ALLEGATO 1
Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. (Emendamenti approvati in linea di principio al testo unificato C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminati gli emendamenti approvati in linea di principio al testo unificato adottato nell'ambito dell'esame in sede legislativa delle proposte di legge C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli.
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PARERE FAVOREVOLE
Pag. 50ALLEGATO 2
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. (C. 3634, approvata dal Senato).
PARERE APPROVATO
La I Commissione,
esaminato il testo della proposta di legge C. 3634, approvata dal Senato, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»;
considerato che il provvedimento è riconducibile alle materie «stato civile e anagrafe» e «ordinamento civile», di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere i) ed l) della Costituzione;
considerato, quanto al rispetto degli altri princìpi costituzionali, che in tema di convivenze di fatto l'articolo 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e l'articolo 29 riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio;
osservato che dalla lettura di queste due disposizioni si ricava il particolare valore e la specifica rilevanza che il Costituente ha attribuito alla famiglia fondata sul matrimonio e che la Corte costituzionale ha costantemente affermato che «la convivenza more uxorio è diversa dal vincolo coniugale» e a questo non meccanicamente assimilabile al fine di desumerne il vincolo costituzionale di una parificazione di trattamento (sentenza n. 352 del 2000);
rilevato che la stessa Corte costituzionale, alla luce dell'articolo 2 della Costituzione, considera la famiglia di fatto come una formazione sociale meritevole di tutela, seppur in maniera diversa da quella fondata sul matrimonio e che la medesima Corte, in diverse decisioni, ha posto in luce la diversità strutturale e contenutistica tra rapporto coniugale – caratterizzato da stabilità e certezza nonché dalla reciprocità e corrispettività di diritti e doveri che nascono dal matrimonio – e convivenza di fatto, fondata sull’affectio quotidiana di ciascuna delle parti, liberamente e in ogni istante revocabile (sentenze n. 8 del 1996 e n. 461 del 2000);
sottolineato che per la Corte Costituzionale non è quindi né irragionevole, né arbitrario che il legislatore adotti soluzioni diversificate per la famiglia fondata sul matrimonio, espressamente contemplata nell'articolo 29 della Costituzione, e per la famiglia di fatto, riconducibile all'articolo 2 della Costituzione (ordinanza n. 121 del 2004);
rilevato, inoltre, che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, posto che la convivenza rappresenta l'espressione di una scelta di libertà dalle regole che il legislatore ha sancito in relazione al matrimonio, «l'estensione automatica di queste regole alla famiglia di fatto potrebbe costituire una violazione dei principi di libera determinazione delle parti» (così sentenza n. 166 del 1998 e, da ultimo, sentenza n. 140 del 2009 in cui la Corte ribadisce «che la convivenza more uxorio è diversa dal vincolo coniugale e non può essere assimilata a questo per desumerne l'esigenza costituzionale di una parità di trattamento»);
evidenziato che anche le unioni tra persone dello stesso sesso – secondo la Pag. 51costante giurisprudenza della Corte costituzionale – trovano tutela nell'articolo 2 della Costituzione;
sottolineato che, nonostante il dettato dell'articolo 29 della Costituzione non specifichi che il matrimonio debba essere consentito solo tra persone di sesso diverso, la giurisprudenza ha costantemente precluso alle coppie omosessuali la possibilità di contrarre matrimonio in Italia (così come di vedere trascritto nei registri di stato civile un tale matrimonio legittimamente contratto all'estero), considerando conforme al dettato costituzionale la scelta del legislatore ordinario di riservare l'istituto del matrimonio a persone di sesso diverso (sentenza n. 138 del 2010);
osservato dunque in conclusione che le unioni omosessuali trovano riconoscimento e garanzia come «formazioni sociali» ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione e che in tal senso la Corte costituzionale ha più volte sollecitato il legislatore a intervenire con una disciplina che regolamenti le unioni tra persone dello stesso sesso, in modo da garantire a queste ultime «il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri» (così sentenza n. 138 del 2010) e osservato, altresì, che analoghe sollecitazioni si ritrovano nelle ordinanze n. 276 del 2010 e n. 4 del 2011 e da ultimo nella sentenza n. 170 del 2014 relativa alle conseguenze civilistiche dovute ad una rettificazione di sesso in costanza di matrimonio,
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PARERE FAVOREVOLE