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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 novembre 2015
548.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (C. 3444 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Dopo il comma 208 aggiungere il seguente:
  208-bis. A decorrere dall'anno 2016 sono assegnate annualmente dalla legge di stabilità, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, risorse complessivamente pari a 96 milioni di euro al «Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza», istituito dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 1.

  Conseguentemente:
   a) alla tabella C, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge finanziaria n. 296 del 2006, articolo 1 comma 258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 – cap. 3527) apportare le seguenti variazioni:
   2016: + 28.794.000;
   2017: + 28.794.000;
   2018: + 28.794.000;
   b) alla medesima tabella, voce Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, legge n. 328 del 2000, articolo 20 comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 – cap. 3671) apportare le seguenti variazioni:
   2016: -245.383.741;
   2017: -245.347.204;
   2018: -246.712.592.
3444/XII/1. 22. Bechis, Nicchi.

  Al comma 209, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: con figli minori con le seguenti: con maggior numero di figli minori o con figli disabili.
3444/XII/1. 1. Binetti, Calabrò.

  Al comma 209, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: con particolare riguardo alle famiglie con figli minori inseriti nel circuito giudiziario,.
3444/XII/1. 29. Beni, Capone, Mariano.

  Al comma 209, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: circuito giudiziario, inserire le seguenti: famiglie con al loro interno donne in stato di gravidanza accertata in corso.
3444/XII/1. 10. Gigli, Marazziti, Sberna.

  Al comma 210, aggiungere, infine, il seguente periodo: Sono esclusi dal riordino di cui al periodo precedente i trasferimenti di risorse, a qualsiasi titolo, per persone disabili o non autosufficienti.
3444/XII/1. 12. Argentin, Carnevali, Amato, Capone, Mariano.

  Dopo il comma 212, aggiungere il seguente:
  212-bis. Le somme iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 130, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non impegnate al 31 dicembre 2015, sono versate all'entrata Pag. 317del bilancio dello Stato per essere riassegnate per le medesime finalità nell'esercizio finanziario 2016.
3444/XII/1. 31. Marazziti.

  Dopo il comma 212, aggiungere il seguente:
  212-bis (Carta della famiglia). A decorrere dall'anno 2016 è istituita la carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti sul territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico di età non superiore a ventisei anni. La carta è rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta, previo pagamento dei soli costi di emissione, con i criteri e le modalità stabile con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La carta da diritto a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie con i soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa, I partner che concederanno sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato potranno valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari. La Carta Famiglia Nazionale è emessa dai singoli Comuni, che attestano lo stato della famiglia al momento del rilascio, ed ha una durata biennale dalla data di emissione. La Carta Famiglia Nazionale è funzionale anche alla creazione di uno o più Gruppo di acquisto familiare (Gaf) o gruppi di acquisto solidale (Gas) nazionali, nonché della fruizione dei biglietti famiglia ed abbonamenti famiglia per servizi di trasporto, culturali, sportivi, ludici, turistici ed altro. Il Dipartimento delle politiche per la famiglia predispone ed aggiorna sul sito istituzionale l'elenco dei soggetti convenzionati. Le attività di promozione e di diffusione delle iniziative poste in essere da parte del dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri rientrano tra quelle previste, per il Fondo delle politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, dall'articolo 1, comma 1250, delle legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2016.
3444/XII/1. 11. Sberna, Marazziti.

  Al comma 214, primo periodo, sopprimere le parole: con particolare riguardo a progetti ed attività educativi rivolti ai minori inseriti nel circuito giudiziario,.
3444/XII/1. 28. Beni, Capone.

  Sostituire il comma 218 con il seguente:
  Per il finanziamento di misure di assistenza, cura e prevenzione in favore delle persone affette da disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza, nonché per agevolare erogazioni di soggetti privati e la costituzione di trust in favore di persone con disabilità, è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro a decorrere dal 2016.
3444/XII/1. 13. Carnevali, Amato, Capone.

  Al comma 218, sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 150 milioni.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Pag. 318Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
3444/XII/1. 2. Binetti, Calabrò.

  Al comma 218, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Alle famiglie in cui convivono più soggetti con disabilità grave, come più fratelli o almeno un genitore e uno o più figli, tenuto conto delle risorse di cui già dispongono tra pensione e indennità di accompagnamento, viene corrisposta una indennità proporzionata a garantire al nucleo familiare le condizioni per una vita autonoma e dignitosa nel proprio contesto domiciliare, garantendo loro i servizi di cui hanno bisogno.
3444/XII/1. 20. Binetti.

  Sopprimere il comma 219.
3444/XII/1. 3. Binetti, Calabrò.

  Sostituire il comma 219 con il seguente:
  219. È autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2016 per l'adozione, da parte del Ministero della salute di misure in favore delle persone sorde, consistenti nell'avvio della sperimentazione dello screening neonatale, nonché a progetti di ricerca per la formazione e l'inclusione sociale delle persone sorde, con particolare riferimento a:
   a) la diffusione degli interventi diagnostici precoci e l'attivazione degli interventi riabilitativi per la sordità congenita o acquisita;
   b) la ricerca scientifica e tecnologica in funzione di un impiego sempre più diffuso ed efficace delle tecnologie e degli impianti acustici necessari per la comunicazione;
   c) l'acquisizione e l'uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta, nonché della la lingua dei segni italiana (LIS).
3444/XII/1. 4. Binetti, Calabrò.

  Al comma 220, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Una quota pari al dieci per cento del Fondo è riservata al finanziamento di iniziative per l'inserimento socio-lavorativo delle persone affette da malattie rare.

  Conseguentemente, al comma 316, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche in riferimento al trattamento delle persone affette da malattie rare e alle iniziative per il loro inserimento socio-lavorativo ai fini della attuazione dell'articolo 1, comma 220, della presente legge.
3444/XII/1. 17. Binetti.

  Dopo il comma 227, aggiungere i seguenti:
  227-bis. Per le finalità di cui alla legge 24 giugno 2010, n. 107, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispettiva riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 369, della presente legge.
  227-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 227-bis nonché i requisiti per l'accesso al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 24 giugno 2010, n. 107.
3444/XII/1. 30. Carnevali, Amato, Capone, Mariano.

  Sopprimere i commi 303 e 304.
3444/XII/1. 14. Il relatore.

Pag. 319

  Sopprimere il comma 305.
3444/XII/1. 5. Marazziti, Gigli, Sberna.

  Al comma 305, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono salvaguardate le risorse e le metodologie operative necessarie a mantenere la specificità del ruolo dell'università per quanto attiene l'attività di formazione e ricerca.
3444/XII/1. 6. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 307, aggiungere il seguente:
  307-bis. Senza nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica, limitatamente ai servizi infermieristici attualmente acquisiti tramite le centrali di committenza o dalla Consip s.p.a., le Regioni non sottoposte a Piani di rientro possono utilizzare le risorse destinate a tale scopo, ove la spesa si configuri come permanente, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale infermieristico, garantendo pari livello di servizio.
3444/XII/1. 7. Binetti, Calabrò.

  Al comma 312, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tale sede si provvede anche all'aggiornamento tecnologico e qualitativo delle attrezzature medico-sanitarie, con particolare riferimento ai prodotti di consumo utilizzati in ambito sanitario, agli ausili terapeutici ed ai dispositivi protesici.
3444/XII/1. 8. Binetti, Calabrò.

  Al comma 312, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In sede di riparto delle risorse di cui al presente comma, il fondo per gli screening neonatali è incrementato di 3 milioni di euro, con particolare riferimento alle patologie di tipo metabolico.
3444/XII/1. 21. Binetti.

  Al comma 313, sostituire il terzo periodo con il seguente: I commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono soppressi.
3444/XII/1. 15. Argentin, Carnevali, Amato, Capone, Mariano.

  Al comma 316, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) valuta che l'applicazione dei LEA avvenga in tutte le regioni con lo stesso standard di qualità e includa tutte le prestazioni previste dagli specifici LEA.
3444/XII/1. 19. Binetti.

  Al comma 316, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, incluse le protesi e gli ausili tecnologicamente più evoluti, disponibili sul mercato sulla base di adeguate prescrizioni mediche;.
3444/XII/1. 18. Binetti.

  Al comma 318, sostituire le parole: sentita la Conferenza con le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza.
3444/XII/1. 16. Miotto, Carnevali, Amato, Capone.

  Dopo il comma 325, aggiungere i seguenti:
  325-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «Entro il 30 settembre 2016 l'AIFA, sulla base delle valutazioni della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, provvede a una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale sulla base del criterio costo-beneficio ed efficacia terapeutica, Pag. 320prevedendo anche dei prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogenee, collocando nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i farmaci terapeuticamente superati. In sede di revisione straordinaria ai sensi del precedente periodo del presente comma e, successivamente, in sede di periodico aggiornamento del Prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti, ai sensi di legge, ai medicinali di cui è in scadenza il brevetto o il certificato di protezione complementare non possono essere classificati come farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.».

  325-ter. Le risorse derivanti dall'applicazione delle misure di cui al comma 325-bis sono destinate al finanziamento per l'anno 2017 del Fondo per il rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali innovativi di cui all'articolo 1, comma 593, lettera a) della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
3444/XII/1. 26. Capone, Mariano, Carnevali, Amato.

  Al comma 326, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso i trattamenti innovativi possono essere autorizzati esclusivamente nei casi in cui esistano adeguati protocolli di utilizzo e documentazione che ne comprovi l'efficacia scientificamente validata.
3444/XII/1. 9. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
  327-bis. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 1o ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis.
(Misure urgenti per la semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica).

  1. Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM), con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o della provincia autonoma.
  2. Le apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico superiore a 4 tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio di alto livello scientifico (università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.
  3. Il Ministro della salute, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, disciplina le modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM da Pag. 321parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espressa in tesla.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 4, comma 2, l'articolo 5, comma 1 e l'articolo 6, commi 1, 2 lettera a) 3, lettera f) e 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, sono abrogati.
3444/XII/1. 32. Crimì.

  Dopo il comma 332, aggiungere i seguenti:
  332-bis. Le risorse di cui all'articolo 2-ter, comma 3 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e le risorse di cui all'articolo 2, comma 307 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, annualmente stanziate sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute, sono assegnate dal Ministero della salute direttamente al Centro nazionale trapianti per lo svolgimento delle attività di coordinamento della rete trapiantologica.
  332-ter. Le risorse di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, e all'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, annualmente stanziate sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute, sono equamente ripartite destinando il 50 per cento alle Regioni e il 50 per cento al Centro nazionale sangue per le attività di coordinamento della rete trasfusionale.
3444/XII/1. 24. Piazzoni.

  Dopo il comma 332 aggiungere il seguente:
  332-bis. Le risorse destinate alla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, comprensivi della rivalutazione dell'indennità integrativa, erogati dalle Regioni a statuto ordinario, sono incrementate di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 369, della presente legge.
3444/XII/1. 27. Miotto, Rubinato, Amato, Capone.

  Dopo il comma 332, aggiungere il seguente:
  332-bis. Gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazione di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992 n. 210, riconosciuti dopo il 1o maggio 2001, demandati alle Regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono anticipati da ogni Regione agli aventi diritto, anche a valere sulla quota del Fondo Sanitario Regionale.
3444/XII/1. 23. Miotto, Rubinato, Carnevali, Amato, Capone, Mariano.

  Dopo il comma 332, aggiungere il seguente:
  332-bis. A seguito dell'effettivo trasferimento al Servizio sanitario regionale delle funzioni in materia di assistenza sanitaria ai soggetti ospitati presso le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), alle Regioni a statuto speciale sono trasferite le somme loro assegnate in sede di riparto della quota vincolata di Fondo sanitario nazionale per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.
3444/XII/1. 25. Piccione.

Pag. 322

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI APPROVATI

  Al comma 209, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: con maggior numero di figli minori con le seguenti: in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili.
3444/XII/1. 1. (Nuova formulazione) Binetti, Calabrò.

  Al comma 209, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole:, con particolare riguardo alle famiglie con figli minori inseriti nel circuito giudiziario,.
3444/XII/1. 29. Beni, Capone, Mariano.

  Al comma 210, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la finalità di cui al periodo precedente, sono esclusi dal riordino i trasferimenti di risorse, a qualsiasi titolo, per persone disabili o non autosufficienti.
3444/XII/1. 12 (Nuova formulazione). Argentin, Carnevali, Amato, Capone, Mariano.

  Dopo il comma 212, aggiungere il seguente:
  212-bis. Le somme iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 130, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non impegnate al 31 dicembre 2015, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per le medesime finalità nell'esercizio finanziario 2016.
3444/XII/1. 31. Marazziti.

  Al comma 214, primo periodo, sopprimere le parole:, con particolare riguardo a progetti ed attività educativi rivolti ai minori inseriti nel circuito giudiziario,.
3444/XII/1. 28. Beni, Capone.

  Sostituire il comma 218 con il seguente:
  Per il finanziamento di un provvedimento legislativo recante misure di assistenza, cura e prevenzione in favore delle persone affette da disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza, nonché per agevolare erogazioni di soggetti privati e la costituzione di trust in favore di persone con disabilità, è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro a decorrere dal 2016.
3444/XII/1. 13. (Nuova formulazione). Carnevali, Amato, Capone.

  Al comma 305, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono salvaguardate le risorse e le metodologie operative necessarie a mantenere la specificità del ruolo dell'università per quanto attiene all'attività di formazione e ricerca.
3444/XII/1. 6. Binetti, Calabrò.

Pag. 323

  Al comma 313, sostituire il terzo periodo con il seguente: I commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono soppressi.
3444/XII/1. 15. Argentin, Carnevali, Amato, Capone, Mariano.

  Al comma 316, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) valuta che l'applicazione dei LEA avvenga in tutte le regioni con lo stesso standard di qualità e includa tutte le prestazioni previste dagli specifici LEA.
3444/XII/1. 19. Binetti.

  Al comma 318, sostituire le parole: sentita la Conferenza con le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza.
3444/XII/1. 16. Miotto, Carnevali, Amato, Capone.

  Dopo il comma 332, aggiungere i seguenti:
  332-bis. Le risorse di cui all'articolo 2-ter, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e le risorse di cui all'articolo 2, comma 307, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, annualmente stanziate sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute, sono assegnate dal Ministero della salute direttamente al Centro nazionale trapianti per lo svolgimento delle attività di coordinamento della rete trapiantologica.
  332-ter. Le risorse di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, e all'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, annualmente stanziate sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute, sono equamente ripartite destinando il 50 per cento alle regioni e il 50 per cento al Centro nazionale sangue per le attività di coordinamento della rete trasfusionale.
3444/XII/1. 24. Piazzoni.

  Dopo il comma 332, aggiungere il seguente:
  332-bis. Le risorse destinate alla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, comprensivi della rivalutazione dell'indennità integrativa, erogati dalle regioni a statuto ordinario, sono incrementate di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 369, della presente legge.
3444/XII/1. 27. Miotto, Rubinato, Amato, Capone, Binetti, Marazziti, Burtone, Sbrollini, Paola Boldrini.

  Dopo il comma 332, aggiungere il seguente:
  332-bis. Gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazione di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992 n. 210, riconosciuti dopo il 1o maggio 2001, demandati alle regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono anticipati da ogni regione agli aventi diritto, anche a valere sulla quota del Fondo sanitario regionale.
3444/XII/1. 23. Miotto, Rubinato, Carnevali, Amato, Capone, Mariano, Burtone, Sbrollini.

  Dopo il comma 332, aggiungere il seguente:
  332-bis. A seguito dell'effettivo trasferimento al Servizio sanitario regionale delle funzioni in materia di assistenza sanitaria ai soggetti ospitati presso le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), alle Regioni a statuto Pag. 324speciale sono trasferite le somme loro assegnate in sede di riparto della quota vincolata di Fondo sanitario nazionale per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.
3444/XII/1. 25. Piccione, Burtone.

Pag. 325

ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e relativa nota di variazioni. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminata la Tabella n. 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e la relativa nota di variazioni (C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato), limitatamente alle parti di competenza, nonché le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2016 (C. 3444 Governo, approvato dal Senato);
   rilevata l'esiguità delle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche di sostegno alla famiglia di cui al capitolo 2102 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

Pag. 326

ALLEGATO 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e relativa nota di variazioni. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminata la Tabella n. 4 (Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e la relativa nota di variazioni (C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato), limitatamente alle parti di competenza, nonché le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2016 (C. 3444 Governo, approvato dal Senato);
   considerati, in particolare, gli interventi previsti dai commi da 208 a 212, in materia di lotta alla povertà;
   fatto presente, al riguardo, come non appaia congruo, non comprendendosene la ratio, il riferimento introdotto nel corso dell'esame al Senato, nell'ambito dei nuclei familiari con figli minori, di cui al comma 209, alle famiglie aventi figli minori inseriti nel circuito giudiziario;
   rilevata l'esigenza di chiarire come la finalità indicata nel comma 210, ovvero il finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale, si rapporti a quanto indicato al comma 208, che finalizza le medesime risorse all'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;
   evidenziato, inoltre, che il rinvio generico a uno o più provvedimenti legislativi, di cui al comma 210, sembra riferirsi a tutte le prestazioni assistenziali e non solo a quelle di sostegno al reddito a fronte del rischio povertà, con il rischio che nel processo di riordino sia rideterminato anche il contenuto di determinate misure che attengono ai diritti della persona, a prescindere dalla «prova dei mezzi» (ad esempio, quelle in materia di invalidità civile);
   segnalata l'esigenza di riformulare il comma 218, nel senso di collegare il finanziamento ivi previsto all'attuazione delle misure contemplate dal testo unificato delle proposte di legge n. 698 e abbinate (cosiddetto «Dopo di noi») – di cui la Commissione affari sociali ha concluso l'esame degli emendamenti e ha inviato il testo alle Commissioni competenti per i pareri, in gran parte espressi – in favore delle persone affette da disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità prive del sostegno familiare in quanto Pag. 327mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza, nonché per agevolare erogazioni di soggetti privati e la costituzione di trust in favore di persone con disabilità;
   osservato che in molte province italiane non è assicurato il trasporto scolastico degli alunni disabili, avendo l'articolo 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998 attribuito alle province, per quanto riguarda l'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, ed essendo tuttavia tali funzioni, allo stato, in via di definizione alla luce dell'intervenuta legge n. 56 del 2014, che ha ridisegnato le funzioni delle ex province;
   raccomandata, pertanto, l'approvazione da parte della V Commissione degli emendamenti approvati dalla XII Commissione e allegati alla presente relazione,
  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti osservazioni:
   provveda la Commissione di merito a chiarire come la finalità indicata nel comma 210, ovvero il finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale, si rapporti a quanto indicato al comma 208, che finalizza le medesime risorse all'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare le iniziative da intraprendere per pervenire ad una positiva soluzione della problematica della mancata erogazione, in diverse province italiane, del servizio di trasporto scolastico degli alunni disabili, essendo l'attribuzione della relativa competenza ancora in via di definizione, a seguito della superamento dell'istituzione provinciale.

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ALLEGATO 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e relativa nota di variazioni. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

   La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminata la Tabella n. 14 (Stato di previsione del Ministero della salute) del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e la relativa nota di variazioni (C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato) nonché le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2016 (C. 3444 Governo, approvato dal Senato),
   evidenziate diverse criticità concernenti, in particolare, i commi 303 e 304, sia per ragioni attinenti specificamente alla formulazione – sotto il profilo letterale sembrerebbe opportuno estendere il riferimento, in entrambi i commi, ai presidi ospedalieri dei citati enti; manca, inoltre, la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni in una materia in cui quest'ultima si reputa necessaria – sia, soprattutto, per ragioni di merito. Al riguardo, pur condividendo l'opportunità di sottoporre i singoli presidi ospedalieri a controlli atti ad evitare sprechi, non si può tuttavia prescindere dal considerare che la presenza di un ospedale in un dato territorio è motivata in primo luogo dall'esigenza di garantire un servizio essenziale, a tutela della salute, e non certamente dall'obiettivo di produrre utili. Sembra preferibile, quindi, ritenere che l'equilibrio di bilancio sia compito dell'azienda sanitaria locale cui compete anche garantire i servizi, e non obiettivo del singolo presidio;
   manifestate perplessità in ordine alle scelta di cui ai commi 305 e 306 per cui in alcune regioni, sulla base di determinati parametri, si possano costituire aziende sanitarie uniche, risultanti dall'incorporazione delle aziende ospedaliere-universitarie nelle aziende sanitarie locali, in quanto si teme che tale soluzione potrebbe avere un impatto negativo sulla spesa pubblica. Infatti, sia i parametri quali ad esempio i posti letto, i responsabili di unità operative, sia il sistema dei Diagnosis Related Groups (DRG) sono assai diversi con riferimento alle aziende sanitarie locali, da un lato, e alle aziende ospedaliere-universitarie, dall'altro;
   rilevato, con riferimento al medesimo comma 313, che la soppressione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, farebbe venire meno anche il comma 2-bis, concernente l'aggiornamento del nomenclatore tariffario per le prestazioni di assistenza protesica (erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale);Pag. 329
   osservato che nella procedura per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al comma 318 è contemplato il semplice parere della Conferenza Stato-regioni laddove, invece, dovrebbe essere previsto lo strumento dell'intesa;
   evidenziato che dall'attuazione dei commi da 388 a 392, che stabiliscono la misura del contributo alla finanza pubblica delle regioni e delle province autonome per gli anni 2017-2019, ciò che comporta che le regioni individuino gli ambiti di spesa da tagliare e i relativi importi, non può derivare un'ulteriore riduzione del finanziamento corrente del Sistema sanitario nazionale;
   considerata l'esigenza di implementare le somme per la corresponsione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie e di trasfusioni, di cui alla legge n. 210 del 1992, comprensivi della rivalutazione dell'indennità integrativa;
   fatto presente che, non essendo stato completato l'aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale, secondo quanto era stato previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 158 del 2012, si reputa opportuno provvedere ad una revisione straordinaria del predetto prontuario, sulla base dei criteri del costo-beneficio e dell'efficacia terapeutica;
   valutata altresì l'esigenza di completare il processo di trasferimento delle somme assegnate alle regioni a statuto speciale a seguito del trasferimento al Servizio sanitario regionale delle funzioni in materia di assistenza sanitaria ai soggetti ospitati presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS);
   osservato che occorre semplificare la procedura finalizzata al riparto delle risorse tra Centro nazionale sangue e Centro nazionale trapianti, da un lato, e regioni, dall'altro;
   rilevato, inoltre, che il testo del provvedimento in oggetto non contiene alcuna misura volta a dare una risposta alla drammatica situazione in cui versano molte aziende sanitarie e ospedaliere, che si trovano nell'impossibilità di erogare le prestazioni assistenziali con il personale in servizio, dovendo al tempo stesso garantire l'osservanza della normativa in materia di turni di lavoro;
   raccomandata, pertanto, l'approvazione da parte della V Commissione degli emendamenti approvati dalla XII Commissione e allegati alla presente relazione,
  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
  con le seguenti osservazioni:
   provveda la Commissione di merito a chiarire che l'attuazione dei commi da 388 a 392, concernenti la misura del contributo alla finanza pubblica delle regioni e delle province autonome per gli anni 2017-2019, non può comportare un'ulteriore riduzione del finanziamento corrente del Sistema sanitario nazionale;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di intraprendere le iniziative volte a dare una risposta alla drammatica situazione in cui versano molte aziende sanitarie e ospedaliere, che si trovano nell'impossibilità di erogare le prestazioni assistenziali con il personale in servizio, dovendo al tempo stesso garantire l'osservanza della normativa in materia di turni di lavoro.

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ALLEGATO 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e relativa nota di variazioni. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE PRESENTATA DAI DEPUTATI NICCHI, GREGORI, FRATOIANNI, BRIGNONE, BECHIS

   La XII Commissione Affari sociali della Camera,
   esaminato il disegno di legge di stabilità 2016 (C. 3444),
   premesso che:
    la legge di stabilità rappresenta un momento fondamentale del disegno di politica economica che ogni Governo deve realizzare;
    il deficit obiettivo per il 2016, al netto della clausola migranti, è inferiore dello 0,4 per cento del Pil rispetto a quello previsto nel 2015 (2,2 per cento rispetto al 2,6 per cento);
    per il quadriennio 2016-2019 l'avanzo primario parte dal 2 per cento per innalzarsi fino al 4,3 per cento nel 2019. Ciò equivale a non spendere una quantità rilevantissima di entrate (fino a 70 miliardi nel 2019), anche se destinate ad investimenti produttivi;
    gli alti avanzi primari previsti, in fase di bassa crescita, non sono compatibili con i livelli di sviluppo di cui il nostro paese ha bisogno;
    la manovra «vera» è di 10 miliardi di euro;
    dei 26,5 miliardi più o meno «sicuri» della manovra ben 16,8 sono destinati semplicemente ad evitare le clausole di salvaguardia per il 2016;
    la stessa Confindustria con ottimismo parla di un incremento nel 2016 del PIL di un scarso 0,3 per cento dovuto alla manovra, contestualmente l'industria appare in frenata (il dato peggiore dal settembre 2011) e calo dell'export ad agosto; Pag. 331
    le previsioni per il 2016 (+ 1,6 per cento) sono troppo ottimistiche: il FMI – ad esempio – prevede 1,3 per cento;
    non ci sono risorse per gli investimenti pubblici. Si sostengono quelli privati se e quando ci saranno. Il provvedimento, infatti, prevede che circa la metà dei tagli di spesa di pertinenza dei ministeri sia quella in conto capitale, ovverosia quella per gli investimenti per investimenti pubblici, come peraltro confermato dalla Nota di aggiornamento al DEF 2015 dove si rileva una flessione delle spese in conto capitale per il 2016 pari al 2,6 per cento e per il 2017 addirittura al 7,3 per cento;
    non risultano peraltro presenti interventi significativi per rilanciare gli investimenti nel Mezzogiorno e la recente pubblicazione dell'imbarazzante Masterplan per il Sud conferma questo dato visto, che l'erogazione delle risorse ivi indicate sono quelle già previste a livello europeo e nazionale;
    appare del tutto evidente l'assenza di un piano strutturale per il rilancio dell'economia nel Mezzogiorno che non ha avuto alcun risvolto concreto, nonostante i numerosi annunci su misure speciali come il credito di imposta per aziende meridionali, la riduzione delle tasse per le imprese del sud e la decontribuzione per i nuovi assunti nelle regioni meridionali;
    a ciò si aggiunga che, come rilevato dalla Banca d'Italia in sede di audizione al Senato, il debito continua a rimanere troppo alto, mentre l'ISTAT misura una crescita 2016 troppo modesta rispetto alle attese, stigmatizzando una ripresa molto debole nel 2016 (0,1 per cento) e un po’ superiore nel 2017 (0,3 per cento);
    la manovra, in buona sostanza non persegue alcuna direzione espansiva, ma solo quella del galleggiamento economico ed elettorale (interventi sulla TASI e circolazione del contante, aiuti a pioggia alle imprese);
    la spesa pubblica viene depressa a favore del taglio delle tasse (di cui beneficiano di più i ricchi): è il vecchio sogno di Tremonti realizzato da Renzi;
    le riduzioni di imposte hanno un moltiplicatore molto minore di quello dei tagli di spese, come oramai riconosciuto anche dal FMI;
    non appare presente alcun «piano per il lavoro», ma solo ulteriore spinta alla precarizzazione del mercato del lavoro. Nonostante la propaganda del governo, i numeri parlano chiaro. Per sostenere la flebile ripresa e il lavoro, sarebbero stati necessari investimenti aggiuntivi per almeno un punto di Pil all'anno, per tre anni, da affidare ai Comuni per le piccole opere. Invece, il Governo utilizza la clausola degli investimenti senza aumentarli e introduce misure elettorali e inique;
    è una legge iniqua perché dà tutto alle imprese (gli sgravi, il taglio dell'Ires e gli sconti fiscali sugli acquisti dei macchinari) e niente o quasi a lavoratori, pensionati e giovani;
    la manovra avrebbe dovuto prevedere, nell'ambito della politica industriale nazionale, modalità per un intervento pubblico al fine di salvaguardare gli asset strategici, stimolare le innovazioni e la ricerca, facilitare la riconversione ecologica dell'apparato produttivo, garantire i livelli occupazionali;
    viceversa, la manovra predisposta dal Governo riduce le imposte per le imprese senza avere alcuna garanzia che aumenteranno i loro investimenti, che non delocalizzeranno i loro siti produttivi o che non licenzieranno oppure che si produrranno reali incrementi occupazionali non sostitutivi;
    non si evidenziano interventi di rilievo sul fronte del rilancio dell'economia in termini di ricerca e sviluppo e cooperazione strategica tra imprese, università e centri di ricerca;
    si cerca dunque di competere sul profilo basso senza cercare di aumentare la produttività di tutti i fattori del nostro sistema produttivo, e ci si rassegna a diventare un Paese di serie B;Pag. 332
    persistono i tagli, per il 2016, a carico del fondo sanitario nazionale pari a 2,2 miliardi e si introducono misure «spot» per il contrasto alla povertà;
    si tratta, in buona sostanza, di una legge che riprende in larga misura le proposte della destra, hanno dichiarato Schifani e Alfano. «Mi ha copiato» ha rilanciato Berlusconi. Non a caso appaiono completamente cambiate anche le politiche per il contrasto all'evasione fiscale, mentre l'Agenzia delle entrate appare di tutto punto abbandonata a se stessa in un Paese con la più grande evasione fiscale d'Europa;
    una manovra che produrrà comunque effetti recessivi perché prosegue nella politica dei tagli alla spesa pubblica anche per coprire la diminuzione delle imposte, tagli che notoriamente hanno un moltiplicatore superiore in termini di crescita del PIL della riduzione delle tasse;
    i ceti popolari pagheranno questa politica in termini di riduzione dei servizi essenziali e di incrementi della tassazione locale, mortificando diritti basilari delle persone;
    considerato che, per quanto riguarda le parti di competenza della Commissione;
    considerato inoltre, per quanto riguarda le parti di competenza della XII Commissione (Affari sociali), che:
    solo un anno fa, la legge di Stabilità 2015 aveva stabilito in 115,44 miliardi di euro per il 2016, il livello del finanziamento del SSN;
    il decreto-legge 78/2015, approvato nell'agosto scorso, ha ridotto le risorse previste per il 2016 (e per gli anni successivi) per il SSN, di circa 2,35 miliardi;
    la Nota di aggiornamento al DEF 2015, indicava conseguentemente una spesa sanitaria per il 2016 pari a 113,4 miliardi;
    come già anticipato nei mesi scorsi dal Presidente del Consiglio, il livello del finanziamento del SSN a cui concorre lo Stato, è invece fissato dalla legge di stabilità in esame in 111 miliardi di euro per il 2016;
    in pratica in meno di un anno le risorse assegnate dal Governo alla sanità pubblica, si sono ridotte di oltre 4 miliardi di euro rispetto a quanto previsto, programmato e promesso;
    se poi passiamo dai dati assoluti ai dati percentuali, vediamo come la spesa per la sanità pubblica in rapporto al PIL, andrà diminuendo negli anni. Infatti le previsioni della medesima Nota di aggiornamento al DEF 2015, riguardo alla spesa sanitaria, confermano una crescita inferiore a quella del PIL, con un calo dal 6,8 per cento del 2015, al 6,7 per cento nel 2016 e 2017, al 6,6 per cento per il 2018, fino al 6,5 per cento per l'anno 2019, nel rapporto fra spesa sanitaria e PIL. È quindi evidente la riduzione in termini percentuali della spesa sanitaria per i prossimi anni;
    quanto suesposto, si inserisce in un quadro dove altri pesantissimi tagli vengono, ancora una volta, richiesti alle regioni. Il contributo alla finanza pubblica chiesto alle regioni, dalla legge di stabilità, è di 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019;
    alla luce del fatto che circa il 75 per cento delle spese regionali riguardano la sanità, il suddetto taglio alle regioni per 4 e 5,5 miliardi, si tradurrà praticamente in ulteriori tagli alla sanità regionale o in aumento di ticket. E questo il testo alla legge di stabilità lo dice chiaramente: l'articolo 1, comma 388, prevede che nel reperimento delle suddette risorse, le regioni e le province autonome debbano considerare anche «le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale»;
    questo metterà a rischio la stessa garanzia nell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), e quindi l'equità nell'accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini;Pag. 333
    a ciò aggiungiamo il sostanziale blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego e quindi dello stesso personale del SSN, nonché il blocco del turn-over e l'incapacità del governo di dare una risposta positiva alla precarietà di molto personale medico, con abuso di contratti atipici. Tutto questo comporta un inevitabile peggioramento delle condizioni di lavoro e, di conseguenza, una riduzione della quantità e della qualità dei servizi sanitari erogati;
    la situazione del personale medico, è peraltro aggravata dal recepimento della direttiva europea sugli orari dei medici che stabilirà 11 ore di riposo sulle 24 ore di lavoro e un monte straordinari settimanale non superiore alle 48 ore. Il sindacato ha stimato che servirebbero 4-5mila nuove assunzioni;
    la legge di stabilità in esame, prevede inoltre la possibilità di costituire Aziende sanitarie uniche, attraverso l'assorbimento delle Aziende ospedaliere-universitarie nelle Aziende sanitarie locali;
    l'obiettivo del governo circa la costituzione delle aziende sanitarie uniche sarebbe principalmente quello di conseguire risparmi di spesa, oltre che, nelle intenzioni, quello di favorire «le attività di prevenzione, cura e riabilitazione e le attività di didattica e di ricerca»;
    un obiettivo teorico, quest'ultimo, che rischia in realtà di non raggiungere quello che dovrebbe invece essere il fine prioritario: quello di migliorare il nostro SSN per garantire realmente l'assistenza sanitaria a tutti i cittadini. Universitari e ospedalieri hanno scopi e finalità molto diverse tra loro: i primi di tipo formativo, i secondi di tipo assistenziale. E mischiare le due realtà rischia fortemente di avere effetti negativi sulla qualità stessa del nostro sistema sanitario;
    per quanto concerne le politiche sociali e di welfare, vengono stanziati 312 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 a favore del Fondo per le Politiche sociali. Sono praticamente le medesime risorse stanziate per il 2014 dalla legge di stabilità di due anni fa. Non si può non constatare una evidente inadeguatezza delle risorse assegnate complessivamente al Fondo;
    così come si confermano del tutto insufficienti e inadeguate le risorse assegnate al Fondo nazionale per il Servizio civile, al Fondo infanzia adolescenza, e al Fondo per le politiche della famiglia;
    non viene più previsto alcun rifinanziamento del Piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, che la scorsa legge di stabilità aveva finanziato con 100 milioni di euro solo per il 2015;
    il provvedimento in esame, istituisce un «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», con una dotazione di 600 milioni per il 2016, e 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2017, per il finanziamento di un Piano nazionale (da adottare ogni tre anni) per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;
    è evidente che se l'obiettivo del suddetto Piano nazionale, è quello di far uscire (o perlomeno ridimensionare fortemente) dalla soglia di povertà assoluta le famiglie che si trovano in questa situazione, le risorse stanziate si dimostrano assolutamente inadeguate. Dai dati Istat si evince che sarebbero necessari circa 5-6 miliardi;
    peraltro, a partire dal 2017, si prevede una futura introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, a cui si destina il miliardo annuo previsto, e la revisione della legislazione vigente in materia di trattamenti, indennità, assegni di natura assistenziale, accesso alle prestazioni sociali, ecc., attraverso la predisposizioni, da parte del Governo, di uno o più provvedimenti legislativi;
    non è dato sapere nulla su come questo miliardo annuo verrà utilizzato dal Pag. 3342017 per la lotta alla povertà. Il Parlamento dovrà attendere i provvedimenti legislativi che saranno presentati durante l'anno prossimo, per sapere cosa il Governo intenderà fare. L'unica cosa chiara, è che si metterà mano alla normativa vigente in termini di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito, assegni di natura assistenziale (anche l'indennità di accompagnamento o l'invalidità civile ? Saranno soppresse ?), accesso alle prestazioni sociali, ecc.;
  delibera di

RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO.

Nicchi, Gregori, Fratoianni, Brignone, Bechis