ALLEGATO 1
Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 (Atto n. 208).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato lo schema di decreto legislativo n. 208 recante recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cosiddetta BRRD, Bank Recovery and Resolution Directive);
ricordato che la direttiva affronta il tema della crisi delle banche, e delle imprese di investimento, attraverso l'introduzione di una molteplicità di strumenti aventi carattere preventivo e di intervento immediato, così come strumenti di «risoluzione» della crisi, limitando al massimo l'erogazione di risorse pubbliche a favore di tali soggetti;
evidenziato che il sistema unico di risoluzione delle crisi bancarie rappresenta, unitamente al sistema unico di vigilanza e al sistema di garanzia dei depositi, uno dei pilastri su cui si fonda il progetto di Unione Bancaria, contribuendo pienamente alla definizione di un mercato bancario che da nazionale diventa europeo;
rilevato che il termine di recepimento della direttiva – entrata in vigore il 2 luglio 2014 – è scaduto il 31 dicembre 2014, e che gli Stati membri devono applicare le disposizioni di recepimento dal 1o gennaio 2015, ad eccezione delle disposizioni relative alle procedure di bail-in, da applicare non più tardi del 1o gennaio 2016;
ricordato che con legge di delegazione europea 2014 (articolo 8, comma 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114) il Governo è stato delegato all'attuazione della direttiva sulla base di principi e criteri specifici di delega, ulteriori ed aggiuntivi rispetto a quelli generali previsto all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012;
evidenziato che lo scorso 29 gennaio 2015 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione (n. 2015/0066) nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento della direttiva 2014/59/UE, attualmente allo stadio di parere motivato;
preso atto che il recepimento della direttiva 2014/59/UE è affidato a due distinti schemi di decreto legislativo, e che – in particolare – lo schema di decreto legislativo n. 208 introduce nel Testo unico bancario (TUB) disposizioni relative ai piani di risanamento, alle forme di sostegno all'interno di gruppi bancari, alle misure di intervento precoce, operando modifiche alla disciplina della amministrazione straordinaria delle banche e della liquidazione coatta amministrativa; analoghe Pag. 185disposizioni sono inserite nel Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF), con riferimento alle società di intermediazione mobiliare (SIM);
richiamato l'articolo 1, comma 33 dello schema di decreto n. 208 che reca modifiche all'ordine gerarchico riconosciuto ai creditori della banca ai fini dell'applicazione del meccanismo di liquidazione; in particolare il nuovo comma 1-bis lettera c) dell'articolo 91 del Testo unico bancario prevede che – dopo i crediti vantati dai sistemi di garanzia dei depositanti, i depositi di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese – vengano soddisfatti, con preferenza rispetto agli altri crediti chirografari, gli altri depositi presso la banca;
rilevato che l'articolo 108 della direttiva, recante la classificazione dei depositi nella gerarchia relativa alla procedura di insolvenza, stabilisce un livello di priorità superiore al livello previsto per i crediti chirografari ai depositi protetti, ai depositi di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese, e ai crediti vantati dai sistemi di garanzia dei depositanti, senza espresso riferimento ad altri depositi;
sottolineato che la gerarchia applicabile in sede concorsuale ha un diretto impatto sulla attuazione del cosiddetto bail-in, ovvero la riduzione forzosa del valore delle azioni e del debito della banca in crisi o la conversione di quest'ultimo in capitale, delineata all'articolo 52, comma 2, lettera a), dello schema di decreto legislativo n. 209, volto anch'esso alla attuazione della direttiva 2014/59/UE;
auspicato infine che si proceda ad una rapida conclusione dell'iter di attuazione della direttiva in titolo, per consentire – quanto prima – una definitiva archiviazione della procedura di infrazione pendente nei confronti dell'Italia, anche al fine di adeguare l'ordinamento italiano al nuovo sistema di gestione delle crisi bancarie e al Meccanismo di Risoluzione Unico – di cui al Regolamento 806/2014 – che prenderà avvio nel gennaio 2016,
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PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 1, comma 33, dello schema di decreto legislativo, provveda il Governo a garantire che il livello di priorità riconosciuto ai creditori della banca ai fini dell'applicazione del meccanismo di liquidazione sia conforme alla disciplina europea in materia di gerarchia dei creditori e nel contempo si adoperi affinché sia introdotta in Europa una gerarchia fallimentare armonizzata che uniformi l'ordine con cui le passività sono soggette a perdite;
e con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità di sollecitare – in sede europea – l'adozione di adeguati meccanismi correttivi in tema di risoluzione delle SIM non incluse in un gruppo bancario o non rientranti nella vigilanza consolidata (cosiddette stand alone), di cui all'articolo 2, comma 6 dello schema, che consentano di superare l'attuale discrasia in materia tra la direttiva 2014/59/UE e il regolamento sul Meccanismo di Risoluzione Unico.
ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 (Atto n. 209).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato lo schema di decreto legislativo n. 209 recante recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cosiddetta BRRD, Bank Recovery and Resolution Directive);
ricordato che la direttiva affronta il tema della crisi delle banche, e delle imprese di investimento, attraverso l'introduzione di nuova disciplina recante una molteplicità di strumenti aventi carattere preventivo e di intervento immediato, così come strumenti di «risoluzione» della crisi, limitando al massimo l'erogazione di risorse pubbliche a favore di tali soggetti;
evidenziato che il sistema unico di risoluzione delle crisi bancarie rappresenta, unitamente al sistema unico di vigilanza e al sistema di garanzia dei depositi, uno dei pilastri su cui si fonda il progetto di Unione Bancaria, contribuendo pienamente alla definizione di un mercato bancario che da nazionale diventa europeo;
rilevato che il termine di recepimento della direttiva – entrata in vigore il 2 luglio 2014 – è scaduto il 31 dicembre 2014, e che gli Stati membri devono applicare le disposizioni di recepimento dal 1o gennaio 2015, ad eccezione delle disposizioni relative alle procedure di bail-in, da applicare non più tardi del 1o gennaio 2016;
ricordato che con legge di delegazione europea 2014 (articolo 8, comma 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114) il Governo è stato delegato all'attuazione della direttiva sulla base di principi e criteri specifici di delega, ulteriori ed aggiuntivi rispetto a quelli generali previsto all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012;
evidenziato che lo scorso 29 gennaio 2015 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione (n. 2015/0066) nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento della direttiva 2014/59/UE, attualmente allo stadio di parere motivato;
preso atto che il recepimento della direttiva 2014/59/UE è affidato a due distinti schemi di decreto legislativo, e che – in particolare – lo schema di decreto legislativo n. 209 reca la disciplina in materia di predisposizione di piani di risoluzione, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, gestione delle crisi di gruppi cross-border, poteri e funzioni dell'Autorità di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale;
richiamato l'articolo 47, comma 6 dello schema di decreto in cui si prevede che, in caso di cessione di beni e rapporti giuridici di un intermediario in crisi, non si applichino gli obblighi di comunicazione riguardanti le partecipazioni rilevanti in Pag. 187società quotate, di cui all'articolo 120 del Testo unico della finanza;
rilevato che in materia di comunicazioni, la Direttiva 2004/109/CE del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (cosiddetta direttiva Transparency) stabilisce la tempestiva diffusione al pubblico delle informazioni sui soggetti che superano determinate soglie partecipative nelle società quotate;
ricordato l'articolo 52, comma 2, lettera a), dello schema di decreto, in tema di trattamento degli azionisti e dei creditori che, con riferimento al meccanismo di bail-in, prevede che le misure di attuazione siano adottate in modo uniforme nei confronti degli azionisti e dei creditori dell'ente appartenenti alla stessa categoria, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale e tenuto conto delle clausole di subordinazione;
ritenuto opportuno in proposito che si garantisca – secondo quanto previsto dall'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE – che il livello di priorità riconosciuto ai creditori ai fini dell'applicazione del meccanismo di liquidazione sia conforme alla disciplina europea in materia di gerarchia dei creditori;
richiamato, inoltre, l'articolo 99, comma 5 dello schema di decreto, che – con riguardo alle crisi bancarie – prevede che la diffusione al pubblico della notizia relativa alla procedura di risoluzione è differita sino alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sul sito web della Banca d'Italia e su quello dell'ente sottoposto a risoluzione, anche ove la sussistenza dei presupposti per l'avvio della procedura sia già nota all'emittente e ai componenti dei suoi organi di amministrazione;
osservato che tale disposizione si pone in contrasto con la disciplina europea in tema di abusi di mercato che – diversamente – al fine di garantire un corretto processo di formazione dei prezzi e di assicurare che le decisioni degli investitori e dei depositanti siano sempre correttamente orientate, impone la diffusione al pubblico, senza indugio, di qualsiasi informazione price sensitive;
ritenuto altresì che tale disposizione non appare volta al recepimento di specifiche disposizioni della direttiva 2014/59/UE;
auspicato infine che si proceda ad una rapida conclusione dell'iter di attuazione della direttiva in titolo, per consentire – quanto prima – una definitiva archiviazione della procedura di infrazione pendente nei confronti dell'Italia, anche al fine di adeguare l'ordinamento italiano al nuovo sistema di gestione delle crisi bancarie e al Meccanismo di Risoluzione Unico – di cui al Regolamento 806/2014 – che prenderà avvio nel gennaio 2016,
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PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 47, comma 6 provveda il Governo a definire obblighi di comunicazione in conformità con quanto previsto dalla direttiva 2004/109/CE del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza;
2) all'articolo 52, comma 2, lettera a), dello schema di decreto legislativo, provveda il Governo a garantire – secondo quanto previsto dall'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE – che il livello di priorità riconosciuto ai creditori ai fini dell'applicazione del meccanismo di liquidazione sia conforme alla disciplina europea in materia di gerarchia dei creditori e nel contempo si adoperi affinché sia introdotta in Europa una gerarchia fallimentare armonizzata che uniformi l'ordine con cui le passività sono soggette a perdite;
3) all'articolo 99, comma 6, provveda il Governo a sopprimere l'obbligo per l'intermediario di differire la diffusione al pubblico della notizia relativa alla procedura di risoluzione sino al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.