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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 aprile 2016
629.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-08433 Sisto e Gregorio Fontana: Sull'organico delle Forze di polizia nella provincia di Bergamo.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno gli onorevoli Sisto e Fontana richiamano l'attenzione sulla situazione deficitaria dell'organico delle Forze di polizia in provincia di Bergamo, anche a causa del blocco del turnover di questi ultimi anni. Tale carenza riguarderebbe anche il comparto della Polizia ferroviaria e in particolare il presidio presso la stazione ferroviaria di Treviglio.
   Gli interroganti, quindi, chiedono quali iniziative si intendano adottare per il potenziamento delle Forze di polizia e i tempi per la loro piena operatività sul territorio.
   Come ho avuto già modo di rappresentare in occasione della mia partecipazione al Comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica tenutosi presso la Prefettura di Bergamo il 6 febbraio scorso, a partire da quest'anno, il turn over è stato ripristinato nella sua totalità dopo oltre un decennio di blocco parziale legato alle varie manovre di contenimento della spesa pubblica.
   Questa misura permetterà nei prossimi mesi, e segnatamente al termine del Giubileo, di procedere al pieno reintegro degli organici degli uffici delle Forze di polizia distribuiti sul territorio nazionale, garantendo un'adeguata risposta al bisogno primario di sicurezza manifestato dai cittadini.
   Quanto alla situazione degli organici di polizia a Bergamo, informo che il dispositivo provinciale di sicurezza si compone attualmente di 1.789 unità complessive di personale, ripartite tra 524 appartenenti alla Polizia di Stato, 819 militari dell'Arma dei Carabinieri, 386 unità della Guardia di finanza e 60 appartenenti al Corpo forestale dello Stato.
   Con riferimento alla Polizia di Stato, fatte salve due unità destinate alla Questura nel luglio dello scorso anno, non si è potuto procedere all'assegnazione di ulteriore personale, data la prioritaria attenzione che abbiamo doverosamente riservato alle esigenze straordinarie degli Uffici e Comandi coinvolti nella gestione degli eventi del Giubileo della Misericordia.
   Eventuali assegnazioni alla Questura di Bergamo potranno essere valutate in occasione delle future immissioni di personale rese possibili anche dal già citato sblocco del turn over, compatibilmente con le risorse disponibili e le necessità degli uffici di polizia a livello nazionale.
   Aggiungo, per altro verso, che, in occasione dei servizi straordinari di controllo del territorio, le Forze di polizia presenti nella Bergamasca sono integrate con l'impiego di aliquote dei Reparti regionali prevenzione crimine della Polizia di Stato e delle Compagnie di intervento operativo dell'Arma dei carabinieri.
   Per quanto riguarda i presidi della Polizia ferroviaria ubicati a Bergamo e a Treviglio, osservo che la forza effettiva del Posto Polfer del capoluogo, pari a 14 unità, risulta in linea con l'organico previsto nel progetto di riordino di questa Specialità, mentre l'organico del Posto Polfer di Treviglio, pari attualmente a 6 unità, passerà – nell'ambito del medesimo progetto di riordino – a 12 unità.

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ALLEGATO 2

5-08430 Dieni e altri: Sulle misure per incrementare l'efficienza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in Calabria.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Dieni, unitamente altri deputati, nell'evidenziare la situazione di disagio in cui verserebbe il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sul territorio nazionale a causa della carenza di personale e dell'inefficiente dislocazione delle sedi, chiede di adottare iniziative per una migliore copertura del servizio di soccorso tecnico urgente in alcune zone della Calabria. A tal fine, ipotizza l'assunzione e l'assegnazione di nuovo personale, attingendo anche dalla graduatoria dell'ultimo concorso a 814 posti di vigile del fuoco.
  Voglio subito informare che l'Amministrazione dell'interno ha appena avviato un percorso legislativo volto a consentire un ulteriore potenziamento di 400 unità di personale operativo dei vigili del fuoco da attingere alle due graduatorie vigenti fino al 31 dicembre 2016, una delle quali è proprio quella richiamata nell'interrogazione.
  Questa iniziativa costituisce un ulteriore tassello della politica di rafforzamento del Corpo nazionale portata avanti da questa Amministrazione.
  Solo nel corso di questa legislatura l'organico del Corpo ha registrato un incremento di oltre 2 mila unità di personale, grazie a due provvedimenti legislativi adottati nel biennio 2013-2014.
  Un'altra misura significativa è costituita dall'autorizzazione, contenuta nel decreto-legge n. 78 del 2015, all'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo Nazionale di 250 vigili del fuoco per le esigenze di soccorso pubblico connesse allo svolgimento del Giubileo straordinario, da attingere, in parti uguali, dalle graduatorie della stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari e del concorso a 814 posti di vigile del fuoco.
  Inoltre, poiché l'ultimo provvedimento di proroga di tali graduatorie scadrà il prossimo 31 dicembre, informo che, a distanza di quasi otto anni dall'ultimo concorso per vigile del fuoco, questa Amministrazione è stata autorizzata, nello scorso mese di dicembre, a bandire una nuova procedura selettiva per l'immissione di 250 giovani in tale qualifica. Questa misura consentirà di incidere, attenuandolo, anche sul fenomeno dell'aumento dell'età media del personale in servizio, che rischia di diventare una seria criticità sia sul piano organizzativo che su quello funzionale.
  Faccio presente, inoltre, che l'anno corrente ha portato con sé una novità di estremo rilievo in tema di ripianamento delle vacanze di organico.
  Dopo oltre un decennio di blocco parziale legato alle varie manovre di contenimento della spesa pubblica, il turn over è stato ripristinato nella sua totalità. In sostanza, mentre, ad esempio, ancora nell'anno 2015 il turn over era pari al 55 per cento delle cessazioni dal servizio intervenute nell'anno 2014, per l'anno in corso detta percentuale è tornata al 100 per cento delle cessazioni.
  Ritengo utile soffermarmi su un'altra linea direttrice – peraltro richiamata espressamente dagli onorevoli interroganti – che l'Amministrazione sta seguendo per Pag. 38realizzare l'efficientamento del dispositivo nazionale e locale di soccorso tecnico urgente.
  Partendo dalla constatazione che in questa fase congiunturale il potenziamento delle dotazioni organiche è una leva fortemente condizionata dalla limitatezza delle disponibilità finanziarie, si è intrapreso con decisione la strada dell'ottimizzazione delle risorse esistenti e della razionalizzazione del funzionamento delle strutture.
  È stato predisposto ed è in corso di attuazione, ad invarianza di spesa, un progetto di riordino delle strutture centrali e territoriali del Corpo nazionale, che ha ridefinito la mappatura delle sedi, riclassificandole in base a indicatori oggettivi riconducibili al rischio territoriale, alla popolazione, all'estensione territoriale, allo sviluppo industriale e commerciale. In tale ambito, si è provveduto a bilanciare nel miglior modo possibile la distribuzione del personale nei vari Comandi provinciali, garantendo le esigenze di sicurezza e tutela di tutti i territori.
  Fatta questa premessa di carattere generale, mi soffermo sulle questioni poste dagli onorevoli interroganti con riferimento alla presenza del Corpo nazionale in Calabria.
  Il dispositivo regionale di soccorso è articolato, oltre che nelle 5 sedi dei Comandi provinciali, in complessivi 24 distaccamenti permanenti previsti appunto dal progetto di riordino.
  I vigili del fuoco sono altresì presenti nelle sedi aeroportuali di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone, nonché nelle sedi portuali di Gioia Tauro e Vibo Valentia, oltreché con i nuclei specialistici dei sommozzatori e delle Telecomunicazioni di Reggio Calabria.
  Quanto alla richiesta di attivare i distaccamenti permanenti di San Giovanni in Fiore e Monasterace, rappresento che per tali sedi non è prevista, allo stato, l'assegnazione di personale di ruolo, ancorché il progetto di riordino le consideri strategiche ai fini di una più capillare copertura del territorio. Pertanto, esse potranno essere riclassificate tra i distaccamenti con personale effettivamente presente solo a seguito di un ulteriore potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale.
  Tuttavia, sottolineo che nelle more, per comprovate esigenze territoriali, il Comandante provinciale potrà riallocare il personale a sua disposizione anche presso i predetti distaccamenti.
  Per quanto attiene all'asserita mancanza di una squadra terrestre dei vigili del fuoco al porto di Gioia Tauro, faccio presente che la squadra portuale ivi presente espleta i servizi di istituto a protezione dell'intera area portuale, comprensiva sia dello specchio acqueo sia delle infrastrutture a terra. Detta squadra è dotata anche di un automezzo antincendio abilitato ad effettuare interventi sulla terraferma.
  Quanto alla sede del «Porto di Crotone», si precisa che tale struttura era stata a suo tempo sede di distaccamento terrestre alle dipendenze del Comando provinciale di Catanzaro. Attualmente, essa risulta in concessione demaniale ai vigili del fuoco e viene utilizzata semplicemente come rimessaggio di mezzi nautici e rimessa dei mezzi terrestri del Comando di Crotone.

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ALLEGATO 3

5-08431 Marco Di Maio e Fiano: Sull'organico della questura di Forlì-Cesena.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno gli onorevoli Di Maio e Fiano chiedono al Ministro dell'interno l'adozione di iniziative dirette a fronteggiare la carenza di organico della Questura di Forlì Cesena, anche in ragione del fatto che negli ultimi 10 anni in quella provincia si è registrato un forte incremento dei furti in abitazione.
  Rappresento preliminarmente che la recrudescenza dei reati predatori è stata oggetto di approfondita analisi nel corso di varie sedute del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e di varie Riunioni tecniche di coordinamento delle Forze di polizia, al fine di individuare ed approntare le misure di contrasto e prevenzione necessarie.
  In tale direzione, i responsabili delle Forze di polizia hanno provveduto ad intensificare le attività di controllo del territorio, con reiterati servizi a carattere straordinario, specie nelle fasce orarie più a rischio, grazie anche all'ausilio di aliquote regionali del Reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato e della Compagnia di intervento operativo dell'Arma dei carabinieri.
  Le misure adottate hanno consentito di far registrare risultati, riferiti al primo trimestre 2016, che fanno intravedere un lieve miglioramento nell'andamento dei furti nel comune capoluogo; risultati comunque da valutare con prudenza, per verificarne l'eventuale e auspicabile consolidamento su un periodo temporale più lungo.
  In merito alla questione delle dotazioni organiche, rappresento che il dispositivo della Polizia di Stato presente in provincia si compone di 420 appartenenti ai vari ruoli operativi.
  In occasione dell'assegnazione degli agenti di nuova nomina dello scorso novembre, per intuibili ragioni si è data priorità alle esigenze di sicurezza straordinarie connesse allo svolgimento del Giubileo della Misericordia. Pertanto, le nuove leve sono state destinate nella quasi totalità agli Uffici e Comandi di Roma Capitale e degli altri luoghi di culto coinvolti nell'evento.
  Eventuali assegnazioni alla Questura di Forlì-Cesena potranno essere valutate in occasione delle prossime immissioni di personale, compatibilmente con le risorse disponibili e le necessità degli uffici di polizia a livello nazionale.
  Comunque, faccio presente che il personale in forza alla Questura e agli uffici distaccati riesce a garantire tutti i servizi ordinari, con riguardo anche ai servizi di vigilanza fissa e ai servizi di prevenzione e controllo del territorio, senza trascurare gli impegni legati all'ordine pubblico.
  Per quanto riguarda, infine, all'asserita inadeguatezza dell'attuale sede della Questura, rappresento che, al fine di dotare tale Ufficio di una nuova sede, più adeguata alle esigenze funzionali e operative, sono state vagliate diverse ipotesi, che tuttavia non sono risultate percorribili.Pag. 40
  Per quanto riguarda i lavori in corso nell'attuale sede, si fa presente che gli stessi si sono resi necessari all'esito di una verifica sismica.
  Gli interventi per la riduzione del rischio sismico sono iniziati nel mese di agosto dello scorso anno e attualmente sono sospesi per la sopravvenuta necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva. Attualmente la percentuale dei lavori eseguiti è pari a circa l'80 per cento.

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ALLEGATO 4

5-08432 Plangger e altri: Sul dispositivo di sicurezza aeroportuale di Fiumicino.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno l'onorevole Plangger, unitamente ad altri deputati, evidenzia una serie di questioni relative all'efficientamento dei Dispositivi di sicurezza interforze predisposti negli aeroporti italiani sulla base del Piano nazionale «Leonardo da Vinci», ponendo l'accento sul Dispositivo dell'aeroporto di Fiumicino.
  Preciso che il citato Piano nazionale contempla la predisposizione in sede locale di un sistema di comunicazione che garantisce un immediato scambio informativo fra le Forze di polizia che compongono il dispositivo di sicurezza aeroportuale.
  In tal senso, in alcuni aeroporti, presso le sale operative della Polaria, è prevista la presenza di personale delle altre Forze di polizia che garantiscono un idoneo collegamento fra le stesse.
  In caso di emergenza, come già avviene fra le diverse Sale Operative interforze dislocate sul territorio, le Forze di polizia hanno la possibilità di comunicare tra loro con i diversi apparati tecnologici in dotazione.
  In merito all'addestramento/equipaggiamento del personale addetto alla sicurezza aeroportuale, faccio presente che il relativo Dispositivo è costituito da aliquote di Forze di polizia specializzate (artificieri, cinofili, tiratori scelti) alle quali sono state affiancate di recente le Unità Operative di Pronto Intervento, che utilizzano equipaggiamenti specifici e tecniche operative mutuate direttamente dai reparti speciali delle Forze di polizia, segnatamente i NOCS.
  Quanto alla previsione di aree di filtraggio con finalità antiterrorismo, informo che già nell'ambito dei servizi ordinari di prevenzione vengono effettuati, anche con l'ausilio di personale militare, appropriati controlli a campione nelle landside, aree accessibili al pubblico in generale.
  Tali controlli sono frutto di una scelta ponderata, laddove la predisposizione di varchi e filtraggi potrebbe dare luogo ad assembramenti pericolosi senza peraltro scongiurare un evento di natura terroristica.
  Soggiungo che la funzionalità del Dispositivo di sicurezza viene periodicamente testata nell'ambito delle iniziative di addestramento finalizzate a rendere omogenei i livelli di formazione del personale e ad uniformare le procedure d'intervento, in occasione di atti d'interferenza illecita contro il trasporto aereo, secondo quanto indicato nel Piano Nazionale «Leonardo da Vinci».
  In tale contesto, sono elaborati degli scenari di esercitazione per gli Uffici di Polizia di Frontiera presso gli scali aerei allo specifico fine, tra l'altro, di verificare l'efficacia del coordinamento operativo tra le componenti del dispositivo di sicurezza. L'attività viene realizzata in modalità «dal Pag. 42vero» e non virtuale, presso tutti gli aeroporti in cui trova applicazione il Piano Leonardo da Vinci.
  Al termine dell'esercitazioni viene redatto, per ogni singolo aeroporto interessato, un dettagliato resoconto, contenente gli elementi salienti emersi.
  Rappresento che le ultime esercitazioni condotte presso lo scalo aereo di Roma-Fiumicino non hanno rilevato alcuna specifica vulnerabilità dipendente da difficoltà di comunicazione tra le varie Forze di Polizia proprio grazie al coordinamento effettuato dalla Sala operativa dell'Ufficio di Polizia di frontiera, quale organo gestionale e di raccordo di tutte le attività di sicurezza degli organismi, pubblici e privati, operanti nello scalo.

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ALLEGATO 5

5-08429 Sottanelli e Galgano: Sul contrasto del fenomeno mafioso in Umbria.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno gli onorevoli Sottanelli e Galgano richiamano l'attenzione del Ministro dell'interno sull'infiltrazione della criminalità organizzata in Umbria, chiedendo l'adozione di iniziative per rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto del fenomeno.
  Rilevo preliminarmente che il territorio umbro, pur non manifestando un'invasività e un radicamento della criminalità organizzata di stampo mafioso, presenta talune caratteristiche di redditività ed attrattività economica che lo hanno reso appetibile e, quindi, esposto al rischio di infiltrazioni criminali, anche a fini di reimpiego di proventi di attività illecite.
  Ciò è indirettamente confermato anche da alcuni provvedimenti di sequestro e di confisca di beni, terreni e aziende agricole che nel tempo hanno interessato cespiti insistenti in provincia di Perugia sottratti ad esponenti della mafia e della ’ndrangheta: è il caso di una vasta area agricola confiscata ai De Stefano di Reggio Calabria, recentemente destinata in via definitiva al Comune di Pietralunga dall'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati, nonché di alcuni terreni e fabbricati siti nel Comune di Spoleto, confiscati ad un'impresa agrigentina.
  Tali indicatori di un interesse delle mafie verso il territorio umbro si affiancano alle risultanze di recenti indagini della Direzione distrettuale antimafia di Perugia, fra cui quelle relative al cosiddetto processo «Quarto Passo» a carico di un articolato sodalizio criminale mafioso di matrice ’ndranghetista, operante in Umbria, ma con solidi collegamenti con le cosche calabresi, ritenuto responsabile di vari delitti quali associazione a delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e sfruttamento della prostituzione, estorsioni e usura. Nell'ambito di tale procedimento, sono imputate 57 persone per le quali il GIP di Perugia ha recentemente disposto il rinvio a giudizio all'udienza dibattimentale che avrà luogo l'11 luglio prossimo.
  Lo scenario delineato riguarda in particolar modo la provincia di Perugia, mentre in quella di Terni non sono stati rilevati, al momento, fenomeni delittuosi ascrivibili a sodalizi di tipo mafioso o comunque ad associazioni criminali che abbiano il controllo delle attività illecite poste in essere nel territorio.
  Voglio assicurare che in tale contesto sono state adottate diverse iniziative di prevenzione e contrasto delle varie forme di illegalità.
  Come io stesso e anche il collega Sottosegretario Manzione abbiamo già avuto modo di rappresentare in occasione della discussione di altri atti di sindacato ispettivo vertenti sullo stesso argomento, la Direzione investigativa antimafia svolge una costante attività informativa volta a prevenire il pericolo di infiltrazione mafiosa nei pubblici appalti.
  L'attività delle Forze di polizia si giova inoltre dell'uso del patrimonio informativo offerto dal progetto Ma.Cr.O. che, attraverso una mappatura informatizzata su base nazionale dei sodalizi criminali, consente il censimento delle organizzazioni Pag. 44criminali di tipo mafioso, italiane e straniere, delle quali siano state individuate la denominazione, l'area d'influenza, le attività e i soggetti collegati.
  Nella regione Umbria il progetto è stato avviato nel mese di ottobre 2013, con la costituzione del gruppo provinciale interforze presso la Prefettura di Perugia, ed è proseguito nel marzo del 2015 con l'istituzione del gruppo interforze di Terni.
  Rispetto ai diversi segnali dell'interesse della criminalità ad infiltrarsi nell'economia legale umbra, la Prefettura di Perugia si è attivata per un ulteriore efficientamento del sistema di prevenzione amministrativa, sottoscrivendo con 19 comuni della provincia un innovativo modello di protocollo di legalità che prevede, fra l'altro, più specifici controlli antimafia nei settori degli appalti e dei contratti pubblici, del commercio, dell'urbanistica e dell'edilizia, anche privata.
  Il rinnovato impulso all'attività preventiva nel settore degli appalti ha, inoltre, portato la Prefettura ad adottare dal 2015 ad oggi ben 16 informazioni interdittive antimafia nei confronti di 11 ditte aventi sede legale nella provincia, nei cui confronti sono stati accertati molteplici e congruenti elementi sintomatici del tentativo di infiltrazione o condizionamento di tipo mafioso.
  In merito alla specifica vicenda segnalata nell'interrogazione, segnalo, che successivamente all'adozione dell'interdittiva relativa alla GESENU s.p.a., sono stati adottati analoghi provvedimenti antimafia a carico di altre tre società direttamente o indirettamente controllate dalla stessa GESENU.
  Nei confronti della GESENU si è reso altresì necessario adottare la misura della temporanea amministrazione straordinaria prevista dall'articolo 32 del decreto legge 90 del 2014 per il completamento e la prosecuzione dei contratti pubblici relativi a servizi indifferibili afferenti il ciclo dei rifiuti. L'amministrazione commissariale, inizialmente prevista per un periodo stimato di sei mesi, è ormai prossima alla scadenza, pertanto si sta valutando la necessità di un'ulteriore proroga a tutela della continuità dei servizi pubblici essenziali.
  Informo, inoltre, che lo scorso 7 aprile è stata pubblicata la sentenza con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria, pronunciandosi nel merito del ricorso proposto dalla GESENU avverso l'interdittiva e il conseguente commissariamento, lo ha rigettato, confermando integralmente la legittimità dei provvedimenti impugnati.
  A prescindere dall'interdittiva e dalle iniziative che ne sono conseguite, è tuttora in corso nei confronti della GESENU un'attività di indagine ad opera del Nucleo investigativo del Corpo forestale di Perugia, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, che ha portato al momento all'iscrizione nel registro degli indagati di 14 persone.
  In conclusione, ritengo che il quadro appena delineato mi consenta di affermare che la situazione della sicurezza pubblica nella Regione Umbria è sostanzialmente sotto controllo, grazie anche alla costante e sinergica azione delle istituzioni preposte a vario titolo alla tutela della legalità, che – posso assicurare – continueranno a profondere il massimo impegno per preservare il territorio da ogni tentativo di inquinamento e infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico-sociale.

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ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Atto n. 267).

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

    La I Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Atto n. 267),
   premesso che:
    il decreto in esame costituisce attuazione dell'articolo 7 della legge delega n. 124 del 2015 e tra le novità previste introduce anche in Italia il Freedom of Information Act, cioè il diritto di accesso alle informazioni presenti nei database e negli archivi delle pubbliche amministrazioni;
    la trasposizione normativa del Freedom of Information Act riguarda l'introduzione di un sistema generale di pubblicità che, per la prima volta nel nostro Paese, riconosce a tutti i cittadini il «diritto di sapere». Ciascuno potrà richiedere alla pubblica amministrazione dati e documenti, a prescindere da un interesse diretto. È un'innovazione talmente rilevante nel rapporto tra cittadini e amministrazioni grazie alla quale la trasparenza non è più un adempimento burocratico o una concessione ai cittadini, ma una grande politica pubblica che serve a combattere la zona grigia che va dall'illecito allo spreco, grazie al controllo sociale di 60 milioni di cittadini;
    la trasparenza può essere, soprattutto, un importante strumento per riavvicinare i cittadini alle istituzioni consentendo alle persone di conoscere, con semplicità, dati, documenti e modalità di gestione delle risorse pubbliche;
    aver accesso ai documenti della pubblica amministrazione significa avere migliori strumenti per capire, giudicare e partecipare alla vita pubblica. È un diritto universale, base della piena partecipazione alla vita democratica e della relazione meno asimmetrica tra amministrazione e cittadino. Inoltre, chiarezza, comprensibilità, e qualità dell'attività amministrativa sono strumenti di contrasto alla corruzione ed al perseguimento di interessi personali e di gruppo a danno del bene comune;
    in tal senso, appare evidente la necessità di coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto alla corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale ed internazionale, meglio definendo le funzioni dei soggetti coinvolti in questo ruolo;
    analogamente, si ritiene indispensabile un coordinamento normativo con la disciplina in materia di responsabilità dei dirigenti, rispetto all'abrogazione dell'obbligo di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e agli eventuali inadempimenti agli obblighi di pubblicazione previsti, nonché al rifiuto, al Pag. 46differimento e alla limitazione dell'accesso civico;
    il progetto riformatore si completa necessariamente con le iniziative di riforma delle amministrazioni pubbliche che interessa l'apparato pubblico nel suo complesso, in una visione che mette al centro il destinatario del servizio pubblico e non l'apparato che fornisce il servizio medesimo, così come sottolineato anche dal parere del Consiglio di Stato;
    il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere (from need to right to know, nella definizione inglese F.O.I.A) rappresenta per l'ordinamento nazionale una sorta di rivoluzione copernicana, potendosi davvero evocare la nota immagine, cara a Filippo Turati, della Pubblica Amministrazione trasparente come una «casa di vetro»;
    la piena, effettiva, efficace affermazione del valore della trasparenza richiede da un lato semplicità, onde evitare la creazione di una sorta di «burocrazia della trasparenza» e, dall'altro, una proporzionalità dell'uso e nel trattamento dei dati che contempli un limite all'accesso laddove vi sia una posizione giuridicamente tutelata dell'individuo;
    nell'ottica di un miglioramento della qualità dei servizi ai cittadini, si ritiene necessario estendere anche ai gestori dei pubblici servizi l'obbligo di pubblicazione di una carta dei servizi o del documento contenente gli standards di qualità dei servizi pubblici;
    il decreto in esame rappresenta anche un'importante occasione per introdurre misure di semplificazione, tra le quali quella di consentire alle pubbliche amministrazioni di assolvere più agevolmente ai propri obblighi di trasparenza mediante la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati;
    quanto al portale www.soldipubblici.gov.it, che rende facilmente accessibili ai cittadini i dati dei pagamenti della Pubblica Amministrazione, appare utile farvi riferimento per quel che riguarda l'obbligo di pubblicazione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
    appare opportuno specificare ulteriormente l'obbligo di collaborazione tra gli uffici delle medesime amministrazioni qualora la richiesta d'accesso giunga ad un ufficio diverso da quello che detiene atti e informazioni richieste (articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 5 (accesso civico a dati e documenti», comma 3)),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) per quanto riguarda l'attribuzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione del potere di definire i casi in cui la pubblicazione in forma integrale dei dati previsti è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), si specifichi che tale potere è funzionale soltanto alla riduzione degli oneri ed alla semplificazione;
   2) per quanto riguarda l'obbligo, per chi richiede l'accesso ai dati e alle informazioni, di definire «chiaramente» i documenti, così come previsto dall'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 5 (accesso civico a dati e documenti)», comma 3, sopprimere la parola «chiaramente», in quanto facilmente interpretabile quale obbligo per il cittadino richiedente di identificare con precisione assoluta i dati o i documenti richiesti. Al medesimo comma, sopprimere la previsione del rimborso a carico del cittadino, rendendo sicuramente gratuito l'accesso ai documenti in modalità digitale, con il solo rimborso, comunque da giustificare, dei costi effettivamente sostenuti per l'eventuale riproduzione su supporti materiali;
   3) prevedere la sospensione del termine imposto all'amministrazione competente per provvedere sull'istanza di accesso civico nell'intervallo di tempo dei dieci giorni in cui gli eventuali controinteressati Pag. 47possono avvalersi della facoltà di presentare una motivata opposizione per via telematica di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti), comma 5;
   4) all'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 5 (Limiti all'accesso civico), comma 5» che disciplina il caso del rigetto dell'istanza di accesso, decorsi inutilmente 30 giorni dalla presentazione della stessa, eliminare il silenzio-diniego e prevedere che il rifiuto debba essere motivato da parte dell'amministrazione;
   5) per quanto attiene la previsione del solo ricorso al Tribunale amministrativo regionale avverso il diniego totale o parziale all'accesso o di mancata risposta da parte della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti), comma 6», individuare anche un possibile rimedio in via amministrativa, ulteriore rispetto al ricorso al TAR;
   6) all'articolo 6, comma 2, capoverso «Art. 5-bis (Limiti all'accesso civico)», per quanto riguarda le deroghe previste, a tutela di interessi pubblici e privati, all'obbligo di disclosure, che si aggiungono ai casi di segreto di Stato e agli altri divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, prevedere che il diniego all'accesso sia necessario per evitare un pregiudizio «concreto» alla tutela di degli interessi pubblici e privati ivi elencati. Al medesimo comma, inserire la previsione di apposite linee guida a carattere vincolante appositamente adottate per meglio chiarire le incertezze di siffatta disciplina derogatoria, affidandone la redazione ad organismi super partes, quali ad esempio l'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Conseguentemente, prevedere una fase di adeguamento alla nuova disciplina, eventualmente differendo l'efficacia delle nuove norme sull'accesso civico e quelle relative alle norme di restringimento degli obblighi di pubblicazione per un congruo periodo, in ogni caso non superiore a sei mesi, che permetta alle amministrazioni di organizzarsi per una piena applicazione del diritto di accesso civico generalizzato;
   7) all'articolo 3, comma 2 si preveda che alle autorità portuali la disciplina riguardante la trasparenza si applichi pienamente e non soltanto in quanto compatibile;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di tenere conto dei suggerimenti correttivi tecnico-formali indicati nel parere del Consiglio di Stato;
   b) anche guardando al modello dei FOIA reports, si valuti l'opportunità di prevedere un monitoraggio della fase attuativa della riforma, in grado di verificare con dati statistici ex post gli effetti concreti e di registrare le reazioni di cittadini ed operatori economici, anche mediante la possibile creazione di un Osservatorio che veda la partecipazione non soltanto delle strutture ministeriali di volta, in volta coinvolte, ma anche di quelle responsabili per la formazione, comunicazione istituzionale, l'informatizzazione, nonché di tutti gli altri soggetti pubblici, anche indipendenti, coinvolti;
   c) si valuti l'opportunità di specificare più chiaramente la differenza tra l'accesso previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e quello previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal decreto in esame;
   d) per quanto riguarda la modalità di presentazione della domanda di accesso di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso Art. 5 (accesso civico a dati e documenti), comma 3, si valuti l'opportunità di individuare un percorso più semplice, efficiente e lineare che preveda l'inoltro della domanda, «di norma» per via telematica, ad un unico ufficio-sportello per ogni amministrazione, deputato alla ricezione, alla prima gestione delle istanze e alla comunicazione dei dati o delle motivazioni dell'eventuale diniego all'accesso, che sia indicato in modo evidente sul sito istituzionale Pag. 48della relativa amministrazione e che agisca come una sorta di «desk telematico» unico per la trasparenza;
   e) si valuti l'opportunità di chiarire che le disposizioni previste dalla lettera f) della legge delega, relative all'accesso agli atti dei parlamentari, sono assorbite nelle disposizioni relative all'accesso civico generalizzato;
   f) si valuti l'opportunità di ripristinare l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi alle risorse a disposizione di ciascun ufficio delle pubbliche amministrazioni, soppresso dall'articolo 12, comma 1;
   g) si valuti l'opportunità, con riferimento all'articolo 41, comma 1, lettera e), di prevedere anche il coinvolgimento di un pool anticorruzione in ambito metropolitano o di area vasta, appositamente formato e che l'eventuale Organismo indipendente di valutazione venga costituito in forma associata tramite convenzione con gli enti di area vasta e le città metropolitane;
   h) si valuti l'opportunità di chiarire le modalità di nomina del responsabile unico della Prevenzione della corruzione nel caso di gestione associata da parte dei piccoli comuni di cui all'articolo 41 comma 1, lettera f);
   i) si valuti l'opportunità di nominare un responsabile unico della prevenzione della corruzione nel caso di Unioni di comuni cui sono affidate le funzioni fondamentali previste dalla legge n. 56 del 2014.

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ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Atto n. 267).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Atto n. 267),
   premesso che:
    il decreto in esame costituisce attuazione dell'articolo 7 della legge delega n. 124 del 2015 e tra le novità previste introduce anche in Italia il Freedom of Information Act, cioè il diritto di accesso alle informazioni presenti nei database e negli archivi delle pubbliche amministrazioni;
    la trasposizione normativa del Freedom of Information Act riguarda l'introduzione di un sistema generale di pubblicità che, per la prima volta nel nostro Paese, riconosce a tutti i cittadini il «diritto di sapere». Ciascuno potrà richiedere alla pubblica amministrazione dati e documenti, a prescindere da un interesse diretto. È un'innovazione talmente rilevante nel rapporto tra cittadini e amministrazioni grazie alla quale la trasparenza non è più un adempimento burocratico o una concessione ai cittadini, ma una grande politica pubblica che serve a combattere la zona grigia che va dall'illecito allo spreco, grazie al controllo sociale di 60 milioni di cittadini;
    la trasparenza può essere, soprattutto, un importante strumento per riavvicinare i cittadini alle istituzioni consentendo alle persone di conoscere, con semplicità, dati, documenti e modalità di gestione delle risorse pubbliche;
    aver accesso ai documenti della pubblica amministrazione significa avere migliori strumenti per capire, giudicare e partecipare alla vita pubblica. È un diritto universale, base della piena partecipazione alla vita democratica e della relazione meno asimmetrica tra amministrazione e cittadino. Inoltre, chiarezza, comprensibilità, e qualità dell'attività amministrativa sono strumenti di contrasto alla corruzione ed al perseguimento di interessi personali e di gruppo a danno del bene comune;
    in tal senso, appare evidente la necessità di coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto alla corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale ed internazionale, meglio definendo le funzioni dei soggetti coinvolti in questo ruolo;
    analogamente, si ritiene indispensabile un coordinamento normativo con la disciplina in materia di responsabilità dei dirigenti, rispetto all'abrogazione dell'obbligo di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e agli eventuali inadempimenti agli obblighi di pubblicazione previsti, nonché al rifiuto, al Pag. 50differimento e alla limitazione dell'accesso civico;
    il progetto riformatore si completa necessariamente con le iniziative di riforma delle amministrazioni pubbliche che interessa l'apparato pubblico nel suo complesso, in una visione che mette al centro il destinatario del servizio pubblico e non l'apparato che fornisce il servizio medesimo, così come sottolineato anche dal parere del Consiglio di Stato;
    il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere (from need to right to know, nella definizione inglese F.O.I.A) rappresenta per l'ordinamento nazionale una sorta di rivoluzione copernicana, potendosi davvero evocare la nota immagine, cara a Filippo Turati, della Pubblica Amministrazione trasparente come una «casa di vetro»;
    la piena, effettiva, efficace affermazione del valore della trasparenza richiede da un lato semplicità, onde evitare la creazione di una sorta di «burocrazia della trasparenza» e, dall'altro, una proporzionalità dell'uso e nel trattamento dei dati che contempli un limite all'accesso laddove vi sia una posizione giuridicamente tutelata dell'individuo;
    nell'ottica di un miglioramento della qualità dei servizi ai cittadini, si ritiene necessario estendere anche ai gestori dei pubblici servizi l'obbligo di pubblicazione di una carta dei servizi o del documento contenente gli standards di qualità dei servizi pubblici;
    il decreto in esame rappresenta anche un'importante occasione per introdurre misure di semplificazione, tra le quali quella di consentire alle pubbliche amministrazioni di assolvere più agevolmente ai propri obblighi di trasparenza mediante la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati;
    quanto al portale www.soldipubblici.gov.it, che rende facilmente accessibili ai cittadini i dati dei pagamenti della Pubblica Amministrazione, appare utile farvi riferimento per quel che riguarda l'obbligo di pubblicazione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
    appare opportuno specificare ulteriormente l'obbligo di collaborazione tra gli uffici delle medesime amministrazioni qualora la richiesta d'accesso giunga ad un ufficio diverso da quello che detiene atti e informazioni richieste (articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 5 (accesso civico a dati e documenti», comma 3)),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) per quanto riguarda l'attribuzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione del potere di definire i casi in cui la pubblicazione in forma integrale dei dati previsti è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), specificare che tale potere è funzionale soltanto alla riduzione degli oneri ed alla semplificazione;
   2) per quanto riguarda l'obbligo, per chi richiede l'accesso ai dati e alle informazioni, di definire «chiaramente» i documenti, così come previsto dall'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 5 (accesso civico a dati e documenti)», comma 3, sopprimere la parola «chiaramente», in quanto facilmente interpretabile quale obbligo per il cittadino richiedente di identificare con precisione assoluta i dati o i documenti richiesti. Al medesimo comma, sopprimere la previsione del rimborso a carico del cittadino, rendendo sicuramente gratuito l'accesso ai documenti in modalità digitale, con il solo rimborso, comunque da giustificare, dei costi effettivamente sostenuti per l'eventuale riproduzione su supporti materiali;
   3) prevedere la sospensione del termine imposto all'amministrazione competente per provvedere sull'istanza di accesso civico nell'intervallo di tempo dei dieci giorni in cui gli eventuali controinteressati Pag. 51possono avvalersi della facoltà di presentare una motivata opposizione per via telematica di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti), comma 5;
   4) all'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 5 (Limiti all'accesso civico), comma 5» che disciplina il caso del rigetto dell'istanza di accesso, decorsi inutilmente 30 giorni dalla presentazione della stessa, eliminare il silenzio-diniego e prevedere che il rifiuto debba essere motivato da parte dell'amministrazione;
   5) per quanto attiene la previsione del solo ricorso al Tribunale amministrativo regionale avverso il diniego totale o parziale all'accesso o di mancata risposta da parte della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti), comma 6», individuare anche un possibile rimedio in via amministrativa, ulteriore rispetto al ricorso al TAR, senza oneri per il cittadino;
   6) all'articolo 6, comma 2, capoverso «Art. 5-bis (Limiti all'accesso civico)», per quanto riguarda le deroghe previste, a tutela di interessi pubblici e privati, all'obbligo di disclosure, che si aggiungono ai casi di segreto di Stato e agli altri divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, prevedere che il diniego all'accesso sia necessario per evitare un pregiudizio «concreto» alla tutela di degli interessi pubblici e privati ivi elencati. Al medesimo comma, inserire la previsione di apposite linee guida a carattere vincolante appositamente adottate per meglio chiarire le incertezze di siffatta disciplina derogatoria, affidandone la redazione ad organismi super partes, quali ad esempio l'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Conseguentemente, prevedere una fase di adeguamento alla nuova disciplina, eventualmente differendo l'efficacia delle nuove norme sull'accesso civico e quelle relative alle norme di restringimento degli obblighi di pubblicazione per un congruo periodo, in ogni caso non superiore a sei mesi, che permetta alle amministrazioni di organizzarsi per una piena applicazione del diritto di accesso civico generalizzato;
   7) all'articolo 3, comma 2, prevedere che alle autorità portuali la disciplina riguardante la trasparenza si applichi pienamente e non soltanto in quanto compatibile;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di tenere conto dei suggerimenti correttivi tecnico-formali indicati nel parere del Consiglio di Stato;
   b) anche guardando al modello dei FOIA reports, si valuti l'opportunità di prevedere un monitoraggio della fase attuativa della riforma, in grado di verificare con dati statistici ex post gli effetti concreti e di registrare le reazioni di cittadini ed operatori economici, anche mediante la possibile creazione di un Osservatorio che veda la partecipazione non soltanto delle strutture ministeriali di volta, in volta coinvolte, ma anche di quelle responsabili per la formazione, comunicazione istituzionale, l'informatizzazione, nonché di tutti gli altri soggetti pubblici, anche indipendenti, coinvolti;
   c) si valuti l'opportunità di specificare più chiaramente la differenza tra l'accesso previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e quello previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal decreto in esame;
   d) per quanto riguarda la modalità di presentazione della domanda di accesso di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso Art. 5 (accesso civico a dati e documenti), comma 3, si valuti l'opportunità di individuare un percorso più semplice, efficiente e lineare che preveda l'inoltro della domanda, «di norma» per via telematica, ad un unico ufficio-sportello per ogni amministrazione, deputato alla ricezione, alla prima gestione delle istanze e alla comunicazione dei dati o delle motivazioni dell'eventuale diniego all'accesso, che sia indicato in modo evidente sul sito istituzionale Pag. 52della relativa amministrazione e che agisca come una sorta di «desk telematico» unico per la trasparenza;
   e) si valuti l'opportunità di chiarire che le disposizioni previste dalla lettera f) della legge delega, relative all'accesso agli atti dei parlamentari, sono assorbite nelle disposizioni relative all'accesso civico generalizzato;
   f) si valuti l'opportunità di ripristinare l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi alle risorse a disposizione di ciascun ufficio delle pubbliche amministrazioni, soppresso dall'articolo 12, comma 1;
   g) si valuti l'opportunità, con riferimento all'articolo 41, comma 1, lettera e), di prevedere anche il coinvolgimento di un pool anticorruzione in ambito metropolitano o di area vasta, appositamente formato e che l'eventuale Organismo indipendente di valutazione venga costituito in forma associata tramite convenzione con gli enti di area vasta e le città metropolitane;
   h) si valuti l'opportunità di chiarire le modalità di nomina del responsabile unico della Prevenzione della corruzione nel caso di gestione associata da parte dei piccoli comuni di cui all'articolo 41 comma 1, lettera f);
   i) si valuti l'opportunità di nominare un responsabile unico della prevenzione della corruzione nel caso di Unioni di comuni cui sono affidate le funzioni fondamentali previste dalla legge n. 56 del 2014.

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ALLEGATO 8

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (C. 3672 Governo, approvato dal Senato, ed abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 3672 Governo, approvato dal Senato, ed abb., recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   preso atto che, con riguardo alla disciplina dell'impiego dei magistrati onorari nei tribunali e nelle procure della Repubblica, all'articolo 1, lettera e), e all'articolo 2, commi 5 e 6, è prevista la possibile applicazione dei giudici onorari nel collegio;
   evidenziato che l'inserimento del giudice onorario nel collegio, per quanto avente carattere eccezionale, va considerato alla luce dell'articolo 106 della Costituzione che, al secondo comma, consente che la legge sull'ordinamento giudiziario possa prevedere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari «per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli»;
   ricordata la sentenza n. 99 del 1964 in cui la Corte costituzionale ha affermato che «i provvedimenti, i quali, per ragioni contingenti, facciano luogo alla temporanea destinazione di un magistrato ad una sede oppure ad una funzione diversa da quelle alle quali egli sia assegnato, non incidono sullo «stato» dei magistrati « e che non si ha violazione dell'articolo 106 della Costituzione quando per «esigenze eccezionali dell'amministrazione della giustizia, che si verificano soprattutto nei piccoli Tribunali, nei quali non è possibile talvolta comporre il collegio giudicante per mancanza di un giudice», il giudice onorario (nella specie il vice pretore onorario) viene chiamato a far parte del collegio (cfr., in tal senso, anche la più recente sentenza n. 103 del 1998);
   sottolineato al riguardo che l'articolo 2, comma 5, prevede che l'applicazione del giudice onorario nel collegio debba essere, «non stabile» e che dovrà essere prevista in casi «tassativi, eccezionali e contingenti» e in presenza di specifici presupposti (relativi alla significativa scopertura dei posti di magistrato ordinario; al numero presumibilmente elevato dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari e di quelli nei quali è stato superato il termine di ragionevole durata del processo),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 9

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista (Testo unificato C. 2656 Iori e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti, recante «Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «professioni» che rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione nell'ambito della competenza legislativa concorrente;
   ricordata la consolidata giurisprudenza costituzionale secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, titoli abilitanti ed ordinamenti didattici, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni unicamente la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (sentenza n. 138 del 2009; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 98 del 2013, n. 300 del 2010, n. 131 del 2010, n. 328 del 2009, n. 57 del 2007, n. 424 del 2006 e n. 153 del 2006);
   rilevato che in base al combinato disposto dell'articolo 2, comma 4, e degli articoli 7 e 11, l'esercizio della professione è consentito solo a chi possiede le qualifiche di educatore professionale sociopedagogico e di pedagogista, attribuite all'esito del percorso di studi universitario specificamente indicato che per il pedagogista è abilitante;
   evidenziato che lo stesso principio si applica, in base all'articolo 2, comma 4, anche per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-sanitario, subordinato al conseguimento dello specifico titolo di studio abilitante;
   preso atto che l'articolo 15 reca norme finali e transitorie e dispone, in particolare, che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita direttamente a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono assunti con contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali indicati nel testo, che abbiano almeno 50 anni di età o 25 anni di servizio;
   sottolineata, al riguardo, l'opportunità di chiarire meglio la nozione di «ambito professionale di cui alla presente legge» attraverso un richiamo diretto all'articolo 3 che definisci i predetti ambiti;
   rilevato, altresì, che, mentre appare ragionevole la previsione in base alla quale la qualifica possa essere attribuita a chi è stato assunto con contratto a tempo indeterminato e abbia almeno 25 anni di Pag. 55servizio, occorrerebbe, invece, valutare sotto il profilo della ragionevolezza la previsione che consente di acquisire direttamente la qualifica a coloro che sono titolari di contratto a tempo indeterminato e abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età a prescindere dalla durata dell'attività svolta;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 15 sia valutata, alla luce del principio di ragionevolezza, la previsione che consente di acquisire direttamente la qualifica a coloro che sono titolari di contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali indicati dalla proposta di legge e abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età a prescindere dalla durata dell'attività svolta.

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ALLEGATO 10

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici (Nuovo testo C. 2721 Tullo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2721 Tullo, recante «Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «ordinamento civile e penale» attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.