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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 gennaio 2017
749.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Nuovo testo C. 1178 Iacono.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

   La VIII Commissione,
  esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1178 Iacono recante «Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico»;
  considerato che:
   è all'esame in sede referente della VIII Commissione il testo unificato recante norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate (C. 72 e abbinate), il quale è volto alla realizzazione di una rete nazionale di mobilità dolce;
   tale rete è realizzata in via prioritaria attraverso il riuso, il recupero, la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate, salvaguardando la possibilità della loro riconversione all'uso originario, anche per la valorizzazione di itinerari di rilevante valore storico e culturale, e persegue l'obiettivo di promuovere una nuova multifunzionalità della rete stradale e il ripristino della rete ferroviaria complementare, garantendo così l'implementazione dell'offerta turistica del territorio e una più diffusa fruizione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali;
   l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico, oggetto del nuovo testo della proposta di legge C. 1178, può indubbiamente rappresentare il primo passo verso la predisposizione di una rete di mobilità dolce;
   l'articolo 2 del nuovo testo C. 1178 prevede che, su proposta delle regioni, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottare, in prima applicazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano individuate e classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico le tratte caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico e con tale decreto possono essere individuate e classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico le linee dismesse o sospese;
   l'articolo 5 del sopra richiamato testo unificato C. 72 prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblichi l'elenco delle linee ferroviarie dismesse, comprensivo dello stato di fatto e di proprietà dei singoli tratti ferroviari di competenza statale e che i proprietari delle aree di sedime delle ferrovie dismesse siano tenuti a consentirne l'uso come vie verdi, previa stipulazione di specifici accordi, da redigersi secondo quanto previsto nelle linee guida della mobilità dolce;Pag. 71
   andrebbe pertanto attentamente valutata una forma di coordinamento fra i due sopra riportati elenchi di tratte ferroviarie dismesse, stante che per ciascuna di esse potrà essere previsto o l'uso come tratta ferroviaria ad uso turistico o l'uso come via verde;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti osservazioni:
    a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare la previsione di cui all'articolo 2, in materia di individuazione delle tratte ferroviarie dismesse ad uso turistico, con quella di cui all'articolo 5 del nuovo testo unificato C. 72 in materia di riuso delle ferrovie dismesse come vie verdi;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare l'elenco di cui all'articolo 11 con la previsione della linea ferroviaria Fano-Urbino.

Pag. 72

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico. Atto n. 362.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

   La VIII Commissione,
  esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico» (atto n. 362);
  considerato che:
   all'articolo 2, comma 1, lettera b), sarebbe opportuno chiarire che la mappatura acustica è trasmessa nel caso di infrastrutture «principali» di interesse nazionale o di interesse di più regioni e che i dati dell'allegato 6 devono riferirsi al precedente anno solare; analogo chiarimento circa le infrastrutture «principali» sarebbe opportuno all'articolo 3, comma 1, lettera b), per quanto riguarda i piani di azione;
   all'articolo 2, comma 1, lettera e), sarebbe opportuno rivedere la previsione della rielaborazione delle mappature acustiche «ogni qualvolta sviluppi sostanziali hanno effetto sulla situazione acustica esistente», in quanto ciò determinerebbe un onere, peraltro sanzionabile, eccessivamente sproporzionato per il gestore;
   all'articolo 12, comma 1, lettera a), sarebbe opportuno precisare che la valutazione relativa alla concorrenza con le altre sorgenti di rumore deve essere prevista nella fase di progettazione degli interventi stessi;
   all'articolo 13, non si prevede che nel caso di Rete Ferroviaria Italiana il finanziamento dei piani di intervento è a carico dei fondi disciplinati con apposito contratto di programma;
   l'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3), introduce il parametro del valore limite di immissione specifico, connaturandolo al criterio di «sorgente sonora specifica» misurata come valore presso il ricettore; si tratta di una formulazione adatta a sorgenti facilmente individuabili e di carattere costante (industrie, sorgenti meccaniche, etc.), ma più problematica nelle applicazioni a sorgenti variabili e caratterizzabili dalla somma di più sorgenti, quale la musica dal vivo, le manifestazioni di partecipazioni sociale come fiere e mostre;
   andrebbe pertanto valutato di prevedere una specifica deroga per evitare che gli spettacoli di musica dal vivo possano essere coinvolti nel processo di riformulazione, o di prevedere una specifica disciplina di attuazione applicabile al settore dello spettacolo dal vivo;
   analogamente, la formulazione di cui sopra può determinare criticità applicative con riguardo al settore industriale, con particolare riferimento agli impianti preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 447 del 1995; andrebbe pertanto valutato di prevedere una specifica deroga per il settore industriale, con particolare riferimento ai suddetti impianti, o in alternativa prevedere una disciplina specifica di attuazione applicabile a tale settore;
   andrebbe attentamente verificato che la revisione della normativa in materia di Pag. 73inquinamento acustico non diventi occasione per mantenere o introdurre disposizioni di settore più gravose di quanto stabilito a livello europeo (cd. «gold plating»), al fine di non penalizzare il nostro tessuto produttivo rispetto agli altri Paesi europei;
   andrebbe infine valutato di tenere conto, in sede di adozione del decreto attuativo in materia di impianti eolici di cui all'articolo 14, delle peculiarità degli impianti esistenti, al fine di evitare effetti potenzialmente penalizzanti derivanti dall'introduzione di una nuova disciplina, diversa da quella esistente al momento della loro entrata in esercizio,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti osservazioni:
    a) valuti il Governo l'opportunità di specificare, all'articolo 2, comma 1, lettera b) e all'articolo 3, comma 1, lettera b), che le infrastrutture ivi richiamate sono le infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di più regioni e che i dati di cui all'allegato 6 relativi alle mappature acustiche di dette infrastrutture devono intendersi riferiti al precedente anno solare;
    b) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 2, comma 1, di sostituire la lettera e) con la seguente: «Fermo restando la tempistica di cui ai commi 3 e 3-bis, le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai predetti commi sono riesaminate e rielaborate, in funzione della necessità, almeno ogni cinque anni.»;
    c) valuti il Governo l'opportunità di precisare, all'articolo 12, comma 1, lettera a), che la valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto dei casi di concorrenza tra le diverse infrastrutture interessate, in fase di progettazione;
    d) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 13, comma 1, lettera f), di prevedere che, per quanto riguarda il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, l'obbligo di accantonamento ivi previsto non sussiste nei casi in cui il finanziamento degli interventi del piano di contenimento ed abbattimento del rumore risulti a carico dei fondi disciplinati da contratti di programma ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;
    e) all'articolo 9, comma 1, lettera a) numero 3), andrebbe pertanto valutato di prevedere una specifica deroga per evitare che gli spettacoli di musica dal vivo possano essere coinvolti nel processo di riformulazione o di prevedere una specifica disciplina di attuazione applicabile al settore dello spettacolo dal vivo;
    f) andrebbe inoltre valutato di prevedere una specifica deroga per il settore industriale, con particolare riferimento agli impianti preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 447 del 1995, o, in alternativa, di prevedere una disciplina specifica di attuazione applicabile a tale settore;
    g) valuti il Governo l'opportunità di tenere conto, in sede di adozione del decreto attuativo in materia di impianti eolici di cui all'articolo 14, delle peculiarità degli impianti esistenti, al fine di evitare effetti potenzialmente penalizzanti derivanti dall'introduzione di una nuova disciplina, diversa da quella esistente al momento della loro entrata in esercizio.