Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 ottobre 2015
517.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 137

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.45.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
C. 3194 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 settembre 2015.

Pag. 138

  Anna ROSSOMANDO (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata, nella seduta odierna, ad esprimere il parere sul provvedimento recante la «Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sugli appalti pubblici e sulle concessioni, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici» (AC 3194). Al riguardo, rammenta che la Commissione Ambiente ha concluso l'esame delle proposte emendative riferite al disegno di legge in discussione nella seduta del 30 settembre scorso, apportando al testo originario del disegno di legge alcune modifiche. Con riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala che non sono state modificate le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 1, lettera l), n. 4, dove si prevede che nell'esercizio della delega, debba obbligatoriamente essere previsto il ricorso a conti dedicati per le imprese aggiudicatrici di appalti pubblici, attraverso i quali regolare tutti i flussi finanziari dei pagamenti verso i prestatori d'opera e di lavoro e verso le imprese che entrano a vario titolo in rapporto con l'impresa aggiudicatrice in relazione agli appalti assegnati. Al riguardo, ribadisce le osservazioni già formulate nella seduta del 9 settembre scorso. Segnala, altresì, che oggetto di modifica sono state, invece, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, comma 1, lettera l), numero 5, dove è prevista, tra i criteri di delega, l'introduzione di un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici e di servizi, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi. In base a tali disposizioni, come modificate dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, deve essere altresì previsto uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia, individuando inoltre le norme del codice la cui violazione determina la comminazione di sanzioni amministrative da parte dell'ANAC. Inoltre, sono state modificate dalla Commissione di merito le disposizioni di cui alla lettera nn) del medesimo articolo 1, comma 1, dove è prevista la revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità e trasparenza, e verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite. Si prevede, inoltre, che la revisione del predetto sistema di qualificazione dovrà avvenire: introducendo misure di premialità connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi; assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di rating di legalità; prevedendo in ogni caso la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento oppure la sospensione in caso di concordato «con riserva» o «con continuità aziendale. Anche in relazione a tali aspetti del provvedimento, richiama le osservazioni già formulate nella seduta del 9 settembre scorso. Rileva, infine, che tra le norme oggetto di modifica figurano quelle di cui alla successiva lettera pp), dove è prevista la razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto, attraverso la limitazione del ricorso alle procedure arbitrali e a quelle amministrate. In base alle modifiche apportate dalla Commissione di merito, dovranno essere indicati espressamente i casi di ricorso alle predette procedure secondo modalità idonee a garantirne adeguatamente trasparenza, celerità ed economicità, nonché ad assicurare requisiti di integrità, imparzialità e responsabilità degli arbitri e degli eventuali ausiliari, in ogni caso sotto il controllo pubblico e riducendone il costo.
  Ciò premesso, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

Pag. 139

  Francesca BUSINAROLO (M5S) presenta e illustra, a nome del suo gruppo parlamentare, una proposta alternativa di parere (vedi allegato 2), nella quale si rappresenta l'opportunità che la Commissione di merito, relativamente all'attribuzione all'ANAC del potere di adottare atti di indirizzo (linee guida, bandi-tipo o contratti tipo), introduca, all'articolo 1, comma 1, lettera o), una disposizione che preveda l'eventuale creazione di modelli di dichiarazione uniformi per tutte le amministrazioni.

  Carlo SARRO (FI-PdL) rileva l'opportunità che sia prevista la predisposizione di bandi-tipo diretti a garantire la semplificazione, la chiarezza e determinatezza dei requisiti, sia soggettivi che oggettivi, di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica.

  Giuseppe BERRETTA (PD), nell'associarsi alle considerazioni del collega Sarro, richiede che debba essere fatto riferimento esplicito a requisiti anche di natura morale.

  Franco VAZIO (PD) ritiene che la questione posta dai colleghi riguardi soprattutto l'esigenza di favorire, quanto più possibile, la comprensione dei bandi di gara, al fine di scongiurare equivoci interpretativi e il contenzioso che ne consegue.

  Carlo SARRO (FI-PdL) ribadisce la necessità che vengano previsti uniformi criteri di formulazione dei bandi, al fine di rendere comprensibili i requisiti oggettivi e soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche.

  Anna ROSSOMANDO (PD), nel concordare con le considerazioni testé espresse dai colleghi, presenta una nuova proposta di parere (vedi allegato 3).

  Francesca BUSINAROLO (M5S), nel prendere atto della nuova proposta di parere formulata dalla relatrice, ritira, a nome del suo gruppo, la proposta di parere alternativa presentata dal Movimento Cinque Stelle.

   Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, mette in votazione la nuova proposta di parere della relatrice, avvertendo che in caso di approvazione non so porrà in votazione la proposta alternativa del gruppo Movimento 5 Stelle.

  La Commissione approva la nuova proposta di parere presentata dalla relatrice (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.
Atto n. 204.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame delle schema di decreto in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Segnala che il provvedimento attua la delega conferita al Governo con l'articolo 1 della Pag. 140legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013) e dall'all. B della stessa legge con riferimento alla direttiva 2012/29/UE. La direttiva detta una articolata disciplina a garanzia dei diritti della persona offesa dal reato nell'ambito del procedimento penale. La Direttiva 2012/29/UE – dando attuazione ad uno dei principali punti del Programma di Stoccolma – istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime dei reati. La direttiva ha sostituito la Decisione quadro 2001/220/GAI, mai attuata dall'Italia, rivedendo e integrando i principi enunciati in tale decisione. Lo schema di decreto legislativo intende dare attuazione alla citata direttiva 2012/29/UE integrando con specifiche, mirate disposizioni il quadro di tutele che già l'ordinamento processuale penale assicura alle vittime del reato. Nel passare all'esame dei contenuti del provvedimento, segnala che l'articolo 1 modifica in più punti il codice di procedura penale. La lettera a) aggiunge (n. 1) un comma 2-bis all'articolo 90 con cui è stabilito che il giudice disponga, anche d'ufficio, una perizia in caso di dubbio sull'età della vittima del reato. Una disposizione analoga è attualmente prevista dall'articolo 8 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in relazione alla incertezza sulla minore età dell'imputato. Se anche la perizia non scioglie i dubbi sull'età della vittima si presume la minore età, ma soltanto a fini processuali di garanzia. L'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva, stabilisce che, ove l'età della vittima risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che si tratti di un minore, si presume che la vittima sia un minore. La stessa lett. a) (n. 2) integra il contenuto del comma 3 dello stesso articolo 90 che prevede attualmente, in caso di decesso della persona offesa dal reato, che le facoltà in capo alla vittima possono essere esercitate dai prossimi congiunti. Tali facoltà potranno essere, infatti, esercitate anche da chi, legato alla vittima da relazione affettiva, con essa stabilmente convivente. La nuova disposizione attua quanto stabilito dall'articolo 2, lett. b), della direttiva che comprende nella definizione di «familiare» anche «la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo». La lettera b) aggiunge al codice processuale penale gli articoli 90-bis e 90-ter, relativi al diritto della vittima a ricevere una serie di informazioni concernenti il procedimento penale nonché sulle vicende relative alla eventuale scarcerazione o evasione dell'imputato (o condannato). La lettera c) aggiunge al codice di rito l'articolo 143-bis, intervenendo in materia di diritto all'interprete e alla traduzione, la cui disciplina, attualmente contenuta nell'articolo 143 codice di procedura penale riguarda il solo imputato. La nuova disposizione prevede altri casi di nomina dell'interprete e di diritto alla traduzione di atti, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 7 della direttiva. Il recente Decreto legislativo n. 32/2014, di attuazione della direttiva 2010/64/UE (sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali) ha, in particolare, dettato una nuova formulazione dell'articolo 143 codice di procedura penale del diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali che riguarda l'imputato. L'interprete è nominato dal giudice, anche d'ufficio: quando sia necessario tradurre una dichiarazione pervenuta in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile; quando chi vuole fare una dichiarazione scritta non conosca la lingua italiana (la dichiarazione fatta per iscritto è inserita a verbale con la traduzione fatta dall'interprete); quando occorra sentire in audizione la vittima del reato che non conosce la lingua italiana o quando questi vuole partecipare all'udienza e abbia chiesto assistenza linguistica. L'assistenza di un interprete può assicurarsi anche mediante collegamento a distanza (escluso quando la sua presenza fisica risulti necessaria per assicurare alla vittima il diritto alla corretta comprensione del procedimento). La traduzione degli atti è gratuita solo quando essi risultino essenziali all'esercizio dei sui diritti nel procedimento penale; la traduzione può essere fatta oralmente o per riassunto (a meno Pag. 141che non pregiudichi i diritti della vittima). Le lettere d) ed e) dell'articolo 1 dello schema di decreto, rispettivamente, aggiungono un comma 5-quater all'articolo 398 e modificano il comma 4-quater dell'articolo 498 codice di procedura penale per garantire che le modalità della testimonianza non danneggino le vittime del reato in stato di particolare vulnerabilità. Il nuovo comma 5-quater dell'articolo 398 codice di procedura penale (lett. d) estende alla disciplina dell'incidente probatorio la possibilità, già prevista per la testimonianza, che l'esame della persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilità avvenga in modalità protette su richiesta sua o del difensore. Il nuovo comma 4-quater dell'articolo 498 codice di procedura penale (lett. e) estende a tutte le vittime in stato di particolare vulnerabilità la possibilità di testimonianza in modalità protette, su richiesta della persona offesa o del difensore; si prescinde, quindi, dal catalogo dei gravi reati di cui al comma 4-ter anche se si prevede che la particolare vulnerabilità vada desunta comunque anche dal tipo di reato subito e dalle sue circostanze; gli altri elementi da considerare sono l'età della vittima e l'eventuale stato di infermità o deficienza psichica. Rileva che, l'articolo 2 del provvedimento in esame aggiunge gli articoli 107-ter e 108-ter alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Il primo (articolo 107-ter) soddisfa quanto richiesto dall'articolo 5, commi 2 e 3, della direttiva, in relazione al diritto della persona offesa dal reato di sporgere denuncia o presentare querela utilizzando la lingua da essa conosciuta (o ricevendo la necessaria assistenza linguistica) nonché di ricevere, previa richiesta, attestazione della denuncia o querela (tale ultima previsione è già prevista, in generale, dall'articolo 107 delle disposizioni di attuazione). L'articolo 108-ter risponde a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 3, della direttiva. La disposizione individua infatti come autorità di assistenza della vittima residente (o domiciliata) in Italia che subisce un reato in altro Stato della UE, il PG presso la Corte d'appello; quest'ultimo riceve dal Procuratore della Repubblica del circondario di residenza-domicilio della vittima la denuncia o la querela e la inoltra all'autorità giudiziaria straniera competente. Fa presente, infine, che l'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del decreto, quantificati in euro 1.280.000 all'anno a decorrere dal 2016.

  La seduta termina alle 15.25.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 15.25.

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.
C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi e C. 2737 Bindi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 settembre 2015.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che nelle scorse sedute il relatore ha espresso il parere sugli emendamenti presentati agli articoli del testo, riservandosi di esprimere il parere sugli articoli aggiuntivi all'articolo 32 nella seduta odierna. Comunica che il relatore ha nel frattempo presentato ulteriori emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi (vedi allegato 4) e che ha ritirato i subemendamenti 0.14.01.1. e 0.32.08.100.

  Davide MATTIELLO (PD), relatore, precisa, preliminarmente, di aver presentato ulteriori emendamenti a seguito di una Pag. 142rilettura del testo alla luce dei pareri espressi, che ha evidenziato alcune incongruenze del testo risultante dagli emendamenti sui quali aveva espresso parere favorevole. Raccomanda, quindi, l'approvazione dei subemendamenti a sua firma 0.1.1.500, 0.1.1.501, 0.1.1.502 e 0.1.1.503, riferiti all'emendamento Bindi 1.1. Presenta una nuova formulazione del subemendamento a sua firma 0.1.3.100, riferito all'emendamento Bindi 1.3, nonché del suo subemendamento 0.1.5.101, riferito all'emendamento Bindi 1.5, subemendamenti dei quali raccomanda l'approvazione. Raccomanda, altresì, l'approvazione dei suoi subemendamenti 0.1.6.503, 0.1.6.500, 0.1.6.501, 0.1.6.502, riferiti all'emendamento Bindi 1.6, e del subemendamento a sua firma 0.2.1.500, riferito all'emendamento Bindi 2.1. Propone la riformulazione dell'emendamento Ferranti 2.100 e presenta una nuova formulazione del subemendamento a sua firma 0.4.1.100, nonché una ulteriore nuova formulazione del suo subemendamento 0.4.1.101 ed una nuova formulazione del proprio subemendamento 0.4.1.102, subemendamenti riferiti all'emendamento Bindi 4.1. Propone una nuova riformulazione dell'emendamento Bindi 5.1, mentre raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.14.01.600, riferito all'articolo aggiuntivo Bindi 14.01, del suo subemendamento 0.19.2.500, riferito all'emendamento Bindi 19.2, nonché del suo subemendamento 0.21.1.500, riferito all'emendamento Bindi 21.1. Raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.22.1.500 e presenta una nuova formulazione del suo subemendamento 0.22.1.1, entrambi riferiti all'emendamento Bindi 22.1. Raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 24.500 e 24.501, nonché degli articoli aggiuntivi a sua firma 32.0600, 32.500, 32.0501, 32.0503, 32.0504 e 32.0505. Infine, raccomanda, altresì, l'approvazione del suo subemendamento 0.32.011.100, riferito all'articolo aggiuntivo Bindi 32.011.
  Nel passare all'esame degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 32, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Bindi 32.011 e 32.012, Ferranti 32.0100, Bindi 32.04 e 32.015, sugli identici articoli aggiuntivi Ferranti 32.0101 e Bindi 32.016, nonché sugli articoli aggiuntivi Bindi 32.011 e Sarti 32.010 ove riformulato in modo identico all'articolo aggiuntivo Bindi 32.011. Esprime, altresì, parere favorevole sul subemendamento Ferranti 0.32.012.100, riferito all'articolo aggiuntivo Bindi 32.012, sul quale, altresì, parere favorevole. Esprime, infine, parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Berretta 32.0120, Bindi 32.019, 32.020 e 32.021. Sui restanti articoli aggiuntivi formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.

  Giulia SARTI (M5S), in ragione della particolare complessità del provvedimento, chiede chiarimenti in ordine all'eventuale possibilità di presentare ulteriori proposte emendative o subemendative riferite al provvedimento stesso.

  Donatella FERRANTI, presidente, chiarisce che eventuali nuovi emendamenti potranno essere presentati nel corso dell'esame in Assemblea. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.45.

Pag. 143