era riconosciuta dalla disciplina di cui all'articolo 37, commi 24, 25 e 26, del decreto-legge n. 223 del 2006, ma successivamente vanificata da quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 della legge di delega fiscale n. 23 del 2014 che delegava il Governo a definire la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini, prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia, effettuato entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario di decadenza, fatti comunque salvi gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi. In tal modo si vanifica quasi del tutto la portata della richiamata novella del 2006, essendo evidente che il momento in cui l'amministrazione finanziaria è in grado di presentare la denuncia è lo stesso momento in cui la stessa è in grado di formalizzare l'accertamento fiscale. Con la formulazione proposta all'articolo 2 dello schema di decreto n. 163, il termine per l'accertamento tributario verrà sostanzialmente a coincidere, indipendentemente dalla condotta del contribuente, con quello ordinario, dato che un termine più esteso sarebbe comunque subordinato alla presentazione della denuncia entro quello ordinario;
Sul tema del raddoppio dei termini la posizione è pertanto difforme.
Rispetto alla condizione del Relatore con riferimento all’articolo 2, comma 2, essa va totalmente rivista essendo troppo vaga: devono infatti essere acquisite certezze rispetto al fatto che non si producano effetti condonistici.
Rispetto all'osservazione di cui alla lettera e) la posizione è totalmente difforme.
Anche rispetto all'osservazione sub lettera f) la posizione è totalmente difforme pur se condivisibile il riconoscimento, all'interno del parere alternativo, di scelte «pasticciate» da parte del Governo.
Rispetto a quanto raccomandato al Governo sub lettera g), la posizione è anch'essa totalmente difforme, in quanto con gli effetti dell'osservazione si introdurrebbe un'ulteriore depenalizzazione. Se ne raccomanda, pertanto, lo stralcio.
Clausola d'invarianza economica.
Da ultimo, la mancata previsione di risorse finanziarie aggiuntive, secondo quanto disposto dalla clausola di invarianza degli oneri economici di cui all'articolo 8 dello schema di decreto in questione, desta perplessità soprattutto alla luce del nuovo regime di adempimento collaborativo che impone nel termine di 15 giorni di rispondere a situazioni di grande complessità, rischiando, in tal modo, di mandare in tilt il sistema.
Sarebbe pertanto opportuno aggiungere al parere tale ultimo rilievo.
«Paglia».
ALLEGATO 7
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163).
RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La VI Commissione Finanze della Camera di deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163);
sottolineata la notevole rilevanza dell'intervento legislativo, il quale consentirà di compiere un importante passo in avanti sul piano della chiarezza, della semplificazione e della stabilità dell'ordinamento tributario, nonché del miglioramento dei rapporti tra fisco e contribuenti;
evidenziato in particolare come le norme in materia di abuso del diritto di cui al nuovo articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 consentiranno finalmente di regolare a livello legislativo una fattispecie nata in sede giurisprudenziale e che, per tale ragione, si presta a suscitare notevoli dissensi interpretativi e a generare inevitabilmente contenzioso, con il duplice effetto negativo di esporre da, un lato, i contribuenti a una situazione di incertezza e di indurre, dall'altro, la giurisprudenza a dover colmare spazi interpretativi eccessivamente ampi;
sottolineato inoltre come la nuova disciplina recata dall'articolo 10-bis della legge n. 212 introduca opportunamente nell'ordinamento una norma generale antiabuso che unifica in un unico concetto l'abuso del diritto e l'elusione fiscale con riferimento alle imposte sui redditi e alle imposte indirette, fatta salva solo la speciale disciplina in materia doganale, ottemperando altresì alle indicazioni contenute nella Raccomandazione della Commissione europea n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012 sulla pianificazione fiscale aggressiva;
evidenziato come le previsioni dell'articolo 2 dello schema, che intervengono sulla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento in caso di reato tributario, chiarendo che il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'amministrazione finanziaria sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini, consentano anch'esse di superare un fattore di incertezza e conflittualità presente nell'ordinamento tributario, facilitando inoltre l'applicazione di altri strumenti previsti dallo stesso ordinamento, quali la procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge n. 186 del 2014, introdotta sulla base del modello stabilito in sede OCSE;
sottolineata la portata innovativa del regime di adempimento collaborativo introdotto dal Titolo III dello schema di decreto legislativo, il quale rappresenta un progresso significativo verso la costruzione di un migliore rapporto tra fisco e contribuenti attraverso forme di comunicazione e cooperazione rafforzata, la semplificazione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti stessi, nonché al fine di focalizzare le energie e le professionalità esistenti nelle diverse articolazioni dell'Amministrazione finanziaria verso funzioni a più alto valore aggiunto, che consentano di rendere più mirate ed efficaci le attività di controllo e accertamento;Pag. 120
evidenziato come tale nuovo regime collaborativo abbia ancora un connotato necessariamente sperimentale, essendo limitato a una platea ancora ristretta di imprese, ma costituisca un modello da estendere a un novero più ampio di contribuenti, sulla base degli sviluppi e degli affinamenti successivi della disciplina,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) con riferimento al comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, il quale prevede che il raddoppio dei termini di accertamento per le imposte sui redditi scatti solo per i casi di presentazione delle denunce da parte dell'Amministrazione finanziaria entro gli ordinari termini, provveda il Governo a precisare che tali fattispecie comprendono anche le denunce presentate dalla Guardia di Finanza;
2) con riferimento al comma 2 dell'articolo 2 dello schema, il quale prevede che il raddoppio dei termini di accertamento in materia di IVA scatti solo per i casi di presentazione delle denunce da parte dell'Amministrazione finanziaria entro gli ordinari termini, provveda anche in questo caso il Governo a precisare che tali fattispecie comprendono anche le denunce presentate dalla Guardia di Finanza;
3) con riferimento al comma 3 dell'articolo 2 dello schema, il quale, sempre nel quadro delle modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento, stabilisce che sono comunque fatti salvi gli effetti degli atti impositivi notificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, provveda il Governo ad adeguare meglio il contenuto della disposizione al tenore letterale della norma di delega in materia di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 23 del 2014, facendo più propriamente riferimento agli atti di controllo ed indicando specificamente quali siano tali atti;
e con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, inserito dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, laddove si fornisce la definizione di vantaggi fiscali indebiti, valuti il Governo l'opportunità di specificare che il richiamo ai principi dell'ordinamento tributario riguarda sia l'ordinamento nazionale sia quello dell'Unione Europea sia gli accordi internazionali;
b) con riferimento al comma 5 del citato articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, valuti il Governo l'opportunità di correggere la formulazione tecnica della disposizione, sostituendo il riferimento all'articolo 11 «della legge 27 luglio 2000, n. 212» con quella all'articolo 11 «della presente legge», dal momento che l'articolo 10-bis viene inserito nella stessa legge n. 212;
c) valuti il Governo l'opportunità di coordinare, nel presente schema di decreto legislativo o nell'emanando decreto legislativo contenente un più generale riordino degli interpelli, il comma 5 del predetto articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, laddove si fa riferimento alla possibilità per il contribuente di proporre interpello preventivo per conoscere se le operazioni che intende realizzare costituiscano abuso del diritto, con il comma 3 dell'articolo 1 dello schema di decreto, il quale prevede che il contribuente presenti istanza di interpello ai fini della disapplicazione delle norme tributarie che, per contrastare fenomeni elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse;
d) con riferimento al comma 9 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, laddove si prevede che l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la contestazione della condotta stessa sia preventivamente validata a livello di vertice territoriale dell'Amministrazione finanziaria;Pag. 121
e) con riferimento al comma 13 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, laddove si prevede che le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, valuti il Governo l'opportunità, nell'ambito dello schema di decreto legislativo stesso ovvero nell'emanando decreto legislativo sulle sanzioni amministrative, di graduare le sanzioni amministrative rispettando la differenza tra evasione ed elusione, ed eventualmente dettando una specifica norma generale sulle sanzioni amministrative applicabili nel caso di elusione con riferimento a tutte le imposte;
f) con riferimento al comma 3 dell'articolo 6, il quale prevede, nel quadro del nuovo regime dell'adempimento collaborativo, la riduzione della metà delle sanzioni amministrative applicabili per i rischi fiscali comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, qualora l'Agenzia medesima non condivida la posizione del contribuente, valuti il Governo l'opportunità di regolare la rilevanza penale di tale fattispecie, nell'ambito dello stesso schema di decreto ovvero nell'ambito dell'emanando decreto legislativo sulle sanzioni penali tributarie.
ALLEGATO 8
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VI Commissione Finanze della Camera di deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163);
sottolineata la notevole rilevanza dell'intervento legislativo, il quale consentirà di compiere un importante passo in avanti sul piano della chiarezza, della semplificazione e della stabilità dell'ordinamento tributario, nonché del miglioramento dei rapporti tra fisco e contribuenti;
evidenziato in particolare come le norme in materia di abuso del diritto di cui al nuovo articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 consentiranno finalmente di regolare a livello legislativo una fattispecie nata in sede giurisprudenziale e che, per tale ragione, si presta a suscitare notevoli dissensi interpretativi e a generare inevitabilmente contenzioso, con il duplice effetto negativo di esporre da, un lato, i contribuenti a una situazione di incertezza e di indurre, dall'altro, la giurisprudenza a dover colmare spazi interpretativi eccessivamente ampi;
sottolineato inoltre come la nuova disciplina recata dall'articolo 10-bis della legge n. 212 introduca opportunamente nell'ordinamento una norma generale antiabuso che unifica in un unico concetto l'abuso del diritto e l'elusione fiscale con riferimento alle imposte sui redditi e alle imposte indirette, fatta salva solo la speciale disciplina in materia doganale, ottemperando altresì alle indicazioni contenute nella Raccomandazione della Commissione europea n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012 sulla pianificazione fiscale aggressiva;
evidenziato come le previsioni dell'articolo 2 dello schema, che intervengono sulla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento in caso di reato tributario, chiarendo che il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'amministrazione finanziaria sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini, consentano anch'esse di superare un fattore di incertezza e conflittualità presente nell'ordinamento tributario, facilitando inoltre l'applicazione di altri strumenti previsti dallo stesso ordinamento, quali la procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge n. 186 del 2014, introdotta sulla base del modello stabilito in sede OCSE;
sottolineata la portata innovativa del regime di adempimento collaborativo introdotto dal Titolo III dello schema di decreto legislativo, il quale rappresenta un progresso significativo verso la costruzione di un migliore rapporto tra fisco e contribuenti attraverso forme di comunicazione e cooperazione rafforzata, la semplificazione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti stessi, nonché al fine di focalizzare le energie e le professionalità esistenti nelle diverse articolazioni dell'Amministrazione finanziaria verso funzioni a più alto valore aggiunto, che consentano di rendere più mirate ed efficaci le attività di controllo e accertamento;
evidenziato come tale nuovo regime collaborativo abbia ancora un connotato Pag. 123necessariamente sperimentale, essendo limitato a una platea ancora ristretta di imprese, ma costituisca un modello da estendere a un novero più ampio di contribuenti, sulla base degli sviluppi e degli affinamenti successivi della disciplina,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) con riferimento al comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, il quale prevede che il raddoppio dei termini di accertamento per le imposte sui redditi scatti solo per i casi di presentazione delle denunce da parte dell'Amministrazione finanziaria entro gli ordinari termini, provveda il Governo a precisare che tali fattispecie comprendono anche le denunce presentate dalla Guardia di Finanza;
2) con riferimento al comma 2 dell'articolo 2 dello schema, il quale prevede che il raddoppio dei termini di accertamento in materia di IVA scatti solo per i casi di presentazione delle denunce da parte dell'Amministrazione finanziaria entro gli ordinari termini, provveda anche in questo caso il Governo a precisare che tali fattispecie comprendono anche le denunce presentate dalla Guardia di Finanza;
3) con riferimento al comma 3 dell'articolo 2 dello schema, il quale, sempre nel quadro delle modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento, stabilisce che sono comunque fatti salvi gli effetti degli atti impositivi notificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, provveda il Governo ad adeguare meglio il contenuto della disposizione al tenore letterale della norma di delega in materia di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 23 del 2014, facendo più propriamente riferimento agli atti di controllo ed indicando specificamente quali siano tali atti;
e con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, inserito dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, laddove si fornisce la definizione di vantaggi fiscali indebiti, valuti il Governo l'opportunità di specificare che il richiamo ai principi dell'ordinamento tributario riguarda sia l'ordinamento nazionale sia quello dell'Unione Europea sia gli accordi internazionali;
b) con riferimento al comma 5 del citato articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, valuti il Governo l'opportunità di correggere la formulazione tecnica della disposizione, sostituendo il riferimento all'articolo 11 «della legge 27 luglio 2000, n. 212» con quella all'articolo 11 «della presente legge», dal momento che l'articolo 10-bis viene inserito nella stessa legge n. 212;
c) valuti il Governo l'opportunità di coordinare, nel presente schema di decreto legislativo o nell'emanando decreto legislativo contenente un più generale riordino degli interpelli, il comma 5 del predetto articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, laddove si fa riferimento alla possibilità per il contribuente di proporre interpello preventivo per conoscere se le operazioni che intende realizzare costituiscano abuso del diritto, con il comma 3 dell'articolo 1 dello schema di decreto, il quale prevede che il contribuente presenti istanza di interpello ai fini della disapplicazione delle norme tributarie che, per contrastare fenomeni elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse;
d) valuti, in particolare, il Governo l'opportunità che l'istanza di interpello preventivo in materia di abuso del diritto sia presentata prima che siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione e per l'assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie per la quale si presenta l'istanza;
e) con riferimento al comma 9 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, laddove si prevede che l'Amministrazione Pag. 124finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la contestazione della condotta stessa sia preventivamente validata a livello di vertice territoriale dell'Amministrazione finanziaria;
f) con riferimento al comma 11 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, specifichi il Governo che il termine di un anno per la richiesta, da parte dei terzi, del rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, decorre dal giorno in cui i terzi stessi ricevono l'informazione, da parte dell'Amministrazione medesima, della sopravvenuta emersione del diritto;
g) con riferimento al comma 13 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, laddove si prevede che le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, valuti il Governo l'opportunità, nell'ambito dello schema di decreto legislativo stesso ovvero nell'emanando decreto legislativo sulle sanzioni amministrative, di graduare le sanzioni amministrative rispettando la differenza tra evasione ed elusione, ed eventualmente dettando una specifica norma generale sulle sanzioni amministrative applicabili nel caso di elusione con riferimento a tutte le imposte;
h) con riferimento all'articolo 5, comma 2, lettera c), valuti il Governo l'opportunità di meglio definire la previsione, altrimenti troppo generica, secondo la quale il contribuente si impegna a rispondere alle richieste dell'Agenzia delle entrate «nel più breve tempo possibile»;
i) con riferimento al comma 3 dell'articolo 6, il quale prevede, nel quadro del nuovo regime dell'adempimento collaborativo, la riduzione della metà delle sanzioni amministrative applicabili per i rischi fiscali comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, qualora l'Agenzia medesima non condivida la posizione del contribuente, valuti il Governo l'opportunità di regolare la rilevanza penale di tale fattispecie, nell'ambito dello stesso schema di decreto ovvero nell'ambito dell'emanando decreto legislativo sulle sanzioni penali tributarie;
l) con riferimento all'articolo 7, comma 4, valuti il Governo l'opportunità di stabilire un termine temporale certo volto a definire la durata della fase di prima applicazione delle norme sull'adempimento collaborativo, prevedendo inoltre che il Ministero dell'economia e delle finanze trasmetta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione circa l'applicazione del nuovo istituto.