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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 giugno 2017
842.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. COM(2016) 761 final.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  La X Commissione,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2016)761);
   preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;
   premesso che:
    l’«efficienza energetica al primo posto» è un principio essenziale del pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei» e dell'Unione dell'energia;
    il miglioramento dell'efficienza nella generazione e nel consumo di energia è uno dei modi economicamente più efficaci per ridurre la domanda di energia e la dipendenza da fonti fossili di importazione (petrolio e gas naturale), oltre che i costi a carico delle famiglie e delle imprese;
    l'efficienza energetica costituisce, inoltre, un fattore decisivo per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalle politiche per la lotta ai cambiamenti climatici, concorrendo alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;
    l'efficienza energetica rappresenta, altresì, uno strumento fondamentale per una crescita sostenibile in quanto aumenta la competitività dei sistemi produttivi e offre l'opportunità di dare un forte impulso all'innovazione e al progresso tecnologico. Inoltre, più avanzate tecnologie per il risparmio energetico negli edifici, nell'industria e nei trasporti creano nuovi qualificati profili professionali;
    la direttiva 2012/27/UE ha inteso promuovere l'efficienza energetica in tutta l'Unione attraverso un quadro comune di misure che riguardano ogni fase della catena dell'energia, dalle operazioni di produzione e distribuzione fino al consumo finale, allo scopo di raggiungere il 20 per cento di efficienza energetica nell'Unione entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990;
    in base ai dati della Commissione europea, i risultati conseguiti sono abbastanza soddisfacenti, tuttavia con significative variazioni tra Paesi più virtuosi, tra cui l'Italia, che hanno già raggiunto o superato gli obiettivi nazionali, e Paesi che invece sono ancora lontani dal raggiungerli;
    in base alle valutazioni della Commissione europea, il quadro normativo e le politiche vigenti consentirebbero di conseguire una riduzione del consumo di energia a livello unionale entro il 2030 del 23,9 per cento;
    il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha portato l'obiettivo di efficienza energetica al 27 per cento da raggiungere nel 2030 e da riesaminare entro il 2020 «tenendo presente un livello UE del 30 per cento»;
    conseguentemente, la proposta di direttiva modifica la direttiva 2012/27/UE Pag. 125per aggiornarla all'orizzonte temporale 2030, fissando un obiettivo unionale vincolante di miglioramento dell'efficienza energetica del 30 per cento per il 2030 e prevedendo che gli Stati membri stabiliscano i contributi nazionali di efficienza energetica attraverso piani nazionali integrati per l'energia e il clima;
    viene inoltre esteso al 2030 l'obbligo per gli Stati membri di realizzare, secondo un criterio di addizionalità, un risparmio annuo dell'1,5 per cento in volume delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, stabilendo che per il periodo 2021-2030 gli Stati membri potranno contabilizzare soltanto i risparmi energetici derivanti dalle misure introdotte dopo il 31 dicembre 2020 o adottate durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, purché sia dimostrabile che danno luogo ad azioni individuali intraprese dopo il 31 dicembre 2020 e generano risparmi;
    secondo la Commissione europea, l'obiettivo del 30 per cento di efficienza energetica entro il 2030 apporterà all'Europa molteplici benefici tra cui: un aumento del PIL di circa lo 0,4 per cento (70 miliardi di euro); 400 mila nuovi posti di lavoro, in particolare nell'edilizia; la riduzione delle importazioni di gas del 12 per cento;
   rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

  esprime una valutazione favorevole,

con le seguenti osservazioni:
   a) occorre verificare se tutte le indicazioni contenute nella proposta di direttiva rispondano pienamente agli obiettivi prefissati ovvero se non siano suscettibili di creare sperequazioni e favorire comportamenti opportunistici da parte di Stati membri meno virtuosi;
   b) le considerazioni di cui alla lettera precedente valgono in particolare con riferimento al criterio dell'addizionalità dei risparmi energetici, fissati nello 1,5 per cento anno, in base al quale sono conteggiati solo i risparmi energetici aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero prodotti comunque. Si tratta di un approccio complesso che si presta a disparità tra gli Stati membri in funzione delle loro caratteristiche e scelte. In primo luogo nella valutazione differenziale del termine aggiuntivo. Ma particolare, non tiene conto degli sforzi già realizzati dagli Stati membri nel settore dell'efficienza energetica e specificamente dell'intensità energetica, rischiando di penalizzare i Paesi che, come l'Italia, hanno raggiunto risultati positivi in materia di efficienza energetica e godono di livelli di intensità energetica inferiori alla media UE. Infatti, il costo dell'investimento pubblico e privato per raggiungere il risultato cresce in maniera più che proporzionale al crescere della performance di efficienza energetica, con il risultato che i Paesi che vantano una migliore performance in termini di consumi energetici dovranno mobilitare risorse economiche molto più ingenti per riuscire ad aggredire il potenziale di riduzione residuo. Pertanto, sarebbe opportuno introdurre una ripartizione più equa dell'onere di riduzione dei consumi di energia tra gli Stati membri che tenga conto della condizione dei singoli Paesi e, in particolare, dell'indice di intensità energetica ovvero fissare obiettivi specifici per ciascun Paese membro;
   c) appare opportuno sopprimere la previsione, di cui all'articolo 7, che consente di escludere dal calcolo dei risparmi energetici cui gli Stati membri sono tenuti le vendite in volume dell'energia utilizzata nei trasporti. Inoltre, allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti meno inquinanti, appare opportuno escludere dal calcolo del risparmio energetico di cui al medesimo articolo 7 i risparmi derivanti dall'installazione o dall'aggiornamento di sistemi di riscaldamento che tuttavia utilizzino fonti fossili;Pag. 126
   d) per quanto riguarda gli audit energetici, ossia le diagnosi energetiche che le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia sono tenute ad eseguire periodicamente, occorre valutare l'opportunità di introdurre disposizioni che possano da un lato, di rendere più uniformi i comportamenti a livello unionale e, dall'altro, consentano agli Stati membri di prevedere deroghe all'obbligo nei casi in cui i costi per l'impresa non siano commisurati ai benefici che possono derivarne (ad esempio, in caso di consumi energetici estremamente bassi o di assenza di siti produttivi). Al contempo, occorre valutare l'opportunità di introdurre un sistema di incentivi, accompagnato da idonee campagne informative, per sensibilizzare le piccole e medie imprese circa la necessità di procedere su base volontaria agli audit energetici per razionalizzare ed efficientare i propri consumi di energia;
   e) sempre per quanto riguarda gli audit energetici periodici, occorre valutare misure che possano migliorare la qualità e l'utilità dei risultati, ad esempio attraverso l'introduzione di obblighi progressivi per l'adozione di misuratori di energia a livello di singole utenze energivore (linee di processo, servizi generali) all'interno dei processi produttivi, anche eventualmente accompagnati da politiche di sostegno, quali ad esempio gli incentivi disponibili in Italia per «Industria 4.0» come iper e super ammortamento.

Pag. 127

ALLEGATO 2

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia. COM(2016) 765 final.

ULTERIORE PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

  La X Commissione,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016)765);
   preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;
   premesso che:
    il settore edilizio produce il 9 per cento del PIL europeo e garantisce circa 18 milioni di posti di lavoro diretti, grazie a 3 milioni di imprese, di cui il 99 per cento PMI, con un fatturato annuo di oltre 1.211 miliardi di euro;
    il settore edilizio può svolgere un ruolo centrale nella transizione europea verso l'energia pulita e per il raggiungimento dell'obiettivo del 30 per cento di miglioramento dell'efficienza energetica entro il 2030 in quanto responsabile del 40 per cento del consumo energetico finale e del 36 per cento delle emissioni di gas serra;
    per questo motivo, appare opportuno prevedere obiettivi da conseguire anche oltre il periodo assunto a riferimento, con particolare riguardo alla riduzione complessiva del consumo energetico e all'aumento del ricorso alle fonti rinnovabili nel settore edilizio entro il 2050;
    il parco immobiliare dell'UE è costituito prevalentemente da edifici realizzati molto tempo fa: nella maggior parte degli Stati membri, infatti, la metà degli edifici, sia residenziali che pubblici, è stata costruita prima del 1970, ossia antecedentemente all'entrata in vigore dei primi regolamenti in materia che hanno previsto standard, tecniche e materiali di costruzione di maggiore efficienza;
    la riqualificazione del parco immobiliare esistente sta procedendo a un ritmo relativamente lento a causa di ostacoli di carattere economico-finanziario, tecnico e burocratico-amministrativo. Secondo la Commissione europea, con il tasso di ristrutturazione attuale in Europa occorrerebbe un secolo circa per decarbonizzare il parco immobiliare;
    i progressi raggiunti finora nel miglioramento dell'efficienza del settore edilizio non possono essere ritenuti soddisfacenti: secondo la Commissione europea, tra il 2005 e il 2014 il consumo medio anno di energia per mq in Europa è diminuito del 2,3 per cento dovuto in buona parte al ricambio fisiologico delle apparecchiature e agli obblighi di efficientamento per i produttori e i rivenditori;
    un ruolo importante nell'efficientamento energetico del settore edilizio può essere svolto dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) che destina una quota considerevole degli investimenti nel settore dell'energia a progetti per l'efficienza energetica e lo sviluppo delle energie rinnovabili;Pag. 128
    la Commissione europea ha annunciato, inoltre, che avvierà l'iniziativa «Finanziamento intelligente per edifici intelligenti» per dare un ulteriore impulso agli investimenti nell'efficienza energetica e negli edifici intelligenti da parte di enti del settore pubblico, società di servizi energetici, PMI e famiglie, che, in stretta cooperazione con la BEI e gli Stati membri, dovrebbe sbloccare altri 10 miliardi di euro di finanziamenti pubblici e privati fino al 2020 per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili;
    in prospettiva, l'innovazione tecnologica, soprattutto quella connessa alla digitalizzazione del settore, grazie all'integrazione di nuovi sistemi informatizzati in grado di ottimizzare i consumi gestendoli automaticamente e in tempo reale in base all'andamento di domanda e offerta dell'energia può offrire notevoli progressi in termini di risparmi energetici;
    la proposta modifica la normativa vigente (direttiva 2012/31/UE), che stabilisce i requisiti minimi e una comune metodologia circa l'energia utilizzata per il riscaldamento, l'acqua calda, il condizionamento, la ventilazione e l'illuminazione, al fine di contribuire al perseguimento dell'obiettivo dell'efficienza energetica attraverso l'accelerazione della ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici;
    a giudizio della Commissione, le nuove misure permetterebbero di ridurre il consumo annuale di energia finale in modo significativo; creerebbero un mercato della ristrutturazione per le PMI di valore compreso tra 80 e 120 miliardi di euro, con circa 220 mila nuovi posti di lavoro entro il 2030; comporterebbero un'attività edilizia supplementare collegata all'energia per un valore di circa 47 miliardi di euro entro il 2030 e permetterebbero una riduzione della spesa energetica annuale per imprese e famiglie pari ad un importo compreso tra 24 e 26 miliardi di euro; permetterebbe a numerose famiglie di abbandonare la povertà energetica;
    la proposta incoraggia la diffusione delle infrastrutture necessarie all'elettromobilità (con particolare riguardo ai grandi immobili commerciali ed esclusi gli edifici pubblici e le PMI), incentiva il sistema elettronico di monitoraggio, automazione e controllo degli edifici e introduce un indicatore d'intelligenza per valutare la capacità tecnologica dell'edificio di interagire con gli occupanti e con la rete ai fini di una gestione efficiente;
    in particolare, la proposta prevede che in tutti gli edifici non residenziali di nuova costruzione e sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, almeno uno ogni dieci sia dotato di un punto di ricarica (dal 2025 la disposizione si applica a tutti gli edifici non residenziali con più di dieci posti auto). Inoltre, negli edifici residenziali di nuova costruzione e in quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti con oltre dieci posti auto si dovrà predisporre il pre-cablaggio per la ricarica elettrica;
    la proposta di direttiva stabilisce che gli incentivi che possono essere concessi dallo Stato per migliorare l'efficienza energetica siano parametrati al risparmio energetico ottenuto dalla ristrutturazione;
    la proposta non modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica laddove prevede che il 3 per cento della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del Governo centrale e da esso occupati sia ristrutturata ogni anno, rispettando i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti. Peraltro, tale previsione implica comunque un notevole impegno finanziario;
    la proposta prevede che ove gli Stati membri predispongano una banca dati dove registrare gli attestati di prestazione energetica, questa debba permettere di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria, e che i dati sul consumo effettivo siano regolarmente aggiornati nel caso di edifici frequentemente visitati dal pubblico con una superficie utile superiore a 250 m2;Pag. 129
   rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

  esprime una valutazione positiva,

con le seguenti osservazioni:
   a) l'obiettivo di sfruttare appieno il potenziale di risparmio energetico e di riduzione complessiva del consumo energetico nel settore edilizio è pienamente condivisibile e richiede l'attivazione di efficaci strumenti di monitoraggio dei progressi compiuti, anche ai fini di eventuali correzioni da apportare sulla base degli esiti prodotti. Tuttavia, rispetto ad un obiettivo così qualificante, la proposta di direttiva sembra offrire, di fatto, limitati strumenti; appare quindi opportuno verificare se le risorse indicate dalla Commissione europea siano sufficienti a sostenere lo sforzo finanziario che dovrà essere effettuato per raggiungere gli obiettivi prefissati o se non si debba ipotizzare il ricorso a strumenti innovativi specificamente destinati allo scopo;
   b) oltre alla disponibilità di adeguate risorse, è indispensabile creare le condizioni ottimali per favorire la realizzazione di investimenti anche da parte di privati, promuovendo in particolare la condivisione, anche tra diversi immobili, dei benefici derivanti dagli interventi realizzati, sia in termini di scambio di energia autoprodotta che in termini di smartness;
   c) premesso che l'obbligo previsto del 3 per cento annuo di ristrutturazione degli edifici dovrebbe riguardare non solo gli immobili del Governo centrale ma anche quelli di tutte le altre amministrazioni pubbliche, occorre tuttavia individuare strumenti e soluzioni attivabili per facilitare la sostenibilità finanziaria ed economica di tali interventi, che ovviamente implicano lo stanziamento di risorse ingenti;
   d) per gli stessi motivi, è indispensabile dedicare la massima attenzione all'aggiornamento della formazione dei professionisti e degli operatori del settore così come degli amministratori pubblici e dei responsabili delle autorità competenti a definire, a livello locale e nazionale, strategie e piani in materia urbanistica;
   e) è necessario garantire la massima informazione sugli strumenti e gli incentivi già disponibili per l'efficienza energetica e verificare se essi si siano rilevati pienamente utili allo scopo o se non occorra modificarli per orientarli meglio al conseguimento degli obiettivi;
   f) la propensione alla spesa sugli immobili esistenti non appare sufficiente ai fini dell'efficienza energetica. Appare quindi utile valutare l'opportunità di individuare soluzioni innovative che incoraggino l'aggregazione della domanda e dell'offerta, facendo in modo che i micro e medi interventi privati e pubblici diventino parte di un piano di riqualificazione più ampio e consentano di incrementare il valore della quota di investimento proveniente dai fondi europei, riducendo la quota di cofinanziamento regionali e nazionali;
   g) occorre rafforzare la previsione comune per cui gli incentivi per l'efficienza energetica debbono essere parametrati al risparmio energetico realmente ottenuto dalla ristrutturazione, confrontando le prestazioni energetiche prima e dopo la ristrutturazione stessa e ponendo di conseguenza l'esigenza di migliorare l'attendibilità e l'accuratezza gli attestati di prestazione energetica. Più in generale, appare però opportuno conferire carattere facoltativo e non vincolante alle modalità applicative di tale disposizione, rimettendole alla valutazione di ciascuno Stato membro;
   h) la mancanza di una definizione armonizzata a livello europeo di «risparmio energetico ottenuto», inoltre, potrebbe portare a una molteplice varietà di metodi di calcolo nei diversi Stati membri, se pur basati sul confronto degli attestati Pag. 130di prestazione energetica, con la conseguenza di una diversificazione delle strategie degli Stati membri finalizzate alla ristrutturazione del parco edilizio. Sarebbe pertanto opportuno prevedere attestati di prestazione energetica armonizzati a livello europeo;
   i) potrebbe risultare opportuno promuovere il ricorso a contratti di rendimento energetico, EPC, strumento importante a disposizione delle parti per cui nei contratti di locazione il beneficio verrebbe fruito sia dal locatore che dal locatario in modo tale da incentivare la realizzazione di interventi di ristrutturazione;
   j) con riferimento agli interventi per favorire lo sviluppo dell'elettromobilità, appare opportuno lasciare agli Stati membri la discrezionalità di calibrare l'applicazione della disposizione in coerenza con lo sviluppo atteso della rete infrastrutturale nazionale. Infatti, in mancanza di un adeguato sviluppo della rete infrastrutturale nazionale, i requisiti sui punti di ricarica potrebbero comportare semplicemente degli extra costi per i costruttori e per gli acquirenti senza portare i benefici auspicati;
   k) la disposizione relativa alle banche dati in cui vengono registrati gli attestati di prestazione energetica per gli edifici contemplati risulta di difficile applicazione, dato che attualmente gli attestati di prestazione energetica si basano sul consumo stimato e non su quello effettivo, a meno che non si provveda a una modifica della struttura degli attestati di prestazione energetica e al regolare rilievo dei consumi reali negli edifici frequentemente visitati dal pubblico, il che, tuttavia, comporterebbe notevoli costi aggiuntivi;
   l) potrebbe risultare opportuno definire una disciplina standardizzata e comune in materia di smartness nel settore edilizio, stanti i vantaggi che possono derivare da avanzati sistemi di automazione del comparto;
   m) l'aggiornamento e la progressiva attuazione da parte dell'UE degli obiettivi di efficienza energetica costituisce un'ulteriore sollecitazione per il Governo italiano ad aggiornare la Strategia energetica nazionale; conseguentemente, merita apprezzamento l'impegno manifestato dall'Esecutivo a provvedere alla sua adozione entro il mese di settembre al termine di un'ampia procedura di consultazione;
   n) allo scopo di garantire la coerenza e la chiarezza della normativa applicabile per gli interventi di ristrutturazione per la prestazione energetica, potrebbe risultare opportuno istituire, a livello nazionale, una cabina di regia in materia di energia, ambiente e trasporti in modo da ricondurre ad omogeneità e coerenza le politiche settoriali.

Pag. 131

ALLEGATO 3

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione). COM(2016) 863.

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

  La X Commissione,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (COM(2016)863);
   preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;
   ferme restando le considerazioni svolte in premessa con riferimento alle proposte del pacchetto sul mercato dell'energia elettrica;
   premesso ulteriormente che:
    la proposta si propone di adattare le norme concernenti l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER, Agency for the Cooperation of Energy Regulators) all’«orientamento comune» sulle agenzie decentrate dell'UE concordato tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'UE e la Commissione europea (orientamento comune), tuttavia ritenendo giustificato al momento continuare a discostarsi in misura limitata dall'orientamento comune;
    la presente iniziativa attribuisce all'ACER ulteriori compiti in considerazione del progressivo aumento degli scambi transfrontalieri di energia e di una gestione dei sistemi di rete basata non soltanto su un approccio nazionale, ma anche regionale ed europeo;
    la proposta (articolo 5) prevede che l'ACER partecipi con maggiore responsabilità all'elaborazione dei codici di rete per l'energia elettrica e decida i termini, i metodi e gli algoritmi per la loro attuazione e gli orientamenti nel settore dell'energia elettrica. Viene anche accresciuto il ruolo dei DSOs (Distribution System Operators) nello sviluppo delle proposte di codici di rete;
    è introdotto un processo decisionale a livello regionale, attribuendo all'ACER responsabilità in merito al monitoraggio e all'analisi delle prestazioni dei centri operativi regionali (articolo 8) e delle funzioni esercitate dai TSOs (Transmission System Operators) (articolo 9) e all'approvazione delle proposte di metodologia e calcolo relative alla valutazione dell'adeguatezza della generazione, nonché delle proposte per la partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di regolazione della capacità (articolo 10);
    all'ACER viene attribuito il potere vigilare sulle prestazioni dei mercati, in particolare sugli «ostacoli alla flessibilità» frapposti dagli Stati membri, tra cui gli interventi sui prezzi (articolo 16);
    la proposta interviene sulle regole di governance interna di Acer, modificando il ruolo degli organi che la compongono e i processi di formazione delle decisioni (articoli 18 e ss.);
    tra i compiti attribuiti all'ACER dal complesso del pacchetto sul mercato elettrico figurano anche: l'introduzione e l'attuazione di norme per l'uso delle rendite Pag. 132di congestione a fini di investimento nelle reti; l'introduzione di norme per la riassegnazione delle suddette rendite e per le eventuali controversie tra attori; il monitoraggio del mercato infragiornaliero per eliminare le distorsioni e creare una negoziazione più liquida; la risoluzione delle controversie presentate dalle autorità nazionali di regolamentazione mediante la commissione dei ricorsi, alla quale vengono rafforzati i poteri; istituire, a livello di Unione europea, un ente dei gestori dei sistemi di distribuzione (EU DSOs) e assicurarne il funzionamento e la cooperazione con i TSOs; approvare e modificare le metodologie per identificare gli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale, con analisi e modifiche regolari della metodologia;
   rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

  esprime una valutazione positiva,

con le seguenti osservazioni:
   a) occorre valutare se la tendenza ad attribuire maggiori poteri di intervento ad ACER e ad ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) per quanto concerne la definizione di criteri e metodologie non rischi di ridimensionare eccessivamente gli spazi di manovra degli Stati membri e delle autorità nazionali di regolazione. Ciò appare particolarmente rilevante nel caso della determinazione dei meccanismi di capacità per assicurare l'adeguatezza del sistema elettrico, che sono in corso di definizione nell'ordinamento nazionale, laddove si conferisce all'ACER il potere di approvare e modificare, ove necessario, le relative proposte di metodologia e calcolo. Si tratta, in particolare, di valutare se non sia più opportuno mantenere il ruolo degli Stati membri – quali soggetti responsabili della continuità e della sicurezza del servizio elettrico – nell'elaborazione delle analisi di adeguatezza su cui basare la decisione di introdurre eventuali meccanismi di capacità a livello nazionale. Allo stesso modo, occorrerebbe valutare l'opportunità di un livello nazionale nella determinazione dei calcoli relativi alla partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di capacità ed alla capacità massima disponibile per la partecipazione della capacità di generazione estera, tenendo conto degli specifici meccanismi di capacità già operanti. Una considerazione analoga è opportuno svolgere anche con riferimento alla disposizione che attribuisce all'ACER compiti, attualmente in capo alle autorità nazionali di regolazione, di revisione ed approvazione di termini e metodologie predisposte dai TSOs sulla base dei codici di rete;
   b) le modifiche alle regole di governance interna di ACER sembrerebbero ridurre l'autonomia del comitato esecutivo dell'Agenzia e del direttore nella gestione delle risorse, oltre che un indebolimento del ruolo del comitato dei regolatori. In particolare, richiedono un'attenta valutazione le proposte di modifica della regola di voto del comitato dei regolatori, dalla maggioranza qualificata dei due terzi a quella semplice.