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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 novembre 2017
905.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. (Nuovo testo C. 2436 Dell'Orco).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il nuovo testo C. 2436 Dell'Orco, recante «Disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati»;
   richiamati i contenuti della proposta, finalizzata allo sviluppo di un sistema di mobilità basato sull'uso condiviso di veicoli privati che, oltre al contenimento dei costi di viaggio, consente la riduzione del numero delle vetture in circolazione, della congestione del traffico e dell'impatto ambientale;
   ricordato in proposito che il sistema di car pooling viene considerato strumento di mobilità sostenibile ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, che ha previsto – per il conseguimento degli impegni del Protocollo di Kyoto del 1997 – l'adozione da parte di regioni ed enti locali, di una serie di misure per la prevenzione e la riduzione delle emissioni inquinanti; tale sistema appare altresì coerente con le determinazioni assunte in sede di Accordo sul clima di Parigi, nel dicembre 2015;
   osservato come, per contribuire ulteriormente alla riduzione delle emissioni, sarebbe auspicabile incentivare anche nel trasporto condiviso un più ampio ricorso all'utilizzo di auto elettriche, anche a tal fine garantendo una più ampia disponibilità sul territorio nazionale di apposite colonnine per la ricarica di tali veicoli;
   rilevato altresì che la proposta appare coerente con la politica europea dei trasporti e della mobilità sostenibile, volta alla promozione di una nuova cultura della mobilità urbana, che rappresenta un tassello fondamentale per lo sviluppo sostenibile dell'UE;
   richiamata in merito la Strategia europea per una mobilità a basse emissioni (COM(2016)501 final), che evidenzia come il trasporto urbano sia responsabile del 23 per cento delle emissioni di gas a effetto serra nell'UE e incoraggia la pianificazione di una mobilità urbana sostenibile, anche attraverso lo sviluppo di sistemi di mobilità condivisa;
   richiamate sul punto le recenti comunicazioni della Commissione europea «Un'agenda europea per l'economia collaborativa» (COM(2016)356 final) e «L'Europa in movimento – Un'agenda per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti» (COM(2017) 283 final), nelle quali si evidenzia che il settore trasporti nell'UE deve cogliere le opportunità offerte dalle tecnologie digitali, facendo emergere nuovi modelli di business che producono servizi innovativi di mobilità, fra cui le nuove piattaforme online per le operazioni di car pooling;
   ricordato infine che la definizione di car pooling recata dalla proposta in esame appare coerente con quanto previsto nel progetto di legge di riforma del codice della strada, approvato in prima lettura dalla Camera il 9 ottobre 2014 e attualmente all'esame del Senato (S. 1638), volto ad introdurre analoga definizione nel codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 193

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE (Atto n. 456).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE;
   osservato che il regolamento (UE) n. 1169/2011 ha introdotto rilevanti innovazioni in ordine alle informazioni da fornire al consumatore attraverso l'etichetta dei prodotti, che si auspica possano condurre all'obbligatorietà, per tutti i Paesi membri, dell'indicazione dell'origine del prodotto o della materia prima;
   ricordato che, in tale ambito, è stato emanato, in attuazione dell'articolo 5, comma 3, lettera a), della legge di delegazione europea 2016 (legge 12 agosto 2016, n. 170), il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, che prevede l'indicazione obbligatoria in etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
   preso atto del parere favorevole espresso sullo schema di decreto legislativo in esame dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome dei Trento e di Bolzano, in data 26 ottobre 2017;
   considerato che il predetto schema è chiamato ad aggiornare, in relazione alle novità introdotte con il regolamento (UE) n. 1169/2011, sostituendole, le disposizioni nazionali contenute nel decreto legislativo n. 109 del 1992, attuative della direttiva 2011/91/UE, la quale detta norme in merito alle marche e diciture, che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;
   preso atto, al riguardo, che gli articoli da 17 a 20 dello schema in oggetto dettano disposizioni relative alle informazioni che debbono figurare in specifiche categorie di prodotti;
   rilevato, al riguardo, che l'articolo 25 prevede l'applicazione della clausola di mutuo riconoscimento per tutte le disposizioni contenute negli articoli sopra menzionati, in quanto rientranti, secondo quanto specifica la relazione illustrativa, in materia non armonizzata dal regolamento (UE) n. 1169/2011;
   considerato, in proposito, che l'articolo 17 dà attuazione a quanto previsto nella direttiva 2011/91/UE, tuttora autonomamente in vigore in quanto non compresa nel processo di armonizzazione recato dal regolamento (UE) n. 1169/2011 e, pertanto, applicabile a tutti gli operatori operanti negli Stati membri e non solo a quelli operanti in Italia;
   ritenuto, quindi, opportuno, premettere all'articolo 25 un inciso dove si faccia Pag. 194salva l'applicazione della normativa europea vigente,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   all'articolo 25, siano premesse le seguenti parole: «Fatta salva l'applicazione della normativa europea vigente,».