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Resoconti delle Giunte e Commissioni

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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 maggio 2015
439.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 71

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del vicepresidente Alfonso BONAFEDE. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 10.30.

5-05254 Rossomando: sulla situazione del Tribunale di Ivrea.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Anna ROSSOMANDO (PD), dopo aver ringraziato per l'accuratezza della risposta, si dichiara parzialmente soddisfatta per il fatto che il Governo ha svolto una indagine ed ha verificato che presso il Tribunale di Ivrea sussista una grave scopertura degli organici a fronte dell'aumento del carico di lavoro determinatosi a seguito del riordino della geografia giudiziaria. A tale proposito, dichiara di essere sempre stata favorevole alla riforma della geografia giudiziaria, anche se non condivide alcune scelte compiute in concreto. Sottolinea, inoltre, l'esigenza che tale riforma sia accompagnata dall'incremento delle dotazioni organiche e di mezzi per quegli uffici giudiziari che hanno visto incrementare il loro carico di lavoro. Si dichiara, invece, completamente insoddisfatta per la risposta laddove ci si limita a rappresentare un futuro aggiornamento delle piante organiche senza indicare le modalità e la tempistica.

5-04716 Tripiedi: sulla situazione del tribunale di Monza.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Davide TRIPIEDI (M5S), replicando, si dichiara non particolarmente soddisfatto della risposta, in parte contraddittoria, evidenziando come i comuni non siano nelle condizioni di sopportare tutto il carico degli uffici giudiziari. Rileva come gli interventi sulla sezione distaccata del tribunale di Monza a Desio e sul relativo ufficio del giudice di pace si siano tradotti in un grave nocumento per il Tribunale di Monza. Gli interventi di riassetto territoriale, segnatamente, hanno determinato una situazione di forte disagio ed una carenza di organico del venticinque per cento, che è insostenibile. Invita quindi il Governo a monitorare con estrema attenzione la situazione descritta nell'atto di sindacato ispettivo.

  Alfonso BONAFEDE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 10.55.

Pag. 72

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 10.55.

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.
C. 3008, approvata dal Senato, C. 1194 Colletti, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi, C. 2777 Formisano, C. 330 Ferranti, C. 675 Realacci, C. 1205 Colletti, C. 1871 Civati, C. 2164 Ferranti e C. 2774 Dorina Bianchi.
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione della proposta di legge C. 3008, approvata dal Senato, come testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 aprile 2015.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che le proposte di legge in esame sono inserite nel calendario dell'Assemblea a partire da venerdì 15 maggio. Considerato che occorre organizzare i lavori della Commissione in maniera tale da rispettare la programmazione dei lavori dell'Assemblea, ritiene che il termine per la presentazione degli emendamenti debba essere fissato lunedì prossimo, per poter concludere l'esame entro giovedì 14 maggio.

  David ERMINI (PD), relatore, condividendo quanto appena affermato dalla presidente, propone di adottare come testo base la proposta di legge C. 3008, approvata dal Senato.

  La Commissione approva la proposta del relatore ed adotta come testo base la proposta di legge C. 3008, approvata dal Senato.

  Donatella FERRANTI, presidente, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge C. 3008, adottata come testo base, alle ore 13 di lunedì 11 maggio prossimo. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di azione di classe.
C. 1335 Bonafede.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3017 Gitti – Adozione della proposta di legge C. 1335 Bonafede, come testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 novembre 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che è stata assegnata la proposta di legge C. 3017 che, vertendo sulla medesima materia della proposta di legge in esame, viene ad essa abbinata. Ricorda che la proposta di legge C. 1335 Bonafede, è iscritta, in quota opposizione, nel calendario dell'Assemblea a partire da venerdì 15 maggio. Occorre pertanto programmare i lavori della Commissione in maniera tale da rispettare tale programmazione. A tal fine si dovrà oggi procedere alla scelta del testo base e fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

  Alfonso BONAFEDE (M5S), relatore, propone di adottare come testo base la proposta di legge C. 1335.

  La Commissione approva la proposta del relatore ed adotta come testo base la proposta di legge C. 1335.

  Donatella FERRANTI, presidente, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge C. 1335, adottata come testo base, alle ore 17 di lunedì 11 maggio prossimo. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.

Pag. 73

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 11.

Legge quadro missioni internazionali.
C. 45 Cirielli ed abb.
(Parere alle Commissioni Riunite III e IV).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michela ROSTAN (PD), relatore, osserva che il provvedimento in esame è diretto all'adozione di una cornice normativa unitaria per l'invio dei contingenti all'estero, divenuti ormai sempre più numerosi, impegnati sia nell'ambito di operazioni di mantenimento della pace (peace-keeping) sia di conseguimento della pace (peace enforcing). A partire dai primi anni Novanta, successivamente allo scoppio della prima guerra del Golfo, si è posta la questione anche giuridica delle missioni internazionali, le quali hanno visto un loro intensificarsi dopo l'11 settembre 2001. Il susseguirsi delle missioni internazionali ha contribuito a sviluppare in Italia un approccio congiunto «militare-sicurezza-civile» che è ormai diventato un modello internazionale con il cosiddetto comprehensive approach. Sottolinea che, nel corso dei decenni, si è definito infatti un «modello italiano» di peace-keeping, a partire dalla missione in Libano nel 1982 e rafforzatosi con le missioni in Albania, Somalia, Mozambico ed oggi di nuovo in Libano e Afghanistan, in relazione alle particolari modalità di conduzione della missione che includevano, tra i loro caratteri distintivi, una forte imparzialità ed una particolare attenzione alle esigenze della popolazione civile e agli aspetti umanitari. Con il provvedimento in esame si intende superare l'attuale modello che si basa sullo strumento del decreto legge così come avvenuto anche ultimamente in occasione del decreto legge sul terrorismo internazionale, che è stato esaminato in sede referente dalla Commissione Giustizia in congiunta con la Commissione difesa. Il provvedimento in esame all'articolo 1 disciplina la deliberazione e l'autorizzazione della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, la quale è deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. Le missioni deliberate si intendono autorizzate dopo che il Governo ne abbia dato comunicazione alle Camere, indicando, per ciascuna missione, l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte, nonché la durata programmata e l'ammontare delle risorse finanziarie stanziate a valere su un nuovo e specifico fondo. Resta ferma la facoltà delle Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, di definire impegni per il Governo mediante appositi atti di indirizzo. Questo procedimento si applica anche in caso di proroga di una missione internazionale oltre la durata inizialmente programmata ovvero in caso di modifica dei caratteri di una missione. L'articolo 2 istituisce la sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate. Entro il 31 marzo di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, presenta alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, anche ai fini dell'eventuale rimodulazione dell'impegno italiano all'estero, una relazione analitica sulle missioni in corso. Le restanti disposizioni attengono alla disciplina legislativa da applicare al personale che partecipa alle missioni. In particolare, per quanto attiene alla competenza della Commissione Giustizia, si segnala che il Capo III ha per oggetto le disposizioni penali. Tali disposizioni sono state formulate facendo riferimento alle norme di Pag. 74natura penale contenute nei decreti legge che finora si sono susseguiti. In questo campo si è venuto a formare nel corso degli anni un corpo di norme al quale oramai viene fatto rinvio da parte di ciascun decreto. Nell'ultimo decreto legge, ad esempio, il comma 5 dell'articolo 15, avente ad oggetto le disposizioni penali, non detta una specifica normativa, ma rinvia all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto legge n. 152 del 2009.
  L'articolo 16 del provvedimento in esame esplicita il predetto corpo normativo disciplinando direttamente la materia penale. Al comma 1 si prevede che al personale che partecipa alle missioni internazionali, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applica il codice penale militare di pace. La competenza è del tribunale militare di Roma. Si tratta di quanto attualmente previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, che a sua volta rinvia all'articolo 9, commi 3, 4 (lettere a, b, c, d), 5 e 6, del decreto-legge n. 451 del 2001. Quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del provvedimento in esame corrisponde alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 197 del 2009. Secondo il comma 2, non è punibile il militare che, nel corso delle missioni internazionali, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari. Quando, nel commettere uno dei predetti fatti previsti, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 16 riprendono la normativa prevista dall'articolo 9, commi 3, 4 (lettere a, b, c, d), 5 e 6, del decreto legge n. 451 del 2001.
  Secondo il comma 3, nel corso delle missioni internazionali gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, di chiunque è colto in flagranza dei reati militari di disobbedienza aggravata, rivolta, ammutinamento, insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata. Il comma 4 stabilisce che nei casi di arresto in flagranza o fermo compiuti nel corso delle missioni internazionali, qualora le esigenze operative non consentano che l'arrestato o il fermato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto o fermo mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tali casi gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero e, fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida, ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento video-telematico o audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o Pag. 75limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio, l'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie. Secondo il comma 5, con le stesse modalità si procede all'interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in uno stabilimento militare di pena per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare. I commi 6, 7 e 8 riprendono quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legge n. 209 del 2008 che detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria. Il comma 6 stabilisce che i reati commessi dallo straniero nei territori o nell'alto mare in cui si svolgono le missioni internazionali, a danno dello Stato o di cittadini italiani che partecipano alle missioni stesse, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate dello Stato. Secondo il comma 7, i reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi, se commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge una missione internazionale, sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale. Nei casi di arresto in flagranza, fermo o interrogatorio di persona sottoposta a custodia cautelare in carcere si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. In tali casi, l'arrestato, il fermato o la persona sottoposta a custodia cautelare possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare. L'autorità giudiziaria può disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario della nave o aeromobile sottoposti a sequestro. Fuori da questi casi, per l'esercizio della giurisdizione si applicano le disposizioni contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia è parte ovvero conclusi da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Ai sensi del comma 8, per i reati commessi dallo straniero nei territori o nell'alto mare e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino che partecipa a missioni internazionali, nel territorio e per il periodo in cui esse si svolgono, la competenza è del tribunale di Roma.
  Propone pertanto di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della Relatrice.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.
C. 2977 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame emendamenti e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dell'articolo aggiuntivo 7.05 relativo al provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la Commissione è oggi chiamata ad esprimere il proprio parere sull'articolo aggiuntivo Pini 7.05 presentato presso la Commissione XIV in merito al disegno di legge C. 2977 (Legge europea 2014).
  Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento Pag. 76da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione ovvero la loro ripresentazione in Assemblea.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, osserva come l'articolo aggiuntivo 7.05 sia volto all'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.
  Si tratta di una delega che prevede l'introduzione nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale la fattispecie criminosa specifica di corruzione in affari privati per punire con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell'ambito di attività professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative non meramente esecutive per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, purché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali. Inoltre si prevede la punibilità con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il vantaggio di cui sopra. Un ulteriore principio di delega stabilisce che debba essere introdotta nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale e fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche la fattispecie criminosa di istigazione alla corruzione in affari privati, con la previsione di una riduzione di pena qualora l'offerta, la promessa o la sollecitazione alla promessa non siano state accettate. L'ultimo principio di delega stabilisce che debba essere introdotta fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie criminose di cui alle lettere a) e b), con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle entità nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato.
  Si segnala che il reato di corruzione tra privati è stato introdotto nell'ordinamento italiano dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, intervenendo nel codice civile, andando ad incidere sulla materia societaria. In particolare, l'articolo 2635, inserito nel Titolo XI avente ad oggetto le disposizioni penali in materia di società e consorzi, punisce la corruzione tra privati con la reclusione da uno a tre anni, prevedendo circostanze attenuanti ed aggravanti. Si tratta in particolare di atti di corruzione che possono essere commessi dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. Come evidente si tratta di un ambito ben distinto da quello, pur sempre inerente all'ambito privato, oggetto dell'articolo aggiuntivo in esame nonché della decisione quadro che si intenderebbe attuare. Non vi sarebbe pertanto alcuna sovrapposizione tra la fattispecie di corruzione tra privati già prevista dall'ordinamento e quella che si intenderebbe introdurre con l'articolo aggiuntivo in esame. Tuttavia, non si può evidenziare particolare complessità della materia trattata dall'articolo aggiuntivo e, più in generale, dalla decisione quadro alla quale questo si riferisce. Ad esempio, l'articolo 1 prevede al comma 3 che uno Stato membro possa dichiarare di volere limitare l'ambito di applicazione della nuova fattispecie di reato alle condotte che comportano, o potrebbero comportare, distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali. Si tratta in questo caso di una valutazione Pag. 77che non si può certo effettuare in sede di approvazione dell'articolo aggiuntivo in esame, così come tutte le altre disposizioni della decisione quadro richiedono dei particolari approfondimenti al fine di formulare la fattispecie da introdurre nell'ordinamento italiano. Appare pertanto opportuno affrontare l'oggetto dell'articolo aggiuntivo in esame attraverso uno specifico progetto di legge che consentirebbe di approfondire tutte le tematiche e le problematiche inerenti alla decisione quadro che si intende attuare. Si tratta pertanto di una perplessità che non attiene tanto al merito dell'articolo aggiuntivo, quanto piuttosto al metodo con il quale si intenderebbe attuare la decisione quadro del 2003 sulla corruzione tra privati. In sostanza si dovrebbe adottare lo stesso metodo utilizzato con la modifica della disciplina della responsabilità civile dei magistrati, che inizialmente si è cercato di approvare attraverso emendamenti presentati alla legge comunitaria.

  Donatella FERRANTI, presidente, rileva che il fenomeno della corruzione tra privati è strisciante e preoccupante per le ricadute che ha nella società e nel settore economico. Occorre naturalmente verificare in che modo si debba attuare la decisione quadro oggetto dell'articolo aggiuntivo in esame, per cui chiede al rappresentante del Governo di verificare se da parte dell'esecutivo si stia già lavorando in tal senso, per poter poi darne notizia alla Commissione.

  Il sottosegretario Cosimo FERRI comunica che sono già in atto presso il Governo diverse iniziative in merito alla decisione quadro in esame, le quali debbono comunque essere coordinate anche con eventuali iniziative parlamentari. Assicura che entro la prossima seduta comunicherà alla Commissione l'intenzione del Governo in merito ai tempi ed alle modalità di attuazione della predetta decisione quadro.

  Donatella FERRANTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Vittorio FERRARESI (M5S) chiede che sia convocata la riunione congiunta degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni II e XI per determinare la programmazione dei lavori della proposta di legge C. 1751 Businarolo, recante «Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico». Chiede inoltre quale sia lo stato del trasferimento in sede legislativa della proposta di legge C. 2848, recante «Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia», approvata dalle Commissioni permanenti 1a e 2a del Senato in sede deliberante.

  Donatella FERRANTI, presidente, per quanto attiene alla prima questione sollevata dal deputato Ferraresi, assicura che prenderà contatto con il presidente della XI Commissione, per convocare domani una riunione congiunta degli Uffici di presidenza delle Commissioni II e XI. In ordine alla proposta di legge C. 2848 comunica che non sono ancora pervenuti dai gruppi gli assensi per il trasferimento di sede. Ritiene che in attesa del perfezionarsi del trasferimento di sede si possa, nel frattempo, concludere l'esame in sede referente, considerato che sono stati espressi i pareri prescritti pareri.

  La seduta termina alle 11.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Pag. 78

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 3008, approvata dal Senato, C. 1194 Colletti, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi, C. 2777 Formisano, C. 330 Ferranti, C. 675 Realacci, C. 1205 Colletti, C. 1871 Civati, C. 2164 Ferranti e C. 2774 Dorina Bianchi, recanti disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.
(Deliberazione).

  Donatella FERRANTI, presidente, sulla base di quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 3008, approvata dal Senato, C. 1194 Colletti, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi, C. 2777 Formisano, C. 330 Ferranti, C. 675 Realacci, C. 1205 Colletti, C. 1871 Civati, C. 2164 Ferranti e C. 2774 Dorina Bianchi, recanti disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. Nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione procederà alle audizioni di rappresentanti della magistratura e dell'avvocatura, di professori universitari esperti della materia oggetto delle proposte di legge, nonché di rappresentanti di associazioni competenti in materia.

  La Commissione approva la proposta del presidente.

  La seduta termina alle 14.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI, indi del vicepresidente Alfonso BONAFEDE.

  La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 3008, approvata dal Senato, C. 1194 Colletti, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi, C. 2777 Formisano, C. 330 Ferranti, C. 675 Realacci, C. 1205 Colletti, C. 1871 Civati, C. 2164 Ferranti e C. 2774 Dorina Bianchi, recanti disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.
Audizione di Raffaele Cantone, Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e di Francesco Greco, Coordinatore del dipartimento di diritto penale dell'economia, affari civili societari e reati fallimentari presso la Procura della Repubblica di Milano.
(Svolgimento e conclusione).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

  Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Raffaele CANTONE, Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e Francesco GRECO, Coordinatore del dipartimento di diritto penale dell'economia, affari civili societari e reati fallimentari presso la Procura della Repubblica di Milano.

  Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Alfonso BONAFEDE (M5S), Andrea COLLETTI (M5S), David ERMINI (PD), relatore, e Giulia SARTI (M5S)

  Rispondono ai quesiti posti Raffaele CANTONE, Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e Francesco GRECO, Coordinatore del dipartimento di diritto penale dell'economia, affari civili societari e reati fallimentari presso la Procura della Repubblica di Milano.

  Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.05.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

Pag. 79

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI indi del vicepresidente Alfonso BONAFEDE.

  La seduta comincia alle 15.10.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1335 Bonafede e C. 3017 Gitti, recanti disposizioni in materia di azione di classe.
Audizione di Giuseppe Conte, ordinario di diritto privato presso l'Università degli studi di Firenze e di Andrea Giussani, ordinario di diritto processuale civile presso l'Università degli studi di Urbino Carlo Bo.
(Svolgimento e conclusione).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

  Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Giuseppe CONTE, ordinario di diritto privato presso l'Università degli studi di Firenze e Andrea GIUSSANI, ordinario di diritto processuale civile presso l'Università degli studi di Urbino Carlo Bo.

  Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Alfonso BONAFEDE (M5S), relatore, e Andrea COLLETTI (M5S).

  Rispondono ai quesiti posti Giuseppe CONTE, ordinario di diritto privato presso l'Università degli studi di Firenze e Andrea GIUSSANI, ordinario di diritto processuale civile presso l'Università degli studi di Urbino Carlo Bo.

  Alfonso BONAFEDE, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.55.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.
C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini.

Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia.
C. 2848, approvata dalle Commissioni permanenti 1a e 2a del Senato.

Pag. 80