UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 15 luglio 2014.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.10.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.
La seduta comincia alle 13.10.
Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
C. 2498 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatore, ricorda che la Commissione esteri della Camera ha avviato l'esame in sede referente il 2 luglio e che l'esame degli emendamenti si è concluso il 6 luglio scorso.
Il provvedimento si compone di 33 articoli suddivisi in sette Capi. Il Capo I Pag. 22(articoli 1-3) contiene i princìpi fondamentali e le finalità della cooperazione allo sviluppo. L'articolo 1, comma 1, afferma il principio secondo il quale la cooperazione allo sviluppo è parte non solo «integrante» della politica estera dell'Italia, già contenuto nella legge n. 49 del 1987, ma anche «qualificante» di questa; chiarisce inoltre che i principi ispiratori sono quelli delineati nella Carta delle Nazioni Unite, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nell'articolo 11 della Costituzione. Il comma 2 specifica le finalità della cooperazione, prima fra tutte quella di sradicare la povertà promuovendo uno sviluppo sostenibile. A seguire, la promozione della tutela dei diritti umani, l'uguaglianza di genere e la prevenzione dei conflitti. Il comma 4 contiene un richiamo all'educazione e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla solidarietà internazionale. L'articolo 2, comma 1, individua i destinatari dell'azione di cooperazione: popolazioni, organizzazioni e associazioni civili, il settore privato (la dicitura «settore privato» è stata inserita tra i destinatari dell'azione di cooperazione a seguito di un emendamento approvato al Senato), istituzioni nazionali e amministrazioni locali dei Paesi partner. Il comma 2 indica i criteri di realizzazione delle iniziative di cooperazione, che dovranno rispettare i principi di efficacia concordati a livello internazionale (ad esempio l'appropriazione – c.d. ownership – dei processi di sviluppo da parte dei Paesi beneficiari, l'allineamento delle priorità con quelle dei paesi partner, l'armonizzazione ed il coordinamento tra donatori) nonché quello di efficienza, di trasparenza e di economicità. Il comma 4 afferma la preferenza, nelle attività di cooperazione, dell'uso di beni e servizi dei Paesi destinatari di iniziative, compatibilmente con la normativa europea e gli standard di efficienza. Il comma 5 esclude che gli stanziamenti per la cooperazione siano utilizzabili, direttamente o indirettamente, per finanziare le attività di natura militare. La relazione illustrativa che accompagna il provvedimento precisa inoltre che dall'ambito di applicazione sono escluse anche le attività di cosiddetta «CIMIC», civil-military cooperation», svolte dai contingenti militari all'estero, nell'ambito di principi definiti in sede NATO.
L'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica la denominazione del Ministero degli affari esteri in «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» (MAECI). Il Capo II (articoli 4-10) delimita gli ambiti di applicazione della legge. L'articolo 4 elenca le diverse tipologie di intervento di Aiuto Pubblico allo sviluppo (APS), che vengono più dettagliatamente descritte nelle norme successive. L'articolo 5, delinea le modalità di partecipazione dell'Italia all'attività di organismi internazionali e al capitale di istituzioni finanziarie multilaterali. L'articolo (comma 5) definisce anche il ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze in questo ambito. L'articolo 6 disciplina la partecipazione dell'Italia alla definizione delle politiche europee e ai programmi di sviluppo dell'Unione europea, imponendo l'armonizzazione delle politiche nazionali di cooperazione con quelle dell'UE e la partecipazione alla cooperazione indiretta (comma 2) facendo ricorso di norma all'Agenzia per la cooperazione. I commi 3 e 4 assegnano la responsabilità delle relazioni in materia di aiuto allo sviluppo con l'Unione europea e con gli strumenti finanziari europei competenti, nonché della definizione e dell'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo (FES) al Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli indirizzi contenuti nel documento triennale di programmazione e di indirizzo. L'articolo 7 disciplina le attività a dono nell'ambito delle relazioni bilaterali, finanziate ed attuate tramite la nuova Agenzia e afferma il principio di ownership dei processi di sviluppo da parte dei Paesi beneficiari.
Viene ribadita la competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la stipula degli accordi bilaterali con tali Paesi. Il comma 2, prevede la possibilità che tale tipo di aiuti venga realizzato tramite forme dirette di sostegno al bilancio degli Stati Pag. 23partner, mentre il comma 3 prevede che il Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale provveda alla negoziazione ed alla stipula degli accordi riguardanti tali relazioni, avuto riguardo – come precisato in un emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente – al riconoscimento ed alla valorizzazione delle espressioni della società civile operanti nei Paesi partner nel campo dei servizi alla persona, in aderenza al principio di sussidiarietà. Sempre in ambito bilaterale, l'articolo 8 – emendato nel corso dell'esame presso la Commissione referente – prevede la possibilità che il Ministro dell'economia, previa deliberazione del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo di cui al successivo articolo 21, su proposta del Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, ed in base alle procedure stabilite dalla presente legge, autorizzi uno o più istituti finanziari gestori, di cui almeno uno pubblico, a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di esso ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 227 del 1977.
L'articolo 9, anch'esso emendato nel corso dell'esame presso la Commissione Affari esteri, disciplina la materia del partenariato territoriale, con il riconoscimento del ruolo delle Regioni e degli altri Enti territoriali, che si avvalgono, di norma, dell'Agenzia.
L'articolo 10 disciplina gli interventi internazionali di emergenza umanitaria, identificandone i fini, le procedure e i soggetti attuatori. Tali interventi sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia, anche avvalendosi, ove possibile, come precisato in una proposta emendativa approvata dalla III Commissione durante l'esame in sede referente – dei soggetti in loco per gli interventi legati alla primissima emergenza.
Per gli interventi di primo soccorso all'estero, il comma 2 ribadisce la competenza del Dipartimento della protezione civile di cui all'articolo 4 del decreto legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.
Il Capo III (articoli 11-16) disciplina l'indirizzo politico, il governo e il controllo della cooperazione. L'articolo 11 al comma 1 attribuisce al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale la responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo, di cui stabilisce gli indirizzi e di cui assicura l'unitarietà e il coordinamento. Allo stesso ministro spetta il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione. Il comma 3 prevede che il Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale conferisca in materia una delega a un vice ministro, invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei ministri, in tutti i casi nei quali esso tratti materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo e della cooperazione internazionale. Il comma 4 fa salve le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi, ma stabilisce che le stesse competenze siano esercitate d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'articolo 12 stabilisce che il Consiglio dei Ministri approvi, entro il 31 marzo di ogni anno, il documento triennale di programmazione e di indirizzo, proposto dal Ministro degli esteri e della cooperazione. Limitatamente all'esercizio delle competenze relative alla partecipazione a banche e fondi multilaterali, il documento dovrà essere concertato con il Ministro dell'economia e delle finanze. Prima di essere sottoposto al Consiglio dei ministri, il documento dovrà essere approvato dal Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo. Tale Documento individua le linee generali d'indirizzo strategico triennale della cooperazione allo sviluppo.Pag. 24
In base al comma 4, al Ministro degli esteri spetta anche l'onere di redigere, d'intesa con il Ministro delle finanze una relazione annuale sulle attività di cooperazione svolte nell'anno precedente, che dia conto anche della partecipazione dell'Italia a banche, fondi di sviluppo ed organismi multilaterali, quantificandone i relativi oneri. Tale relazione – come precisato in due proposte emendative approvate durante l'esame in sede referente – rendiconta in maniera dettagliata quali progetti siano stati finanziati, che esito abbiano avuto, quali siano ancora in corso, quali criteri di efficacia, economicità, coerenza e unitarietà siano stati adottati, e la ragione sociale delle aziende e delle organizzazioni che hanno beneficiato di tali erogazioni. Dà inoltre conto delle retribuzioni di tutti i funzionari delle amministrazioni pubbliche coinvolti in attività di cooperazione, così come dei titolari di incarichi di collaborazione o consulenza coinvolti nelle medesime attività. Particolare rilievo assume altresì la previsione, introdotta con emendamento dal comma 4-bis, che al fine di garantire l'assunzione di impegni internazionali certi a livello bilaterale e multilaterale, gli stanziamenti triennali per la cooperazione allo sviluppo, individuati nella legge di bilancio, non possano subire riduzioni. Le risorse relative a ciascun esercizio finanziario e non impegnate nell'esercizio stesso sono riportate per intero nell'esercizio successivo. In base all'articolo 13 le Commissioni parlamentari competenti esprimono il parere sul Documento triennale di programmazione e di indirizzo, con l'allegata relazione sulle attività di cooperazione svolte nell'anno precedente.
L'articolo 14 prevede un Allegato allo stato di previsione del Ministero degli esteri e della cooperazione che indichi tutti gli stanziamenti assegnati dal bilancio dello Stato al finanziamento di politiche di APS. È inoltre previsto dal comma 2 che sia allegata al Rendiconto generale dello Stato una relazione curata dallo stesso ministero contenente dati ed elementi sull'utilizzo di tali stanziamenti oltre ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.
L'articolo 15 istituisce il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), cui viene attribuito il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cooperazione, nonché la coerenza delle politiche nazionali con la stessa cooperazione allo sviluppo.
Fanno parte del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo il Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (vicepresidente) il vice ministro della cooperazione e i ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, dello sviluppo economico, dell'ambiente, delle infrastrutture, del lavoro, della salute e dell'istruzione (comma 2).
Ricorda che, come si legge nella relazione illustrativa che introduce il provvedimento: «Il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo assumerà un ruolo di definizione strategica, coordinamento, verifica e monitoraggio della cooperazione italiana. Un ruolo da svolgere in rapporto con il Parlamento, chiamato a dare il proprio indirizzo politico e a discutere il Documento di programmazione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, e con la Conferenza nazionale, forum di condivisione e partecipazione organica della società civile e degli altri stakeholder della cooperazione».
L'articolo 16 dispone l'istituzione, con apposito decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, del quale fanno parte i principali soggetti pubblici e privati, profit e non profit, della cooperazione. Il Consiglio, definito strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta, si riunisce almeno una volta l'anno su iniziativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione, o del vice ministro delegato, ed ha funzioni consultive attinenti, in particolare, la coerenza delle Pag. 25scelte politiche, le strategie e la programmazione della cooperazione allo sviluppo.
Il Capo IV (articoli 17-21) disciplina l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) e il Comitato congiunto per la Cooperazione allo sviluppo.
L'articolo 17 istituisce l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta alla vigilanza del Ministro degli esteri. Al comma 2 si precisa che l'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro, in attuazione degli indirizzi stabiliti dal Documento triennale di programmazione e del coordinamento del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo. Il direttore dell'Agenzia propone al Comitato congiunto di cui all'articolo 21 le iniziative da approvare di importo superiore a due milioni di euro, importo al di sotto del quale il direttore ha autonomia decisionale di spesa. Il comma 3 precisa che l'Agenzia svolge le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione. Nel comma 4 si dispone che altre Amministrazioni pubbliche possano fare ricorso all'Agenzia per l'erogazione di servizi di assistenza e supporto tecnico, regolandone i rapporti con apposite convenzioni. Il comma 5 – anch'esso riformulato nel corso dell'esame in sede referente – disciplina la procedura di nomina, da parte del Presidente del Consiglio, del Direttore dell'Agenzia, previo espletamento di una procedura di selezione con evidenza pubblica, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale ed in possesso di documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo. La durata del mandato del Direttore è quadriennale, rinnovabile una volta. Il comma 6 assegna al Direttore il compito dell'adozione di un regolamento interno di contabilità. Il comma 7 stabilisce che la sede principale dell'Agenzia è a Roma; altre sedi possono essere istituite – e soppresse – con decisione del Direttore, previa autorizzazione del Comitato Congiunto. Il comma 8 disciplina l'invio all'estero di personale in servizio presso l'Agenzia e la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. I commi da 9 a 12 attribuiscono all'Agenzia l'onere di realizzare e gestire una banca dati pubblica della cooperazione e di adottare un codice etico in conformità con quello del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. È inoltre previsto il controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti. Il comma 13 rinvia ad un regolamento l'adozione dello Statuto col quale disciplinare le competenze e le regole per il funzionamento dell'Agenzia, che vengono elencate.
L'articolo 18, riformulato nel corso dell'esame in sede referente, attribuisce autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio all'Agenzia ed elenca le risorse finanziarie ad essa attribuibili, definendo quelle riservate ad attività di APS come impignorabili.
L'articolo 19 detta la disciplina riguardante il personale dell'Agenzia. La dotazione organica, che non può superare il limite massimo di 200 unità, è rinviata ad un successivo decreto che sarà emanato, dal Presidente del consiglio o dal ministro delegato per la cooperazione, entro centottanta giorni dall'approvazione della legge. I commi 2-6 dettagliano le procedure di copertura in relazione alle singole categorie di personale inquadrabili nella nuova struttura. Quanto ai rapporti di lavoro per gli impiegati locali all'estero, il comma 7 chiarisce che, in caso di chiusura anticipata dell'ufficio dell'Agenzia all'estero presso il quale sono stati assunti, non sarà possibile ricollocare il suddetto personale in altro ufficio sito nello stesso o in altro Paese. Il comma 8 introdotto nel corso dell'esame al Senato, precisa che, dall'attuazione dell'articolo 19 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello stato, fatta eccezione per quelli derivanti dalle spese di personale coperti dall'articolo 32, comma 2.
L'articolo 20 ridisegna il ruolo della Direzione generale della cooperazione allo sviluppo. Il comma 1 rinvia all'emanazione Pag. 26di un successivo regolamento il riordino delle norme relative al Ministero degli esteri e della cooperazione in funzione dell'istituzione dell'Agenzia e la conseguente soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero. Il comma 2 precisa l'ambito delle competenze della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo che, con le modalità stabilite nel suddetto regolamento, è chiamata a coadiuvare il Ministro e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo.
L'articolo 21 istituisce il Comitato congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Vice ministro delegato, e composto dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal direttore dell'Agenzia. Al Comitato partecipano anche, senza diritto di voto, i responsabili delle strutture competenti in relazione all'ordine del giorno, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre Amministrazioni pubbliche, per la trattazione di materie di loro competenza. Al Comitato spetta l'approvazione di iniziative dell'Agenzia superiori a 2 milioni di euro, oltre la supervisione su quelle di importo inferiore sotto diretta responsabilità della stessa Agenzia. Anche per tale organo è imposto il vincolo del rispetto delle dotazioni in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato non dà luogo ad alcun tipo di emolumento. Il Capo IV-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, si compone di un solo articolo, il 21-bis, riguardante l'Istituzione Finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo: in particolare esso dispone che la Cassa depositi e prestiti S.p.A. possa assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo : il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia possono a tale fine stipulare un apposita convenzione con la Cassa al fine di avvalersi della medesima e delle sue partecipate, per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione dei crediti concessionali, nonché per la strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo nell'ambito di accordi con organizzazioni finanziarie europee o internazionali o della partecipazione a programmi dell'Unione europea. Il Capo V (articoli 22 – 28) disciplina i soggetti della cooperazione allo sviluppo, la partecipazione della società civile e i partenariati internazionali.
L'articolo 22, come riformulato in seguito all'esame del Senato, stabilisce che «la Repubblica riconosce e promuove il sistema della cooperazione italiana allo sviluppo» precisando che tale sistema è costituito da soggetti pubblici e privati. Il comma 2 elenca i soggetti del sistema della cooperazione: amministrazioni dello stato, università ed enti pubblici, regioni ed enti locali, organizzazioni della società civile e altri soggetti senza fine di lucro, nonché soggetti con finalità di lucro, qualora agiscano con modalità conformi ai principi della legge e aderiscano a determinati standard. La partecipazione di amministrazioni dello Stato, università ed enti pubblici viene disciplinata nel dettaglio nell'articolo 23, mentre quella delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali nell'articolo 24.
L'articolo 25 disciplina la partecipazione delle organizzazioni della società civile tra le quali ONG, ONLUS, imprese sociali, altri soggetti, nonché organizzazioni con status consultivo da almeno quattro anni presso il Comitato economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). In base al comma 3, tali soggetti vengono inseriti in un apposito elenco, rinnovato con frequenza almeno biennale, sulla base di parametri e criteri stabiliti dal Comitato congiunto. I soggetti iscritti a tale elenco potranno usufruire di contributi o essere incaricati della realizzazione di iniziative di APS dall'Agenzia (comma 4). Una proposta emendativa approvata durante l'iter in sede referente prevede altresì che le attività di cooperazione allo sviluppo ed aiuto umanitario svolte dai soggetti iscritti Pag. 27nell'elenco richiamato, siano da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale (comma 4-bis).
L'articolo 26 disciplina la partecipazione di soggetti aventi finalità di lucro alle attività di cooperazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale. Viene riconosciuto e favorito l'apporto di tali soggetti ai processi di sviluppo dei Paesi partner, con esclusione, come precisato in un emendamento approvato dalla III Commissione, per le società e le imprese iscritte al registro nazionale delle imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento. Il comma 3 prevede la concessione di crediti agevolati alle imprese, a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso l'istituto gestore di cui all'articolo 8 per la creazione di imprese miste o per la realizzazione di progetti che prevedano la partecipazione di investitori pubblici e/o privati del paese partner.
L'articolo 27 riguarda l'impiego all'estero di personale in attività di cooperazione internazionale. In seguito ad una modifica apportata al Senato, l'articolo prevede (comma 1) che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, venga convocato un tavolo presso il Ministero del lavoro per la definizione del contratto collettivo per tale personale. Un emendamento approvato dalla III Commissione prevede inoltre che l'Italia riconosce e promuove il volontariato prestato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo. Il personale di cui al comma 1 potrà essere impiegato anche a titolo volontario, senza l'istituzione di un rapporto di lavoro, con un trattamento economico e giuridico analogo a quanto stabilito dall'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77, riguardante il Servizio civile nazionale (comma 1-bis). Ai fini dello svolgimento delle attività di cooperazione allo sviluppo, è previsto (comma 2) il collocamento in aspettativa, senza assegni, dei pubblici dipendenti per un massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili, con la garanzia del mantenimento della qualifica posseduta. Il diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge (comma 3). Gli obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi sono posti in capo alle organizzazioni della società civile che stipulano il contratto (comma 6). Secondo quanto previsto da una proposta emendativa approvata dalla III Commissione, le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro organizzano contingenti di corpi civili di pace, destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza dei giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale (comma 9). Il comma 10 stabilisce che, per l'attuazione dell'articolo, le amministrazioni interessate provvedano nei limiti delle proprie risorse, senza alcun aggravio per il bilancio dello Stato.
L'articolo 28 disciplina i partenariati internazionali con governi dei paesi partner, organismi internazionali, banche e fondi di sviluppo, fondi internazionali, Unione europea, altri paesi donatori, favorendo anche forme di collaborazione triangolare. Il Capo VI contiene le norme transitorie e finali.
L'articolo 29 stabilisce che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua un percorso di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo, agli impegni assunti a livello internazionale. L'articolo 30 elenca le abrogazioni espresse – in vigore dal primo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore dello statuto dell'Agenzia – e, fra queste, la legge 26 febbraio 1987, n. 49. Sono inoltre disposte modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999, recante riforma dell'organizzazione del Governo. L'articolo 30 reca disposizioni transitorie al fine, tra l'altro, di consentire lo svolgimento degli interventi di cooperazione già decisi ed in Pag. 28corso di realizzazione ai sensi della legge n. 49 del 1987. La Direzione generale della cooperazione allo sviluppo continua ad operare in base alla normativa vigente fino al primo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore dello statuto dell'Agenzia. A decorrere dalla stessa data è disposta la soppressione dell'Istituto Agronomico dell'Oltremare, ed il trasferimento all'Agenzia delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali.
L'articolo 31 reca la normativa transitoria, mentre l'articolo 32 riporta le norme sulla copertura finanziaria. Il comma 1 valuta in 2,120 milioni gli oneri derivanti dalle spese per investimenti di cui all'articolo 17. La relazione tecnica allegata al provvedimento informa che tali oneri sono da ricondurre alla ristrutturazione e all'adeguamento delle palazzine da destinarsi alla sede centrale della nuova Agenzia, nelle quali ha attualmente sede l'Unità Tecnica Centrale della Direzione generale della cooperazione allo sviluppo. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica istituito con decreto legge n. 282 del 2004 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), articolo 10, comma 5. Il comma 2 valuta gli oneri derivanti dalle spese di personale dell'Agenzia in 5.309.446 euro per il 2015 e in euro 5.286.742 a decorrere dal 2006, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge sulla cooperazione attualmente in vigore (n. 49 del 1987), come determinati dalla tabella C della legge di stabilità 2014. Il disegno di legge originario (S. 1326) è corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica e dall'analisi tecnico-normativa. Le proposte di legge abbinate sono accompagnate da relazioni illustrative.
Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato, e ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a) e g), della Costituzione.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 13.25.
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.
La seduta comincia alle 13.25.
Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
Emendamenti C. 303-A Fiorio ed abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).
Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.
Marilena FABBRI (PD), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli.
Emendamenti C. 360-A Garavini ed abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).
Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.
Pag. 29Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921.
Emendamenti C. 1092-A Distaso.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).
Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.
Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 13.35.
SEDE REFERENTE
Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia.
La seduta comincia alle 20.50.
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 luglio 2014.
Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica che sono state presentate circa 1800 proposte emendative (vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte). Comunica che gli emendamenti Bolognesi 25.31, Rosato 47.3, Fabbri 6.8, 11.68 e 39.20, Rotta 1.6, Nardelli 1.75, Lombardi 18.69 e Famiglietti 2.20 sono stati ritirati.
Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».
La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso sia della precedente sia di questa legislatura.
In particolare, nella sentenza n. 32 del 2014, la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge Pag. 30n. 272 del 2005, in materia di disciplina penale dei delitti riguardati le droghe, ha evidenziato come «ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione di un decreto-legge deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dallo stesso decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso», determinandosi, in caso contrario, un vizio di procedura relativo alla legge di conversione, sanzionabile con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme introdotte, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.
Nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come «l'innesto nell'iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione». «Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto- legge».
Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui ha sottolineato «la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali». Da ultimo il Presidente della Repubblica, in una missiva del 27 dicembre scorso, inviata sempre ai Presidenti delle Camere, ha riproposto la necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione.
Inoltre, la Giunta per il regolamento della Camera, in un parere espresso nella legislatura in corso, ha affermato che: «a) ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma principale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa; b) ove invece la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge».
In tale contesto, la Presidenza è pertanto chiamata ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997. Pag. 31
Alla luce dei predetti criteri, sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:
Invernizzi 01.01, che interviene in materia di composizione e organizzazione del Governo;
Gelmini 1.32, che prevede una delega legislativa al Governo per il riordino della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Ferranti 1.12, che introduce disposizioni inerenti la disciplina di nomina a magistrato ordinario;
Ferranti 1. 11, volta a modificare i requisiti per l'ammissione ai concorsi per l'accesso alla magistratura ordinaria;
le identiche Squeri 1.50, Guerra 1.80, Lodolini 1.17, Gasparini 1.10 che dispongono in materia di facoltà di accesso al trattamento pensionistico del personale degli enti locali interessati dalle norme di attuazione della legge n. 56 del 2014;
Gelmini 1.33, che interviene in materia di avanzamento al grado superiore del personale riconosciuto vittima del terrorismo e del dovere;
le identiche Dorina Bianchi 1.67 e Centemero 1.36, volte ad estendere al personale di tutte le amministrazioni pubbliche i limiti di età pensionabile previsti per gli impiegati civili dello Stato;
Gnecchi 1.44, che interviene in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi e di calcolo delle quote di pensione riferite ad anzianità contributive;
Gnecchi 1.43, che introduce una pensione supplementare costituita dai contributi non utilizzati per il calcolo della pensione;
Gnecchi 1.42, che interviene in materia dell'esercizio di opzione per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per le lavoratrici dipendenti e autonome;
Gnecchi 1.40, volta ad estendere la facoltà di accesso al trattamento pensionistico o di vecchiaia previsto dal comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto legge n. 201 del 2011 a tutti i lavoratori con pensioni liquidate a carico delle assicurazioni obbligatorie e di forme sostitutive;
Gnecchi 1.41, che introduce deroghe alla riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici prevista dal comma 10 dell'articolo 24 del decreto legge n. 201 del 2011;
Nesci 1.76, che interviene in materia di graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali delle forze di Polizia;
Saltamartini 1.04 e Palese 1.02 che dispongono la facoltà di ricalcolo del trattamento pensionistico per le lavoratrici del comparto scuola che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previgenti all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 e che abbiano optato per la liquidazione secondo il sistema contributivo;
Basilio 1.05, che interviene in materia di rideterminazione del grado e dell'anzianità degli ufficiali del ruolo speciale dell'arma dei carabinieri;
Fauttilli 1.03, che introduce requisiti minimi per il collocamento in quiescenza dei coniugi di soggetti di persone disabili di cui alla legge n. 104 del 1992;
De Menech 3.21, volta a modificare la disciplina di nomina a vice ispettore del Corpo forestale dello Stato;
Nesci 3.63, volta a prevedere criteri per l'immissione nelle carriere iniziali della Polizia di Stato che tengano conto dello specifico servizio prestato nell'Esercito;
Ciprini 3.06 che interviene in materia di disciplina del rapporto di lavoro del personale della Polizia di Stato ad ordinamento civile;
Rizzetto 4.52 e Rizzetto 4.01, volte a disporre una disciplina attuativa del telelavoro da parte delle amministrazioni pubbliche;Pag. 32
Dorina Bianchi 4.72 che modifica disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato;
Iacono 4.80, volta a prevedere la facoltà per i commissari straordinari di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato del personale non dirigenziale dei consorzi comunali e delle città metropolitane della Regione siciliana;
D'Alia 5.10, volta a modificare il numero dei comparti di contrattazione collettiva nazionale delle amministrazioni pubbliche;
Coscia 5.17 volta ad autorizzare il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ad attingere alle graduatorie vigenti conseguenti l'espletamento delle procedure di riqualificazione del personale interno;
Piccoli Nardelli 5.18, volta a prevedere che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo stabilisca i criteri per i passaggi dei dipendenti del Ministero medesimo all'interno dell'area di impiego tra profili diversi;
Ghizzoni 5.19, volta a disporre che le progressioni di carriera ed i passaggi del personale tra le aree del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo abbiano effetto anche ai fini del trattamento economico;
Ermini 5.9, che dispone la proroga della validità delle graduatorie relative alle procedure di passaggio tra le aree avviate dall'amministrazione economico-finanziaria prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2009;
Costantino 5.01 che dispone in materia di trattamento economico del personale del pubblico impiego per i passaggi tra diverse aree;
Miotto 5.02 e Beni 5.03 che introducono norme in materia di riordino della Croce rossa italiana;
le identiche Piso 6.52 e Misuraca 6.53, che prevedono l'esclusione del rinnovo degli incarichi di commissario straordinario presso gli istituti artistici e musicali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003;
Guidesi 6.01 che reca modifiche al trattamento economico accessorio del personale con qualifica di dirigente;
D'Alia 6.02 che interviene sulla disciplina applicabile in corso di violazione delle disposizioni del decreto-legge n. 90/2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
Migliore 7.6, limitatamente al capoverso comma 2-ter e gli identici Miotto 7.19, Palma 7.28, Balduzzi 7.29, Gigli 7.21 che intervengono sull'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 modificando il numero massimo dei comparti di contrattazione collettiva nazionale e il numero delle aree separate per la dirigenza;
Giachetti 7.2 che detta una disciplina organica dei diritti sindacali del personale militare delle forze armate, delle forze di polizia a ordinamento militare compreso quello del Corpo delle capitanerie di porto;
De Girolamo 7.36 e 7.37 che intervengono sull'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e De Girolamo 7.42 che interviene sull'articolo 42 del decreto legislativo n. 165 del 2001 dettando modifiche alla disciplina, in materia di contrattazione collettiva, rappresentatività sindacale, e di diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro ma in nessun caso intervenendo sulla disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi;
Leone 7.34 che interviene sull'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale;
le identiche Leone 7.35 e De Girolamo 7.38 che dettano disposizioni in materia di rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva;
Matteo Bragantini 7.01 che introduce una limite ai contributi finanziari versati Pag. 33alle associazioni di categoria da parte delle società di capitali controllate dallo Stato;
Di Lello 8.29 che interviene sul decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 recando una disciplina organica dell'istituto del collocamento fuori ruolo, delle modalità del conferimento di incarichi apicali e introduce una norma in materia di accesso dei liberi professionisti allo svolgimento di incarichi e attività internazionali;
Giachetti 8.1 che introduce, quanto al collocamento fuori ruolo, un tetto massimo del 2 per cento dell'organico dei magistrati, e degli avvocati e procuratori delle Stato e detta disposizioni sull'attività di insegnamento svolta dai magistrati nonché sul divieto di partecipazione alle Commissioni istituite per l'accordo bonario in materia di lavori pubblici ex articolo 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, ovvero a collegi arbitrali;
Albini 8.28 che estende l'applicazione delle norme in materia di uffici di supporto agli organi di direzione politica previste dall'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000 agli addetti e collaboratori degli uffici stampa degli enti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
Giachetti 8.02 che reca l'abrogazione della disciplina relativa all'istituto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, intervenendo sul decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi);
Giachetti 9.01 che reca una delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 in materia di definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Guidesi 9.02 volto a rendere facoltativa per i comuni e le province la nomina dei segretari comunali e provinciali;
De Menech 10.50 che attribuisce ai funzionari e ai dirigenti di enti locali, a determinate condizioni, la possibilità di aderire all'albo dei segretari comunali;
Ciprini 10.04 che interviene sull'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e stabilisce norme sul collocamento in disponibilità dei dirigenti cui non sia affidata la titolarità degli uffici dirigenziali;
Ciprini 10.05 che interviene sull'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 introducendo limitazioni al conferimento degli incarichi dirigenziali;
Ciprini 10.06 che interviene sull'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 dettando una disciplina in materia di uffici dirigenziali delle Amministrazioni pubbliche;
Matteo Bragantini 10.01 in materia di trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni;
Matteo Bragantini 10.02 in materia di riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei Comuni;
Lauricella 10.03 che reca norme in materia di trattamento economico da attribuire ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico.
Dieni 11. 26, limitatamente ai commi 1 e 1-bis, e Dieni 11.27, limitatamente ai commi 1 e 2, che modificano la disciplina sulla nomina e la durata in carica del segretario comunale ed abrogano il direttore generale negli enti locali;
Gasparini 11.16 e 11. 13 e Borghi 13.01, che reintroducono il direttore generale negli enti locali;
Guidesi 11.17, che riconosce al vertice politico il potere di sostituire i dirigenti negli enti territoriali;
Fabbri 11.59, che prevede la riorganizzazione della dirigenza, disciplina il trattamento del dipendente regionale nominato direttore di un ente strumentale o direttore sociale di ASL ed estende ai Pag. 34dipendenti pubblici che transitano in società partecipate il diritto di optare per il mantenimento dell'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza;
Parrini 11.18, che disciplina il trattamento del dipendente regionale nominato direttore di un ente strumentale o direttore sociale di ASL;
Pagano 11.64, che prevede l'incompatibilità con qualsiasi altra attività lavorativa per il personale degli enti territoriali impegnato nella tutela dell'ambiente, dell'igiene e della sanità pubblica;
Burtone 11.76, che dispone la proroga dei rapporti in essere nei consorzi;
Palma 11.02, in materia di contratti a tempo determinato di specialistica ambulatoriale;
Crimi 11.01, che istituisce il ruolo militare speciale ad esaurimento del personale del corpo militare della Croce rossa italiana;
Bonavitacola 11.03, che reca una norma di interpretazione autentica in materia di requisiti per la partecipazione alle procedure di stabilizzazione previste dalla legge finanziaria 2008;
Pastorino 11.04, che reca una delega al Governo per la riforma dei ruoli del personale dell'Arma dei Carabinieri;
Luigi Gallo 11.05, che introduce per il personale pubblico chiamato all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti il divieto di ricevere altra retribuzione o indennità per l'incarico ricoperto, conservando il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza;
Luigi Gallo 11. 06, che rende più rigoroso il limite alle spese per consulenze nelle pubbliche amministrazioni;
Fabbri 12. 3, che modifica i requisiti di ammissione al servizio civile nazionale;
De Menech 12.2, che esclude l'imposta di bollo per l'indennità dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e del Club alpino italiano relativa all'astensione dal lavoro in occasione di operazioni di soccorso;
D'Alia 12.01, che reintroduce gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata per il personale della polizia locale;
Pilozzi 13.3, che modifica le procedure per l'affidamento di contratti pubblici per lavori di importo inferiore a un milione di euro;
Dorina Bianchi 13.19, che modifica la disciplina delle procedure aperte prevista nel codice degli appalti;
Rosato 14.7, che esclude l'ANVUR dall'applicazione delle disposizioni che vietano il conferimento incarichi di consulenza, studio e ricerca per le amministrazioni che non rispettino determinati limiti di spesa;
Rosato 14.6, che consente di modificare l'organizzazione dell'ANVUR con decreto di natura non regolamentare;
Ghizzoni 14.01, che esclude dal controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti gli atti e i contratti di conferimento di incarichi individuali o concernenti studi e consulenze delle università e degli enti di ricerca;
Chimienti 14.02, che modifica norme regolamentari e legislative, escludendo il personale della scuola da disposizioni restrittive sul trattamento economico;
Chimienti 14.06, che modifica la disciplina delle ferie del personale del comparto scuola;
Dorina Bianchi 15.01, che introduce un'articolata disciplina per il contenimento delle spese delle aziende speciali, Pag. 35delle istituzioni e delle società non quotate partecipate o controllate da amministrazioni regionali o locali;
Segoni 15.02, che equipara il personale esterno non strutturato delle pubbliche amministrazioni ai dipendenti pubblici ai fini del rimborso delle spese sostenute durante le missioni;
Lodolini 15.03, in materia di finanziamenti alle scuole di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
Fabbri 16.8, che estende le procedure della legge fallimentare alle società partecipate dagli enti locali;
Manfredi 16.1, che autorizza assunzioni da parte della società per azioni Campania Ambiente e Servizi;
Pilozzi 16.20, che introduce l'incandidabilità alle elezioni regionali ed amministrative per coloro che, nei due anni precedenti, hanno esercitato funzioni di amministratore in società a partecipazione pubblica o funzioni commissariali presso enti pubblici o società partecipate;
Pilozzi 16.22, che introduce l'incompatibilità con cariche elettive locali per coloro che esercitano funzioni commissariali presso enti pubblici o società partecipate;
Lombardi 16.01, che modifica la procedura di nomina del Presidente dell'ISTAT;
Matteo Bragantini 17.3, che prevede la carta di circolazione quale unico documento del veicolo e reca disposizioni sui dati relativi ai veicoli;
De Micheli 17.4, che sopprime il comitato consultivo permanente per il diritto di autore, trasferendo le relative funzioni all'AGCOM;
De Micheli 17.20, che interviene sulla disciplina dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori;
Cozzolino 17.01, che fissa un termine per l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni dei piani di continuità operativa e di disaster recovery;
Cozzolino 17.02, che introduce il divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere ai cittadini dati presenti nell'Anagrafe nazionale;
Colletti 18.87, che sopprime i Tribunali delle acque pubbliche;
Cozzolino 18.01, che modifica la procedura di nomina del Presidente dell'Agenzia per l'Italia Digitale;
Turco 18.02, che reca la soppressione dei tribunali militari e delle procure militari di Verona e di Napoli e del tribunale e dell'ufficio militare di sorveglianza di Roma;
Dorina Bianchi 19.51, le identiche Abrignani 37.012 e Dorina Bianchi 37.013, Arlotti 39.42 che prorogano il termine a decorrere dal quale la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
Dorina Bianchi 19.52, che proroga un termine in materia di autocertificazioni da parte di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia;
le identiche Giulietti 19.53 e Squeri 19.54, che modificano la disciplina sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei parlamentari,
Squeri 19.55, che modifica la disciplina sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive;
le identiche Squeri 19.57 e Gasparini 19.85, Bruno Bossio 19.8, le identiche Squeri 19.58 Lodolini 19.9, le identiche Lodolini 19.10, Squeri 19.59, Guerra 19.60, Russo 19.61, le identiche Squeri 19.62 e Pag. 36Lodolini 19.11, che recano disposizioni in materia di incompatibilità per coloro che assumono incarichi negli enti locali;
le identiche Squeri 19.63 e Lodolini 19.12, le identiche Squeri 19.64 e Bruno Bossio 19.13, le identiche Squeri 19.65 e Bruno Bossio 19.14, che modificano il decreto legislativo n. 33 del 2013, in materia di accesso civico e di pubblicità e di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
le identiche Squeri 19.66, Russo 19.67, Bruno Bossio 19.15, le identiche Russo 19.69, Squeri 19.70, Bruno Bossio 19.71, le identiche Censore 19.16, Squeri 19.72, Russo 19.73, le identiche Censore 19.74, Squeri 19.75 e Russo 19.76, che modificano gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n.33 del 2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti rispettivamente i componenti degli organi di indirizzo politico e i titolari di incarichi dirigenziali;
le identiche Squeri 19.77, Bruno Bossio 19.78 e Guerra 19.79 che abrogano il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n.33 del 2013, relativo all'obbligo per le pubbliche amministrazioni di evidenziare separatamente i dati di costo del personale;
le identiche Squeri 19.80 e Giulietti 19.81 e le identiche Squeri 19.82 e Bruno Bossio 19.83 che prevedono rispettivamente l'abrogazione dell'articolo 21 (obbligo di pubblicazione dei dati sulla contrattazione collettiva) e dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013 (obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai controlli);
Squeri 19.84, che modifica l'articolo 52 del decreto legislativo n.33 del 2013;
D'Alia 19.01, che introduce l'articolo 17-bis nella legge n. 400 del 1988, al fine di disciplinare il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio in caso di inadempienza nell'emanazione dei decreti attuativi;
Matteo Bragantini ed altri 21.01, che dispone la soppressione delle prefetture-uffici territoriali del Governo;
Invernizzi ed altri 21.02, che conferisce una delega legislativa al Governo in materia di prefetture-uffici territoriali del Governo;
Pagano 22.53, che reca disposizioni in materia di trasferimento delle farmacie soprannumerarie;
Di Lello ed altri 22.111, che conferisce una delega legislativa al Governo in materia coordinamento gestionale delle autorità indipendenti;
Matteo Bragantini e Invernizzi, 22.04, in materia oneri finanziari recati dagli organismi composti da personale estraneo alla pubblica amministrazione, di autovetture di servizio e di arbitrati e consulenze rese da soggetti estranei alla p.a.;
Invernizzi e Matteo Bragantini 22.02, che reca disposizioni in materia di autovetture di servizio;
Invernizzi e Matteo Bragantini 22.01, che reca disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero;
Fraccaro ed altri 22.05, in materia di giurisdizione della Corte dei Conti in ordine alla responsabilità degli amministratori delle società partecipate da amministrazioni pubbliche;
Grillo ed altri 22.06, in materia di monitoraggio dei costi per l'utilizzo di autovetture di servizio da parte delle aziende sanitarie;
Latronico 23.22, che dispone una deroga al patto di stabilità interno specifica per la Regione Basilicata;
Mattiello 23.45, che introduce l'incandidabilità degli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento per infiltrazione mafiosa dei consigli comunali e provinciali;
Calabrò 23.57, che introduce una procedura per la celere conclusione dei Pag. 37procedimenti di condono edilizio nei comuni della città metropolitane con più di 5000 istanze inevase;
Giachetti 23.01, che interviene in materia di servizio di assistenza spirituale alle forze armate;
Giachetti 23.02 e 23.03, che recano una delega al Governo per l'istituzione del Corpo della polizia tributaria;
le identiche Censore 23.018, Russo 23. 09, Squeri 23.014 e Gasparini 23.05., che autorizzano le province che abbiano dichiarato lo stato di dissesto dal 2012 ovvero abbiano proceduto alla deliberazione del piano di riequilibrio pluriennale a sospendere il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui in corso con la Cassa depositi e Prestiti;
le identiche Russo 23.08, Squeri 23.015, Giulietti 23.017, Guerra 23.021 e Gasparini 23.04, che autorizzano la Cassa depositi e prestiti a rinegoziare i mutui di cui risultano intestatari e pagatori gli enti locali;
le identiche Russo 23. 011, Ferrari 23.06, Censore 23.020, Squeri 23.012, che prorogano da luglio a settembre il termine per il versamento da parte delle città metropolitane e delle province del contributo alla finanza pubblica previsto dal decreto-legge n. 66 del 2014;
le identiche Censore 23.019, Squeri 23.013 e Russo 23.010, che escludono il contributo alla finanza pubblica previsto dal decreto-legge n. 66 del 2014 ai fini del computo del saldo finanziario in termini di competenza mista previsto dal patto di stabilità interno;
Giachetti 23.022, che reca una delega al Governo per la modifica dell'ordinamento della Arma dei carabinieri e sull'assegnazione di personale per l'espletamento di funzioni del Dipartimento della pubblica sicurezza;
Famiglietti 24.06 e Tabacci 24.03, che recano disposizioni in materia di silenzio assenso negli atti di competenza di diverse amministrazioni;
Richetti 24.05, recante disposizioni in materia di adozione degli atti di natura secondaria del Governo;
Matteo Bragantini 24.07, recante disposizioni in materia di monitoraggio delle procedure da parte del Ministero della salute a fini di contenimento della spesa pubblica;
Tabacci 24.02, recante disposizioni in materia di accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei Conti;
Tabacci 24.01 e Mucci 24.021, che recano disposizioni in materia di esercizio della funzione consultiva;
Fantinati 24.08, recante misure per incentivare la vendita di pacchetti turistici;
Fraccaro 24.09, 24.010 e 24.011, recanti disposizioni in materia di autenticazione degli atti societari e di modalità di costituzione delle società a responsabilità limitata;
D'Alia 24.013 in materia di diritto d'interpello;
Gallinella 24.017, recante disposizioni di semplificazione per la vendita di fondi agricoli;
D'Alia 24.014, recante disposizioni di modifica della legge 241 del 1990, in materia di esercizio del potere di autotutela nei casi di segnalazione certificata di inizio attività e di silenzio assenso;
D'Alia 24.015, recante disposizioni di modifica della legge 241 del 1990, in materia di conferenza di servizi;
Schullian 24.018 e 24.019, Vignali 28.06 recanti disposizioni di modifica della legge 241 del 1990, in materia di revoca e di annullamento degli atti amministrativi;
Bolognesi 25.1 in materia di trattamenti pensionistici e di fine rapporto per i dipendenti privati invalidi;
Bianchi Dorina 27.24, 27.25, Russo 27.26 e gli articoli aggiuntivi Censore 27.02, Migliore 27.03, Lenzi 27.011, recanti disposizioni in materia di medicina fiscale:Pag. 38
Lenzi 27.28, in materia di divieto di adozione di terapie non sottoposte al vaglio della comunità scientifica e di medicinali preparati su base non ripetitiva;
Calabrò 27.31 che reca disposizioni in materia di esumazioni ordinarie di cadaveri;
Alfreider 27.01, che proroga al 31 dicembre 2015 il termine, attualmente fissato al 31 dicembre 2014, entro il quale le strutture turistico-alberghiere devono adeguarsi alle disposizioni di prevenzione contro gli incendi;
Tentori 27.04 e 27.05, recanti disposizioni di semplificazioni in materia di spettacolo;
Cecconi 27.06 e Baroni 27.07, recanti rispettivamente la soppressione dell'AIFA (Agenzia italiana del farmaco) e la soppressione dell'AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari);
Abrignani 27.08 e Vignali 28.011, recanti disposizioni di semplificazione in materia di autorizzazione sismica;
D'Alia 27.09, che reca modifiche al decreto legislativo n.69 del 2013, in materia di indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento;
Fossati 27.010, che reca disposizioni in materia di medicinali omeopatici;
Plangger 28.2 limitatamente alla parte consequenziale che prevede la riduzione del fondo strutturale per gli interventi di politica economica,
Piccione 28.6, Capodicasa 28.8 e Minardo 28.39, recanti disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale delle camere di commercio della regione Sicilia;
Catalano 28.03, recante disposizioni in materia di accertamento induttivo automatizzato;
Bueno 28.01, recante disposizioni in materia di legalizzazione degli atti dello stato civile;
Schullian 28.02, che dispone l'abrogazione dell'articolo 36, comma 8-bis, del decreto legge n.179 del 2012, convertito dalla legge n.221 del 2012, recante disposizioni volte a rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari;
Kronbichler 28.04, recante disposizioni in materia di soppressione dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica;
Vignali 28.05, che dispone l'abrogazione delle disposizioni vigenti in materia di responsabilità fiscale solidale negli appalti;
le identiche Vignali 28.08, Matarrese 28.013 e Abrignani 28.017, Vignali 28.09 e 28.010 e Abrignani 28.015 e 28.016, recanti disposizioni in materia di permesso di costruire;
Ghizzoni 28.012, in materia di termini di prescrizione e di decadenza nel processo tributario;
Cozzolino 28.014, in materia di accesso dei cittadini alle ordinanze di protezione civile
Fantinati 29.01 che sopprime i commi 49-bis e 49-ter dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 in materia di contraffazione dei marchi in danno dei consumatori;
Pesco 29.02, Colletti 29.03, 29.04 e 52.02 e Pesco 52.03, che introducono disposizioni penali in materia di riciclaggio e autoriciclaggio;
Bray 32.2, che dispone, all'interno del decreto legislativo n. 39 del 2013, cause di incompatibilità per l'accesso a incarichi in organi sociali di società, associazioni e fondazioni, anche non a scopo di lucro, cui contribuisce la pubblica amministrazione;
Bray 32.1, che, intervenendo in materia di esclusione da una gara di un'impresa concorrente per mancanza dei requisiti di qualificazione per eseguire lavori, previsti dall'articolo 48 del codice dei Pag. 39contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, modifica il periodo di sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori disposta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
Richetti 36.4, che detta disposizioni in merito alla gestione del Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, ampliamento o acquisto di impianti sportivi da parte di società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge n. 289 del 2002;
Nastri 37.01 e Borghi 37.02, che recano disposizioni in materia di concessioni autostradali;
Abrignani 37.03, Matarrese 37.04 e Dorina Bianchi 37.05, che prorogano il termine per la verifica triennale di congruità tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, disposta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;
le identiche Mariani 37.06, Dorina Bianchi 37.07 e Abrignani 37.08, volti a prevedere, mediante la modifica degli articoli 70, 71 e 72 del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'obbligo per le stazioni appaltanti della pubblicazione on line del bando e dell'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a ogni documento complementare;
le identiche Matarrese 37.09, Abrignani 37.010 e Dorina Bianchi 37.011, che prorogano il termine per l'applicazione del sistema di garanzia globale di cui al comma 5 dell'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;
le identiche Abrignani 37.017 e Dorina Bianchi 37.018, che modificano la disciplina in materia di commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevista dall'articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
Abrignani 37.019, che modifica la disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia prevista dall'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
Abrignani 39.25, in materia di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nonché di subappalti;
Abrignani 39.26, sul contenuto della dichiarazione sostitutiva del concorrente di attestazione del possesso dei requisiti;
Dorina Bianchi 39.36, che sopprime i commi 28-bis e 28-ter del decreto legge n. 223 del 2006 che, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, impongono che il pagamento del committente a favore dell'appaltatore sia effettuato previa esibizione della documentazione relativa al versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto;
Dorina Bianchi 39.37, che reca una proroga di termine in relazione alla verifica triennale di validità dell'attestato SOA;
Dorina Bianchi 39.38, che reca una proroga di termine in relazione dell'operatività della garanzia globale di esecuzione degli appalti;
Dorina Bianchi 39.40, che abroga la disposizione sulla determinazione del criterio del prezzo più basso di cui al comma 3-bis dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e contestualmente ne prevede comunque l'applicazione nei casi di bandi di gara pubblicati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;
Plangger 39.7, che differisce il termine per l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure attraverso la banca dati nazionale dei contratti Pag. 40pubblici, apporta modifiche alle norme in tema di osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed interviene in materia di appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza prevedendo alcune disposizioni specifiche per i comuni non capoluogo di provincia che procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi;
le identiche Marco Di Maio 39.01, Basso 39.07, Rubinato 39.026, Gelmini 39.036, Gebhard 39.038, Lodolini 39.039, Vignali 39.045 e Locatelli 39.051 che recano norme in materia di semplificazione degli oneri relativi alle garanzie finanziarie per la partecipazione agli appalti sotto soglia comunitaria;
le identiche Donati 39.02, Basso 39.05, Lodolini 39.019, Gebhard 39.024, Rubinato 39.028, Gelmini 39.034, Vignali 39.046, Locatelli 39.052, che dettano una disciplina in materia di semplificazione della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara;
Basso 39.09, Gebhard 39.020, Lodolini 39.022, Rubinato 39.025, Gelmini 39.030, Vignali 39.043, Locatelli 39.049 e D'Incecco 39.017, che introducono un articolo che reca una disciplina organica della verifica dei requisiti delle offerte negli appalti pubblici;
le identiche Donati 39.03, Basso 39.08, Lodolini 39.021, Rubinato 39.029, Gelmini 39.033, Gebhard 39.037, Vignali 39.041, Locatelli 39.050, che introducono l'articolo 46 bis al decreto legislativo n. 163 del 2006, dettando una disciplina organica della autocertificazione e degli altri mezzi di prova offerti dai candidati;
le identiche Marco Di Maio 39.04, Basso 39.06, Lodolini 39.018, Gebhard 39.023, Rubinato 39.027, Gelmini 39.035, Vignali 39.047 e Locatelli 39.053, che intervengono in materia di individuazione dei lavori eseguibili in economia da parte di ciascuna stazione appaltante;
Plangger 39.010, che introduce una clausola di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge n. 136 del 2010;
Plangger 39.011, che introduce il comma 14-bis all'articolo 125 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in materia di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;
Vignali 42.01, che modifica il codice del processo amministrativo per introdurvi una sanzione in caso di improprio annullamento d'ufficio del silenzio-assenso;
La Russa 44.13 e La Russa 44.01, che recano deleghe legislative al Governo per il riordino delle disposizioni in materia di processo civile telematico;
Bazoli 45.21, che modifica la disciplina in materia di notifica dell'atto di citazione;
Bonafede 45.02, che detta disposizioni per l'unificazione in capo ai tribunali per i minori del rito in materia di diritto di famiglia;
Bazoli 48.4, che detta disposizioni in materia di numero di esperimenti di vendita per i beni pignorati, di vendita degli stessi a mezzo di commissionario e per il caso di infruttuosità dell'espropriazione forzosa;
Bazoli 48.01, limitatamente ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, che dettano disposizioni in materia di ricerca dei beni da pignorare e di accesso alle banche dati pubbliche per la ricerca degli stessi,
Bazoli 48.02, che introduce la nota di iscrizione a ruolo nel processo esecutivo;
Bazoli 48.04 e 48.03, che dettano disposizioni per il monitoraggio rispettivamente delle procedure concorsuali e di quelle di amministrazione straordinaria;
Lauricella 49.1, che modifica importi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;
Di Lello 50.24, che reca disposizioni in merito alla formazione del fascicolo giudiziario e alla disciplina del codice di procedura penale in materia di prescrizione del procedimento; Pag. 41
Morani 50.02, che abroga le disposizioni della legge n. 92 del 2012 in materia di controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge n. 300 del 1970;
D'Alia 51.10, che modifica i termini di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale previsto dall'articolo 1 della legge n. 742 del 1969;
Centemero 52.01, che proroga di un anno il termine entro cui l'accesso all'esame di abilitazione per avvocato resta disciplinato dalle disposizioni previgenti alla riforma dell'ordinamento della professione forense (legge n. 247 del 2012);
le identiche Di Salvo 53.8 e Kronbichler 53.13, che impegnano parte dei risparmi derivati dall'attuazione delle disposizioni del decreto-legge all'attuazione delle clausole del contratto collettivo nazionale;
Cozzolino 53.02, che detta disposizioni in materia di interventi per l'incentivazione della trasparenza delle gestioni commissariali attivate a seguito di stati di emergenza;
Invernizzi 53.01, che conferisce una delega al Governo in materia di diposizioni per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari;
D'Alia dis. 1.01 che conferisce al Governo una delega legislativa in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.
Avverte che non risultano riferibili al testo e non saranno pertanto posti in votazione gli emendamenti Schullian 18.33, Abrignani 22.82.
Fa presente che non verrà altresì posto in votazione l'emendamento Abrignani 39.35 che non reca alcuna modifica al testo cui si riferisce.
Considerato il numero e la complessità degli emendamenti, si riserva di approfondire ulteriormente il giudizio di ammissibilità sulle proposte emendative presentate.
Comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni Giustizia e Lavoro.
Emanuele FIANO (PD), relatore, nell'esprimere alla presidenza e agli uffici un convinto ringraziamento per il lavoro svolto ai fini delle valutazioni di ammissibilità delle numerose proposte emendative presentate, chiede tuttavia alla presidenza medesima di poter riconsiderare il giudizio espresso sugli emendamenti Ferranti 1.11 e 1.12, dal momento che il loro contenuto appare, a suo giudizio, coerente con quello delle disposizioni di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame. Invita altresì a rivalutare la dichiarazione di inammissibilità pronunciata sugli identici articoli aggiuntivi Russo 23.011, Ferrari 23.06, Censore 23.020 e Squeri 23.012, dal momento che gli stessi appaiono attinenti al contenuto proprio dell'articolo 23 del provvedimento in esame, il quale reca interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane.
Riccardo FRACCARO (M5S) invita la presidenza a voler riconsiderare il giudizio di inammissibilità riferito agli articoli aggiuntivi a sua firma 24.09, 24.010 e 24.011, i quali a suo giudizio insistono sulla materia propria di cui all'articolo 24 del provvedimento in esame, essendo volti a introdurre una sempre maggiore semplificazione amministrativa degli adempimenti in capo alle imprese.
Marilena FABBRI (PD) chiede alla presidenza il riesame della dichiarazione di inammissibilità sull'emendamento a sua firma 11.59, volto a favorire un processo di riorganizzazione della dirigenza, anche al fine di superare l'attuale situazione che, come evidenziato dall'INPS, comporta costi aggiuntivi per la pubbliche amministrazioni in termini di versamento dei contributi pensionistici.
Gianpiero D'ALIA (PI) sollecita il riesame dell'emendamento a sua firma 5.10, Pag. 42volto ad innalzare il numero dei comparti di contrattazione collettiva nazionale delle amministrazioni pubbliche, anche al fine di favorire il perfezionamento degli accordi quadro con le rappresentanze sindacali. Chiede altresì che la presidenza possa riconsiderare l'inammissibilità pronunciata sulle proposte emendative a sua firma 6.02 e Dis. 1.01, volti a conferire al Governo una delega legislativa in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, anche in considerazione del fatto che il decreto legislativo n. 39 del 2013 ha introdotto, eccedendo a suo parere il perimetro fissato dalla legge di delega, una serie di sanzioni, in tal modo esponendosi al concreto rischio di successive pronunce di incostituzionalità. Con riferimento, infine, agli emendamenti dichiarati inammissibili in quanto riferiti al contenuto delle disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990, immagina che tale decisione possa dipendere in qualche modo dal fatto che il Governo ha approvato nei giorni scorsi un disegno di legge di delega per la complessiva riforma della pubblica amministrazione.
Nazzareno PILOZZI (Misto-LED) invita la presidenza a rivedere il giudizio di inammissibilità pronunciato sull'emendamento a sua firma 13.3, il quale, modificando le procedure per l'affidamento di contratti pubblici per lavori di importo inferiore a un milione di euro, è volto a contenere quanto più possibile il verificarsi di fenomeni di corruzione e di illegalità nel campo degli appalti pubblici, così diffusi nel nostro Paese. Sottopone altresì ad una nuova valutazione della presidenza gli emendamenti a sua firma 16.20 e 16.22, finalizzati alla introduzione di specifiche ipotesi di incandidabilità e di incompatibilità.
Davide BARUFFI (PD) chiede di riconsiderare la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti Gnecchi 1.44, 1.43, 1.42, 1.40 e 1.41 in materia di trattamenti pensionistici.
Ricorda, a tal proposito, come proposte emendative concernenti la cosiddetta «quota 96» dei lavoratori della scuola siano state – giustamente – dichiarate ammissibili, unitamente all'articolo aggiuntivo 1.07 del Governo in materia di accesso alla pensione anticipata di vecchiaia per i giornalisti.
Emanuele COZZOLINO (M5S) chiede di riconsiderare la dichiarazione di inammissibilità delle proposte emendative Grillo 22.06, Cozzolino 17.01, 17.02, 28.014 e 53.02.
Teresa PICCIONE (PD) chiede di rivalutare la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti Piccione 28.6, Capodicasa 28.8 e Minardo 28.39.
Dorina BIANCHI (NCD) chiede che sia riconsiderata la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti a sua firma 39.36 e 39.37.
Giuseppe LAURICELLA (PD) chiede che sia rivisto il giudizio di inammissibilità concernente l'articolo aggiuntivo a sua firma 10.03, che non fa altro che esplicitare quanto già previsto da la legislazione vigente.
Florian KRONBICHLER (SEL) chiede di rivalutare il suo articolo aggiuntivo 28.04, alla luce del contenuto del decreto-legge in esame.
Riccardo FRACCARO (M5S) interviene nuovamente, dopo aver ascoltato la richiesta di riammissione della collega Piccione, per chiedere la riammissione degli articoli aggiuntivi a sua firma 24.09, 24.010 e 24.011.
Emanuele COZZOLINO (M5S) chiede quale sia il termine per la presentazione di ricorsi avverso la dichiarazione di inammissibilità delle proposte emendative, testè pronunciata dal presidente.
Francesco Paolo SISTO, presidente, chiarisce che la prassi di presentare ricorsi avverso le dichiarazioni di inammissibilità pronunciate dai presidenti di Commissione, Pag. 43con successiva pronuncia sugli stessi, è propria, in particolare, dell'esame che si svolge in sede referente presso la V Commissione bilancio.
Francesco Paolo SISTO, presidente, prende atto di tutte le segnalazioni pervenute dai colleghi intervenuti e si riserva di approfondire ulteriormente il giudizio di ammissibilità sugli emendamenti presentati e di riferire, al riguardo, alla Commissione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione alla seduta prevista per la giornata di domani.
La seduta termina alle 22.
Pag. 44