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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 maggio 2016
648.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia (Nuovo testo C. 3651 Venittelli).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   preso atto che il provvedimento è volto a rendere sostenibile e, quindi, possibile il recupero degli aiuti concessi – e successivamente dichiarati incompatibili con la normativa europea – sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia;
   considerato che a tal fine, sono modificati i criteri di calcolo degli interessi sulle somme da recuperare, in conformità alla normativa europea e in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
   rilevato che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il contenuto della proposta di legge è riconducibile alle materia di potestà legislativa esclusiva statale «rapporti dello Stato con l'Unione europea «, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 29

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Atto n. 291.

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (Atto n. 291),
   premesso che:
    il decreto in esame costituisce attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e reca la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa;
    esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
    rilevato che l'articolo 1, sotto la rubrica «Libertà di iniziativa privata», individua l'oggetto dello schema di decreto, costituito dalla disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e dalla delimitazione dei relativi regimi amministrativi (comma 1);
    evidenziato, con riferimento a tale individuazione, che occorre tuttavia precisare che le uniche disposizioni generali applicabili sono quelle dell'articolo 2, ossia la disciplina per la predisposizione dei moduli unificati e standardizzati per la presentazione da parte dei privati di istanze, segnalazioni, comunicazioni;
    sottolineato che, nonostante l'enunciazione del comma 1, peraltro, gli ambiti dei relativi regimi amministrativi non appaiono delimitati da disposizioni dello schema di decreto e rilevato che il Consiglio di Stato ha segnalato l'opportunità di espungere dal testo il periodo «e delimita gli ambiti dei relativi regimi amministrativi», intendendolo riferito alla ricognizione delle singole attività che viene demandata a successivi decreti legislativi;
    rilevato, infatti, che, come stabilito dall'articolo 1, secondo comma, il legislatore delegato ha scelto di attuare la delega prevista dall'articolo 5 con l'adozione di più decreti legislativi, rinviando a questi ultimi la individuazione dei procedimenti da ricondurre ai quattro regimi amministrativi definiti nella norma di delega, ossia: segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990; silenzio assenso di cui all'articolo 20 della medesima legge n. 241 del 1990; comunicazione preventiva e autorizzazione espressa;
    ricordato, al riguardo, che nel parere reso nella seduta del 15 marzo 2016 il Consiglio di Stato ha rilevato come, «nonostante sarebbe stato auspicabile che l'attuazione della delega, preferibilmente con un unico decreto legislativo, non prescindesse dalla pur non facile opera di ricognizione e classificazione dei procedimenti», tuttavia il decreto possiede «caratteristiche di autonoma utilità e di indipendente operatività» idoneo a risolvere alcune delle criticità applicative della disciplina in questione ed ha, altresì, invitato il Governo ad introdurre nello schema di decreto in esame l'obbligo di comunicazione ai soggetti interessati dei termini Pag. 30entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, che rientra negli oggetti della delega previsti esplicitamente dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 124 del 2015;
    preso atto che l'articolo 2, comma 3, stabilisce che sui siti istituzionali delle amministrazioni deve essere indicato lo sportello unico al quale i soggetti interessati possono presentare le istanze, segnalazioni e comunicazioni, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente e che sono ammesse più sedi dello sportello solo in quanto funzionali a garantire più punti di accesso sul territorio;
    ricordato, al riguardo, che il Consiglio di Stato ha osservato che andrebbe precisato, in linea con l'evoluzione ordinamentale, che lo sportello unico deve essere, almeno di regola, «telematico», nonché l'opportunità di precisare nel testo che la data di protocollazione dell'istanza, comunicazione o segnalazione non deve essere diversa dalla data di effettiva presentazione della segnalazione o comunicazione;
    rilevato che il medesimo articolo 2, comma 3, prescrive inoltre che l'amministrazione rilascia una ricevuta dell'avvenuta presentazione dell'istanza, comunicazione o segnalazione;
    sottolineato, al riguardo, che l'articolo 2, comma 3 precisa che la predetta ricevuta non è condizione di efficacia della SCIA;
    ricordato che il citato parere del Consiglio di Stato sottolinea l'opportunità di precisare che la ricevuta deve essere rilasciata «immediatamente» e che sarebbe incongruo l'inciso che tale ricevuta possa costituire «comunicazione di avvio del procedimento», in quanto l'ambito di applicazione della norma attiene a procedimenti ad istanza di parte, nonché in quanto priva dell'indicazione di un contenuto minimo obbligatorio;
    rilevato che l'articolo 2, comma 4, disciplina i poteri sostitutivi tra diversi livelli amministrativi in caso di omessa pubblicazione dei moduli e della relativa documentazione e, in particolare, stabilisce che in caso di omessa pubblicazione dei documenti da parte degli enti locali, le regioni adottano le misure sostitutive, anche su segnalazione del cittadino nonché in caso di omessa pubblicazione da parte delle regioni, si provvede in via sostitutiva ai sensi (ossia con le modalità) dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, che ha disciplinato il potere sostitutivo da parte del governo in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione;
    preso atto che il Consiglio di Stato ha segnalato al riguardo l'opportunità della previsione di un termine decorso il quale può attivarsi il potere sostitutivo;
    evidenziato che l'articolo 2, comma 5, regola le sanzioni per la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti indicati, nonché per la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati, stabilendo che tali fattispecie «costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione da tre giorni a sei mesi»;
    evidenziato, altresì, al riguardo, che il parere del Consiglio di Stato sottolinea l'opportunità di evitare automatismi e pertanto, di sostituire le parole «costituiscono illecito disciplinare» con «sono valutabili ai fini dell'illecito disciplinare»;
    preso atto che l'articolo 3 dello schema di decreto regolamenta, al comma 1, per la prima volta l'ipotesi in cui per lo svolgimento di un'attività soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, prevedendo che in tali casi l'interessato presenta un'unica SCIA «all'amministrazione Pag. 31indicata nei decreti di cui all'articolo 1», ossia i decreti di ricognizione dei diversi procedimenti;
    osservato che, come rilevato dal Consiglio di Stato, tale rinvio non consente di comprendere quale sia l'amministrazione competente a ricevere la SCIA unica, specie nel caso in cui per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sia necessaria altra SCIA;
    preso atto che, in base alla disciplina dettata al comma 1, l'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette alle altre amministrazioni interessate, al fine di consentire il controllo sulla sussistenza dei presupposti e requisiti di loro competenza senza specificare entro quale termine deve essere fatta la trasmissione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di introdurre le innovazioni della disciplina generale in materia di SCIA prevista dal decreto in esame mediante la tecnica della novella della Legge 7 agosto 1990, n. 241 o, alternativamente, assicurando i necessari coordinamenti con la stessa;
   b) per quanto riguarda l'ambito di applicazione del decreto in esame di cui all'articolo 1, comma 1, si valuti l'opportunità di espungere il riferimento alla delimitazione degli ambiti dei procedimenti amministrativi relativi alle attività private in quanto, tali ambiti, non appaiono delimitati dalle disposizioni dello schema di decreto e che le uniche disposizioni generali applicabili sono quelle dell'articolo 2, ossia la disciplina per la predisposizione dei moduli unificati e standardizzati per la presentazione da parte dei privati di istanze, segnalazioni, comunicazioni;
   c) con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, che prevede la predisposizione di moduli unificati e standardizzati che definiscono, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici delle istanze, delle segnalazioni e comunicazioni, come pure della documentazione da allegare, si valuti l'opportunità di assicurare che tali moduli siano effettivamente standardizzati, esaustivi ed efficaci ai fini dell'alleggerimento degli oneri burocratici a carico del cittadino;
   d) si valuti l'opportunità di chiarire la decorrenza dei termini per la formazione della SCIA e dei termini entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda (silenzio-assenso), che dovrebbero decorrere dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione, della comunicazione o istanza;
   e) per quanto attiene alla comunicazione o istanza del privato, si valuti l'opportunità di chiarirne il contenuto (dichiarazione della sussistenza dei presupposti, dati necessari per verificarli, per es. presso altre amministrazioni, eventuale domicilio digitale presso il quale ricevere le comunicazioni);
   f) si valuti l'opportunità di prevedere che, ricevuta la comunicazione o istanza, l'amministrazione provveda alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241;
   g) si valuti l'opportunità di prevedere che, nel caso di comunicazione o istanza a ufficio incompetente, questo la trasmetta all'ufficio competente;
   h) si valuti l'opportunità di prevedere che il decorso dei termini per la scia e il silenzio-assenso non faccia venir meno la responsabilità del funzionario che non abbia svolto tempestivamente i controlli;
   i) per quanto riguarda la previsione di cui all'articolo 3 dello schema di decreto che regolamenta, al comma 1, per la prima volta l'ipotesi in cui per lo svolgimento di un'attività soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche (SCIA plurima) si valuti l'opportunità di definire meglio e chiarire la medesima Pag. 32disciplina in sede di emanazione dei successivi decreti legislativi attuativi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 2014, di cui all'articolo 1, comma 2 dello schema di decreto;
   j) nel caso si optasse per il mero coordinamento della disciplina prevista dal decreto in esame con la normativa vigente, in luogo della novella della legge 241 del 1990, si valuti l'opportunità di precisare che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di principio desumibili dal presente decreto, ferme restando le competenze previste dai rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione;
   k) si valuti l'opportunità di introdurre un congruo termine di adeguamento per le amministrazioni rispetto alle disposizioni del decreto;
   l) si valuti l'opportunità di prevedere che non vengano richiesti documenti già in possesso della pubblica amministrazione;
   m) si valuti l'opportunità di vietare la possibilità che altri enti richiedano ulteriore documentazione da produrre.