ALLEGATO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria (Atto n. 410).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XII Commissione (Affari sociali),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria;
considerato che il provvedimento in esame è stato adottato al fine di recepire la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 25 novembre 2016, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta disposizione di delega, nella parte in cui prevedeva un parere della Conferenza Unificata anziché un'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
evidenziato che l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in oggetto modifica le premesse del decreto legislativo n. 171 del 2016, aggiungendo l'esplicito riferimento all'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
rilevato che tale intesa è stata effettivamente sancita il 6 aprile 2017 e che nella medesima data anche la Conferenza Unificata ha espresso un parere favorevole sul predetto atto;
espresso, altresì, apprezzamento per altre disposizioni recate dallo schema di decreto, in particolare per l'articolo 3, nelle parti in cui modifica i commi 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 171 del 2016, concernenti le procedure per la costituzione e l'aggiornamento di un elenco di soggetti idonei per gli incarichi di direttore generale;
evidenziato, al riguardo, che la novella (articolo 3, comma 1, lettera c)), specifica che il suddetto elenco «è pubblicato secondo l'ordine alfabetico dei candidati e senza l'indicazione del punteggio conseguito nella selezione», recependo così quanto era emerso dalla discussione svoltasi presso la Commissione Affari sociali lo scorso anno – in occasione dell’iter di approvazione del decreto legislativo n. 171 del 2016 – a proposito del rischio che, nel caso in cui fossero riportati i punteggi conseguiti dai candidati, l'elenco verrebbe a configurarsi come una vera e propria graduatoria, interferendo in tal modo con l'autonomia regionale;
osservato, inoltre, che la novella sopprime il principio di parità per quanto riguarda la valutazione dell'esperienza dirigenziale e dei titoli formativi dei candidati, prevedendo che per la prima possa essere attribuito un massimo di 60 punti e per i secondi un massimo di 40 punti (articolo 3, comma 1, lettera a) e lettera d), capoversi 7-quater e 7-sexies)), superando quindi quanto era stato previsto dal decreto del Ministro della salute del 17 ottobre 2016, che viene espressamente abrogato dall'articolo 6 dello schema di decreto,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.