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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 dicembre 2017
935.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Nuovo testo unificato C. 101 Binetti ed abb.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,
   esaminato il provvedimento in oggetto;
   condivise le finalità del testo unificato in discussione, che, come enunciato dall'articolo 1, è diretto ad introdurre misure volte ad assicurare la tutela, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico e dei loro familiari, nonché la prevenzione dello stesso, anche attraverso idonee iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo, con particolare attenzione alla tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili;
   rilevato che:
    l'articolo 8 del provvedimento reca disposizioni in materia di etichettatura dei tagliandi delle lotterie istantanee, prevedendo, al comma 1, che gli stessi devono contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 25 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d'azzardo. Secondo quanto stabilito dal comma 3, tali tagliandi delle lotterie istantanee devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate, e comunque tali da assicurarne l'immediata visibilità, una serie di diciture («Questo gioco nuoce alla salute»; «Questo gioco provoca dipendenza»; «Questo gioco può ridurti in povertà»; «Questo gioco è vietato ai minori di 18 anni»; «Questo è un gioco d'azzardo e provoca dipendenza»). Il comma 6 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo patologico;
    le disposizioni di cui ai commi 1 e 3, nel contemplare l'obbligo di etichettatura dei tagliandi delle lotterie istantanee, non prevedono tuttavia alcuna sanzione. Dovrebbe, pertanto, essere valutata l'opportunità di prevedere l'applicazione della misura della revoca della concessione, nel caso in cui i tagliandi non riportino, o non riportino secondo le modalità previste, le diciture prescritte;
    dovrebbe altresì essere valutata l'opportunità, al comma 3, sia di evitare ripetizioni nelle diciture ivi prescritte – quali, ad esempio, quelle contenute nelle lettere b) ed e) –, sia di chiarire se sui tagliandi debbano essere indicate tutte e cinque le avvertenze previste. In tale ultimo caso, infatti, potrebbe essere posta a repentaglio l'immediata visibilità delle medesime, pure imposta dalla disposizione;
    quanto alla disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 8, appare necessario richiamare espressamente, oltre al comma 5, anche il comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158. Tale ultima norma, infatti, prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa di euro 50.000 in capo ai soggetti che non ottemperino agli obblighi in materia di etichettatura dei Pag. 24tagliandi specificamente previsti dallo stesso comma 5;
   ritenuto che:
    l'articolo 9 del testo unificato prevede il divieto di propaganda dei giochi con vincita in danaro (comma 1), prevedendo, in caso di violazione di tale divieto, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50.000 a 500.000 euro. Tale sanzione è applicata al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che l'effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa (comma 2);
     la disposizione non specifica quale sia l'autorità competente all'irrogazione della predetta sanzione, che sarebbe, invece, necessario individuare in modo espresso;
   valutato che:
    l'articolo 10 dispone che, in deroga all'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato consumare bevande alcoliche e fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche;
    il richiamato articolo 51 prevede il divieto di fumo nei locali chiusi, ad eccezione di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. La norma non fa, invece, alcun riferimento al divieto di consumare bevande alcoliche, che dovrebbe essere oggetto di puntuale previsione nel testo unificato in discussione;
     nel caso in cui, pertanto, si voglia introdurre il duplice divieto di fumare e di consumare bevande alcoliche nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo, appare necessario, da un lato, relativamente al divieto di fumo, richiamare espressamente le sanzioni amministrative già previste dalla vigente normativa, dall'altro, relativamente a quello di consumo di bevande alcoliche, prevedere una sanzione specifica per il caso violazione;
   osservato che:
    l'articolo 11 del provvedimento, al comma 3, fa divieto ai concessionari di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da gioco previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
     nel caso di violazione di tale divieto, dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere una specifica sanzione, quale ad esempio, la revoca della concessione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 8, comma 6, sia richiamato espressamente anche il comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158;
   2) all'articolo 9, sia individuata specificamente l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni;
   3) all'articolo 10, nell'ipotesi in cui si voglia introdurre in modo espresso il divieto di consumare bevande alcoliche nei luoghi in cui si svolge il gioco d'azzardo, sia prevista una sanzione amministrativa per il caso di violazione di tale divieto; siano, inoltre, richiamate in modo esplicito, relativamente alle ipotesi di violazione del divieto di fumo nei predetti luoghi, le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa;
   4) all'articolo 11, comma 3, sia introdotta una disposizione volta a prevedere l'applicazione di una sanzione amministrativa in relazione alle ipotesi di violazione del divieto ivi previsto;

Pag. 25

  e con la seguente osservazione:
   all'articolo 8, si valuti l'opportunità di:
    a) prevedere l'applicazione della misura della revoca della concessione, nel caso in cui i tagliandi non riportino, o non riportino secondo le modalità previste, le diciture prescritte;
    b) evitare ripetizioni nelle avvertenze prescritte, quali, ad esempio, quelle contenute nelle lettere b) ed e);
    c) chiarire se sui tagliandi debbano essere indicate tutte e cinque le avvertenze in questione.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni. Atto n. 472-bis.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto, recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (A.G. 472-bis), ulteriormente trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri;
   rilevato positivamente come l'Esecutivo abbia accolto i rilievi contenuti nel parere espresso il 6 dicembre scorso;
   preso favorevolmente atto, in particolare, delle modifiche introdotte al comma 4 del novellato articolo 268 del codice di procedura penale e ritenuto che attraverso tali modifiche, che realizzano un giusto e necessario bilanciamento tra le esigenze di investigazione e quelle di tutela del segreto, siano sostanzialmente accolti, sia pure con i dovuti adattamenti, i rilievi esplicitati nella seconda condizione contenuta nel parere richiamato,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 27

ALLEGATO 3

5-12956 Galgano: Sulla vicenda relativa all'omicidio di Marianna Manduca.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo in discussione, gli Onorevoli interroganti, nel richiamare la tragica vicenda relativa all'omicidio di Marianna Manduca, chiedono se il Governo non ritenga opportuno assumere iniziative per rinunciare alla impugnazione della sentenza del Tribunale di Messina, che ha condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri al risarcimento del danno patrimoniale in favore dei familiari della vittima, affermando la responsabilità dei magistrati della Procura della Repubblica di Caltagirone.
  Occorre anzitutto rilevare, in via generale, che le azioni giudiziarie per responsabilità civile dei magistrati, ai sensi della legge n. 117 del 1988, sono proposte nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri e che il Ministero della giustizia, privo di legittimazione passiva, svolge solo una attività istruttoria, in raccordo con gli Uffici giudiziari, al fine di fornire all'Avvocatura dello Stato elementi utili per la difesa in giudizio della Presidenza del Consiglio.
  Nel caso specifico, dunque, per quanto di competenza del Ministero della giustizia, la Direzione generale degli Affari Giuridici e Legali ha provveduto a fornire alla Presidenza del Consiglio ed alla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina le valutazioni richieste sulla base degli atti in possesso dell'ufficio.
  Con l'atto di impugnazione è stato contestato come il Tribunale, pur dando atto di tutte le iniziative intraprese e gli atti di indagine compiuti dalla Procura, abbia fondato la responsabilità dei magistrati sulla circostanza – non dedotta in ricorso – del mancato compimento di una perquisizione che, secondo una valutazione probabilistica, avrebbe condotto al rinvenimento del coltello denunciato dalla Manduca (l'accertata arma del delitto) e al suo conseguente sequestro.
  Dall'esame degli atti acquisiti presso la Procura della Repubblica di Caltagirone è invece emerso che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, era stato aperto un procedimento penale a seguito delle ultime due denunce del giugno 2007 ed erano stati compiuti atti di indagine tra i quali, in data 9 giugno 2007, proprio il sequestro del coltello indicato dalla Manduca.
  Il Tribunale di Messina, nell'affermare la responsabilità civile dei magistrati, non avrebbe inoltre specificato quali – ad eccezione del mancato sequestro del coltello – sarebbero stati gli atti di indagine omessi, che, ove posti in essere, avrebbero consentito di evitare il compimento dell'omicidio.
  Infine, con l'atto di appello è stata contestata l'omessa notifica del ricorso ai magistrati interessati, in violazione dell'articolo 6 della legge n. 17 del 1988, con conseguente pregiudizio del loro diritto di difesa.
  Dalle informazioni acquisite presso la Corte d'appello di Messina si è appreso che l'udienza di trattazione del giudizio di appello è fissata per il prossimo 21 dicembre.
  Così riassunti i motivi dell'impugnazione, nel merito di quanto richiesto dagli Onorevoli interroganti, la Presidenza del Consiglio ha ritenuto di coltivare il giudizio di appello per sottoporre ad un ulteriore vaglio giurisdizionale la sentenza di primo grado.Pag. 28
  Ad ogni buon conto, in considerazione dei delicati interessi coinvolti, essendo la sentenza di prime cure provvisoriamente esecutiva, lo scorso 2 novembre ha provveduto all'accreditamento in favore del tutore dei minori, figli della vittima, delle somme loro spettanti, per un importo complessivo pari ad euro 376.637,15.
  Da ultimo, preme sottolineare come il tema della tutela delle cosiddette vittime secondarie sia oggetto di una proposta di legge recante «Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici», già approvata alla Camera ed attualmente all'esame del Senato, che mira ad assicurare, in via generale e a prescindere dall'esito delle inchieste giudiziarie per crimini domestici, una risposta concreta ai bisogni dei figli delle vittime di femminicidio.

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ALLEGATO 4

5-12958 Ferraresi: Sulle visite all'interno degli istituti penitenziari di esponenti di associazioni ed organizzazioni partitiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo in discussione gli Onorevoli interroganti, dopo aver svolto un rapido esame delle disposizioni che autorizzano o consentono visite presso gli istituti penitenziari nazionali, con lo scopo precipuo di verificare le condizioni di vita dei detenuti, chiedono quali siano le motivazioni che hanno portato l'amministrazione penitenziaria ad autorizzare visite da parte di soggetti – alcuni dei quali gravati da precedenti penali – membri di associazioni e organizzazioni politiche.
  Gli interroganti riportano, inoltre, informazioni secondo le quali alcuni dei predetti soggetti avrebbero provveduto a diffondere, all'interno delle carceri in occasione delle visite, bollettini di finanziamento delle organizzazioni politiche di cui fanno parte.
  Pur non potendo fornire una risposta puntuale sulla motivazione di singoli provvedimenti di autorizzazione, data la genericità delle indicazioni fornite, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha comunicato che, in linea generale, la disciplina normativa trova uniforme attuazione sul territorio senza che siano state segnalate anomalie particolari.
  In particolare, non vigendo un esplicito divieto di accesso per i membri di associazioni e partiti politici, gli stessi sono stati regolarmente autorizzati in ragione del manifestato concreto interesse all'approfondimento delle dinamiche penitenziarie ed alla sensibilizzazione della popolazione detenuta su ogni iniziativa volta al miglioramento delle condizioni di detenzione.
  Quanto a eventuali precedenti penali di singoli membri di associazioni politiche, tale circostanza non può ovviamente comportare di per sé sola il rigetto dell'istanza di visita.
  In merito alle notizie relative alla distribuzione di bollettini di finanziamento di associazioni politiche nel corso di visite all'interno degli istituti penitenziari, anche in tal caso riferite dagli Onorevoli interroganti in termini tanto generici da non consentire una verifica su specifici episodi, si osserva che trattasi di condotta consentita nei limiti in cui la consegna risponda ai requisiti di sicurezza che presiedono allo scambio di oggetti tra visitatori e detenuti.
  È necessario da ultimo evidenziare che, secondo quanto riferito dall'articolazione ministeriale competente, è prassi consolidata che le autorizzazioni alle visite escludono esplicitamente la possibilità di accesso alle sezioni destinate ai detenuti sottoposti al regime speciale disciplinato dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario.

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ALLEGATO 5

5-12957 Andrea Maestri: Iniziative del Governo per rendere pienamente operativa la Cassa delle ammende.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo in discussione, l'Onorevole interrogante, nel fornire un quadro del sistema penitenziario e delle sue criticità, specie in termini di sovraffollamento, chiede di conoscere quali siano i tempi per rendere pienamente operativa la Cassa delle ammende e per procedere alla nomina dei suoi organi.
  Preme innanzitutto rassicurare l'Onorevole interrogante che lo scorso 11 ottobre è stato nominato il presidente di Cassa ammende, nella persona di Gherardo Colombo, insediatosi in data 8 novembre, e sono stati nominati i componenti del consiglio di amministrazione, organo che si è già riunito in più occasioni a partire dal 16 novembre 2017 e, da ultimo, anche in data odierna.
  Può, dunque, finalmente affermarsi che, attraverso il completamento nei giorni scorsi dei procedimenti di nomina, l'ente pubblico opera ormai pienamente per il perseguimento degli obiettivi suoi propri.
  Sul piano generale, l'organica e strutturale revisione del sistema di esecuzione della pena ha costituito uno dei prioritari obiettivi del Governo sin dal suo insediamento.
  All'indomani della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella procedura pilota originata dal caso Torreggiani, si è imposta l'adozione di un piano d'azione rivolto a dare garanzia del pieno ed effettivo adeguamento del sistema penitenziario ai principi della Costituzione e della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
  Proprio questo impegno, di tipo strutturale e sistemico, ha permesso, non solo di affrontare con misure adeguate il problema del sovraffollamento delle strutture penitenziarie, ma di avviare una complessiva rimeditazione del tema dell'esecuzione penale, nelle sue molteplici declinazioni.
  Nel marzo 2016 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha definitivamente archiviato la procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia, riconoscendo la validità degli sforzi operati e la bontà dei nuovi modelli detentivi progressivamente adottati.
  Le misure adottate consentono di rassegnare il seguente positivo bilancio: al 18 dicembre 2017, la popolazione carceraria è composta da 58.137 unità, ancora superiore all'accresciuta, complessiva capacità regolamentare degli istituti penitenziari.
  Pur registrandosi un incremento negli ultimi mesi, si è passati da una media di presenze del 2013 pari a 65.070 alle presenze odierne.
  In coerenza con il complesso delle iniziative e degli obiettivi predetti si pone l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2017, n. 102, del nuovo statuto di Cassa ammende, ente pubblico la cui opera può contribuire al complessivo miglioramento della vita dei detenuti, sotto forma di miglioramento delle condizioni degli ambienti e dell'incremento dei programmi di reinserimento sociale.
  Sul punto è sufficiente ricordare il parere espresso dal Consiglio di Stato che ha considerato «altamente apprezzabile la volontà del Ministero di provvedere finalmente, dopo un arco temporale di 85 anni, ad una effettiva riforma del sistema di Pag. 31finanziamento dei programmi di reinserimento in favore di “detenuti ed internati”, di assistenza alle loro famiglie, di miglioramento delle loro condizioni carcerarie. Una riforma che – ispirata al perseguimento dei valori contenuti nel principio di rieducazione della pena di cui all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione – vede un suo elemento imprescindibile in un cambio di funzionalità, di gestione, di governance dell'ente a ciò preposto: la Cassa delle ammende».