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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 marzo 2016
618.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Atto n. 283).

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE APPROVATA

  La XI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Atto n. 283);
   richiamati i principi e criteri direttivi della delega legislativa fissati dalla legge 28 gennaio 2016, n. 11;
   evidenziato che l'articolo 1, comma 1, lettera gg), della legge delega prevede l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di servizi ad alta intensità di manodopera, esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;
   considerato che il criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ddd), della legge n. 11 del 2016 richiede che il decreto legislativo assicuri la valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, mediante l'introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare, anche in parte, manodopera o personale a livello locale ovvero in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto, in ottemperanza ai principi di economicità dell'appalto, la promozione della continuità dei livelli occupazionali, la semplificazione e l'implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta e attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
   ricordato che, nell'ambito della legge delega, la lettera fff) del comma 1 dell'articolo 1 reca un criterio direttivo che richiede la previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera Pag. 84è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedendo l'introduzione di «clausole sociali» volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
   rilevato che l'articolo 1, comma 1, lettera ggg), della legge delega richiede la previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori e servizi che introduca clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e stabilisca che i contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni devono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente;
   richiamato il proprio parere, espresso il 7 ottobre 2015, sul nuovo testo del disegno di legge Atto Camera n. 3194, approvato dal Senato della Repubblica, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
   considerato che, in tale parere, a fronte dell'obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici, di affidare una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, stabilendo che la restante parte possa essere realizzata da società in house, si era segnalata l'esigenza di rafforzare le garanzie per i lavori attualmente occupati in tali contratti, anche attraverso l'introduzione di «clausole sociali»;
   osservato che l'articolo 3, comma 1, lettera qqq), dello schema in esame, nell'ambito delle definizioni, qualifica come «clausole sociali», le disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e ad agevolazioni finanziarie;
   rilevato che l'articolo 30 del provvedimento, nell'individuare i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, prevede, al comma 4, che al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni sia applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente;
   osservato che la formulazione di tale disposizione, pur essendo aderente al criterio di delega contenuto nella legge n. 11 del 2016, sembrerebbe consentire l'applicazione di contratti collettivi connessi con l'attività oggetto dell'appalto diversi da quelli stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
   considerato che l'articolo 95, comma 3, lettera a), del provvedimento prevede Pag. 85che siano aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 2;
   evidenziato che l'articolo 95, comma 13, del provvedimento stabilisce che, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indichino preliminarmente i criteri premiali che intendono applicare per la valutazione delle offerte in relazione al maggior rating di legalità dell'offerente, nonché in relazione a beni, lavori e servizi che presentano un minore impatto sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori e sull'ambiente e per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, le piccole e le medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione;
   rilevato che la l'articolo 105 non pone limiti alla possibilità di subappalto, diversamente dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che stabiliva, per la categoria prevalente, un limite massimo pari al trenta per cento, essendo tale limite ora previsto solo per le categorie superspecialistiche;
   osservato che l'articolo 105, comma 13, nel caso di lavori, servizi e forniture, prevede il pagamento diretto al subappaltatore, al cottimista o al fornitore di beni o lavori qualora si tratti di una microimpresa o di una piccola impresa ovvero in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
   considerato che l'articolo 174, comma 7, nel disciplinare l'esecuzione delle concessioni, stabilisce che, nei casi di pagamento diretto ai subappaltatori previsti dalla medesima disposizione e sostanzialmente analoghi a quelli indicati dall'articolo 105, comma 13, il concessionario sia liberato dall'obbligazione solidale nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti a legislazione vigente;
   osservato che l'articolo 177, comma 1, dispone che i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del decreto in esame, non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità;
   osservato che permane l'esigenza, già segnalata nel parere espresso il 7 ottobre 2015 sul nuovo testo del disegno di legge Atto Camera n. 3194, di rafforzare le garanzie per i lavoratori occupati nei lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni, a fronte dell'obbligo per i soggetti titolari di tali concessioni di affidarne una quota pari all'80 per cento mediante procedura ad evidenza pubblica, in quanto la tutela della stabilità del lavoro, nonché dell'esperienza e della qualificazione dei lavoratori è particolarmente importante per attività che presentano condizioni di sicurezza critiche ed è parte integrante della qualità delle prestazioni sia nella manutenzione che nella progettazione;
   ritenuto che tali obiettivi possano essere perseguiti attraverso lo svolgimento in via diretta dei lavori di manutenzione e dei servizi di ingegneria da parte dei concessionari, precisando, all'articolo 177, comma 1, che l'obbligo dell'affidamento dell'80 per cento dei lavori, dei servizi e delle forniture mediante procedura ad Pag. 86evidenza pubblica si riferisce alla parte di lavori e servizi non gestiti direttamente dai concessionari,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi:
   a) all'articolo 3, comma 1, lettera qqq), dopo le parole: «protezione sociale e del lavoro», si valuti l'opportunità di aggiungere le seguenti: «, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e la salvaguardia delle professionalità», in modo da allineare la definizione ivi contenuta con le norme di cui all'articolo 50, commi 1 e 2, e all'articolo 177, comma 1;
   b) all'articolo 30, comma 3, dopo le parole: «contratti collettivi», si valuti l'opportunità di aggiungere le seguenti: «di cui al comma 4»;
   c) all'articolo 30, comma 4, si valuti l'opportunità di:
    1) sostituire le parole: «nei lavori oggetto» con le seguenti: «nell'esecuzione»;
    2) sopprimere le parole: «e quelli» e richiamare, per quanto attiene ai contratti collettivi aziendali, quelli stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, in linea con quanto previsto, con norma di portata generale, dall'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al quale fa, peraltro, rinvio l'articolo 50, comma 2, del provvedimento;
   d) all'articolo 50, si valuti l'opportunità di un miglior coordinamento tra le disposizioni del comma 1 e del comma 2, al fine di chiarire in modo univoco l'obbligatorietà dell'inserimento di clausole sociali nei contratti di concessione di appalti di lavori e servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riferimento a quelli ad alta intensità di manodopera;
   e) all'articolo 50, comma 2, si valuti la possibilità, qualora sussistano più contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, di assumere come riferimento quello che presenta le migliori condizioni per i lavoratori, in linea con quanto previsto dal criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera fff), della legge 28 gennaio 2016, n. 11;
   f) all'articolo 84, comma 4, lettera d), si valuti l'opportunità di aggiungere, in fine, le parole: «e il rispetto dei contratti collettivi di cui all'articolo 30, comma 4»;
   g) all'articolo 86, si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «comma 3» con le seguenti: «comma 4»;
    2) al comma 3, sostituire le parole: «ai commi 2 e 3» con le seguenti: «al comma 2»;
   h) al fine di assicurare una maggiore protezione dei lavoratori anche nei settori diversi da quelli indicati nel comma 3 dell'articolo 95, si valuti la possibilità di rivedere le disposizioni della lettera a) del comma 5 del medesimo articolo 95, al fine di ridurre l'importo della soglia al di sotto della quale è consentito fare ricorso, per l'aggiudicazione dell'appalto, al criterio del minor prezzo o, comunque, di ampliare le fattispecie nelle quali l'aggiudicazione può avvenire esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
   i) all'articolo 95, comma 13, si valuti l'opportunità di prevedere che, in linea con il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ddd), siano introdotti criteri premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare, anche in parte, manodopera o personale a livello Pag. 87locale ovvero in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto, nonché favoriscano la promozione della continuità dei livelli occupazionali, attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici;
   l) con riferimento alla disciplina del subappalto, si valuti la possibilità di rivedere le disposizioni dell'articolo 105, comma 5, al fine di introdurre un limite di carattere generale alla quota parte dei lavori e dei servizi che può essere subappaltata, in misura non superiore al trenta per cento, in linea con quanto attualmente previsto dall'articolo 118, comma 2, alinea, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
   m) si valuti l'opportunità di rivedere la disciplina della solidarietà nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente, nei casi di pagamento diretto alla medesima impresa, al fine di rendere omogenea la normativa applicabile agli appalti di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 105, comma 13, e quella riferita all'esecuzione delle concessioni, di cui all'articolo 174, comma 7;
   n) all'articolo 177, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per la stabilità», si valuti l'opportunità di inserire la seguente: «occupazionale»;
   o) con riferimento alla Cabina di regia da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 212, si valuti la possibilità di prevedere il più ampio coinvolgimento delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche al fine di garantire che nella ricognizione sullo stato di attuazione del codice siano adeguatamente valutate le ricadute occupazionali delle diverse procedure previste.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Atto n. 283).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAI DEPUTATI COMINARDI, CIPRINI, LOMBARDI, TRIPIEDI, DALL'OSSO E CHIMIENTI

  La XI Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
   premesso che:
    rispetto alle parti di competenza, in primo luogo, si richiama l'attenzione sull'articolo 3, comma 1, lettera qqq), che, nell'ambito delle definizioni, qualifica come « clausole sociali «, disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie;
    in particolare, il comma 3 dispone che nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettino, oltre agli obblighi in materia ambientale, anche quelli di natura sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X, che, per quanto attiene alla materia lavoristica, richiama in particolare le vigenti Convenzioni dell'OIL; sulla base del comma 4, inoltre, al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente;
    l'articolo 50 disciplina l'inserimento di clausole sociali di riassorbimento occupazionale nei bandi di gara e negli avvisi, materia oggetto dei criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere ddd), fff) e ggg), della legge n. 11 del 2016. In particolare, al comma 1, si prevede la possibilità che i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, ossia quelli in cui il costo della manodopera è pari ad almeno il 50 per cento dell'importo Pag. 89totale del contratto, prevedano clausole sociali volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali e delle professionalità, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità;
    in termini di effettività della tutela, questa formulazione non sembra fornire reale copertura ai lavoratori e rischia di divenire una semplice operazione di facciata; il sopra richiamato articolo 30, comma 3 dispone, infatti, che nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettino, oltre agli obblighi in materia ambientale, anche quelli di natura sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale e appunto quelli derivanti dai contratti collettivi;
    la norma, quindi, lascia sì intendere che qualora l'appalto di servizi di call center venga trasferito da una impresa ad un'altra, quella subentrante debba assumere il personale precedentemente impiegato senza soluzione di continuità, ancorché in realtà bisognerà invece tenere conto che l'obbligo di farsi carico del personale impiegato nell'appalto dipenderà anche da quanto previsto dai contratto collettivo nazionale di lavoro; tuttavia, sappiamo bene, che alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro già prevedono una specifica regolamentazione, specialmente nel settore dei servizi, ed essi sovente non dispongono in modo rigido l'obbligo della riassunzione, prevedendo in taluni casi un mero obbligo di informazione e consultazione sindacale, con il risultato di rendere vana l'applicazione della stessa clausola sociale;
    le sopra indicate motivazioni erano state le medesime per le quali i deputati del gruppo M5S avevano richiesto, con apposito emendamento, la previsione di una clausola sociale che tenesse conto dell'esplicito obbligo di mantenere con l'appaltatore subentrante, i trattamenti economici e normativi previsti dal precedente contratto del lavoratore; peraltro, l'emendamento originario della maggioranza, uscito dalla Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici, prevedeva che in caso di cambio di appalto il rapporto di lavoro continuasse «con l'appaltatore subentrante, salvaguardando i trattamenti economici e normativi previsti», tuttavia inspiegabilmente questa formulazione è stata successivamente modificata dalla stessa maggioranza fino a giungere a quella odierna, che non può che ritenersi flebile e non confacente alla reale necessità di garantire la continuità lavorativa,

VALUTA NEGATIVAMENTE

lo schema di decreto legislativo.

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ALLEGATO 3

5-01561 D'Uva: Proroga del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-01561, l'onorevole Francesco D'Uva ed altri, dopo aver richiamato le norme che disciplinano la composizione e in particolare, la durata degli incarichi dei componenti del Comitato di verifica per le cause di servizio, la cui scadenza naturale è stata prorogata consecutivamente sino al 31 dicembre 2015 da parte di specifiche disposizioni di legge, chiedono di sapere se il Governo intenda assumere iniziative per l'immediato ripristino del previgente termine di decadenza naturale dei componenti del suddetto Comitato, al fine di evitare che i componenti continuino a far parte dell'organismo collegiale percependo i compensi a loro spettanti, per un periodo più esteso rispetto all'ordinario arco temporale di durata dell'incarico previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
  Al riguardo, si evidenzia che le iniziative normative, dapprima il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, e, successivamente, il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, con le quali è stata prorogata la durata degli incarichi presso il Comitato sono state assunte al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa.
  Ciò premesso, si fa presente che, rispetto alla data di presentazione dell'interrogazione parlamentare (26 novembre 2013), il termine originario è stato effettivamente esteso fino al 31 dicembre 2015, ma alla data odierna, la suddetta proroga degli incarichi dei componenti del Comitato di verifica per le cause di servizio ha esaurito la propria efficacia, senza che sia intervenuto alcun successivo provvedimento legislativo di ulteriore prolungamento temporale delle cariche.
  Pertanto, il Ministero dell'economia e delle finanze, ha adottato un nuovo decreto con cui il Comitato, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, viene ricostituito per il quadriennio 2016-2019.

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ALLEGATO 4

5-07424 Incerti: Riduzione dei tempi di pagamento nell'ambito del programma Garanzia giovani.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Incerti inerente ai tempi di pagamento dell'indennità di tirocinio nell'ambito del programma Garanzia giovani, ricordo che l'INPS è stato coinvolto nel Piano di attuazione della Garanzia Giovani come ente «pagatore» dell'indennità di tirocinio. Questa attività è stata definita dal Ministero del lavoro come «attività istituzionale» in carico all'Inps e viene svolta senza oneri a carico delle regioni.
  Infatti, con la determinazione commissariale n. 185 del 2014, è stato approvato uno schema-tipo di Convenzione tra l'INPS, il Ministero del lavoro e le regioni che attribuisce all'Inps il compito di erogare l'indennità di tirocinio ai giovani tirocinanti i cui normativi sono trasmessi all'Istituto medesimo, in via telematica, dalle regioni.
  Alla data del 14 marzo 2016, risulta erogato dall'INPS il 90 per cento degli importi trasmessi dalle singole regioni e validati dalle Direzioni Regionali. In particolare, la percentuale dell'Emilia Romagna (93 per cento) risulta superiore a quella media nazionale.
  Tuttavia, permangono casi di ritardo nei pagamenti dovuti principalmente a dati anagrafici errati ovvero dovuti ai casi di tirocinanti percettori di strumenti di sostegno al reddito, in relazione ai quali l'INPS deve verificare se riparametrare l'indennità di tirocinio o azzerarla.
  Al riguardo, la necessità di una corretta indicazione dei dati anagrafici è stata più volte ribadita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con effetti positivi soprattutto per quanto riguarda la regione Emilia-Romagna.
  In particolare, la procedura di erogazione dell'indennità di tirocinio utilizza il CAP al fine della corretta individuazione della sede di lavoro e dell'ufficio postale cui inviare il bonifico. Se l'indicazione del CAP risulta generica o non corrispondente al comune indicato nella domanda, l'indennità non può essere erogata. Tale meccanismo opera solo in caso di mancata indicazione di un IBAN nella domanda. Per quanto concerne la regione Emilia Romagna, numerose sono state le domande inviate con l'indicazione generica del CAP con la conseguenza che, dalla data di stipula della Convenzione ad oggi, sono state respinte circa 1.500 richieste di pagamento.
  L'Istituto ha reso noto di aver, comunque, collaborato con la regione Emilia Romagna e il Ministero che rappresento, al fine di affrontare in un'ottica risolutiva le problematiche evidenziate.
  In tal senso, d'intesa con il Ministero che rappresento e la regione, è stato ridefinito il controllo sui CAP generici, permettendo così il pagamento anche di quelle domande con indicazione del CAP non conforme a quanto statuito nella Convenzione, in applicazione di accordi intercorsi tra le regioni e uffici postali.
  Da ultimo, l'INPS ha evidenziato che, alla data odierna, la regione Emilia Romagna ha inviato richieste di pagamento di indennità di tirocinio per un importo pari a 12.527.743,33 euro, delle quali 11.697.496,19 sono state pagate in favore di 9.624 tirocinanti. Le restanti domande sono in lavorazione.

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ALLEGATO 5

5-08027 Labriola: Tutela occupazionale dei lavoratori della società di call center Uptime Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto parlamentare dell'Onorevole Labriola inerente alla situazione occupazionale della società Uptime Spa rappresento che tale Società svolge attività di servizi di call center sulla base di un accordo di collaborazione con la SDA Express Courier Spa, interamente controllata da Poste Italiane Spa.
  Al riguardo, da informazioni acquisite dai competenti uffici del Ministero che rappresento, è emerso che lo scorso 26 febbraio Uptime Spa ha dato avvio ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 ad una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale con la conseguente collocazione in mobilità di 93 lavoratori in forza presso la sede di Roma pari all'intero organico aziendale.
  La società a precisato che il ricorso alla procedura di licenziamento collettivo è da ricondurre alla disdetta della fornitura del servizio di call center e contact center da parte del cliente SDA Express Courier Spa avvenuta il 29 dicembre 2015.
  Poste Italiane Spa, interpellata al riguardo, dal Ministero dello sviluppo economico, ha informato che la gara per l'assegnazione dei servizi di customer care, ambito nel quale si collocano i precedenti appalti del gruppo Gepin Contact è tuttora in corso di svolgimento essendo in atto la verifica di congruità del offerte.
  Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato, Poste Italiana ha precisato che il criterio adottato nella gara non è quello del prezzo più basso, ma quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa che prevede una ponderazione del parametro economico con i parametri tecnico-qualitativi.
  Poste Italiane Spa ha fatto presente, inoltre, di essere dotata di un albo fornitori dedicato ai servizi di contact center ed in tale ambito vengono periodicamente valutati i parametri economico amministrativi delle società iscritte proprio al fine di evitare la partecipazione alle Gare di soggetti che non abbiano le caratteristiche coerenti con l'erogazione di servizi di qualità.
  Segnalo, inoltre, che la convocazione delle rappresentanze sindacali da parte della Uptime Spa ai fini dell'apertura dell'esame congiunto previsto dalla procedura di licenziamento, inizialmente fissata per il 4 marzo scorso è stata oggetto di una serie di richieste di rinvio sia da parte delle rappresentanze sindacali sia da parte della società.
  Faccio, inoltre, presente che il 16 marzo scorso è stata deliberata la messa in liquidazione della società Uptime con cessazione dell'attività prevista per il prossimo 30 giugno.
  Da ultimo, nel sottolineare la rilevanza locale della vicenda, posso assicurare, sin da ora, la disponibilità a monitorare la delicata situazione dei lavoratori coinvolti, mettendo in campo, ove ne ricorressero i presupposti, tutti gli strumenti di sostegno al reddito previsti dalla vigente normativa.

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ALLEGATO 6

5-08078 Tripiedi: Applicazione agli assistenti bagnanti e agli istruttori di nuoto della disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, gli Onorevoli interroganti richiamano l'attenzione del Governo in ordine alle tutela della posizione lavorativa degli assistenti bagnanti e degli istruttori di nuoto.
  Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, disciplinate dall'articolo 90 della legge n. 289 del 2002, si connotano per l'assenza di finalità lucrative, devono, inoltre, essere riconosciute dal CONI ed essere iscritte nel Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche tenuto dal medesimo CONI. Tali caratteristiche delineano, pertanto, una netta differenziazione tra le società e le associazioni sportive dilettantistiche, da una parte, e le realtà imprenditoriali che gestiscono lo sport con fini di lucro, dall'altra.
  In ordine al regime giuridico applicabile ai «collaboratori» sportivi rappresento che bisogna fare riferimento esclusivamente alla disciplina dettata dall'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi. Tale articolo infatti considera «redditi diversi», e dunque non di lavoro, quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche. In proposito, si precisa come l'articolo 35, comma 5, del decreto-legge n. 207 del 2008 fornisce l'interpretazione autentica dell'articolo 67, sancendo che «nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» debbano essere annoverate altresì «la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica». Ne consegue che l'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi trova applicazione anche con riferimento alle attività svolte in forma dilettantistica dagli istruttori allenatori e assistenti bagnanti che operano all'interno delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.
  Va da se che, qualora l'attività svolta dai soggetti in parola presenti le caratteristiche tipiche dei rapporti di lavoro, ad esse va applicata la disciplina lavoristica e la regolamentazione dettata dai contratti collettivi.
  Tuttavia la difficoltà di inquadramento delle collaborazioni di cui si discute determina evidentemente delle sostanziali ricadute sul piano della tutela lavoristico/previdenziale applicabile agli operatori del settore di riferimento.
  A fronte di tale situazione, il Ministero che rappresento ha segnalato l'opportunità di promuovere iniziative di carattere normativo volte ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale in favore dei soggetti che nell'ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali nonché dagli enti di promozione sportiva, svolgono attività sportiva dilettantistica.
  Allo stato, risultano all'attenzione del Parlamento molteplici proposte di legge finalizzate a fornire una più esaustiva regolamentazione del settore, nonché ad introdurre anche per i collaboratori delle società sportive dilettantistiche una forma di copertura previdenziale ed assistenziale.

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ALLEGATO 7

5-06910 Sgambato: Regolarizzazione delle posizioni contributive, assicurative e retributive di lavoratori della società cooperativa Meridionale Servizi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'Onorevole Sgambato e altri, concernente la regolarizzazione delle posizioni contributive, assicurative e retributive di lavoratori della società cooperativa Meridionale Servizi, voglio ricordare che in data 28 marzo 2014 è stato sottoscritto un accordo quadro teso a far fronte alla problematica occupazionale conseguente alle riduzioni degli affidamenti derivanti dalle espletate gare Consip e riguardante i lavoratori ex Isu e appartenenti ai cosiddetti appalti storici, addetti allo svolgimento dei servizi di pulizia nelle scuole.
  A fronte dell'impegno assunto dalle aziende a ripristinare le condizioni economiche e contrattuali dei lavoratori vigenti al 31 dicembre 2013, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – nell'ambito del più ampio programma per l'edilizia scolastica facente capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – si è impegnato ad utilizzare, per il periodo dal 1o luglio 2014 al 30 marzo 2016, complessivamente 450 milioni di euro per lo svolgimento da parte del personale adibito alle pulizie nelle scuole di ulteriori attività consistenti in interventi di ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a edifici scolastici.
  Al fine di consentire l'effettivo svolgimento cui adibire il personale già impiegato nei servizi di pulizia, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è impegnato ad attivare percorsi di formazione e di riqualificazione professionale i cui contenuti e le cui modalità sono stati definiti in un apposito piano, approvato il 3 giugno 2014.
  A seguito dell'accordo ministeriale del 5 maggio 2014 i competenti uffici del Ministero che rappresento hanno autorizzato, con decreto del 10 luglio 2014, la concessione del trattamento di CIG in deroga nei confronti di 18.053 lavoratori operanti nell'ambito degli appalti di pulizia nelle scuole, di cui 1151 dipendenti della società cooperative Meridionale Servizi, per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2014.
  Con successivo decreto interministeriale del 9 gennaio 2015, è stato autorizzato un ulteriore periodo di concessione del medesimo ammortizzatore sociale dal 1o luglio al 20 luglio 2014, in favore di 11.981 lavoratori operanti nell'ambito degli appalti di pulizia nelle scuole, di cui 1137 dipendenti della società cooperativa Meridionale Servizi.
  Informo, inoltre, che, sulla base dell'accordo ministeriale del 6 agosto 2015, è attualmente in corso l'istruttoria relativa alla concessione del trattamento di CIG in deroga per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2015 che interessa quarantasette imprese impegnate nell'ambito del programma «scuole belle», tra cui anche la società cooperativa Meridionale Servizi.
  Lo scorso 8 marzo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato sottoscritto un accordo quadro tra il Governo, le rappresentanze sindacali aziendali dei lavoratori e le imprese impegnate nel programma «scuole belle», con il quale il Governo ha confermato la disponibilità a sostenere Pag. 95la prosecuzione del programma sino al 30 novembre 2016, anche mediante un apposito intervento normativo.
  È stata, altresì, prevista la disponibilità da parte del Ministero che rappresento a convocare le imprese per la sottoscrizione di un verbale di accordo governativo finalizzato al ricorso al trattamento di CIG in deroga, per il periodo di sospensione dell'attività didattica e, comunque, non oltre i limiti temporali previsti dalla normativa vigente.
  Il Ministero che rappresento provvederà, pertanto, alla convocazione delle parti per la sottoscrizione del predetto verbale di accordo successivamente all'acquisizione delle relative istanze aziendali ad oggi pervenute solo parzialmente.
  Da ultimo, faccio presente che ad oggi non risulta agli atti dei competenti uffici che rappresento alcuna documentazione relativa a denunce di irregolarità delle posizioni assicurative e contributive dei lavoratori dipendenti della società cooperativa Meridionale Servizi denunciate dagli onorevoli interroganti.