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Resoconti delle Giunte e Commissioni

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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 marzo 2016
604.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-07988 Paglia: Revisione della normativa che ha esteso le scommesse sportive al settore calcistico dilettantistico, nonché della disciplina sulle agenzie di scommesse.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli onorevoli Paglia e Giordano nel lamentare alcune criticità che sarebbero connesse alle scommesse al calcio dilettantistico, richiamano l'attenzione su una recente inchiesta giudiziaria legata alla presunta esistenza di un'organizzazione delinquenziale specializzata in scommesse illecite su partite di calcio che avrebbero coinvolto anche il Campionato nazionale dilettanti.
  Gli onorevoli interroganti ritengono pertanto che le norme che hanno esteso la pratica del gioco delle scommesse anche al delicato settore dilettantistico evidenzino aspetti di criticità con particolare riferimento al sistema delle scommesse «on line», ritenuto dagli stessi interroganti un potenziale «veicolo» su cui le organizzazioni criminali potrebbero canalizzare scommesse illecite.
  Gli interroganti chiedono pertanto se non si ritenga urgente ed ineludibile, alla luce di quanto premesso, modificare la normativa che ha esteso il gioco delle scommesse al settore dilettantistico del calcio italiano, e rivedere la disciplina delle modalità di concessione e di funzionamento delle agenzie delle scommesse, in particolare quelle «on line».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici, si ritiene di osservare preliminarmente come la soluzione proposta («modificare la normativa che ha esteso il gioco delle scommesse al settore dilettantistico”) non appare in grado di conseguire il risultato perseguito, atteso che le organizzazioni criminali si avvalgono di un sistema di «scommesse illegali» e i relativi flussi finanziari non transitano, quindi, per il circuito legale dei concessionari di Stato.
  È stato ampiamente dimostrato proprio dalla recenti inchieste della magistratura – ivi compresa quella citata nel testo del presente question timeDirty soccer») – che le scommesse illegali connesse al cosiddetto «match fixing» vengono alimentate su reti di bookmakers stranieri o su siti illegali, quindi al di fuori del circuito concessorio nazionale.
  Pertanto, vietare la raccolta delle scommesse sulla serie D ai concessionari della rete regolare non avrebbe alcuna efficacia in relazione al fenomeno descritto.
  Dalle notizie di stampa relative all'inchiesta citata è, infatti, emerso che l'indagine ha preso avvio anche sulla base di una segnalazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riguardo alla partita Juve Stabia-Lupa Roma, nell'ambito della collaborazione costante dell'Agenzia sia con le Autorità giudiziarie e le forze di polizia sia con l'apposita struttura costituita presso il Ministero dell'interno (UISS). Tale segnalazione è stata possibile solo perché le scommesse relative a partite della lega Pro e della Serie D sono state incluse nel palinsesto ufficiale approvato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In effetti, i flussi di gioco che transitano nella rete ufficiale dell'Agenzia sono «tracciati» e «monitorati» perché affluiscono al totalizzatore nazionale. Solo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tramite il partner tecnologico (SOGEI), possiede il totale della raccolta sulla rete italiana ed è in grado di controllare ogni singola giocata, l'avvenimento oggetto di Pag. 75scommessa, l'importo giocato, la quota offerta dai concessionari, data ora e luogo di vendita.
  Si noti, tra l'altro, come la possibilità di scommettere sulla Lega Pro e sulla Serie D sia stata introdotta dall'Agenzia a partire dal 10 ottobre 2014, mentre tra le partite oggetto della predetta inchiesta risulta un incontro di Serie D giocato nel mese di settembre 2014. Le combine erano, quindi, antecedenti all'allargamento del palinsesto ai campionati semiprofessionisti e dilettanti. Del resto, il volume di gioco sulle partite della serie D è estremamente ridotto, a conferma del fatto che i flussi anomali di scommesse sono incanalati o su reti estere o su reti parallele a quella dei concessionari di Stato.
  In conclusione, escludere la Serie D dal palinsesto ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avvantaggerebbe soltanto le reti non ufficiali. L'inclusione della Lega pro e della Serie D nel palinsesto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli costituisce, invece, un'opportunità per i controlli e un ostacolo maggiore per chi organizza le combine, dato che i sistemi dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli consentono di conoscere nel dettaglio gli elementi della giocata.
  Più in generale, il sistema di monitoraggio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle scommesse sportive (GASS) genera in automatico «allert» quando si registrano anomalie in relazione a un gruppo predefinito di parametri. In questi casi, l'Agenzia invia una apposita segnalazione all'UISS (Figc, procura della Figc, osservatorio sportivo). Questa attività è condotta anche in stretta collaborazione con i concessionari della rete dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che segnalano eventuali anomalie registrate sui propri sistemi.

Pag. 76

ALLEGATO 2

5-07989 Busin: Monitoraggio circa le differenze esistenti tra i diversi comuni nella determinazione della tassa sui rifiuti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il question time in esame si evidenzia che i comuni stanno aumentando in maniera consistente la tassa sui rifiuti, anche «distorcendo i coefficienti che determinano il costo del servizio» e si chiede se «non sì ritenga opportuno avviare un monitoraggio della situazione e della abnorme differenza esistente, tra comune e comune, nella determinazione della tassa sui rifiuti, attivando altresì, un tavolo di confronto fra le diverse componenti interessate al controllo della spesa e alla gestione dei rifiuti».
  Al riguardo, sentito il Dipartimento delle finanze, si riferisce quanto segue.
  Preliminarmente, il Dipartimento fa presente che nella sua competenza rientra esclusivamente la valutazione, effettuata sulla base di un esame a campione e anche attraverso la formulazione di rilievi e osservazioni, degli atti normativi emanati dai comuni e dalle province, con particolare riferimento ai regolamenti di disciplina dei singoli tributi, alle delibere di approvazione delle relative aliquote o tariffe, nonché ai regolamenti in materia di accertamento e riscossione dei tributi locali.
  Tra le competenze del Dipartimento delle finanze, invece, non rientrerebbe il monitoraggio dei costi e delle differenze che questi generano nella determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti tra comune e comune.
  Occorre, peraltro, aggiungere che l'operatività dell'obbligo da parte dei comuni di tenere conto, nella determinazione della tariffa della TARI, delle risultanze dei fabbisogni standard, di cui al comma 653 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata differita al 2018 dal comma 27 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016).
  L'obbligo in questione potrebbe costituire un valido parametro di riferimento per la valutazione dell'operato dei comuni in ordine alla determinazione dei costi.
  Per quanto concerne, invece, la possibilità di attivare un tavolo di confronto fra le diverse componenti interessate al controllo della spesa e alla gestione dei rifiuti, il Dipartimento rileva, infine, di aver avviato gli approfondimenti necessari per individuare più specificatamente i settori in cui indirizzare l'analisi e la metodologia da seguire, all'esito delle quali potrebbe essere attivato detto tavolo.

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ALLEGATO 3

5-07991 Pesco: Elementi in merito all'assemblea degli azionisti della Banca popolare di Vicenza che potrebbe portare alla trasformazione della banca in società per azioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione immediata in Commissione l'onorevole Pesco ed altri, con riferimento alla Banca Popolare di Vicenza, chiedono di quali elementi disponga il Governo e quali siano i suoi orientamenti, per quanto di competenza, alla luce del fatto che il 5 marzo 2016 è prevista un'assemblea degli azionisti che potrebbe portare alla trasformazione dell'istituto in società per azioni.
  Al riguardo, la Banca d'Italia, ha comunicato che la Banca Popolare di Vicenza, dal 4 novembre 2014, è compresa nel novero delle banche cosiddette significant ed è sottoposta alla Vigilanza della BCE, in collaborazione con la Banca d'Italia, nell'ambito del Meccanismo Unico di Vigilanza.
  Gli esiti degli accertamenti ispettivi effettuati dalla Banca Centrale Europea nel corso del 2015 e aventi ad oggetto la gestione e la governance dei rischi di mercato e i profili connessi con l'operatività in azioni proprie hanno evidenziato diffuse criticità.
  Tali criticità hanno comportato riflessi negativi sotto il profilo patrimoniale (quali l'abbattimento della componente patrimoniale relativa alle «azioni finanziate» e la svalutazione delle quote di alcuni fondi nei quali la banca aveva investito parte del proprio portafoglio), già registrate nella relazione semestrale al 30 giugno 2015 e nel bilancio di esercizio 2015.
  In relazione agli esiti degli accertamenti ispettivi, la BCE ha chiesto alla banca la trasmissione, tra l'altro, di un piano di rafforzamento patrimoniale volto a riportare i coefficienti patrimoniali al di sopra del livello minimo richiesto nell'ambito della decisione sul capitale.
  Il Piano che è stato presentato dalla Banca è incentrato su un aumento di capitale che verrà realizzato a seguito della trasformazione in società per azioni e della quotazione in Borsa.
  La realizzazione di tutte e tre le misure sopra indicate – all'ordine del giorno dell'assemblea del prossimo 5 marzo – è pertanto necessaria al fine di rispondere alle richieste della Banca Centrale Europea.
  Eventuali ritardi non consentirebbero di ottemperare a quanto dalla stessa formalmente richiesto.