INDAGINE CONOSCITIVA
Martedì 10 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.
La seduta comincia alle 11.50
Variazione nella composizione della Commissione.
Ermete REALACCI, presidente, comunica che per il gruppo AP-NCD-CPI è entrato a far parte della Commissione il deputato Raffaele Calabrò, in sostituzione del deputato Giuseppe Castiglione, sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e forestali.
Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici.
(Deliberazione di una proroga del termine).
Ermete REALACCI, presidente, avverte che è stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una proroga, fino al 30 giugno 2017 del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici, secondo quanto concordato dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Propone, quindi, di prorogare il termine dell'indagine conoscitiva sopra richiamata al 30 giugno 2017.
La Commissione approva la proposta del presidente di prorogare il termine dell'indagine conoscitiva al 30 giugno 2017.
La seduta termina alle 11.55.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 10 gennaio 2017.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.55 alle 12.
Pag. 46SEDE CONSULTIVA
Martedì 10 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.
La seduta inizia alle 13.10.
Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.
C. 4200 Governo.
(Alla V Commissione).
(Esame e rinvio – Deliberazione di un conflitto di competenza).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Ermete REALACCI, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione, fa presente che il disegno di legge C. 4200, recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», trasmesso dal Governo il 30 dicembre scorso, è stato assegnato in sede primaria esclusiva alla V Commissione (Bilancio). Osserva che il disegno di legge in esame investe in misura significativa le competenze della VIII Commissione, In particolare, l'articolo 1, integra i contenuti del programma di amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA (stabilito dal decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2016, n. 13), prevedendo che la sua durata sia estesa, dopo la vendita, fino alla completa attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria riguardante i complessi aziendali trasferiti. È inoltre previsto che, nel medesimo termine, i commissari della procedura di amministrazione straordinaria possano individuare e attuare ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del predetto piano, ma allo stesso strettamente connessi. L'articolo 2 introduce misure volte ad accelerare l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, al fine di evitare l'aggravamento delle due procedure di infrazione attualmente in corso nei confronti dell'Italia, per le quali è già intervenuta una condanna da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea. Nello specifico, è prevista la nomina di un Commissario straordinario e unico al quale sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10 – procedura di infrazione n. 2004/2034) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13 – procedura di infrazione n. 2009/2034). Si tratta di interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue per gli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del decreto, ivi inclusa la gestione degli impianti per un periodo non inferiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere. L'articolo 3 attribuisce al Presidente del Consiglio o ad un ministro da lui designato la presidenza della Cabina di regia del comprensorio Bagnoli-Coroglio, incaricata di definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana dell'area, assicurando il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione.
Rileva infine che l'articolo 7 dispone che, per gli interventi funzionali all'organizzazione della Presidenza italiana del G7 del 2017, si applichi la deroga prevista dall'articolo 63 del codice degli appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016), in base alla quale in casi specifici le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.Pag. 47
Sulla base di tali indicazioni, osserva che si tratta di un provvedimento che contiene disposizioni che incidono direttamente sugli ambiti materiali «ambiente», «territorio», «salvaguardia degli elementi ambientali» (in particolare, acqua) e «lavori pubblici», che rientrano pienamente nelle competenze della VIII Commissione ai sensi di quanto disposto dalla circolare del Presidente della Camera sugli ambiti di competenza delle Commissioni permanenti (articolo 22, comma 1-bis, del Regolamento).
Nello stigmatizzare infine il fatto che il provvedimento sia stato assegnato alla Commissione Bilancio per le previsioni di spesa che esso reca, impedendo di fatto in tal modo l'esame nel merito delle disposizioni in esso contenute, propone, pertanto, alla Commissione di promuovere un conflitto per vedere riconosciuta la competenza primaria delle Commissioni riunite V e VIII sul disegno di legge C. 4200.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità di elevare conflitto di competenza per l'assegnazione in sede referente alle Commissioni riunite V e VIII del disegno di legge C. 4200.
Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.
Nuovo testo C. 1178 Iacono.
(Alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Diego ZARDINI
(PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il prescritto parere sul nuovo testo del progetto di legge C. 1178, concernente le disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti da parte della Commissione competente.
Come indicato all'articolo 1 del provvedimento, l'obiettivo dell'intervento normativo è la salvaguardia e la valorizzazione delle ferrovie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, comprensive dei tracciati ferroviari, delle stazioni e delle relative opere d'arte e pertinenze, nonché dei rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle.
A tal fine, come previsto dall'articolo 2, su proposta delle regioni, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, provvede tramite decreto all'individuazione e alla classificazione come tratte ferroviarie ad uso turistico delle linee caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico. L'elenco così redatto può essere aggiornato e integrato con la medesima procedura, anche su richiesta delle regioni interessate. Le tratte ferroviarie che possono essere classificate «ad uso turistico» sono esclusivamente quelle dismesse e sospese (non è quindi consentito classificare come tratta ad uso turistico una tratta ferroviaria aperta al traffico commerciale). L'articolo 11 individua in via transitoria alcune tratte come ferrovie turistiche. Tale individuazione è effettuata dalla legge ed opera soltanto qualora il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previsto dall'articolo 1, non venga tempestivamente emanato. Le linee turistiche sono individuate salvo che la regione interessata, con propria delibera trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non ne richieda l'esclusione.
Con specifico riferimento ai profili di competenza dell'VIII Commissione, segnala che, ai sensi dell'articolo 4, le tratte ferroviarie ad uso turistico restano nella disponibilità dei soggetti proprietari o concessionari, che sono responsabili del mantenimento in esercizio, nonché della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza delle medesime infrastrutture. Pag. 48Tali tratte sono classificate, ai fini della manutenzione ed esercizio, con apposita categoria turistica. Gli eventuali interventi di ripristino della linea ferroviaria possono essere finanziati nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura nazionale o nell'ambito delle risorse stanziate da ciascuna regione per gli investimenti sulla infrastruttura ferroviaria di pertinenza. Le tariffe destinate al gestore dell'infrastruttura nazionale derivanti dall'utilizzo di tratte ferroviarie ad uso turistico sono approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'articolo 5, comma 1, stabilisce che la gestione dei servizi di trasporto sulle linee ferroviarie turistiche possa essere esercitata esclusivamente dai soggetti proprietari delle infrastrutture, dai soggetti concessionari oppure dalle imprese ferroviarie. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, la gestione delle attività commerciali connesse al trasporto, ivi compreso l'allestimento di spazi museali e di iniziative di promozione, può essere esercitata da soggetti pubblici o privati.
Con riferimento alle modalità di affidamento del servizio si prevede, ove siano superate le soglie previste dalla normativa nazionale ed europea in tema di affidamento di servizi, l'applicazione della disciplina generale prevista dal codice degli appalti relativa agli appalti nei settori speciali (tra i quali rientra anche il trasporto ferroviario). Qualora invece tale soglia non sia superata, è introdotta una procedura semplificata, modellata su quella prevista dal nuovo codice degli appalti in materia di sponsorizzazioni (articoli 19 del decreto legislativo n. 50 del 2016), secondo la quale le amministrazioni competenti ai fini dell'affidamento dei servizi oggetto del provvedimento, procedono alla previa pubblicazione sul sito internet, per almeno trenta giorni, di un apposito avviso con il quale rendono nota la ricerca di soggetti gestori per i predetti servizi, ovvero comunicano l'avvenuto ricevimento di una candidatura, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, l'amministrazione può procedere liberamente all'affidamento e alla definizione del conseguente contratto, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse. Il soggetto che intende assumere la gestione del servizio di trasporto ne fa domanda o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o alle regioni interessate a seconda del gestore delle tratte. I destinatari della domanda decidono, acquisiti i pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle regioni interessate. Ciascuno dei soggetti istituzionali coinvolti, per i profili di propria competenza, può formulare un diniego motivato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, qualora il soggetto, invitato a fornire i necessari chiarimenti e integrazioni, non risulti comunque idoneo alla gestione del servizio. I pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle regioni relativamente alle attività di cui alle attività commerciali connesse al trasporto ferroviario sono vincolanti. Vengono comunque fatti salvi sia quanto stabilito dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le ragioni di esclusione di un operatore dalla partecipazione alle procedure di appalto sia la facoltà delle amministrazioni di procedere ad affidamenti diretti in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Nella domanda i soggetti interessati indicano le tratte ferroviarie interessate, la tipologia dei rotabili che si intende utilizzare, la frequenza delle corse e le tipologie di attività di promozione turistico-ricreativa che si intende esercitare.
Ciò premesso, ritiene che la Commissione, per quanto attiene ai propri ambiti di competenza, possa esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame, fermo restando che si riserva di valutare Pag. 49eventuali rilievi e osservazioni che dovessero emergere dal dibattito. Segnala da ultimo la necessità di verificare la compatibilità del contenuto del testo all'esame con le disposizioni recate dai due provvedimenti di analoga materia, vale a dire la proposta di legge per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, all'esame della Commissione Trasporti della Camera, nonché la proposta di legge per la realizzazione di una rete di itinerari per la mobilità dolce e per la riconversione delle linee ferroviarie dismesse, all'esame della VIII Commissione e sulla quale è stata richiesta a relazione tecnica dalla Commissione Bilancio.
Ermete REALACCI, presidente, nel concordare con le osservazioni del relatore, ribadisce la necessità di una valutazione coordinata dei tre provvedimenti citati dallo stesso relatore, per evitare che si verifichino sovrapposizioni o incongruenze tra le disposizioni in essi contenute, rammaricandosi che non si sia ritenuto di intervenire in materia con un unico provvedimento organico. Invita pertanto il collega Zardini a coordinarsi con il deputato Busto, relatore per la proposta di legge sulla mobilità dolce, allo scopo di individuare eventuali contraddizioni, da segnalare nella proposta di parere.
Massimo Felice DE ROSA (M5S), avverte che il collega Busto ha già predisposto alcune osservazioni in merito, che intende sottoporre al relatore.
Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.25.