Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 settembre 2016
696.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 105

COMITATO DEI NOVE

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
C. 2236-2618-A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.10 alle 10 e dalle 15.30 alle 16.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 21 settembre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.
C. 4008 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni II e XI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luca SANI, presidente e relatore, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.Pag. 106
  In qualità di relatore, introduce la discussione.
  Rileva preliminarmente che il disegno di legge, già approvato dal Senato, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere un parere ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, mira a rafforzare l'azione di contrasto al caporalato e al lavoro nero in agricoltura intervenendo sia sul versante repressivo, con significative modifiche al quadro normativo penale, sia sul versante delle politiche di intervento, con specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura, il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità ed il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo.
  Osserva, come è noto, che il fenomeno dell'intermediazione illegale e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura è complesso ed allarmante: secondo stime sindacali e delle associazioni di volontariato coinvolge circa 400.000 lavoratori in Italia, sia italiani che stranieri, ed è diffuso in tutte le aree del Paese e in settori dell'agricoltura molto diversi dal punto di vista della redditività, abbracciando un arco di produzioni che vanno dal pomodoro ai prodotti della viticoltura. Sottolinea che il quadro che emerge è inoltre estremamente variegato e coinvolge una vasta area grigia che va dal lavoro irregolare fino ai confini della tratta e riduzione in schiavitù di esseri umani; da forme di organizzazione elementare costituite da un solo caporale che procura qualche bracciante per sottoporlo a condizioni di estremo sfruttamento, a veri e propri sistemi criminosi che gestiscono la somministrazione di manodopera a bassissimo costo ricorrendo anche all'uso della minaccia o della violenza. Sottolinea come ciò avvenga in palese contrasto con i principi costituzionali che tutelano la sicurezza, la libertà e la dignità umana dei lavoratori e rappresenta una manifesta violazione del principio costituzionale dell'utilità sociale che deve sempre caratterizzare l'iniziativa economica privata.
  Ritiene, senza dubbio, che la lotta al caporalato non sia all'anno zero; anzi, al contrario, significativi interventi sono stati già attuati dal Governo: ricordo, ad esempio, l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro che accentra la vigilanza già esercitata dal personale INPS e INAIL, in modo da evitare controlli in sequenza dei diversi soggetti che influiscono sulla normale funzionalità delle imprese, ottimizzando risorse e rendendoli più efficaci, ed il Protocollo contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura sottoscritto dai Ministeri dell'interno, del lavoro, delle politiche agricole alimentari e forestali con le parti sociali e le associazioni di volontariato, che durerà fino a tutto il 2017 e che prova a rispondere alle situazioni più urgenti riferite per ora a cinque regioni (tutte al Sud), individuate come a maggior rischio.
  Ritiene che il provvedimento all'esame si inserisca quindi in un quadro di azioni già messe in atto e risponda all'esigenza particolarmente avvertita di compiere un ulteriore e decisivo passo in avanti nella battaglia contro questa vera e propria piaga sociale.
   Passando dunque ad illustrare il contenuto del testo, che si compone di 12 articoli, segnala che l'articolo 1 detta una nuova formulazione dell'articolo 603-bis del codice penale: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, che, nella versione attuale, punisce nei fatti il solo caporale e richiede come elemento costitutivo del reato l'organizzazione di un'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento mediante violenza o minaccia. Al primo comma, numero 1, si definisce la condotta illecita del caporale ovvero di chi recluta manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno, prevedendo così, rispetto alla norma vigente, una fattispecie-base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori. Al primo comma, numero 2, si sanziona il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche mediante l'attività di intermediazione (ovvero anche – ma non necessariamente – con l'utilizzo di caporalato), sottoponendo i lavoratori a condizioni di Pag. 107sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Con l'introduzione di una figura autonoma di reato si supera la difficoltà, emersa con l'attuale definizione del reato, di incriminare anche il datore di lavoro rispetto all'approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori. Tale fattispecie-base del delitto di intermediazione illecita è punita con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore reclutato.
  Il secondo comma del nuovo articolo 603-bis prevede una fattispecie di caporalato caratterizzata dall'esercizio di violenza o minaccia (è soppresso il vigente riferimento all'intimidazione) punita con la reclusione da 5 a 8 anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
  Il terzo comma del nuovo articolo 603-bis riguarda le condizioni ritenute indice di sfruttamento dei lavoratori.
  Il quarto comma del nuovo articolo 603-bis prevede, infine, delle aggravanti specifiche del reato di caporalato sanzionate con l'aumento della pena da un terzo alla metà.
  Segnala che l'articolo 2 del disegno di legge aggiunge al codice penale gli articoli 603-bis.1 e 603-bis.2, relativi ad attenuanti del delitto di caporalato e ad ipotesi di confisca obbligatoria. In materia di confisca obbligatoria interviene anche l'articolo 5 che integra la formulazione dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 (legge n. 356 del 1992) aggiungendo il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nell'ambito dei reati per i quali (in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti) è sempre disposta la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito (dichiarato ai fini delle imposte sul reddito) o alla propria attività economica.
  L'articolo 3 prevede – come misura cautelare reale – il possibile controllo giudiziario dell'azienda nel corso del procedimento penale per il reato di caporalato.
  L'articolo 4 modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale aggiungendo il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commesso con violenza e minaccia tra quelli per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza.
  L'articolo 6 aggiunge il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, di cui al decreto legislativo n. 231/2001.
  L'articolo 7 modifica l'articolo 12 della legge n. 228 del 2003 prevedendo l'assegnazione al Fondo anti-tratta dei proventi delle confische ordinate a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-bis del codice penale. La novella comporta, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 12, la destinazione delle risorse del Fondo anche all'indennizzo delle vittime del reato di caporalato.
  Segnala poi che l'articolo 8 apporta numerose modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014 (legge n. 116 del 2014) che ha istituito presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità allo scopo di rafforzarne l'operatività. La disposizione integra il catalogo dei reati ostativi per gli imprenditori agricoli che intendono partecipare alla Rete; precisa che, ai fini del divieto di iscrizione alla Rete, le sanzioni amministrative legate alle violazioni in materia di lavoro e di legislazione sociale e in materia di imposte e tasse possono anche non essere definitive, fatto salvo, però, il caso – ai fini dell'applicazione di tale ultima previsione – del trasgressore od obbligato in solido che abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla legge.
  L'articolo 8 introduce, inoltre, due ulteriori requisiti per le imprese agricole che intendano partecipare alla Rete del lavoro agricolo di qualità; estende l'ambito Pag. 108dei soggetti che possono aderire alla Rete; modifica la composizione della cabina di regia che presiede alla Rete del lavoro agricolo di qualità ed assegna a tale organo ulteriori compiti. La cabina di regia, infatti, procede a monitorare costantemente, su base trimestrale, l'andamento del mercato del lavoro agricolo, anche accedendo ai dati disponibili del Ministero del lavoro e ai dati del sistema UNIEMENS, presso l'INPS (sistema da adattare specificamente alle aziende agricole) e ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro. Il compito sarà espletato valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione. La cabina di regia dovrà, inoltre, promuovere iniziative, d'intesa con le autorità competenti, sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, di contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, di organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, nonché di assistenza dei lavoratori stranieri immigrati.
  La Rete (comma 4-ter dell'articolo 6) si avvale di sezioni territoriali cui possono aderire i soggetti che hanno stipulato le citate convenzioni, con sede presso la locale commissione provinciale integrazione salari operai agricoli. Le sezioni promuovono a livello territoriale le nuove iniziative – previste per la cabina di regia – in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati. Esse inoltre svolgono compiti di promozione di modalità sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo, in stretta collaborazione con la citata Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, e con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro: ciò al fine di garantire una modulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego. Le sezioni territoriali promuovono altresì iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipula di convenzioni con gli enti locali.
  Rileva che (ai sensi del comma 4-quater dell'articolo 6) la citata cabina di regia trasmette ogni anno una relazione alle Camere sullo svolgimento dei suoi compiti ed in particolare sul risultato dei monitoraggi effettuati in base alla nuova disciplina.
  Sempre all'articolo 6 del decreto-legge n. 91, un nuovo comma 7-bis stabilisce che i soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone (già rilasciata dalle autorità competenti) e che siano in possesso dei requisiti indicati al comma 1 dell'articolo 6 dello stesso decreto-legge – così come integrati dal presente provvedimento – possono stipulare apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualità, per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli.
  Osserva che il comma 2 dell'articolo 8 del testo in esame prevede che, nelle more dell'attuazione del Libro unico del lavoro, (di cui all'articolo 39 del decreto-legge n. 112 del 2008), l'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo, con effetto sulle retribuzioni dovute a partire dal mese di gennaio 2018, non comporta modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli; l'adattamento del sistema UNIEMENS determina, contestualmente, l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS. I dati contenuti nel Libro unico del lavoro in modalità telematica, che sostituisce il sistema UNIEMENS quale unico documento per gli adempimenti in materia previdenziale e contributiva, sono resi accessibili a tutte le amministrazioni interessate.
  Fa presente che l'articolo 9 prevede la predisposizione di un piano di interventi contenente misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che Pag. 109svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, nonché idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità (anche per la realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale). In base a quanto disposto dal comma 2, lo stato di attuazione del suddetto piano di interventi è oggetto di una relazione annuale predisposta dagli stessi Ministeri richiamati in precedenza e trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti.
  Rileva che l'articolo 10 reca disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 510 del 1996. In particolare, si prevede che nel settore agricolo gli accordi provinciali di riallineamento possano demandare, in tutto o in parte, la definizione del programma di riallineamento (a differenza di quanto previsto dalla normativa vigente, che riserva la definizione del suddetto programma agli accordi provinciali) agli accordi aziendali di recepimento, a condizione che siano sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Si specifica, infine, che non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
  Segnala, infine, che i successivi articoli 11 e 12 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria riferita al provvedimento nel suo complesso e la disposizione sulla sua entrata in vigore, che ha luogo il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  In conclusione, ritiene che il disegno di legge in esame recepisca ampiamente le linee di indirizzo contenute in alcune risoluzioni approvate in materia dalla Commissione agricoltura congiuntamente alla Commissione lavoro, anche all'esito dello svolgimento di audizioni. Auspica, pertanto, che l'iter di esame del provvedimento sia rapido in modo da giungere in breve tempo alla sua approvazione definitiva.
  Ricorda che, come concordato tra i gruppi in Ufficio di Presidenza, anche in considerazione della natura rinforzata del parere che la Commissione agricoltura è chiamata ad esprimere sul provvedimento in esame, i rappresentanti della Commissione che siano interessati potranno partecipare alle sedute delle Commissioni riunite II e XI, alle quali il provvedimento è assegnato in sede referente, dedicate alle audizioni di esperti del settore e di rappresentanti di categoria. Ciò consentirà alla Commissione di acquisire i necessari elementi informativi e, al contempo, di procedere celermente nell'esame del provvedimento nell'ottica di un coordinamento delle attività procedurali con i Presidenti delle Commissioni II e XI che è la ragione per la quale ha ritenuto opportuno svolgere anche la funzione di relatore.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

TESTO AGGIORNATO AL 27 SETTEMBRE 2016

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 21 settembre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.
Atto n. 324.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 settembre 2016.

Pag. 110

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che nella seduta di ieri ha comunicato alla Commissione di aver concordato con il Governo che il parere sull'atto all'esame possa essere reso entro il 28 settembre, anziché entro il 21.
  Avverte altresì il gruppo SI-SEL ha preannunciato la presentazione di una proposta di parere. Chiede quindi se vi siano deputati che intendano intervenire.

  Giuseppe ROMANINI (PD), relatore, ribadendo che il tempo ulteriore di cui può beneficiare la Commissione consentirà senza meno di svolgere un esame più approfondito sul testo e, auspicabilmente, di giungere ad una soluzione condivisa, sta a tal fine avviando i contatti con tutte le forze politiche rappresentate in Commissione per ricevere proposte o contributi che vadano in questo senso. Al riguardo, reputa che anche il parere espresso dalla Conferenza Stato regioni fornisca importanti spunti in quanto si muove nel senso, auspicato da lui e dalle altre forze politiche, di rafforzare l'efficacia delle proposte di diniego all'immissione in commercio di OGM. In questo stesso senso, saluta dunque con favore l'intenzione del gruppo SI-SEL di fornire un proprio contributo del quale si impegna a tener conto nella proposta di parere che sottoporrà alla Commissione in una prossima seduta.

  Erasmo PALAZZOTTO (SI-SEL) precisa che anche il suo Gruppo è disponibile al dialogo al fine di giungere all'approvazione di un parere condiviso e che, seppur subordinatamente al rispetto di alcune condizioni, l'orientamento di Si-SEL sullo schema di decreto è favorevole.

  Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 21 settembre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI.

  La seduta comincia alle 14.25.

7-00987 Mongiello, 7-01045 L'Abbate, 7-01054 Faenzi e 7-01068 Zaccagnini: Iniziative per la tutela del settore del grano duro.
(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 14 settembre 2016.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che la Commissione aveva deciso di verificare con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali quali fossero i tempi stimati per l'adozione del piano cerealicolo nazionale, in relazione al quale, il decreto-legge n. 113 del 2016, all'articolo 23-bis, comma 1, ha stanziato dieci milioni di euro, organizzando di conseguenza i tempi della discussione delle risoluzioni in Commissione.
  A tal fine, si tratta di stabilire se terminare il ciclo delle audizioni programmate oppure avviare subito un confronto informale per verificare la possibilità di giungere all'approvazione di una risoluzione unificata.

Pag. 111

  Colomba MONGIELLO (PD), considerato che il settore cerealicolo del grano duro versa da tempo in una situazione di emergenza e che vi è quindi la necessità di intervenire in maniera tempestiva, giudica quanto mai opportuno che si avvii il confronto tra i gruppi al fine di pervenire quanto prima all'approvazione di un testo condiviso.

  Giuseppe L'ABBATE (M5S) manifesta a nome del suo gruppo l'orientamento favorevole a terminare il ciclo di audizioni programmato, fermo restando l'impegno a concludere quanto prima l'esame delle risoluzioni in titolo.

  Maria ANTEZZA (PD), dopo aver ricordato che la risoluzione n. 7-00987 Mongiello è stata presentata a maggio, ritiene che occorra ormai accelerare i tempi di esame ed approvarla entro la prossima settimana, anche al fine di evitare che la Commissione si trovi ad approvare l'atto di indirizzo successivamente all'adozione del piano cerealicolo nazionale da parte del Governo, cosa che priverebbe di fatto di significato la risoluzione stessa.

  Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 20 settembre 2016: a pag. 128, prima colonna, alla quinta riga, sostituire le parole «Comitato dei nove» con le seguenti: «Comitato ristretto».