ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO
Martedì 28 aprile 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.
La seduta comincia alle 11.20.
Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
C. 3012 Governo.
(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Francesco BOCCIA, presidente, avverte che la Commissione è oggi convocata, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, per l'espressione del parere alla Presidenza della Camera sul disegno di legge n. 3012, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza». Ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, il parere che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere alla Presidente della Camera ha la finalità di accertare se il provvedimento collegato non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione di approvazione del Documento di economia e finanza (o della relativa Nota di aggiornamento).
Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, segnala che, con l'entrata in vigore della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, è stata parzialmente innovata, rispetto alla legge n. 468 del 1978, la disciplina relativa al contenuto proprio dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria. In particolare, l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 dispone che in allegato al Documento di economia e finanza (DEF) siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla Pag. 135manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Ricorda, infine, che la risoluzione con la quale la Camera ha approvato il DEF 2015 (Doc. LVII, n. 3 e Allegati) ha inserito tra i «collegati» alla manovra di finanza pubblica il provvedimento recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (C. 3012).
Segnala che il disegno di legge in esame si compone di 32 articoli, che recano una serie di misure volte a conseguire un miglioramento dell'efficienza dei mercati, attraverso un'accentuata promozione delle dinamiche competitive nei settori delle assicurazioni e fondi pensione, delle comunicazioni, dei servizi postali, dell'energia, dei servizi bancari, dei servizi professionali e dei servizi sanitari, per rinnovare e rafforzare l'economia italiana.
Per quanto riguarda il concorso agli obiettivi programmatici, ricorda che il DEF 2015 assegna al sostegno della competitività del sistema industriale nazionale un ruolo centrale per il rilancio della crescita e dell'occupazione, indicando tra i principali strumenti che il Governo intende utilizzare per azionare le leve della competitività proprio la promozione delle dinamiche competitive e una maggiore apertura dei mercati. Sotto tale aspetto, rileva che il provvedimento concorre al conseguimento degli obiettivi programmatici poiché prevede una regolamentazione meno restrittiva del mercato nonché la rimozione delle barriere all'entrata e dei vincoli che gravano sulle imprese al fine di incrementare i tassi di investimento di lungo periodo e di accrescere la produttività delle imprese con ricadute positive, non solo sulla competitività del tessuto produttivo e conseguentemente sull'occupazione, ma anche sulla qualità della vita dei cittadini, attraverso l'abbassamento del costo dei beni e dei servizi.
Sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto, rileva che le disposizioni del disegno di legge, essendo volte ad accrescere la competitività delle imprese, a favorire l'ingresso di nuove imprese nei mercati e ad abbassare il costo di beni e servizi nei numerosi settori su indicati, risultano complessivamente di competenza del Ministero dello sviluppo economico.
Tutto ciò considerato, ritiene che le disposizioni del disegno di legge risultano riconducibili alle materie individuate dalla risoluzione parlamentare di approvazione del DEF 2015, posto che quest'ultima individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge, e che lo stesso non reca disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.
Nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato il disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (C. 3012);
rilevato che l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 dispone che in allegato al DEF sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;
preso atto dei contenuti della risoluzione con la quale la Camera ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2015, in ordine ai provvedimenti da ritenere collegati alla manovra di finanza pubblica;Pag. 136
considerato che le disposizioni del disegno di legge in oggetto – conformemente a quanto indicato nel titolo del provvedimento e nella relazione illustrativa –, recando interventi strutturali volti a conseguire un miglioramento dell'efficienza dei mercati attraverso un'accentuata promozione delle dinamiche competitive, per rinnovare e rafforzare l'economia italiana, sono riferibili alla disciplina relativa alla legge annuale per il mercato e la concorrenza e possono, pertanto, ricondursi prevalentemente alle competenze del Ministero dello sviluppo economico;
osservato che le disposizioni del provvedimento medesimo, pur presentando in molti casi carattere ordinamentale e organizzatorio, sono volte a rinnovare e rafforzare l'economia italiana, prevedendo una regolamentazione meno restrittiva nonché la rimozione delle barriere all'entrata e dei vincoli che gravano sulle imprese al fine di incrementare i tassi di investimento di lungo periodo e accrescere la produttività delle imprese e, pertanto, generare maggiore reddito e maggiore occupazione, con ricadute positive – abbassando il costo di beni e servizi – non solo sulla competitività del tessuto produttivo ma anche sulla qualità della vita dei cittadini e, pertanto, sono suscettibili di concorrere al conseguimento degli obiettivi programmatici;
considerato che le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili ai temi individuati dalla risoluzione parlamentare di approvazione del DEF 2015, posto che quest'ultima ha inserito tra i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica il citato disegno di legge;
RITIENE
che il contenuto del disegno di legge C. 3012, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»:
a) sia riconducibile alle materie individuate dalla risoluzione parlamentare di approvazione del DEF 2015, posto che quest'ultima ha inserito tra i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica il citato disegno di legge;
b) non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato».
Bruno TABACCI (PI-CD), nel condividere l'inserimento del disegno di legge in titolo nella strategia complessiva delle riforme predisposta dal Governo, come risultante anche dall'approvazione della risoluzione sul DEF 2015, auspica tuttavia che nel corso dell'esame parlamentare possano essere rafforzato e migliorato l'impianto del provvedimento, che nella sua formulazione attuale non appare sufficientemente efficace sul piano della promozione di una maggiore concorrenzialità e competitività del sistema economico e produttivo del nostro Paese.
La Commissione approva la proposta di parere del presidente.
La seduta termina alle 11.25.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 28 aprile 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.
La seduta comincia alle 11.25.
Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati.
C. 3 e abb.-bis-B, approvata, in testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).
La Commissione inizia delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.
Pag. 137 Maino MARCHI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo, quale risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio, che nella seduta del 16 aprile 2015 ha espresso su di esso parere favorevole. Avverte, altresì, che il 22 aprile scorso la Commissione affari costituzionali ne ha quindi concluso l'esame in sede referente, senza apportare alcuna modifica al testo. Alla luce di ciò, fa presente che, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, è da intendersi confermato il parere favorevole già espresso dalla Commissione nella seduta del 16 aprile.
Comunica, inoltre, che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, in relazione al quale segnala la proposta emendativa Invernizzi 1.99, volta a prevedere, in relazione alle spese per lo svolgimento dell'eventuale ballottaggio, l'incremento nella misura di 200 milioni annui delle risorse stanziate nell'apposito Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni e dai referendum, provvedendo al relativo onere a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità.
Segnala, inoltre, la proposta emendativa Di Battista 2.28, che reca una disciplina sostitutiva, rispetto a quella del testo, del voto dei cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero, prevedendo una serie di adempimenti a carico della pubblica amministrazione (comuni, Ministero dell'interno, uffici consolari). Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione di tali disposizioni possa farsi fronte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Osserva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sugli emendamenti Invernizzi 1.99 e Di Battista 2.28, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.
Maino MARCHI (PD), relatore, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti Invernizzi 1.99 e Di Battista 2.28 e nulla osta sulle restanti proposte emendative.
Rocco PALESE (FI-PdL) annunzia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.
C. 342 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite, contenute nel fascicolo n. 1.
Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che nel corso dell'esame in seconda lettura il Senato ha parzialmente modificato – fra l'altro – alcune norme riguardanti la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, di cui all'articolo 1, comma 9, capoverso parte VI-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Osserva che il testo approvato in prima lettura dalla Camera ha previsto una procedura finalizzata ad eliminare le contravvenzioni meno gravi, ossia quelle non collegate a danni alle risorse ambientali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, capoverso articolo 318-bis e articolo 318-ter del provvedimento in esame. In particolare, è stato stabilito che il competente organo di vigilanza debba inviare al contravventore una Pag. 138prescrizione contenente sia le misure atte a far cessare le situazioni potenzialmente pericolose sia l'indicazione di un termine massimo per la relativa regolarizzazione. Rileva che il Senato ha integrato tale previsione disponendo che detta prescrizione debba essere «asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata». Fa presente che non hanno invece formato oggetto di modifiche da parte del Senato le successive norme, di cui all'articolo 1, comma 9, capoverso articolo 318-quater, che disciplinano le verifiche dei predetti adempimenti e la chiusura della procedura. In particolare, rimane stabilito che spetta all'organo accertatore verificare se la violazione sia stata eliminata secondo le modalità ed i termini indicati dalla prescrizione. Nel caso in cui quest'ultima risulti adempiuta, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Fa presente che le modifiche approvate dal Senato non risultano corredate di relazione tecnica. In merito ai profili di quantificazione, osserva che andrebbero pertanto esclusi eventuali effetti onerosi connessi alla necessità di richiedere agli enti specializzati l'asseverazione tecnica delle prescrizioni da inviare ai contravventori.
Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, non essendo ancora pervenuti taluni elementi istruttori da parte delle amministrazioni competenti, chiede un breve rinvio dell'esame del provvedimento.
Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 11.35.
AVVERTENZA
I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
Atto n. 155.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE che modifica la direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti.
Atto n. 145.