Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 marzo 2017
783.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 85

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 14 marzo 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.
Atto n. 387.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2017.

  Sofia AMODDIO (PD), relatrice, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con condizioni sul provvedimento in titolo (vedi allegato).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

  La seduta termina alle 14.10.

Pag. 86

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 marzo 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.10.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista.
C. 3558 Dambruoso.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Stefano DAMBRUOSO (CI), relatore, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge a sua prima firma recante «Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista» (C. 3558), come risultante dall'esame degli emendamenti approvati. Rileva come l'iniziativa appaia oggi più che mai necessaria: in un momento storico in cui la minaccia di matrice jihadista rappresenta un serio pericolo per la pace e la sicurezza internazionale, le misure proposte vanno a completare la nostra legislazione antiterrorismo prevedendo il recupero e il reinserimento sociale di coloro che vengono indottrinati o addestrati per la jihad. A fronte delle nuove disposizione introdotte nel nostro ordinamento dal decreto- legge 18 febbraio 2015, n. 7, le norme contenute nel testo in esame intendono, pertanto, favorire l'adozione di una vera e propria strategia di prevenzione, in linea con le politiche europee di contrasto alla radicalizzazione indicate da ultimo nella comunicazione adottata dalla Commissione europea lo scorso 20 aprile e calendarizzata nella seduta delle commissioni riunite 1o e 2o per giovedì prossimo (COM(2016)230) dal titolo «Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per un'autentica ed efficace Unione della sicurezza», che evidenzia la necessità di un efficace contrasto della minaccia rappresentata dai cosiddetti foreign fighters, favorendo la circolazione delle informazioni su tutti i movimenti di questi ultimi e agevolando l'inserimento dei soggetti già radicalizzati in programmi di riabilitazione e di sostegno al disimpegno dalla violenza e dell'odio.
  Entrando nel merito del provvedimento, segnala che l'articolo 1, comma 1, in coerenza con i consolidati indirizzi in sede internazionale e sovranazionale, disciplina, anche tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche (2015/2063 (INI)), l'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista nonché a favorire la deradicalizzazione e il recupero in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia. In base a quanto stabilito dal comma 3 del medesimo articolo, per «radicalizzazione» si intendono fenomeni che vedono persone simpatizzare o aderire manifestamente ad ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, politicamente o religiosamente motivati.
  Nel soffermarsi sui soli profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 1-bis, introdotto dalla Commissione di merito prevede l'istituzione, presso il Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'Interno, del Centro nazionale sulla radicalizzazione («CRAD»). La composizione ed il funzionamento del predetto Centro nazionale sono disciplinati con decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, assicurando la presenza di rappresentanti dei Ministeri degli Affari esteri e della cooperazione Pag. 87internazionale, dell'Interno, della Giustizia, del Lavoro e delle politiche sociali, dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e della Salute, nonché di qualificati esponenti di istituzioni, enti o associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale e della Consulta per l'Islam italiano, istituita con decreto del Ministro dell'Interno del 10 settembre 2005.
  L'articolo 1-quater, parimenti introdotto dalla Commissione di merito, al fine di monitorare i fenomeni inerenti alla radicalizzazione e all'estremismo violento di matrice jihadista, prevede l'istituzione di un Comitato parlamentare composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato.
  Rammenta che il predetto Comitato, come stabilito dal successivo articolo 1-quinquies, svolge un'attività di monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista sul territorio nazionale, con particolare attenzione alle problematiche inerenti alle donne e ai minori. Tale attività è svolta anche attraverso l'audizione di figure istituzionali, di rappresentanti della magistratura e delle forze di polizia, di ministri di culto e di operatori sociali.
   Segnala che il Comitato svolge, inoltre, un'attività di monitoraggio specifica sulle carceri, anche attraverso l'audizione dei direttori degli istituti penitenziari sui singoli episodi avvenuti nei rispettivi istituti ed esamina una relazione trimestrale inviata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sull'andamento dei fenomeni di radicalizzazione all'interno delle carceri italiane. Il Comitato esamina altresì un rapporto semestrale redatto dalla Polizia postale e delle comunicazioni, anche in collaborazione con istituti specializzati sul funzionamento della rete internet, contenente elementi informativi e dati statistici sulla diffusione di idee estreme, tendenti al terrorismo violento di matrice jihadista sul web.
  Fa presente che l'articolo 1-sexies, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, dispone che il Comitato parlamentare presenti una Relazione annuale al Parlamento per riferire sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza, potendo altresì trasmettere al Parlamento medesimo, nel corso dell'anno, informative o relazioni urgenti.
  Ricorda che l'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce che le attività di formazione, anche per la conoscenza delle lingue, del personale delle forze di polizia, delle forze armate, dell'amministrazione penitenziaria, compresi il garante nazionale e i garanti locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, dei servizi sociali e socio-sanitari e delle polizie municipali, prevedono, secondo modalità individuate dai rispettivi ministeri ed amministrazioni locali, in coerenza con il piano strategico nazionale elaborato dal CRAD ai sensi dell'articolo 1-bis, programmi e corsi specialistici, diretti a fornire elementi di conoscenza anche in materia di dialogo interculturale e interreligioso al fine di prevenire fenomeni di radicalizzazione ed estremismo violento di matrice jihadista.
  Segnala che l'articolo 7, infine, al comma 1, dispone che il Ministro della giustizia, con proprio decreto di natura regolamentare, adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in discussione, d'intesa con il CRAD, sentito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, adotti un Piano nazionale per garantire ai soggetti di cui all'articolo 1 del medesimo provvedimento, detenuti o internati, un trattamento penitenziario che tenda alle loro rieducazione e deradicalizzazione, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 1-bis. Il comma 2 dello stesso articolo, al fine del reinserimento sociale di Pag. 88tali soggetti e della predisposizione di strumenti più efficaci di prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, prevede che siano individuati i criteri per l'ammissione negli istituti penitenziari di quanti, in possesso di adeguate conoscenze e competenze sui fenomeni di radicalizzazione, dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera. In proposito, segnalo che la proposta di legge richiama in merito l'articolo 17, comma 2, dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), che subordina l'accesso al carcere di coloro che hanno «concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti» all'autorizzazione del magistrato di sorveglianza, che darà anche apposite direttive, e al parere favorevole del direttore dell'istituto.
  Rileva come il testo in esame sia frutto di un confronto molto costruttivo in Commissione Affari Costituzionali, all'esito di un'indagine conoscitiva che ha coinvolto interlocutori istituzionali e qualificati esponenti della società civile, e prevede efficaci misure volte al pieno reinserimento sociale di coloro che hanno già intrapreso la jihad o che simpatizzano per l'estremismo violento di matrice jihadista.
  Auspica che la proposta di legge in titolo possa essere approvata in via definitiva nel più breve tempo possibile per offrire un coordinamento a livello istituzionale delle politiche di prevenzione della radicalizzazione e un impegno sempre maggiore sul piano civile e culturale per il recupero di chi, spesso vittima del disagio sociale, intraprende quel percorso di odio che fino ad oggi ha seminato anche in Europa paura, dolore e morte.
  Per tali ragioni propone di esprimere parere sul provvedimento in titolo.

  Giulia SARTI (M5S), nel preannunciare il voto contrario dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, sottolinea come, a suo avviso, il provvedimento stesso appaia ultroneo rispetto alla legislazione vigente, in quanto interventi di recupero e il reinserimento sociale sono già previsti dalla legge n. 354 del 1975, che reca norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. Stigmatizza, in particolare, la circostanza per cui l'articolo 7 della proposta di legge in discussione, prevede l'adozione di un Piano nazionale di rieducazione e di deradicalizzazione dei cittadini italiani o stranieri coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione jihadista. Al riguardo, ritiene che tali tipi di interventi non possano esseri rivolti esclusivamente ad alcune categorie di detenuti, rischiando, altrimenti, la realizzazione di possibili «ghettizzazioni».

  Donatella FERRANTI, presidente, nel replicare alla collega Sarti, osserva che la Commissione, limitatamente ai profili di competenza, è chiamata ad esprimere il parere, non solo sull'articolo 7, ma anche su altre disposizioni del provvedimento in titolo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

  Martedì 14 marzo 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni.
C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli e C. 257 Fucci.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

Pag. 89

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1o febbraio 2017.

  Vittorio FERRARESI (M5S) comunica di aver presentato una proposta di legge in materia di circonvenzione di incapaci, non ancora assegnata alla II Commissione, della quale preannuncia una richiesta di abbinamento al provvedimento in titolo. Per tali ragioni, chiede che non si proceda, già nella seduta odierna, all'adozione del testo base per il prosieguo dei lavori.

  Donatella FERRANTI, presidente, fa presente che tale proposta di legge, una volta assegnata alla Commissione, potrà comunque essere abbinata anche in un momento successivo.

  David ERMINI (PD), relatore, propone di adottare quale testo base per il prosieguo dei lavori la proposta di legge a sua firma C. 4130.

  La Commissione approva la proposta del relatore ed adotta come testo base per il prosieguo dei lavori la proposta di legge Ermini C.4130.

  Donatella FERRANTI, presidente, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 18 di lunedì 3 aprile prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti.
C. 3891, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2017.

  Davide MATTIELLO (PD), relatore, chiede che sia messa a disposizione della Commissione la relazione conclusiva approvata dalla Commissione di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, presieduta dalla senatrice Lo Moro, ove non secretata.

  Donatella FERRANTI, presidente, fa presente che la documentazione cui ha fatto testé riferimento il relatore potrà essere acquisita compatibilmente al regime di segretezza degli atti di inchiesta.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali.
C. 2669 Morani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2017.

  Donatella FERRANTI, presidente, comunica che sono pervenute alcune richieste di audizioni sul provvedimento in titolo. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

Pag. 90