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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 settembre 2015
502.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
ALLEGATO

ALLEGATO

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLA SEDUTA ODIERNA

ART. 16.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, in materia di concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica).

  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. L'Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nelle modalità previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, qualora sul mercato di riferimento un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali mono o plurimandatarie, anche in una sola delle dodici città capozona di cui al comma 1, detenga, direttamente o indirettamente, una posizione dominante nel mercato della distribuzione cinematografica, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori:
   a) produzione;
   b) programmazione;
   c) esercizio;
   d) edizione o distribuzione di servizi televisivi, on line o telefonici.

  2-ter. L'Autorità, a tal fine, redige una relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.
16. 01. Portas, Benamati (Nuova formulazione).
(Approvato)

ART. 32.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicate, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'unità sanitaria locale competente per territorio».
32. 44. Ricciatti, Paglia, Ferrara, Nicchi, Pellegrino (Nuova formulazione).
(Approvato)

Pag. 22

  Sopprimere la parola: intermediazione.

  Conseguentemente, aggiungere le seguenti parole: dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   “a) nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo”»;.
0. 32. 75. 5. Laffranco (Nuova formulazione).
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
      b) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8».
32. 75. I Relatori.
(Approvato)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Nei comuni fino a 6.600 abitanti, alle farmacie che risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita la possibilità di trasferimento in ambito regionale, previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro».
32. 46. Pagano, Currò.
(Approvato)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Orari e turni delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale).

  1. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.
32. 0116. Giuseppe Guerini.
(Approvato)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Capo VIII-bis.
SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 32-bis.
(Noleggio con conducente di velocipedi).

  1. All'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la parola: «motocarrozzetta,» è aggiunta la seguente: «velocipede,».
32. 072. Catalano (Nuova formulazione).
(Approvato)

Pag. 23

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis. (Sostituzione del parere CONAI con il parere tecnico dell'ISPRA, organo terzo e indipendente non in conflitto di interessi).

  1. All'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 5, le parole: «dal Consorzio nazionale imballaggi» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ISPRA».
  2. L'ISPRA provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
32. 052. Gadda, Dallai, Nardi, Vazio, Marco Di Maio, Piccoli Nardelli, Morani, Moretto, Donati, Fanucci, Piazzoni, Amoddio (Nuova formulazione).
(Approvato)