Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 ottobre 2017
884.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di Regolamento interno della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

TITOLO I
NORME APPLICABILI

Art. 1.
(Compiti della Commissione).

  1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i princìpi e per le finalità stabiliti dalla legge 13 agosto 2017, n. 107, di seguito denominata «legge istitutiva». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente Regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Composizione e partecipazione alle sedute).

  1. La Commissione è composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.
  2. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.
  3. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei membri della Commissione.
  4. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per il personale addetto alla Commissione o autorizzato, nonché per i collaboratori di cui all'articolo 21.

Art. 3.
(Ufficio di Presidenza).

  1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari, eletti secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva
  2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi, quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo, nonché nei casi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 4.
(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari).

  1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente Regolamento, formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute, convoca l'Ufficio di Presidenza e dispone le spese di ordinaria amministrazione. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.
  2. In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo, Pag. 431di norma, entro due giorni all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
  3. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
  4. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

Art. 5.
(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza).

  1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione. Il programma e il calendario sono comunicati alla Commissione. Qualora nell'Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, essi sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti, nonché quelle di minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi che le abbiano formulate. Sulla comunicazione è consentito l'intervento di un componente per Gruppo. La durata di ciascuno dei suddetti interventi non può superare i cinque minuti.
  2. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina le questioni, sia di merito sia procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce.
  3. L'Ufficio di Presidenza delibera sulle spese – ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione – inerenti all'attività della Commissione.

TITOLO III
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Convocazione della Commissione).

  1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.
  2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato, di norma, almeno due giorni prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta. Resta fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1.
  3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti della Commissione. In tal caso, il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 7.
(Ordine del giorno delle sedute).

  1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
  2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differisce tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

Art. 8.
(Numero legale).

  1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito al comma 3.
  2. La Presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia in numero Pag. 432legale per deliberare, se non quando la Commissione stessa stia per procedere ad una votazione.
  3. Per le deliberazioni in merito ad attività comunque implicanti l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione, per l'approvazione di una proposta di relazione, presentata ai sensi dell'articolo 19, per l'elezione di membri dell'Ufficio di Presidenza, nonché per la votazione finale delle proposte di modifica del Regolamento interno è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.
  4. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un intervallo di tempo non inferiore a venti minuti ovvero, apprezzate le circostanze, toglie la seduta. Nell'ipotesi di sospensione, qualora alla ripresa sia nuovamente accertata la mancanza del numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e 1'ora della seduta successiva, con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 9.
(Deliberazioni della Commissione).

  1. Fatto salvo il caso di cui al comma 2, le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, computandosi a tal fine anche gli astenuti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.
  2. Le modifiche del Regolamento interno sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.
  4. La Commissione vota per alzata di mano, salvo il caso in cui almeno sei componenti richiedano la votazione nominale o dodici componenti chiedano lo scrutinio segreto.
  5. La richiesta di votazione nominale o di scrutinio segreto deve essere presentata, anche in forma verbale, dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano.
  6. Nel caso di constatate irregolarità, il Presidente può annullare la votazione e disporre che essa sia immediatamente ripetuta.

Art. 10.
(Pubblicità dei lavori).

  1. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza si redige il processo verbale, che è letto ed approvato nella seduta successiva.
  2. Di ogni seduta della Commissione è redatto e pubblicato il resoconto stenografico, salvo che la Commissione disponga altrimenti. Di ogni seduta si redige e pubblica altresì, salvo che la Commissione disponga altrimenti, un resoconto sommario contenente l'indicazione degli argomenti trattati, degli oratori intervenuti e delle decisioni adottate.
  3. All'inizio di ogni seduta la Commissione può stabilire che sia attivato l'impianto audiovisivo a circuito interno.
  4. Nel corso della medesima seduta, la Commissione può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, la forma di pubblicità di cui al comma 2 e può altresì stabilire che la prosecuzione della seduta avvenga in forma segreta.
  5. Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta, su richiesta del Presidente o di sei componenti.

Art. 11.
(Norme applicabili).

  1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dalla legge istitutiva e dal presente Regolamento, ed in quanto applicabili, le norme contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione, nonché, per le attività svolte avvalendosi dei poteri dell'autorità giudiziaria, Pag. 433le norme del codice di procedura penale, ove compatibili.

TITOLO IV
MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 12.
(Poteri e limitazioni nello svolgimento dell'inchiesta).

  1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, nonché la disciplina di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5, della legge istitutiva. Trova altresì applicazione l'articolo 5 della legge istitutiva in ordine alle richieste di atti e documenti.

Art. 13.
(Attività istruttoria).

  1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell'articolo 11, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie e informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante indagini conoscitive e libere audizioni.
  2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.
  3. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante libere audizioni o mediante interrogatori o testimonianze formali ovvero mediante confronti fra due o più persone.
  4. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.
  5. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 14.
(Esame di testimoni e confronti).

  1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione delle attività di inchiesta.
  2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.
  3. Le domande sono rivolte ai testimoni, o alle persone ascoltate nella forma della libera audizione, dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.
  4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

Art. 15.
(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni).

  1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.
  2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporne l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell'audizione libera sarà sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico Pag. 434della loro deposizione. I testimoni devono sottoscriverlo; delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine entro il quale, in mancanza di richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

Art. 16.
(Falsa testimonianza).

  1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale, il Presidente della Commissione, previa ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

Art. 17.
(Denuncia di reato).

  1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.
  2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera di appartenenza.

Art. 18.
(Archivio della Commissione).

  1. L'Ufficio di Presidenza definisce con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti. Della relativa delibera è data comunicazione alla Commissione.
  2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di Segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
  3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle due Camere.
  4. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai componenti della Commissione, dai collaboratori esterni di cui all'articolo 21 e dal personale amministrativo addetto specificamente alla Commissione.
  5. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 19.
(Relazioni al Parlamento).

  1. La Commissione riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge istitutiva.
  2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.
  3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.Pag. 435
  4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.
(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione).

  1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione dispone di una sede, di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
  2. Per quel che concerne le spese per il funzionamento della Commissione trova applicazione la disciplina di cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge istitutiva.

Art. 21.
(Collaborazioni esterne).

  1. Al fine di consentire alla Commissione di avvalersi di tutte le collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente concorda con 1'Ufficio di Presidenza le relative deliberazioni. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.
  2. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti acquisiti dalla Commissione, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente.
  3. La Commissione può altresì avvalersi, per 1'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, di un nucleo di agenti e funzionari o ufficiali delle forze dell'ordine.
  4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, può deliberare di corrispondere ai collaboratori esterni un compenso.
  5. II Presidente della Commissione può disporre che i collaboratori assistano alle sedute della Commissione.
  6. Il rimborso delle spese è riconosciuto ai collaboratori esterni esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti ad essi specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce di norma alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio e il trasporto.

Art. 22.
(Modifiche al regolamento della Commissione).

  1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente Regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri componenti.