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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 dicembre 2016
737.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 351

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 189/2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
C. 4158 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paolo TANCREDI (AP), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, già approvato dal Senato lo scorso 23 novembre.
  Ricorda che il Senato ha approvate modifiche volte a far confluire nel testo del decreto-legge n. 189 del 2016 le disposizioni del decreto-legge n. 205 del 2016 dell'11 novembre 2016, relativo agli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016.
  Il provvedimento in esame dunque riunisce i due decreti legge (decreto-legge n. 189 e decreto-legge n. 205) riferiti agli eventi sismici verificatisi nei mesi di agosto ed ottobre 2016 in ambiti territoriali parzialmente Pag. 352coincidenti; in particolare, le scosse del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre hanno provocato ingenti danni alle popolazioni e al patrimonio edilizio privato e pubblico nei Comuni di Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio.
  Tra le misure introdotte dal decreto-legge (che consta di 53 articoli), segnalo le disposizioni relative alla risarcibilità integrale dei danni agli edifici, le misure a favore delle imprese e quelle a tutela dei lavoratori, la semplificazione amministrativa per le opere di ricostruzione e la trasparenza fin dalla fase della progettazione.
  Procederà quindi ad un'illustrazione sintetica del contenuto, rinviando per un'analisi più dettagliata alla documentazione predisposta dagli uffici.
  L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del decreto, che include i comuni elencati negli allegati 1 e 2 e gli altri comuni in cui si siano verificati danni causati dagli eventi sismici, qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici, comprovato da perizia. Ricordo che l'allegato 2 reca l'elenco dei 69 comuni colpiti dagli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016. Viene, altresì, fissato al 31 dicembre 2018 il termine della gestione straordinaria e individuati gli organi deputati alla medesima gestione (Commissario straordinario, vice-commissari, cabina di coordinamento della ricostruzione, nonché comitati istituzionali in ognuna delle regioni colpite). L'articolo 2 disciplina le funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari. L'articolo 3 prevede l'istituzione, in ognuna delle Regioni colpite dagli eventi sismici, di «uffici speciali per la ricostruzione». L'articolo 4 istituisce un Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, con dotazione iniziale di 200 milioni di euro per il 2016, per l'attuazione degli interventi di immediata necessità previsti dal decreto-legge. Ulteriori disposizioni disciplinano l'utilizzo delle erogazioni liberali a favore del sisma e la loro detraibilità/deducibilità ai fini fiscali. L'articolo 4-bis disciplina la procedura per l'individuazione delle aree da destinare all'insediamento di container, nonché per la stipula dei contratti per la fornitura, il noleggio e la disponibilità dei container medesimi.
  Il decreto reca numerose misure per la ricostruzione privata e pubblica. L'articolo 5 elenca i criteri (da definire a cura del Commissario), da applicare al processo di ricostruzione, nonché al monitoraggio sull'utilizzo delle risorse; inoltre, individua le tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, che possono beneficiare di contributi, fino alla copertura integrale delle spese occorrenti, sotto forma di finanziamenti agevolati per gli interventi di riparazione/ricostruzione di edifici, il rimborso di danni a beni/prodotti delle attività economiche e la delocalizzazione di imprese. Si rinvia alla legge di bilancio la determinazione dell'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare in base alla quantificazione dei danni e delle risorse necessarie.
  Per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio 2017 (C. 4127-bis-A) ricorda che il comma 362 dell'articolo 1 autorizza lo stanziamento di 6,1 miliardi di euro (100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047) per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata e di 1 miliardo di euro (200 milioni di euro per l'anno 2017, 300 milioni di euro per l'anno 2018, 350 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro per l'anno 2020) per la concessione dei contributi per la ricostruzione pubblica. Il successivo comma 363 consente alle regioni colpite di destinare, nell'ambito dei pertinenti programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2014-2020, ulteriori risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro.
  L'articolo 6 disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo (generalmente riconosciuto nella percentuale del 100 per cento, tranne in alcuni casi per i quali la Pag. 353percentuale non supera il 50 per cento). L'articolo 7 individua le finalità dei contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili, in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio. L'articolo 8 prevede una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l'avvio di interventi di immediata riparazione, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro. L'articolo 9 disciplina la concessione di contributi ai privati residenti per i beni mobili danneggiati. L'articolo 10 esclude le unità immobiliari collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, non utilizzabili a fini residenziali o produttivi dall'accesso ai contributi per la ricostruzione. L'articolo 11 disciplina l'attuazione degli interventi di ricostruzione o ripristino dei centri storici e dei centri e nuclei urbani e rurali, attraverso la predisposizione di una pianificazione urbanistica delle zone perimetrate e l'adozione di strumenti urbanistici attuativi, che innovano gli strumenti urbanistici vigenti e, se includono beni paesaggistici, sono considerati piani paesaggistici. L'articolo 12 disciplina la procedura per la concessione e per l'erogazione dei contributi, mentre l'articolo 13 demanda a successivi provvedimenti commissariali la definizione delle istanze per il riconoscimento dei contributi per interventi riguardanti immobili già danneggiati dal sisma in Abruzzo del 2009. Si applica invece il provvedimento in esame per gli interventi su immobili, danneggiati o inagibili a causa degli eventi sismici del 1997 e del 1998, che abbiano subito ulteriori danni. L'articolo 14 disciplina la procedura per la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, nonché sui beni del patrimonio culturale. L'articolo 14-bis stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria effettuino sui presìdi ospedalieri verifiche di tenuta sismica e stime del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture. L'articolo 15 individua i soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico, nonché ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali. L'articolo 15-bis disciplina le procedure per l'affidamento e l'attuazione di interventi urgenti sul patrimonio culturale e di ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato. Sono altresì previste disposizioni per il potenziamento dell'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dagli eventi sismici. L'articolo 15-ter attribuisce ad Anas S.p.A., in qualità di soggetto attuatore della protezione civile, il compito di provvedere agli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale danneggiate dagli eventi sismici. L'articolo 16 istituisce la Conferenza permanente, con funzioni di direzione, coordinamento e decisione in ordine agli interventi di ricostruzione, e una Commissione paritetica per ciascuna regione interessata, con funzioni consultive in relazione alla progettazione dei predetti interventi. L'articolo 17 disciplina l'estensione della fruizione del cosiddetto Art-Bonus, mentre l'articolo 17-bis inserisce una nuova fattispecie di erogazione liberale deducibile dall'IRES. L'articolo 18 prevede che i soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali, si avvalgono di una centrale unica di committenza, individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative nell'anno scolastico 2016/2017, l'articolo 18-bis, prevede deroghe in materia di parametri minimi e massimi per la formazione delle classi, istituzione di ulteriori posti nell'organico del personale docente e ATA, spostamento di docenti tra le sedi scolastiche, conferimento di supplenze.
  Un altro gruppo di disposizioni riguarda il sistema produttivo e le misure per lo sviluppo economico dei territori Pag. 354colpiti. L'articolo 19 interviene a favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, stabilendo, per tre anni, priorità e gratuità nell'accesso al Fondo di garanzia per le PMI. L'articolo 20 prevede agevolazioni a favore delle imprese danneggiate, incluse le imprese agricole. A tal fine, 35 milioni di euro sono trasferiti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate alle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni interessate, in qualità di vice commissari. L'articolo 21 reca disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, inclusa la spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per misure di sostegno rivolte ai produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari, e ai settori del latte, della carne bovina, ovicaprino e suinicolo, utilizzando le disponibilità del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. L'articolo 22 attribuisce al Commissario straordinario il compito di predisporre un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei territori colpiti. L'articolo 23 contiene misure per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori. L'articolo 24 dispone interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, sotto forma di finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti per il ripristino ed il riavvio di attività economiche e per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti. L'articolo 25 dispone l'applicazione del regime di aiuto per le aree industriali in crisi ai territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici.
  Il decreto reca una serie di misure per la tutela dell'ambiente. L'articolo 26 esclude, per il 2016, l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini da alcuni vincoli di spesa. L'articolo 27 disciplina l'approvazione di un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei comuni coinvolti. L'articolo 28 reca disposizioni in materia di trattamento, trasporto, classificazione e gestione del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici. L'articolo 28-bis, reca misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione. L'articolo 29 stabilisce, fino al 31 dicembre 2018, la non applicazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo. Viene precisato che resta fermo il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea, di cui alla direttiva 2008/98/CE («direttiva quadro sui rifiuti»).
  Numerose sono le misure in materia di legalità e trasparenza. L'articolo 30 istituisce una Struttura di missione nell'ambito del Ministero dell'interno, per la prevenzione ed il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di ricostruzione. Si istituisce, inoltre, un Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale. È altresì disciplinata l'Anagrafe antimafia degli esecutori. L'articolo 31 contiene una serie di disposizioni in merito alla ricostruzione privata, che prevedono l'obbligo di inserire una clausola di tracciabilità finanziaria dei pagamenti, pena la perdita del contributo. L'articolo 32 attribuisce al Presidente dell'ANAC compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica. L'articolo 33 sottopone i provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa del Commissario straordinario al controllo preventivo della Corte dei conti. L'articolo 34 prevede che gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori di ricostruzione possano essere conferiti dai privati esclusivamente a professionisti iscritti in un apposito elenco speciale, in regola con il DURC e in possesso di ulteriori requisiti individuati dal Commissario straordinario, disciplinando, inoltre, le incompatibilità del direttore dei lavori. L'articolo 35 definisce gli obblighi, inerenti alla tutela dei lavoratori ed alla contribuzione previdenziale, al cui rispetto è subordinato il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 6 o Pag. 355del corrispettivo di cui all'articolo 1, nonché ulteriori norme in materia di tutela dei lavoratori e di accesso al lavoro. L'articolo 36 reca disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti, prevedendo la pubblicazione di una serie di atti del Commissario straordinario sul sito istituzionale. L'articolo 36-bis prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tramite l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), provveda alle attività informative riguardanti le misure di sostegno. L'articolo 36-ter vieta fino al 31 dicembre 2017, nei Comuni colpiti dagli eventi simici, l'installazione di slot machine, videolottery e di altri apparecchi e congegni per il gioco lecito con e senza vincite in denaro.
  Un ulteriore gruppo di disposizioni riguarda le attività e la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenza, nonché il passaggio dalla gestione dell'emergenza alla ricostruzione nei territori colpiti. L'articolo 37 autorizza un differimento dei pagamenti delle PA coinvolte nella gestione di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. L'articolo 38 detta disposizioni in materia di rimborsi (ai datori di lavoro) per l'impiego di volontariato della protezione civile. L'articolo 39 reca uno stanziamento massimo pari a 6 milioni di euro, per il 2016, per la gestione del rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori; ulteriori disposizioni sono dettate per il completamento del piano radar nazionale. L'articolo 40 dispone il riutilizzo delle risorse residue ricevute dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per le esigenze connesse con gli eventi sismici, per la realizzazione di attività di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza. L'articolo 41 consente la cessione a titolo definitivo agli enti territoriali di beni mobili di proprietà delle Amministrazioni statali già assegnati e impiegati per la realizzazione di interventi connessi con gli eventi sismici. L'articolo 42 stabilisce disposizioni per il coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza, attribuendo al Capo del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con il commissario straordinario, la determinazione di modalità e tempi per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività già avviate in prima emergenza. Il Dipartimento della protezione civile assicura il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili relativi alle attività ed agli interventi attivati, con ulteriori risorse rese disponibili a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN). L'articolo 43 demanda a provvedimenti commissariali la definizione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi e consente che la durata dei contratti di locazione possa essere concordata tra le parti anche per periodi inferiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente. Specifiche disposizioni riguardano gli enti territoriali, di cui all'articolo 44, e prevedono: la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa DD.PP.; l'esclusione dal pareggio di bilancio, per l'anno 2016; la sospensione per 6 mesi di tutti i termini relativi ad adempimenti finanziari previsti dal TUEL, a carico dei Comuni colpiti dal sisma; la sospensione per il periodo 2017-2021 del versamento delle quote capitali dei piani di ammortamento per il rimborso delle anticipazioni della liquidità delle regioni. Misure di sostegno al reddito dei lavoratori sono previste nell'articolo 45.
  Per quanto riguarda le misure in materia fiscale, l'articolo 46 reca la disciplina per le imprese insediate nel territorio colpito dal sisma in caso di perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016, mentre l'articolo 47 dispone l'esclusione dalla base imponibile, ai fini IRPEF, IRES e IRAP, dei contributi, indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi sismici. L'articolo 48 sospende fino al 31 dicembre 2016 i termini per una serie di adempimenti. Si prevede inoltre che i sostituti d'imposta, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1o gennaio 2017 Pag. 356e fino al 30 settembre 2017. Si prevede, infine, la sospensione delle fatture relative alle utenze per un periodo massimo di 6 mesi, cui si aggiungono le fatture relative ai settori delle assicurazioni, della telefonia e della radiotelevisione pubblica. Ulteriori disposizioni riguardano i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere; il differimento di adempimenti specifici delle imprese agricole; nonché la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza. In via transitoria si prevede una disciplina di maggior favore alle richieste di anticipo sulla pensione, per determinate finalità (come ad esempio l'acquisto della prima casa). I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero sono esclusi dalla base imponibile a fini IRPEF e IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino al 2017. Gli stessi immobili sono esenti dall'IMU e dalla TASI fino alla definitiva ricostruzione e agibilità, non oltre il 31 dicembre 2020. Sono prorogati al 31 dicembre 2016 i termini riferiti ai rapporti interbancari. L'articolo 49 reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione di termini sostanziali e processuali.
  Ulteriori disposizioni riguardano il personale. L'articolo 50 riconosce piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile al Commissario straordinario e disciplina l'utilizzo e il compenso di personale da esso impiegato. L'articolo 50-bis prevede l'assunzione di personale a tempo determinato in deroga a limitazioni normative vigenti, da parte dei Comuni interessati dagli eventi sismici e del Dipartimento della protezione civile, nonché la proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere. L'articolo 51 incrementa il Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché destina risorse per ripristinare il parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per garantire il trasporto delle macerie.
  L'articolo 51-bis contiene disposizioni per consentire agli elettori che, a causa dei recenti eventi sismici, siano alloggiati in comuni diversi da quelli di residenza o che non sono nelle condizioni di assicurare il regolare svolgimento della consultazione referendaria, di votare per il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.
  Infine, l'articolo 52 reca l'indicazione degli oneri del provvedimento e la relativa copertura finanziaria.
  Non rilevandosi profili critici in ordine alle competenze della XIV Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

  Florian KRONBICHLER (SI-SEL) ritenuto apprezzabile l'intervento normativo del Governo, preannuncia il proprio voto favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 6 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi.
Atto n. 337.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2016.

Pag. 357

  Marco BERGONZI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato), che illustra.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea.
Atto n. 350.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Francesca BONOMO (PD), relatrice, illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo in titolo, che reca l'attuazione della direttiva 2014/104/UE.
  La direttiva 2014/104/UE stabilisce alcune norme necessarie per garantire che chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o un'associazione di imprese possa esercitare in maniera efficace il diritto di chiedere a tale impresa o associazione il pieno risarcimento di tale danno.
  La direttiva, intervenendo ad armonizzare le legislazioni nazionali, colma un vuoto normativo che era stato denunciato anche dalla Corte di giustizia europea, la quale aveva chiarito che le richieste di risarcimento dei danni per violazione degli articoli 101 o 102 del TFUE (tutela della concorrenza e divieto di posizioni dominanti) rappresentano un fondamentale ambito di applicazione a livello privato della normativa europea sulla concorrenza.
  Lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 2 della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015). Tale disposizione detta specifici principi e criteri direttivi – aggiuntivi rispetto a quelli generali di cui all'articolo 1, comma 1, per il recepimento della direttiva 2014/104/UE.
  Lo schema di decreto si compone di 20 articoli, divisi in sette capi.
  Il Capo I (articoli 1 e 2) contiene disposizioni generali.
  L'articolo 1, nel disciplinare l'ambito di applicazione e l'oggetto del provvedimento, sancisce il diritto al pieno risarcimento in favore di chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o di un'associazione di imprese e prevede l'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina alle azioni collettive di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo. La disposizione, inoltre, riprendendo la definizione di «pieno risarcimento» data dall'articolo 3 della direttiva, fa riferimento ai concetti di danno emergente e di lucro cessante, nonché agli interessi, ed esclude che il diritto al risarcimento possa comportare una sovracompensazione.
  L'articolo 2 contiene le definizioni necessarie all'applicazione delle norme introdotte, che riproducono fedelmente quelle già contenute nella direttiva.
  Il Capo II (articoli 3-6) reca disposizioni relative all'esibizione delle prove.
  L'articolo 3 dà attuazione a quella parte della direttiva relativa alla divulgazione delle prove. In particolare, è previsto che il giudice nazionale possa ordinare la divulgazione di specifici elementi di prova o categorie di prove che siano ritenuti rilevanti dal giudice stesso sulla base di un criterio di proporzionalità, coerentemente con quanto già previsto dal codice di procedura civile (articoli da 210 a 213). L'articolo in questione, inoltre, prevede che qualora la richiesta abbia ad oggetto informazioni di natura riservata il giudice disponga specifiche misure di tutela quali, Pag. 358ad esempio, l'obbligo del segreto o la possibilità di non rendere visibili le parti riservate di un documento.
  L'articolo 4 disciplina le modalità e i limiti dell'esibizione nel giudizio civile degli atti che siano contenuti nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza. Sono individuati specifici criteri che consentono al giudice di valutare la richiesta in base ad un principio di proporzionalità.
  L'articolo 5 individua i limiti nell'uso delle prove ottenute, mentre l'articolo 6, al fine di rafforzare l'applicazione degli strumenti processuali offerti al danneggiato in tema di esibizione delle prove, prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000, da devolversi in favore della Cassa delle ammende, nei confronti della parte o del terzo (ovvero dei loro rappresentanti legali) che rifiutano di rispettare l'ordine di esibizione del giudice, che distruggono prove rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento, o che utilizzano le prove in violazione dei limiti di cui all'articolo 5.
  Il Capo III (articoli 7-9) disciplina gli effetti delle decisioni dell'Autorità garante della concorrenza, i termini di prescrizione delle azioni e la responsabilità in solido.
  L'articolo 7 prevede che ai fini dell'azione di risarcimento del danno proposta dinanzi ai giudici nazionali, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione definitiva di un'autorità nazionale garante della concorrenza o del giudice del ricorso debba ritenersi definitivamente accertata.
  L'articolo 8 prevede la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto della concorrenza. Il decorso della prescrizione è sospeso nel caso in cui sia avviata un'indagine o un'istruttoria in relazione alla medesima violazione da parte dell'autorità garante della concorrenza. La sospensione si protrae per un anno dal momento in cui la decisione relativa alla violazione del diritto della concorrenza è diventata definitiva o dopo che il procedimento si è concluso in altro modo.
  Con riguardo alla durata della sospensione nella relazione illustrativa si rileva come la traduzione italiana della direttiva al par. 4 dell'articolo 10 preveda erroneamente che la «sospensione non può protrarsi oltre un anno», sicché il termine di un anno sembrerebbe dover essere quello massimo e non quello minimo come invece il testo in altre versioni linguistiche farebbe supporre.
  L'articolo 9 introduce due deroghe al principio di piena responsabilità solidale dei coautori della violazione, di cui all'articolo 2055 cc.: la prima riguarda le PMI e la seconda il beneficiario di un'immunità ottenuta nell'ambito di un programma di clemenza. Con riguardo alla responsabilità delle PMI, si prevede che l'obbligo del risarcimento è limitato al solo danno patito dai suoi acquirenti diretti ed indiretti quando la quota della PMI nel mercato rilevante è rimasta inferiore al cinque per cento per il tempo in cui si è protratta la violazione del diritto della concorrenza e l'applicazione delle ordinarie regole in materia di responsabilità solidale determinerebbe un pregiudizio irreparabile per la sua solidità economica e la totale perdita del suo valore.
  Con riguardo ai beneficiari di un programma di clemenza, la disposizione prevede che questi rispondano solo nei confronti dei loro acquirenti o fornitori diretti o indiretti e anche nei confronti di altri soggetti danneggiati quando questi non possono ottenere l'integrale risarcimento del danno dalle altre imprese coinvolte nella stessa violazione del diritto della concorrenza.
  Il Capo IV (articoli 10-13) interviene in materia di trasferimento del sovrapprezzo, il cosiddetto passing on (traslazione del prezzo), e individua le azioni promosse dagli acquirenti indiretti.
  L'articolo 10 prevede, conformemente alla direttiva (articolo 12), il diritto anche dell'acquirente indiretto dell'autore della violazione – cioè quello che ha subito il passing on, essendogli stato trasferito il sovrapprezzo da parte dell'acquirente diretto – al risarcimento del danno per la violazione del diritto della concorrenza. Pag. 359
  L'articolo 11, recependo l'articolo 13 della direttiva, stabilisce la possibilità che il convenuto in giudizio possa proporre eccezione di trasferimento. Si tratta della cd. passing on defence, secondo la quale il convenuto può difendersi dall'azione dimostrando che l'attore ha trasferito ad altri, anche solo parzialmente, il danno da sovrapprezzo. In caso di raggiunta prova, il convenuto sarà liberato totalmente dall'onere risarcitorio o, in caso di passing on parziale, gli sarà riconosciuto uno «sconto» sul risarcimento.
  L'articolo 12 riguarda l'ipotesi dell'attore-acquirente indiretto (attuazione dell'articolo 14 della direttiva). La disposizione conferma il principio dell'onere della prova in capo all'attore circa l'esistenza e la portata del trasferimento del sovrapprezzo, anche attraverso la richiesta al convenuto o a terzi di esibire prove.
  L'articolo 13 attua il contenuto dell'articolo 15 della direttiva, finalizzato ad evitare che uno stesso soggetto possa subire le conseguenze di più azioni risarcitorie intentate nei suoi confronti da più acquirenti a diversi livelli della catena produttiva.
  Il Capo V (articolo 14) disciplina la quantificazione del danno.
  L'articolo 14 rimanda, per la valutazione del danno da violazione del diritto della concorrenza, alla disciplina del danno extracontrattuale di cui agli artt. 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Come riportato nella relazione, si intende qui affermare il principio della piena risarcibilità del danno ma senza sovracompensazione, che sia a titolo di risarcimento punitivo, multiplo o di altra natura, in accordo con i contenuti della direttiva (in attuazione degli articoli 3, 12 e 17).
  Il Capo VI (articoli 15 e 16) reca disposizioni in materia di composizione consensuale delle controversie. Le disposizioni del Capo VI corrispondono a quelle dell'omonimo capo della direttiva e al suo considerando 48, secondo cui danneggiato e autore della violazione «dovrebbero essere incoraggiati a concordare il risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza per mezzo di meccanismi di composizione consensuale delle controversie».
  L'articolo 15, comma 1, disciplina gli effetti sulla prescrizione dei diversi tipi di composizione consensuale delle controversie.
  L'articolo 16, di attuazione dell'articolo 19 della direttiva, prende in considerazione gli effetti delle composizioni stragiudiziali delle controversie nell'ipotesi di più autori della violazione della disciplina della concorrenza, in particolare attuando le previsioni del considerando 51 della direttiva.
  Il Capo VII (articoli 17-20) detta, conclusivamente, le disposizioni finali e finanziarie.
  L'articolo 17 costituisce attuazione della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015), che ha delegato il Governo a modificare l'articolo 1 della legge n. 287 del 1990, la cosiddetta legge Antitrust (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato). Lo scopo della novella è quello di potenziare il ruolo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ampliandone la competenza, quale autorità pubblica; essa è finalizzata inoltre all'applicazione degli articoli 2 e 3 (abuso di posizione dominante) della legge Antitrust, all'applicazione dei citati articoli 101 e 102 del TFUE, come anche all'applicazione delle disposizioni nazionali e della UE relative al divieto di intese restrittive ed all'abuso di posizione dominante.
  L'articolo 18 – anch'esso di attuazione della legge di delegazione europea 2014 – modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 168 del 2003 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello), concentrando la competenza per le violazioni della disciplina della concorrenza previste dal decreto in esame presso tre sole sezioni specializzate in materia di impresa (cosiddetti tribunali delle imprese), orientativamente collocate al nord, centro e sud del paese.
  L'articolo 19 detta una disposizione transitoria di attuazione dell'articolo 22 Pag. 360della direttiva. In particolare, stante il principio dell'irretroattività delle norme di recepimento nazionale di natura sostanziale, attuative del decreto in esame, specifiche disposizioni procedurali attuative potranno trovare applicazione limitatamente ai giudizi di risarcimento promossi dopo il 26 dicembre 2014.
  L'articolo 20 prevede la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento.
  Non rilevandosi profili critici in ordine alle competenze della XIV Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/720 che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.
Atto n. 357.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Massimiliano MANFREDI (PD), relatore, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame è volto al recepimento della direttiva (UE) 2015/720, che modifica la precedente direttiva 94/62/CE (cosiddetta direttiva imballaggi) per quanto concerne la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.
  La direttiva 2015/720/UE apporta una serie di modifiche alla direttiva 94/62/CE finalizzate alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Nel considerando 4) della direttiva, si afferma che «le borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron (“borse di plastica in materiale leggero”), che rappresentano la grande maggioranza delle borse di plastica utilizzate nell'Unione, sono riutilizzate meno frequentemente rispetto a borse di spessore superiore. Di conseguenza, le borse di plastica in materiale leggero diventano più rapidamente rifiuto e comportano un maggiore rischio di dispersione di rifiuti, a causa del loro peso leggero».
  Lo schema di decreto è stato emanato sulla base della disposizione di delega recata dalla legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170).
  L'articolo 4 della Legge di delegazione europea 2015 individua i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) garanzia del medesimo livello di tutela ambientale assicurato dalla legislazione già adottata in materia, prevedendo il divieto di commercializzazione, le tipologie delle borse di plastica commercializzabili e gli spessori già stabiliti;
   b) divieto di fornitura a titolo gratuito delle borse di plastica ammesse al commercio;
   c) progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica fornite a fini di igiene o come imballaggio primario per alimenti sfusi diversi da quelli compostabili e realizzate, in tutto o in parte, con materia prima rinnovabile;
   d) abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento, dei commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;
   e) previsione di una campagna di informazione dei consumatori diretta ad aumentare la loro consapevolezza in merito agli impatti delle borse di plastica sull'ambiente;
   f) previsione di programmi di sensibilizzazione per i consumatori in generale e di programmi educativi per i bambini, diretti alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica.

  Il termine per il recepimento della direttiva 2015/720/UE è fissato al 27 novembre 2016.Pag. 361
  Lo schema di decreto è composto di 3 articoli. L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 3 le disposizioni finali, disponendo l'abrogazione, a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento, di diverse disposizioni.
  La nuova disciplina è dunque interamente contenuta nell'articolo 1, comma 1, che reca 8 lettere.
  La lettera a) aggiunge, alle finalità sottese alla disciplina degli imballaggi (contenuta nel decreto legislativo n. 152 del 2006, cosiddetto Codice dell'ambiente) quella di favorire livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica, che integra più specificamente l'obiettivo collegato alla prevenzione e alla riduzione dell'impatto sull'ambiente degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
  Tale modifica corrisponde all'obiettivo, previsto dalla direttiva 2015/720/UE, in base al quale gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire sul loro territorio una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. A differenza della direttiva, la norma in esame fa riferimento alla finalità della riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in generale, e non solo a quelle in materiale leggero.
  La lettera b) aggiunge nuove definizioni, relative agli imballaggi in plastica, a quelle contemplate dall'articolo 218 del Codice dell'ambiente, che si rendono necessarie ai fini dell'applicazione della nuova disciplina sulla gestione degli imballaggi.
  Tali definizioni corrispondono per lo più a quelle recate dall'articolo 3 della direttiva 94/62/CE come modificata dalla direttiva 2015/720/UE.
  Segnala che la nuova lettera dd-septies) dell'articolo 218, inserita dalla lettera in esame, introduce la definizione di borse di plastica biodegradabili e compostabili, la cui commercializzazione è sempre consentita. Tale definizione fa riferimento alle borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, così come stabiliti dal Comitato europeo di normazione e da specifica norma tecnica. Si tratta di una definizione che non trova corrispondenza nella direttiva 2015/720/UE e che è riferita alle borse di plastica di qualsiasi spessore.
  La relazione illustrativa sottolinea che tale definizione, benché «non esplicitamente enunciata all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva», è «indispensabile per una corretta attuazione della nuova disciplina europea». La direttiva 2015/720/UE fa riferimento ai concetti di biodegradabilità e compostabilità in due punti, peraltro richiamati nella relazione illustrativa al fine di giustificare l'inserimento della definizione di «borse di plastica biodegradabili e compostabili». L'articolo 4, paragrafo 1-bis, della direttiva 94/62/CE, come modificato dalla direttiva 2015/720/UE, a proposito delle misure che gli Stati membri adottano per conseguire una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, ossia delle borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron, specifica, tra l'altro, che tali misure possono variare in funzione delle loro proprietà di compostabilità. L'articolo 8-bis della direttiva 94/62/CE prevede inoltre che, entro il 27 maggio 2017, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il disciplinare delle etichette o dei marchi per garantire il riconoscimento a livello di Unione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili e per fornire ai consumatori le informazioni corrette sulle proprietà di compostaggio di tali borse. Al più tardi 18 mesi dopo l'adozione di tale atto di esecuzione, gli Stati membri assicurano che le borse di plastica biodegradabili e compostabili siano etichettate conformemente al disciplinare di cui a tale atto di esecuzione.
  La stessa relazione illustrativa sottolinea inoltre che tra i criteri specifici di delega (dettati dall'articolo 4 della legge n. 170 del 2016) è incluso il mantenimento del medesimo livello di tutela ambientale assicurato dalla normativa nazionale e, quindi, del regime di favore attualmente previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2012, che ha escluso dal divieto di commercializzazione i «sacchi monouso Pag. 362per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002».
  La lettera c) modifica il comma 3 dell'articolo 219 del Codice dell'ambiente, introducendovi nuove disposizioni.
  La norma novellata mira a responsabilizzare gli operatori economici – in omaggio ai principi generali «chi inquina paga» e di responsabilità condivisa – facendo sì che essi forniscano agli utenti degli imballaggi, ed in particolare ai consumatori, informazioni dettagliate sui sistemi di raccolta e recupero e sul significato dei marchi apposti sugli imballaggi.
  La lettera d) aggiunge un ulteriore comma 3-bis all'articolo 219 del Codice dell'ambiente, ai sensi del quale i produttori delle borse di plastica ammesse alla commercializzazione devono apporre su di esse i propri elementi identificativi nonché «diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili».
  La lettera e) aggiunge un nuovo articolo 220-bis al Codice dell'ambiente al fine di far fronte all'obbligo, che grava sugli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, par. 1-bis, comma 5 della direttiva 94/62/CE, di riferire alla Commissione europea sull'utilizzo annuale di borse di plastica di materiale leggero. Viene a tal fine incaricato il Consorzio nazionale degli imballaggi (CONAI) di acquisire dai produttori e dai distributori di borse di plastica i dati necessari ad elaborare una relazione «annuale».
  La lettera f) integra le funzioni del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) al fine di rispecchiare i compiti ad esso attribuiti dal provvedimento in esame.
  In particolare, si prevede di aggiungere alla tipologia delle campagne di informazione che tale organismo è chiamato a organizzare in accordo con le pubbliche amministrazioni, specifiche campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sull'impatto delle borse di plastica sull'ambiente.
  La lettera g) introduce una serie di misure restrittive per la commercializzazione delle borse di plastica (nuovi articoli 226-bis e 226-ter) del Codice dell'ambiente).
  Il comma 1 dell'articolo 226-bis conferma sostanzialmente i divieti di commercializzazione per alcuni tipi di borse di plastica, già previsti ma di fatto mai applicati dalla legislazione nazionale vigente (articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2012). Dai divieti introdotti restano escluse le borse di plastica biodegradabili e compostabili.
  Il successivo comma 2 del nuovo articolo 226-bis dispone che le borse di plastica commercializzabili, sulla base dei criteri dettati dal comma 1, non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o dalla fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.
  L'articolo 226-ter persegue la riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero, prevedendo che siano commercializzabili solo le borse di plastica «biodegradabili e compostabili» e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile.
  Tale disposizione consente di attuare il criterio di delega di cui alla lettera b) dell'articolo 4 della legge n. 170 del 2016, che richiede espressamente l'introduzione del divieto di fornitura a titolo gratuito delle borse di plastica ammesse al commercio.
  La lettera h), novellando l'articolo 261 del Codice dell'ambiente, stabilisce le sanzioni comminate a chi violi le disposizioni contenute negli articoli 226-bis e 226-ter di nuova introduzione.
  La Commissione europea, ipotizzando una violazione della normativa comunitaria, il 24 febbraio scorso ha inviato una richiesta di informazioni al Governo italiano tramite il sistema «EU Pilot» (Pilot 8311/16/GROW), in merito alle misure nazionali, con riferimento all'adeguatezza agli obiettivi perseguiti, alla giustificazione e alla proporzionalità sotto il profilo della libera circolazione delle merci nel mercato interno. In particolare, la Commissione lamenta alcuni presunti ostacoli alla libera Pag. 363circolazione delle merci connessi all'attuale normativa italiana che vieta l'uso di alcuni tipi di borse di plastica per la spesa in materiale leggero.
  Il 30 maggio 2016 è stata inviata la risposta del Ministero dell'ambiente alla Commissione: la nota riferisce che la legislazione in vigore persegue i medesimi obiettivi di riduzione della direttiva 2015/720/UE e che è pienamente conforme al principio di proporzionalità. Allo specifico quesito della Commissione, volto a chiedere notizie su possibili progetti di revisione della legislazione vigente, le Autorità italiane hanno specificato che il progetto di revisione per recepire la direttiva 2015/720/UE, sarà sottoposto alle necessarie procedure di informazione al termine della discussione in atto sui criteri di delega per l'attuazione della stessa direttiva.
  Successivamente, il caso è stato archiviato in data 12 settembre 2016.
  Rilevato in conclusione che un esame sul merito delle provvedimento potrà svolgersi presso la Commissione Ambiente, formula una proposta di parere favorevole, evidenziando come lo schema di decreto rechi una armonizzazione normativa e un rafforzamento della precedente direttiva 94/62/CE, anche in virtù delle modifiche al Codice dell'ambiente recate dalla recente approvazione della legge 28 dicembre 2015, n. 221, (cosiddetto collegato ambientale).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.35.

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