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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 febbraio 2017
772.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-10667 Pisano: Chiarimenti circa l'applicazione della nuova disciplina sulla tracciabilità dei corrispettivi pagati dai condomini per opere o servizi resi al condominio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante sollecita chiarimenti in merito alla corretta applicazione della nuova disciplina della tracciabilità dei corrispettivi pagati dai condomini per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi resi al condominio ai sensi del nuovo comma 2-ter dell'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, introdotto dall'articolo 1 comma 36 della legge 11 dicembre 2016 n. 232.
  In particolare, l'Onorevole interrogante chiede di sapere se il pagamento da parte dei condomini mediante l'utilizzo di bollettini postali con provvista in contanti, senza riferibilità al conto corrente intestato dal disponente, soddisfi il requisito della tracciabilità ai sensi del cennato comma 2-ter dell'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Il citato comma 2-ter dell'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 dispone espressamente che il pagamento dei corrispettivi deve essere eseguito dal condominio o tramite conti correnti bancari o postali allo stesso intestati ovvero secondo altre modalità (da definire con Decreto Ministeriale) idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. Il mancato utilizzo di pagamenti tracciabili, come sopra descritto, determina l'applicazione delle sanzioni amministrative da un minimo di euro 250 ad un massimo di euro 2.000.
  Con l'introduzione di tale norma il legislatore ha inteso assicurare una maggiore trasparenza delle contabilità condominiali. Già la legge n. 220 del 2012 (c.d. riforma del condominio) mediante la riscrittura dell'articolo 1129 del codice civile ha introdotto l'obbligo di far transitare ogni somma ricevuta a qualunque titolo dai condòmini o da terzi, su un conto corrente bancario o postale intestato al condominio. Nonostante tale obbligo non era comunque certo che ogni pagamento fosse effettuato mediante bonifico o assegni bancari/circolari poiché il soggetto abilitato ad operare sul conto avrebbe potuto effettuare un prelevamento di denaro contante e, successivamente, effettuare il pagamento per contanti.
  Tuttavia, con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni contenute nella legge di bilancio 2017, il pagamento dei corrispettivi derivanti da contratti di opere o prestazioni di servizi dovrà necessariamente essere effettuato mediante bonifico bancario (o postale), assegno bancario (o postale), assegni circolari o vaglia postali o, ancora carte di credito, carte di debito, carte prepagate.
  Ciò posto, l'Agenzia delle entrate fa presente che con riferimento allo specifico quesito posto dall'Onorevole interrogante, il controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria sarebbe comunque assicurato laddove venisse utilizzato un bollettino di conto corrente postale, purché con riferibilità a conto corrente intestato al percipiente.

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ALLEGATO 2

5-10668 Paglia: Orientamenti del Governo circa l'ipotesi di riportare in Italia le riserve auree custodite all'estero.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in esame, l'Onorevole Paglia, nel fare riferimento alla notizia di stampa del rimpatrio in Germania da parte della Bundesbank di 583 tonnellate di riserve auree detenute all'estero, chiede di conoscere quali siano le «valutazioni del Ministro dell'Economia in tema di rimpatrio delle riserve auree dello Stato italiano custodite all'estero».
  Al riguardo, la Banca d'Italia, sentita in proposito, ha fatto presente che le riserve auree italiane, dopo che nel 1999 sono state conferite alla BCE 141 tonnellate, ammontano a 2.452 tonnellate, delle quali 4,1 sotto forma di moneta (si tratta di 871.713 pezzi di moneta, il cosiddetto oro «monetato») e le rimanenti sotto forma di lingotti. Presso la sede della Banca d'Italia a Roma sono custodite 1.100 tonnellate di oro (pari al 44,86 per cento del totale di 2.452 tonnellate) di proprietà dell'istituto, comprendenti anche la totalità dell'oro «monetato», nonché una quota delle riserve conferite alla BCE.
  Poco più della metà del metallo è dislocata all'estero, presso diverse Banche Centrali. Oltre a ragioni storiche, legate ai luoghi in cui l'oro fu comprato, tale localizzazione riflette la primaria importanza di queste piazze finanziarie per il mercato internazionale dell'oro. Al momento, l'attuale allocazione geografica delle riserve risulta equilibrata e, pertanto, non sono previste ricollocazioni di oro. Dal punto di vista della dislocazione geografica, la restante parte dell'oro di proprietà della Banca d'Italia è distribuito come segue: 141,2 tonnellate (pari al 5,76 per cento) nel Regno Unito, 149,3 tonnellate (pari al 6,09 per cento) in Svizzera, 1.061,5 tonnellate (pari al 43,29 per cento) negli Stati Uniti.
  Si fa presente che a differenza del caso italiano, l'oro tedesco era detenuto in prevalenza al di fuori dei confini nazionali (circa il 65 per cento delle riserve auree complessive a fine di dicembre 2014). La decisione di rimpatriare parte delle riserve auree risponde quindi alla volontà di riequilibrare l'attuale allocazione geografica, portando la quota di riserve auree in territorio tedesco al 50 per cento entro la fine del programma, prevista nel 2020. Con riferimento alle riserve detenute nel territorio nazionale, la Banca d'Italia, di fatto, già si trova in una situazione prossima a quella verso cui tenderebbe la Bundesbank.
  Si precisa inoltre che le riserve auree della Banca d'Italia sono parte integrante delle riserve valutarie ufficiali. Tali riserve sono detenute ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dello Statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della BCE, che includono la detenzione e la gestione delle riserve valutarie ufficiali tra i compiti fondamentali svolti dall'Euro sistema, a cui partecipano la BCE e le banche centrali dei paesi la cui moneta è l'euro. Le banche centrali gestiscono le riserve valutarie in piena indipendenza, nei limiti degli indirizzi adottati dalla BCE a salvaguardia della politica monetaria unica.

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ALLEGATO 3

5-10669 Pelillo: Iniziative per incrementare il livello massimo di deducibilità dei costi di acquisizione dei mezzi di trasporto sostenuti dagli agenti e dai rappresentanti di commercio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli proponenti chiedono di valutare la possibilità di un intervento normativo volto ad incrementare il limite di deducibilità del costo per l'acquisizione di mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. A tal fine, gli interroganti chiedono una valutazione degli oneri a carico del bilancio dello Stato che deriverebbero dall'eventuale accoglimento della misura proposta.
  Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze ha rappresentato che gli effetti finanziari derivanti dall'intervento auspicato, nell'ipotesi di aumentare di circa il 20 per cento il limite di valore per l'acquisto di veicoli aziendali – di cui all'articolo 164 TUIR – per tutti gli agenti e rappresentanti di commercio, anche a valere sul circolante (da 25.822,84 a 30.000 euro) è così quantificabile:

1o anno 2o anno 3o anno 4o anno 5o anno dal 6o anno
Totale (circolante + flussi) 0 -12,1 -7,6 -6,5 -5,5 -6,1

 in milioni di euro

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ALLEGATO 4

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (Testo unificato C. 1142 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Affari sociali nel corso dell'esame in sede referente;
   rilevato come il testo del provvedimento non contenga disposizioni afferenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze,
  esprime

NULLA OSTA

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ALLEGATO 5

7-01176 Bernardo: Iniziative per rafforzare il contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei capitali.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   premesso che:
    la Commissione Finanze ha svolto un ampio ciclo di audizioni sulle tematiche del riciclaggio, anche con riferimento alle tematiche ai servizi di money transfer, nell'ambito delle quali è stato possibile compiere una panoramica sulle questioni attinenti a tale materia, ascoltando sia le autorità competenti in materia sia gli operatori del settore;
    il riciclaggio e le problematiche ad esso collegate costituiscono una minaccia molto significativa per il Paese nel suo complesso e per l'economia, anche in considerazione degli intrecci tra le attività di riciclaggio e l'azione delle organizzazioni criminali di stampo mafioso;
    la rilevanza sistemica del problema del riciclaggio appare amplificata dall'eccessivo uso del contante che ancora caratterizza l'economia nazionale, nonché dalle dimensioni, ancora inaccettabili, dell'evasione tributaria, con la quale spesso il riciclaggio risulta intimamente interconnesso;
    la natura complessa e il carattere spesso transnazionale dei fenomeni di riciclaggio rendono necessario affrontarlo seguendo un approccio integrato e multidisciplinare, tenendone presenti non solo i risvolti criminali, ma anche le ricadute fortemente negative che esso determina sul piano delle entrate tributarie, sul funzionamento dei mercati, in primis di quelli finanziari, nonché sulle possibilità di sviluppo economico del Paese;
    uno degli strumenti privilegiati per affrontare il problema del riciclaggio è l'utilizzo degli strumenti di prevenzione, tra i quali risulta fondamentale la collaborazione attiva degli intermediari finanziari e dei professionisti;
    a tale proposito si evidenzia, negli ultimi anni, l'incremento delle segnalazioni di operazioni sospette a fini antiriciclaggio, a dimostrazione di una crescente consapevolezza circa l'obbligo di collaborazione attiva gravante sugli intermediari e sui professionisti compresi nel sistema: appare tuttavia fondamentale migliorare ulteriormente il coinvolgimento di tutti i soggetti privati chiamati a collaborare, nonché la qualità e significatività delle segnalazioni effettuate, al fine di migliorare l'efficacia complessiva del sistema;
    nel rapporto di mutual evaluation redatto nel 2015 il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) esprime una valutazione positiva del sistema di prevenzione del riciclaggio esistente in Italia, evidenziando come il sistema stesso sia caratterizzato da un robusto quadro giuridico e istituzionale, da una buona comprensione dei rischi e da un buon grado di cooperazione e coordinamento tra le diverse autorità competenti;
    in particolare, l'attuale sistema di prevenzione italiano risulta caratterizzato da un'architettura istituzionale equilibrata e condivisibile, ed appare opportunamente caratterizzato da una chiara distinzione di ruoli tra l'Unità di informazione finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia, che svolge Pag. 66un'analisi finanziaria delle operazioni, e i due organismi competenti principalmente a svolgere gli approfondimenti investigativi, costituiti dalla direzione investigativa antimafia (DIA) e dal nucleo speciale di polizia valutaria del Corpo della Guardia di finanza;
    è peraltro opportuno rendere ancora più efficiente l'attuale sistema antiriciclaggio, affinando e aggiornando costantemente le tecniche di vigilanza, analisi e investigazione, applicando in modo generalizzato le best practice elaborate per consentire il pieno sfruttamento del patrimonio informativo costituito dalle informazioni di operazioni sospette, nonché rafforzando la collaborazione e il raccordo tra le diverse autorità competenti, senza peraltro stravolgere la ripartizione dei compiti ad essa attribuiti;
    appare inoltre fondamentale superare le disomogeneità, le lacune e le zone d'ombra, sia nella normativa sia negli assetti di vigilanza, nelle quali allignano i fenomeni del riciclaggio;
    in tale contesto si pone l'esigenza di dedicare particolare attenzione a quei fenomeni che possono favorire la mancata tracciabilità delle transazioni finanziarie, richiamando segnatamente, al riguardo, alcune problematiche che possono interessare il settore del money transfer, della compravendita di oro e della moneta virtuale;
    in tali settori si registrano infatti alcune asimmetrie ed arbitraggi normativi che aumentano il rischio di un utilizzo distorto di tali canali, a fini di riciclaggio;
    sebbene la collaborazione attiva al meccanismo di contrasto al riciclaggio fornita dagli intermediari operanti nel settore del money transfer abbia portato ad un numero elevato di segnalazioni sospette, la struttura di tale settore determina alcune criticità nell'individuazione nei fenomeni di riciclaggio, legate all'ampio utilizzo del contante, all'esistenza di reti di agenti al pubblico particolarmente ampie e diversificate, nonché alle difficoltà e lacune nell'adeguata verifica della clientela;
    un'occasione preziosa per intervenire in tale complessa materia è costituita dal prossimo recepimento nell'ordinamento nazionale della IV direttiva antiriciclaggio (direttiva 2015/849/UE);
    l'azione di contrasto al riciclaggio, in tutte le sue forme, deve essere realizzata attraverso un approccio strategico generale che necessariamente passi attraverso un orientamento condiviso su questo tema, sia in ambito comunitario sia in ambito internazionale, tanto nei rapporti bilaterali tra gli Stati quanto nei diversi contesti multilaterali,

impegna il Governo:

   in linea generale, a perseguire un punto di equilibrio tra l'esigenza di contrastare efficacemente il fenomeno del riciclaggio dei flussi di capitali di provenienza illecita, che si collega strettamente con il finanziamento del terrorismo e con la lotta alle organizzazioni criminali di stampo mafioso, con quella di assicurare la libera circolazione dei capitali e la libera prestazione dei servizi finanziari all'interno dell'Unione europea, adottando misure volte alla semplificazione normativa e amministrativa che evitino in capo agli intermediari ulteriori oneri eccessivamente gravosi, ma salvaguardando comunque la trasparenza e l'integrità del sistema finanziario, a tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori;
   ad assumere iniziative per la tempestiva e piena attuazione nell'ordinamento nazionale della IV direttiva antiriciclaggio (direttiva 2015/849/UE), che consentirà di adeguare la normativa nazionale alle raccomandazioni espresse dall'Ocse in materia, rafforzando i meccanismi di collaborazione a livello internazionale e prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di un registro pubblico centrale, contenente informazioni sulla titolarità effettiva delle società e dei trust, che consentirà, in consonanza con gli orientamenti del Gruppo d'azione finanziaria internazionale di disporre di informazioni aggiornate sui reali beneficiari delle operazioni finanziarie;
   ad assumere iniziative per prevedere, nel quadro del recepimento della predetta IV Pag. 67direttiva antiriciclaggio, l'introduzione di un adeguato sistema di enforcement di tale normativa, basato anche su sanzioni proporzionate alla gravità dei comportamenti, che risultino effettive e dissuasive, stabilendo modalità standardizzate di registrazione e conservazione a livello europeo delle informazioni relative ai flussi finanziari, che consentano di individuare origine, destinazione e beneficiari di tali movimenti, anche nel caso di operazioni transfrontaliere;
   ad assicurare la massima collaborazione e sinergia tra le diverse amministrazioni nazionali che compongono il sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio, senza modificare l'attuale assetto istituzionale e mantenendo una chiara distinzione di ruoli tra l'Unità di informazione finanziaria istituita presso la Banca d'Italia, la quale deve svolgere l'analisi dei flussi finanziari ai fini della prevenzione del riciclaggio, nonché effettuare l'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette, e gli organismi, costituiti in particolare dalla direzione investigativa antimafia e dal nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, chiamati a svolgere i relativi approfondimenti investigativi, in comunicazione con l'autorità giudiziaria;
   a tale ultimo riguardo, ad assumere iniziative per prevedere il coinvolgimento delle Agenzie fiscali ai fini del contrasto al riciclaggio, in particolare attraverso lo scambio delle informazioni rilevanti raccolte dalle Agenzie con le altre amministrazioni competenti, ferme restando le competenze relative al riscontro del corretto adempimento dei singoli obblighi antiriciclaggio e ferma restando la distinzione dei rispettivi ruoli tra le diverse amministrazioni;
   ad adottare tutte le iniziative utili, sia in sede bilaterale sia in sede multilaterale, per incrementare la cooperazione operativa e gli scambi di informazione con le diverse amministrazioni nazionali degli altri Stati operanti nel settore del contrasto al riciclaggio, sviluppando ulteriormente a tal fine le iniziative già assunte in questo campo;
   ad assumere iniziative per favorire, innanzitutto a livello dell'Unione europea ma anche a livello internazionale, la massima omogeneizzazione delle diverse discipline nazionali vigenti in materia di contrasto al riciclaggio, prevedendo un reciproco riconoscimento delle misure di contrasto e di prevenzione adottate dai singoli Stati;
   a rafforzare tutti gli strumenti di prevenzione, che costituiscono un elemento essenziale nella strategia di contrasto al riciclaggio;
   in tale contesto, a rendere ancora più efficaci i meccanismi di collaborazione, da parte degli intermediari finanziari e dei professionisti nel meccanismo di segnalazione delle operazioni sospette, puntando in particolare ad aumentare costantemente la significatività e qualità delle segnalazioni effettuate;
   per quanto riguarda specificamente il settore dei money transfer, ad assumere iniziative per assicurare l'applicazione di un regime normativo antiriciclaggio uniforme per tutti gli operatori del mercato italiano, a prescindere dalla loro tipologia e dal fatto che si tratti di intermediari nazionali o di intermediari comunitari operanti in Italia;
   a dedicare particolare attenzione a migliorare la collaborazione degli agenti operanti nel settore del money transfer rispetto al meccanismo di segnalazione delle operazioni sospette, nonché a rafforzare i controlli in questo campo;
   in questa prospettiva, ad assumere iniziative per prevedere, nell'ambito del recepimento della già citata IV direttiva antiriciclaggio, l'introduzione di criteri oggettivi in base ai quali introdurre obblighi di comunicazione delle operazioni che presentino talune caratteristiche, al fine di individuare in modo più efficace i fenomeni di riciclaggio;
   ad assumere iniziative per cogliere tutte le opportunità di migliorare il sistema dei controlli antiriciclaggio offerte dalla predetta IV direttiva, segnatamente stabilendo, per gli operatori di money transfer che intendano operare in Italia, l'obbligo di fornire alle diverse autorità responsabili informazioni su tutti i loro punti vendita sul territorio nazionale Pag. 68e di istituire un punto di contatto in Italia, sottoposto alla vigilanza delle autorità italiane, che sia responsabile del comportamento dei medesimi punti vendita e delle segnalazioni di operazioni sospette;
   ad assumere iniziative per prevedere un efficace apparato di sanzioni, a carico degli intermediari e dei loro punti vendita, da modulare in base alla tipologia e gravità delle irregolarità e violazioni;
   ad adottare iniziative per definire un assetto di competenze nel settore della vigilanza e del controllo sui money transfer che, sostanzialmente, attribuisca: all'Unità di informazione finanziaria il compito di vigilare sulle società di money transfer e sui punti di contatto degli operatori comunitari operanti in Italia; alla Guardia di finanza il compito di controllare le reti di vendita; all'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) la gestione di una banca dati delle informazioni riguardanti i punti vendita; al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di irrogare le sanzioni a carico delle società e dei punti vendita;
   ad adottare iniziative per stabilire requisiti professionali per tutti i collaboratori esterni, in particolare gli agenti, degli intermediari che esercitano attività di money transfer, omogeneizzando i presidi antiriciclaggio a carico delle diverse figure professionali incaricate dei rapporti con la clientela;
   a contrastare, in particolare nel settore del money transfer, i fenomeni del frazionamento artificioso delle operazioni di trasferimento del denaro e dell'utilizzo a tal fine di prestanome, nonché delle irregolarità nell'identificazione dei clienti da parte degli agenti e della lacunosità dei controlli esercitati in materia da parte degli intermediari;
   ad assumere iniziative per uniformare, a livello dell'Unione europea, il quadro normativo in materia di servizi di pagamento, al fine di contrastare l'utilizzo distorto della moneta virtuale, assicurando in particolare maggiore uniformità nei requisiti per l'autorizzazione degli operatori, nei controlli sullo svolgimento dell'attività e nel monitoraggio delle reti di agenti;
   ad adottare iniziative per definire maggiormente le modalità applicative degli obblighi antiriciclaggio sussistenti in capo agli agenti di pagamento comunitari che svolgono la loro attività in Italia, in particolare per quanto riguarda la registrazione delle operazioni;
   ad adottare tutte le iniziative di competenza, nell'ambito dei diversi fori politici internazionali, al fine di eliminare completamente il fenomeno dei «paradisi» fiscali e finanziari, eradicando in tale contesto la pratica delle triangolazioni tra i predetti paradisi e gli Stati che assicurano un adeguato scambio di informazioni in materia;
   ad incrementare le risorse, soprattutto professionali, a disposizione delle diverse amministrazioni coinvolte nel sistema di contrasto al riciclaggio, al fine di aumentarne la capacità analitica e le concrete possibilità investigative.
(8-00222) «Bernardo, Pelillo, Boccadutri, Sandra Savino, Gebhard, Busin, Menorello, Sottanelli».