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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 ottobre 2016
708.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009. (C. 3945 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3945 Governo, approvato dal Senato, recante: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009»;
   premesso che l'Accordo in esame è finalizzato a gettare le basi per la negoziazione di un accordo di partenariato economico che contribuisca a ridurre la povertà, promuovere l'integrazione regionale, la cooperazione economica e il buon governo nell'Africa centrale, potenziandone altresì le capacità produttive e di esportazione e l'attrattività per gli investimenti esteri;
   valutato positivamente il contenuto dell'Accordo, in particolare nella parte in cui individua tra i settori prioritari per il rafforzamento delle capacità produttive e la modernizzazione della parte Africa centrale quello dell'agricoltura e sicurezza alimentare che comprende la produzione agricola, l'agroindustria, la pesca, l'allevamento, l'acquacoltura e le risorse alieutiche;
   considerato altresì con favore che tra gli obiettivi dell'Accordo vi è quello di agevolare il commercio di prodotti tra le Parti aumentando la loro capacità di identificare, prevenire ed eliminare gli ostacoli tecnici al commercio, incrementando anche la capacità di proteggere le piante, gli animali e la salute pubbliche e che, in quest'ottica, le Parti riaffermano i diritti e gli obblighi rispettivi in base agli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 137

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). (Atto n. 331).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La Commissione XIII (Agricoltura),
   esaminato lo schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (AG331);
   rilevato che tale atto è stato adottato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 668, della legge 28 dicembre 28 dicembre 2015, n. 208;
   considerato che tali disposizioni hanno previsto: l'Incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che ha assunto la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi agraria; la nomina di un Commissario straordinario chiamato a predisporre un piano triennale, da adottare con decreto di natura non regolamentare, per il rilancio e la razionalizzazione dell'attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture, con riduzione delle articolazioni territoriali pari ad almeno il 50 per cento nonché alla riduzione delle spese correnti pari ad almeno il 10 per cento; l'adozione con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dello statuto del Consiglio;
   preso atto che in attuazione delle disposizioni in esame sono stati predisposti lo schema di decreto in esame, recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (AG331) e lo schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione dell'attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (piano della ricerca) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi agraria (CREA) nonché del piano per il rilancio e la razionalizzazione dell'attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (razionalizzazione della rete di ricerca) del medesimo CREA (AG332), sul quale la XIII Commissione Agricoltura è parimenti chiamata ad esprimere il prescritto parere;
   considerato, altresì, che è stato trasmesso alle Camere ed assegnato per l'espressione del prescritto parere alla Commissione Cultura lo schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (AG329) e che su tale provvedimento la Commissione Agricoltura ha chiesto di poter esprimere i propri rilievi e in considerazione dell'applicabilità al CREA delle disposizioni ivi previste tra le quali quelle che definiscono il contenuto e le modalità di adozione degli Statuti degli Enti di ricerca;
   considerati i rilievi espressi dal Consiglio di Stato sul provvedimento;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 138

  con le seguenti condizioni:
   a) all'articolo 1 del decreto, si aggiunga il seguente comma:
  2. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 sono abrogate.;
   b) all'Allegato Statuto, si provveda ad apportare le seguenti modificazioni:
    all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «proprie aziende» con le seguenti: «proprie aziende agrarie»;
    all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera f);
    all'articolo 2, comma 2, aggiungere in fine: «nei limiti dell'ordinamento vigente»;
    all'articolo 3, sostituire il comma 3 con il seguente:
  «3. Si procede al commissariamento nell'ipotesi in cui il Consiglio non possa garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per i quali è stato istituito, e nell'ipotesi di mancata predisposizione o attuazione di un piano di rientro, qualora non si riesca far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi e risulti necessario dichiarare il dissesto finanziario. Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali»;
    all'articolo 4, comma 4, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: «h) qualsiasi altro compito o funzione assegnata dalla legislazione vigente»;
    all'articolo 4, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «60 giorni» con «30 giorni» ed aggiungere infine il seguente periodo: «In caso di mancata ratifica, l'atto decade. Sono fatti salvi gli effetti medio tempore prodotti.»;
    all'articolo 6, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «da sei esperti di riconosciuta fama e competenza negli ambiti di ricerca del CREA» con le seguenti: «13 esperti di riconosciuta fama e competenza negli ambiti di ricerca di ciascun centro del CREA» e sopprimere infine le seguenti parole: «garantendo che almeno un terzo siano espressione elettiva dei Centri di ricerca nell'ambito dei ricercatori e tecnologi dell'Ente;
    all'articolo 6, comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «con le modalità indicate nel regolamento di organizzazione e funzionamento»;
    all'articolo 8, comma 3, lettera i), dopo la parola: «adotta», aggiungere la seguente: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8»;
    all'articolo 10, comma 5, aggiungere, infine, le seguenti parole: «decorsi i quali, senza che siano state formulate osservazioni, si intende approvato»;
    all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «disposizioni di legge» aggiungere le seguenti: «e statutarie»;
    all'articolo 16, sostituire il comma 8 con il seguente:
  «8. Nell'ambito dei Centri di ricerca sono istituiti i Comitati scientifici che definiscono le strategie di ricerca di competenza del Centro e riferiscono direttamente al Consiglio Scientifico. La composizione dei Comitati deve prevedere un rappresentante dei ricercatori e tecnologi di ogni singola struttura, designati su base elettiva. I componenti di ciascun comitato scientifico vengono eletti direttamente dai ricercatori e tecnologi appartenenti alla medesimi struttura. Le modalità di funzionamento e le competenze degli stessi sono definite nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.».

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ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (piano della ricerca) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nonché del piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (razionalizzazione della rete di ricerca) del medesimo CREA. (Atto n. 332).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato lo schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione dell'attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (piano della ricerca) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi agraria (CREA) nonché del piano per il rilancio e la razionalizzazione dell'attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (razionalizzazione della rete di ricerca) del medesimo CREA (AG332);
   rilevato che tale atto è stato adottato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 668, della legge 28 dicembre 28 dicembre 2015, n. 208;
   considerato che tali disposizioni hanno previsto: l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che ha assunto la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi agraria; la nomina di un Commissario straordinario chiamato a predisporre un piano triennale, da adottare con decreto di natura non regolamentare, per il rilancio e la razionalizzazione dell'attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture, con riduzione delle articolazioni territoriali pari ad almeno il 50 per cento nonché alla riduzione delle spese correnti pari ad almeno il 10 per cento; l'adozione con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dello statuto del Consiglio;
   preso atto che in attuazione delle disposizioni in esame sono stati predisposti lo schema di decreto in esame e lo schema di decreto recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (AG331), sul quale la Commissione Agricoltura è parimenti chiamata ad esprimere il prescritto parere;
   considerato, altresì, che è stato trasmesso alle Camere ed assegnato per l'espressione del prescritto parere alla Commissione Cultura lo schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (AG329) e che su tale provvedimento la Commissione Agricoltura ha chiesto di poter esprimere i propri rilievi in considerazione dell'applicabilità al CREA delle disposizioni ivi previste, tra cui quelle riferite al Piano triennale di attività di cui all'articolo 6 e al fabbisogno, al budget e alle spese di personale di cui all'articolo 8;Pag. 140
   ritenuto che il provvedimento in esame risulta perfettamente corrispondente rispetto a quanto previsto nell'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, che richiede che il piano di rilancio e di razionalizzazione dell'attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura comporti una riduzione delle articolazioni territoriali pari ad almeno il 50 per cento ed una riduzione delle spese correnti pari ad almeno il 10 per cento;
   considerato, infatti, che la riorganizzazione è stata impostata secondo due linee direttrici, una tesa alla concentrazione dell'attività di ricerca, in modo che la stessa possa essere maggiormente rispondente ai fabbisogni di ricerca nazionali, all'esigenze di risparmio e al controllo sulla corrispondenza tra risultati ed indirizzi strategici definiti; la seconda volta alla razionalizzazione della ricerca, prevedendo un'organizzazione a matrice con centri di ricerca di tipo disciplinare che si intersecano con i centri di ricerca interdisciplinari di filiera;
   preso atto che la nuova struttura di ricerca si concentra su sei Centri di ricerca disciplinari e su sei centri di ricerca di filiera, cui si aggiunge l'Amministrazione centrale, e che tale organizzazione consente di mantenere una presenza delle sedi del Consiglio in 19 regioni;
   rilevato che la riorganizzazione in 40 sedi rispetto alle 87 strutture di origine rappresenta una riduzione numerica superiore al 50 per cento richiesto dalla legge;
   considerato che la riorganizzazione, assolutamente apprezzabile nel suo complesso, necessita di alcuni aggiustamenti;
   in particolare, risulta necessario configurare un autonomo centro di ricerca dedicato allo studio e alla ricerca nel campo dell'olivicoltura, considerato che il settore rappresenta un asset strategico per il Paese e per la rappresentazione del Made in Italy all'estero. L'olivicoltura italiana ha bisogno di un centro di ricerca specializzato nel settore e ad esso esclusivamente dedicato, considerato che nei prossimi anni occorrerà ristrutturare l'intero settore ed investire ingentemente sulla riscoperta di antichi cultivar italiani o sullo sviluppo di nuovi;
   occorre, altresì, maggiormente valorizzare il centro di ricerca dedicato alla studio delle dinamiche economiche e sociali che interessano il comparto dell'agricoltura, delle foreste e della pesca, leva fondamentale per l'impostazione delle politiche agrarie del Paese;
   ritenuto necessario mantenere una stretta sinergia con il territorio e con le esigenze espresse dalle diverse realtà territoriali nelle quali si estrinsecano le diverse agricolture del Paese,
   considerato che il processo di riordino ha comportato la chiusura del Centro Crea a Verona ubicato nel Comune di San Giovanni Lupatoto, trasferendolo in altra sede fuori Verona, che l'atto sottoposto a parere prevede la chiusura del Centro Crea di Bovolone e che sono in corso contatti con la Provincia di Verona, la quale intende dismettere la proprietà del sito ubicato a San Floriano di Valpolicella, attualmente sede dell'Istituto Sperimentale di Frutticoltura e Vitivicoltura;
   ritenuto, altresì, che l'istituto di Sant'Angelo Lodigiano è stato aggregato alla sede di Lodi senza che nella missione del Centro di riferimento, intitolato «Zootecnia e Acquacoltura», si faccia più alcun riferimento alla funzione che l'istituto svolge da lungo tempo in merito alla ricerca sul grano tenero;
   considerato, altresì, particolarmente rilevante garantire, nei limiti organizzativi dell'ente, autonomia finanziaria ai singoli Centri di ricerca per l'espletamento dei singoli progetti di ricerca loro affidati direttamente;
   considerato, infine, che occorre mettere in campo azioni mirate a tutelare, anche attraverso la stipula di convenzioni con le università, centri di ricerca ed istituzioni locali, il personale penalizzato Pag. 141dal processo di riassetto in esame mantenendo, al contempo, la mission di ricerca originaria;
   ritenuto necessario che il Governo preveda, con riferimento a eventuali terreni agricoli di proprietà dell'ente non più funzionali e necessari per le attività di ricerca e sperimentazione, una loro destinazione coerente con quanto previsto dall'articolo 66 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   individui il Governo un autonomo Centro di ricerca espressamente dedicato alla ricerca nel settore olivicolo;
   provveda il Governo a valorizzare il Centro finalizzato allo sviluppo delle politiche e della bio-economia, specificando, nella missione, la facoltà di svolgere indagini in sinergia con enti ed istituzioni operanti in altri Paesi o facenti parti di organismi internazionali ed europei;
   provveda il Governo ad inserire una disposizione in base alla quale venga assicurato alle Regioni di poter contare, per le esigenze dei propri settori produttivi, sul sostegno dell'intera rete del CREA e non solamente delle attuali strutture ubicate nei rispettivi territori, garantendo, altresì, un particolare ruolo al Centro di ricerca per le politiche e la bioeconomia, il cui personale opera anche a contatto diretto con i competenti uffici regionali (DG);
   si impegna il Governo a trovare le modalità affinché a Verona presso l'Istituto Sperimentale di Frutticoltura e Vitivicoltura di San Floriano venga insediato un centro Crea per la ricerca e la sperimentazione della vite e del vino e frutticoltura, subordinando la chiusura del Centro di Bovolone all'apertura di un centro analogo nella medesima provincia di Verona;
   provveda il Governo a menzionare nella missione relativa al Centro di ricerca sulla Zootecnia ed Acquacoltura l'attività di ricerca sul grano tenero, attualmente svolta dall'Istituto di S. Angelo Lodigiano, accorpato con l'atto in esame alla sede amministrativa di Lodi;
   provveda il Governo a garantire, nei limiti organizzativi dell'ente, autonomia finanziaria ai singoli Centri di ricerca per l'espletamento dei singoli progetti di ricerca affidati loro direttamente;
   provveda il Governo a porre in essere ogni attività finalizzata a tutelare, anche attraverso la stipula di convenzioni con le università, centri di ricerca ed istituzioni locali, il personale penalizzato dal processo di riassetto in esame e a mantenere, al contempo, la mission di ricerca originaria;
   preveda il Governo, con riferimento a eventuali terreni agricoli di proprietà dell'ente non più funzionali e necessari per le attività di ricerca e sperimentazione, di prevedere destinazioni degli stessi coerenti con quanto previsto dall'articolo 66 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
   preveda il Governo che il CREA garantisca le attività di supporto tecnologico e scientifico al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con particolare riferimento alle prove varietali e alla certificazione delle sementi e dei materiali vegetali dei fruttiferi e della vite.

Pag. 142

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca. (Atto n. 329).

PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,
  esaminato lo schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (atto n. 329),
   preso atto che lo schema di decreto legislativo in esame include all'articolo 1 il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi agraria (CREA) tra gli enti pubblici di ricerca cui si applicano le disposizioni ivi introdotte;
   considerato che il provvedimento in esame detta agli articoli 3 e 4 disposizioni in materia di statuti e regolamenti, disciplinandone i contenuti e le modalità di adozione, prevede all'articolo 6 che gli enti di ricerca adottino il Piano triennale di attività, definisce, all'articolo 7, le funzioni della Consulta dei Presidenti e detta disposizioni all'articolo 8 in materia di fabbisogno, budget e spese del personale, stabilendo, al comma 7, che per gli Enti il cui finanziamento trova copertura su un apposito capitolo di bilancio del Ministero vigilante destinato esclusivamente alle spese di natura obbligatoria per il personale a tempo determinato, essi possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato anche in deroga ai limiti previsti dai commi 2 e 6 del medesimo articolo;
   considerato che sono stati assegnati alla XIII Commissione Agricoltura per l'acquisizione del prescritti pareri lo schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (AG331) e lo schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (piano della ricerca) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nonché del piano del rilancio e la razionalizzazione dell'attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (razionalizzazione della rete di ricerca) del medesimo CREA (Ag332);
   rilevato che tali atti sono stati adottati sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 668, della legge 28 dicembre 28 dicembre 2015, n. 208;
   ricordato come tali disposizioni hanno previsto: l'Incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che ha assunto la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi agraria; la nomina di un Commissario straordinario chiamato a predisporre un piano triennale, da adottare con decreto di natura non regolamentare, per il rilancio e la razionalizzazione dell'attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture, con riduzione delle articolazioni territoriali pari ad almeno il 50 per cento nonché alla riduzione delle spese correnti pari ad almeno il 10 per Pag. 143cento; l'adozione con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dello statuto del Consiglio;
   ritenuto, quindi, necessario prevedere nel provvedimento in esame una disposizione che raccordi i due interventi di riforma in atto;
   valutata con estremo favore la disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 8 che permette ad enti quali il CREA di poter procedere all'assunzione a tempo indeterminato di personale in deroga ai limiti previsti dai commi 2 e 6 del medesimo articolo;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo,
  con il seguente rilievo:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo ad aggiungere alla fine del comma 1 dell'articolo 18, il seguente periodo: «Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria dà attuazione allo statuto e ai piani della ricerca e della razionalizzazione della rete di ricerca emanati a norma dell'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni».

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ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (Atto n. 327).

PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Atto n. 327) e ricordato che esso è stato adottato sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 124 del 2015, recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
   premesso che lo schema di decreto, nell'ambito del complessivo processo di riforma della pubblica amministrazione, attua un'organica riforma delle camere di commercio attraverso la ridefinizione delle loro funzioni e la revisione del sistema di finanziamento, mantenendone la natura di enti pubblici dotati di autonomia funzionale,
   ricordato che, in occasione dell'esame in sede consultiva del citato disegno di legge, la XIII Commissione, per quanto di competenza, ha valutato positivamente le disposizioni di delega;
   osservato che, in relazione al finanziamento delle camere di commercio, lo schema di decreto, in attuazione, del resto, di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 124 del 2015, tiene conto di quanto già previsto dall'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014 in merito alla definizione di costi standard, che potrebbero però non essere sufficientemente adeguati ad assicurare la piena ed efficiente operatività delle camere delle camere di commercio;
   segnalata pertanto l'opportunità di valutare una eventuale modifica di tali disposizioni nell'ambito di una ulteriore iniziativa legislativa;
   preso atto favorevolmente che lo schema di decreto in esame prevede comunque misure di premialità connesse ai livelli di eccellenza raggiunti dalle camere di commercio, da erogare anche sulla base delle valutazioni del Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema (di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), n. 1, capoverso articolo 4-bis, comma 2-ter), a valere però unicamente sulle risorse del fondo di perequazione sviluppo e premialità istituito presso l'Unioncamere (articolo 1, comma 1, lettera r), n. 7, capoverso articolo 18, comma 9); ritenuto al riguardo che lo stesso diritto annuale dovrebbe tenere conto anche delle risultanze del monitoraggio effettuato dal citato Comitato sull'efficienza delle attività svolte dalle camere di commercio;
   osservato che il citato Comitato indipendente di valutazione delle performance dovrà valutare (a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), n. 1, capoverso articolo 4-bis, comma 2-quater) sia le condizioni di equilibrio economico delle camere sia l'efficacia dei programmi e delle attività svolte; ritenuto quindi opportuno che si preveda la presenza, in seno a Pag. 145questo organo, di rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, allo scopo di conferire maggiore concretezza all'attività di valutazione;
   osservato che l'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2), capoverso articolo 2, comma 2, lettere d) e d-bis), pur individuando, tra le funzioni di competenza delle camere di commercio, «il sostegno alla competitività delle imprese e dei territori» e la «valorizzazione del patrimonio culturale nonché (lo) sviluppo e (la) promozione del turismo» esclude esplicitamente «dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero»;
   reputato che il divieto così formulato sia suscettibile di limitare l'efficacia dell'azione di supporto fornita alle imprese da parte delle camere di commercio e possa comunque compromettere l'attuazione di eventuali programmi pluriennali in essere; ritenuto quindi necessario che si preveda la possibilità che le camere di commercio possano derogare al divieto di svolgere attività promozionali direttamente all'estero, sia pur sulla base di istanze debitamente motivate e documentate, e che, comunque, sia introdotta una norma transitoria che salvaguardi i programmi pluriennali in essere;
   osservato che l'articolo 1, comma 1, lettera r), n. 4), capoverso articolo 18 comma 4, lettera a-bis), prevede che, ai fini della individuazione della misura del diritto annuale si tenga conto «(del) la individuazione degli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle sole funzioni promozionali di cui all'articolo 2 e del relativo fabbisogno, valutato indipendentemente dal fabbisogno storico» e che, come si legge nella relazione tecnico finanziaria che accompagna il provvedimento, occorre che «le attività camerali siano coordinate e concentrate con una maggiore valenza dell'indirizzo centrale, su obiettivi strategici individuati a livello nazionale che evitano la dispersione di risorse per singoli limitati interventi esclusivamente locali»; ritenuto che il complesso di tali statuizioni è suscettibile di configurare una limitazione della capacità delle camere di rispondere alle esigenze delle imprese a livello locale;
   osservato che lo schema di decreto all'esame, all'articolo 1, comma 1, lettera r), n. 8, dispone la soppressione del comma 10 dell'articolo 18 della legge n. 580 del 1993, che consente alle camere di commercio, per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, di aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del venti per cento;
   ritenuto che la norma in questione per le motivazioni sopra esposte debba invece essere mantenuta allo scopo di consentire alle camere di commercio il miglior esercizio delle proprie competenze;
   ricordato che l'articolo 10, comma 1, lettera h), della legge di delega (n. 124 del 2015) prevede, in uno specifico principio e criterio direttivo, che la disciplina transitoria debba assicurare la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché contemplare poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma;
   osservato, a tale proposito che, per quanto riguarda la gestione del personale, l'articolo 3, ai commi 3 e seguenti, affida alla proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali di cui al comma 1 del medesimo articolo, anche il compito di prevedere un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa del personale;
   considerato che la riorganizzazione in esame non deve in ogni caso compromettere le esigenze di salvaguardia degli attuali livelli occupazionali e che, se necessario, occorre mettere in campo azioni mirate a soddisfare, anche attraverso percorsi di mobilità interna ed esterna e Pag. 146ricorrendo a strumenti di uscita incentivata, le esigenze del personale penalizzato dal processo di riassetto in esame;
   auspicato infine che, in sede di attuazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2), capoverso articolo 2, comma 2, lettera f), che assegna alle camere di commercio il compito di fornire «assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato», si provveda a definire preliminarmente l'oggetto di tali attività in stretta sinergia con il sistema delle rappresentanze professionali, allo scopo di prevenire sovrapposizioni, conflitti e contenziosi;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo,
  con i seguenti rilievi:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo, all'articolo 1, comma 1, lettera r) n. 7, capoverso articolo 18, comma 4, lettera a), a specificare che il fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale sia determinato non solamente sulla base dei costi standard determinati ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2014, ma anche delle risultanze del monitoraggio effettuato dal Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema (di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), n. 1, capoverso articolo 4-bis, comma 2-ter);
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo a prevedere, all'articolo 1, comma 1, lettera d), n. 1, capoverso articolo 4-bis, comma 2-ter, la presenza, in seno al Comitato indipendente di valutazione delle performance, delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo a non procedere alla soppressione della disposizione di cui all'articolo 18, comma 10, della legge n. 580 del 1993, richiamata in premessa, eventualmente modificando la disposizione in questione allo scopo di prevedere che il cofinanziamento dei programmi e dei progetti regionali negli ambiti dello sviluppo economico locale e dell'organizzazione dei servizi alle imprese debba essere disposto sulla base di debite e motivate argomentazioni e documentazioni;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo a procedere ad una riformulazione delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 1, lettera r), n. 4), capoverso articolo 18 comma 4, lettera a-bis), che tenga in maggior conto la necessità delle camere di rispondere alle esigenze delle imprese a livello locale;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo a riformulare la norma contenuta all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2), capoverso articolo 2, comma 2, lettera d-bis), laddove esclude esplicitamente «dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero» allo scopo di prevedere la possibilità di derogare a tale divieto e, quanto meno, di introdurre norme transitorie per non pregiudicare i programmi pluriennali in essere;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza che sia posta in essere ogni attività finalizzata a garantire la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali mettendo, se necessario, in campo ogni possibile azione (percorsi di mobilità interna ed esterna, strumenti di uscita incentivata) mirata a soddisfare le esigenze del personale penalizzato dal processo di riassetto in esame.