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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 maggio 2016
638.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu e C. 3790 Misuraca).

TESTO UNIFICATO DEL RELATORE ADOTTATO COME BASE

Disposizioni in materia di disciplina dei partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica.

Art. 1.
(Finalità).

  1. La presente legge reca disposizioni per la promozione della trasparenza dell'attività dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e il rafforzamento dei loro requisiti di democraticità, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica.

Art. 2.
(Norme in materia di partecipazione politica).

  1. La partecipazione dei cittadini alla determinazione della politica nazionale è promossa e favorita dai partiti, movimenti e gruppi politici organizzati attraverso l'elaborazione di visioni ideali e di programmi per il governo delle comunità locali e del Paese, la formazione politica, la selezione, la presentazione e il sostegno di candidati alle elezioni per cariche pubbliche.
  2. La vita interna dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e la loro iniziativa politica sono improntate al metodo democratico la cui osservanza, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni della presente legge.
  3. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
    «d) le forme e le modalità di iscrizione; i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti alle fasi di formazione della proposta politica del partito, compresa la selezione dei candidati alle elezioni, nonché le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere nella disponibilità di ogni iscritto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali»;
   b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
    «h) i criteri di ripartizione delle risorse tra gli organi centrali e le eventuali articolazioni territoriali;».

Pag. 27

Art. 3.
(Norme di trasparenza in materia di partecipazione alle elezioni della Camera dei deputati).

  1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «testo unico delle elezioni della Camera», sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali, devono contestualmente depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali nonché, ove iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il proprio statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indica i seguenti elementi minimi di trasparenza:
    1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato e la sede legale nel territorio dello Stato;
    2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni;
    3) le modalità di selezione dei candidati per la presentazione delle liste.
   b) all'articolo 16:
    1) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Inoltre, qualora la dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma, sia incompleta, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarla nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.»;
    2) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero ad integrare la dichiarazione che individua gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma.»;
   c) all'articolo 22, primo comma, dopo il numero 1), sono inseriti i seguenti:
   «1-bis) ricusa le liste presentate da partiti, o gruppi politici organizzati, che, in assenza del deposito dello statuto non abbiano presentato la dichiarazione di trasparenza in conformità all'articolo 14, primo comma.»
   1-ter) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato il proprio programma elettorale ai sensi dell'articolo 14-bis».

Art. 4.
(Elezioni trasparenti).

  1. In apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito del contrassegno di cui all'articolo 15, primo comma, del testo unico delle elezioni della Camera, per ciascun partito, movimento o gruppo politico organizzato sono pubblicati in maniera facilmente accessibile:
   a) il contrassegno depositato;
   b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza, depositati ai sensi dell'articolo 14, primo comma, del testo unico delle elezioni della Camera, come modificato dalla presente legge;
   c) il programma elettorale, depositato ai sensi dell'articolo 14-bis del testo unico delle elezioni della Camera.

  2. Nella medesima sezione sono pubblicati, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste dei candidati per le elezioni della Camera dei deputati, per ciascun partito, movimento o Pag. 28gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascun collegio.

Art. 5.
(Trasparenza degli organi, delle regole interne e delle modalità di selezione delle candidature).

  1. Nei rispettivi siti internet i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati istituiscono un'apposita sezione, denominata «Trasparenza in materia di risorse, decisioni e procedure», che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità e di semplicità di consultazione. In tale sezione sono pubblicati lo statuto, il rendiconto di esercizio e tutti gli altri dati richiesti dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché le erogazioni di cui all'articolo 6, comma 9.
  2. Per i partiti non iscritti nel registro dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, per i movimenti e per i gruppi politici organizzati che non dispongano di un proprio statuto, sono pubblicate nella medesima sezione di cui al comma 1, le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito, movimento o gruppo politico organizzato, e il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, le modalità di selezione delle candidature nonché l'organo comunque investito della rappresentanza legale.

Art. 6.
(Trasparenza dei finanziamenti, contributi, beni o servizi).

  1. Nella apposita sezione del sito internet, denominata «Trasparenza in materia di risorse, decisioni e procedure», di cui all'articolo 5, di ciascun partito, movimento o gruppo politico organizzato, che sia iscritto nel registro dei partiti politici ovvero che abbia all'inizio della legislatura almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati, è pubblicato in maniera facilmente accessibile l'elenco di tutti i beni immobili, dei beni mobili registrati e degli strumenti finanziari, indicati dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di cui siano intestatari i partiti, movimenti o gruppi politici organizzati medesimi. Tale elenco è aggiornato dal partito, movimento o gruppo politico con cadenza semestrale.
  2. Nel caso di erogazione di finanziamenti o di contributi in favore dei soggetti di cui al comma 3 di importo che nell'anno sia pari o superiore ad euro 5.000 sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga e il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle erogazioni effettuate in favore dei seguenti soggetti:
   a) partiti e movimenti politici nonché loro articolazioni politico-organizzative;
   b) gruppi parlamentari;
   c) membri del Parlamento nazionale;
   d) membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
   e) consiglieri regionali, metropolitani, provinciali e comunali;
   f) candidati alle cariche di cui alle lettere c), d) ed e); Pag. 29
   g) titolari di cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa nei partiti o movimenti politici a livello nazionale, regionale, metropolitano, provinciale e comunale.
  4. L'erogazione dei finanziamenti, contributi o servizi di cui al comma 2 può essere attestata dal solo beneficiario mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui tale erogazione sia stata effettuata a favore dei candidati di cui al comma 3, lettera f), ovvero sia stata effettuata da parte di soggetti residenti o domiciliati, anche temporaneamente, fuori dal territorio nazionale.
  5. Le erogazioni di cui al comma 2, primo periodo, effettuate in favore dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati, realizzate con mezzi di pagamento che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, possono essere dichiarate mediante attestazione del rappresentante legale o del tesoriere del partito, recante l'elenco dei soggetti che hanno effettuato le erogazioni, l'importo corrispondente e, in allegato, la documentazione contabile relativa alle erogazioni medesime.
  6. Le dichiarazioni congiunte di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 5 entro tre mesi dalla percezione dell'erogazione sono depositate presso la Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, ovvero a questa indirizzate con raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di erogazioni in favore di uno stesso soggetto che superino l'ammontare di euro 5.000 esclusivamente nella loro somma annuale, le dichiarazioni e le attestazioni di cui al primo periodo sono trasmesse alla Commissione entro il 31 marzo dell'anno successivo.
  7. Nel rispetto delle norme del presente articolo, la Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, garantisce a tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati il diritto di conoscere tutte le dichiarazioni di cui al comma 2 e al comma 4 e le attestazioni di cui al comma 5.
  8. All'allegato B di cui all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dopo il numero 5) è inserito il seguente:
   «5-bis) le erogazioni di finanziamenti, contributi o servizi di importo inferiore ad euro 5.000 percepite nel corso dell'anno cui si riferisce il rendiconto, sulla base di aggregazioni che diano conto della relativa provenienza e che risultino significative rispetto all'attività di gestione propria del partito e delle sue articolazioni politico-organizzative.»

  9. Nella sezione del sito internet di ciascun partito politico denominata «Trasparenza in materia di risorse, decisioni e procedure», sono pubblicate le erogazioni di finanziamenti, contributi e servizi di importo superiore ad euro 5.000 percepite nel corso di ciascun anno, assicurando distinta evidenza alle erogazioni per le quali sia stata predisposta la dichiarazione congiunta di cui al comma 2, anche nella forma di cui al comma 4, e alle erogazioni per le quali sia stata predisposta l'attestazione di cui al comma 5. Per ciascuna erogazione sono riportati il nominativo del soggetto erogante, il relativo ammontare e l'anno in cui la medesima è stata percepita. Le erogazioni di importo compreso tra euro 5.000 ed euro 15.000 possono essere pubblicate nella sezione di cui al presente comma esclusivamente previo consenso del soggetto erogante, prestato ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La pubblicazione delle erogazioni nella sezione di cui al presente comma perdura sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'erogazione è stata effettuata.
  10. Entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati trasmettono alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, una dichiarazione Pag. 30in cui attestano l'avvenuta pubblicazione sui siti Internet dei rispettivi partiti di tutte le erogazioni di cui al presente articolo percepite nell'anno precedente.
  11. Ai partiti politici che non abbiano adempiuto all'obbligo di cui al comma 10, la Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 30.000. Ai partiti politici che abbiano pubblicato sui rispettivi siti internet erogazioni per un ammontare inferiore a quello risultante dalle dichiarazioni e dalle attestazioni trasmesse alla Commissione ai sensi del comma 5, la Commissione applica una sanzione pecuniaria amministrativa pari alla differenza tra l'importo pubblicato sui siti internet e quello risultante alla Commissione.
  12. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 2, anche nella forma prevista dai commi 4 e 5, ovvero di dichiarazione di somme o valori inferiori al vero, si applica l'articolo 4, sesto comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659.

Art. 7.
(Promozione dello svolgimento delle attività politiche in favore dei partiti iscritti nel registro).

  1. Gli enti territoriali, previa disciplina della materia con apposito regolamento, anche attraverso convenzioni con istituzioni pubbliche e private, possono fornire beni o servizi ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, al fine di agevolarne lo svolgimento dell'attività politica. Gli enti territoriali possono altresì stipulare con i medesimi soggetti di cui al presente articolo convenzioni per la messa a disposizione di locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica. Il rimborso delle spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attività politiche, per il tempo per il quale essi se ne avvalgono, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, è a carico dei medesimi soggetti di cui al presente articolo.

Art. 8.
(Sanzioni in materia di trasparenza dei bilanci).

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 200.000»;
   b) al comma 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 40.000»;
   c) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 40.000»
   d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «la sanzione amministrativa pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500 e procede alla decurtazione»;
   e) al comma 5, le parole: «la sanzione amministrativa pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500 e procede, per ogni informazione omessa non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, alla decurtazione».

Pag. 31

Art. 9.
(Abrogazioni).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) i commi terzo, quarto, quinto dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
   b) il secondo comma dell'articolo 8 della legge 5 luglio 1982, n. 441;
   c) l'articolo 8 della legge 6 luglio 2012, n. 96;
   d) il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.