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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 marzo 2017
780.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 176

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.
C. 3500-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 marzo 2017.

Pag. 177

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'interno unitamente alla nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato), con la quale si verifica positivamente la medesima relazione tecnica a condizione che siano apportate al testo specifiche modifiche.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, si riserva di formulare una proposta di parere sul testo del provvedimento, alla luce della documentazione testé consegnata dalla rappresentante del Governo.

  Francesco BOCCIA, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocarsi presumibilmente nella giornata odierna al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, anche in considerazione del fatto che il provvedimento risulta già calendarizzato in Aula.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011; b) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; d) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; g) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.
Nuovo testo C. 3980 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, osserva che il testo del disegno di legge in titolo, corredato di relazione tecnica, è quello risultante dagli emendamenti approvati dalla III Commissione, in sede referente, da ultimo nella seduta del 23 febbraio 2017. In particolare, rispetto al testo originario del disegno di legge la Commissione di merito ha soppresso il riferimento alla ratifica di un Accordo con la Repubblica Ceca e ha aggiornato la decorrenza degli oneri quantificati dal provvedimento, posticipandoli di un anno rispetto alle previsioni iniziali. In tale quadro, osserva pertanto che la relazione tecnica risulta utilizzabile per la verifica delle quantificazioni. Evidenzia preliminarmente che la relazione tecnica distingue per ciascuno Accordo tra «oneri valutati» e oneri ricondotti invece a limiti massimi di spesa. Tuttavia, il testo dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, nella formulazione risultante dall'esame svolto presso la Commissione di merito, prevede esclusivamente autorizzazioni di spesa. In proposito, ritiene dunque necessario un chiarimento al fine di verificare se le spese derivanti dagli Accordi possono effettivamente essere ricondotte in via integrale entro limiti massimi di spesa. Sul punto rinvia alle considerazioni che saranno svolte in relazione all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, recante la copertura finanziaria del provvedimento. Venendo quindi all'analisi delle disposizioni contenute in ciascun degli Accordi oggetto di ratifica, fa presente quanto segue.
  In merito all'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012, non ha osservazioni da formulare in merito ai Pag. 178profili di quantificazione, tenuto conto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e nel presupposto, sul quale ritiene utile una conferma, che gli oneri per la Commissione mista, di cui all'articolo 8, decorrano dal 2019.
  Per quanto riguarda l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e nel presupposto, sul quale considera utile una conferma, che gli oneri per la Commissione mista, di cui all'articolo 11, decorrano dal 2019.
  In merito all'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e nel presupposto, sul quale ritiene utile una conferma, che gli oneri per la Commissione mista, di cui all'articolo 8, decorrano dal 2019. Per quanto riguarda, in particolare, gli oneri che potrebbero derivare dall'invito a scienziati o istituzioni a partecipare ad attività incluse nel presente Accordo, ai sensi dell'articolo 4, prende atto del loro carattere ipotetico nonché di quanto affermato dalla relazione tecnica, in base alla quale i relativi costi non sono a carico della finanza pubblica. Osserva tuttavia che, in base al testo dell'Accordo, è possibile che le parti concordino una diversa attribuzione delle spese. In proposito ritiene necessario un chiarimento volto ad escludere la possibilità di nuovi oneri.
  In merito all'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e nel presupposto, sul quale ritiene utile una conferma, che gli oneri per la Commissione mista, di cui all'articolo 16, decorrano dal 2019. Per quanto riguarda, in particolare, l'articolo 2, che prevede l'ammissione di cittadini dei due Paesi nei rispettivi enti di istruzione e formazione, rileva che la relazione tecnica non considera la norma: sarebbe dunque necessaria una conferma che l'attuazione delle disposizioni non comporti nuovi o maggiori oneri.
  In merito all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e nel presupposto, sul quale considera utile una conferma, che gli oneri per la Commissione mista, di cui all'articolo 12, decorrano dal 2019.
  Per quanto concerne l'Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e nel presupposto, sul quale considera utile una conferma, che gli oneri per la Commissione mista, di cui all'articolo 19, decorrano dal 2019.
  In merito all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, che reca norme sulla copertura finanziaria, osserva preliminarmente che nel corso dell'esame in sede referente la Commissione di merito ha modificato l'articolo 3 del disegno di legge, in particolare aggiornando la decorrenza degli oneri derivanti dai singoli Accordi oggetto di ratifica a far data dall'anno 2017 ed adeguando la relativa clausola di copertura finanziaria, da imputare al fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferito al triennio 2017-2019, anziché al triennio Pag. 1792016-2018. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare in quanto, sebbene il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, tale modifica tiene conto, da un lato, dei presumibili tempi ancora occorrenti alla ratifica ed alla successiva entrata in vigore degli Accordi medesimi, dall'altro, della specifica natura degli oneri oggetto di copertura.
  Tanto premesso, fa presente che il fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo in misura complessivamente pari a 1.421.116 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 1.449.996 euro a decorrere dall'anno 2019, reca le necessarie disponibilità.
  In tale quadro, osserva tuttavia come l'attuale formulazione del medesimo articolo 3, commi da 1 a 8 (rectius 7), nel ricondurre, almeno sul piano formale, gli oneri derivanti da ciascun Accordo ad un limite di spesa, non sembrerebbe conforme a quanto evidenziato nella relazione tecnica, che viceversa reca l'analitica distinzione, in riferimento a ciascun Accordo, tra oneri «autorizzati» ed oneri «valutati». Al riguardo, ricorda che i predetti oneri «valutati» risultano connessi, in base alla menzionata relazione tecnica, alle spese di missione previste in virtù di specifiche disposizioni dei singoli Accordi, che si concretizzano nell'invio nel Paese controparte di delegazioni italiane a vario titolo composte. Sul punto ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo, anche in considerazione del fatto che gli oneri oggetto delle previsioni di spesa risultano a volte di importo non irrilevante.
  Per quanto concerne l'attuale andamento degli oneri stessi, che imputa il verificarsi della maggiore spesa a decorrere dal 2019, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale considera opportuna una conferma da parte del Governo, che, come indicato nella relazione tecnica, la prima riunione delle Commissioni miste incaricate di redigere i protocolli esecutivi abbia luogo nel Paese controparte nel corso del 2019. Da un punto di vista meramente formale, ritiene infine opportuno precisare il carattere annuale degli importi indicati, tanto sul versante della determinazione degli oneri quanto su quello della relativa copertura finanziaria, a decorrere dal 2019.

  La sottosegretaria Paola De MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti.
Nuovo testo C. 3844, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o marzo 2017.

  La sottosegretaria Paola De MICHELI chiede un ulteriore breve rinvio dell'esame del provvedimento, essendo tuttora in corso le necessarie verifiche sui profili di carattere finanziario del provvedimento in titolo.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
C. 4286 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e una condizione).

Pag. 180

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 marzo 2017.

  La sottosegretaria Paola De MICHELI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 28 febbraio 2017, avverte che le risorse di cui all'articolo 1, in materia di microzonazione sismica di III livello, appaiono congrue anche per sostenere gli oneri della convenzione che il Commissario potrà stipulare con il Centro per la microzonazione sismica del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e il loro utilizzo risulta compatibile con gli effetti già scontati nei tendenziali. Chiarisce che la previsione dell'anticipazione fino al 30 per cento del contributo a copertura delle spese di realizzazione dei lavori, di cui all'articolo 2, comma 3, non determina effetti di cassa, tenuto conto del carattere di urgenza degli interventi in questione, che riguardano strutture temporanee da realizzare in risposta all'emergenza, nelle more della ricostruzione.
  Fa presente che all'attuazione dell'articolo 6, in materia di Conferenza permanente e Conferenze regionali, si provvede nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario. Rileva che il novellato articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, infatti, rinviando all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge, demanda ad ordinanze emanate dal Commissario straordinario la definizione anche degli aspetti organizzativi e di funzionamento degli organismi suddetti, e pertanto è rimessa al Commissario straordinario la determinazione degli importi da destinare allo scopo, tenendo conto dell'esigenza di ricondurre gli oneri nell'ambito delle risorse disponibili.
  Osserva che i Presidenti di regione, in qualità di Vicecommissari, potranno effettivamente esercitare le attribuzioni in materia di rifiuti e macerie ai sensi dell'articolo 7 – prima di pertinenza del Commissario straordinario – a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di un passaggio di competenze dal Commissario straordinario ai Presidenti di regione e tenuto conto, altresì, che le risorse in argomento allocate sul Fondo per la ricostruzione erano sin dall'inizio precipuamente destinate al finanziamento di tali attività, poste in essere dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del citato decreto-legge.
  Precisa che l'articolo 9, comma 1, lettera b), non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che le spese per le attività tecniche per la ricostruzione sono già previste a carico delle risorse del Commissario straordinario, che provvederà a disciplinare il contributo massimo con le ordinanze commissariali.
  Conferma che il limite di spesa previsto all'articolo 10, recante misure di sostegno alle fasce deboli della popolazione, potrà essere rispettato, giacché i criteri per l'accesso al «Sostegno per l'inclusione attiva» (SIA) non sono determinati unicamente dal valore dell'ISEE, e pertanto, qualora in relazione alla soglia ISEE fissata le risorse non dovessero rivelarsi sufficienti, sarà il decreto attuativo di cui al comma 6 del medesimo articolo 10 a stabilire il rilievo da dare agli altri criteri. Inoltre, poiché la misura di sostegno nelle zone del cratere si caratterizza come una tantum, essa ben si presta, a differenza del SIA nazionale, ad essere richiesta in un determinato periodo di tempo in seguito ad un avviso pubblico, permettendo, nel caso in cui le risorse non dovessero risultare sufficienti a coprire interamente la platea, la formazione di eventuali graduatorie e il loro scorrimento fino al limite predeterminato. Chiarisce altresì che l'incremento di spesa del 20 per cento, calcolato dalla relazione tecnica per tener conto di coloro che non hanno presentato una dichiarazione sostitutiva unica (DSU), pur essendo nelle condizioni economiche previste dal decreto-legge in esame, è stato prudenzialmente determinato anche per tener conto della situazione del tutto peculiare delle zone Pag. 181colpite dal sisma, sebbene nei primi mesi di attuazione del SIA nazionale la quota di famiglie che ne ha fatto richiesta sia stata molto inferiore a quella di coloro già in possesso di una DSU.
  Precisa che l'utilizzo delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per le finalità previste dall'articolo 10 non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a carico del predetto Fondo, atteso che gli avanzi della gestione del SIA nel 2016 permettono di compensare il finanziamento dell'ampliamento della misura nel 2017, previsto dall'articolo 10 nelle zone del cratere.
  Specifica inoltre che l'estensione della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche ai comuni di cui all'allegato 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, operata dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per l'anno 2017, considerato anche che la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche è prevista fino al 31 dicembre 2016. Osserva che l'articolo 11, comma 1, lettera b), ampliando il numero dei soggetti che possono usufruire della sospensione delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta, risponde al principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, in quanto consente che tutti coloro che sono residenti nei comuni colpiti dal terremoto possano richiedere la temporanea sospensione delle ritenute, ancorché il sostituto abbia un diverso domicilio fiscale. Rileva altresì che la neutralità finanziaria della predetta disposizione, in termini di entrate tributarie, è assicurata dalla previsione di restituzione delle stesse ritenute nel corrente anno finanziario, ai sensi dell'articolo 48, comma 11, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'articolo in esame.
  Segnala inoltre che l'articolo 11, comma 1, lettera f), in materia di canone radiotelevisivo, non determina sostanziali effetti finanziari, fermo restando che le nuove modalità di versamento del canone hanno finora determinato su base nazionale un gettito superiore a quanto iscritto nelle previsioni di bilancio, idoneo ad assorbire eventuali minimi effetti negativi connessi alla misura in esame, senza alcuna riduzione di quanto attualmente scontato nei tendenziali di bilancio.
  Osserva che la quantificazione degli oneri relativi al finanziamento erogato da parte degli istituti di credito e assistito dalla garanzia dello Stato, di cui all'articolo 11, commi da 3 a 9, come precisato dalla relazione tecnica, è stata effettuata applicando un'ipotesi prudenziale sulla base dell'utilizzo effettivo che di questa misura è stato fatto in relazione al sisma che ha colpito le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012. Il motivo della mancata registrazione di effetti sull'indebitamento netto connessi al predetto finanziamento non va infatti rinvenuto nella natura della garanzia, ma nella circostanza che tali finanziamenti costituiscono operazioni finanziarie e in quanto tali non hanno impatto su tale saldo.
  Evidenzia che l'articolo 11, comma 11, non comporta una diversa finalizzazione delle risorse derivanti dalla riscossione di talune componenti tariffarie, da destinare successivamente alle imprese, da parte del Gestore dei servizi energetici e della Cassa per i servizi energetici e ambientali, ma comporta esclusivamente che una quota delle stesse venga versata su conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso la tesoreria centrale, sottolineando come l'utilizzo di tali risorse – che risultano effettivamente disponibili e che non sono già incluse nei conti consolidati di cassa – appare pertanto idoneo a garantire la compensazione in termini di fabbisogno dell'onere recato dalla norma in oggetto.
  Rileva altresì che l'utilizzo delle risorse a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni richiamate nel comma 13 dell'articolo 11 non pregiudica la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente, ferma restando la necessità di precisare, all'alinea del comma 13 dell'articolo 11, che l'onere, di 0,280 a decorrere dal 2020, si riferisce a milioni di euro e ha carattere Pag. 182annuale. Ritiene che la medesima precisazione in merito al carattere annuale dovrebbe essere altresì introdotta con riferimento alla copertura a decorrere dal 2020 effettuata a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui alla lettera a) del medesimo comma 13 dell'articolo 11.
  Segnala inoltre che dall'articolo 12, che rende operative misure volte a concedere trattamenti di integrazione salariale anche nel corso dell'esercizio 2017, nell'ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente, di cui all'articolo 45, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, non derivano nuovi o maggiori oneri in termini di cassa, in quanto i relativi oneri sono già scontati nei tendenziali a legislazione vigente in base ai limiti di spesa previsti e programmati, a seguito della Convenzione stipulata all'inizio dell'anno 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria. Precisa che all'articolo 14 la possibilità, per le regioni interessate dagli eventi sismici, di acquisire a titolo oneroso unità immobiliari ad uso abitativo da destinare temporaneamente ai soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati per effetto dei medesimi eventi sismici, costituisce una facoltà posta in capo agli enti interessati – alternativa alle altre misure previste a normativa vigente per le medesime finalità (contribuzione per l'autonoma sistemazione e realizzazione delle strutture abitative di emergenza) – che potranno esercitarla anche alla luce di eventuali investimenti già programmati, ivi incluse le relative attività di manutenzione.
  Assicura che l'utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, previsto dall'articolo 15, comma 6, per incrementare il Fondo di solidarietà nazionale, non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse per l'anno 2017.
  Rileva, con riferimento all'articolo 16, che prevede la proroga dal 2018 al 2020 dell'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti, che la quantificazione degli oneri determinati dal venir meno dei risparmi attesi è stata effettuata sulla base della media annuale dei contributi erogati dal Ministero della giustizia ai comuni sede degli uffici giudiziari interessati, per le spese di funzionamento delle strutture, ai sensi della legge n. 392 del 1941.
  Chiarisce inoltre che le disposizioni in materia di personale recate dai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 18 sono formulate in termini di limiti massimi di spesa e la loro attuazione non potrà che essere effettuata nel limite delle disponibilità sulla contabilità speciale del Commissario straordinario.
  Assicura altresì che all'articolo 18, comma 2, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al finanziamento degli istituti afferenti al settore museale, a copertura degli oneri derivanti dall'assunzione fino ad ulteriori 20 unità di personale presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, non pregiudica la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sulla citata autorizzazione di spesa.
  Segnala, infine, che l'importo di 47 milioni di euro affluito al bilancio dello Stato e destinato alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, a cui fa riferimento l'articolo 21, comma 2, è quello versato dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato nell'esercizio 2016, sulla base di quanto previsto dalla risoluzione n. 6-00260 approvata dalla stessa Camera dei deputati il 28 settembre 2016.

  Maino MARCHI (PD), relatore, esprimendo apprezzamento per l'ausilio prestato sotto il profilo istruttorio dai competenti uffici della Camera e per la proficua interlocuzione intercorsa con il Governo, Pag. 183formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 4286 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 8 del 2017, recante Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le risorse di cui all'articolo 1, in materia di microzonazione sismica di III livello, appaiono congrue anche per sostenere gli oneri della convenzione che il Commissario potrà stipulare con il Centro per la microzonazione sismica del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e il loro utilizzo risulta compatibile con gli effetti già scontati nei tendenziali;
    la previsione dell'anticipazione fino al 30 per cento del contributo a copertura delle spese di realizzazione dei lavori, di cui all'articolo 2, comma 3, non determina effetti di cassa, tenuto conto del carattere di urgenza degli interventi in questione, che riguardano strutture temporanee da realizzare in risposta all'emergenza, nelle more della ricostruzione;
    all'attuazione dell'articolo 6, in materia di Conferenza permanente e Conferenze regionali, si provvede nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario;
    il novellato articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, infatti, rinviando all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge, demanda ad ordinanze emanate dal Commissario straordinario la definizione anche degli aspetti organizzativi e di funzionamento degli organismi suddetti, e pertanto è rimessa al Commissario straordinario la determinazione degli importi da destinare allo scopo, tenendo conto dell'esigenza di ricondurre gli oneri nell'ambito delle risorse disponibili;
    i Presidenti di regione, in qualità di Vicecommissari, potranno effettivamente esercitare le attribuzioni in materia di rifiuti e macerie ai sensi dell'articolo 7 – prima di pertinenza del Commissario straordinario – a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di un passaggio di competenze dal Commissario straordinario ai Presidenti di regione e tenuto conto, altresì, che le risorse in argomento allocate sul Fondo per la ricostruzione erano sin dall'inizio precipuamente destinate al finanziamento di tali attività, poste in essere dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del citato decreto-legge;
    l'articolo 9, comma 1, lettera b), non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che le spese per le attività tecniche per la ricostruzione sono già previste a carico delle risorse del Commissario straordinario, che provvederà a disciplinare il contributo massimo con le ordinanze commissariali;
    il limite di spesa previsto all'articolo 10, recante misure di sostegno alle fasce deboli della popolazione, potrà essere rispettato, giacché i criteri per l'accesso al «Sostegno per l'inclusione attiva» (SIA) non sono determinati unicamente dal valore dell'ISEE, e pertanto, qualora in relazione alla soglia ISEE fissata le risorse non dovessero rivelarsi sufficienti, sarà il decreto attuativo di cui al comma 6 del medesimo articolo 10 a stabilire il rilievo da dare agli altri criteri;
    inoltre, poiché la misura di sostegno nelle zone del cratere si caratterizza come una tantum, essa ben si presta, a differenza del SIA nazionale, ad essere richiesta in un determinato periodo di tempo in seguito ad un avviso pubblico, permettendo, nel caso in cui le risorse non dovessero risultare sufficienti a coprire interamente la platea, la formazione di eventuali graduatorie e il loro scorrimento fino al limite predeterminato;Pag. 184
    l'incremento di spesa del 20 per cento, calcolato dalla relazione tecnica per tener conto di coloro che non hanno presentato una dichiarazione sostitutiva unica (DSU), pur essendo nelle condizioni economiche previste dal decreto-legge in esame, è stato prudenzialmente determinato anche per tener conto della situazione del tutto peculiare delle zone colpite dal sisma, sebbene nei primi mesi di attuazione del SIA nazionale la quota di famiglie che ne ha fatto richiesta sia stata molto inferiore a quella di coloro già in possesso di una DSU;
    l'utilizzo delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per le finalità previste dall'articolo 10 non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a carico del predetto Fondo, atteso che gli avanzi della gestione del SIA nel 2016 permettono di compensare il finanziamento dell'ampliamento della misura nel 2017, previsto dall'articolo 10 nelle zone del cratere;
    l'estensione della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche ai comuni di cui all'allegato 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, operata dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per l'anno 2017, considerato anche che la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche è prevista fino al 31 dicembre 2016;
    l'articolo 11, comma 1, lettera b), ampliando il numero dei soggetti che possono usufruire della sospensione delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta, risponde al principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, in quanto consente che tutti coloro che sono residenti nei comuni colpiti dal terremoto possano richiedere la temporanea sospensione delle ritenute, ancorché il sostituto abbia un diverso domicilio fiscale;
    la neutralità finanziaria della predetta disposizione, in termini di entrate tributarie, è assicurata dalla previsione di restituzione delle stesse ritenute nel corrente anno finanziario, ai sensi dell'articolo 48, comma 11, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'articolo in esame;
    l'articolo 11, comma 1, lettera f), in materia di canone radiotelevisivo, non determina sostanziali effetti finanziari, fermo restando che le nuove modalità di versamento del canone hanno finora determinato su base nazionale un gettito superiore a quanto iscritto nelle previsioni di bilancio, idoneo ad assorbire eventuali minimi effetti negativi connessi alla misura in esame, senza alcuna riduzione di quanto attualmente scontato nei tendenziali di bilancio;
    la quantificazione degli oneri relativi al finanziamento erogato da parte degli istituti di credito e assistito dalla garanzia dello Stato, di cui all'articolo 11, commi da 3 a 9, come precisato dalla relazione tecnica, è stata effettuata applicando un'ipotesi prudenziale sulla base dell'utilizzo effettivo che di questa misura è stato fatto in relazione al sisma che ha colpito le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012;
    il motivo della mancata registrazione di effetti sull'indebitamento netto connessi al predetto finanziamento non va rinvenuto nella natura della garanzia, ma nella circostanza che tali finanziamenti costituiscono operazioni finanziarie e in quanto tali non hanno impatto su tale saldo;
    l'articolo 11, comma 11, non comporta una diversa finalizzazione delle risorse derivanti dalla riscossione di talune componenti tariffarie, da destinare successivamente alle imprese, da parte del Gestore dei servizi energetici e della cassa per i servizi energetici e ambientali, ma comporta esclusivamente che una quota delle stesse venga versata su conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso la tesoreria centrale;
    l'utilizzo di tali risorse – che risultano effettivamente disponibili e che Pag. 185non sono già incluse nei conti consolidati di cassa – appare pertanto idoneo a garantire la compensazione in termini di fabbisogno dell'onere recato dalla norma in oggetto;
    l'utilizzo delle risorse a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni richiamate nel comma 13 dell'articolo 11 non pregiudica la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente;
    appare necessario precisare, all'alinea del comma 13 dell'articolo 11, che l'onere, di 0,280 a decorrere dal 2020, si riferisce a milioni di euro e ha carattere annuale;
    la medesima precisazione in merito al carattere annuale dovrebbe essere altresì introdotta con riferimento alla copertura a decorrere dal 2020 effettuata a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui alla lettera a) del medesimo comma 13 dell'articolo 11;
    dall'articolo 12, che rende operative misure volte a concedere trattamenti di integrazione salariale anche nel corso dell'esercizio 2017, nell'ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente, di cui all'articolo 45, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, non derivano nuovi o maggiori oneri in termini di cassa, in quanto i relativi oneri sono già scontati nei tendenziali a legislazione vigente in base ai limiti di spesa previsti e programmati, a seguito della Convenzione stipulata all'inizio dell'anno 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria;
    all'articolo 14 la possibilità, per le regioni interessate dagli eventi sismici, di acquisire a titolo oneroso unità immobiliari ad uso abitativo da destinare temporaneamente ai soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati per effetto dei medesimi eventi sismici, costituisce una facoltà posta in capo agli enti interessati – alternativa alle altre misure previste a normativa vigente per le medesime finalità (contribuzione per l'autonoma sistemazione e realizzazione delle strutture abitative di emergenza) – che potranno esercitarla anche alla luce di eventuali investimenti già programmati, ivi incluse le relative attività di manutenzione;
    l'utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, previsto dall'articolo 15, comma 6, per incrementare il Fondo di solidarietà nazionale, non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse per l'anno 2017;
    con riferimento all'articolo 16, che prevede la proroga dal 2018 al 2020 dell'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti, la quantificazione degli oneri determinati dal venir meno dei risparmi attesi è stata effettuata sulla base della media annuale dei contributi erogati dal Ministero della giustizia ai comuni sede degli uffici giudiziari interessati, per le spese di funzionamento delle strutture, ai sensi della legge n. 392 del 1941;
    le disposizioni in materia di personale recate dai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 18 sono formulate in termini di limiti massimi di spesa e la loro attuazione non potrà che essere effettuata nel limite delle disponibilità sulla contabilità speciale del Commissario straordinario;
    all'articolo 18, comma 2, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al finanziamento degli istituti afferenti al settore museale, a copertura degli oneri derivanti dall'assunzione fino ad ulteriori 20 unità di personale presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, non pregiudica la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sulla citata autorizzazione di spesa;
    l'importo di 47 milioni di euro affluito al bilancio dello Stato e destinato Pag. 186alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, a cui fa riferimento l'articolo 21, comma 2, è quello versato dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato nell'esercizio 2016, sulla base di quanto previsto dalla risoluzione n. 6-00260 approvata dalla stessa Camera dei deputati il 28 settembre 2016,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 11, comma 13, apportare le seguenti modificazioni:
    all'alinea, dopo le parole: e a 0,280 aggiungere le seguenti: milioni di euro annui;
    alla lettera a), dopo le parole: e a 0,280 milioni di euro aggiungere le seguenti: annui;
  e con la seguente condizione:
   All'articolo 21, comma 2, dopo le parole: 47 milioni di euro, aggiungere le seguenti: versato dalla Camera dei deputati e».
  La sottosegretaria Paola De MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 20.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Francesco BOCCIA, presidente, comunica che entrano a far parte della Commissione l'onorevole Tea Albini e l'onorevole Stefania Covello, cui porge i migliori auguri di buon lavoro.

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.
C. 3500-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana ed avvia l'esame delle proposte emendative ad esso riferite.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, alla luce degli elementi di informazione contenuti nella documentazione depositata dalla rappresentante del Governo nel corso della odierna seduta antimeridiana, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 3500-A, recante Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 3 ed emendamento 6.100 della Commissione;
   preso atto della relazione tecnica trasmessa dal Governo, da cui si evince che:
    il presente provvedimento detta una disciplina organica concernente le misure applicabili ai testimoni di giustizia, che è attualmente rinvenibile nelle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, come attuate ed integrate da una serie di disposizioni di fonte subordinata;Pag. 187
    la maggior parte delle previsioni della proposta di legge non risultano sostanzialmente innovative rispetto al corpo normativo esistente, come effettivamente applicato alla luce dei decreti attuativi nonché delle prassi amministrative attualmente in essere;
    le risorse già stanziate ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, pertanto risultano congrue anche ai fini dell'attuazione della disciplina recata dal provvedimento in esame e le singole disposizioni da esso recate – tranne alcune che necessitano di essere opportunamente riformulate – non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    in particolare, l'articolo 2, definendo in modo più restrittivo i requisiti soggettivi dei destinatari delle speciali misure di protezione rispetto a quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    l'articolo 4, definendo i criteri di scelta delle speciali misure di protezione, in conformità con quanto già previsto dall'articolo 16-ter, lettera b), del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    l'articolo 5, riproponendo sostanzialmente le misure di tutela che possono essere adottate nei confronti dei testimoni di giustizia già previste dall'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, potrà essere attuato nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, a condizione che, al comma 1, sia sostituita la lettera h), stabilendo che le speciali misure di tutela possono prevedere ogni altra misura straordinaria, anche di carattere economico, eventualmente necessaria, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;
    l'articolo 6, riproponendo sostanzialmente le misure di sostegno economico già riconosciute al testimone di giustizia ai sensi degli articoli 13, comma 6, e 16-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 – ivi inclusa l'acquisizione al patrimonio dello Stato dei beni immobili del testimone, previa corresponsione dell'equivalente in denaro al prezzo di mercato – potrà essere attuato nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, a condizione che, al comma 1, siano introdotte specifiche modificazioni volte a garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni in esso contenute alla lettera c), in materia di sistemazione alloggiativa, alla lettera e), concernente l'iscrizione nello stato di previsione del Ministero della giustizia delle spese per l'assistenza legale, e alla lettera f), in materia di indennizzo forfettario e onnicomprensivo;
    l'articolo 7, recando misure di reinserimento sociale e lavorativo già previste sostanzialmente dagli articoli 13, commi 4, 5, 8 e 10, e 16-ter, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a condizione che, alla lettera h), in materia di assunzioni di testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione, sia ripristinato il testo originario del provvedimento laddove si prevedevano assunzioni nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche, senza che fossero contemplate deroghe alle disposizioni limitative in materia di assunzioni;
    l'articolo 9, concernente il funzionamento della Commissione centrale di protezione, è volto ad operare una mera riorganizzazione/riallocazione di uffici già esistenti, al fine di conferire agli stessi maggiore efficienza e funzionalità, nelle singole fasi, per la trattazione dei procedimenti in carico, e pertanto non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    in particolare la segreteria della Commissione rappresenta una struttura già esistente che, senza alcuna modifica nella sua composizione, sarà riallocata presso la stessa Commissione;Pag. 188
    inoltre, poiché il comma 2-novies dell'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, consente già di corrispondere ai componenti della Commissione stessa ed al personale di segreteria gettoni di presenza nel limite massimo di 100.000 euro, la liquidazione di gettoni di presenza all'avvocato dello Stato, nuovo componente della Commissione, potrà avvenire mediante la conseguente, proporzionale riduzione del valore del gettone di presenza corrisposto agli altri aventi diritto, inserendo a tal fine un'apposita clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'articolo 9;
    all'articolo 14 appare necessario coordinare la disciplina relativa al Servizio centrale di protezione con quella già prevista dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, sopprimendo il rinvio ad un apposito regolamento che dovrebbe stabilirne la dotazione di personale e di mezzi anche in deroga alle norme vigenti, ed introducendo un'apposita clausola di invarianza finanziaria, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    appare infine necessario inserire una clausola di invarianza finanziaria generale, al fine di prevedere che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

  esprime sul testo del provvedimento

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 5, comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente: h) ogni altra misura straordinaria, anche di carattere economico, eventualmente necessaria, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;
   all'articolo 6, comma 1, lettera c), dopo le parole: la sistemazione alloggiativa aggiungere le seguenti:, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,;
   all'articolo 6, comma 1, lettera e), aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.;
   all'articolo 6, comma 1, lettera f), dopo le parole: un indennizzo forfettario e onnicomprensivo aggiungere le seguenti: nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente,;
   all'articolo 7, comma 1, lettera h), sostituire le parole: anche in soprannumero alle piante organiche delle amministrazioni interessate e in deroga alle con le seguenti: nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle;
   all'articolo 9, aggiungere in fine il seguente comma:
  1-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;
   all'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:
  al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: istituito fino alla fine del medesimo periodo con le seguenti: di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;
  al comma 1, sopprimere il secondo periodo;
  al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente:
Nell'ambito della sezione per i testimoni di giustizia di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, Pag. 189dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è individuato il referente di cui all'articolo 15 della presente legge;
  dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il terzo periodo del comma 1 è soppresso.
  1-ter. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
  aggiungere in fine il seguente articolo:

Art. 26-bis.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Maino MARCHI (PD), pur comprendendo le preoccupazioni di carattere finanziario esplicitate nella citata relazione tecnica con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera h), auspica tuttavia che il ripristino del testo iniziale della proposta di legge, come richiesto dalla specifica condizione contenuta nella proposta di parere testé formulata, non determini comunque l'insorgere di vincoli eccessivamente restrittivi alle assunzioni ivi previste anche per quelle amministrazioni che disponessero delle relative risorse finanziarie.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, comunica altresì che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 3 degli emendamenti nonché l'emendamento 6.100 della Commissione. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Daniele Farina 2.5, che è volta a ricomprendere nella definizione di testimone di giustizia anche coloro che sono o sono stati sottoposti a misura di prevenzione ovvero nei cui confronti sia in corso un procedimento di applicazione della stessa, diversamente da quanto stabilito dal vigente articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 1991. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di sostenere il potenziale ampliamento della platea dei testimoni di giustizia oggetto delle misure di protezione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
   Sannicandro 8.1, che prevede il mantenimento delle altre misure, diverse da quelle di tutela, destinate ai testimoni di giustizia, anche oltre la cessazione del pericolo, fino a quando i soggetti medesimi o gli altri protetti riacquistano l'autonomia economica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Elvira Savino 25.52, che prevede speciali misure di protezione nei confronti dei minori in situazioni di disagio, con particolare riguardo all'assistenza psicologica e all'assolvimento degli obblighi scolastici. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva portata innovativa della proposta emendativa rispetto a quanto già previsto dagli articoli 10 e 11 del decreto del Ministro dell'interno n. 138 del 2005, anche al fine di valutarne l'eventuale onerosità.
  Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Pag. 190

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sugli emendamenti Daniele Farina 2.5, Sannicandro 8.1 ed Elvira Savino 25.52, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 trasmesso dall'Assemblea e sull'emendamento 6.100 della Commissione.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.5, 8.1 e 25.52, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 trasmesso dall'Assemblea e sull'emendamento 6.100 della Commissione.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 20.40.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 779 del 7 marzo 2017, a pagina 149, seconda colonna, ventesima riga, e a pagina 151, seconda riga, le parole: «Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stati» sono sostituite dalle seguenti «Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità».

Pag. 191