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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 febbraio 2017
764.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-10522 Paglia: Dati circa il gettito delle aliquote di prodotto corrisposte per le concessioni di coltivazione di idrocarburi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alla question time in esame si riferiscono i dati trasmessi dal Ministero dello Sviluppo economico che sono già pubblicati sul sito internet nelle pagine della DGS-UNMIG – Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche.
  Per l'anno 2015 le concessionarie ed il gettito versato da ciascuna di esse, relativamente alle produzioni dell'anno 2014, sono riportate nella seguente tabella:

VERSAMENTI EFFETTUATI
Operatori    Totale gettito Anno 2015 (€)
1 Eni 227.534.982,97
2 Shell Italia E&P  94.379.041,92
3 Società Ionica Gas  17.067.901,25
4 Edison   9.809.432,02
5 Società Adriatica Idrocarburi   1.361.440,67
6 Eni Mediterranea Idrocarburi     815.149,52
7 Gas Plus Italiana     730.609,22
8 Società Padana Energia     286.346,13
Totale . . . 351.984.903,70

  Allo stesso modo per l'anno 2016 le concessionarie ed il gettito versato da ciascuna di esse, relativamente alle produzioni ottenute nel 2015, sono riportate nella tabella seguente:

VERSAMENTI EFFETTUATI
Operatori    Totale gettito Anno 2016 (€)
1 Eni 157.787.352,27
2 Shell Italia E&P  57.382.146,38
3 Edison   5.691.257,90
4 Società Adriatica Idrocarburi     910.378,74
5 Gas Plus Italiana     512.197,18
6 Eni Mediterranea Idrocarburi     404.781,57
7 Società Padana Energia     167.680,17
Totale . . . 222.855.794,21

  Si precisa che, l'affermazione che di 26 concessioni solo 9 versino le royalties, non corrisponde ai dati, come documentato dalle tabelle seguenti.
  Infatti le concessioni per le quali sono state versate royalties per i due anni in questione sono elencate, distinte per greggio e gas, nelle tabelle seguenti con indicazione delle rispettive produzioni, al netto dei consumi interni ed al lordo delle franchigie.

Pag. 96

Pag. 97

  Si rappresenta infine che la presenza di franchigie per il calcolo delle royalties, stabilite per legge in modo identico per ogni tipologia di concessione, è dovuta alla circostanza che le royalties non sono una forma di tassazione ma una forma di partecipazione dello Stato alla produzione, mediante attribuzione di una quota grezza di produzione allo Stato stesso. Non potendo lo Stato direttamente acquisire sul pozzo il prodotto, né essendo conveniente, per l'Amministrazione, ripagare il concessionario delle spese di raffinazione, trattamento e trasporto fino al mercato delle quote di prodotto di spettanza dello Stato, la normativa ha introdotto un metodo forfettario, attraverso le franchigie, come forma compensativa.
  La presenza di dette franchigie, anche nei casi in cui va ad azzerare l'entrata da royalties, ha comunque l'effetto di mantenere in vita produttiva concessioni minori che, diversamente, verrebbero chiuse alla produzione, rinunciando pertanto ad una fonte nazionale ed alle conseguenti entrate derivanti dalle imposte sui redditi delle imprese concessionarie.

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ALLEGATO 2

5-10523 Alberti: Iniziative per rafforzare le misure di contrasto al gioco illegale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'operazione di polizia giudiziaria condotta nei confronti del «clan del Casalesi» in data 7 febbraio 2017, in esito ad un'indagine che ha messo in rilievo le attività di estorsione e la gestione del gioco on line posta in essere dal gruppo criminale.
  Gli Onorevoli chiedono se «alla luce dei recenti fatti di cronaca», il Ministero dell'economia e delle finanze «ritenga ancora adeguata l'attività di controllo e vigilanza preventiva dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'apposito Comitato di Alta vigilanza e se non ritenga in ogni caso opportuno rafforzare le misure di contrasto preventivo al gioco illegale».
  Al riguardo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli riferisce quanto segue.
  La citata operazione di polizia giudiziaria, a quanto si apprende da fonti di stampa, ha riguardato una nota organizzazione criminale di stampo mafioso che, tra le altre attività, gestiva una piattaforma illegale di gioco on line.
  L'associazione criminale avrebbe imposto l'utilizzo di tale piattaforma ad alcuni esercenti.
  Al riguardo, deve osservarsi che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli non ha competenze dirette per la repressione di reati associativi che vengono commessi nell'ambito di associazioni di stampo mafioso, essendo deputati a tale attività organismi specifici costituiti nell'ambito della magistratura inquirente, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e della Polizia di Stato.
  L'Agenzia collabora comunque quotidianamente con tali forze di Polizia, nei settori di competenza, ogni qualvolta il suo intervento viene richiesto.
  Per quanto concerne più direttamente l'attività amministrativa svolta dall'Agenzia nel settore del gioco on line, si precisa che la piattaforma utilizzata dalla citata associazione criminale – la cui denominazione è stata appresa da fonti giornalistiche – non fa parte di quelle autorizzate dall'Agenzia delle dogane e monopoli.
  Nella sua attività di contrasto al gioco on line l'Agenzia verifica preliminarmente il possesso di adeguati e stringenti requisiti per coloro che assumono la veste di concessionari.
  In particolare, l'Agenzia, in ogni sua attività che si sostanzia nel rilascio di concessioni, applica le disposizioni legislative relative alla documentazione antimafia, costituita, a seconda delle fattispecie, dal certificato antimafia e dalle informazioni antimafia (c.d. «informativa prefettizia»).
  A seguito delle modifiche attuate con il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111 (le cui norme sono state ore recepite dall'articolo 85 del «codice antimafia» decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) per le società concessionarie di giochi pubblici, la documentazione antimafia deve riferirsi (oltre che, come per tutte le altre imprese, al legale rappresentante, ai componenti l'organo di amministrazione, ai soggetti membri del collegio sindacale o al sindaco unico), ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale Pag. 99o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Inoltre, nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti (in pratica, la informazione deve risalire lungo tutta la catena societaria). La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato nonché ai familiari conviventi.
  L'articolo 24, comma 25, del citato decreto-legge 98 del 2011 prevede il divieto di ottenere o mantenere concessioni in materia di giochi nel caso in cui il rappresentante legale, il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, sia (anche solo) imputato o condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati di frode fiscale, di corruzione o concussione, associazione a delinquere semplice o di stampo mafioso, di riciclaggio, e per altri reati gravi. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche (soci) che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate, per uno dei predetti delitti e anche nel caso in cui sia imputato o condannato il coniuge non separato di uno dei citati soggetti.
  Sotto il profilo della prevenzione, si segnala che gli interventi di polizia giudiziaria in materia di gioco on line effettuati dalle forze dell'ordine e dalla magistratura nell'ultimo biennio hanno visto il coinvolgimento di concessionari dello Stato in un solo caso (Operazione « gambling» della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria).
  L'Agenzia delle dogane rappresenta che in quell'occasione risultarono coinvolti altri soggetti nei confronti dei quali era già stata applicata la sanzione della decadenza ovvero erano stati esclusi dalle gare per l'attribuzione della concessione, per carenza dei requisiti previsti.
  In particolare, la Società fulcro del sistema illecito era stata esclusa dalla gara «Monti» del 2012 e a tale soggetto, successivamente, era stata negata dall'Agenzia l'autorizzazione al subentro in una concessione on line.
  L'Agenzia, inoltre, effettua una periodica attività di controllo dei siti on line che offrono gioco in Italia in mancanza di concessione e procede al loro «oscuramento», dopo una specifica procedura amministrativa.
  Fino ad oggi sono stati oscurati oltre 6.200 siti illegali.
  Nello specifico, negli allegati 1 e 2 risultano gli oscuramenti ai siti illegali presumibilmente riconducibili a quello oggetto di indagine (si precisa che il nominativo riportato dagli organi di stampa è DGB Poker mentre quello oggetto di oscuramento è DBG Poker).
  Per quanto riguarda l'attività del Comitato di Alta Vigilanza, istituito ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge 102 del 2009, e composto dai vertici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, esso sovrintende alla definizione di strategie e indirizzi, volti alla pianificazione ed al coordinamento di interventi organici, sistematici e capillari sull'intero territorio nazionale, per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori, con particolare riferimento anche alla prevenzione e repressione dei giochi on line illegali.
  Si tratta, quindi, di un'attività di coordinamento – che si dispiega poi sul territorio attraverso le forze dell'ordine e gli Pag. 100uffici periferici dell'Agenzia – che si ritiene molto utile ed efficace, in quanto è l'occasione per definire linee di controllo e contrasto al gioco illegale e minorile sinergiche e coordinate.
  In relazione ai chiarimenti richiesti dagli Onorevoli interroganti il Comando Generale della Guardia di Finanza rappresenta che l'azione della Guardia di finanza a tutela del monopolio statale del gioco è volta a contrastare i fenomeni di abusivismo e di illegalità che interessano il settore dei giochi nonché a impedire alla criminalità organizzata di infiltrarsi nel mercato legale.
  Le attività dei reparti del Corpo si sviluppano sia attraverso l'esecuzione di indagini di polizia giudiziaria, per le condotte fraudolente più gravi e complesse, sia mediante numerosi controlli di natura amministrativa, svolti in forma autonoma ovvero in maniera congiunta nel più ampio quadro dei «Piani coordinati di intervento».
  Detti Piani sono eseguiti a livello nazionale in sinergia con le altre Forze di polizia e con la collaborazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'ambito del menzionato «Comitato di alta vigilanza per la prevenzione e repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori», nonché del cosiddetto «piano Balduzzi», previsto dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge n. 158/2012, per la pianificazione annuale, fra Agenzia delle dogane e dei monopoli e Guardia di finanza, di controlli specificamente destinati al contrasto del gioco minorile, nei confronti di esercizi presso i quali sono installate newslot ovvero vengono accettate scommesse, ubicati in prossimità di istituti scolastici, strutture sanitarie e ospedaliere e luoghi di culto.
  Le attività di polizia giudiziaria hanno consentito di confermare l'interesse preminente della criminalità nei settori:
   a) degli apparecchi da intrattenimento, ove sono stati riscontrati casi di imposizione e di installazione coatta presso i locali pubblici, di gestione delle attività commerciali e di sale da gioco tramite soggetti interposti, nonché di utilizzo di apparecchi con schede di gioco illegalmente modificate al fine di occultare i reali volumi di gioco;
   b) delle scommesse sportive, utilizzando imprese fittiziamente intestate a terzi, siti internet non autorizzati ovvero ricorrendo ad allibratori e società estere;
   c) del gioco on line, con il supporto di figure dotate di particolari competenze tecniche per la costituzione di siti di gioco e scommesse illegali, con modalità tali da rendere particolarmente complessa l'individuazione degli effettivi gestori e delle somme movimentate nel corso dell'attività illecita di raccolta.

  In tale ambito, il ricorso agli incisivi strumenti previsti dalla legislazione antimafia in materia di misure di prevenzione patrimoniali ha permesso, nel biennio 2015-2016, di sequestrare 56 complessi aziendali operanti nel settore dei giochi, per un valore di oltre un miliardo di euro.
  Per quanto concerne le attività di carattere amministrativo, nel corso del 2016 sono stati effettuati due piani coordinati di intervento, disposti dal citato Comitato di alta vigilanza, all'esito dei quali il Corpo ha sottoposto a controllo 2.140 esercenti, contestando 441 violazioni, denunciando 223 soggetti alla Autorità Giudiziaria. Sono stati inoltre effettuati sequestri di 98 apparecchi e congegni da divertimento e 72 centri scommesse.
  Più in generale, la Guardia di finanza ha eseguito nel 2016, nel settore dei giochi e delle scommesse, 5.783 interventi, di cui 1.764 irregolari, riscontrando 1.858 violazioni che hanno consentito di verbalizzare 6.401 soggetti. Sono state altresì concluse n. 255 deleghe pervenute dalla Autorità Giudiziaria.
  In fine deve rilevarsi che l'utilizzo diffuso della rete internet ha visto, nel corso degli ultimi anni, crescere esponenzialmente il fenomeno della raccolta di gioco a distanza.
  In tale contesto, il Corpo provvede ad aggiornare costantemente i modelli di monitoraggio e controllo, al fine di rendere quanto più efficace e tempestiva la risposta Pag. 101preventiva e repressiva ed è impegnato ad arginare la diffusione del gioco abusivo via internet, in collaborazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  Quest'ultima è deputata al periodico monitoraggio dei siti internet che contengono proposte di gioco non autorizzate in relazione alle quali emana un provvedimento di inibizione dei siti illegali.
  Al riguardo, il Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche della Guardia di finanza fornisce supporto specialistico al Nucleo Speciale Entrate, cui è demandato il riscontro, condotto congiuntamente alla Polizia Postale e delle Comunicazioni, dell'avvenuta osservanza, da parte dei fornitori di connettività nazionali, dei citati provvedimenti d'inibizione.

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ALLEGATO 3

5-10524 Ginato: Effetti sulla raccolta di gioco derivanti dall'aumento del prelievo erariale unico e dalla riduzione nel numero degli apparecchi da gioco.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in esame si chiede di conoscere quale sia stato l'effetto sulla raccolta complessiva del gioco nel 2016 e la stima per l'anno in corso della riforma introdotta dalle disposizioni recate dalla legge di stabilità per il 2016, anche con riferimento alle relative entrate fiscali, fornendo una suddivisione per tipologia di gioco e per regione.
  Al riguardo, si premette che la legge di stabilità per il 2016, legge 28 dicembre 2015, n. 208, con un intervento organico e finalizzato al riequilibrio del settore dei giochi, ha notevolmente incrementato la tassazione sul comparto degli apparecchi, da cui si ritrae oltre il 50 per cento del gettito complessivo.
  Nel contempo, è stata prevista, per la prima volta, una limitazione alla pubblicità del gioco e la riduzione graduale del numero degli apparecchi, stabilendo che entro il 2019 il numero complessivo di essi non potrà risultare superiore al 70 per cento di quelli presenti alla data del 31 luglio 2015 (si tratta di una riduzione nell'ordine di circa 144.000 apparecchi).
  In particolare, per quanto attiene la richiesta di conoscere i dati richiesti dagli interroganti si riporta quanto trasmesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
  Per effetto delle misure recate dalla citata legge di stabilità, il flusso di imposte derivanti dal settore «giochi» nel 2016 ha superato i 10 miliardi di euro, a fronte degli 8 miliardi realizzati nel 2015. L'incremento delle entrate è spiegato in larga parte dalla accresciuta incidenza della tassazione sul gioco degli apparecchi da divertimento (AWP e VLT, comunemente indicate come slot machines) previsto con la legge di stabilità 2016.
  In particolare, il gettito è così composto: 5,8 Md€ dagli apparecchi da divertimento ed intrattenimento; oltre 3,5 Md€ dai giochi numerici e dalle Lotterie (1,8 Md€ dal gioco del Lotto, 1,3 Md€ dal Gratta&Vinci, 0,47 dal SuperEnalotto).
  In sede di stesura dello schema di legge di stabilità per il 2016 (articolo 48 dell'A.C. 3444) – che prevedeva, tra l'altro, l'incremento delle aliquote PREU sia per le AWP (dal 13 per cento al 15 per cento) sia per le VLT (dal 5 per cento al 5,5 per cento ) – era stato stimato un maggior gettito complessivo pari a circa 600 Ml€ complessivi, di cui 500 derivanti dalle «AWP» e 100 dalle «VLT».
  Durante l’iter parlamentare, l'aliquota PREU applicabile alle «AWP» è stata ulteriormente aumentata (dal 15 per cento al 17,5 per cento), attribuendo a tale misura un ulteriore aumento di gettito pari a 645 Ml€, per un totale complessivo, relativo al comparto degli apparecchi da divertimento, di 1,245 Md€ (500 + 100 + 645).
  L'incremento complessivo effettivamente realizzato sarà di circa 1,4 Md€; la differenza positiva rispetto alle stime effettuate in sede di «Legge di stabilità per il 2016» deriva da un leggero incremento della «Raccolta» rispetto a quella considerata nelle stime.
  Le previsioni sono state quindi sostanzialmente rispettate.
  Per quanto riguarda la «Raccolta», si osserva che molti osservatori e, soprattutto, Pag. 104gli organi di stampa non specializzati confondono tale grandezza con la «Spesa» effettiva sostenuta dai giocatori.
  La «Raccolta» corrisponde, in realtà, all'insieme delle puntate effettuate in un anno e rappresenta un dato tecnico che esiste solo nel comparto dei giochi e che non è in alcun modo assimilabile né alla «Spesa» dei giocatori (le perdite al gioco) né al ricavo della filiera commerciale.
  Per ottenere la Spesa dalla Raccolta occorre sottrarre le vincite.
  Nel 2006, le vincite erano circa il 66 per cento per cento della Raccolta. Nel 2015 hanno superato l'80 per cento. Quindi, poiché la «Raccolta» del 2016 è pari a circa 96 Md€, la «Spesa» effettiva delle famiglie nel settore del gioco si aggira nel 2016 intorno ai 19 Md€.
  I ricavi complessivi lordi della filiera debbono calcolarsi a partire dalle perdite dei giocatori (19 miliardi circa), sottraendo la quota che l'erario preleva direttamente su tutte le attività di gioco. Nel 2016, per esempio, si tratta di sottrarre ai circa 19 miliardi, una cifra che supera i 10 miliardi (il gettito erariale appunto).
  Per quanto riguarda l'anno 2017, alcuni elementi inducono a ritenere probabile una contrazione del gettito, ad oggi di difficile quantificazione.
  Molte delibere degli enti locali, prese a seguito delle leggi regionali che hanno inteso disciplinare il gioco pubblico legale, prevedono misure che comporteranno presumibilmente un forte ridimensionamento dell'offerta legale di gioco: tali misure diventeranno effettivamente operative proprio nell'anno in corso. Possono citarsi, ad esempio, la Regione Piemonte e il Comune di Genova, che a partire dal 2 maggio 2017 consentiranno l'esercizio di sale e punti gioco solo a una distanza di oltre 300 metri da determinati (e numerosi) luoghi sensibili (scuole, ospedali, cimiteri, stabilimenti balneari, istituti di cura, bancomat, compravendita di oro). I Comuni di Napoli e Firenze hanno introdotto forti limitazioni orarie all'apertura dei punti di vendita del gioco, che porteranno, con ogni probabilità, a un forte ridimensionamento dell'offerta. Molti comuni della Lombardia hanno assunto iniziative analoghe, come ad esempio i comuni di Milano e di Bergamo. Quest'ultima applica le misure restrittive a tutti i giochi esclusi il Bingo, il Lotto – ma non il 10&Lotto – e il SuperEnalotto.
  Anche per evitare effetti pregiudizievoli per il Bilancio dello Stato, la legge di stabilità per il 2016, all'articolo 1, comma 936, aveva previsto che entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, venissero definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età (le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata avrebbero dovuto essere recepite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti).
  A tutt'oggi l'intesa non è stata raggiunta mentre gli enti locali hanno continuato a legiferare in modo sempre più restrittivo.
  È difficile stimare l'entità della riduzione del gettito connessa alla eventuale completa applicazione delle misure restrittive indicate; non è facile, tra l'altro, immaginare in che misura gli effetti negativi potranno essere compensati dalla parziale ridislocazione degli esercizi. È certo, però, che l'osservazione di distanze dai cosiddetti luoghi sensibili paragonabili a quelle introdotte dalle disposizioni citate inciderebbe su quote molto rilevanti dell'attuale offerta di gioco.
  In tale ottica, sembra di dover segnalare anche il rischio in prospettiva di un riespandersi del gioco illegale. Il gioco lecito è nato, sul finire degli anni ’90, come fenomeno di emersione dall'illegalità di una realtà che coinvolgeva milioni di persone Pag. 105come utenti, ma in un contesto privo di regole e di controlli. Sebbene fosse in allora sicuramente pericoloso non aveva generato l'attenzione delle istituzioni territoriali e dei media che oggi è dedicata al gioco legale.
  Come richiesto dagli interroganti, si allega una tabella da cui risultano i dati della Raccolta, della Spesa e dell'Erario suddivisi per tipologia di gioco.
  I dati regionali del 2016 non sono ancora disponibili.

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