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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 dicembre 2017
924.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (C. 4768 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 4768/I Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Al comma 50, sostituire le parole: per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero del versamento del 50 per cento con le seguenti: per un periodo massimo di settantadue mesi, l'esonero del versamento del 25 per cento.
4768/XI/1. 31. Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Giacobbe, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli.

  Al comma 53, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2019, l'esonero spetta altresì nei confronti dei soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, purché risultino disoccupati da almeno sei mesi.

  Conseguentemente, dopo il comma 624, aggiungere i seguenti:
  624-bis. Al fine di garantire e promuovere la continuità, l'efficienza e l'efficacia delle attività nel campo della prevenzione connesse ai bisogni di salute, le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  624-ter. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 finalizzato a stabilire le variazioni di cui al comma 624-bis è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4768/XI/1. 30. Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Giacobbe, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli.

  Al comma 53, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato occupato a tempo indeterminato con contratto di somministrazione, il beneficio di cui al comma 50 è comunque riconosciuto al datore di lavoro che nei dodici mesi precedenti è stato utilizzatore del lavoratore ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e assume tale lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, fermo restando il requisito anagrafico di cui al comma 51.
4768/XI/1. 1. Gribaudo.

  Al comma 58, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) dottorandi di ricerca, per i quali il requisito anagrafico è soddisfatto rispetto agli anni compiuti al momento dell'ammissione al dottorato.
4768/XI/1. 2. Gribaudo.

Pag. 209

  Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:
  58-bis. Entro 90 giorni dall'approvazione della seguente legge l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 72 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridefinito attraverso un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di favorire l'occupazione delle giovani donne di età inferiore a 40 anni, in particolare prevedendo una forma di agevolazione fiscale o contributiva di entità non inferiore a 5.000 euro per la loro assunzione a tempo indeterminato. Fino all'emanazione del decreto restano valide le disposizioni vigenti con riferimento tale fondo.
4768/XI/1. 3. Gribaudo.

  Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:
  58-bis. Agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «trentasei mesi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: «ventiquattro mesi».
4768/XI/1. 102. Gribaudo.

  Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
  61-bis. Al fine di sostenere l'attività di contrasto al lavoro sommerso, l'osservanza delle norme di legislazione sociale e di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tenuto conto del costo per il bilancio dello Stato dei fenomeni di lavoro nero scaturenti dalla relativa omissione contributiva e dei costi sociali derivanti anch'essi dagli infortuni sui luoghi di lavoro, il Fondo unico di amministrazione relativo al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comprensivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, è incrementato di 7 milioni di euro, al fine di permettere il corretto svolgimento della funzione ispettiva. Le somme destinate al suddetto personale e finalizzate ad incentivare l'attività degli ispettori del lavoro non rientrano negli oneri e nelle riduzioni previste nell'allegato al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 72. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4768/XI/1. 18. Rizzetto.

  Dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69-bis. Al fine di garantire un'equa retribuzione a tutti i lavoratori in conformità all'articolo 36 della Costituzione, il Governo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica istituisce una commissione indipendente che individui i criteri idonei per l'istituzione di una retribuzione minima garantita su base nazionale.
4768/XI/1. 19. Rizzetto.

  Dopo il comma 71, aggiungere il seguente:
  71-bis. Al fine concorrere ad equilibrare le disuguaglianze di genere nei trattamenti pensionistici in agricoltura, con effetto dal 1o gennaio 2018 la misura della maggiorazione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, limitatamente alle lavoratrici agricole e rispetto all'importo della misura vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è incrementata di Pag. 21050 euro o, in ogni caso, di una quota di tale incremento tale da raggiungere e non superare il corrispondente importo previsto per il trattamento pensionistico dei lavoratori agricoli. 
  71-ter. Le disposizioni di cui al comma 71-bis si applicano nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui e per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, con le seguenti: 2.585.300 euro per l'anno 2018 e di 38.868.200 euro per l'anno 2019, di 120.812.100 euro per l'anno 2020.
4768/XI/1. 106. Mongiello, Ginefra, Pelillo, Grassi, Valiante, Castricone, Marroni.

  Al comma 76, capoverso Art. 22-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle medesime condizioni e in deroga agli articoli 4 e 22, comma 3, il contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1 lettera c) è prorogato sino a un limite massimo di sei mesi qualora siano stati previsti investimenti complessivi che necessitino di maggior tempo o siano presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane o la loro riqualificazione.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 30.000.000;
   2019: – 30.000.000.
4768/XI/1. 54. Albanella.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  76-bis. Entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2018, ai lavoratori delle imprese per le quali sono aperti i tavoli di crisi presso il Ministero dello sviluppo economico è riconosciuta, su richiesta, la proroga fino al 30 giugno 2018 della mobilità in essere al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, dopo il comma 624, aggiungere i seguenti:
  624-bis. Al fine di garantire e promuovere la continuità, l'efficienza e l'efficacia delle attività nel campo della prevenzione connesse ai bisogni di salute, le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  624-ter. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 finalizzato a stabilire le variazioni di cui al comma 624-bis è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4768/XI/1. 32. Miccoli, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri.

  Al comma 78, capoverso Art. 24-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale.
4768/XI/1. 55. Albanella.

  Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
  79-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, i datori di lavoro che ricorrono a licenziamenti rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 sono tenuti a riconoscere una indennità non inferiore a otto mensilità e non superiore a trentasei mensilità, nonché un'indennità fissa pari a 1.000 euro, rivalutabili annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia Pag. 211e delle finanze, finalizzata ad incrementare le dotazioni finanziarie volte a finanziare l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
4768/XI/1. 29. Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Giacobbe, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli.

  Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
  79-bis. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 33 è aggiunto il seguente:
  «33-bis. Il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei casi di risoluzione di diritto del contratto di cui all'articolo 343 del codice della navigazione».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000;
   2020: – 10.000.000.
4768/XI/1. 57. Rostellato.

  Al comma 80, sostituire le parole: dell'assegno di ricollocazione, escluse le spese di personale, con le seguenti: delle misure nazionali di politica attiva del lavoro, ivi comprese l'assegno di ricollocazione e l'alternanza scuola-lavoro.
4768/XI/1. 38. Tinagli.

  Dopo il comma 81, aggiungere i seguenti:
  81-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è aggiunto il seguente comma:
   «4-bis. L'intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 4 può essere autorizzato, sino ad un limite massimo di sei mesi ed entro il limite di spesa di 50 milioni di euro anche per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

  81-ter. Agli oneri derivanti dal comma 81-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
4768/XI/1. 68. Patrizia Maestri.

  Dopo il comma 81, aggiungere il seguente
  81-bis. All'articolo 15, comma 15-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 le parole: «1o luglio 2017», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2017».
4768/XI/1. 101. Gribaudo.

  Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
  81-bis. All'articolo 44, comma 6-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione delle risorse erogate ai destinatari in base all'effettivo utilizzo dei corrispondenti trattamenti di cassa o mobilità in deroga».
4768/XI/1. 95. Baruffi, Incerti, Patrizia Maestri, Arlotti.

  Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
  81-bis. All'articolo 44, comma 6-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «già oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle province autonome» sono aggiunte le seguenti: «ed erogate ai destinatari Pag. 212in base all'effettivo utilizzo dei corrispondenti trattamenti di cassa o mobilità in deroga».
4768/XI/1. 52. Miccoli.

  Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
  81-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ammenda da euro 10.000 a euro 20.000 per ogni lavoratore occupato».
4768/XI/1. 93. Baruffi.

  Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
  81-bis. I contenziosi amministrativi e giudiziari pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge riguardanti l'applicazione dell'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono essere definiti, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a domanda dei datori di lavoro interessati, con la rinuncia ai contenziosi medesimi e con il pagamento integrale della contribuzione di finanziamento della indennità economica di malattia in base all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, senza l'aggravio di sanzioni civili, di somme aggiuntive, di interessi di mora e di ogni altro accessorio. Il pagamento integrale può anche avvenire in trentasei rate mensili di pari importo, con il solo aggravio degli interessi di dilazione applicabili ai debiti contributivi.
4768/XI/1. 91. Baruffi.

  Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
  81-bis. L'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si interpreta nel senso che i datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di finanziamento della indennità economica di malattia per gli iscritti al fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo e per gli iscritti al fondo pensioni degli sportivi professionisti, già di competenza dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, con riguardo al solo personale inquadrato nella categoria degli impiegati che svolga mansioni di carattere amministrativo o contabile, a condizione che il relativo trattamento economico di malattia sia corrisposto agli stessi lavoratori per legge o per contratto collettivo di lavoro, anche di diritto comune e anche di livello territoriale o aziendale.
4768/XI/1. 90. Baruffi.

  Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
  Al comma 1, lettera b), dell'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 dopo le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2016» sono aggiunte le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2017».
4768/XI/1. 69. Patrizia Maestri.

  Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
  81-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dall'anno 2017 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è incrementata del 35 per cento. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di quattro mesi. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in 57 milioni di euro per l'anno 2018 e in 78 milioni di euro a Pag. 213decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. n. 190.
4768/XI/1. 76. Patrizia Maestri, Arlotti.

  Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
  81-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dall'anno 2017 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è incrementata del 17,5 per cento, fino ad un massimo del 35 per cento, per ciascuno degli anni immediatamente precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione nei quali il lavoratore sia stato impiegato esclusivamente in attività stagionali dei medesimi settori del turismo e degli stabilimenti termali. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di quattro mesi. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2017 e in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
4768/XI/1. 67. Patrizia Maestri, Iacono, Tino Iannuzzi.

  Dopo il comma 82, aggiungere il seguente:
  82-bis. Ai fini del calcolo dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, a decorrere dal 1o gennaio 2018, è abrogato l'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive integrazioni e modificazioni, l'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive integrazioni e modificazioni, l'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive integrazioni e modificazioni e l'articolo 24, commi 12 e 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive integrazioni e modificazioni, nonché le eventuali e ulteriori disposizioni non compatibili con le suddette abrogazioni.
4768/XI/1. 4. Rizzetto.

  Al comma 83, dopo le parole: comma 84, aggiungere le seguenti: nonché per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere il comma 85;
   b) dopo il comma 623 aggiungere il seguente:
  623-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 26,5 per cento».
4768/XI/1. 22. Rizzetto.

  Al comma 84, lettere a) e b), sostituire le parole: almeno 30 anni con le seguenti: almeno 20 anni.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –40.000.000;
   2019: –40.000.000;
   2020: –40.000.000.
4768/XI/1. 33. Patrizia Maestri, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Miccoli.

Pag. 214

  All'Allegato B di cui al comma 84, lettera a), sostituire la lettera E) con la seguente:
   E). Conduttori di autoambulanze, mezzi pesanti e camion.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
4768/XI/1. 70. Patrizia Maestri.

  All'Allegato B di cui al comma 84, lettera a), sostituire le lettera N) e O) con le seguenti:
   N). Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca, a tempo determinato che abbiano svolto, anche in via non continuativa, almeno 102 giornate di lavoro ogni anno, per sette anni negli ultimi dieci;
   O). Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in lato mare dipendenti o soci di cooperative che abbiano effettuato, anche in via non continuativa, almeno 9 mesi di lavoro ogni anno, per sette anni negli ultimi dieci anni.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –20.000.000;
   2019: –20.000.000;
   2020: –20.000.000.
4768/XI/1. 74. Arlotti, Marchetti.

  All'allegato B di cui al comma 84, lettera a), dopo la lettera Q), aggiungere la seguente:
   R). Operai ceramisti

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –25.000.000;
   2019: –25.000.000;
   2020: –25.000.000.
4768/XI/1. 43. Di Salvo, Mazzoli, Fioroni, Terrosi, Marco Di Maio, Morassut, Melilli, Miccoli, Stella Bianchi.

  All'allegato B di cui al comma 84, lettera a), dopo la lettera Q), aggiungere la seguente:
   R). Lavoratori in altezza come indicato nella tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374;

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
4768/XI/1. 53. Albanella.

  Al comma 89, dopo le parole: ulteriori specificazioni di cui all'allegato B aggiungere le seguenti: nonché ulteriori condizioni che possono determinare una riduzione dell'aspettativa di vita.
4768/XI/1. 50. Giacobbe.

  Dopo il comma 89, aggiungere il seguente:
  89-bis. A decorrere dall'anno 2018, alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti o autonomi del settore Pag. 215privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, affetti da emofilia, che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico, a seguito del versamento e dell'accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali. Ai fini del riconoscimento del diritto all'accesso al trattamento pensionistico, i soggetti di cui al primo periodo presentano un'apposita domanda all'INPS. Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale:
   a) certificazione attestante la malattia, rilasciata dalle commissioni mediche preposte;
   b) certificazione attestante il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato, non inferiori ai limiti minimi di cui al primo periodo.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000;
   2020: –5.000.000.
4768/XI/1. 5. Gribaudo.

  Dopo il comma 92, aggiungere il seguente:
  92-bis. Al fine di riconoscere la rivalutazione del trattamento di quiescenza sia dei lavoratori cessati che di quelli ancora in servizio di Poste Italiane S.p.a., il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme attuative per porre in essere la rivalutazione e istituisce un apposito Fondo con vincolo di destinazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
4768/XI/1. 23. Rizzetto.

  Dopo il comma 95, aggiungere il seguente:
  95-bis. L'intervento del patronato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 193 del 10 ottobre 2008, relativo alla denuncia di infortunio di cui all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è riconosciuto efficace ai fini del finanziamento, indipendentemente dal decorso del termine assegnato all'istituto previdenziale per provvedere ai sensi del medesimo articolo 100.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.
4768/XI/1. 97. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 95, aggiungere il seguente:
  95-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, gli enti di previdenza di diritto privato, al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale nei confronti degli iscritti, sono abilitati, anche in forma associata, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali a sostegno del reddito e dell'attività professionale che abbiano comunque effetto sulla capacità reddituale e contributiva dei propri iscritti, nel rispetto delle procedure previste dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. In caso di disavanzo economico-finanziario è possibile attivare misure di sostegno al reddito, nei confronti degli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla Pag. 216propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie, solo se finanziate da apposita contribuzione.
4768/XI/1. 6. Gribaudo.

  Sostituire il comma 97 con il seguente:
  97. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 166, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019»;
   b) alla lettera a) dei commi 179 e 199, dopo le parole: «procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604,» sono inserite le seguenti: «ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato»;
   c) dopo il comma 179 è aggiunto il seguente:
  179-bis. – Ai fini dei riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) dei medesimo comma sono ridotti, per le donne, di un anno per ogni figlio, nei limite massimo di due anni;
   d) alla lettera a) dei commi 179 e 199 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando che lo status di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015, non derivi dalla volontà dei lavoratore, la mancata fruizione di qualsiasi forma di ammortizzatore sociale a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, non comporta l'esclusione dalle misure previste dal presente comma»;
   e) all'articolo 1 comma 179, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato C) e successive modificazioni e integrazioni, che svolgono o hanno svolto, per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, rispetto al momento del pensionamento, ovvero da almeno sei anni su sette se più favorevole, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso il loro svolgimento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. Per gli operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca a tempo determinato si prende a riferimento il limite minimo di almeno 102 giornate di lavoro ogni anno e per i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative il limite minimo di almeno 9 mesi di lavoro ogni anno»;
   f) al comma 199, la lettera d), è sostituita dalla seguente: « d) sono lavoratori dipendenti, di cui alle professioni indicate all'allegato E) e successive modificazioni e integrazioni, che svolgono o hanno svolto, per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, al momento del pensionamento, ovvero da almeno sei anni su sette se più favorevole, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso il loro svolgimento, ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. Per gli operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca, a tempo determinato si prende a riferimento il limite minimo di almeno 102 giornate di lavoro ogni anno e per i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative il limite minimo di almeno 9 mesi di lavoro ogni anno»;
   g) al comma 186, primo periodo, le parole: «il beneficio dell'indennità disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185 è riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «I benefici ai sensi dei commi da 179 a 185 e 199, sono riconosciuti», e le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2017, di 688,7 milioni Pag. 217di euro per l'anno 2018, di 740,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 542,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 336,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 103,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 9,4 milioni di euro per l'anno 2023».
   h) al comma 186, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora invece dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, risultassero risparmi di spesa, le conseguenti economie confluiscono nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sono nuovamente riutilizzabili per il beneficio previsto dai commi 179 a 185 dell'articolo 1 della presente legge.».

  Conseguentemente, dopo il comma 97, aggiungere il seguente:
  97-bis. – Con decorrenza dal 1o gennaio 2018, le categorie di cui agli allegati C – ed E – della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono sostituite dalle categorie di cui all'allegato B – articolo 1, comma 84, lettera a), della presente legge.
4768/XI/1. 25. Giacobbe, Albanella, Baruffi, Incerti, Miccoli, Patrizia Maestri, Casellato, Boccuzzi, Paris, Damiano, Arlotti, Lavagno, Rotta, Di Salvo, Rostellato, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo.

  Al comma 97, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 179, alinea, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».

  Conseguentemente, dopo il comma 629, aggiungere i seguenti:
  629-bis. Al fine di garantire e promuovere la continuità, l'efficienza e l'efficacia delle attività nel campo della prevenzione connesse ai bisogni di salute, le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore a 150 milioni di euro per l'anno 2019.
  629-ter. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 finalizzato a stabilire le variazioni di cui al comma 629-bis è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4768/XI/1. 34. Baruffi, Albanella, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Giacobbe, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli.

  Al comma 97, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 179, lettera c), dopo le parole: «74 per cento» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero che rientrano nei soggetti di cui all'articolo 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138,».

  Conseguentemente, sostituire il comma 624 con il seguente: Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 17.085.300 euro per l'anno 2018 e di 53.368.200 euro per l'anno 2019, di 135.312.100 euro per l'anno 2020, 179.508.500 euro per l'anno 2021, di 168.804.300 euro per l'anno 2022, di 123.300.700 euro per l'anno 2023, di 108.096.400 euro per l'anno 2024, di 138.892.100 euro per l'anno 2025, di 148.887.900 euro per l'anno 2026, di 140.583.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 143.883.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
4768/XI/1. 7. Gribaudo.

  Al comma 97, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'allegato C di cui al comma 179, lettera d), sono aggiunte le seguenti lettere:Pag. 218
   N). operai agricoli a tempo determinato, che abbiano effettuato almeno 102 giornate di lavoro ogni anno, negli ultimi 6 anni;
   O). lavoratori del settore della pesca che abbiano effettuato almeno 9 mesi di lavoro all'anno, negli ultimi 6 anni.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –40.000.000;
   2019: –40.000.000;
   2020: –40.000.000.
4768/XI/1. 75. Arlotti, Marchetti.

  Al comma 97, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
  b-bis) al comma 179, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
   «d-bis) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.».
4768/XI/1. 89. Boccuzzi.

  Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:
  97-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla lettera c), dopo le parole: «74 per cento» aggiungere le seguenti: «o che hanno ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –12.000.000;
   2019: –12.000.000;
   2020: –12.000.000.
4768/XI/1. 48. Giacobbe.

  Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:
  97-bis. All'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla lettera c), dopo le parole: «74 per cento» aggiungere le seguenti: «o che hanno ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –20.000.000;
   2019: –20.000.000;
   2020: –20.000.000.
4768/XI/1. 49. Giacobbe.

  Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:

  97-bis. All'articolo 1 comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
  «c-bis) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento».
4768/XI/1. 88. Damiano.

  Dopo il comma 97 è aggiunto il seguente:

  «97-bis. L'istituto del cumulo dei contributi di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modifiche, si applica anche ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno i requisiti per richiedere l'accesso ad una delle misure di salvaguardia di cui all'articolo Pag. 2191, comma 212, e seguenti della legge 11 dicembre 2016 n. 232, nonché per accedere alla pensione contributiva in regime opzione donna, di cui all'articolo 1 comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243.»
4768/XI/1. 94. Baruffi, Cinzia Maria Fontana.

  Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:
  97-bis. Al fine di prorogare il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma entro il 31 dicembre 2019 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale. Agli oneri derivanti dall'attuazione della proroga si provvede a valere sulle risorse residue di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, con quota parte delle maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al periodo successivo. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
4768/XI/1. 9. Rizzetto.

  Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:
  97-bis. Al fine di prorogare il regime di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, entro il 31 dicembre 2018 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale. Agli oneri derivanti dall'attuazione della proroga si provvede a valere sulle risorse residue di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, con quota parte delle maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al periodo successivo. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
4768/XI/1. 8. Rizzetto.

  Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:

  97-bis. Al fine di prorogare il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà ivi prevista è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, entro il 31 giugno 2018 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il, sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale. Agli oneri derivanti dall'attuazione della proroga si provvede a valere sulle risorse residue dell'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, con quota parte delle maggiori Pag. 220risorse derivanti dalle disposizioni di cui al periodo successivo. A decorrere dal 1ogennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successi modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
4768/XI/1. 15. Rizzetto.

  Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:
  97-bis. La legge 11 giugno 1974, n. 252, è abrogata, escludendo effetti retroattivi per coloro che hanno acquisito legittimamente il diritto al trattamento pensionistico ivi previsto.
4768/XI/1. 16. Rizzetto.

  Dopo il comma 97, aggiungere i seguenti:

  97-bis. I requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, a domanda, ai lavoratori e alle lavoratrici che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inseriti nelle otto salvaguardie anteriori, fino ad un numero pari a 6.000 soggetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti di accesso alla nona salvaguardia, comprendendo coloro che hanno sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  97-ter. Agli oneri derivanti dal comma 97-bis si provvede mediante l'utilizzo di quota parte del maggior gettito derivante, a decorrere dal 1o gennaio 2018, dall'aumento di 0,5 punti percentuali della misura di cui ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
4768/XI/1. 17. Rizzetto.

  Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:

  97-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.
(Calcolo per lavoratori stagionali).
  1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, residenti in Italia, la NASpI, fermi restando la riduzione ed il prelievo di cui ai commi 3 e 4, dell'articolo 4 è così calcolata:
   a) 60 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 13 e 52 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASpI;
   b) 65 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 53 e 103 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASpI;
   c) 70 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di oltre 103 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASpI.

Pag. 221

  2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli quelli assunti per attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, quelli definiti da avvisi comuni e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché quelli assunti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento dell'anno scolastico, in sostituzione del calcolo di cui all'articolo 4.
  3. In ogni caso la NASpI non può superare nel 2018 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.».
   b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 4-bis, in deroga al comma 1, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione».
   c) all'articolo 9:
  1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comma 1 e, per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis, ai fini di cui all'articolo 5, comma 1-bis
  2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comma 1 e, per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 1-bis
   d) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione del calcolo di cui al comma 1, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 5, comma 1-bis, entro un limite di retribuzione pari a 1,2 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso.»
4768/XI/1. 21. Rizzetto.

  Dopo il comma 99, aggiungere i seguenti:

  99-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'importo dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 è stabilito in 300 euro per tredici mensilità.
  99-ter. Al fin di far fronte alle spese di cui al comma 99-bis, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria Interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2018 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 150 milioni di euro e, in via permanente, a decorrere dall'anno 2019, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 150 milioni di euro.
4768/XI/1. 72. Patrizia Maestri.

  Dopo il comma 99, aggiungere il seguente:
  99-bis. A decorrere dall'anno 2018 l'importo dei trattamenti pensionistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, complessivamente inferiori a quattro volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS, è incrementato del dieci per cento.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –40.000.000;
   2019: –40.000.000;
   2020: –40.000.000.
4768/XI/1. 73. Patrizia Maestri.

Pag. 222

  Dopo il comma 99, aggiungere il seguente:
  99-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 2013, n. 157 continuano ad applicarsi, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai dipendenti da aziende del settore editoriale e stampatrici di periodici, che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, a cui è stata accertata la causale di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1o gennaio 2014 ed il 31 maggio 2015, ancorché, dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa. Il beneficio di cui al presente comma non spetta a coloro che hanno ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato.
  99-ter. Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dopo la trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al predetto istituto degli elenchi delle imprese di cui al comma 99-bis, per le quali siano state accertate le condizioni di cui all'articolo 35, comma 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416.
  99-quater. I trattamenti pensionistici di cui al comma 99-ter sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2017, di 3 milioni di euro per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per l'anno 2019, di 3 milioni di euro per l'anno 2020, di 3 milioni di euro per l'anno 2021, di 3 milioni di euro per l'anno 2022.
  99-quinquies. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al comma 99-bis secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione dei commi 99-bis, 99-ter e 99-quater, l'Istituto nazionale della previdenza sociale non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –3.000.000;
   2019: –3.000.000;
   2020: –3.000.000.
4768/XI/1. 59. Damiano.

  Dopo il comma 99, aggiungere il seguente:
  99-bis. All'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
  «17-bis. Le previsioni del comma 17 si applicano, su richiesta dagli interessati, anche ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca. I ricercatori acquisiscono il diritto alla permanenza in servizio, presentando la domanda al presidente dell'ente di appartenenza, almeno sei mesi prima della data di collocamento a riposo».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –3.000.000;
   2019: –3.000.000;
   2020: –3.000.000.
4768/XI/1. 26. Rotta, Zardini.

Pag. 223

  Dopo il comma 99, aggiungere il seguente:
  99-bis. Tenuto conto della particolare gravosità del lavoro a turni su dodici ore, ai fini del conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5 per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
4768/XI/1. 58. Damiano.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
(Ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

  1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'ordinamento degli istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.
  2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:
   a) il presidente;
   b) il consiglio di amministrazione;
   c) il consiglio di strategia e vigilanza;
   d) il direttore generale;
   e) il collegio dei sindaci.

  3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
  4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, Pag. 224che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
  5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.
  6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:
   a) delibera ogni triennio il piano industriale;
   b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
   c) predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
   d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;
   e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;
   f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
   g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;Pag. 225
   h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

  7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da sedici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.
  11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.
  12. il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal curriculum del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito internet istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.
  13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:
   a) definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;
   b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
   c) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
   d) esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;
   e) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;
   f) esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui Pag. 226all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;
   g) predispone e adotta il bilancio sociale;
   h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

  14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.
  16. Il direttore generale:
   a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;
   b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;
   c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;
   d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;
   e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;
   f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;
   g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;
   h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

  17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.
  18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Pag. 227Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409 del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.
  19. L'organismo indipendente di valutazione della performance istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.
  20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non dà titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.
  21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi provinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.
  22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.
  23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non da diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.
  25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze».

  104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.
  104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni Pag. 228di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
  104-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
*4768/XI/1. 20. Rizzetto.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
(Ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

  1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'ordinamento degli istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.
  2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:
   a) il presidente;
   b) il consiglio di amministrazione;
   c) il consiglio di strategia e vigilanza;
   d) il direttore generale;
   e) il collegio dei sindaci.

  3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
  4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Pag. 229Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
  5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.
  6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:
   a) delibera ogni triennio il piano industriale;
   b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
   c) predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
   d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;
   e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;
   f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
   g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;
   h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al Pag. 230processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

  7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da sedici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.
  11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.
  12. il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal curriculum del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito internet istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.
  13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:
   a) definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;
   b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
   c) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
   d) esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;
   e) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;
   f) esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed Pag. 231elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;
   g) predispone e adotta il bilancio sociale;
   h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

  14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.
  16. Il direttore generale:
   a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;
   b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;
   c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;
   d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;
   e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;
   f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;
   g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;
   h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

  17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.
  18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409 Pag. 232del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.
  19. L'organismo indipendente di valutazione della performance istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.
  20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non dà titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.
  21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi provinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.
  22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.
  23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non dà diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.
  25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze».

  104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.
  104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni Pag. 233di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
  104-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
*4768/XI/1. 35. Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Giacobbe, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
(Ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

  1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'ordinamento degli istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.
  2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:
   a) il presidente;
   b) il consiglio di amministrazione;
   c) il consiglio di strategia e vigilanza;
   d) il direttore generale;
   e) il collegio dei sindaci.

  3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
  4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di Pag. 234trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
  5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.
  6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:
   a) delibera ogni triennio il piano industriale;
   b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
   c) predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
   d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;
   e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;
   f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
   g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;Pag. 235
   h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

  7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.
  11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.
  12. il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal curriculum del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito internet istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.
  13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:
   a) definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;
   b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
   c) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
   d) esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;
   e) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;
   f) esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui Pag. 236all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;
   g) predispone e adotta il bilancio sociale;
   h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

  14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.
  16. Il direttore generale:
   a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;
   b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;
   c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;
   d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;
   e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;
   f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;
   g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;
   h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

  17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.
  18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Pag. 237Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409 del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.1 componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.
  19. L'organismo indipendente di valutazione della performance istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.
  20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non da titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.
  21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi provinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.
  22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.
  23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non da diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.
  25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze».

  104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.
  104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni Pag. 238di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
  104-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
*4768/XI/1. 98. Polverini.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
(Ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

  1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'ordinamento degli istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.
  2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:
   a) il presidente;
   b) il consiglio di amministrazione;
   c) il consiglio di strategia e vigilanza;
   d) il direttore generale;
   e) il collegio dei sindaci.

  3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
  4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Pag. 239Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
  5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.
  6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:
   a) delibera ogni triennio il piano industriale;
   b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
   c) predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
   d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;
   e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;
   f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
   g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;
   h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al Pag. 240processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

  7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da medici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.
  11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.
  12. il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal curriculum del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito internet istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.
  13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:
   a) definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;
   b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
   c) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
   d) esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;
   e) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;
   f) esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed Pag. 241elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;
   g) predispone e adotta il bilancio sociale;
   h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

  14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.
  16. Il direttore generale:
   a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;
   b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;
   c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;
   d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;
   e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;
   f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;
   g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;
   h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

  17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.
  18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409 Pag. 242del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.1 componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.
  19. L'organismo indipendente di valutazione della performance istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.
  20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non da titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.
  21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi provinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.
  22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.
  23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non da diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.
  25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze”».

  104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.
  104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni Pag. 243di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
  104-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
*4768/XI/1. 99. Simonetti.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
(Ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

  1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'ordinamento degli istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.
  2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:
   a) il presidente;
   b) il consiglio di amministrazione;
   c) il consiglio di strategia e vigilanza;
   d) il direttore generale;
   e) il collegio dei sindaci.

  3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
  4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Pag. 244Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
  5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.
  6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:
   a) delibera ogni triennio il piano industriale;
   b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
   c) predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
   d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;
   e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;
   f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
   g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;
   h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al Pag. 245processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

  7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.
  11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.
  12. il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal curriculum del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito internet istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.
  13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:
   a) definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;
   b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
   c) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
   d) esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;
   e) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;
   f) esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed Pag. 246elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;
   g) predispone e adotta il bilancio sociale;
   h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

  14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.
  16. Il direttore generale:
   a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;
   b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;
   c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;
   d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;
   e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;
   f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;
   g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;
   h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

  17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.
  18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409 Pag. 247del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.
  19. L'organismo indipendente di valutazione della performance istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.
  20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non da titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.
  21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi provinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.
  22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.
  23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non da diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.
  25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze”».

  104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.
  104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni Pag. 248di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
  104-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
*4768/XI/1. 103. Placido, Airaudo.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
(Ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

  1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'ordinamento degli istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.
  2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:
   a) il presidente;
   b) il consiglio di amministrazione;
   c) il consiglio di strategia e vigilanza;
   d) il direttore generale;
   e) il collegio dei sindaci.

  3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
  4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Pag. 249Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
  5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.
  6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:
   a) delibera ogni triennio il piano industriale;
   b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
   c) predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
   d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;
   e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;
   f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
   g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;
   h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al Pag. 250processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

  7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da medici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.
  11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.
  12. il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal curriculum del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito internet istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.
  13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:
   a) definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;
   b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
   c) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
   d) esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;
   e) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;
   f) esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed Pag. 251elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;
   g) predispone e adotta il bilancio sociale;
   h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

  14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.
  16. Il direttore generale:
   a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;
   b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;
   c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;
   d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;
   e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;
   f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;
   g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;
   h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

  17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.
  18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409 Pag. 252del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.1 componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.
  19. L'organismo indipendente di valutazione della performance istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.
  20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non da titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.
  21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi provinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.
  22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.
  23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non da diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.
  25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze”».

  104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.
  104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni Pag. 253di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
  104-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
*4768/XI/1. 104. Martelli, Zappulla, Giorgio Piccolo.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
(Ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

  1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'ordinamento degli istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.
  2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:
   a) il presidente;
   b) il consiglio di amministrazione;
   c) il consiglio di strategia e vigilanza;
   d) il direttore generale;
   e) il collegio dei sindaci.

  3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
  4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento Pag. 254dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
  5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.
  6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:
   a) delibera ogni triennio il piano industriale;
   b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
   c) predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
   d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;
   e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;
   f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
   g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;
   h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività Pag. 255svolta, con particolare riferimento al processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

  7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da medici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.
  11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.
  12. Il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal curriculum del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito internet istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.
  13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:
   a) definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;
   b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
   c) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
   d) esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;
   e) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;
   f) esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed Pag. 256elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;
   g) predispone e adotta il bilancio sociale;
   h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

  14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.
  16. Il direttore generale:
   a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;
   b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;
   c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;
   d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;
   e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;
   f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;
   g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;
   h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

  17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.
  18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409 Pag. 257del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.1 componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.
  19. L'organismo indipendente di valutazione della performance istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.
  20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non da titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.
  21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi provinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.
  22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.
  23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non da diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.
  25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze».

  104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.
  104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni Pag. 258di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
  104-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
*4768/XI/1. 105. Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. Al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, all'articolo 2, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le associazioni e fondazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Le associazioni e fondazioni sono legittimate a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari delle associazioni o fondazioni depositate a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o nell'interesse degli stessi».

  104-ter. Agli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, in considerazione della specifica missione istituzionale da essi svolta, non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dal comma 629 del presente articolo.
4768/XI/1. 44. Di Salvo.

  Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:
  104-bis. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 34, dopo la parola: «integrativa,» sono aggiunte le seguenti: Pag. 259«socio assistenziale, di sostegno all'esercizio della libera professione, nonché di welfare,» e alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: «Ferma restando la sostenibilità della gestione previdenziale, gli enti possono destinare alle finalità di cui al presente comma e al successivo comma 34-bis una quota non superiore al 10 per cento dei rendimenti annuali del patrimonio»;
   b) dopo il comma 34 è aggiunto il seguente:
  «34-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 34 gli enti, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, anche per le finalità di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, istituiscono appositi organismi di monitoraggio e verifica degli andamenti dei flussi finanziari, dei redditi, delle prestazioni, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea».
4768/XI/1. 45. Di Salvo.

  Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:
  104-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità alle lavoratrici di imprese che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove».

  Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026 e di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: 7.583.300 euro per l'anno 2018 e di 43.869.200 euro per l'anno 2019, di 125.812.100 euro per l'anno 2020, 170.008.500 euro per l'anno 2021, di 159.304.300 euro per l'anno 2022, di 113.800.700 euro per l'anno 2023, di 98,596.400 euro per l'anno 2024, di 129.392.100 euro per l'anno 2025, di 139.387.900 euro per l'anno 2026 e di 131.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 134.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029.
4768/XI/1. 39. Di Salvo, Paris.

  Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:
  104-bis. Al fine di consentire all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) lo svolgimento delle funzioni ad esso normativamente assegnate, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività ispettive di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nonché con riguardo alla funzione di rappresentanza in giudizio ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) autorizzato a bandire un concorso per 100 funzionari amministrativi e 150 funzionari ispettivi.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –25.000.000;
   2019: –25.000.000;
   2020: –25.000.000.
4768/XI/1. 84. Boccuzzi, Lavagno.

Pag. 260

  Dopo il comma 105, aggiungere i seguenti:
  105-bis. In via sperimentale, per gli anni dal 2018 al 2020, l'INAIL eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di importo fisso pari a euro 12.000 da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'interessato per gli eventi accertati nel predetto triennio.
  105-ter. La prestazione assistenziale è riconosciuta in caso di decesso a favore degli eredi dei malati di cui al comma 105-bis, ripartita tra gli stessi, su domanda, da produrre all'INAIL entro un anno dalla data del decesso stesso, a pena di decadenza.
  105-quater. I soggetti di cui ai commi 105-bis e 105-ter che hanno beneficiato per il triennio 2015-2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, della prestazione una tantum pari a 5.600 di cui al decreto interministeriale 4 settembre 2015, possono, previa domanda da presentare all'INAIL entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere l'integrazione della prestazione sino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 105-bis. Qualora i malati di mesotelioma non professionale che hanno già percepito la prestazione una tantum per il triennio 2015-2017 siano deceduti prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'integrazione i loro eredi, con le stesse modalità e termini di cui al primo periodo.
  105-quinquies. L'INAIL provvede ad erogare le prestazioni di cui ai commi 105-bis e 105-ter e le integrazioni di cui al comma 105-quater a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'importo di spesa complessivo per il triennio di 25.000.000 euro, e comunque, nel limite delle risorse previste dal decreto interministeriale 4 settembre 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4768/XI/1. 62. Lavagno, Boccuzzi.

  Dopo il comma 105, aggiungere i seguenti:
  105-bis. Ai soli fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, senza corresponsione di arretrati, per i lavoratori che abbiano prestato la loro attività nell'ambito di stabilimenti industriali censiti come siti contaminati da amianto dai Piani Regionali di Intervento e Bonifica, alle dipendenze di aziende la cui responsabilità per inquinamento da asbesto sia stata accertata con sentenza penale, il numero di settimane coperte da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di lavoro in condizioni di esposizione all'amianto successivi al 31 dicembre 1992 è moltiplicato per il coefficiente 1,5.
  105-ter. Ai fini di cui al comma 105-bis, per periodi di esposizione all'amianto si intendono quelli durante i quali i lavoratori hanno operato nell'area del sito ove sono avvenute attività comportanti manipolazione di materiali in amianto o comunque per le quali sia stata accertata in sede penale una diffusa situazione di inquinamento ambientale da asbesto; a tal fine non si tiene conto dei limiti quantitativi previsti dall'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 236.
  105-quater. Ai soli fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, senza corresponsione di arretrati, per i lavoratori del settore delle riparazioni navali per i periodi di esposizione all'amianto già certificati dall'INAIL all'entrata in vigore della presente legge, anche se inferiori a dieci anni, il numero di settimane coperte da contribuzione obbligatoria è moltiplicato per il coefficiente 1,5.

Pag. 261

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –3.000.000;
   2019: –3.000.000;
   2020: –3.000.000.
4768/XI/1. 47. Pagani, Giacobbe, Tullo.

  Dopo il comma 105, aggiungere i seguenti:
  105-bis. Per i lavoratori che hanno prestato la loro attività in processi produttivi legati all'amianto, nei comuni che presentano un tasso di mortalità per patologie asbesto correlate significativamente superiore a quello medio nazionale, individuati con decreto del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
  105-ter. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di riconoscimento del beneficio di cui al comma 105-bis e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata ed al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di rivalutazione contributiva e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma 105-bis, l'Inps non prende in esame ulteriori domande di riconoscimento del beneficio.
  105-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 105-bis e 105-ter, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
4768/XI/1. 86. Boccuzzi, Lavagno.

  Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:
  105-bis. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, dopo le parole: «in favore» aggiungere le parole: «dei lavoratori interessati e», dopo le parole: «2016, 2017 e 2018» aggiungere le parole: «2019»; al terzo periodo, dopo le parole: «in favore», aggiungere le parole: «dei lavoratori interessati e»; dopo le parole: «con sentenza esecutiva» aggiungere le parole: «o con verbale di conciliazione giudiziale».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000;
   2020: –5.000.000.
4768/XI/1. 46. Tullo, Giacobbe, Pagani.

Pag. 262

  Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:
  105-bis. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) eroga un importo una tantum agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici per infortuni verificatisi o malattie professionali denunciate dal 1o gennaio 2018, con danni permanenti accertati inferiori al 6 per cento. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 1o maggio di ciascuno anno, su proposta dell'INAIL, sono determinati i criteri, la misura e le modalità di erogazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede compatibilmente con le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio dell'INAIL.
4768/XI/1. 85. Boccuzzi.

  Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:
  105-bis. La prestazione a favore dei malati di mesotelioma prevista dall'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come disciplinata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è erogata negli anni 2018, 2019 e 2020 nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2008, n. 244 e destinate a tale finalità dal predetto decreto. La prestazione è erogata anche in favore degli eredi, ripartita tra gli stessi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi su proposta dell'INAIL entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione della prestazione al fine di garantirne la tempestività e la regolarità nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Ai fini del presente comma la dotazione del predetto Fondo è aumentata di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –40.000.000;
   2019: –40.000.000;
   2020: –40.000.000.
4768/XI/1. 61. Lavagno, Boccuzzi.

  Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:
  105-bis. Con effetto dall'anno 2018, a decorrere dal 10 luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione e la riliquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, come definita con l'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su determina del presidente dell'INAIL.
4768/XI/1. 64. Carra.

  Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:
  105-bis. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'INAIL, una quota pari a 10 milioni di euro all'anno per il triennio 2018-2020, è impegnata per le attività di sorveglianza sanitaria, monitoraggio epidemiologico, ricerca clinica e la creazione di almeno un centro di eccellenza per la cura dei tumori professionali e asbesto correlati.
4768/XI/1. 63. Lavagno, Boccuzzi.

Pag. 263

  Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:
  105-bis. Al fine di dare piena attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08, in conformità al principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 della direttiva n. 97/81/CE, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalle legge 11 novembre 1983, n. 638, si intendono nel senso che, ai fini del requisito contributivo per l'accesso al diritto a qualsiasi prestazione che richieda, tra i requisiti, una determinata anzianità contributiva, ai lavoratori con rapporto a tempo determinato e a tempo indeterminato con orario part-time verticale sono riconosciuti anche i periodi non retribuiti nel corso del medesimo rapporto di lavoro instaurato.
*4768/XI/1. 65. Carra.

  Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:
  105-bis. Al fine di dare piena attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08, in conformità al principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 della direttiva n. 97/81/CE, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalle legge 11 novembre 1983, n. 638, si intendono nel senso che, ai fini del requisito contributivo per l'accesso al diritto a qualsiasi prestazione che richieda, tra i requisiti, una determinata anzianità contributiva, ai lavoratori con rapporto a tempo determinato e a tempo indeterminato con orario part-time verticale sono riconosciuti anche i periodi non retribuiti nel corso del medesimo rapporto di lavoro instaurato.
*4768/XI/1. 66. Cominelli, Patrizia Maestri.

  Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:
  105-bis. All'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «30 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
4768/XI/1. 51. Giacobbe.

  Dopo il comma 106, aggiungere i seguenti:
  106-bis. All'articolo 1, comma 275, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi coloro che, transitati nel pubblico impiego ovvero nella gestione ex IPOST, abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e risultano iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall'assicurazione generale obbligatoria».
  106-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 106-bis si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 276 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ferma restando l'applicazione dell'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
4768/XI/1. 27. Famiglietti, Paris.

  Dopo il comma 114, aggiungere il seguente:
  114-bis. Con effetto dall'anno 2018, a decorrere dal 1o luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione e la riliquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, come definita dall'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle Pag. 264politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su determina del presidente dell'INAIL. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dal periodo precedente, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per l'anno 2020. A decorrere dall'anno 2021, alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma si provvede nell'ambito della revisione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno 2021 l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma, anche con riferimento alle rivalutazioni relative agli anni 2018-2020, è subordinata all'attuazione della predetta revisione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
4768/XI/1. 83. Boccuzzi, Fregolent.

  Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
  140-bis. L'estensione sperimentale delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito presso l'INAIL, di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è confermata per gli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulle risorse disponibili del medesimo Fondo, e sino a loro eventuale esaurimento, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo le modalità attuative definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4768/XI/1. 78. Boccuzzi, Lavagno.

  Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
  140-bis. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -12.000.000;
   2019: -12.000.000;
   2020: -12.000.000.
4768/XI/1. 79. Boccuzzi, Lavagno.

  Dopo il comma 120, aggiungere i seguenti:
  120-bis. Il congedo di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 si applica anche alle persone molestate sui luoghi di lavoro.
  120-ter. Al fine di stabilire misure atte a prevenire e a contrastare le molestie e le molestie sessuali ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, nei luoghi e nei rapporti di lavoro, la lavoratrice o il lavoratore che denuncia una molestia sul luogo di lavoro ai sensi dell'articolo 26, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative più opportune di natura informativa e formativa al fine di prevenire Pag. 265il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e contrasto di cui al presente comma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, predispone campagne informative, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2018.

  Conseguentemente: al comma 624 sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108, 596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026 e di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: 16.483.300 euro per l'anno 2018 e di 52.869.200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020, 179.008.500 euro per l'anno 2021, di 168.304.300 euro per l'anno 2022, di 122.800.700 euro per l'anno 2023, di 107,596.400 euro per l'anno 2024, di 138.392.100 euro per l'anno 2025, di 148.387.900 euro per l'anno 2026 e di 140.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029.
4768/XI/1. 41. Di Salvo, Paris.

  Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:
  120-bis. All'articolo 1, comma 354, legge 11 dicembre 2016, n. 232, al secondo periodo, le parole: «quattro giorni per l'anno 2018» sono sostituite con le seguenti: «cinque giorni per l'anno 2018 e dieci giorni a decorrere dall'anno 2019», e, conseguentemente, il terzo periodo è soppresso.

  Conseguentemente, dopo il comma 624, aggiungere il seguente:
   624-bis. Al fine di far fronte alle spese di cui al comma 120-bis, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria Interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2018 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro e, in via permanente, a decorrere dall'anno 2019, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.
4768/XI/1. 40. Di Salvo, Paris.

  Dopo il comma 139, aggiungere il seguente:
  139-bis. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Il socio della cooperativa agricola può partecipare a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando attività lavorativa nella cooperativa mediante l'utilizzo della propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo, senza dover instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro.».
4768/XI/1. 107. Mongiello.

Pag. 266

  Dopo il comma 228, aggiungere il seguente:
  228-bis. Nei limiti di reddito di cui al comma 228, i contributi previdenziali sono versati alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4768/XI/1. 28. Incerti.

  Sostituire il comma 229 con il seguente:
  229. All'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 sono apportate le modifiche seguenti:
   a) al comma 1, è aggiunto il periodo seguente:
    «È in ogni caso ammesso il contratto di lavoro intermittente per prestazioni che non superino complessivamente 500 ore nell'arco di un anno».
   b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

  «2. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato e attuato secondo le stesse regole di cui agli articoli 48 e 49, mediante accesso ad apposita sezione della stessa piattaforma INPS di cui all'articolo 48, comma 2, quando il prestatore sia:
   a) titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità;
   b) studente universitario o di scuola media superiore;
   c) lavoratrice madre nel periodo di congedo facoltativo;
   d) disoccupato da più di sei mesi;
   e) affetto da disabilità che ne riduca l'attitudine al lavoro almeno del 33 per cento;
   f) lavoratore extracomunitario dotato di permesso di soggiorno.

  2-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, le parti del contratto possono pattuire l'esclusione del versamento del contributo per l'assicurazione pensionistica».
4768/XI/1. 37. Tinagli.

  Al comma 286, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Una quota di riserva pari al 10 per cento delle suddette unità è riservata al personale che ha completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.
4768/XI/1. 80. Boccuzzi.

  Dopo il comma 286, aggiungere i seguenti:
  286-bis. Per l'attuazione del comma 286, alla copertura di tutti i profili professionali dell'area funzionale 2 si provvede mediante scorrimento della graduatoria del concorso indetto con decreto del Ministro della giustizia 18 novembre 2016 – Concorso pubblico a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia. Fanno eccezione soltanto i profili professionali per i quali sono richiesti titoli o abilitazioni differenti o ulteriori rispetto a quelli richiesti nel suddetto concorso pubblico e per la copertura dei quali si provvede mediante scorrimento di altre graduatorie in vigore oppure mediante procedure di riqualificazione del personale di ruolo del ministero della giustizia. Qualora siano indisponibili tali professionalità nelle graduatorie in vigore oppure non sia possibile provvedere mediante procedure di riqualificazione del personale di ruolo del ministero della giustizia, si provvede mediante indizione di concorso pubblico.
  286-ter. Per l'attuazione del comma 286, alla copertura dei profili professionali dell'area funzionale 1 si provvede attraverso le procedure di cui alla legge 28 Pag. 267febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni oppure mediante procedure di riqualificazione del personale di ruolo del ministero della giustizia.

  Conseguentemente, sostituire il comma 287 con il seguente:
   287. Per l'attuazione del comma 286, alla copertura dei profili professionali dell'area funzionale 3 si provvede mediante progressione professionale del personale di ruolo del Ministero della giustizia. Per le procedure concorsuali necessarie, nonché per altre procedure di riqualificazione del personale di ruolo del Ministero della giustizia, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2018.
4768/XI/1. 56. Albanella, Sgambato.

  Dopo il comma 441, aggiungere il seguente:
  441-bis. All'articolo 15, comma 6-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018», e le parole: «degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2017».
4768/XI/1. 11. Gribaudo.

  Al comma 442, dopo le parole: Per le finalità di cui al comma 441, aggiungere le seguenti: e per assicurare la continuità dei servizi pubblici per l'impiego già erogati dal personale a tempo indeterminato operante anche nell'ambito di aziende speciali di cui agli articoli 31 e 114 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, di proprietà pubblica ed accreditate a livello regionale per l'erogazione di servizi per il lavoro.
*4768/XI/1. 92. Mauri, Baruffi.

  Al comma 442, dopo le parole: Per le finalità di cui al comma 441, aggiungere le seguenti: e per assicurare la continuità dei servizi pubblici per l'impiego già erogati dal personale a tempo indeterminato operante anche nell'ambito di aziende speciali di cui agli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di proprietà pubblica ed accreditate a livello regionale per l'erogazione di servizi per il lavoro.
*4768/XI/1. 100. Polverini.

  Ai commi 443 e 444, terzo periodo, sostituire le parole: in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con le seguenti: in essere alla data del 1o dicembre 2017.
4768/XI/1. 12. Gribaudo.

  Al comma 445, sostituire le parole: 16 milioni di euro con le parole: 30 milioni di euro;

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –14.000.000
   2019: –14.000.000
   2020: –14.000.000
4768/XI/1. 13. Gribaudo.

  Dopo il comma 446, aggiungere il seguente:

  446-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 446 nonché al fine di garantire il regolare funzionamento dei centri per l'impiego, a far data dal 1o gennaio 2018, le regioni le agenzie o gli altri enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego:
   a) succedono nei rapporti di lavoro con il personale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, impiegati dalle società Pag. 268partecipate pubbliche delle città metropolitane e delle province presso i centri per l'impiego alla data di entrata in vigore della presente legge;
   b) possono procedere, anche in deroga alle norme vigenti in materia di assunzioni, alla proroga o al rinnovo dei contratti di lavoro temporaneo del personale in servizio presso i centri per l'impiego alla data del 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –20.000.000
   2019: –20.000.000
   2020: –20.000.000
4768/XI/1. 96. Miccoli.

  Dopo il comma 446, aggiungere il seguente:

  446-bis. Per le finalità di cui al comma 446 ed al fine di garantire il regolare funzionamento dei centri per l'impiego, a far data dal 1o gennaio 2018, le regioni, le agenzie o gli altri enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego:
   a) succedono nei rapporti di lavoro con il personale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, impiegati dalle società partecipate pubbliche delle città metropolitane e delle province presso i centri per l'impiego alla data di entrata in vigore della presente legge;
   b) possono procedere, anche in deroga alle norme vigenti in materia di assunzioni, alla proroga o al rinnovo dei contratti di lavoro temporaneo del personale in servizio presso i centri per l'impiego alla data del 31 dicembre 2017.
4768/XI/1. 81. Boccuzzi, Minnucci.

  Dopo il comma 497, aggiungere il seguente:
  497-bis. All'articolo 1, comma 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse le spese sostenute sia per tirocini di formazione ed orientamento lavorativo sia per progetti di politica attiva per il lavoro finalizzati alla formazione ed inserimento o reinserimento occupazionale.
4768/XI/1. 82. Boccuzzi, Bragantini, D'Ottavio.

  Dopo il comma 509, aggiungere i seguenti:
  509-bis. I datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
   a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
   b) strumenti di pagamento elettronico;
   c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro;
   d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
  509-ter. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 509-bis, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle Pag. 269cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.
  509-quater. Le disposizioni di cui ai commi 509-bis e 509-ter non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 509-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
  509-quinquies. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l'Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 509-bis, 509-ter e 509-quater. Gli obblighi di cui ai commi 509-bis, 509-ter e 509-quater e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, predispone campagne informative, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2018.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modifica:
   2018: –100.000.
4768/XI/1. 42. Di Salvo, Paris.

  Al comma 676, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole: « 1o gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: « 1o gennaio 2019».
4768/XI/1. 36. Paris, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Lavagno, Patrizia Maestri, Miccoli, Rostellato, Rotta, Tinagli.

  Al comma 676, lettera a), sostituire le parole: vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: vigenti alla data del 31 dicembre 2017.
*4768/XI/1. 24. Rizzetto.

  Al comma 676, lettera a), sostituire le parole: vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: vigenti alla data del 31 dicembre 2017.
*4768/XI/1. 60. Paris, Damiano, Miccoli, Marroni.