TESTO AGGIORNATO AL 21 OTTOBRE 2015
Pag. 20INDAGINE CONOSCITIVA
Martedì 20 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.
La seduta comincia alle 11.40.
Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2953, concernente delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Audizione di Vincenzo Spadafora, Presidente dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.
(Svolgimento e conclusione).
Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà Pag. 21assicurata, ove non vi siano obiezioni, anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Vincenzo SPADAFORA, Presidente dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.
Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Franco VAZIO (PD), relatore, Giuseppe BERRETTA (PD), relatore e Donatella FERRANTI, presidente.
Risponde ai quesiti posti Vincenzo SPADAFORA, Presidente dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.
Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 12.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
SEDE REFERENTE
Martedì 20 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.
La seduta comincia alle 14.25.
Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.
C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2015.
Donatella FERRANTI, presidente, avverte che il Governo ha presentato alcune proposte emendative riferite, rispettivamente, agli articoli 24 e 26 del provvedimento in discussione (vedi allegato 1) e che il relatore ha presentato un emendamento volto a sostituire l'articolo 7 del medesimo testo unificato (vedi allegato 2). Avverte, altresì, che il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è fissato per le ore 14.00 di lunedì 26 ottobre prossimo.
La Commissione approva l'emendamento Bindi 23.1 (vedi allegato 3).
Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Bindi 23.1, gli emendamenti Berretta 23.1 e 23.4, Sarti 23.100 e 23.2, Berretta 23.5 e 23.6, non saranno posti in votazione.
Giulia SARTI (M5S), non condividendo le finalità degli identici emendamenti Pagano 23.0100 e Chiarelli 23.0101, sui quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno formulato un invito al ritiro, preannuncia sugli stessi il voto contrario dei deputati del suo Gruppo parlamentare.
Antonio MAROTTA (AP) sottoscrive l'emendamento 23.0100 e lo ritira.
La Commissione respinge l'emendamento Chiarelli 23.0101.
Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, a seguito della presentazione delle proposte emendative da parte del Governo riferite all'articolo 24, gli emendamenti relativi al medesimo articolo verranno accantonati.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti 27.2 del relatore e Bindi 27.1, gli identici emendamenti 28.2 del relatore e Bindi 28.1, nonché l'emendamento Bindi 32.1 (vedi allegato 3).
Pag. 22Giulia SARTI (M5S), nel manifestare netta contrarietà sull'emendamento 32.0600 del relatore, evidenzia come lo stesso, nell'indicare le categorie di soggetti sottoponibili a misure di prevenzione personali, sia formulato in termini eccessivamente restrittivi, escludendo, tra l'altro, gli indiziati del delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale.
Donatella FERRANTI, presidente, nel replicare all'intervento della collega Sarti, precisa che il riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 416-ter del codice penale è ricompreso nell'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, come da ultimo modificato dalla legge 23 febbraio 2015, n. 19, approvata in sede legislativa proprio dalla Commissione Giustizia. Quanto alle ulteriori fattispecie di reato che resterebbero escluse, osserva che si tratta di una scelta propria del relatore.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi 32.0600 e 32.0500 del relatore, Bindi 32.0300 e 32.012, Ferranti 32.0100, Bindi 32.04, 32.0501 (nuova formulazione), 32.0503 e 32.0504 del relatore, Bindi 32.015, 32.0505 del relatore, nonché gli identici articoli aggiuntivi Ferranti 32.0101 e Bindi 32.016 (vedi allegato 3).
Giulia SARTI (M5S) non accetta la proposta del relatore di riformulare il suo articolo aggiuntivo 32.0110 in modo identico a quello Bindi 32.011.
La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento del relatore 0.32.011.100, nonché l'articolo aggiuntivo Bindi 32.011, come modificato dal subemendamento testé approvato; approva, quindi, con distinte votazioni, il subemendamento Ferranti 0.32.012.100, nonché l'articolo aggiuntivo Bindi 32.012 , come modificato dal subemendamento testé approvato (vedi allegato 3).
Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo Bindi 32.011, gli articoli aggiuntivi Sarti 32.030 e 32.0110 non saranno posti in votazione.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi Berretta 32.0120, Bindi 32.019, 32.020 e 32.021 (vedi allegato 3).
Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 20 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.
La seduta comincia alle 14.50.
Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri.
Testo unificato dei Doc. XXII, n. 46 Amoddio e Doc. XXII, n. 51 Zappulla.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Sofia AMODDIO
(PD), relatrice, rileva che il testo in esame, composto da 5 articoli, è volto ad istituire, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri, avvenuta nell'agosto del 1999 all'interno della caserma «Gamerra» di Pisa. Al riguardo, rammenta che Emanuele Scieri, presumibilmente, dopo essere rientrato in caserma e dopo essere stato in compagnia di un commilitone, veniva costretto da alcuni soggetti, rimasti purtroppo ignoti, ad arrampicarsi sulla scala della torretta di prosciugamento dei paracadute dalla parte esterna – quindi senza alcuna protezione Pag. 23– avvalendosi della sola forza delle braccia, mentre uno o più ignoti, che invece si arrampicavano dalla parte interna e protetta, gli pestavano brutalmente le mani in modo da fargli perdere la presa. Inevitabilmente, Emanuele precipitava al suolo e moriva dopo ore di agonia, durante le quali poteva essere soccorso e salvato. Dalla consulenza di parte venivano riportati elementi sufficienti per ritenere che all'episodio delittuoso erano state presenti altre persone, e che queste si siano adoperate attivamente per occultare il corpo dello Scieri, ancora in vita, celandolo tra tavoli dismessi. La «Folgore» tentava subito di accreditare l'ipotesi dell'incidente o meglio ancora quella del suicidio, nonostante le evidenze sul corpo di Emanuele (lividi, vistose escoriazioni sulle nocche delle mani, un dito mignolo fratturato, il piede sinistro ha una strana ferita ed è senza scarpa mentre l'altra è slacciata).
Nel passare all'esame dei contenuti del provvedimento, evidenzia che la predetta Commissione sarà chiamata a svolgere i seguenti compiti: stabilire la dinamica dei fatti, per accertare le cause e i motivi della morte di Emanuele Scieri e raccogliere gli elementi utili per l'identificazione dei responsabili; accertare se vi siano responsabilità di coloro che erano preposti al controllo all'interno della caserma «Gamerra»; effettuare un'indagine approfondita sulla gestione della caserma «Gamerra», in particolare accertando l'eventuale esistenza di direttive diffuse da parte di ufficiali, sottufficiali o graduati della medesima caserma atte a rendere operanti comportamenti gravemente lesivi del codice penale militare e dei regolamenti militari.
Rileva, altresì, che la Commissione è composta da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera, garantendo una rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari e, comunque, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. Essa procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, ma non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione né alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, analogamente a quanto previsto per altre Commissioni d'inchiesta. La Commissione può, inoltre, richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso o conclusi presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia sono coperti da segreto nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi nonché stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
Ciò premesso, nel rammentare che trattasi di disposizioni di identico tenore a quelle già previste per l'istituzione di altre Commissioni di inchiesta, ritiene che la Commissione sia nelle condizioni di esprimere parere favorevole, per una serie di motivazioni che si appresta ad illustrare.
In primo luogo, osserva che numerosi dubbi sono stati avanzati dai familiari Pag. 24sullo svolgimento delle indagini, tanto che i medesimi si sono determinati a rivolgere un appello al Presidente della Repubblica. Molteplici appaiono gli aspetti trascurati dall'indagine della Procura, riportati sul testo di legge: il rapporto del Generale Antonelli evidenzia che ben due «ispezioni straordinarie» furono disposte all'interno della caserma «Gamerra» nel giorno festivo di domenica 15 agosto 1999, la prima alle ore 5:30 dal Comandante della Brigata Folgore Generale Celentano, la seconda alle ore 21:30 dal Comandante del Ceapar Colonnello Pierangelo Corradi. Esse comprovano che i vertici della caserma non considerassero affatto «ordinaria» l'assenza dell'allievo paracadutista Emanuele Scieri al contrappello di due giorni prima, come invece sostenuto nella richiesta di archiviazione. Mentre nessuno del personale di servizio all'interno della caserma effettua la benché minima ricerca dello scomparso Emanuele Scieri, poche ore dopo la «Gamerra» viene sottoposta a ben due ispezioni di massimo livello.
A suo avviso, lo Stato non può e non deve avere timore di ricostruire la verità. È doveroso che una commissione parlamentare prenda l'iniziativa di indagare e ricostruire i fatti. Rammenta che dalla morte di Emanuele Scieri ad oggi, sono state presentate più proposte di legge per l'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta, ma terminate le legislature, tali proposte sono decadute.
Osserva che il trascorrere del tempo non ha sopito il legittimo anelito di verità e giustizia della famiglia Scieri, degli amici di Emanuele e dell'opinione pubblica che ha inondato di email le caselle di posta elettronica di Deputati, Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio, per trasmettere un'istanza di istituzione della commissione parlamentare d'inchiesta che accerti le dinamiche della morte di Emanuele ed i suoi responsabili.
Ricorda che dall'aprile 2014, tredici consigli comunali, nell'ordine Siracusa, Ferla (SR), Noto (SR), Sortino (SR), Palazzolo Acreide (SR), San Gregorio (CT), Pisa, Pachino (SR), Catania, Piazza Armerina (EN), Buccheri (SR), Castelverde (CR) e Floridia (SR), hanno già deliberato la richiesta di istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Emanuele Scieri. Il 2 dicembre 2014, il Ministro della Difesa Roberta Pinotti ha incontrato la professoressa Isabella Guarino, madre di Emanuele Scieri, impegnandosi ad approfondire la vicenda.
A suo parere, indagare ancora sulle responsabilità di terzi nella morte di Emanuele Scieri ed individuare i soggetti responsabili significa perseguire un interesse generale, condannare gli episodi di nonnismo (rectius reati) che nel caso Scieri hanno avuto il peggiore degli epiloghi, ma di cui tantissimi giovani in servizio di leva sono stati e sono vittime. Alcuni, dopo la morte di Emanuele Scieri, trovarono il coraggio di raccontare gli abusi subiti ed il dibattito che ne seguì fu la molla che fece scattare la modifica del servizio di leva da obbligatorio a facoltativo.
Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni urgenti in materia economico-sociale.
C. 3340 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Franco VAZIO (PD), relatore, nel ricordare che il provvedimento in esame è diretto a convertire in legge il decreto-legge 1 ottobre 2015, n. 15, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale, nonché misure finanziarie per interventi in territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015, segnala che la competenza della Commissione Giustizia si limita ad alcuni profili dell'articolo 2, che interviene sulla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, contenuta nel decreto legislativo n. 270 del 1999 (cosiddetto Prodi-Pag. 25 bis), consentendo una proroga del termine di esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali. La proroga – che può cumularsi alla proroga trimestrale eventualmente accordata dall'autorità giudiziaria ai sensi della disciplina già vigente (articolo 66 del medesimo decreto legislativo) – opera per un periodo non superiore a dodici mesi e per una sola volta, qualora venga accertato, sulla base di una specifica relazione predisposta dal commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, che l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa e che ciò non reca pregiudizio ai creditori. In particolare, l'articolo 2 aggiunge un nuovo comma 4-bis nell'articolo 57 del decreto legislativo n. 270 del 1999, ai sensi del quale, se in prossimità della scadenza del programma – anche in caso di proroga trimestrale (disposta ai sensi del citato articolo 66) – la cessione non è ancora intervenuta, in tutto o in parte, il Ministro dello sviluppo economico può disporre, per una sola volta, un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un periodo non superiore a dodici mesi, allorquando, sulla base di una specifica relazione predisposta dal Commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza pregiudizio per i creditori. Osserva che, come risulta dalla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) allegata allo stesso disegno di legge, l'obiettivo perseguito con la disposizione di cui all'articolo 2 è quello di evitare alle grandi imprese commerciali che versano in stato di insolvenza e che non hanno concluso, nei termini vigenti, l'attuazione dei programmi previsti per l'amministrazione straordinaria, l'automatica conversione della procedura conservativa in fallimento. Secondo la relazione illustrativa, il termine di dodici mesi per l'esecuzione del programma (intendendosi per esecuzione sia la prosecuzione dell'esercizio d'impresa, sia l'intero svolgimento delle procedure di vendita, con aggiudicazione e stipula con l'acquirente) può essere obiettivamente esiguo, soprattutto in presenza di realtà produttive complesse e di particolari contingenze di mercato. Con la proroga, afferma sempre la relazione governativa, si realizza un bilanciamento tra l'interesse pubblico a preservare il patrimonio aziendale, garantendo al contempo il mantenimento dei livelli occupazionali, e l'interesse dei creditori a non veder ulteriormente peggiorata la propria esposizione creditoria (atteso che la prosecuzione dell'attività aziendale, nel caso di gestione deficitaria, potrebbe determinare l'accumulo di pre deduzioni con inevitabile sacrifico dei crediti pregressi). Ai sensi del nuovo comma 4-bis, il provvedimento ministeriale di proroga è comunicato al Tribunale competente perché questo eserciti le proprie attribuzioni ai sensi del decreto legislativo, n. 270 in esame. A tale riguardo, ricorda che, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo, n. 270, è il commissario straordinario che può chiedere al Tribunale, con l'autorizzazione del MISE, sentito il comitato di sorveglianza, la proroga di tre mesi del termine di scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali e il Tribunale decide con decreto motivato. La formulazione del nuovo comma 4-bis prevede invece che sull'ulteriore proroga di 12 mesi la relativa autorizzazione sia concessa direttamente dal MISE e successivamente trasmessa al Tribunale «perché questo eserciti le proprie attribuzioni». Secondo la relazione illustrativa, «considerazioni di ordine sistematico inducono ad attribuire all'autorità amministrativa vigilante competente sull'approvazione del programma il potere di disporne la proroga, valutandone la coerenza all'impianto originariamente autorizzato, la “fattibilità” dal punto di vista economico finanziario e la rispondenza ai criteri di utilità e di non pregiudizio ai creditori, rimanendo salva in ogni caso la possibilità per il Tribunale competente di esercitare le attribuzioni che il decreto legislativo gli riconosce e, a tal fine, il provvedimento ministeriale di proroga gli viene comunicato». Sempre secondo la relazione illustrativa, «la proroga trimestrale Pag. 26di cui all'articolo 66, rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria, assume una ben diversa natura, potendo essere concessa nei casi in cui alla scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali, la cessione non è ancora avvenuta, in tutto o in parte, ma risultano in corso iniziative di imminente definizione».
Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011.
C. 3238, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Giuditta PINI (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011. Il predetto Protocollo istituisce, secondo uno schema ricorrente nelle convenzioni Onu in materia di diritti umani, un meccanismo di reclamo al quale i minori possono ricorrere per denunciare violazioni dei diritti loro riconosciuti dalla Convenzione sui diritti dei fanciulli fatta a New York il 20 novembre 1989 (e ratificata dall'Italia il 5 settembre 1991). Segnala che quello all'esame della Commissione rappresenta il terzo Protocollo opzionale alla Convenzione; il 25 maggio 2000, infatti, sono stati siglati il Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e il Protocollo opzionale sulla vendita, prostituzione e pornografia rappresentante bambini, entrambi ratificati dall'Italia il 9 maggio 2002. Il meccanismo di reclamo azionabile dai minori previsto dal Protocollo in esame fa capo al Comitato sui diritti del fanciullo, istituito dalla Convenzione del 1989 per monitorare l'attuazione della Convenzione e dei Protocolli opzionali da parte degli Stati parte a tali strumenti. Quanto alla genesi del Protocollo, rammenta che essa risale all'XI sessione del Consiglio dei Diritti umani dell'ONU (giugno 2009), che istituì un Open-ended Working Group incaricato progettare un Protocollo alla Convenzione del 1989 finalizzato all'istituzione di un sistema di ricorsi complementare a quello già previsto dagli ordinamenti nazionali e che allo stesso tempo lo rafforzasse, garantendo in tal modo ai minori di beneficiare di una maggiore tutela dei diritti di cui sono titolari. In tale modo la Convenzione sui diritti del fanciullo viene parificata alle altre convenzioni Onu già dotate – sovente in forza di protocolli opzionali – di un meccanismo di ricorso individuale. Con riferimento ai profili di stretto interesse della Commissione Giustizia, segnala che il Protocollo, suddiviso in quattro parti e composto da 24 articoli, enuncia, quale criterio guida delle attività del Comitato, quello del «best interest of the child», in base al quale il predetto organo deve tenere in considerazione i diritti e le opinioni del bambino, cui deve essere attribuito il giusto peso in relazione all'età anagrafica ed alla maturità (articolo 2). Per quanto concerne le procedure di Comunicazione (articoli 5-12), osserva che sono previste forme di ricorso paragiurisdizionale volte a denunciare e ad accertare violazioni della Convenzione sui diritti del fanciullo o dei primi due Protocolli alla medesima. Tali procedure sono di due tipi: comunicazioni individuali e comunicazioni interstatali. Con riferimento alle comunicazioni individuali, in particolare, l'articolo 5 prevede che possono presentare ricorso soggetti minori a titolo individuale – direttamente o mediante un rappresentante che agisca per loro conto – o a titolo collettivo, con riferimento a tutti Pag. 27i casi di violazione della Convenzione e dei primi due Protocolli opzionali. Nel caso in cui la comunicazione pervenga da parte di un rappresentante, ciò dovrà avvenire con il consenso del minore o del gruppo di minori rappresentato, a meno che l'autore della comunicazione non possa altrimenti giustificare la propria azione. L'articolo 6 attribuisce al Comitato la competenza a richiedere allo Stato parte convenuto l'adozione di misure provvisorie a garanzia della vittima o presunta tale, senza che ciò comporti nessuna determinazione in merito all'ammissibilità o al merito della comunicazione. L'articolo 10 disciplina l'esame delle comunicazioni, prevedendo che esso sia tempestivo, a porte chiuse, e che si svolga sulla base della documentazione fornita, a condizione che essa sia trasmessa anche alle parti interessate. Nel caso in cui il Comitato abbia raccomandato l'adozione di misure provvisorie l'esame dovrà essere più rapido. Qualora la comunicazione verta su presunte violazioni di diritti economici, sociali e culturali, il Comitato dovrà tener conto della specificità di tale categoria di diritti, la cui attuazione prevede un margine di flessibilità per gli Stati. Concluso l'esame della comunicazione, il Comitato trasmette alle parti interessate le proprie valutazioni insieme ad eventuali raccomandazioni. La procedura si conclude con la replica scritta, nel termine massimo di sei mesi da parte dello Stato interessato, il quale dovrà informare delle misura adottate o previste alla luce dei pareri e delle raccomandazioni del Comitato (articolo 11). Quanto alle procedure di comunicazione interstatale, rammenta che l'articolo 12 del Protocollo in esame prevede che ciascuno Stato parte al Protocollo possa, in qualsiasi momento, dichiarare di accettare la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni con cui uno Stato parte del Protocollo affermi che un altro Stato non rispetta la disciplina della Convenzione o dei primi due Protocolli opzionali (paragrafo 1). La parte III (articoli 13-14) del Protocollo disciplina la procedura di inchiesta (Inquiry procedure), anche in questo caso allineando il sistema della Convenzione sui diritti del fanciullo a quello previsto per altre convenzioni ONU in materia di diritti umani. Segnala che, in base all'articolo 13, il Comitato può avviare un'indagine qualora riceva informazioni attendibili circa presunte violazioni – gravi o sistematiche – dei diritti contenuti nella Convenzione o nei primi due Protocolli da parte di uno Stato parte al Terzo Protocollo, invitando tale Paese a cooperare nell'esame dell'informazione e sottoponendo tempestivamente alla sua attenzione le proprie osservazioni. Raccolti gli elementi dallo Stato interessato e sulla scorta di ogni altra informazione rilevante, il Comitato può disporre un'inchiesta – svolta con riservatezza e con la collaborazione dello Stato interessato – e può altresì prevedere all'occorrenza, previa accettazione del Paese in questione, anche una visita sul territorio del medesimo. Lo Stato coinvolto ha sei mesi per rispondere ai commenti ed alle eventuali raccomandazioni trasmessi dal Comitato.
Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014.
C. 3239, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Fabrizia GIULIANI (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata, nella seduta odierna, ad esprimere il parere sul disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo con il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa (A.C. 3239), approvato dal Senato il 15 luglio 2015. Il predetto Accordo si inserisce nel quadro degli Accordi di cooperazione in campo Pag. 28militare che il Ministero della Difesa italiano ha sempre più frequentemente concluso su base sia bilaterale che multilaterale, anche al fine di dare impulso allo sviluppo dell'industria e della difesa. Nel passare all'esame di contenuti del provvedimento, segnala che esso si compone di dieci articoli, ispirandosi, tra l'altro, ai princìpi stabiliti dalla Carta delle Nazioni Unite. Per quanto attiene ai profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, osserva che rilevano le disposizioni cui all'articolo IV dell'Accordo. In particolare, tale articolo, nello stabilire che lo Stato ospitante ha il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul personale in visita, individua, altresì, le tipologie di infrazione per le quali lo Stato di origine ha diritto di esercitare la propria giurisdizione anche se i fatti costituenti reato sono commessi dal proprio personale sul territorio dello Stato ospitante.
Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011.
C. 3240, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Fabrizia GIULIANI (PD), relatrice, osserva che la Commissione è chiamata, nella seduta odierna, ad esprimere il parere sul disegno di legge C. 3240, di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra Italia e Montenegro del 14 settembre 2011, sulla cooperazione nel settore della difesa, si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che il Ministero della difesa italiano ha concluso su base sia bilaterale sia multilaterale, anche al fine di dare impulso allo sviluppo dell'industria della difesa. Al riguardo, rammenta che, per quanto concerne il Montenegro, i rapporti bilaterali in materia di difesa con l'Italia erano regolati fino al 2006, anno in cui il Montenegro stesso si è reso indipendente dalla Federazione con la Serbia, da un Accordo del 19 novembre 2003: tale intesa è stato successivamente dichiarata decaduto all'entrata in vigore (27 dicembre 2012) del Memorandum italo-montenegrino sulla successione di Podgorica nei trattati bilaterali conclusi prima del 2006. Di conseguenza le Parti convenivano di sottoscrivere l'Accordo ora all'esame della Commissione affari esteri, per disciplinare ex novo la cooperazione bilaterale in campo militare. Segnala che l'Accordo in esame, che si compone di 11 articoli, si ispira ai principi stabiliti dalla Carta delle Nazioni Unite e persegue lo scopo di promuovere lo sviluppo della cooperazione nel settore della difesa, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, con gli impegni internazionali delle Parti e sulla base del principio di reciprocità (articolo 1). La cooperazione si svilupperà, in particolare, nei seguenti settori: sicurezza e politica di difesa, industria della difesa e politica di approvvigionamenti; scambio e transito di materiali militari; operazioni umanitarie, organizzazione, formazione e addestramento delle forze armate, polizia militare, medicina, cultura e sport militari. Le Parti potranno altresì, di comune accordo, individuare nuove aree di cooperazione di interesse reciproco (articolo 3). Con riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala che rilevano le disposizioni di cui all'articolo 8 che, nello stabilire che lo Stato ospitante ha il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul personale in visita, individua altresì le tipologie di infrazione per le quali lo Stato di origine ha diritto di esercitare la propria giurisdizione anche se i fatti costituenti reato sono commessi dal proprio personale sul territorio dello Stato ospitante. Lo Stato di origine potrà peraltro anche rinunciare alla propria giurisdizione prioritaria.
Pag. 29Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 506 del 17 settembre 2015, a pagina 99, prima colonna, dodicesima riga, il numero: «32.011.» è sostituito dal seguente: «32.0300.».
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 522 del 15 ottobre 2015, a pagina 9, seconda colonna, seconda riga, le parole: «con la reclusione da sette a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da otto a diciotto anni».»
Pag. 30