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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 gennaio 2017
746.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 123

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 11 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.
Atto n. 355.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 dicembre 2016.

  Marco BERGONZI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico.
Atto n. 362.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 124

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 dicembre 2016.

  Massimiliano MANFREDI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008.
Atto n. 363.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 dicembre 2016.

  Massimiliano MANFREDI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.
Atto n. 367.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Tea ALBINI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, ai fini del parere parlamentare al Governo, lo schema di decreto legislativo n. 367 volto al recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva n. 2014/92/UE, che reca specifiche prescrizioni sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. Ricorda che il termine per il recepimento da parte degli Stati membri della direttiva 2014/92/UE è scaduto il 18 settembre 2016.
  Segnala peraltro che la direttiva è tra quelle elencate all'allegato B della legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170) e ad essa si applica la disciplina di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 che prevede, anzitutto che il Governo adotti i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato nella direttiva (ovvero, nel caso di specie, entro il 18 giugno 2016). Tuttavia, per le direttive il cui termine sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea – come nel caso di specie, in quanto la legge di delegazione europea 2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1o settembre 2016, è entrata in vigore il 16 settembre 2016 – ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Di conseguenza, il termine per l'esercizio della delega è posticipato al 16 dicembre 2016. Nel caso di specie, ricorda che lo schema di decreto è stato trasmesso alla Presidenza il 16 dicembre 2016 ed il termine per l'espressione del parere è pertanto fissato al 25 gennaio 2017, posto che ai sensi del richiamato articolo 31, comma 3, ove il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente (dunque dopo il 16 dicembre 2016), i medesimi termini sono prorogati di tre mesi. Ne deriva, di conseguenza, che il provvedimento di recepimento può essere Pag. 125approvato dal Consiglio dei Ministri, in via definitiva, entro il 16 marzo 2017.
  Con riguardo alla norma di delega al recepimento della direttiva 2014/92/UE, segnala che l'articolo 14 della legge di delegazione europea 2015 reca alcuni principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della normativa UE. Quanto al contenuto dello schema di decreto legislativo n. 367, fa presente che lo stesso si compone di due articoli volti a dare esecuzione alle specifiche prescrizioni della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.
  Ricorda che, secondo la direttiva, il conto di pagamento è definito come il conto detenuto a nome di uno o più clienti utilizzato esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni di pagamento.
  In sintesi, l'articolo 1, comma 1 integra il Testo Unico Bancario – TUB (decreto legislativo n. 385 del 1993) introducendo un nuovo Capo II-ter, recante disposizioni particolari relative ai conti di pagamento, al Titolo VI del TUB: il nuovo capo è articolato in tre sezioni, rispettivamente dedicate ai tre macroargomenti disciplinati dalla direttiva (trasparenza e comparabilità delle spese; trasferimento del conto; accesso a un conto di base).
  In particolare, la Sezione I del nuovo Capo II-ter disciplina l'informativa precontrattuale e in corso di rapporto sul conto di pagamento, nonché gli strumenti volti a favorire il confronto fra le offerte. Sono in particolare recepite le norme che impongono l'uso di una determinata terminologia standardizzata europea per la designazione dei principali servizi collegati al conto di pagamento. I prestatori di servizi di pagamento devono fornire ai consumatori i documenti precontrattuali e le comunicazioni periodiche, ovvero quei documenti standard il cui formato deve essere definito dall'Autorità Bancaria Europea per favorire la confrontabilità, anche a livello europeo, delle offerte relative ai conti di pagamento. Sono dettate disposizioni di trasparenza specifiche per i conti di pagamento inseriti in un pacchetto insieme ad altri prodotti, per assicurare un'informazione completa al consumatore.
  La Sezione II intende far confluire nel Testo Unico Bancario quanto disposto dagli articoli 2 e 2-bis del decreto-legge n. 3 del 2015, che ha recepito nell'ordinamento italiano il Capo III della direttiva 2014/92/UE relativa al trasferimento del conto di pagamento, con alcune integrazioni volte a chiarire alcuni aspetti alla luce dei primi anni di applicazione delle predette norme e, in alcuni casi, per innalzare le tutele per i consumatori. In particolare, in luogo di disporre un indennizzo in favore del consumatore nel caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini per il trasferimento del conto di pagamento, si dispone che al cliente sia corrisposta una penale di quaranta euro (maggiorabile secondo la durata del ritardo), salva la risarcibilità del danno ulteriore, anche non patrimoniale. Tale prestazione è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
  Infine, le disposizioni della Sezione III recepiscono il Capo IV della direttiva, che prevede il diritto per tutti i consumatori legalmente soggiornanti di aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base senza discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di residenza. Viene recepita sostanzialmente la Convenzione stipulata dal 2012 (rinnovata sino al 2014) da Ministero dell'Economia e delle Finanze, Banca d'Italia e associazioni rappresentative dei prestatori di servizi di pagamento (PSP), con qualche modifica all'assetto attuale, derivante sia dalle norme europee (con particolare riferimento al diritto di recesso e al rifiuto legittimo all'apertura del conto di base) che dalla prassi instauratasi nel tempo. Sono inoltre previste iniziative di educazione finanziaria in favore dei consumatori, con particolare riguardo a quelli più vulnerabili; i relativi compiti di promozione di tali iniziative spettano alla Banca d'Italia.
  Il comma 2 dell'articolo 1 modifica la disciplina del Testo Unico Bancario relativa alla risoluzione stragiudiziale delle Pag. 126controversie coi consumatori, al fine di chiarire che alla Banca d'Italia possono essere presentati esposti in luogo di reclami.
  Con il comma 3 dell'articolo 1 si modificano le disposizioni sanzionatorie del Testo Unico Bancario al fine di inserirvi gli opportuni riferimenti alle nuove norme introdotte, sanzionando così anche l'inosservanza delle disposizioni di recepimento della Direttiva 2014/92/UE.
  Da ultimo, l'articolo 2 dello schema in esame reca le disposizioni finali, in particolare differenziando l'entrata in vigore delle diverse Sezioni introdotte nel Testo Unico Bancario dall'articolo 1, comma 1 dello schema. Segnala al riguardo che per quanto riguarda le norme sulla trasparenza contenute nella Sezione I, con riferimento all'adozione dei nuovi documenti standard previsti dalla direttiva, il Governo si è avvalso della deroga prevista dall'articolo 29, paragrafo 2, lettera c)) della Direttiva 2014/92/U che consente di estendere a 18 mesi il termine di recepimento negli Stati membri che già prevedono (come l'Italia) documenti equivalenti.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
Atto n. 368.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Tea ALBINI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare – ai fini del parere parlamentare al Governo – lo schema di decreto legislativo Atto del Governo n. 368 recante il recepimento della direttiva (UE) 2015/2376 (DAC 3) del Consiglio dell'8 dicembre 2015 che interviene sulla materia dello scambio di informazioni nel settore fiscale, in particolare modificando la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni concernenti i ruling preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. In particolare, la direttiva 2015/2376 introduce una definizione più ampia di ruling preventivo transfrontaliero e di accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, che comprende ulteriori ipotesi.
  Ricorda al riguardo che la direttiva 2011/16/UE (c.d. DAC 1) concernente la reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi, è stata attuata in Italia con il decreto legislativo n. 29/2014.
  Preliminarmente, rileva che le menzionate direttive in tema di attività di cooperazione fiscale internazionale per il contrasto all'elusione e all'evasione transfrontaliera si inseriscono nel contesto delineato dalla Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio concernente un «Piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale» del 6 dicembre 2012 (COM(2012) 722 final), dando seguito alle Conclusioni del Consiglio Europeo del 18 dicembre 2014, ove si affermava la necessità di «proseguire con urgenza gli sforzi nella lotta all'elusione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva, a livello sia globale sia dell'UE». Ricorda altresì che il 18 marzo 2015 la Commissione europea ha presentato una nuova Comunicazione (COM(2015)136 final) ed un pacchetto di proposte sulla trasparenza fiscale, il cui elemento centrale veniva individuato proprio nella proposta legislativa intesa a migliorare la cooperazione tra gli Stati membri in relazione Pag. 127ai ruling fiscali transfrontalieri da essi emanati, confluita nella direttiva in recepimento.
  Segnala che il termine per il recepimento della direttiva 2015/2376 è scaduto il 31 dicembre 2016 e che la norma di delega per l'attuazione della direttiva è inserita nella legge di delegazione europea 2015 (articolo 1 e allegato B della legge n. 170 del 2016) che non detta principi e criteri direttivi specifici.
  Quanto al contenuto dello schema di decreto in esame che si compone di 4 articoli, ricorda che l'articolo 1, comma 1, integra (inserendo le nuove lettere da h-bis) ad h-quinquies)) le definizioni recate dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 29 del 2014 di attuazione della direttiva 2011/16/UE. Sono quindi introdotte le definizioni di: ruling preventivo transfrontaliero; accordo preventivo sui prezzi di trasferimento; operazione transfrontaliera; registro centrale sicuro.
  Al ruling preventivo transfrontaliero (lett. h-bis)) sono ricondotte sei tipologie di accordi aventi ad oggetto operazioni transfrontaliere oppure pareri aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di operazioni transfrontaliere: accordi preventivi che non rientrano tra quelli indicati alla lettera h-ter) e che sono stipulati ai sensi dell'articolo 31-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, concernente gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale; accordi preventivi stipulati ai sensi dell'articolo 1, commi 37-45, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) – come modificati dal decreto legge n. 3 del 2015 – che introducono un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. patent box); pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) e c), della legge n. 212 del 2000, concernente lo statuto dei diritti del contribuente; pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 128 del 2015 relativo alla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, con specifico riferimento al regime dell'adempimento collaborativo; pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 147 del 2015 relativo alle misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese, che introduce nell'ordinamento una nuova tipologia di interpello, indirizzato alle società che effettuano nuovi investimenti; infine, accordi o pareri con effetti simili alle categorie elencate nei numeri 1)-5) disciplinati da normativa emanata successivamente all'entrata in vigore del provvedimento in esame.
  Agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento (lett. h-ter)) sono ricondotte due fattispecie: gli accordi per la preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni (articolo 110, comma 7, del TUIR) e gli accordi per l'applicazione di norme concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, stipulati ai sensi dell'articolo 31-ter, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 in tema di accertamento delle imposte sui redditi.
  Vengono inoltre introdotte le definizioni di operazione transfrontaliera (lett. h-quater)) e di registro centrale sicuro, istituito presso la Commissione europea (lett. h-quinquies)).
  Il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto aggiunge cinque ulteriori commi all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 29 del 2014 (rubricato «Scambio automatico obbligatorio di informazioni»). Il nuovo comma 1-bis stabilisce che i servizi di collegamento hanno la competenza allo scambio delle informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Il nuovo comma 1-ter prevede la possibilità Pag. 128per il servizio di collegamento di inviare e richiedere informazioni supplementari, compreso il testo integrale del ruling o accordo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 29/2014, in materia di scambio di informazioni su richiesta. Il nuovo comma 1-quater stabilisce che qualora un ruling preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o più persone fisiche il sopracitato comma 1-bis non è applicabile. Il nuovo comma 1-quinquies prevede che siano esclusi dall'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni gli accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con paesi terzi, nel caso in cui l'accordo fiscale internazionale, alla luce del quale è stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, non ne consenta la divulgazione a terzi. Il nuovo comma 1-sexies prevede che le informazioni che devono essere comunicate ai sensi del comma 1-bis sono trasmesse nel registro centrale istituito entro il 31 dicembre 2017 dalla Commissione europea relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale in cui sono registrate ai fini dello scambio automatico.
  L'articolo 2 dello schema di decreto, alle lettere a) e b), apporta modifiche puntuali al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1973, n. 600 in tema di accertamento delle imposte sui redditi. La lettera a) interviene sul comma 2-bis dell'articolo 31-bis, laddove è stabilito che, in sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni, l'amministrazione finanziaria opera nel rispetto dei termini indicati agli articoli 7, 8 e 10 della direttiva 2011/16/UE (che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977). A questo elenco di tre articoli viene aggiunto anche l'articolo 8-bis della predetta direttiva che stabilisce l'ambito di applicazione e le condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. La lettera b) abroga il comma 4 del citato articolo 31-ter che prevede l'invio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di copia dell'accordo all'autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con le quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.
  L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 4, infine, reca la decorrenza dell'entrata in vigore del decreto (1o gennaio 2017).
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.