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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 dicembre 2015
552.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-07099 Sandra Savino: Problematiche relative alle delibere dei comuni relative ai tributi immobiliari locali e all'addizionale comunale IRPEF.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti lamentano le difficoltà per i comuni, in particolare per quelli interessati dalle consultazioni elettorali del giugno 2015, a concludere entro i termini prescritti dalla legge le procedure previste per l'approvazione e pubblicazione delle delibere comunali relative ai regolamenti, alle aliquote ed alle tariffe di tributi adottati in materia di IMU, TASI, TARI ed addizionale IRPEF al fine di apportare le modifiche ritenute opportune per le esigenze di bilancio degli stessi enti locali.
  Al riguardo, il Dipartimento delle finanze evidenzia quanto segue.
  Occorre preliminarmente far presente che, tra gli 833 comuni che hanno adottato una o più delibere concernenti i tributi sopra richiamati dopo il termine del 30 luglio 2015, sono circa 330 quelli che, avendo apportato modifiche, in aumento o in diminuzione, alle aliquote o alle tariffe dei tributi comunali, rispetto a quelle vigenti nell'anno 2014, sono coinvolti nella problematica sollevata nell'interrogazione.
  Nei confronti di tali comuni, il Dipartimento delle Finanze, nell'esercizio del compito istituzionale attribuito dall'articolo 52, commi 2 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha proceduto ad inviare una nota con cui si sollecita l'annullamento in autotutela degli atti adottati tardivamente e, per alcuni di essi, ha altresì provveduto a presentare il ricorso al competente organo di giustizia amministrativa.
  Le delibere in questione, infatti, risultano viziate da illegittimità per violazione dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali devono essere approvate entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione, e, in merito, la giurisprudenza amministrativa e quella contabile hanno chiaramente affermato che trattasi di un termine avente natura perentoria.
  Per quanto concerne i possibili interventi normativi volti a sanare gli atti adottati tardivamente, ai quali fanno riferimento gli interroganti, va sottolineato che il disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica in data 20 novembre 2015, e attualmente all'esame della Camera dei deputati (atto Camera n. 3444) prevede, al comma 24 dell'articolo 1, che per l'anno 2015, in deroga a quanto disposto all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali siano state correttamente e compiutamente espletate le procedure di pubblicazione prescritte, in materia di IMU, ai sensi del quinto periodo del comma 13-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di TASI, ai sensi del settimo periodo del comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e Pag. 80per le addizionali comunali IRPEF, ai sensi del primo periodo del comma 8 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
  Occorre, tuttavia, evidenziare la non coincidenza tra il termine del 16 dicembre fissato per il versamento del saldo IMU e TASI e quello di entrata in vigore della legge di stabilità del 1o gennaio 2016.
  Sono, pertanto, in corso approfondimenti per evitare, da un lato, incertezza e confusione per i contribuenti e per gli intermediari al momento del pagamento e, dall'altro, un aggravio degli adempimenti a carico degli stessi contribuenti e dei comuni, derivante, in particolare, dalla necessità di procedere, nell'anno 2016, ai conseguenti conguagli e rimborsi.

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ALLEGATO 2

5-07141 Pelillo: Emanazione del decreto attuativo della disciplina relativa al credito d'imposta in favore degli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio per favorire l'acquisto da parte degli studenti di libri di lettura.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere lo stato di attuazione della misura agevolativa, introdotta dall'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (decreto-legge cosiddetto «piano destinazione Italia»), convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 al fine per favorire la diffusione della lettura.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova brevemente richiamare la normativa di riferimento.
  L'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, rubricato «Misure per favorire la diffusione della lettura», come modificati, in fase di conversione, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dispone ai commi 1, 2, 2-bis, 5, 6 e 7, tra l'altro, l'istituzione di un credito d'imposta (cosiddetto «bonus libri») a favore degli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio per il recupero dello sconto del 19 per cento riconosciuto agli studenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado pubblico o paritario per l'acquisto di libri di lettura, anche in formato digitale, muniti di codice ISBN (International Standard Book Number).
  In particolare, la misura agevolativa in commento è disposta, nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale (PON) della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, «previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea».
  Inoltre, ai sensi del comma 5 del menzionato articolo, «previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste, fruibili a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Operativo Nazionale, relativo alla Competitività di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico», con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (di natura non fiscale), di concerto con il Ministro per la coesione territoriale (ora Agenzia per la coesione territoriale), il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (ora Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport), il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di euro 50 milioni a valere sulla proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.
  Il comma 2 della disposizione prevede che «il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (con provvedimento, non meglio specificato), di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base della popolazione studentesca nell'anno scolastico 2014/2015, fissa, per ogni studente di istituto di istruzione secondaria di secondo grado pubblico o paritario avente sede nel territorio nazionale, l'importo Pag. 82disponibile (ai sensi del citato comma 5) nei limiti delle risorse specificamente individuate per ciascun anno nell'ambito del PON di riferimento. I dirigenti scolastici dei predetti istituti rilasciano a ciascuno studente un buono sconto di pari importo, timbrato e numerato, utilizzabile ai fini dell'ottenimento di uno sconto del 19 per cento per l'acquisto di libri di lettura presso gli esercizi commerciali che decidono di avvalersi della misura in esame.».
  Ai sensi del comma 2-bis, con successivo e ulteriore decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (di natura fiscale), di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono definite le modalità attuative delle disposizioni in esame, ivi comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi annualmente disponibili, il regime dei controlli sulle spese nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e il rispetto del limite massimo di spesa previsto.
  Le risorse individuate ai sensi del decreto di cui al comma 5 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le finalità di spesa di cui alla presente disposizione, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione (previsto dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183) gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio dello Stato.
  Tanto premesso, il 23 giugno 2015 la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo Nazionale (PON) «Imprese e Competitività 2014-2020», propedeutico alla redazione dei provvedimenti attuativi sul «bonus lettura» di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 145 del 2013.
  Il Programma, altresì, intende accrescere – a partire dal 1o gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2020 – gli «investimenti» nei settori chiave nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) e in quelle in fase di transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna), riavviando una dinamica di convergenza Sud/Centro-Nord che possa sostenere un duraturo processo di sviluppo dell'intero Sistema Paese attraverso interventi per la salvaguardia del tessuto produttivo esistente e per la riqualificazione dei modelli di specializzazione produttiva.
  Più nel dettaglio, il pacchetto d'investimenti si propone di favorire la crescita economica e il rafforzamento della presenza delle aziende italiane nel contesto produttivo globale, in particolare le piccole e medie imprese, articolando gli interventi su 4 obiettivi tematici (oltre all'Asse 5 Assistenza tecnica) e cioè:
   (OT 1) – Innovazione del FESR;
   (OT 2) – Banda ultralarga e crescita digitale del FESR;
   (OT 3) – Competitività PMI del FESR;
   (OT 4) – Efficienza energetica del FESR;

  Nel periodo di programmazione 2014-2020 l'Autorità di Gestione del Programma è identificato nel Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale Incentivi alle Imprese.
  Dall'analisi dei documenti connessi al PON, tuttavia, emergono talune questioni – propedeutiche all'attuazione della misura – che necessitano di «verifiche di coerenza» da parte delle altre Amministrazioni richiamate dal citato articolo 9.
  Come sopra accennato, infatti, il comma 1 dell'articolo 9 dispone l'istituzione di un credito d'imposta, nell'ambito di apposito PON della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali europei, «previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste».
  La medesima verifica è prevista dal comma 5 della disposizione in argomento Pag. 83in sede di emanazione del provvedimento che quantifica l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 50 milioni di euro.
  La predetta verifica sulla coerenza dei suindicati 4 obiettivi tematici (OT) con un incentivo alla diffusione della lettura dovrebbe, fra l'altro, tener conto che il citato Programma Operativo Nazionale sembra finalizzato ad accrescere gli investimenti nei settori chiave delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna), mentre l'incentivo in argomento non sembra avere ad oggetto investimenti né, tanto meno, sembra avere limiti territoriali.
  Ciò considerato, anche al fine di ricercare una possibile soluzione che consenta di attuare la disposizione in esame, sono in corso presso i competenti Uffici dei Dicasteri interessati, gli approfondimenti istruttori necessari anche a garantire la compatibilità con il quadro comunitario di cui si è fatto cenno.

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ALLEGATO 3

5-07142 Villarosa: Rimborsi a favore di risparmiatori titolari di buoni fruttiferi postali per i quali è stata disposta la riduzione dei relativi tassi di interesse successivamente all'emissione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione immediata in Commissione l'On. Alessio Mattia Villarosa ed altri pongono quesiti in ordine ai buoni fruttiferi postali.
  Al riguardo, sentita la società Cassa Depositi e Prestiti, si fa presente quanto segue.
  Il decreto del Ministro del Tesoro, adottato di concerto con il Ministro per le Poste e delle Telecomunicazioni, in data 13 giugno 1986, nell'istituire una nuova serie di buoni fruttiferi postali, contraddistinta con la serie «Q», all'articolo 6, ha previsto che i tassi d'interesse fissati per detti buoni fossero applicati anche a quelli delle serie precedentemente emesse. Ciò, nel rispetto del quadro normativo di riferimento.
  In ordine al calcolo degli interessi sui buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie «L» «M» «N» «O» e più in generale, con riguardo alla disciplina ad essi applicabile, vengono in rilievo:
   il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, limitatamente alla disposizioni contenute nei capi V e VI, titolo I, libro 111;
   il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 (emanato in base alla delega contenuta nell'articolo 40, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 488);
   decreto ministeriale Tesoro 19 dicembre 2000, che – in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 284 del 1999 – ha dettato la nuova disciplina dei buoni postali fruttiferi dalla data di entrata in vigore dello stesso, mantenendo ferma la regolamentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, relativamente ai rapporti in essere, sorti in vigenza del citato decreto del Presidente della Repubblica.

  In particolare, l'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 – come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, convertito nella legge 25 novembre 1974, n. 588, rubricato «Tabelle degli interessi – Variazioni» – prevede che «Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie».
  Pertanto, i predetti rapporti, sorti in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto del Ministro del tesoro del 13 giugno 1986, in costanza di vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 – risultano essere disciplinati, per ciò che attiene alla determinazione degli interessi, dall'articolo 173 sopra menzionato che, unitamente alle altre disposizioni e ai decreti ministeriali da tale normativa previsti, integra la disciplina generale e cogente della materia, non derogabile da alcuna delle parti del rapporto.Pag. 85
  Per quanto rappresentato, le informazioni contenute a tergo dei titoli acquistati rappresentavano l'indicazione dei rendimenti vigenti al momento dell'acquisto del titolo, considerando tuttavia che – avuto riguardo al tenore letterale dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 – sin dal momento della sottoscrizione del titolo, era noto che l'emittente, nel lungo arco di tempo di durata dei buoni, potesse modificare i tassi, dandone comunicazione tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Alla stregua del quadro normativo descritto, deve dunque convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto. Ciò peraltro, in considerazione degli indirizzi di politica economica da perseguire in un determinato momento storico e dunque in ragione di preminenti esigenze di politica economica generale.
  Trattandosi di regole predeterminate e consacrate in atti legislativi e decreti ministeriali, la possibilità degli stessi di essere portati tempestivamente e capillarmente a conoscenza della generalità dei risparmiatori veniva soddisfatta attraverso il regime di pubblicità legale degli atti normativi (pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), soluzione ammessa dall'ordinamento «e dunque con modalità idonee a tutelare risparmiatore e, comunque, a garantire la corrispondenza del nuovo tasso d'interesse all'andamento dell'economia italiana» (cfr. Trib. Milano n. 2642/06).
  Di qui, in sostanza, la possibilità di eterointegrazione del contratto in base allo specifico regime contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione dei titoli. Ora, questo regime prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, non solo avessero effetto per i buoni di nuova emissione, ma potessero essere estese anche ai buoni emessi in precedenza; questi ultimi si dovevano considerare perciò rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie.
  Inoltre, dopo che ben tre decreti ministeriali avevano esteso alle serie dei buoni emessi in precedenza, i maggiori tassi praticati su quelli di nuova emissione (decreto ministeriale Tesoro 7 ottobre 1974; decreto ministeriale Tesoro 22 giugno 1976; decreto ministeriale Tesoro 15 giugno 1981), solo in occasione dell'emissione dei buoni della serie «Q» (decreto ministeriale Tesoro 13 giugno 1986) il minor tasso d'interesse per essi previsto è stato esteso anche al montante (capitale + interessi) dei buoni fruttiferi postali di tutte le serie precedentemente emesse, ma solo a partire dal 1o gennaio del 1987 (articolo 6, del menzionato decreto ministeriale) e dunque non già con efficacia retroattiva, ma solo per il futuro, non anche per il passato.
  I buoni fruttiferi postali in argomento hanno perciò usufruito – dal 1o gennaio 1987 – dei rendimenti della serie «Q», fissati nella misura del:
   8 per cento dal primo al quinto anno, in regime di capitalizzazione annua composta;
   9 per cento dal sesto al decimo, in regime di capitalizzazione annua composta;
   10,50 per cento dall'undicesimo al quindicesimo, in regime di capitalizzazione annua composta;
   12 per cento dal sedicesimo al ventesimo anno, in regime di capitalizzazione annua composta;
   12 per cento dal ventesimo al trentesimo anno, in regime di capitalizzazione semplice.

  Nessuna ulteriore variazione interessava il tasso d'interesse applicato sui BFP delle serie in argomento.
  A conferma della piena legittimità del quadro normativo di riferimento, come Pag. 86sopra delineato, si consideri, da ultimo proprio la sentenza n. 13979/2007, Corte di Cassazione-Sezioni Unite civili.
  In detta occasione le Sezioni Unite hanno, tra l'altro, ritenuto che ai buoni fruttiferi postali, «non si applicano principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, da cui sono normalmente contraddistinti i titoli di credito, ma anche che alla stregua di questo quadro normativo (costituito dal combinato disposto degli articoli 173 dell'allora vigente decreto del Presidente della Repubblica 156 del 1973 e decreto ministeriale 13 giugno 1986) debba certo convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto».
  Né appare pertinente, al caso di specie, il richiamo all'affidamento riposto dal sottoscrittore dei buoni fruttiferi postali sul tenore letterale del saggio d'interesse riportato a tergo del titolo, poiché – proprio per effetto della previsione di cui all'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, che contemplava espressamente la possibilità di variazione del saggio d'interesse anche per serie di buoni già emessi in epoca precedente alla disposta variazione – il sottoscrittore era quindi edotto «della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli (omissis)».
  Tale sentenza dunque espressamente distingue tra le ipotesi in cui nel corso del rapporto sia intervenuta decretazione ministeriale concernente il tasso degli interessi e l'ipotesi in cui per effetto di un errore materiale dell'operatore postale o per altra ragione, non sia stato apposto sul modello preesistente il timbro riportante i nuovi saggi di interesse, riconoscendo solo in tale ultima ipotesi che «(omissis) il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio di interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale deve essere risolto dando la prevalenza alle prime».
  Numerose, peraltro, le pronunce di merito conformi all'interpretazione suesposta. Tra le più recenti, si menzionano:
   Ordinanza Tribunale di Torino n. 3194, del 2 luglio 2015;
   Ordinanza Tribunale di La Spezia del 2 agosto 2015;
   Sentenza del Giudice di pace di Novara n. 619 del 14 settembre 2015;
   Sentenza Tribunale di Catania n. 14143 del 14 ottobre 2014;
   Sentenza Tribunale Civile di Roma n. 6607/2013;
   Ordinanza del Tribunale di Milano 13 novembre 2013.
   Univoche le favorevoli pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario (cfr., fra le altre, Collegio di Napoli nn. 5423/2014, 7734/2014, 5558/2015; Collegio di Milano, decisioni nn. 3723/2015, 159/2015, 6619/2014, 465/2012).

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ALLEGATO 4

5-07143 Paglia: Numero e distribuzione territoriale delle slot machine e delle VLT (video lottery terminal) installate in Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento di sindacato ispettivo indicato in esame si chiede di conoscere il numero delle slot e delle VLT attualmente installate nel nostro Paese, con particolare riferimento alla loro distribuzione per provincia, alla società concessionaria e alla scadenza della relativa concessione.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'amministrazione finanziaria, si riferisce quanto segue.
  In proposito, si allegano quattro prospetti che riportano:
   all. 1: il numero di apparecchi AWP riferibili a ciascun concessionario;
   all. 2: il numero di apparecchi AWP installati in ciascuna delle province italiane;
   all. 3: il numero di apparecchi VLT e il numero delle sale riferibili a ciascun concessionario;
   all. 4: il numero di apparecchi VLT installati in ciascuna delle regioni italiane.

  È in corso di elaborazione il numero di apparecchi VLT installati in ciascuna delle province italiane, al momento non disponibile.
  Si precisa, inoltre, che tutte le concessioni in materia di apparecchi da divertimento ed intrattenimento verranno a scadenza il 19 marzo 2022.
  Inoltre, è opportuno chiarire che il 30 giugno 2016 verranno a scadenza tutte le concessioni per le scommesse a quota fissa e a totalizzatore su eventi sportivi anche ippici e non sportivi.
  Attualmente, il totale dei diritti attribuiti sulla rete legale dei giochi, che offrono scommesse sportive e/o ippiche, mediante negozi che effettuano prevalentemente attività di gioco (negozi) ovvero che effettuano prevalentemente altre attività (corner) è di circa 17.000 (di cui 2.196 emersi ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014). I punti vendita operativi sono circa 15.000. Detta differenza è determinata, in gran parte, dalla presenza di «corner» che possono offrire esclusivamente gioco ippico, attualmente di scarsa attrattività e redditività ma che potrebbero, in qualsiasi momento, tornare operativi allorquando potessero offrire anche scommesse sportive, come prevede la norma in esame per la nuova gara.
  Inoltre, sul territorio insistono circa 5.000 punti che offrono scommesse sportive e ippiche privi di concessione e non collegati al totalizzatore nazionale.
  L'A.C. 3444 (legge di stabilità per l'anno 2016), approvato dal Senato della Repubblica il 20 novembre 2015, attualmente all'esame della Camera dei deputati prevede, in vista della predetta scadenza delle concessioni, l'attribuzione, con gara da indire dal 1o maggio 2016, di 10.000 diritti presso punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici (agenzie e sale scommesse) e 5.000 diritti presso punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici (cosiddetti «Corner»), di cui fino a un massimo di 1.000 diritti negli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande.
  Si tratta di punti vendita «fisici» che non rappresentano «nuovi punti di scommesse» Pag. 88in quanto andranno a sostituire i punti vendita oggi esistenti (che, peraltro, da 17.000 diminuiranno a 15.000).
  Nei punti di vendita «fisici» non è consentito il gioco on line.
  Per quanto attiene alle affermazioni in ordine alla «spesa» per il gioco, va precisato che l'importo di 84,5 miliardi di euro si riferisce alla «raccolta» registrata nell'anno 2014. Tuttavia, la «spesa» è determinata sottraendo dalla «raccolta» le somme restituite in vincite, che ammontano mediamente all'80 per cento della raccolta stessa. Pertanto, la spesa per il gioco, da contrapporre, eventualmente, alla «spesa complessiva delle famiglie», è pari a circa 17 miliardi di euro e non a 85,45 miliardi di euro.

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ALLEGATO 5

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2093-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, collegato alla legge di stabilità 2014, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;
   rilevato come nel corso dell’iter parlamentare del disegno di legge siano state in parte accolte le condizioni e osservazioni contenute nel parere favorevole espresso dalla Commissione Finanze durante l'esame in prima lettura del provvedimento;
   considerata l'opportunità di giungere in tempi rapidi all'approvazione definitiva di tale importante intervento legislativo, da più di un anno e mezzo all'esame del Parlamento,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.