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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 febbraio 2017
762.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 43

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Rocco PALESE. – Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.45.

Trattati internazionali, basi e servitù militari.
C. 2-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, segnala che la proposta di legge, d'iniziativa popolare, reca disposizioni in materia di trattati internazionali, basi e servitù militari. Il provvedimento, composto di 13 articoli, non è corredato di relazione tecnica. Sottolinea che nella seduta del 25 novembre 2016, la III Commissione ha conferito al relatore mandato a riferire in senso contrario in Assemblea sul provvedimento. Esaminando le disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari, fa presente quanto segue.
  In merito agli articoli da 1 a 4, che recano disposizioni in materia di Trattati militari, per quanto riguarda i profili di quantificazione, rileva preliminarmente che gli stessi introducono una disciplina ordinamentale e procedurale relativa alla Pag. 44ratifica di trattati e accordi militari, compresi quelli esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento, ponendo altresì specifici divieti per determinate categorie di accordi. Data la formulazione delle norme, gli effetti e le dirette implicazioni per la finanza pubblica potranno essere valutati in relazione ai singoli accordi e trattati sottoposti a ratifica e rinnovo. Considerato peraltro che le norme dispongono anche in merito a trattati già in essere e che l'articolo 4 impone che questi ultimi siano sottoposti entro un anno ad un procedimento di ratifica che tenga conto delle preclusioni previste dal provvedimento in esame, per il solo profilo finanziario e prescindendo quindi da valutazioni relative ai rapporti tra le fonti, ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo in merito alle eventuali conseguenze sui conti pubblici anche in relazione all'eventuale inadempimento di obblighi internazionali.
  Il provvedimento reca, altresì, agli articoli da 5 a 12, una disciplina in materia di basi, caserme e installazioni militari, individuando specifici adempimenti relativi al loro impiego operativo. Sul punto, ritiene che andrebbero chiariti gli effetti finanziari delle seguenti disposizioni, che sono volte ad incidere anche sulle strutture in essere e non soltanto sui nuovi progetti: l'articolo 7, che prevede l'obbligo di riconversione a scopi esclusivamente civili di tutte le strutture militari in essere da più di dieci anni; l'articolo 10, che prevede l'obbligo di sottoporre le strutture esistenti ad una valutazione di opportunità in merito alla loro permanenza, anche in deroga ad accordi internazionali vigenti, nonché la sospensione dei progetti in corso, in attesa dell'adeguamento alla disciplina in esame; l'articolo 13, che prevede obblighi di adeguamento alle disposizioni del provvedimento in esame ed una sospensione, in attesa di tale adeguamento, dei progetti militari in corso.
  Ritiene che analoghe valutazioni andrebbero acquisite con riferimento all'articolo 11, che prevede, per tutte le strutture militari, la predisposizione, entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, di un piano di riconversione ad usi civili con il completo riassorbimento di tutti i lavoratori civili. A tal riguardo, andrebbero in primo luogo chiariti i termini temporali per il completamento di tale riconversione, tenuto conto che la norma non richiama espressamente l'articolo 7, che fissa i termini per la cessazione delle funzioni militari delle strutture. Andrebbero inoltre valutati i possibili costi per l'eventuale realizzazione di nuovi insediamenti militari nonché quelli connessi alla riconversione delle strutture in essere e al riassorbimento del personale civile nei casi in cui tale personale sia, anche in parte, esterno alla pubblica amministrazione.
  Per quanto attiene ai progetti per la realizzazione delle nuove strutture, le prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7 prevedono una destinazione ad uso militare che non può eccedere i 10 anni e l'obbligo di corredare i progetti dei relativi piani di riconversione ad usi civili: anche a tal riguardo, ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito all'eventualità di un incremento dei costi complessivi legati alla realizzazione delle strutture per effetto di tali prescrizioni.
  Quanto agli adempimenti previsti in materia ambientale dagli articoli 5, 8 e 9, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale considera opportuno acquisire la conferma del Governo, che i soggetti e le amministrazioni pubbliche competenti possano far fronte agli stessi nell'ambito delle risorse disponibili e quindi in condizioni di neutralità finanziaria.

  Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti, osservando che, in assenza di un'esatta quantificazione degli oneri, da una parte, e degli eventuali risparmi, dall'altra, che il provvedimento è suscettibile di determinare, il parere non potrebbe che essere contrario.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Pag. 45

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
C. 259-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e che il provvedimento, già approvato dalla Camera, è stato modificato in seconda lettura dal Senato.
  Con riferimento all'articolo 2, comma 5, recante disposizioni in materia di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che a tale adempimento le strutture pubbliche possano far fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sul punto ritiene utile una conferma da parte del Governo.
  In merito all'articolo 4, recante Trasparenza dei dati, osserva, con riferimento al comma 2, che le modifiche intervenute durante l'esame al Senato riducono i tempi entro i quali le strutture sanitarie, comprese quelle pubbliche, sono tenute a fornire la documentazione clinica. In proposito, appare utile acquisire conferma da parte del Governo che gli adempimenti siano comunque sostenibili da parte dei soggetti pubblici nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Segnala che, per quanto riguarda le modifiche al Regolamento di polizia mortuaria, appare necessario acquisire l'avviso del Governo circa l'eventualità che le disposizioni, incrementando il ricorso al riscontro diagnostico, possano determinare riflessi per la finanza pubblica. In proposito andrebbe altresì precisato il soggetto su cui, in relazione alla fattispecie introdotta dalla novella in esame, gravino le spese derivanti dai predetti riscontri diagnostici, al fine di valutare i possibili effetti finanziari per le strutture pubbliche interessate.
  Con riferimento all'articolo 5, in materia di buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida, pur rilevando che le disposizioni in esame specificano che le attività saranno svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare tale possibilità, con particolare riguardo agli adempimenti posti a carico dei soggetti pubblici interessati.
  Per quanto riguarda l'articolo 7, in materia di responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria, ritiene utile acquisire dati ed elementi di valutazione da parte del Governo volti a chiarire se le modifiche intervenute durante l'esame al Senato siano suscettibili di determinare riflessi negativi sulla finanza pubblica, innovando rispetto alla situazione esistente in materia di responsabilità delle strutture interessate e di conseguente possibilità di rivalsa nei confronti degli esercenti la professione sanitaria. Ciò con riferimento, tra l'altro, all'estensione dell'ambito applicativo delle disposizioni (attività di sperimentazione e ricerca clinica) e alle modalità di determinazione del risarcimento dovuto, stabilito mediante richiamo agli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private.
  In merito all'articolo 9, in materia di azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa, osserva preliminarmente che le modifiche intervenute durante l'esame al Senato prevedono, nel caso di accoglimento della domanda del danneggiato di una struttura pubblica, in luogo di un'azione di rivalsa, un'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti. In proposito, ritiene utile acquisire l'avviso del Governo circa la tempistica dell'azione di responsabilità amministrativa e i conseguenti riflessi sui tempi di acquisizione delle somme da parte della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica interessata. Inoltre, viene Pag. 46modificata la definizione dell'importo massimo relativo all'azione amministrativa che, per singolo evento, non potrà superare una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo. Tale modifica sembra maggiormente cautelativa nei confronti della struttura pubblica. Tuttavia, è previsto altresì che nella quantificazione del danno si tenga conto della «situazione di fatto di particolare difficoltà» in cui l'esercente la professione sanitaria ha operato. Sulla base di tali nuovi criteri ritiene che andrebbe chiarito se possa prefigurarsi una potenziale riduzione del ristoro delle strutture sanitarie pubbliche che hanno provveduto al risarcimento del danno.
  Con riferimento agli articoli 10 e 11, recanti disposizioni in materia di obblighi di assicurazione e estensione della garanzia, tenuto conto che, riguardo al precedente testo dell'articolo 10 la relazione tecnica affermava l'assenza di oneri in considerazione della natura ricognitiva delle norme, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a verificare se le modifiche introdotte dal Senato siano suscettibili di determinare riflessi per la finanza pubblica. Ciò con particolare riguardo alle diverse estensioni degli obblighi assicurativi per le strutture interessate, previste dalle modifiche apportate durante l'esame al Senato. Riguardo all'articolo 11 ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti al fine di verificare se si tratti di norme ricognitive di clausole contrattuali già normalmente praticate ovvero se le stesse assumano portata innovativa, suscettibile di determinare un incremento dei premi assicurativi a causa della maggiore estensione temporale della garanzia, e possano quindi riflettersi sulle strutture sociosanitarie in termini di maggiori costi.
  In merito all'articolo 13, in materia di obbligo di comunicazione all'esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità, rileva che le disposizioni introdotte durante l'esame al Senato prevedono espressamente la preclusione dell'azione di responsabilità amministrativa nei confronti dell'esercente il servizio sanitario in caso di difetto di talune comunicazioni. In proposito, ritiene utile acquisire il parere del Governo sulle possibili limitazioni del ristoro in favore della struttura pubblica e sugli eventuali riflessi per la finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 14, in materia di Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, non ha osservazioni da formulare, atteso che le modifiche intervenute durante l'esame al Senato accolgono la condizione posta dalla Ragioneria generale dello Stato ai fini della neutralità finanziaria delle disposizioni.

  Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di fornire quanto prima i chiarimenti richiesti dal relatore, avvertendo inoltre che è in corso di predisposizione, da parte della Ragioneria generale dello Stato, la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, sul testo del provvedimento in oggetto trasmesso dal Senato.

  Rocco PALESE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. – Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di Pag. 47inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Atto n. 385.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 31 gennaio 2017.

  Rocco PALESE, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 31 gennaio il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Il Viceministro Enrico MORANDO ritiene che sarebbe opportuno prevedere, nell'ambito dell'ordine di priorità che le intese per l'attribuzione degli spazi finanziari disponibili devono considerare, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, anche il criterio relativo ai comuni istituiti a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente, in analogia a quanto previsto per l'assegnazione agli enti locali di spazi finanziari nell'ambito del patto di solidarietà nazionale «verticale», ai sensi dell'articolo 1, commi da 485 a 494, della legge di bilancio per il 2017.
  Chiarisce quindi che le regioni possono cedere agli enti locali del proprio territorio, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari per i quali non viene prevista la restituzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, solo qualora la regione presenti risorse disponibili per la copertura, come nel caso del patto di solidarietà «verticale» (dello Stato verso le regioni) di cui ai commi da 495 a 501 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017.
  Tenendo conto che l’iter del provvedimento in esame è ancora in corso, evidenzia che sarebbe opportuno sostituire il termine, di cui all'articolo 2, comma 15, per l'avvio della procedura delle intese dal 15 febbraio al 15 marzo 2017, anche in considerazione del fatto che, in tal modo, intercorrerebbe comunque tra l'avvio della procedura delle intese e quello della presentazione delle domande di cessione/richiesta, un periodo di circa un mese e mezzo analogamente a quanto previsto per il 2018.
  Segnala infine che dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere espressamente un richiamo alle disposizioni di carattere sanzionatorio previste dai commi da 506 a 508 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017, per le ipotesi di mancata intesa o di incompleto utilizzo degli spazi finanziari ottenuti, posto che tali disposizioni vengono sostanzialmente a completare, con rango normativo primario, la disciplina dettata dal provvedimento in esame.

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano (atto n. 385),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    sarebbe opportuno prevedere, nell'ambito dell'ordine di priorità che le intese per l'attribuzione degli spazi finanziari disponibili devono considerare, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, anche il criterio relativo ai comuni istituiti a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente, in analogia a quanto previsto per l'assegnazione agli enti locali di spazi finanziari nell'ambito del patto di Pag. 48solidarietà nazionale «verticale», ai sensi dell'articolo 1, commi da 485 a 494, della legge di bilancio per il 2017;
    le regioni possono cedere agli enti locali del proprio territorio, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari per i quali non viene prevista la restituzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, solo qualora la regione presenti risorse disponibili per la copertura, come nel caso del patto di solidarietà «verticale» (dello Stato verso le regioni) di cui ai commi da 495 a 501 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017;
    tenendo conto che l’iter del provvedimento in esame è ancora in corso, sarebbe opportuno sostituire il termine, di cui all'articolo 2, comma 15, per l'avvio della procedura delle intese dal 15 febbraio al 15 marzo 2017, anche in considerazione del fatto che, in tal modo, intercorrerebbe comunque tra l'avvio della procedura delle intese e quello della presentazione delle domande di cessione/richiesta, un periodo di circa un mese e mezzo analogamente a quanto previsto per il 2018;
    dovrebbe infine essere valutata l'opportunità di prevedere espressamente un richiamo alle disposizioni di carattere sanzionatorio previste dai commi da 506 a 508 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017, per le ipotesi di mancata intesa o di incompleto utilizzo degli spazi finanziari ottenuti, posto che tali disposizioni vengono sostanzialmente a completare, con rango normativo primario, la disciplina dettata dal provvedimento in esame,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni:
   1) appare necessario prevedere, all'articolo 2, comma 6, con riferimento all'ordine di priorità che le intese per l'attribuzione degli spazi finanziari disponibili devono considerare, anche il criterio relativo ai comuni istituiti a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente;
   2) all'articolo 2, comma 15, sostituire le parole: «15 febbraio» con le seguenti: «15 marzo»;

  e con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità di prevedere espressamente un richiamo alle disposizioni di carattere sanzionatorio previste dai commi da 506 a 508 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017, per le ipotesi di mancata intesa o di incompleto utilizzo degli spazi finanziari ottenuti.».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Fabio MELILLI (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 7 febbraio 2017.

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.
C. 4200-A Governo.

  Il Comitato si è riunito dalle 15 alle 15.30.