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Resoconti delle Giunte e Commissioni

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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 febbraio 2016
590.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-07573 Caparini: Corretta applicazione della norma per l'acquisto di un defibrillatore semiautomatico da parte di tutte le società sportive.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La questione in esame è all'attenzione del Ministero della salute, e con specifico riguardo alla corretta attuazione dell'articolo 5 del Decreto 24 aprile 2013 «Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita», che ai commi 3, 4 e 5 prevede che le società professionistiche e dilettantistiche provvedano a dotarsi di Defibrillatore semi automatico esterno, rispettivamente, entro sei mesi ed entro trenta mesi dall'entrata in vigore del decreto (20 luglio 2013), secondo le modalità riportate nelle allegate linee guida; e al comma 6, dispone che l'onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione è a carico della società sportiva, si osserva quanto segue.
  Come è noto, il recente Decreto 11 gennaio 2016 del Ministro della salute, di concerto con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, recante la modifica del decreto 24 aprile 2013, sopra citato, ha disposto, per le società dilettantistiche, il differimento del termine previsto per dotarsi di defibrillatori (20 gennaio 2016) di sei mesi.
  La motivazione che è alla base di tale differimento, per il settore sportivo dilettantistico, muove dall'esigenza di consentire che vengano completate, su tutto il territorio nazionale, le attività di formazione degli operatori circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.
  Le linee guida allegate (E) al decreto 24 aprile 2013, (p. 4.1 Modalità Organizzative), prevedono, tra l'altro, la possibilità di dotare di un DAE l'impianto sportivo presso cui operano le società sportive.
  L'onere della dotazione del defibrillatore e della sua manutenzione è a carico della società. È previsto, altresì, che le società che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell'attuazione delle indicazioni di cui al citato allegato.
  Le società singole o associate possono demandare l'onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore al gestore dell'impianto sportivo, attraverso un accordo che definisca le responsabilità in ordine all'uso e alla gestione dei defibrillatori. Le società che utilizzano permanentemente o temporaneamente un impianto sportivo devono assicurarsi della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo.
  Le Linee guida prevedono, inoltre, che i corsi di formazione vengano effettuati da Centri di formazione accreditati dalle singole Regioni secondo specifici criteri e siano svolti in conformità alle Linee guida nazionali del 2003, così come integrate dal decreto ministeriale 18 marzo 2011.
  L'Accordo Stato-Regioni del 30 luglio 2015, recante «Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del Defibrillatore Automatico Esterno (DAE) – ai sensi del decreto ministeriale 18 marzo 2011», ha delineato il percorso di riconoscimento Pag. 142e/o accreditamento a livello regionale dei soggetti/enti che possono erogare corsi di formazione finalizzati al rilascio di un attestato di autorizzazione all'impiego del DAE a personale non sanitario (cosiddetto laico).
  Concludo, osservando che l'impianto dei provvedimenti adottati in materia di formazione degli operatori è finalizzato a garantire, su tutto il territorio nazionale, personale formato al corretto uso dei defibrillatori.

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ALLEGATO 2

5-07592 Beni: Sull'attivazione dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio gli Onorevoli interroganti per aver sollevato la questione in esame, che riveste significativa rilevanza per il Ministero della salute.
  Come ricordato nella interrogazione parlamentare in esame, l'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), ha trasferito al Ministero della salute l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, istituito dall'articolo 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, al fine di realizzare il monitoraggio della dipendenza dal gioco d'azzardo e della efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese.
  Il quinto periodo dell'articolo 1, comma 133, della legge n. 190/2014 demanda ad un decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e finanze, la rideterminazione della composizione dell'Osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle Regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni operanti nel settore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Il Ministero della salute si è prontamente attivato ed ha predisposto, sin dal febbraio 2015, lo schema di decreto, che una volta perfezionato con la firma del Ministro della salute Onorevole Lorenzin, è stato sottoposto all'esame del Ministro dell'economia e finanze, che lo ha sottoscritto e ritrasmesso in data 25 giugno 2015.
  Detto provvedimento è stato quindi inoltrato alla Corte dei Conti per la registrazione.
  La Corte dei Conti ha formulato alcune osservazioni circa la composizione dell'Osservatorio (mancata inclusione di un componente del Ministero dello sviluppo economico); ciò ha comportato un confronto e uno scambio di note tra gli Uffici coinvolti ed un rallentamento nell'iter di approvazione e attuazione del provvedimento.
  Una volta intervenuta la registrazione del decreto istitutivo dell'Osservatorio, questo Ministero ha provveduto già dal 7 dicembre 2015, ad avviare le consultazioni al fine di ottenere le designazioni dei componenti, necessarie per l'effettiva operatività dell'Osservatorio medesimo.
  Allo stato attuale, sono state acquisite le designazioni da parte del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, dell'Istituto Superiore di Sanità e di alcune Associazioni scientifiche e di utenti (MOIGE – Movimento italiano genitori, CODACONS, CNCA – Coordinamento Nazionale Comunità terapeutiche); il Ministero della salute, da parte sua, ha già provveduto a nominare anche due esperti indipendenti.
  Devo, comunque, rilevare che ad oggi, non sono pervenute le designazioni di alcune Amministrazioni centrali e regionali, Pag. 144nonché quelle di ulteriori Associazioni scientifiche e di utenti.
  Rassicuro, comunque, che al fine di superare il ritardo che si sta verificando, questo Ministero ha già provveduto a sollecitare le Amministrazioni e le Associazioni, che ad oggi non hanno individuato i propri designati.
  Sarà mia cura informare, non solo gli Onorevoli interroganti, ma anche l'intera Commissione, degli ulteriori sviluppi della questione.
  In merito alle attività di ricerca nell'ambito delle tematiche riguardanti il gioco d'azzardo, previste dall'accordo quadro sottoscritto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dall'Istituto Superiore di Sanità, si specifica che le stesse attività, indicate nell'accordo quadro del 10 novembre 2015, saranno frutto di accordi esecutivi, ancora allo studio delle parti.
  Detto accordo quadro prevede azioni di ricerca, formazione e informazione, e non di controllo.

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ALLEGATO 3

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 4.

  Al comma 1, dopo le parole: sono consentite aggiungere la seguente: anche.
4. 6. Beni, Carnevali, Grassi, Patriarca, D'Incecco, Paola Boldrini, Capone, Miotto.

  Al comma 2, dopo le parole: eccedenze alimentari aggiungere le seguenti:, nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza, .
4. 11. Fiorio.

  Al comma 3, sostituire le parole da: che non necessitano fino a: fabbricazione con le seguenti: e i derivati dagli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico che, non venduti entro le ventiquattrore successive alla produzione.
4. 4. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Giuditta Pini.

  Al comma 3, dopo le parole: non venduti aggiungere le seguenti: o non somministrati.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: i produttori artigianali o industriali aggiungere le seguenti: e la ristorazione collettiva.
4. 1.  (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Beni.

ART. 5.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e qualitativi.
5. 1. Donati, Dallai, Giuditta Pini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis. (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571). – 1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Qualora siano stati confiscati prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, la medesima autorità ne dispone la cessione gratuita al complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, inclusi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».
5. 01. (Nuova formulazione) Fiorio.