ALLEGATO 1
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (Atto n. 320).
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (Atto n. 320);
preso atto che la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) in data 14 settembre 2016 ha valutato favorevolmente lo schema in esame;
premesso che:
lo schema di decreto legislativo interviene sulla disciplina del lavoro stagionale dei cittadini di Paesi terzi al fine di semplificare le procedure di ingresso e soggiorno, nel rispetto dei diritti dei lavoratori migranti;
ricordato che il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 ed in particolare del relativo Allegato B, punto 22, che reca la delega per il recepimento della direttiva 2014/36/UE;
rilevato che lo schema è costituito da 3 articoli: l'articolo 1 apporta diverse modifiche testuali al decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico immigrazione) e, in particolare, riformula gli articoli 5 e 24 del testo unico, porta a norma di rango primario alcune disposizioni di natura regolamentare recate dagli articoli 11, 38 e 38-bis del regolamento di attuazione del testo unico (decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999); l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 3 prevede alcune disposizioni abrogative;
evidenziato che lo schema di decreto incide sulla materia «immigrazione» che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera b) della Costituzione;
rilevato che l'articolo 1, comma 1, lettera a) reca alcune disposizioni relative al reingresso dei lavoratori stagionali che hanno già lavorato in Italia, in attuazione dell'articolo 16 della direttiva;
ricordato che la disciplina attuale prevede che allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia per almeno 2 anni consecutivi per lavoro stagionale, può essere rilasciato, in caso di lavori ripetitivi, un permesso pluriennale, sempre per lavoro stagionale, al massimo triennale, per la durata corrispondente all'ultimo soggiorno e rilevato, altresì, che il visto di ingresso è rilasciato ogni anno e il permesso di soggiorno è revocato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, qualora lo straniero violi le disposizioni del medesimo testo unico;
evidenziato che la disposizione in esame, modificando il testo unico, pone Pag. 67come condizione per il rilascio del permesso pluriennale il soggiorno di almeno una volta nei 5 anni precedenti, come espressamente previsto dalla direttiva, in luogo dei 2 anni consecutivi;
sottolineato che il nuovo testo dell'articolo 5 del testo unico come modificato dal provvedimento in esame assorbe in parte il comma 1-bis dell'articolo 11 del regolamento di attuazione, che viene contestualmente abrogato dall'articolo 3, comma 2, lettera a);
rilevato al riguardo che, nel confluire di tale disposizione nella norma di rango primario non viene mantenuta la previsione del citato comma 1-bis in base alla quale il suddetto permesso di soggiorno è immediatamente revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto d'ingresso per il rientro nel territorio nazionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
sia inserita nel nuovo testo dell'articolo 5 del testo unico, come modificato dal provvedimento in esame, la previsione ex articolo 11 del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 relativa alla revoca del permesso di soggiorno se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto d'ingresso per il rientro nel territorio nazionale.
ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (Atto n. 320).
PARERE APPROVATO
La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (Atto n. 320);
preso atto che la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) in data 14 settembre 2016 ha valutato favorevolmente lo schema in esame;
rilevato che lo schema di decreto legislativo interviene sulla disciplina del lavoro stagionale dei cittadini di Paesi terzi al fine di semplificare le procedure di ingresso e soggiorno, nel rispetto dei diritti dei lavoratori migranti;
ricordato che il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 ed in particolare del relativo Allegato B, punto 22, che reca la delega per il recepimento della direttiva 2014/36/UE;
rilevato che lo schema è costituito da 3 articoli: l'articolo 1 apporta diverse modifiche testuali al decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico immigrazione) e, in particolare, riformula gli articoli 5 e 24 del testo unico, porta a norma di rango primario alcune disposizioni di natura regolamentare recate dagli articoli 11, 38 e 38-bis del regolamento di attuazione del testo unico (decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999); l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 3 prevede alcune disposizioni abrogative;
evidenziato che lo schema di decreto incide sulla materia «immigrazione» che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera b) della Costituzione;
rilevato che l'articolo 1, comma 1, lettera a) reca alcune disposizioni relative al reingresso dei lavoratori stagionali che hanno già lavorato in Italia, in attuazione dell'articolo 16 della direttiva;
ricordato che la disciplina attuale prevede che allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia per almeno 2 anni consecutivi per lavoro stagionale, può essere rilasciato, in caso di lavori ripetitivi, un permesso pluriennale, sempre per lavoro stagionale, al massimo triennale, per la durata corrispondente all'ultimo soggiorno e rilevato, altresì, che il visto di ingresso è rilasciato ogni anno e il permesso di soggiorno è revocato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, qualora lo straniero violi le disposizioni del medesimo testo unico;
evidenziato che la disposizione in esame, modificando il testo unico, pone come condizione per il rilascio del permesso Pag. 69pluriennale il soggiorno di almeno una volta nei 5 anni precedenti, come espressamente previsto dalla direttiva, in luogo dei 2 anni consecutivi;
sottolineato che il nuovo testo dell'articolo 5 del testo unico come modificato dal provvedimento in esame assorbe in parte il comma 1-bis dell'articolo 11 del regolamento di attuazione, che viene contestualmente abrogato dall'articolo 3, comma 2, lettera a);
rilevato al riguardo che, nel confluire di tale disposizione nella norma di rango primario non viene mantenuta la previsione del citato comma 1-bis in base alla quale il suddetto permesso di soggiorno è immediatamente revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto d'ingresso per il rientro nel territorio nazionale,
evidenziata l'opportunità di valutare se, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5 e 20 della direttiva 2014/36/UE, all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 24, comma 3, possano essere previste appropriate forme di controllo, al fine di garantire l'effettiva idoneità alloggiativa,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
sia inserita nel nuovo testo dell'articolo 5 del testo unico, come modificato dal provvedimento in esame, la previsione ex articolo 11 del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 relativa alla revoca del permesso di soggiorno se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto d'ingresso per il rientro nel territorio nazionale;
e con la seguente osservazione:
all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 24, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di prevedere appropriate forme di controllo, al fine di garantire l'effettiva idoneità alloggiativa.
ALLEGATO 3
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (Emendamenti C. 2236-2618-A).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esprime
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti Guidesi 9.51, Mongiello 9.54, Russo 16.50, 23.50 e 48.50
e
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.