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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 giugno 2016
665.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. C. 45-933-952-1959-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri,
   esaminata la proposta di legge C. 45-933-952-1959-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante «Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali»;
   rilevato che il provvedimento in esame interviene nelle materie «politica estera», «rapporti internazionali», «difesa e Forze armate» e «ordinamento penale», che risultano attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l) della Costituzione;
   ricordato che le deliberazioni del Governo sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, ai sensi dell'articolo 2, sono trasmesse dal Governo alle Camere, che tempestivamente le discutono e, con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, le autorizzano per ciascun anno, eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero negano l'autorizzazione;
   ricordato che, in base all'articolo 2 nelle sue comunicazioni alle Camere, il Governo indica, per ciascuna missione, l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte, «e individua la disciplina penale applicabile» – secondo quanto specificato nel corso dell'esame al Senato – nonché la durata programmata e il fabbisogno finanziario per l'anno in corso;
   ricordato inoltre che all'articolo 19 è previsto – secondo il testo definito nel corso dell'esame in Assemblea della Camera – che al personale che partecipa alle missioni internazionali, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni, si applica il codice penale militare di pace, «fatta salva la facoltà del Governo di deliberare l'applicazione delle norme del codice penale militare di guerra»;
   richiamato – riguardo alle suddette disposizioni – il principio di riserva di legge in materia penale di cui all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione;
   richiamata la giurisprudenza costituzionale che ha, tra l'altro, evidenziato come il principio di riserva di legge in materia penale «rimette al legislatore, nella figura appunto del soggetto-Parlamento, la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni da applicare, ed è violato qualora quella scelta sia invece effettuata dal Governo in assenza o fuori dai limiti di una valida delega legislativa» (sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2014);
   preso atto peraltro che sul medesimo testo dell'articolo 19 si sono espresse in maniera conforme la Camera ed il Senato e rilevato come tale disposizione sembra necessariamente doversi intendere – in ossequio al richiamato principio di riserva Pag. 38di legge in materia penale – nel senso della necessità, in ogni caso, che tale deliberazione comporti l'adozione di un atto con forza di legge,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   all'articolo 2, comma 2, siano soppresse le seguenti parole: «e individua la disciplina penale applicabile» e sia individuata una formulazione che, con riferimento alla disciplina penale applicabile, assicuri il rispetto dell'articolo 25, secondo comma, della Costituzione.