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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 luglio 2016
672.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 79

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 13.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale.
C. 3768 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 80

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Tommaso CURRÒ (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3768, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015.
  Segnala innanzitutto come l'Accordo sia stato redatto sulla base del modello TIEA (Tax information Exchange agreement) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002, che consiste in un accordo finalizzato allo scambio di informazioni tra gli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare una Convenzione contro le doppie imposizioni. In particolare, come evidenziato nell'Analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il provvedimento, le disposizioni dell'Accordo costituiranno, in conformità con gli standard dell'OCSE, la base giuridica per intensificare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali delle Parti attraverso uno scambio di informazioni che garantisca un adeguato livello di trasparenza. Rileva inoltre come l'intesa raggiunta sia in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi internazionali in tema di potenziamento degli strumenti di contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale.
  In particolare, le disposizioni dell'Accordo consentiranno, in conformità con gli standard dell'OCSE, il superamento del segreto bancario.
  In tale ambito segnala come l'implementazione dello scambio di informazioni e dell'attività di mutua assistenza tra le Autorità fiscali dei due Paesi faccia ipotizzare una maggiore efficacia dell'attività di accertamento espletata dall'Amministrazione finanziaria, che porterà all'emersione di base imponibile e al contrasto di fenomeni frodatori, andando a configurare per l'Erario italiano un recupero di gettito, ad oggi peraltro non puntualmente quantificabile.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che si compone di 13 articoli, l'articolo 1, al paragrafo 1, individua l'ambito di applicazione dell'Accordo, disponendo che le informazioni oggetto dello scambio sono quelle presumibilmente pertinenti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione delle imposte oggetto dell'Accordo, per la riscossione, anche coattiva dei crediti d'imposta, oppure per le indagini e i procedimenti giudiziari legati a questioni fiscali.
  La disposizione fa inoltre salvi i diritti delle persone secondo la legislazione della Parte interpellata, a condizione che tale salvaguardia non ostacoli o ritardi l'effettivo scambio delle informazioni.
  Il paragrafo 2 stabilisce che l'Accordo si applica nel rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché degli obblighi internazionali e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
  Illustra quindi l'articolo 2, il quale stabilisce che l'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora esse non siano detenute dalle autorità domestiche o non siano in possesso o sotto il controllo di persone ricadenti nella giurisdizione territoriale della Parte interpellata.
  L'articolo 3 enumera, al paragrafo 1, le imposte considerate dall'Accordo, che per l'Italia sono:
   l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
   l'imposta sul reddito delle società (IRES):
   l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
   l'imposta sul valore aggiunto (IVA);
   l'imposta sulle successioni, l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive.

  Per il Principato di Andorra si fa invece riferimento all'imposta sui trasferimenti di beni immobili, all'imposta sui plusvalori Pag. 81dei trasferimenti di beni immobili, e alle imposte dirette.
  Il paragrafo 2 prevede inoltre l'applicazione dell'Accordo a ogni imposta di natura analoga o identica istituita dopo la data della firma di esso: allo scopo le autorità competenti delle due Parti si notificheranno le modifiche apportate alle disposizioni fiscali e alle procedure per la raccolta delle informazioni previste dall'Accordo. Inoltre si contempla la possibilità di estendere di comune accordo le imposte considerate, mediante scambio di lettere tra le Parti.
  Con l'articolo 4 vengono fornite le definizioni, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati dell'Accordo.
  In tale contesto il paragrafo 2 specifica che le espressioni utilizzate nell'Accordo non oggetto di definizione hanno il significato attribuito dalla legislazione vigente, con prevalenza per il significato attribuito dalla legislazione fiscale applicabile.
  L'articolo 5, che è redatto secondo il modello di TIEA elaborato dall'OCSE, rappresenta il fulcro dell'Accordo, in quanto stabilisce le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle Parti e fornite dall'altra.
  In particolare, il paragrafo 1 prevede che le informazioni sono scambiate anche se la condotta a cui si riferiscono non costituisce reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata, nel caso in cui tale comportamento sia stato posto in essere nel territorio di quest'ultima.
  Il paragrafo 2 stabilisce che se le informazioni in possesso dell'autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte, pur non avendo necessità di tali informazioni ai fini della propria imposizione, utilizza tutte le misure rilevanti per fornire le informazioni richieste.
  Il paragrafo 3 precisa che, su richiesta dell'autorità della Parte richiedente, l'autorità della Parte interpellata fornisce le informazioni in forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali.
  In tale ambito segnala in particolare il paragrafo 4, il quale prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia, prevedendo che le autorità competenti di ciascuna Parte abbiano l'autorità di ottenere e fornire su richiesta informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona che agisca in qualità di agente o fiduciario, inclusi i procuratori intestatari e fiduciari, e informazioni riguardanti la proprietà, i soci, i componenti, i disponenti, i fiduciari e i beneficiari di società di capitali, società di persone, trust, fondazioni, «Anstalten». Peraltro, ai sensi della lettera b) del paragrafo 4, l'Accordo non crea alcun obbligo per le Parti contraenti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà con riferimento alla società quotate in Borsa o ai piani e ai fondi comuni di investimento pubblici.
  Il paragrafo 5 specifica il contenuto obbligatorio della richiesta di informazioni, mentre il paragrafo 6 precisa che l'Autorità competente della Parte interpellata deve informare immediatamente l'Autorità della Parte richiedente circa i motivi dell'eventuale rifiuto a fornire le informazioni o delle cause che rendono impossibile fornirle.
  L'articolo 6 regolamenta la possibilità di una Parte di consentire ai rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte di effettuare attività di verifica fiscale nel proprio territorio, ovvero di interrogare persone o esaminare documenti, con il consenso scritto delle persone interessate.
  Passa quindi a illustrare le disposizioni dell'articolo 7, le quali indicano i casi in cui è ammesso il rifiuto di una richiesta di informazioni.
  In particolare, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, la Parte interpellata non ha l'obbligo di fornire le informazioni che la Parte richiedente non sarebbe in grado di ottenere in base alla propria legislazione ai fini dell'amministrazione o dell'applicazione della propria legislazione tributaria.Pag. 82
  Inoltre si consente di rifiutare le informazioni nelle ipotesi in cui:
   la richiesta non è conforme all'Accordo;
   la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all'ordine pubblico o potrebbe rivelare segreti commerciali, industriali o professionali ovvero processi commerciali – con esplicita salvaguardia, tuttavia, delle norme, di cui al paragrafo 4 dell'articolo 5, che superano il segreto bancario.

  Il paragrafo 3 esclude altresì l'obbligo di fornire informazioni che potrebbero rivelare comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore legale, un avvocato o altro rappresentante legale, qualora le informazioni siano fornite per chiedere o fornire un parere legale ovvero per essere utilizzate in procedimenti giudiziari.
  Il paragrafo 5 esclude che una richiesta possa essere rifiutata adducendo come motivazione che il credito d'imposta da cui si origina la richiesta è oggetto di controversia.
  Il paragrafo 6 consente altresì il rifiuto di fornire informazioni qualora esse siano richieste per applicare una disposizione tributaria che comporti una discriminazione in danno di un soggetto di nazionalità della Parte interpellata.
  In base all'articolo 8, le informazioni trasmesse nell'ambito dello scambio di informazioni sono considerate riservate, prevedendosi che esse siano comunicate solo alle persone o Autorità, compresi i tribunali, che trattano le finalità indicate dall'articolo 1 dell'Accordo e siano utilizzate solo per tali finalità, salvo esplicito consenso della Parte interpellata a un diverso utilizzo.
  L'articolo 9 dispone che, se non stabilito diversamente dalle Parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni siano a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari (compresi i costi per consulenti esterni in relazione a liti o altro) siano sostenuti dalla Parte richiedente. Ai fini dell'applicazione dell'articolo le Parti si impegnano a occasionali reciproche consultazioni, in particolare quando si prevede che tali costi siano significativi.
  Con l'articolo 10 le Parti si impegnano ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.
  L'articolo 11 prevede l'impegno delle Parti ad avviare una procedura amichevole per la risoluzione di controversie riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo e, comunque, che le Parti concordino tra loro altre modalità di risoluzione.
  L'articolo 12 contiene le disposizioni relative alle modalità di entrata in vigore dell'Accordo, prevedendo al paragrafo 1 che le Parti si notificheranno per iscritto il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore dell'Accordo.
  Il paragrafo 2 specifica che l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricevimento dell'ultima di queste notifiche e avrà effetto, a partire dalla data di entrata in vigore, con riferimento ai reati tributari; con riferimento alle altre questioni l'Accordo avrà effetto il, o successivamente al 1o gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data di entrata in vigore dell'Accordo, oppure, in mancanza di un periodo d'imposta, per tutti gli oneri fiscali che si originano in tale data, o successivamente ad essa.
  L'articolo 13, ai paragrafi 1 e 2, regola le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di ciascuna delle Parti contraenti mediante notifica di cessazione all'altra Parte, che ha effetto dal 1o giorno del mese successivo alla scadenza di sei mesi dal ricevimento di tale notifica.
  Il paragrafo 3 mantiene fermo, in caso di denuncia dell'Accordo, l'obbligo per le Parti contraenti di rispettare l'articolo 8 per quanto concerne la riservatezza di tutte le informazioni acquisite ai sensi dell'Accordo stesso.
  Per quanto riguarda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso si compone di tre articoli: l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, Pag. 83mentre l'articolo 2 reca il relativo ordine di esecuzione e l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con alcune premesse (vedi allegato 1), la quale è già stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.
C. 3926 Governo.

(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 luglio scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che il relatore, Fragomeli, ha illustrato i contenuti del provvedimento nella precedente seduta di esame.
  Non essendovi richieste di intervento, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata nella giornata di domani, rilevando come la Commissione dovrà procedere all'espressione del parere entro la settimana, atteso che l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento è previsto a partire dalla seduta di lunedì 18 luglio prossimo.

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.
C. 1159.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 maggio scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che la Commissione Finanze ha già iniziato, nella seduta del 17 maggio 2016, l'esame in sede consultiva, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, della proposta di legge C. 1159 Vacca, di cui il gruppo M5S aveva chiesto l'inserimento nel calendario dell'Assemblea in quota opposizioni, e a cui allora era abbinata la proposta di legge C. 2386 Ghizzoni.
  Successivamente l'esame, in sede consultiva, della proposta di legge è stato rinviato in attesa di conoscere se la Commissione Cultura intendesse definire un testo unificato delle predette proposte di legge.
  Non essendo maturate le condizioni né per adottare come testo base la proposta di legge C. 1159, né per giungere alla redazione di un testo unificato delle proposte di legge, la VII Commissione ha stabilito, nella seduta del 7 luglio scorso, di disabbinare la proposta di legge C. 2386 e di proseguire nell'esame della sola proposta di legge C. 1159, la cui discussione in Assemblea inizierà lunedì 18 luglio prossimo.
  Rileva quindi come la stessa VII Commissione abbia sollecitato l'espressione del parere sulla predetta proposta di legge C. 1159, nel testo originario, che la Commissione Finanze è dunque chiamata a concludere entro questa settimana.

  Sara MORETTO (PD), relatrice, nel rilevare come i contenuti del provvedimento non concernano, se non per aspetti molto specifici, gli ambiti di interesse della Commissione Finanze, preannuncia l'intenzione di formulare una proposta di parere contrario.
  Rileva infatti come la proposta di legge, nel prevedere penalizzazioni per le università che superano il limite del rapporto tra ammontare della contribuzione studentesca e importo del Fondo di finanziamento ordinario delle università, nonché nell'intervenire in materia di esonero dalla Pag. 84contribuzione studentesca universitaria, determini effetti onerosi per il bilancio dello Stato che non risultano coperti.

  Dino ALBERTI (M5S) dissente dall'orientamento espresso dalla relatrice, ritenendo del tutto improprio che la Commissione Finanze esprima un parere negativo fondato esclusivamente su profili di copertura finanziaria, i quali non spettano alla sua competenza, ma a quella della Commissione Bilancio, senza invece entrare nel merito dei contenuti del provvedimento.

  Il viceministro Enrico ZANETTI, nel concordare con le considerazioni della relatrice, rileva come la valutazione contraria sul provvedimento consegua in modo necessario dal fatto che il provvedimento determina oneri senza indicare la relativa copertura finanziaria.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani.

  La seduta termina alle 13.35.

RISOLUZIONI

  Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 13.35.

7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale.
7-00985 Ginato: Iniziative normative nel settore delle mutue di autogestione, della finanza etica e del microcredito.
(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00190 e n. 8-00191).

  La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, il 6 luglio scorso.

  Il viceministro Enrico ZANETTI riconosce la rilevanza delle questioni affrontate dalle risoluzioni in discussione, chiedendo tuttavia ai presentatori di modificare in termini meno cogenti la formulazione degli impegni in esse contenuti, nel senso di impegnare il Governo a valutare l'opportunità di adottare le iniziative richieste dagli atti di indirizzo.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) ritiene che occorra dare soluzione alla problematica sollevata dalla sua risoluzione: pertanto, pur non potendo dirsi soddisfatto della proposta di riformulazione avanzata dal Viceministro, si dichiara disponibile ad accedere a tale proposta.
  In ogni caso ritiene che, al di là di tale aspetto, la questione fondamentale sia se il Governo abbia intenzione di porre in essere in tempi brevi iniziative concrete per consentire agli operatori delle mutue di autogestione di poter proseguire la loro attività, in quanto, secondo quanto segnalato da tali soggetti, il quadro normativo vigente in materia limita fortemente l'operatività delle MAG, restringendo conseguentemente le opportunità di erogazione del credito.
  Riformula quindi la propria risoluzione (vedi allegato 2).

  Federico GINATO (PD) accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal Viceministro, riformulando conseguentemente la propria risoluzione (vedi allegato 3).
  Auspica quindi che, a seguito dell'approvazione della risoluzione, il Governo fornisca risposte concrete alle problematiche segnalate dall'atto di indirizzo.

  Daniele PESCO (M5S) ritiene che, paradossalmente, per ovviare ai problemi di operatività lamentati dalle MAG, queste ultime dovrebbero trasformarsi in società assicurative, cui recenti interventi normativi apportati dal Governo hanno permesso di accedere all'attività creditizia.Pag. 85
  Più in generale lamenta come l'orientamento del Governo acuisca la situazione di sostanziale monopolio che caratterizza sia il comparto assicurativo, sia il settore bancario, nel quale si sta assistendo ad una concentrazione dell'attività creditizia nelle mani di un numero sempre minore di soggetti.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva la risoluzione 7-00914 Paglia, come riformulata dal presentatore, che assume il n. 8-00190, e la risoluzione 7-00985 Ginato, come riformulata dal presentatore, che assume il n. 8-00191.

7-00964 Laffranco: Estensione del regime tributario della cedolare secca alle locazioni a uso diverso dall'abitazione.
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 24 maggio scorso.

  Il viceministro Enrico ZANETTI sottolinea innanzitutto come l'attuazione della risoluzione comporterebbe un minor gettito tributario pari a circa 1,7 miliardi di euro nel primo anno e a circa 1,5 miliardi a regime. Rileva, peraltro, come, al di là di tale aspetto, non sussista alcuna preclusione politica rispetto agli indirizzi contenuti nella risoluzione stessa, dichiarando la disponibilità del Governo ad accogliere l'impegno in essa contenuto, a condizione che esso sia riformulato in termini meno stringenti, nel senso di impegnare il Governo a valutare l'opportunità di operare gli interventi richiesti in materia di estensione del regime della cedolare secca.

  Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) chiede innanzitutto di conoscere quale siano le valutazioni effettuate dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze per giungere alla quantificazione degli effetti di minor gettito che sarebbero determinati dall'estensione del regime della cedolare secca anche alle locazioni ad uso diverso da quello abitativo, ritenendo infatti che tali effetti siano stati molto sovrastimati.
  Invita inoltre tutti i componenti della Commissione a compiere una riflessione complessiva sul testo dell'atto di sindacato ispettivo, anche alla luce della richiesta di riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo.

  Il viceministro Enrico ZANETTI si impegna a fornire alla Commissione maggiori indicazioni circa gli elementi posti a fondamento della stima di minor gettito indicata.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

7-01017 Alberti: Tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere.
7-01023 Petrini: Tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere.
7-01041 Paglia: Tassabilità ai fini delle imposte locali sugli immobili delle piattaforme petrolifere.
(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni 7-01017, 7-01023 e 7-01041).

  La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 6 luglio scorso.

  Il viceministro Enrico ZANETTI esprime una valutazione favorevole su tutte e tre le risoluzioni in discussione congiunta.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva le risoluzioni in discussione congiunta.

  La seduta termina alle 13.45.

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