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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 marzo 2016
617.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 52

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 30 marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 10.45.

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.
C. 1454 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto contenute nel fascicolo n. 2, trasmesso dall'Assemblea.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, segnala che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Al riguardo segnala le seguenti proposte emendative, sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo:
   Allasia 2.4, che pone a carico della diretta gestione dello Stato il sistema volontario di autenticazione e tracciabilità dei prodotti. Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Fantinati 2.14, volta a prevedere che, ai fini dell'applicazione del sistema volontario di autenticazione e tracciabilità dei prodotti, venga utilizzato anche il sistema Glifitaly dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Al riguardo, reputa opportuno Pag. 53un chiarimento da parte del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Da Villa 2.02 e 2.01, volti a rendere pubblici e sottratti al vincolo di riservatezza aziendale, ai fini della tutela costituzionale della salute, con riferimento al settore alimentare, i dati relativi alla origine della produzione ovvero dell'importazione delle materie prime, del prodotto intermedio o del prodotto finito, attribuendo all'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'attuazione di tali disposizioni relativamente ai prodotti in importazione o in acquisto intracomunitario. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo sulla possibilità per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di far fronte ai predetti compiti mediante le risorse disponibili a legislazione vigente;
   Russo 3.30 e Ricciatti 3.1, 3.2 e 3.3, le quali sono volte ad incrementare, rispetto al testo, la quota dell'importo massimo dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese previsti dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, da destinare alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità delineato dal presente provvedimento. Al riguardo, considera opportuno acquisire una rassicurazione da parte del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle ulteriori risorse che le proposte emendative destinano agli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità, nell'ambito dei finanziamenti previsti dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013;
   Ricciatti 3.01, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico pubblichi sul proprio sito istituzionale l'elenco, soggetto ad aggiornamento semestrale, delle imprese che aderiscono al sistema volontario di autenticazione e tracciabilità dei prodotti di cui al presente provvedimento. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo sulla possibilità per il Ministero dello sviluppo economico di provvedere alla pubblicazione ed aggiornamento dell'elenco mediante le risorse disponibili a legislazione vigente.

  Infine rileva che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, ad eccezione degli emendamenti Russo 3.30 e Ricciatti 3.1, 3.2 e 3.3, sui quali esprime nulla osta sulla base degli elementi di valutazione forniti dal Ministero dello sviluppo economico, in quanto non suscettibili di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica. Esprime inoltre nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2, in quanto anch'esse non sono suscettibili di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.4 e 2.14 e sugli articoli aggiuntivi 2.01, 2.02 e 3.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone inoltre di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città del Vaticano il 1o aprile 2015.
C. 3329-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

Pag. 54

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto contenute nel fascicolo n. 2, trasmesso dall'Assemblea, e non comprese nel fascicolo n. 1.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, che contiene – rispetto al precedente fascicolo n. 1, sul quale la Commissione bilancio ha già espresso il parere di propria competenza nella seduta del 22 marzo scorso – il solo nuovo emendamento 1.10 della Commissione. Al riguardo, segnala che tale ultima proposta emendativa riveste carattere essenzialmente formale e, come tale, non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere sulla citata proposta emendativa un parere di nulla osta.

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1o aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1o-4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.
C. 3512-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, fa presente che il provvedimento in titolo, recante la ratifica e l'esecuzione di Accordi internazionali in materia ambientale, è stato già esaminato, nella seduta del 23 marzo 2016, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso parere favorevole con tre condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Ricorda poi che, in pari data, la Commissione di merito ne ha concluso l'esame in sede referente, apportando al testo le sole modifiche necessarie a recepire integralmente le predette condizioni contenute nel parere deliberato dalla Commissione bilancio.
  In considerazione di ciò, la Commissione bilancio è ora chiamata ad esprimere il parere di propria competenza sul disegno di legge all'esame dell'Assemblea, nel testo risultante dalle predette modifiche. Nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone pertanto di esprimere su di esso parere favorevole.

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 55

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, che contiene unicamente la proposta emendativa Busto 4.2. Sono state inoltre trasmesse le proposte emendative 4.100 e 6.100 delle Commissioni. Poiché tutte le menzionate proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sul predetto fascicolo n. 1, nonché sugli emendamenti 4.100 e 6.100 delle Commissioni un parere di nulla osta.

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.
C. 2212-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, fa presente che la proposta di legge in esame, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito (VIII Commissione Ambiente), reca princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque, disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento e che non è corredata di relazione tecnica.
  Con riferimento alle norme che presentano profili di carattere finanziario segnala quanto segue.
  Riguardo agli articoli da 1 a 5, recanti principi generali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico, segnala l'opportunità di acquisire conferma che talune attività poste in capo a soggetti pubblici dalle disposizioni in esame possano essere esercitate in condizioni di neutralità finanziaria e, quindi, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ciò con particolare riferimento alla realizzazione, da parte delle autorità di distretto idrico, di sistemi di basi dati in cui censire ed aggiornare le informazioni inerenti i punti di prelievo dell'acqua, gli scarichi e gli impianti di depurazione (articolo 3, comma 5); alla verifica delle attività del gestore del servizio idrico, da parte dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO), mediante lo svolgimento sul proprio sito web istituzionale di una apposita consultazione pubblica, prima della scadenza della gestione (articolo 4) e alla costituzione presso l’ Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) di una banca dati pubblica sul servizio idrico integrato (articolo 5).
  Per quanto attiene alle altre disposizioni, rileva che queste enunciano finalità e principi generali, la cui portata non appare prefigurabile sul piano finanziario, in mancanza di indicazioni riguardo alle specifiche modalità applicative. Tanto premesso ritiene utile acquisire una valutazione del Governo in merito ai potenziali riflessi finanziari dei principi enunciati dalle norme in esame. Quanto ai profili organizzativi e al riparto di competenze – che appaiono in linea di principio non innovare sostanzialmente quelli previsti dalla vigente normativa – osserva che andrebbe acquisita una conferma circa la possibilità per le amministrazioni interessate di dare attuazione alle disposizioni in esame nell'ambito delle risorse disponibili.
  Con riferimento all'articolo 6, relativo al Finanziamento del servizio idrico integrato, per quanto attiene alla previsione di Pag. 56«livelli essenziali del servizio idrico integrato» da rispettare su tutto il territorio nazionale, rileva che la norma non rinvia espressamente ad una procedura per la definizione dei predetti livelli, che possa, tra l'altro, garantire l'individuazione dei medesimi nell'ambito delle risorse disponibili e di quelle assicurate dal gettito tariffario. Evidenzia inoltre come non appaia chiaro il coordinamento delle previsioni in esame rispetto al diritto all'erogazione di un quantitativo minimo giornaliero di acqua, come disciplinato ai sensi del successivo articolo 7, la cui definizione potrebbe in linea di principio condizionare l'individuazione dei predetti livelli essenziali nonché l'entità delle risorse necessarie per la loro applicazione. In ordine a tali profili ritiene quindi necessario acquisire elementi di valutazione al fine di escludere eventuali effetti per la finanza pubblica. In merito poi al comma 5 (che destina al bilancio dello Stato i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie che a legislazione vigente sono attribuiti alle regioni), pur considerando che si tratta di entrate di carattere eventuale, segnala la necessità di acquisire valutazioni circa le implicazioni per la finanza regionale. Sottolinea infine la necessità di acquisire chiarimenti riguardo agli effettivi limiti temporali e di importo della garanzia ultima dello Stato finalizzata all'accelerazione degli investimenti nel servizio idrico integrato, che il comma 3 prevede per il periodo transitorio, rinviando in proposito ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  In relazione all'articolo 7, recante diritto all'acqua, morosità incolpevole e risparmio idrico, evidenzia che la norma prevede che venga assicurato, anche in caso di morosità, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua da stabilire con DPCM, fino ad un massimo di 50 litri giornalieri per persona. La disposizione prevede a tal fine che la predisposizione dei livelli tariffari per l'erogazione del servizio idrico integrato sia effettuata in modo da assicurare un'adeguata compensazione dei costi del servizio per mezzo, tra l'altro, dell'applicazione del criterio di progressività (a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero) nella determinazione del corrispettivo del medesimo. In proposito ritiene necessario acquisire chiarimenti dal Governo in merito all'effettiva possibilità di assicurare nell'ambito del gettito tariffario una adeguata compensazione dei costi del servizio, tenuto conto dei vincoli relativi al rispetto dei diritti riferiti al quantitativo minimo giornaliero, come disciplinati dall'articolo in esame, nonché della necessità di garantire la copertura dei livelli essenziali nell'erogazione del servizio di cui al precedente articolo 6. Tali chiarimenti appaiono necessari al fine di escludere eventuali implicazioni per la finanza pubblica.
  In merito all'articolo 11, recante governo partecipativo del servizio idrico integrato, evidenzia l'opportunità di precisazioni in merito alle modalità applicative delle disposizioni che prevedono forme di democrazia partecipativa, al fine di confermarne la neutralità finanziaria. Con riguardo agli obblighi di pubblicità previsti in capo agli EGATO (pubblicazione nei siti istituzionali dei verbali delle sedute e delle deliberazioni assunte) e ai soggetti pubblici gestori del servizio idrico integrato (pubblicazione anche con strumenti informatici, di atti e provvedimenti che prevedono impegni di spesa) segnala l'opportunità che sia confermata l'effettiva possibilità per i medesimi soggetti di adempiere a tali obblighi senza oneri per la finanza pubblica e, quindi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Infine, con riferimento all'articolo 12, relativo al Fondo nazionale di solidarietà internazionale, osserva preliminarmente che andrebbero acquisite informazioni in merito all'effettiva applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1284 e seguenti della legge finanziaria 2007 anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 2008. Nell'ambito di tali chiarimenti, ritiene che andrebbe altresì valutata l'idoneità dei meccanismi di applicazione del contributo che dovrà alimentare il Fondo istituito presso il ministero degli Pag. 57affari esteri. Evidenzia inoltre che la norma istituisce un prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata senza rinviare ad un'apposita disciplina per la definizione dei relativi aspetti applicativi. Osserva che anche a tal proposito andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo.

  Il Viceministro Luigi CASERO deposita agli atti della Commissione una nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (vedi allegato 1) relativa al provvedimento in esame, segnalando la necessità che venga predisposta una relazione tecnica che quantifichi gli eventuali oneri scaturenti dalle disposizioni del provvedimento, ovvero dia conto della loro neutralità finanziaria.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, concorda con il rappresentante del Governo circa l'opportunità di acquisire la relazione tecnica e propone di fissare un termine di cinque giorni per la predisposizione di tale documento.

  La Commissione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, delibera la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame, da trasmettere nel termine di cinque giorni.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti da corsi allievi ufficiali di complemento.
C. 679.
(Parere alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 febbraio 2016.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda come sul provvedimento in titolo la Commissione sia ancora in attesa della trasmissione, da parte del Governo, della relazione tecnica, secondo quanto deliberato nella seduta dello scorso 10 febbraio.

  Il Viceministro Luigi CASERO deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato, concernente la relazione tecnica sul provvedimento redatta dal Ministero della difesa e negativamente verificata dalla medesima Ragioneria (vedi allegato 2).

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, riservandosi di approfondire le criticità evidenziate dalla predetta nota, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure.
Nuovo testo C. 2572.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento reca modifiche al decreto legislativo n. 421 del 1948, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure. Il testo all'esame della Commissione è il nuovo testo unificato adottato dalla VII Commissione (Cultura) in data 24 febbraio 2016, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla medesima Commissione. Segnala che il testo, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.Pag. 58
  Riguardo all'unico articolo del provvedimento, relativo all'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini di Santa Margherita Ligure, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, nel presupposto, sul quale ritiene utile acquisire conferma dal Governo, dell'attuale inutilizzo dell'immobile, come affermato nella relazione illustrativa.

  Il Viceministro Luigi CASERO conferma che l'immobile oggetto del provvedimento è attualmente inutilizzato.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2572, recante Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'immobile in oggetto è inutilizzato,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 30 marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 10.55.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.
Atto n. 272.
(Rilievi alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014) – reca l'attuazione della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico. Osserva, in particolare, che sono apportate modificazioni al vigente decreto legislativo n. 517 del 1992 in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.
  Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia in primo luogo che l'articolo 3 reca un'apposita clausola di neutralità finanziaria, in base alla quale dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvederanno ai necessari adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento alle attività di controllo sugli organismi notificati Pag. 59affidata ad ACCREDIA, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito all'utilizzo da parte di tale organismo di proprie forme di finanziamento derivanti dal gettito tariffario.
  Per quanto attiene altresì alle attività demandate alle amministrazioni competenti e all'Agenzia delle dogane, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale reputa opportuna una conferma, che dette attività possano effettivamente essere svolte nell'ambito delle risorse esistenti come previsto anche dalla clausola riportata all'articolo 3 del provvedimento.

  Il Viceministro Luigi CASERO conferma che, come riportato nella relazione tecnica, le attività demandate al Ministero dello sviluppo economico ed alle altre amministrazioni interessate, ivi inclusa l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, potranno essere svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (atto n. 272);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che, come risulta dalla relazione tecnica, le attività demandate al Ministero dello sviluppo economico ed alle altre amministrazioni interessate, ivi inclusa l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, potranno essere svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce di scavo.
Atto n. 279.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, fa presente che il regolamento in esame – adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 133 del 2014 – reca norme finalizzate a rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, nonché disposizioni di riordino e di semplificazione della materia.
  Ricorda che il provvedimento, composto di 31 articoli e di 9 allegati, è corredato di relazione tecnico-finanziaria, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.
  Passando all'esame delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, Pag. 60in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che – come previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica – gli adempimenti previsti dalla disciplina possano essere effettuati dalle amministrazioni competenti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, quindi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto attiene alle attività i cui costi sono a carico dei proponenti, ritiene che andrebbe altresì confermato che le modalità di imputazione e acquisizione delle somme siano idonee ad assicurare l'integrale copertura dei costi delle attività medesime anche sotto il profilo dell'allineamento temporale tra somme corrisposte dagli interessati e spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni competenti.

  Il Viceministro Luigi CASERO assicura che le modalità di imputazione e acquisizione delle somme relative alle attività i cui costi sono a carico dei proponenti sono idonee ad assicurare l'integrale copertura degli oneri relativi alle attività medesime anche sotto il profilo dell'allineamento temporale tra somme corrisposte dagli interessati e spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni competenti.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (atto n. 279);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le modalità di imputazione e acquisizione delle somme relative alle attività i cui costi sono a carico dei proponenti sono idonee ad assicurare l'integrale copertura degli oneri relativi alle attività medesime anche sotto il profilo dell'allineamento temporale tra somme corrisposte dagli interessati e spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni competenti,

VALUTA FAVOREVOLMENTE
  lo schema di decreto del Presidente della Repubblica».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 11.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 30 marzo 2016 — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 11.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Atto n. 283.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, segnala che il provvedimento, adottato nell'esercizio della delega conferita dalla legge n. 11 del 2016, reca disposizioni in materia di contratti di concessione e di appalti pubblici, nonché per il riordino della disciplina Pag. 61vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Evidenzia inoltre che il testo è corredato di relazione tecnica e che, all'articolo 219, è prevista un'apposita clausola di neutralità finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Nel prendere atto che la disciplina in esame è di carattere prevalentemente ordinamentale e che la stessa non sembra quindi determinare effetti diretti e immediati sulla finanza pubblica, per quanto riguarda i profili dai quali potrebbero discendere implicazioni di interesse finanziario, sia pur di carattere eventuale o indiretto, osserva quanto segue.
  In merito all'articolo 22, che introduce nella disciplina delle grandi opere il «dibattito pubblico», nonché all'articolo 25, che innova la disciplina della verifica preventiva di interesse archeologico rispetto alla legislazione vigente, ritiene necessario acquisire una conferma che gli adempimenti previsti possano essere effettivamente svolti dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Ritiene altresì utile acquisire elementi a supporto dell'asserita non onerosità per le amministrazioni pubbliche interessate con riferimento a quanto disposto dalle norme relative al processo di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni (articoli 52 e seguenti) e all'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una banca dati dei soggetti partecipanti alle gare (articolo 81) e di un albo nazionale dei responsabili dei lavori (articolo 102), delle disposizioni (articoli da 210 a 214) relative ai compiti attribuiti ad una serie di soggetti pubblici in materia di vigilanza, ispezione, coordinamento, supervisione e controllo. Al riguardo, rileva che taluni dei compiti indicati sembrano riguardare anche adempimenti non previsti a legislazione vigente; in particolare, ritiene che andrebbe suffragata la sostenibilità dei nuovi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento alla redazione dei bandi di gara (articolo 50), ai criteri di aggiudicazione degli appalti (articolo 95) e dei servizi di ristorazione (articolo 144), che prevedono la prevalenza del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'inclusione di specifiche clausole sociali, ritiene utile una valutazione del Governo al fine di escludere effetti finanziari collegati ad eventuali incrementi dei costi negli appalti, anche considerando criteri di aggiudicazione quali la previsione di specifici parametri ambientali e qualitativi.
  In merito all'articolo 178 – che disciplina le concessioni autostradali e in relazione al quale la relazione tecnica esclude un impatto sulla finanza pubblica, evidenziando possibili benefici in termini di competitività – ritiene necessario acquisire elementi a supporto dell'asserita non onerosità dei commi 2 e 4, i quali dettano la disciplina applicabile alla prosecuzione temporanea delle concessioni autostradali scadute e non ancora rinnovate, prevedendo un atto aggiuntivo che, salvi alcuni limiti, parrebbe rimesso alla negoziazione fra concedente e concessionario.
  Con riguardo agli articoli 179 e seguenti, in materia di partenariato pubblico privato, nonché all'articolo 65 relativo, in particolare, al partenariato per l'innovazione, rammenta che tale forma contrattuale, in alcune configurazioni concrete, può determinare passività implicite, contingent liabilities, della finanza pubblica. Prende atto che le norme in esame parrebbero intese ad imputare in via generale i relativi rischi sul contraente privato, ma ritiene comunque opportuno acquisire una conferma che lo schema contrattuale tipizzato dalla disciplina in esame non configuri l'assunzione di rischi a carico della finanza pubblica in misura superiore rispetto a quelli potenzialmente connessi all'attuale quadro normativo.
  In linea generale, in merito alle funzioni e ai compiti attribuiti all'ANAC – Pag. 62così come si evince, in particolare, dagli articoli 78, 84, 211, 212 a 213 – ritiene necessario acquisire una conferma che l'ente possa effettivamente provvedervi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Evidenzia, tra l'altro, le funzioni relative all'albo nazionale delle commissioni aggiudicatrici, alla ricognizione straordinaria dei requisiti delle SOA, ai poteri ispettivi e di vigilanza sui contratti pubblici, alla gestione della banca dati nonché, in collaborazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla rilevazione, ai sensi dell'articolo 213, di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione ai fini dell'attribuzione del «rating di legalità» delle imprese di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge n. 1 del 2012, all'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 211.
  Per quanto attiene al sistema delle garanzie, non ha osservazioni da formulare tenuto conto che la nuova disciplina, di cui agli articoli 103 e 104, non appare contenere innovazioni sostanziali rispetto alla disciplina vigente, confermando gli elementi a garanzia dell'esecuzione dei contratti. Quanto all'idoneità di tale sistema di garanzie a escludere potenziali oneri, ritiene comunque utile acquisire la valutazione del Governo.
  Infine, in merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 219, recante la clausola di neutralità finanziaria, segnala l'opportunità di modificare come segue il comma 2: «2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

  Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire in una successiva seduta i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, con riferimento agli istituti di cui all'articolo 30, commi da 1 a 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171.
Atto n. 282.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale all'ordine del giorno.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, segnala che lo schema di decreto ministeriale in esame si inserisce nell'ambito della procedura finalizzata all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, di cui alla legge n. 196 del 2009.
  Il preambolo evidenzia che, nelle more della definizione del provvedimento attuativo della delega per il completamento della struttura del bilancio, di cui all'articolo 40 della legge n. 196 del 2009, appare necessario fornire alle unità locali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo indirizzi e modalità generali di classificazione della spesa per missioni e programmi.
  Al riguardo ricorda che è in corso di esame presso le competenti Commissioni parlamentari, che dovranno esprimere il proprio parere entro il 15 aprile 2016, lo schema di decreto legislativo n. 264 sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato. Segnala al riguardo che lo schema di decreto legislativo n. 264 reca alcune modifiche alla legge di contabilità suscettibili di riflettersi sui contenuti del provvedimento in esame. Ciò con riferimento, in particolare, ai «macroaggregati» previsti dagli articoli 1 e 2 dello stesso, che il citato schema prevede di sostituire con le «azioni», che costituiscono la nuova modalità di articolazione dei programmi di spesa.
  Evidenzia che l'articolo 1 individua i soggetti destinatari delle disposizioni recate dal decreto, stabilendo, in particolare, Pag. 63che le stesse si applicano, a decorrere dall'esercizio 2016, agli istituti centrali e agli istituti dotati di autonomia speciale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in quanto considerati unità locali del medesimo Ministero. L'articolo dispone inoltre che gli istituti individuati adottano una rappresentazione dei dati di bilancio di previsione e dei conti consuntivi che evidenzi le finalità della spesa, secondo l'articolazione per missioni, programmi e macroaggregati, sulla base degli indirizzi e secondo le modalità di cui all'articolo 2.
  Osserva poi che l'articolo 2 dispone, anzitutto, che ogni istituto utilizza le missioni, i programmi e i macroaggregati cui afferiscono i capitoli della Direzione generale vigilante. Tale articolo, dopo aver individuato come base di riferimento contabile l'allegato al decreto – che reca l'attuale classificazione delle missioni e dei programmi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e costituisce parte integrante dello stesso decreto –, rinvia ad una pubblicazione della Ragioneria generale dello Stato dal titolo «Missioni e programmi delle Amministrazioni centrali dello Stato», quale documento di supporto per l'individuazione delle missioni. Evidenzia, tuttavia, che, rispetto all'allegato al decreto, l'ultima edizione (gennaio 2016) della richiamata pubblicazione presenta un ulteriore programma all'interno della missione 21, ovvero il programma 21.17 (Promozione dello sviluppo della cultura e conoscenza del patrimonio culturale per i giovani). L'attività ascritta a tale programma riguarda, in particolare, la promozione e l'incremento della fruizione del patrimonio culturale da parte dei giovani che compiranno 18 anni nel 2016 attraverso l'assegnazione della Carta elettronica, dell'importo massimo di 500 euro, che, in base all'articolo 1, commi 979 e 980, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), può essere utilizzata per ingressi a teatro, cinema, musei, mostre e (altri) eventi culturali, spettacoli dal vivo, nonché per l'acquisto di libri e per l'accesso a monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali.
  Alla luce di tale circostanza, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di operare un rinvio direttamente a tale pubblicazione, senza inserire nel decreto l'allegato, atteso che questo già ora presenta un disallineamento con il documento annuale della Ragioneria generale dello Stato.
  Prosegue segnalando che l'articolo 2 prevede inoltre che, per la rappresentazione dei dati di bilancio e dei conti consuntivi secondo la natura economica della spesa, gli istituti dovranno adottare il piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali, redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione.
  Evidenzia quindi che l'articolo 3 disciplina la possibilità di modificare o integrare i programmi (ma non le missioni) in cui è articolato lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, qualora gli stessi non siano adeguati a rappresentare le esigenze degli istituti.
  In particolare, si prevede che ogni istituto trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale del bilancio, tramite la Direzione generale bilancio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – che a tal fine acquisisce il parere vincolante della Direzione generale vigilante – la richiesta di modifica della denominazione di programmi esistenti o di istituzione di un nuovo programma. La richiesta deve essere accompagnata da idonea motivazione – inclusa l'indicazione dei provvedimenti normativi dai quali risulti chiaramente l'attribuzione all'istituto di funzioni non adeguatamente riconducibili ai programmi in cui è articolato lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – e corredata dall'indicazione della missione di riferimento e dalla corrispondente codificazione COFOG di secondo livello. La valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze – che deve tener conto dei principi ispiratori della classificazione della Pag. 64spesa – è comunicata al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e alle altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate.
  Osserva che l'articolo 4 rinvia, per quanto non espressamente indicato, alle Linee guida generali per l'individuazione delle Missioni delle Amministrazioni pubbliche – definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2012 –, alle indicazioni della Ragioneria generale dello Stato sull'applicazione delle medesime linee guida – di cui alla circolare n. 23 del 2013 –, nonché alla circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 27 del 2015, che fornisce indicazioni operative per poter adempiere alla corretta imputazione delle voci del piano dei conti integrato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2013 (la cui disciplina è entrata in vigore nel 2015 e decorre dal bilancio 2016) negli attuali schemi di bilancio ed, in particolare, con quello del preventivo finanziario gestionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003, in fase di redazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2016.
  Segnala infine che, in considerazione della connessione tra il provvedimento in esame e lo schema di decreto legislativo n. 264 sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato, sarebbe opportuno rinviare la prosecuzione dell'esame del presente provvedimento in attesa dell'espressione del parere sul predetto schema n. 264.

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con quanto da ultimo segnalato dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Atto n. 284.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale all'ordine del giorno.

  Maino MARCHI (PD), relatore, evidenzia che lo schema di decreto del Ministro dell'economia e finanze in esame prevede un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e un aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, adottati con il decreto ministeriale 11 marzo 2015. Le capacità fiscali rappresentano, in sintesi, il gettito potenziale da entrate proprie del territorio di riferimento, date la base imponibile e l'aliquota legale.
  Ricorda che l'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 11 marzo 2015 prevede che la metodologia e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario sono sottoposte a monitoraggio e rideterminazione, di norma, con cadenza annuale, al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e tener progressivamente conto del tax gap e della variabilità dei dati assunti a riferimento. Osserva pertanto che la predetta rideterminazione si rende necessaria per effetto dei cambiamenti normativi in materia tributaria, in particolare per le variazioni intervenute in materia di IMU/TASI, e per tener conto dei nuovi redditi imponibili che costituiscono una base per il calcolo delle capacità fiscale dei comuni. In sostanza, si tratta di una revisione periodica della determinazione puntuale della capacità fiscale per ogni singolo comune delle regioni a statuto ordinario, in modo da tenere conto sia dei cambiamenti che intervengono nel quadro normativo, sia della volatilità dei dati.
  Segnala che per il 2016 sono state confermate le scelte metodologiche già fatte nel 2015 per la prima stima della Pag. 65capacità fiscale. In particolare, la capacità fiscale riferita a IMU, TASI e addizionale comunale all'IRPEF e il tax gap sui tributi immobiliari ad aliquota standard sono stati stimati con il metodo Representative Tax System (RTS); la capacità fiscale delle tasse e delle imposte minori è stata invece stimata con il metodo Regression-based Fiscal Capacity Approach (RFCA). Con riferimento alla TARI è stata confermata la scelta di determinare la capacità fiscale sulla base dei coefficienti utilizzati per il calcolo dei fabbisogni standard del settore dei rifiuti.
  Sottolinea che, ferme restando le scelte metodologiche sopra richiamate, la stima della capacità fiscale 2016 è innovativa rispetto a quella predisposta per il 2015 sotto due profili:
   l'allineamento della capacità fiscale alle modifiche introdotte con la legge di stabilità 2016 (eliminazione della TASI sulle abitazioni principali non di lusso ed estensione del novero di terreni agricoli esenti da IMU);
   l'aggiornamento dei dati di riferimento all'anno 2013, in modo da renderli coerenti con i dati di base utilizzati per l'aggiornamento del calcolo dei fabbisogni standard (per la stima della capacità fiscale 2015 sono stati utilizzati i dati del 2012).

  Ricorda che la determinazione della capacità fiscale riferita all'IMU e alla TASI sulle abitazioni principali di lusso (classificate nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9) è basata principalmente sulla standardizzazione del gettito teorico (si ricorda che il metodo RTS utilizza infatti il gettito standard teorico, piuttosto che il gettito effettivo). In particolare, l'aggiornamento delle stime precedenti è stato effettuato considerando la base dati risultante dagli archivi del catasto 2013 in luogo di quella del 2012.
  Peraltro il gettito teorico è stato confrontato con il gettito effettivamente riscosso nell'anno 2014. In caso di scostamenti superiori al 25 per cento (con una soglia in termini assoluti di 500 euro) è stato scelto di utilizzare il gettito effettivamente riscosso, opportunamente standardizzato per tenere conto dell'aliquota IMU deliberata dai comuni.
  Segnala poi che la stima del gettito TASI standard delle abitazioni principali per il 2016 è stata limitata alle sole abitazioni principali di lusso, in considerazione dell'esenzione disposta dalla legge di stabilità 2016 per le restanti abitazioni principali ed è stata effettuata a partire dal gettito IMU standardizzato sui medesimi immobili. Per i comuni delle regioni a statuto ordinario, il gettito IMU ad aliquota di base sulle abitazioni principali «di lusso» risulta pari a 54 milioni di euro; il gettito TASI risulta, invece, pari a 15 milioni di euro. La capacità fiscale relativa all'IMU e alla TASI sugli immobili diversi dall'abitazione principale è stata aggiornata tenendo conto della modifica del regime di tassazione IMU dei terreni agricoli disposta dalla legge di stabilità 2016 e considerando le variazioni delle basi catastali rilevate per ciascun Comune nell'anno 2013 rispetto all'anno 2012.
  Per quanto riguarda l'IMU sui terreni, ricorda che la legge di stabilità 2016 ha rivisto il regime di tassazione, precedentemente modificato dal decreto-legge n. 4 del 2015. In particolare l'articolo 1, comma 13, della legge n. 208 del 2015 ha esentato dal pagamento dell'IMU i terreni agricoli: ricadenti in aree montane o di collina, come individuati ex lege (circolare n. 9 del 14 giugno 1993); posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; ubicati nei comuni delle isole minori indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti; con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.
  Evidenzia quindi che, per effetto delle modifiche normative intervenute, la capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario relativa al gettito IMU Pag. 66dei soli terreni si riduce di circa 177 milioni di euro, passando da 493 milioni di euro a 316 milioni di euro. Ricorda che la TASI non grava sui terreni. Nel complesso, per gli immobili diversi dall'abitazione principale, il gettito IMU ad aliquota di base risulta pari a 11.104 milioni di euro e il gettito TASI è pari a 1.785 milioni di euro.
  Considerando che la perequazione fiscale è basata sulla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale, qualora si calcoli la capacità fiscale sulla base del gettito effettivamente riscosso, in luogo di quello teorico, è stato considerato come ciò potrebbe generare comportamenti opportunistici da parte dei comuni. Questi potrebbero, infatti, non essere incentivati a contrastare efficacemente l'evasione fiscale, la quale ridurrebbe la loro capacità fiscale che, però, sarebbe poi compensata in sede di perequazione. Ricorda che per tale motivo nel calcolo della capacità fiscale complessiva per il 2015 era stata inclusa una quota del tax gap ad aliquota standard riconducibile a parte della capacità fiscale «sommersa» dei tributi immobiliari. Segnala che tale quota è stata confermata anche per l'anno 2016 nella misura prudenziale del 5 per cento. Il tax gap ad aliquota standard è calcolato come differenza tra il gettito standard «teorico» e il gettito standard «effettivo», calcolati applicando il metodo RTS rispettivamente alla base imponibile catastale e alla base imponibile ricostruita a partire dal gettito riscosso. Il tax gap sugli immobili diversi dall'abitazione principale per il 2013 è rimasto invariato rispetto a quello stimato per il 2012, mentre è stata eliminata tutta la quota del tax gap dell'IMU e della TASI, calcolata sul 2012, che si riferiva alle abitazioni principali. Al riguardo la relazione illustrativa afferma che il gettito standard IMU/TASI relativo alle abitazioni principali di lusso è sostanzialmente calcolato a partire dai dati dell'archivio catastale, che corrisponde al gettito teorico standard. Per tale ragione tale componente è stata eliminata dalla determinazione del tax gap. Al riguardo ricorda, tuttavia, che per la stima del gettito IMU/TASI standard delle abitazioni principali di lusso, il gettito «teorico» è confrontato con quello effettivamente riscosso nel 2014 e, in caso di scostamenti superiori a determinate soglie (25 per cento ovvero 500 euro in valore assoluto) viene utilizzato il gettito effettivamente riscosso come base della stima.
  Segnala poi che, mentre per l'IMU e la TASI il legislatore ha definito aliquote e detrazioni di base, nel caso dell'addizionale comunale all'IRPEF è previsto che l'aliquota può essere fissata in un intervallo tra lo zero e lo 0,8 per cento. La scelta effettuata nel 2015 è stata quella di considerare come aliquota standard il valore centrale dell'intervallo, ovvero lo 0,4 per cento. Tale scelta metodologica è stata confermata per il calcolo della capacità fiscale 2016. Per aggiornare le basi imponibili dal 2012 al 2013 sono stati considerati i redditi imponibili ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF nell'anno d'imposta 2013. Successivamente è stata applicata l'aliquota standard dello 0,4 per cento a queste basi imponibili. L'addizionale comunale all'IRPEF risulta così standardizzata a 2.547 milioni di euro.
  Prosegue ricordando come la valorizzazione della capacità fiscale relativa al servizio di smaltimento dei rifiuti sia basata sull'aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard alla spesa storica complessiva del 2013. L'ammontare complessivo della capacità fiscale dei rifiuti per il 2016 è pari a 8.722 milioni di euro, in aumento rispetto ai 7.606 milioni di euro stimati per il 2015.
  Per la stima della capacità fiscale residuale, relativa ai cosiddetti tributi minori (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, Canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari), è stata aggiornata la base dati al 2013. Rispetto alla stima effettuata nel 2015, inoltre, per tener conto della possibile distorsione verso l'alto della capacità fiscale pro capite in alcuni piccoli Comuni, sono state introdotte alcune correzioni nelle code della Pag. 67distribuzione dei Comuni con meno di 5 mila abitanti. La capacità fiscale residuale risulta, quindi, complessivamente pari a 5.660 milioni di euro.
  Rispetto alla stima delle capacità fiscali contenuta nel decreto ministeriale 11 marzo 2015, la capacità fiscale stimata nello schema di decreto in esame è diminuita dell'1,7 per cento tra il 2015 e il 2016, passando da 30.593 milioni di euro nel 2015 a 30.068 milioni di euro nel 2016. La flessione più consistente riguarda la componente TASI (-45,4 per cento) ed è dovuta all'esenzione delle abitazioni principali non di lusso prevista dalla legge di stabilità 2016; la componente IMU è diminuita dell'1,2 per cento a seguito dell'esclusione della componente (esentata) dei terreni prevista dalla stessa legge di stabilità 2016. L'addizionale comunale IRPEF varia marginalmente (+0,2 per cento) a causa dell'utilizzo nella stima degli ultimi dati aggiornati dei redditi: infatti la stima per il 2015 è stata fatta sulla base dei redditi del 2012; per la stima del 2016 sono stati utilizzati i redditi del 2013. La componente del tax gap è diminuita dello 0,6 per cento, in quanto è stata eliminata la quota relativa alle abitazioni principali. La componente rifiuti è aumentata del 14,7 per cento.
  Osserva quindi che la distribuzione regionale della capacità fiscale complessiva mostra una riduzione significativa tra il 2015 e il 2016 in Emilia Romagna (-2,7 per cento), Piemonte (-2,6 per cento) e Veneto (-2,5 per cento). La variazione risulta invece positiva in Calabria (+0,9 per cento). La distribuzione per fasce di popolazione dei Comuni mostra che la variazione della capacità fiscale complessiva tra 2015 e 2016 è positiva solo per i Comuni tra i 60 mila e i 100 mila abitanti (+3,1 per cento), mentre è negativa per le altre fasce e raggiunge il suo minimo nei Comuni tra 2 mila e 3 mila abitanti (-5,2 per cento).
  Ricorda inoltre che l'ammontare della capacità fiscale determinata dallo schema di decreto in esame costituisce la base di riferimento per l'applicazione del criterio di riparto della quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale. Tale criterio è costituito dalla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, tenendo conto che, per gli anni 2015 e 2016, l'ammontare della capacità fiscale da prendere in considerazione equivale al 45,8 per cento della capacità fiscale complessiva.
  Segnala infine l'opportunità di rinviare la prosecuzione dell'esame del presente provvedimento, al fine di tener conto degli esiti della discussione del medesimo presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con quanto da ultimo segnalato dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Atto n. 264.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Atto n. 265.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto degli schemi di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 marzo 2016.

  Il Viceministro Luigi CASERO preannuncia la presentazione nella prossima seduta di una nota di risposta alle richieste di chiarimento del relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.15.

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