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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 febbraio 2017
762.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione. C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello, C. 3975 Centemero e C. 4049 Buttiglione.

TESTO UNIFICATO, ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO, ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Finalità. Competenze socio-affettive e di genere).

  1. Le finalità dell'articolo 1, commi 7, lettera e), e 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono perseguite attraverso l'offerta formativa inerente alle competenze socio-affettive e di genere.
  2. Le competenze socio-affettive e di genere coinvolgono le dimensioni cognitiva, dei valori e degli atteggiamenti. Al fine di acquisire tali competenze, i curricula scolastici di ogni ordine e grado sono integrati con l'educazione interdisciplinare ai principi di pari opportunità, all'educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze di genere, all'educazione socio-affettiva, alla soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, alla prevenzione della violenza e di tutte le discriminazioni e al contrasto dei discorsi di odio.

Art. 2.
(Compiti del Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca).

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta un decreto e tutti gli ulteriori provvedimenti necessari per includere nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nelle indicazioni nazionali per i licei e nelle linee guida degli istituti tecnici e degli istituti professionali, i contenuti e le modalità tematiche delle pari opportunità, dell'educazione alla parità tra i sessi e alle differenze di genere, dell'educazione socio-affettiva, della soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, della prevenzione della violenza e di tutte le discriminazioni e del contrasto dei discorsi di odio.
  2. I contenuti e le modalità delle tematiche di cui al comma 1 sono adeguati all'età e al grado di maturità fisica e psicologica degli studenti e delle studentesse rispettano il pluralismo culturale.
  3. I provvedimenti di cui al comma 1 definiscono la valutazione dei relativi contenuti all'interno delle competenze sociali e di cittadinanza e forniscono indicazioni relative all'uso del linguaggio di genere. Essi sono adottati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
(Piano per l'educazione socio-affettiva e di genere. Referente).

  1. Nel piano triennale dell'offerta formativa è predisposto il piano per l'educazione socio-affettiva e di genere. Esso è volto allo sviluppo delle competenze socio-affettive e di genere attraverso la promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali, l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche Pag. 80socio-culturali fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso. Nel piano, che può essere aggiornato annualmente, sono indicati i progetti, le azioni positive e la rendicontazione degli interventi attuati dall'istituzione scolastica ai sensi della presente legge.
  2. Il piano per l'educazione socio-affettiva e di genere prevede misure, tempi dedicati e contenuti di carattere interdisciplinare, disciplinare, laboratoriale, curricolare ed extracurriculare rivolti agli alunni e alle alunne, agli studenti e alle studentesse. Esso indica i criteri di adozione di libri di testo e materiali didattici in conformità alle previsioni del codice di autoregolamentazione POLITE.
  3. Il piano per l'educazione socio-affettiva e di genere prevede altresì momenti di coinvolgimento delle famiglie e del personale non docente nell'attuazione dei relativi misure, tempi dedicati e contenuti.
  4. Il collegio dei docenti nomina tra i docenti un referente dell'educazione socio-affettiva e di genere, con il compito di promuovere azioni e iniziative mirate al rispetto e all'applicazione nel sistema educativo dei valori dell'uguaglianza dei diritti tra uomini e donne, in collaborazione con figure e con organismi di parità del territorio preposti alle politiche per le pari opportunità e con le università. Il referente coordina la programmazione inerente alle competenze socio-affettive e di genere secondo le modalità didattico-organizzative previste dal piano dell'offerta formativa.
  5. La valutazione della qualità del piano per l'educazione socio-affettiva e di genere è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

Art. 4.
(Condivisione e pubblicità).

  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali, forme di condivisione degli interventi, dei progetti e dei materiali realizzati dalle istituzioni scolastiche ai sensi della presente legge.
  2. Le istituzioni scolastiche assicurano l'informazione, la pubblicità e la comunicazione alle famiglie degli interventi educativi deliberati ai sensi della presente legge attraverso apposite comunicazioni e mediante pubblicazione nei propri siti Internet in attuazione del patto educativo di corresponsabilità sottoscritto dai genitori degli studenti e delle studentesse ai sensi dell'articolo 5-bis del regolamento dei cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Art. 5.
(Formazione del personale docente e non docente).

  1. Per il triennio 2017-2019, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, inserisce tra le priorità del piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la formazione del personale scolastico, docente e non docente, alla parità di genere, alla prevenzione della violenza, alla non discriminazione e al contrasto dei discorsi di odio.
  2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente e alle attività formative del personale scolastico, mettono in atto attività formative, anche in raccordo con gli enti, con le associazioni del territorio, con le università e con gli uffici scolastici territoriali e regionali, finalizzate all'acquisizione di conoscenze e di competenze sull'uguaglianza di genere, sulla non discriminazione e sulla parità tra donne e uomini e atte a prevenire e a contrastare i discorsi di odio e i fenomeni di violenza.
  3. Gli studi educativi e didattici per lo sviluppo delle competenze socio-affettive e di genere sono inseriti tra gli obiettivi formativi dei corsi di laurea per la formazione degli insegnanti di ogni ordine e grado, secondo le finalità della presente legge.