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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 dicembre 2015
552.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione. Atto n. 245.

PARERE APPROVATO

  La Commissione giustizia,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione (Atto del Governo n. 245);
   rilevata la corrispondenza con i principi e criteri direttivi di delega, di cui alla legge n. 67 del 2014, relativi alla trasformazione in illeciti amministrativi dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, della multa o dell'ammenda, ad esclusione delle fattispecie penali riconducibili alle determinate materie;
   preso atto della scelta di non prevedere un elenco delle fattispecie trasformate in illecito amministrativo, giustificata dall'esigenza di evitare il rischio di una formulazione che potrebbe essere lacunosa;
   rilevato tuttavia che, a seguito della scelta di non richiamare espressamente tutte le fattispecie penali depenalizzate, si potrebbero verificare dei dubbi interpretativi al momento dell'applicazione delle disposizioni che dovrebbero rientrare nel novero delle fattispecie depenalizzate;
   condivisa l'interpretazione dei principi di delega richiamati, secondo cui dalla depenalizzazione sono esclusi i reati puniti con la sola pena pecuniaria, previsti dal codice penale, considerato che la legge delega prevede espressamente che il reato di cui all'articolo 726 (Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio.) del codice penale debba essere trasformato in illecito amministrativo (articolo 2, comma 2, lettera b) della legge n. 67 del 2014), per quanto sia punito con la sola pena dell'ammenda a seguito del trasferimento della sua competenza al giudice di pace. È evidente che la previsione espressa dell'articolo 726 del codice penale sarebbe superflua qualora si intendessero ricompresi nella clausola generale della depenalizzazione tutti i reati inseriti nel codice penale che siano puniti con la sola pena pecuniaria;
   rilevato che la scelta di non procedere alla depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina previsto dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, secondo quanto invece previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera b), della legge n. 67 del 2014 – così come peraltro in altri casi in cui non si è proceduto a depenalizzare reati per i quali la legge delega prevedeva la depenalizzazione (contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone di cui all'articolo 659 del codice penale e la contravvenzione relativa alla coltivazione di piante proibite sul territorio nazionale di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) – non incide sulla legittimità del provvedimento in esame, in quanto non si tratta di una violazione dei principi di delega quanto piuttosto di un mancato esercizio della delega su un particolare Pag. 37punto, che comunque è del tutto autonomo rispetto alle altre ipotesi di depenalizzazione previste dallo schema di decreto legislativo;
   ritenuto tuttavia opportuno procedere alla depenalizzazione dei richiamati reati di immigrazione clandestina e di coltivazione di piante proibite sul territorio nazionale, secondo quanto previsto dalla legge delega, in considerazione del principio secondo cui la sanzione penale deve essere considerata dall'ordinamento come una extrema ratio;
   rilevato che la trasformazione in illecito amministrativo del reato di immigrazione clandestina non inciderebbe sulla funzione preventiva e, quindi, di deterrente della sanzione ed avrebbe invece il pregio di consentire alla magistratura di interrogare i soggetti che sono entrati in Italia clandestinamente senza considerarli indagati del reato di immigrazione clandestina e quindi con tutte le misure conseguenti a tale condizione, ma come vittime del reato di traffico di esseri umani, con il risultato di poter acquisire più efficaci informazioni in merito a tale traffico, come peraltro sottolineato, in data 16 luglio 2015, dal Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo all'esito delle riunioni di coordinamento strategico in materia di indagini per il reato di traffico di migranti via mare gestito da organizzazioni criminali;
   considerato che laddove la delega, – articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 67 del 2014 – escludeva la materia della «sicurezza pubblica» dalla riforma della disciplina sanzionatoria, lo schema di decreto fa unicamente riferimento alle fattispecie contenute nel TULPS, senza indicare altre leggi comunque attinenti alla medesima materia (ad esempio legge 15 luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica; decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica; decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori; decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica) che potrebbero pertanto indebitamente rientrare nell'ambito della depenalizzazione prevista dalla medesima disposizione;
   condivisa anche la scelta relativa alle fattispecie penali punite con la sola pena pecuniaria nell'ipotesi base e, nella ipotesi aggravata, anche con pene detentive, secondo cui la fattispecie base è depenalizzata mentre l'aggravante diventa una autonoma fattispecie di reato, ritenendo opportuno non procedere, come avvenuto in occasione di precedenti leggi di depenalizzazione, alla esclusione della depenalizzazione per i reati che, nelle ipotesi aggravate, erano puniti con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria;
   osservato che all'articolo 3, comma 1, dando attuazione alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della legge delega, trasforma in illecito amministrativo la contravvenzione prevista dall'articolo 11 della legge n. 234 del 1931, che detta norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici, e conseguentemente modifica l'articolo 12 della legge n. 234 del 1931, che si riferisce ai controlli che gli ufficiali di pubblica sicurezza e gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di fondato sospetto di contravvenzione alle disposizioni dell'articolo 1 del regio decreto febbraio 1923, n. 1067, prevedendo che possono eseguire perquisizioni domiciliari secondo le formalità prescritte dagli articoli 167 e 171 del codice di procedura penale, senza tenere conto che così come modificato l'articolo 12 si riferirebbe unicamente ad una disposizione priva di efficacia, in quanto il regio decreto n. 1067 del 1923, Norme per il servizio delle comunicazioni senza filo, è stato abrogato dal cosiddetto «taglia leggi» del 2008 (decreto-legge n. 112 del 1998, articolo 24). Occorrerebbe, quindi, abrogare l'articolo 12 della legge n. 234 del 1931 che a seguito della depenalizzazione risulta inapplicabile;Pag. 38
   rilevato che l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo dà attuazione all'articolo 2, comma 2, lettera e) della delega, introducendo la sanzione accessoria della sospensione (da 10 giorni a 3 mesi) della concessione, della licenza, delle autorizzazioni o di altro provvedimento amministrativo che consenta l'esercizio dell'attività, dalla quale è derivato l'illecito, nel caso di reiterazione degli illeciti amministrativi relativi alla concessione in uso di opere protette dalla legge sul diritto d'autore od alla rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive;
   considerato che il comma 3 dell'articolo 4 esclude per i predetti illeciti il pagamento in misura ridotta, potrebbe essere opportuno chiarire se l'inammissibilità del pagamento in misura ridotta riguardi la commissione del singolo illecito, ovvero la reiterazione specifica dello stesso;
   rilevato che l'articolo 8 prevede l'applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore dello schema di decreto legislativo, sempre che il procedimento penale non sia già stato definito in modo irrevocabile (comma 1), e che per garantire il principio del favor rei, il comma 3 precisa che in nessun caso potrà essere applicata in relazione a fatti commessi prima della depenalizzazione, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo superiore al massimo della pena inflitta per il reato, anche tenendo conto del ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie dell'articolo 135 del codice penale;
   ritenuto che, in relazione a questa ultima previsione, si dovrebbe valutare l'opportunità di fare riferimento, oltre che alla pena inflitta, anche alla pena prevista per il reato, in quanto il campo d'applicazione della disposizione riguarda i procedimenti penali in corso, rispetto ai quali una pena non è stata ancora necessariamente inflitta;
   valutata positivamente la previsione all'articolo 9 di una disposizione di natura transitoria che disciplini il passaggio dal procedimento penale al procedimento amministrativo per gli illeciti depenalizzati;
   rilevato che, al fine di evitare dubbi interpretativi, potrebbe essere opportuno disciplinare espressamente l'ipotesi in cui il giudice penale abbia statuito in merito al risarcimento del danno in relazione ad un reato depenalizzato prima del passaggio in giudicato della sentenza;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1. sia trasformato in illecito amministrativo il reato di immigrazione clandestina previsto dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
   2. all'articolo 3, comma 1, la lettera c) sia sostituita dalla seguente: c) l'articolo 12 è abrogato;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) il Governo – anche ai fini degli eventuali successivi decreti integrativi e correttivi dello schema di decreto – valuti l'opportunità di provvedere alla predisposizione di un apposito allegato che comprenda, in maniera esaustiva, la lista delle fattispecie di reato oggetto di depenalizzazione ai sensi dell'articolo 1;
   b) il Governo valuti l'opportunità di prevedere la trasformazione in illecito amministrativo del reato di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
   c) il Governo valuti l'opportunità di chiarire all'articolo 4, comma 3, se l'inammissibilità Pag. 39del pagamento in misura ridotta riguardi la commissione del singolo illecito previsto dal comma 1 del medesimo articolo ovvero la reiterazione specifica dello stesso;
   d) il Governo valuti l'opportunità, all'articolo 8, comma 3, di fare riferimento, oltre che alla pena inflitta, anche alla pena prevista per il reato, in quanto il campo d'applicazione della disposizione riguarda i procedimenti penali in corso, rispetto ai quali una pena non è stata ancora necessariamente inflitta;
   e) il Governo valuti l'opportunità, all'articolo 9, di disciplinare espressamente l'ipotesi in cui il giudice penale abbia statuito in merito al risarcimento del danno in relazione ad un reato depenalizzato prima del passaggio in giudicato della sentenza;
   f) il Governo valuti l'opportunità di estendere, nell'allegato allo schema di decreto, la riserva di depenalizzazione relativa alla materia della pubblica sicurezza, anche a leggi ulteriori rispetto al TULPS che comunque attengono alla medesima materia.

Pag. 40

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione. Atto n. 245.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto (245),
   rilevata una solo parziale rispondenza dell'atto con la delega conferita al legislatore delegato il quale, pur senza incorrere nel vizio di eccesso di delega, ha operato, per sottrazione, scelte di carattere squisitamente discrezionale, omettendo di intervenire su rilevanti questioni ampiamente dibattute in sede parlamentare;
   osservato che tra gli elementi non ricompresi dall'esercizio della delega rileva in particolar modo, sotto il profilo dell'orientamento discrezionale delle scelte operate, quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera d) della legge n. 67 del 2014, che prescriveva la depenalizzazione, al punto 6), dell'articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Reato che, peraltro unico tra i non depenalizzati indicati alla medesima lettera d), è stato oggetto non solo della citata prescrizione legislativa, bensì di un dibattito in favore di una sua depenalizzazione, tradottosi in molteplici proposte più ampie in tal senso, all'esame di questa Commissione e sottoscritte complessivamente da circa un terzo dei componenti della Camera dei deputati;
   preso atto che il richiamo, da parte del legislatore delegato, ad un'asserita interpretazione della delega, per la quale la depenalizzazione non debba riguardare i reati del codice penale puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda, per quanto del tutto condivisibile negli effetti, evidenzia ulteriormente i caratteri di disomogeneità e lacunosità delle disposizioni recate dall'articolo 2 della legge n. 67 del 2014;
   ribadito che i criteri e principi recati nella delega sulla depenalizzazione di taluni reati hanno subito, da parte del legislatore delegato, un'interpretazione parziale ed assoggettata a peculiari valutazioni di opportunità politica;
   valutato che alla sottrazione dalla depenalizzazione di alcune violazioni non ha corrisposto un'analoga decisione, evidentemente percorribile, in merito al reato certamente rilevante riguardo al bene tutelato di cui all'articolo 2, comma 1-bis della legge 11 novembre n. 1983, n. 683 sull'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali;
   considerato che laddove la delega, – articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 67 del 2014 – escludeva la materia della «sicurezza pubblica» dalla riforma della disciplina sanzionatoria, lo schema di decreto fa unicamente riferimento alle fattispecie contenute nel TULPS, senza indicare altre leggi comunque attinenti alla medesima materia (ad esempio legge 15 luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica; decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica; decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, Misure urgenti Pag. 41in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori; decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica) che potrebbero pertanto indebitamente rientrare nell'ambito della depenalizzazione recata dalla medesima disposizione;
   considerato, infine, che lo schema di decreto legislativo, recante un allegato delle leggi escluse dalla depenalizzazione prevista dalla delega, non chiarisce esaustivamente quali siano, di contro, i reati effettivamente risultanti da tale depenalizzazione, i quali potrebbero, in via teorica, essere individuati unicamente per via residuale, mediante complesse operazioni di ricognizione normativa,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   il Governo – anche ai fini degli eventuali successivi decreti integrativi e correttivi dello schema di decreto – provveda alla predisposizione di un apposito allegato che comprenda, in maniera esaustiva, la lista delle fattispecie di reato oggetto di depenalizzazione ai sensi dell'articolo 1, quale indispensabile contributo di chiarezza in merito agli effetti normativi derivanti dall'approvazione di quanto disposto dall'atto in titolo;

  e le seguenti osservazioni:
   a) il Governo valuti l'opportunità, inserendo un dedicato comma all'articolo 3 dello schema di decreto, di esercitare la delega recata dall'articolo 2, comma 2, lettera d) della legge n. 67 del 2014, che prevede la depenalizzazione, al punto 6), dell'articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
   b) il Governo valuti l'opportunità, all'articolo 3, di non esercitare la delega che indicava la depenalizzazione dell'articolo 2, comma 1-bis della legge 11 novembre n. 1983, n. 683 sull'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali e, conseguentemente, sopprimere il comma 6, dell'articolo 2 dello schema di decreto;
   c) il Governo valuti l'opportunità, relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 67 del 2014 che escludevano la materia della «sicurezza pubblica» dalla riforma della disciplina sanzionatoria di estendere, nell'allegato allo schema di decreto, tale riserva di depenalizzazione prevista per il solo TULPS anche ad altre leggi attinenti il medesimo oggetto della pubblica sicurezza.

Pag. 42

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili. Atto n. 246.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili (Atto del Governo n. 246),
   rilevato che:
    il predetto schema è diretto a dare attuazione alle legge 28 aprile 2014, n. 67, e in particolare all'articolo 2, comma 3, concernente delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria;
   l'articolo 1 abroga alcuni articoli del codice penale, quali: 485 (falsità in scrittura privata), 486 (falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato), 594 (ingiuria), 627 (sottrazione di cose comuni), 647 (appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito), mentre, secondo una scelta che non contrasta con i principi e criteri direttivi di delega ma che costituisce una attuazione parziale della delega, non abroga altri articoli del codice penale, per quanto sia prevista la loro abrogazione nella legge delega, quali: 631 (usurpazione, punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206), 632 (deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206) e 633 (invasione di terreni o edifici (punita con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032), in quanto, come si legge nella relazione di accompagnamento, si tratta di fenomeni criminali che, seppur ancora di scarsa incidenza sul carico giudiziario, meritano rilievo penale in quanto attengono ai fenomeni di occupazione di luoghi privati (es. seconde case di villeggiatura) in via di drammatica espansione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 43

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili. Atto n. 246.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  La Commissione giustizia,
    esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto (246), recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili,
   rilevato che il legislatore delegato ha operato, all'articolo 1, una scelta di restringere significativamente la portata dell'esercizio della delega conferita, limitando a cinque le fattispecie di reato del codice penale per le quali si dispone l'abrogazione;
   considerato che il parziale esercizio della delega relativamente all'abrogazione di reati, avrebbe potuto ricomprendere l'espunzione del reato di ingiuria di cui all'articolo 594 del codice penale, laddove tale reato che non permane neanche come illecito amministrativo, consentirebbe alla persona offesa, solo dopo un considerevole periodo di tempo dovuto all'arretrato del contenzioso, di poter ottenere risarcimento del danno in sede civile, con grave nocumento alla difesa dell'onorabilità personale dei cittadini; l'articolo 2, comma 3, lettera a), numero 1; articoli c.p. disponeva di abrogare delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente alle condotte relative a scritture private,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) all'articolo 1, comma 1 dello schema di decreto sopprimere la lettera c) recante il reato di ingiuria;
   b) all'articolo 4, comma 4, lettera c) dello schema, in materia di sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila, riformulare la previsione ivi contenuta circoscrivendo la fattispecie della falsità su un foglio firmato in bianco alle ipotesi di scritture private, con esclusione degli atti pubblici, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 67 del 2014.