ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza della presidente della II Commissione Donatella FERRANTI.
La seduta comincia alle 18.55.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione delle regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.
Atto n. 389.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo.
Donatella FERRANTI, presidente e relatrice per la II Commissione, rileva come le Commissioni riunite Giustizia e Finanze siano chiamate a esaminare, ai fini del parere al Governo, entro il termine del 6 aprile prossimo, lo schema di schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione delle regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Atto n. 389).
Sergio BOCCADUTRI (PD), relatore per la VI Commissione, rileva in promo luogo come il provvedimento, che si compone di 10 articoli, sostanzialmente riscriva il decreto legislativo n. 231 del 2007 (attuativo della precedente direttiva antiriciclaggio), introducendo diverse innovazioni che riguardano i soggetti destinatari degli obblighi, Pag. 9l'attività di registrazione, le comunicazioni alle competenti Autorità, la nozione di titolare effettivo, le misure di adeguata verifica della clientela, i controlli, gli obblighi di conservazione e le sanzioni.
Lo schema di decreto riscrive inoltre il decreto legislativo n. 109 del 2007 (antiterrorismo) e reca altre disposizioni in materia valutaria e finanziaria.
Per quanto riguarda il contenuto della direttiva (UE) 2015/849 (cosiddetta quarta direttiva antiriciclaggio), essa si è resa necessaria, tra l'altro, ai fini dell'allineamento alle nuove 40 raccomandazioni del GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale) adottate ed ampliate nel febbraio del 2012 e costituisce il principale strumento giuridico per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario dell'Unione a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, definendo un quadro globale per il contrasto della raccolta di beni o di denaro a scopi terroristici prescrivendo agli Stati membri di individuare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. In tale ambito si rafforza in particolare la valutazione del rischio di riciclaggio sovranazionale, nazionale e dei singoli soggetti obbligati, l'attività e i poteri delle unità di informazione finanziaria, la trasparenza delle informazioni riguardanti la titolarità effettiva di società e trust, la garanzia della riservatezza dei dati.
I principali elementi di riforma rispetto al regime vigente introdotti dalla direttiva sono:
l'estensione dell'approccio basato sul rischio (risk based approach), affidando alla Commissione europea il compito di elaborare una valutazione «sovranazionale» dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presenti nel mercato interno, tenendo conto dei pareri delle autorità europee di supervisione (EBA, EIOPA, ESMA) e di formulare su tali basi raccomandazioni agli Stati membri circa le misure da adottare alla luce dei rischi individuati, mentre agli Stati membri è affidata la valutazione dei rischi a livello nazionale e la definizione di adeguate politiche di mitigazione e i destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono a loro volta chiamati a valutare i rischi cui sono esposti e a dotarsi di presidi commisurati alle proprie caratteristiche;
un nuovo regime degli obblighi rafforzati e semplificati di adeguata verifica della clientela: in particolare, la direttiva mira ad inasprire le norme sull'obbligo semplificato di adeguata verifica eliminando le esenzioni contemplate dalla terza direttiva antiriciclaggio; è inoltre ampliato il campo di applicazione dell'obbligo rafforzato di adeguata verifica, in modo da includervi sia le persone politicamente esposte che occupano importanti cariche pubbliche a livello nazionale sia quelle che lavorano per organizzazioni internazionali;
nuove misure allo scopo di conferire maggiore chiarezza e accessibilità alle informazioni sulla titolarità effettiva: l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva deve essere conforme alle norme sulla protezione dei dati e può essere soggetto a registrazione online e al pagamento di una tassa;
l'abolizione della cosiddetta «equivalenza positiva» dei Paesi terzi: in base a tale meccanismo, previsto dalla terza direttiva antiriciclaggio, è attualmente possibile consentire esenzioni dagli obblighi di adeguata verifica rispetto ad operazioni che coinvolgano Paesi terzi giudicati equivalenti agli Stati membri per i loro sistemi antiriciclaggio e/o di lotta al terrorismo;
la previsione di un ampio spettro di sanzioni amministrative, efficaci, proporzionate e dissuasive, che devono essere adottate dagli Stati membri in caso di violazione degli obblighi fondamentali della direttiva (con particolare riguardo all'obbligo di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei documenti, di segnalazione di operazioni sospette e di controlli interni);
l'ampliamento e il rafforzamento della cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria – FIU (Financial Intelligence Pag. 10Unit) (in Italia, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia – UIF);
un nuovo e più razionale quadro funzionale previsto per le Autorità europee di vigilanza (dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).
La quarta direttiva, inoltre, introduce innovative previsioni sulla trasparenza e sull'accesso a informazioni relative alla titolarità effettiva di società e trust; richiama l'applicazione delle regole in tema di trattamento dei dati personali, regolandone i rapporti con le esigenze dell'antiriciclaggio. Sul primo tema, viene prevista l'istituzione, in ogni Paese membro, di registri pubblici centrali con informazioni sulla titolarità effettiva di società, enti e trust, accessibili alle autorità competenti e a chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse.
Oltre alla direttiva (UE) 2015/849, appena illustrata, è stato anche adottato il regolamento (UE) 2015/847, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2017, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, il quale, in estrema sintesi:
amplia il novero delle informazioni a corredo dei trasferimenti di denaro, relative sia all'ordinante sia al beneficiario;
conferma che la riconducibilità dei fondi alle parti coinvolte non deve interrompersi in presenza di più trasferimenti successivi;
richiama la necessità di assicurare l'applicazione delle misure di congelamento e di segnalazione di operazioni sospette.
In tale contesto evidenzia come la Commissione europea il 5 luglio 2016 abbia presentato una Proposta di modifica della quarta Direttiva antiriciclaggio (COM(2016)450 final), il cui testo è stato definito dal Consiglio UE, attraverso il suo Comitato dei rappresentanti permanenti, la quale prevede misure più stringenti per l'utilizzo delle carte prepagate e delle valute virtuali, ritenendo di fondamentale importanza ampliare il campo di applicazione della direttiva (UE) 2015/849 in modo da includere le piattaforme di cambio di valute virtuali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Sono ulteriormente rafforzati i poteri delle UIF (Unità di informazioni finanziarie nazionali) e la collaborazione tra esse. Si richiede altresì l'istituzione di archivi nazionali con informazioni sui conti bancari (analoghi all'Anagrafe dei rapporti italiana) e una più ampia trasparenza delle informazioni sulla titolarità effettiva. La nuova direttiva è parte di un piano d'azione della Commissione contro il finanziamento al terrorismo, sul quale il Consiglio ha adottato le proprie conclusioni il 12 febbraio 2016, e che risponde inoltre alle rivelazioni dei Panama Papers dell'aprile 2016.
Per quanto concerne la normativa di delega in base alla quale è stato predisposto lo schema di decreto legislativo, essa è contenuta nell'articolo 15 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), e individua due obiettivi: orientare e gestire efficacemente le politiche di contrasto dell'utilizzo del sistema economico e finanziario per fini illegali; graduare i controlli e le procedure strumentali in funzione del rischio.
In tale prospettiva sono delineate quattro misure specifiche:
al Comitato di Sicurezza Finanziaria è attribuito il compito di elaborare l'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e delle strategie per contrastarlo, tenendo conto della relazione della Commissione europea;
gli esiti dell'analisi nazionale del rischio devono essere messi a disposizione, compatibilmente con le prioritarie esigenze di tutela della riservatezza e dell'ordine pubblico, degli organismi di autoregolazione e dei soggetti privati destinatari degli obblighi di collaborazione attiva, a supporto del processo di analisi dei rischi gravanti sui settori di rispettiva Pag. 11pertinenza e dell'adozione delle conseguenti misure proporzionate al rischio;
le autorità di vigilanza valutano il rischio gravante sui settori di competenza, anche al fine di supportare i destinatari degli obblighi nell'applicazione di misure di adeguata verifica della clientela efficaci e proporzionati al rischio;
i destinatari degli obblighi posti a presidio del sistema di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, devono dotarsi di procedure sistematiche di valutazione, gestione e controllo dei rischi tipici dell'attività espletata, tenuto comunque conto delle dimensioni e della complessità organizzativa dei medesimi destinatari.
Gli operatori economici che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, attività finanziarie implicanti scarso o esiguo rischio di riciclaggio possono essere esonerati dagli obblighi antiriciclaggio previsti dalla direttiva 2015/849 sulla base di una determinazione affidata al Comitato di Sicurezza Finanziaria.
Gli emittenti di moneta elettronica sono esonerati da taluni obblighi di adeguata verifica della clientela con riferimento a specifiche situazioni: qualora si tratti di strumenti di pagamento non ricaricabili ovvero ricaricabili entro ridotte soglie; strumenti di pagamento utilizzati esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi e non alimentabili con moneta elettronica anonima.
Con riferimento agli emittenti di moneta elettronica e ai prestatori di servizi di pagamento di altro Stato membro dell'UE, operanti sul territorio nazionale senza stabile insediamento, si prevede l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi antiriciclaggio.
Un altro criterio direttivo è volto ad accrescere la trasparenza di persone giuridiche e trust, in modo da fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio e da permettere la conoscibilità dei dati ai portatori di interessi qualificati (anche diffusi), contemperando gli interessi in campo.
Devono essere previste delle sanzioni in caso di inosservanza di tali obblighi di trasparenza. In particolare, per quanto riguarda le persone giuridiche e gli altri analoghi soggetti diversi dalle persone fisiche (associazioni, fondazioni, comitati) si prevede che essi detengano informazioni complete sulla propria titolarità effettiva. Tali informazioni devono essere registrate in apposita sezione, ad accesso riservato, del Registro delle imprese e rese disponibili alle autorità competenti.
Inoltre devono essere individuate specifiche attività di adeguata verifica della clientela relativamente al beneficiario di contratti di assicurazione vita o di altre assicurazioni legate ad investimenti.
È altresì introdotto il principio della semplificazione degli adempimenti posti a carico dei destinatari della normativa in materia di conservazione dei dati e delle informazioni rilevanti, anche attraverso l'integrazione di banche dati, per l'assolvimento delle finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Un altro criterio rafforza le competenze e le funzioni dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), in armonia con quanto previsto dalla direttiva 2015/849.
Si prevede di rafforzare gli strumenti di salvaguardia della riservatezza e della sicurezza dei segnalanti, delle segnalazioni di operazioni sospette, dei risultati delle analisi e delle informazioni acquisite anche negli scambi con le FIU. Si intende, inoltre, incoraggiare le segnalazioni di violazioni potenziali o effettive della normativa di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Nel rispetto del principio del ne bis in idem, nonché di proporzionalità e dissuasività delle sanzioni irrogate per le violazioni della disciplina attuativa della direttiva, sono previsti una serie di principi e criteri direttivi diretti a:
introdurre nuove fattispecie incriminatrici solo per le gravi violazioni degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti commesse Pag. 12con frode, falsificazione di documenti e violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione, con un limite massimo delle relative sanzioni compreso tra i 3 anni e i 30.000 di multa;
graduare entità e tipo delle sanzioni amministrative sulla base di specifici parametri (natura del colpevole della violazione – persona fisica o giuridica –, settore di attività, dimensioni e complessità organizzativa degli obbligati);
prevedere che le sanzioni per violazioni della direttiva commesse dalle persone giuridiche possano essere applicate ai soggetti in posizione apicale dell'ente; sanzionare in via amministrativa – in misura graduata sulla base di specifici parametri – le gravi, reiterate o plurime violazioni nonché quelle relative a segnalazioni di operazioni sospette;
le relative misure afflittive dovranno consistere: in dichiarazioni pubbliche che individuano il soggetto responsabile della violazione e in ordini di porre ad essa termine; nell'eventuale revoca o sospensione di autorizzazioni da parte dell'autorità di vigilanza; nell'interdizione temporanea dalle funzioni per i soggetti in posizione apicale delle persone giuridiche; in specifiche sanzioni amministrative pecuniarie;
devono essere previste sanzioni amministrative nei confronti di enti creditizi o finanziari per illeciti gravi o reiterati o plurimi delle norme sull'adeguata verifica della clientela, segnalazioni di operazioni sospette, conservazione dei documenti e controlli interni;
le violazioni di scarsa offensività commesse da enti creditizi o finanziari devono essere punite, in alternativa alla sanzione pecuniaria, con una dichiarazione pubblica che individuando il responsabile (persona fisica o giuridica), e la violazione, ordini di porre termine al comportamento illecito; si deve prevedere che, con regolamento attuativo, le autorità di vigilanza possano disciplinare il procedimento di irrogazione della sanzione, assicurando il contraddittorio e la piena conoscenza degli atti istruttori; si attribuisce il potere sanzionatorio alla Banca d'Italia per le violazioni al regolamento UE/847/2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi; le modalità di pubblicazione dei provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono essere disciplinate nel rispetto dei principi fondamentali della normativa sulla tutela dei dati personali; devono essere previste le necessarie modifiche alla disciplina sanzionatoria della normativa interna relativa alla violazione dei regolamenti europei sul contrasto al finanziamento del terrorismo.
Al fine di non recare pregiudizio alle indagini sulla prevenzione e contrasto all'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di attività illecite e di terrorismo – sentito il Garante dei dati personali – possono essere stabilite limitazioni al diritto di accesso ai dati personali.
La disciplina attuativa della direttiva 2015/849 deve trovare applicazione anche per le attività esercitate online dai soggetti agli obblighi.
Si prevede altresì che – per il recepimento della direttiva UE 2015/849 – siano apportate le necessarie modifiche alle vigenti disposizioni attuative delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE (il riferimento è ai decreti legislativi 231/2007 e 207/2009), anche tenendo conto degli standard internazionali del GAFI, degli strumenti degli altri organismi attivi nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, delle risoluzioni ONU e delle decisioni dell'Unione europea nonché della necessità di garantire alle autorità pubbliche meccanismi di cooperazione e raccordo nella lotta agli indicati fenomeni illeciti.
Uno specifico criterio di delega prevede l'adozione di una disciplina organica sulle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi usati, svolta da operatori non soggetti alla disciplina generale in materia prevista dalla legge n. 7 del 2000 (Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE). La nuova normativa, volta alla piena tracciabilità e registrazioni delle operazioni di Pag. 13compravendita dell'oro e la rapida acquisizione dei dati da parte delle forze di polizia, deve inoltre prevedere uno specifico apparato sanzionatorio; a tale specifico aspetto della delega è stata data attuazione con lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Atto n. 390), attualmente all'esame della Commissione Finanze.
Passando quindi a illustrare il contenuto dello schema di decreto legislativo, per quanto riguarda in particolare gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, rileva come l'articolo 1 sostituisca integralmente il Titolo I (recante le disposizioni di carattere generale) del decreto legislativo n. 231 del 2007.
Il nuovo Titolo I contiene 16 articoli, divisi in 4 Capi, rispettivamente dedicati all'ambito di applicazione (Capo I), alle Autorità, alla vigilanza e alle Pubbliche amministrazioni (Capo II), alla Cooperazione nazionale e internazionale (Capo III) e alla analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo (Capo IV). Gran parte delle disposizioni vigenti sono mantenute, con una diversa dislocazione; sono aggiunte nuove disposizioni che sono evidenziate di seguito.
I nuovi articoli da 1 a 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007 (che costituiscono il Capo I, relativo all'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 231) modificano le definizioni, le finalità e i principi recati dalle norme in vigore, nonché l'elenco dei soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo.
In particolare, il nuovo articolo 1 del decreto legislativo n. 231 del 2007 amplia l'elenco delle definizioni. Sono individuati con maggior dettaglio i compiti attribuiti alle amministrazioni, alle autorità, e agli organi coinvolti nell'attività di controllo e supervisione (ad esempio «amministrazioni e organismi interessati»). In aderenza alla direttiva sono inserite nuove definizioni, quali: «attività criminosa» (ampliando così i reati presupposto), «persone politicamente esposte», «organismo di autoregolamentazione», «prestatore di servizi relativi a società e trust», «soggetti convenzionati ed agenti». Sono inoltre introdotte le definizioni relative all'attività di gioco, in relazione alle nuove norme previste nel nuovo testo.
L'articolo 2 specifica l'ambito di applicazione delle nuove norme, richiamando espressamente le clausole limitative del diritto di circolazione e di stabilimento dei lavoratori per cause di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, stabilite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articoli 45 e 52 del TFUE).
L'espressa finalità è la tutela e l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori. Tali misure sono proporzionate al rischio e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi, attraverso i dati e le informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale. La norma esplicita altresì la definizione di finanziamento del terrorismo.
L'articolo 3 disciplina i soggetti tenuti agli adempimenti in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. I destinatari della normativa sono distinti in cinque categorie di soggetti in base alle funzioni effettivamente svolte: 1) gli intermediari bancari e finanziari; 2) gli altri operatori finanziari; 3) i professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria; 4) gli altri operatori non finanziari; 5) i prestatori di servizi di gioco.
Tali soggetti destinatari permangono, nella sostanza, quelli già individuati dal vigente decreto legislativo n. 231 del 2007. Si segnalano alcune novità: tra gli intermediari bancari e finanziari, sono ricomprese le Società di Investimento a Capitale Fisso (SICAF), introdotte dal decreto legislativo n. 44 del 2014 e disciplinate dal Testo unico della finanza (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Tra gli intermediari bancari e finanziari sono inclusi, Pag. 14inoltre, i soggetti che erogano microcredito, i confidi, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria.
Tra i soggetti obbligati sono previsti, gli intermediari bancari e finanziari e le imprese assicurative con sede legale e amministrazione in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio italiano.
Gli articoli da 4 a 11 (che costituiscono il Capo II) disciplinano i compiti e le attribuzioni delle autorità e delle amministrazioni coinvolte nell'attività di vigilanza in ordine agli adempimenti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
In particolare, l'articolo 4 assegna al Ministro dell'economia e delle finanze la responsabilità delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. In attuazione della direttiva, al Ministero è inoltre attribuito il potere di esentare dall'ambito dagli obblighi antiriciclaggio gli operatori economici che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, attività finanziarie implicanti scarso o esiguo rischio di riciclaggio sulla base di una determinazione affidata al Comitato di Sicurezza Finanziaria e purché ricorrano specifici e tassativi criteri elencati nella norma.
L'articolo 5 assegna al Ministero dell'economia e delle finanze, analogamente a quanto già previsto, il compito di curare i rapporti con le istituzioni europee e gli organismi internazionali deputati all'elaborazione delle politiche e degli standard in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché (e ciò rappresenta una novità) il ruolo di raccordo e promozione della collaborazione tra le autorità competenti e tra le amministrazioni, le istituzioni e gli organismi interessati nonché tra i soggetti pubblici e il settore privato.
Il Comitato di Sicurezza Finanziaria, oltre a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 109 del 2007 (come riformulato dall'articolo 6 dello schema di decreto), elabora l'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e delle strategie per contrastarlo, tenendo conto della relazione che la Commissione europea effettua sui rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno. Rimangono inoltre le precedenti attribuzioni di consulenza al Ministro e di elaborazione di una relazione annuale.
L'articolo 6 delinea e amplia le competenze e le funzioni dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), in armonia con quanto previsto dalla direttiva 2015/849. In particolare si prevede la possibilità di effettuare, anche attraverso ispezioni, verifiche al fine di accertare il rispetto delle disposizioni in materia di segnalazioni di operazioni sospette, nonché di quelle relative alle comunicazioni alla UIF, anche avvalendosi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. Per contrastare l'evoluzione delle minacce criminali e agevolare la collaborazione attiva, viene estesa l'attribuzione alla UIF del potere di emanare indicatori di anomalia e istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette.
Sono previste, inoltre, nuove modalità di collaborazione con gli altri interlocutori istituzionali. Si prevede infatti: la trasmissione alle autorità di vigilanza di settore delle violazioni di cui viene a conoscenza; la collaborazione con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; una maggiore capacità propositiva nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.
Per l'esercizio delle sue funzioni l'UIF si può avvalere dell'anagrafe dei conti e dei depositi e dell'anagrafe tributaria. Ha inoltre accesso all'anagrafe immobiliare integrata e alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in una sezione del Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007.
Gli articoli 7 e 8 descrivono dettagliatamente i compiti, rispettivamente, delle Pag. 15Autorità di vigilanza di settore e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. In tale ambito si segnala che le Autorità di vigilanza di settore basano la frequenza e l'intensità dei controlli e delle ispezioni di vigilanza in funzione del profilo di rischio, delle dimensioni e della natura del soggetto obbligato vigilato. Sono previste forme di collaborazione con la UIF e con le Autorità di vigilanza europee e degli Stati membri.
L'articolo 9 provvede a specificare il ruolo e i poteri investigativi e di controllo del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia (DIA).
In merito ricorda che la normativa vigente qualifica la DIA, unitamente al Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, tra gli organismi investigativi ai quali l'Unità d'informazione finanziaria della Banca d'Italia, in veste di Autorità nazionale antiriciclaggio, trasmette le segnalazioni sospette inviategli dagli intermediari finanziari e dagli altri soggetti obbligati sulla base di appositi indicatori di anomalia, peraltro non esaustivi.
L'articolo 10 prevede l'applicazione della disciplina antiriciclaggio anche alla pubbliche amministrazioni nell'ambito di determinate procedure. Rispetto alla vigente formulazione, che prevede l'applicazione della disciplina antiriciclaggio agli uffici della pubblica amministrazione, la nuova disposizione di riferisce agli uffici delle P.A. che svolgono compiti di amministrazione attiva o di controllo, con l'indicazione di determinati procedimenti e procedure. Si tratta in particolare di: provvedimenti concessori, procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi, procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziarti, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e enti pubblici e privati. In tale ambito il Comitato di sicurezza finanziaria individua le attività amministrative esenti dagli obblighi ed elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le P.A. adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo.
L'articolo 11, nel rispetto della direttiva, prevede una norma specifica per gli organismi di autoregolamentazione degli ordini professionali chiamati ad intervenire nel processo di valutazione e analisi del rischio per supportare i propri iscritti nella individuazione, comprensione, gestione e mitigazione dei rischi di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, inerenti la categoria di appartenenza.
Il Capo III, relativo Cooperazione nazionale e internazionale, composto dagli articoli 12 e 13, dispone in materia di collaborazione e di scambio di informazioni a livello nazionale ed internazionale. In particolare, tali norme specificano gli ambiti di collaborazione tra autorità competenti, anche al fine di fronteggiare la dimensione transnazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Al riguardo rammenta che i dati sulla collaborazione delle autorità nazionali e internazionali sono dettagliati nella Relazione sull'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Il Capo IV, relativo all'analisi e alla valutazione del rischio, comprende gli articoli 14, 15 e 16, che descrivono le attività che devono essere svolte da soggetti pubblici, tra cui il Comitato di sicurezza finanziaria, e dai soggetti destinatari degli obblighi previsti dalla direttiva in materia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
L'articolo 14 individua nel Comitato di sicurezza finanziaria l'organismo responsabile dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Al Comitato di sicurezza finanziaria è, quindi, attribuita la funzione di elaborare, con il contributo delle autorità competenti, la triennale analisi del rischio (salvo aggiornamento qualora ritenuto opportuno dal CSF) tenendo conto della relazione periodica elaborata dalla Commissione Pag. 16europea. L'obiettivo dell'analisi nazionale è quello di identificare, analizzare e valutare le minacce di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, individuando quelle più rilevanti, i metodi di svolgimento di tali attività criminali, le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione di tali fenomeni, e i settori maggiormente esposti a tali rischi. L'analisi è quindi finalizzata a fornire metodi, strategie e strumenti affidati alle scelte responsabili dei destinatari degli obblighi, quest'ultimi in grado di applicare la metodologia proposta e di adattare gli strumenti al rischio rilevato. L'analisi elaborata dal CSF diviene strumento di supporto per il corretto approccio al rischio da parte dei soggetto obbligati e, conseguentemente, strumento indispensabile per il corretto adempimento degli obblighi.
L'articolo 15, relativo alla valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati), impone l'adozione, da parte dei soggetti obbligati, di procedure oggettive, verificate e aggiornate per analizzare e valutare il rischio in relazione alle caratteristiche del proprio cliente, tenendo conto della natura e delle dimensioni della specifica attività svolta o dell'operatività richiesta. Tale previsione considera le peculiarità dei singoli soggetti obbligati e le esigenze specifiche delle rispettive attività e operatività, anche prevedendo l'utilizzo di procedure e metodologie per l'analisi e la valutazione del rischio elaborate dalle autorità di vigilanza di settore e dagli organismi di autoregolamentazione.
L'articolo 16 dispone che i soggetti obbligati devono adottare presidi e attuare controlli e procedure idonei a gestire e mitigare il rischio in concreto rilevato. Si prevede inoltre la pianificazione, da parte dei soggetti destinatari degli obblighi, di adeguati programmi di formazione del personale, finalizzati alla corretta valutazione del rischio, alle procedure da attuare in relazione al rischio medesimo e al riconoscimento delle operazioni sospette.
L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente il Titolo II (Obblighi) del decreto legislativo n. 231 del 2007. Sono previsti quattro Capi, rispettivamente dedicati agli obblighi di adeguata verifica della clientela (Capo I), obblighi di conservazione (Capo II), obblighi di segnalazione (Capo III), obblighi di astensione (Capo IV), disposizioni specifiche per i soggetti convenzionati e per gli agenti di prestatori di servizi di pagamento e di istituti di moneta elettronica (Capo V), obblighi di comunicazione (Capo VI) e disposizioni di segnalazione delle violazioni (Capo VII).
Per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui al Capo I, l'articolo 17 prevede che i soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo in occasione dell'istaurazione del rapporto continuativo o, con una nuova precisazione, del conferimento dell'incarico. Tali obblighi riguardano espressamente anche i prestatori di servizi di gioco per i quali sono previste specifiche disposizioni nei successivi articoli 52 e 53. Le misure di adeguata verifica della clientela dovranno applicarsi sempre qualora vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero quando vi siano dubbi riguardo alla veridicità di dati precedentemente ottenuti ai fini dell'obbligo di identificazione.
L'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo dovrà essere effettuata, per le operazioni occasionali, non solo per le movimentazioni pari o superiori a 15.000 euro (come attualmente previsto), ma anche per il trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro.
In tale ambito sono ribaditi l'obbligo di adozione di misure di adeguata verifica della clientela proporzionali al rischio rilevato e la responsabilità, per il soggetto obbligato, di dimostrare l'adeguatezza della valutazione effettuata e delle conseguenti misure adottate ai fini del corretto adempimento dell'obbligo. Sono indicati i criteri da prendere in considerazione al fine di individuare misure di adeguata verifica equilibrate al rischi rilevato.
Nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica, le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, Pag. 17compresi quelli con sede in altro Stato membro, nonché le loro succursali, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela per operazioni di importo inferiore a 15.000 euro, ivi compresi i casi in cui esse siano effettuale tramite soggetti convenzionali e agenti.
Si precisa altresì che non si osservano gli obblighi di adeguata verifica in relazione alla mera redazione e trasmissione, ovvero di sola trasmissione, delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale.
L'articolo 18 individua il contenuto degli obblighi di verifica. L'identificazione è estesa anche all'esecutore e deve comprendere la verifica dei poteri di rappresentanza. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo la verifica dell'identità può essere posticipata ad un momento successivo. In tale ipotesi di differimento, in ogni caso, occorre raccogliere i dati identificativi dei soggetti coinvolti nonché i dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione. La verifica dovrà essere terminata al più presto e, comunque, entro trenta giorni dall'istaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico. Nel caso in cui sia impossibile completare correttamente la procedura di adeguata verifica, il soggetto obbligato si deve astenere dall'operazione valutando, sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta. Il differimento delle procedura di adeguata verifica è, inoltre, consentito ai professionisti limitatamente alle ipotesi in cui esaminano la posizione giuridica del cliente o espletano compiti di difesa.
L'articolo 19 indica le modalità appropriate per l'identificazione, la verifica dei dati, l'acquisizione e valutazione sullo scopo e la natura del rapporto. Si prevede l'obbligatoria presenza del cliente o dell'esecutore ai fini della procedura; sono inoltre indicate ipotesi tassative in cui l'obbligo di identificazione si considera assolto anche senza la presenza fisica del cliente, qualora sia possibile verificare l'identità attraverso fonti attendibili e indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione nonché quelle riferibili a soggetti privati, sottoposti alla vigilanza di un'amministrazione pubblica ovvero istituite o gestite per il perseguimento di finalità di pubblico interesse statutariamente definite.
Per quanto riguarda l'assicurazione sulla vita o le altre forme di assicurazione legate ad investimenti, si prevede che i soggetti obbligati applicano altresì misure di adeguata verifica del beneficiario del contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti, non appena individuato o designato, nonché dell'effettivo percipiente della prestazione liquidata e dei rispettivi titolari effettivi.
Gli articoli 20, 21 e 22 recepiscono il Capo III della direttiva (Informazioni sulla titolarità effettiva) e introducono sostanziali innovazioni nella normativa. La necessità di ottenere informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo è considerata un elemento fondamentale per rintracciare criminali che potrebbero altrimenti occultare la propria identità dietro una struttura societaria e, quindi, utilizzare la società per finalità di riciclaggio di denaro e/o di finanziamento del terrorismo.
In tale ambito l'articolo 20 indica i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalla persone fisiche, attribuendo tale qualifica alla persona fisica cui è riferibile la proprietà diretta o indiretta della persona giuridica ovvero attribuibile il controllo della medesima.
Nel caso di una società di capitali, costituisce indicazione di proprietà diretta la partecipazione superiore al 25 per cento del capitale detenuta da una persona fisica, anche per il tramite di società controllate di fiduciarie e per interposta persona. Nel caso in cui non sia possibile individuare in maniera univoca la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con chi esercita il controllo tramite la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, ovvero chi esercita una influenza dominante in assemblea con Pag. 18il controllo dei voti ovvero in forza di vincoli contrattuali. Qualora tali criteri non siano sufficienti per individuare il titolare effettivo, questo coincide con i titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
Nel caso di una persona giuridica privata, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi: i fondatori, ove in vita; i beneficiari (se individuati o facilmente individuabili); i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
L'articolo 21 prevede per le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese e per le persone giuridiche private diverse dalle imprese, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private, l'obbligo di comunicare, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, le informazioni attinenti la propria titolarità effettiva al Registro delle imprese per la conservazione in sezioni ad accesso riservato. Per l'omessa comunicazione è prevista una sanzione da 103 a 1.032 euro, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 2630 del codice civile.
In osservanza di quanto previsto dalla direttiva, si prevede che le autorità competenti (MEF, Autorità di vigilanza, UIF, DIA, Guardia di finanza, DNNA) e le autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale possano accedere a tali informazioni. Si prevede inoltre che, dietro pagamento dei diritti di segreteria, anche i soggetti privati possano accedervi, nel caso in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per tutelare, nel corso di un procedimento giurisdizionale, i propri interessi.
I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, ai sensi dell'articolo 73 del TUIR, sono tenuti all'iscrizione in una apposita sezione speciale del Registro delle imprese.
Le informazioni relative alla titolarità effettiva dei trust sono comunicate, a cura del fiduciario o di altra persona per suo conto, per via esclusivamente telematica e in esenzione dal bollo, al Registro delle imprese per la conservazione. Anche in questo caso è prevista la sanzione da 103 a 1.032 euro in caso di omessa comunicazione.
Le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust riguardano l'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.
Con decreto ministeriale saranno individuati i dati e le informazioni oggetto di comunicazione al Registro delle imprese. Lo stesso provvedimento provvederà a disciplinare i termini e le modalità di accesso alle informazioni da parte dei soggetti autorizzati, nonché le modalità di consultazione e di accreditamento da parte dei soggetti obbligati.
Si stabilisce altresì che la consultazione dei registri non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio.
L'articolo 22 prevede, dal lato dei clienti, l'obbligo di fornire le informazioni aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. Con una disposizione innovativa si prevede l'obbligo, per le imprese dotate di personalità giuridica e per le persone giuridiche private, di acquisire e conservare informazioni accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile Pag. 19nel relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Sono richiamate le norme del TUF (articoli 120 e 122) in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali, quelle del Codice delle assicurazioni (articoli 74 e 77) sulla sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, sull'obbligo di alienazione e sui requisiti dei partecipanti e le norme sulla pubblicità dei patti parasociali previste dal codice civile (articolo 2341-ter).
L'articolo 23 prevede che, in caso di basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti. La norma, conformemente a quanto previsto dall'allegato II alla direttiva 2015/849, fornisce inoltre un elenco non esaustivo di indici e circostanze, relativi alla tipologia di cliente o di prodotto, caratterizzati sintomaticamente da un basso profilo di rischio.
In particolare sono indicate le condizioni per la verifica semplificata da parte delle banche e degli istituti di moneta elettronica in relazione a prodotti di moneta elettronica. Si prevede il ricorso cumulativo delle seguenti condizioni:
lo strumento di pagamento non è ricaricabile ovvero è previsto un limite mensile massimo di utilizzo di 250 euro che può essere speso solo nel territorio della Repubblica (la norma vigente prevede un limite annuale di 2.500 euro);
l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non supera i 250 euro;
lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi;
non è alimentato con moneta elettronica anonima;
l'emittente effettua un controllo sulle operazioni effettuate idoneo a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette;
qualora l'importo memorizzato sul dispositivo sia superiore a 100 euro, tale importo non sia rimborsato o ritirato in contanti.
L'articolo 24, al contrario, in presenza di elevato rischio, stabilisce obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela. In particolare è indicato, conformemente all'allegato III della direttiva 2015/849, un elenco non esaustivo di indici e circostanze, relativi alla tipologia di cliente o di prodotto caratterizzati sintomaticamente da un elevato profilo di rischio. In tali circostanze, l'articolo 25 prevede le modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata stabilendo, al comma 1, i criteri che, in generale, devono guidare i soggetti obbligati chiamati ad adempiervi e, nei commi successivi, le specifiche procedure da attivare a fronte delle ipotesi tassative di adeguata verifica rafforzata contemplate dall'articolo 24, comma 5.
Gli articoli da 26 a 30 individuano ipotesi e modalità di esecuzione dell'adeguata verifica della clientela da parte di soggetti terzi rispetto al rapporto di cui è parte il cliente.
In particolare, l'articolo 26 individua i terzi legittimati all'effettuazione degli adempimenti di verifica del cliente in luogo del soggetto direttamente parte del rapporto.
L'articolo 27 definisce le modalità che assicurano il carattere dell'adeguatezza alla verifica effettuata da soggetti terzi al rapporto.
L'articolo 28 fissa il principio della responsabilità, in ultima istanza, dei soggetti obbligati, parte del rapporto, in ordine all'esaustività e completezza della verifica effettuata da terzi.
L'articolo 29, con una disposizione innovativa, stabilisce il divieto di avvalersi di terzi aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.
L'articolo 30 chiarisce che non può essere considerato terzo il soggetto che, sebbene formalmente distinto dal soggetto obbligato parte del rapporto, sia comunque riconducibile a quest'ultimo in forza Pag. 20di rapporti di dipendenza o di stabile inquadramento nella relativa struttura organizzativa.
Il Capo II disciplina gli obblighi di conservazione e si distingue rispetto alla vigente disciplina (chiamata «obblighi di registrazione») in quanto sono stati eliminati i riferimenti alle specifiche modalità tecniche di registrazione (quali, ad esempio, l'archivio unico informatico).
L'articolo 31 richiede che la documentazione conservata debba consentire, quanto meno, la ricostruzione univoca di determinati elementi essenziali: la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico; i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione; la data, l'importo e la causale dell'operazione; i mezzi di pagamento utilizzati.
L'articolo 32 prescrive che i sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni siano idonei a garantire il rispetto delle norme in materia di proiezione dei dati personali, nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità del decreto legislativo.
L'articolo 33 prevede l'obbligo dell'invio dei dati aggregati all'UIF da parte degli intermediari bancari e finanziari. Rispetto alla norma vigente sono esentati da tale incombenza, oltre agli agenti di cambio e le società fiduciarie), anche gli intermediari assicurativi (agenti, broker e intermediari finanziari) che operano nei rami vita.
L'articolo 34 riproduce la vigente disposizione in materia di utilizzabilità a fini fiscali dei dati e delle informazioni conservate per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Il Capo III disciplina gli obblighi di segnalazione, riproducendo, in gran parte, le disposizioni vigenti.
L'articolo 35, nel disciplinare l'obbligo di segnalazione sospetta, precisa che la segnalazione all'UIF deve essere effettuata prima di compiere l'operazione. Costituisce elemento di sospetto il ricorso frequente e ingiustificato a operazioni in contante, e in particolare il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente (rispetto alla vigente disposizione è eliminato il riferimento alla somma di 15.000 euro).
I soggetti obbligati, come detto, si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta, fatti salvi i seguenti casi:
l'operazione deve essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto;
l'operazione non può essere rinviata tenuto conto della normale operatività;
il differimento dell'operazione potrebbe ostacolare le indagini.
In queste ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano tempestivamente l'UIF. Viene chiarito che la segnalazione si considera tardiva se è effettuata, nonostante la preesistenza degli elementi di sospetto, solo successivamente all'avvio di attività ispettive presso il soggetto obbligato, da parte delle autorità di vigilanza. In ogni caso, è considerata tardiva la segnalazione effettuata decorsi trenta giorni dal compimento dell'operazione sospetta.
L'articolo 36 disciplina, in analogia a quanto attualmente previsto, le modalità di invio della segnalazione all'UIF da parte degli intermediari finanziari, prevedendo un doppio livello di valutazione interno in ordine alla sussistenza del profilo di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. In particolare, è previsto che la persona fisica materialmente preposta alla gestione del rapporto con la clientela segnali tempestivamente al livello superiore (legale rappresentante, titolare di specifica funzione o altro soggetto delegato) le operazioni sospette, rimettendo al suo ulteriore vaglio lo scrutinio in ordine alla sussistenza degli elementi di sospetto Pag. 21e la decisione in ordine all'invio della relativa segnalazione, priva del nominativo del segnalante, all'UIF.
L'articolo 37, come attualmente previsto, disciplina le modalità di segnalazione di operazioni sospette da parte dei professionisti per i quali è previsto, in via alternativa, l'invio della segnalazione all'UIF direttamente o per il tramite dell'organismo di autoregolamentazione di appartenenza. Per le società di revisione, il modello ricalca quello degli intermediari bancari e finanziari, articolato su due livelli.
L'articolo 38 rafforza la tutela della riservatezza del segnalante, prevedendo tra l'altro che, fermo restando l'obbligo dei soggetti obbligati di adottare cautele e procedure idonee a tenere riservata l'identità del segnalante, il nominativo del segnalante non possa essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento e che la sua identità non possa essere rivelata, a meno che l'Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato, quando lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In tal caso devono essere adottate le cautele previste per le operazioni sotto copertura dall'articolo 8 della legge n. 136 del 2010.
L'articolo 39, in maniera conforme a quanto attualmente previsto, vieta ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione. Inoltre, al fine di favorire la circolazione di informazioni rilevanti all'interno di un gruppo o di un'organizzazione unitaria, individua talune deroghe a tale divieto, purché la comunicazione intercorra tra soggetti tenuti all'osservanza di norme e all'attuazione di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
L'articolo 40 riproduce i compiti di analisi della segnalazione in capo all'UIF: oltre alle attività già attualmente assegnate, si prevede che l'UIF mantiene evidenza per dieci anni delle segnalazioni che ritiene infondate, rendendone possibile la consultazione da parte degli organi investigativi. Si prevede inoltre che, ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione, l'UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono richiedere ulteriori informazioni al soggetto segnalante ovvero ai destinatari degli obblighi, nonché alle Pubbliche amministrazioni, sui fatti oggetto di analisi o approfondimento. L'UIF, la Guardia di finanza e la DIA adottano le misure necessarie ad assicurare la riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni.
L'articolo 41, in tema di flusso di ritorno delle informazioni, prevede che il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la DIA, anche sulla base di protocolli di intesa, informano l'UIF degli esiti investigativi dell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette. L'UIF, a sua volta, dà comunicazione al segnalante dell'esito della sua segnalazione.
Il Capo IV, composto unicamente dall'articolo 42, riguarda l'obbligo di astensione dall'instaurazione o dalla prosecuzione del rapporto con il cliente nelle ipotesi in cui i soggetti obbligati versino nell'impossibilità oggettiva (ossia non imputabile) di effettuare compiutamente l'adeguata verifica della clientela. In caso di astensione non sussiste l'obbligo automatico di effettuare la segnalazione di operazione sospetta. I professionisti sono esonerati dall'obbligo di astensione limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo. Per tali casi viene richiamata la norma introdotta nell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 231, concernente l'obbligo di segnalazione tempestiva qualora siano tenuti comunque ad eseguire l'operazione.
Il Capo V introduce norme dirette in particolare ai soggetti convenzionati e agli agenti dei prestatori di servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica. Tali Pag. 22soggetti costituiscono gli operatori che svolgono l'attività di money transfer per conto di intermediari nazionali o europei. In considerazione del fatto che tale settore è particolarmente esposto a rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, si prevede una disciplina specifica volta a sottoporre a maggiori controlli la rete distributiva, a prescindere dalla loro tipologia e dal fatto che si tratti di intermediari nazionali o di intermediari comunitari operanti in Italia.
L'articolo 43 prevede che i prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le rispettive succursali e i punti di contatto centrale adottano procedure e sistemi di controllo volti a garantire la professionalità e la liceità dell'azione dei soggetti convenzionati e dei loro agenti: questi soggetti sono gli operatori convenzionati ovvero agenti comunque denominati, diversi dagli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco tenuto dall'OAM, l'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Gli agenti in attività finanziaria, di cui all'articolo 128-quater del TUB, rientrano infatti nella categoria degli altri operatori finanziari (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2007, come novellato dallo schema di decreto) e in quanto tali costituiscono già dei soggetti obbligati.
Le procedure e i sistemi di controllo, sempre in base all'approccio basato sul rischio, devono assicurare quanto meno: l'adeguata verifica della clientela, la conservazione dei documenti e la segnalazione delle operazioni sospette; l'adozione di specifici programmi di formazione sul tema dell'antiriciclaggio; la garanzia di requisiti reputazionali degli agenti; la previsione di meccanismi di immediata estinzione del rapporto di convenzionamento o del mandato in caso del venir meno dei requisiti reputazionali ovvero in caso di gravi e ripetute infrazioni.
I suddetti obblighi sono indistintamente applicabili ad istituti nazionali, istituti esteri, operanti tramite succursale e istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio nazionale e operanti sul mercato tramite agenti a vario titolo convenzionati. Per questi ultimi, conformemente a quanto previsto dall'articolo 45 della direttiva, la disposizione in esame introduce l'obbligo di istituzione di un punto di contatto centrale, responsabile di assicurare il corretto adempimento degli obblighi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli intermediari comunitari operanti sul mercato italiano. Si specifica altresì l'obbligo di immediata istituzione del punto di contatto e la relativa soggezione agli obblighi e alle responsabilità per esso previsti, salvo il potere della Banca d'Italia di dettare disposizioni attuative, vigilando sulla relativa osservanza, coerenti agli standard tecnici che la Commissione europea adotterà in materia di requisiti dimensionali ed organizzativi dei punti di contatto centrale.
L'articolo 44 disciplina gli adempimenti antiriciclaggio a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti dei prestatori di servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica (IMEL).
Tali soggetti devono acquisire i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e trasmetterli all'intermediario entro 20 giorni dall'operazione. Nel caso di agenti di intermediari comunitari operanti in assenza di succursale sul territorio italiano, la comunicazione con i dati acquisiti deve essere trasmessa al punto di contatto centrale. In caso di operazioni occasionali, anche di importo inferiore a 15.000 euro, la comunicazione è inviata prima della relativa esecuzione.
In merito alla formulazione della norma segnala come nella lettera a) del comma 1 sia opportuno eliminare la parola «li» che non appare congruente nel contesto della disposizione.
Per gli stessi soggetti sono previsti inoltre obblighi di conservazione e di comunicazione in ordine al possibile inoltro di segnalazione di operazione sospetta.
Gli adempimenti descritti nell'articolo 44 non si applicano al servizio di pagamento di bollettini erogato dai prestatori Pag. 23di servizi di pagamento, sulla base di un contratto di esternalizzazione, tramite soggetti non abilitati alla promozione e alla conclusione di contratti aventi a oggetto servizi di pagamento, purché il bollettino riporti i dati necessari al pagamento impressi a stampa in modo da consentirne la gestione in via automatizzata dal terminale utilizzato dal soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'utente; il terminale dell'operatore incaricato non consenta in alcun modo di effettuare interventi manuali in grado di alterare le attività gestite in modo automatico.
L'articolo 45 istituisce presso l'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), di cui all'articolo 128-undecies del TUB un registro pubblico informatizzato, destinato ad accogliere e censire gli estremi identificativi e logistici di soggetti a vario titolo convenzionati e costituenti la rete di distribuzione commerciale dei prestatori di servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica (IMEL).
Il registro è periodicamente alimentato dalle comunicazioni cui gli istituti sono tenuti direttamente (in quanto nazionali o operanti sul territorio nazionale tramite succursale) ovvero per il tramite del punto di contatto (con riferimento agli istituiti stabiliti in Italia senza succursale). Un'apposita sottosezione ad accesso riservato del registro è dedicata ad accogliere le comunicazioni dei predetti istituti, relative all'intervenuta cessazione del rapporto di convenzionamento per il venir meno dei requisiti reputazionali ovvero nel caso di gravi o ripetute infrazioni.
La norma individua altresì i principi cui il registro deve essere improntato e stabilisce espressamente che gli oneri per la sua implementazione e per lo sviluppo siano integralmente a carico dei soggetti tenuti ad effettuare le prescritte comunicazioni.
Il Capo VI riguarda gli obblighi di comunicazione, prevedendo innanzitutto, all'articolo 46, che i componenti degli organi di controllo interni presso i soggetti obbligati (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione) sono tenuti a comunicare senza ritardo le operazioni ritenute potenzialmente sospette di cui abbiano avuto conoscenza nell'esercizio della propria funzione, al legale rappresentante ovvero a un suo delegato presso l'ente. Gli stessi soggetti devono inoltre informare, senza ritardo, anche le competenti autorità e amministrazioni e organismi interessati dei fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime degli obblighi antiriciclaggio previsti dal Titolo II del decreto legislativo n. 231 e dalle relative disposizioni attuative, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività.
L'articolo 47 prevede l'obbligo per i soggetti obbligati di trasmettere alla UIF, secondo modalità e tempi dettati in apposite istruzioni attuative, al di fuori degli obblighi di segnalazione, comunicazioni aventi ad oggetto operazioni considerate a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sulla base di criteri oggettivi. La norma esclude che, salvo eccezioni specificamente indicate nelle predette istruzioni, possano contestualmente configurarsi l'obbligo di comunicazione oggettiva e l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, relativamente alla medesima fattispecie.
Il Capo VII, relativo alla segnalazione delle violazioni, contiene il solo articolo 48, il quale introduce anche nell'ambito della normativa di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo la procedura di cosiddetto whistleblowing, stabilendo che i soggetti obbligati predispongano processi idonei a garantire che i dipendenti o le persone in posizione comparabile possano segnalare, a livello interno, le violazioni delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, attraverso uno specifico canale anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alla dimensione del soggetto obbligato interessato. Coloro che effettuano tali segnalazioni interne devono essere tutelati contro condotte ritorsive provenienti sia dall'interno che dall'esterno.Pag. 24
L'articolo 3 dello schema di decreto sostituisce integralmente il Titolo III (rubricato Misure ulteriori) del decreto legislativo n. 231 del 2007, dettando disposizioni, contenute negli articoli da 49 a 51, in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.
L'unica modifica di rilevo, contenuta nell'articolo 49, consiste nella definitiva eliminazione dei libretti di deposito bancari o postali al portatore. Gli intermediari non potranno emetterli a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo. I detentori dei libretti al portatore esistenti dovranno estinguerli entro il 31 dicembre 2018.
Al riguardo ricorda che l'articolo 49 prevede il divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore per somme maggiori o uguali a 3.000 euro. Tale soglia è stata così modificata da ultimo dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 898). In tale occasione non è stata modificata la soglia di 1.000 euro per il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore che era stata così fissata, insieme alla generale soglia per il trasferimento del contante, dall'articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011.
La norma vigente, al comma 13 prevede che i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2012. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.
In merito segnala come, a differenza delle precedenti versioni dell'articolo 49, non sia riprodotta la disposizione che demanda alle banche e a Poste Italiane S.P.A. di dare ampia diffusione e informazione della nuova norma.
L'articolo 50 ribadisce il divieto di apertura di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e quello di analoghi strumenti, aperti presso Stati esteri.
L'articolo 51 definisce il contenuto dell'obbligo di comunicazione da parte dei soggetti obbligati al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni alle disposizioni che pongono limitazioni alla circolazione del contante di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività. Con una nuova disposizione si prevede che la medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.
L'articolo 4 dello schema di decreto sostituisce integralmente il Titolo IV del decreto legislativo n. 231 del 2007, introducendo, negli articoli da 52 a 54, nuove disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco. Le norme contenute nel vigente Titolo IV sono state inglobate in altre disposizioni.
Tali nuove disposizioni derivano da analisi effettuate, in particolare dal Comitato di sicurezza, dalle quali emergono notevoli criticità sotto il profilo dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel settore dei giochi, in particolar modo per quanto riguarda il gioco online e le videolottery (VLT).
L'articolo 52 prevede l'obbligo, per i concessionari di gioco, destinatari degli obblighi previsti in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di adottare procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti i soggetti che ne compongono la rete distributiva e di cui i medesimi concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco.
I concessionari, in particolare, devono adottare procedure e sistemi di controllo in grado di garantire la verifica che i distributori e gli esercenti siano in possesso, nel corso del rapporto, dei requisiti reputazionali e che adottino gli standard e i presidi antiriciclaggio stabiliti dai concessionari. Pag. 25
Le procedure e i sistemi di controllo devono essere in grado i monitorare la tipologia delle operazioni di gioco, le possibile anomalie e i comportamenti che favoriscano ovvero non riducano il rischio di irregolarità.
Con specifico riferimento al gioco tramite VLT si prevede che devono essere monitorate le singole operazioni riferire ad ogni sessione di gioco nel periodo temporale massimo di una settimana e i comportamenti anomali legati all'entità insolitamente elevata degli importi erogati rispetto a quelli puntati.
Con riferimento al gioco online devono essere monitorati i conti di gioco sospesi e con movimentazioni rilevanti e quelli caratterizzati da una concentrazione anomala di vincite o perdite in un arco temporale limitato, specie se verificatesi su giochi in cui c’è interazione tra giocatori. Devono essere inoltre monitorati la tipologia degli strumenti di ricarica utilizzati, la frequenza e le fasce orarie delle transazioni di ricarica e le anomalie nell'utilizzo del conto di gioco per come desumibili dal rapporto tra depositi e prelievi.
I concessionari di gioco devono adottare meccanismi di immediata estinzione del rapporto contrattuale nei casi in cui gli esercenti perdano i requisiti reputazionali ovvero non osservino gli standard e i presidi antiriciclaggio previsti dai concessionari.
Si prevede, inoltre, che il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in favore di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario è subordinato all'adozione di procedure e sistemi equivalenti a quelli appena descritti. Il controllo sulla verifica dell'osservanza degli adempimenti a cui sono tenuti i concessionari è attribuito all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale inoltre emana linee guida ad ausilio dei concessionari e adotta ogni iniziativa utile a sanzionarne l'inosservanza.
L'articolo 53 introduce specifici obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione per gli operatori del gioco (online, su rete fisica, case da gioco), integrando quanto già disposto nei Capi I e II del Titolo II.
In particolare, con riferimento all'attività di gioco online, al fine di mitigare l'elevato rischio di infiltrazione criminale che presenta tale attività, è imposto l'obbligo di identificazione del giocatore attraverso lo strumento del conto di gioco che può essere ricaricato esclusivamente attraverso mezzi di pagamento tracciabili. Gli operatori di gioco online hanno obblighi di conservazioni delle informazioni richieste per un periodo di dieci anni. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontra l'autenticità dei dati contenuti nei documenti presentati dai richiedenti l'apertura dei conti di gioco anche attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità, istituito dal Titolo V-bis del decreto legislativo n. 141 del 2010, il quale si articola in un Archivio centrale informatizzato e in un Gruppo di lavoro, il quale svolge funzioni di coordinamento, impulso e indirizzo per l'individuazione e attuazione delle strategie di prevenzione delle frodi identitarie e stabilisce le linee guida per l'elaborazione, sotto il profilo statistico, dei dati contenuti nell'archivio centrale stesso.
In merito segnala come, con riferimento al sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità, il riferimento normativo più appropriato sia al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, laddove la norma fa ora riferimento al decreto legislativo n. 64 del 2011, che ha integrato il predetto decreto legislativo n. 141 del 2010.
In tale contesto il comma 5 dell'articolo 53 prevede che le attività di identificazione del cliente, ferme restando le responsabilità del concessionario (soggetto obbligato agli obblighi disciplinati dal Titolo II), sono effettuate dai distributori e dagli esercenti per quanto riguarda il settore dei servizi di gioco pubblico su rete fisica a diretto contratto con la clientela «ovvero attraverso apparecchi videoterminali».
Al riguardo ravvisa l'opportunità di chiarire meglio la disposizione, definendo Pag. 26di quali apparecchi si tratta – VLT o AWP – anche tenendo conto di quanto stabilito nei commi seguenti, che riguardano le sole VLT.
Il comma 6 prevede che i distributori e gli esercenti di gioco su rete fisica procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che richiede o effettua, presso il medesimo operatore, operazioni di gioco, per un importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, l'identificazione del cliente deve avvenire indipendentemente dall'importo dell'operazione effettuata.
Il comma 7, con riferimento ai giochi offerti tramite apparecchi VLT, prevede che i distributori e gli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, osservano le disposizioni in materia di adeguata verifica e conservazione nei casi in cui il valore nominale del ticket sia di importo pari o superiore ai 500 euro.
Il comma 8 stabilisce che i distributori e gli esercenti inviano i dati acquisiti al concessionario di riferimento entro 10 giorni e assicurano la conservazione dei dati per un periodo di due anni.
I gestori di case da gioco, analogamente a quanto previsto per il gioco su rete fisica, applicano le misure di identificazione e verifica dell'identità del cliente qualora il valore delle transazioni effettuate per l'acquisto o cambio di gettoni o di altri mezzi di gioco ovvero per l'incasso di vincite da parte del cliente sia di importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, l'identificazione del cliente deve avvenire quale che sia l'importo dell'operazione effettuata. Assicurano la conservazione dei dati e delle informazioni, per un periodo di dieci anni. I gestori dei casinò sottoposti al controllo pubblico devono identificare i clienti già all'ingresso della casa da gioco.
L'articolo 54 prevede l'elaborazione di standard tecnici specifici per gli operatori di gioco a cura delle amministrazioni interessate e forme di cooperazione tra il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane.
L'articolo 5 dello schema di decreto, attinente agli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, sostituisce i Capi I, II e III del Titolo V del decreto legislativo n. 231 del 2007, relativi, rispettivamente, alle sanzioni penali e alle sanzioni amministrative previste per la violazione degli obblighi recati dal medesimo decreto legislativo n. 231, nonché alle disposizioni finali in materia.
In estrema sintesi, il comma 1, che sostituisce il Capo I del Titolo V del decreto legislativo n. 231, distingue più nettamente le fattispecie che costituiscono delitto da quelle che hanno natura di contravvenzione.
Il comma 2, che sostituisce invece il Capo II del predetto Titolo V, rinvia sostanzialmente, per il procedimento di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative, alla legge n. 689 del 1981; inoltre, dopo avere elencato le diverse sanzioni previste per le violazioni della normativa antiriciclaggio, si delinea un procedimento sanzionatorio specifico e detta particolari disposizioni sui criteri di determinazione della sanzione e sul pagamento in misura ridotta.
Il comma 3 dello schema di decreto legislativo sostituisce il Capo III del Titolo V del decreto legislativo n. 231 del 2007, contenente disposizioni finali.
L'articolo 6 dello schema di decreto apporta una serie di modificazioni al decreto legislativo n. 109 del 2007, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.
L'articolo 1 del decreto legislativo n. 109, come sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6, contiene le definizioni dei termini utilizzati nel presente decreto, senza discostarsi nella sostanza dalla vigente versione dell'articolo 1, laddove i termini oggetto di definizione siano già presenti. Pag. 27
Risultano aggiuntive le definizioni relative alle «amministrazioni interessate» e al «finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa», mentre non viene riproposto il riferimento al decreto-legge n. 143 del 1991 come «legge antiriciclaggio».
La nuova versione dell'articolo 1 introduce inoltre nel novero dei «fondi» anche le polizze assicurative concernenti i rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.
Al riguardo segnala come, in attuazione agli obblighi internazionali derivanti dalla Raccomandazione n. 3 del Financial Action Task Force il Parlamento europeo e il Consiglio hanno recentemente presentato una proposta di direttiva nell'ambito del «Piano d'azione per il rafforzamento della lotta al finanziamento del terrorismo» elaborato dalla Commissione europea. Su tale proposta il Ministero della giustizia ha già predisposto una relazione.
L'articolo 2 del decreto legislativo n. 109, come sostituito dalla lettera b) del comma 1, individua nel contrasto al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa le finalità del decreto, escludendo la sua applicazione alle sanzioni nei confronti di Paesi terzi.
La nuova formulazione proposta innova quella vigente nel senso di introdurre fra le finalità del decreto legislativo n. 109 anche il contrasto all'uso del sistema finanziario per il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.
L'articolo 3 del decreto legislativo n. 109, come sostituito dalla lettera c) del comma 1, disciplina la composizione, il funzionamento e i compiti del Comitato di sicurezza finanziaria.
La nuova formulazione proposta si discosta da quella vigente per i seguenti profili:
1) introduzione nel novero delle finalità delle funzioni del Comitato anche del contrasto alle attività di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa;
2) aggiunta di due membri al Comitato, previsione di membri supplenti e disciplina dell'ipotesi di assenza del presidente titolare;
3) stabilizzazione della nomina dei soggetti da parte del Ministro dello sviluppo economico e dell'Agenzia delle dogane, finora coinvolti solo in relazione al contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa;
4) modifiche formali o di limitata portata innovativa, disposizioni di coordinamento e introduzione a fini di specificazione o sostituzione di alcuni riferimenti normativi.
L'articolo 4 del decreto legislativo n. 109, come sostituito dalla lettera d) del comma 1, delinea i tratti essenziali e i termini della procedura di congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti dai soggetti designati dal Consiglio di sicurezza dell'ONU al fine di contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e delle attività ad esso equiparate ai fini del presente decreto.
La nuova formulazione proposta dell'articolo 4 si conforma alle precedenti modifiche in ordine all'espressa introduzione della finalità rappresentata dal contrasto alle attività di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Il comma 2 risulta aggiuntivo rispetto al testo vigente, prevedendo che il decreto del MEF previsto dal comma 1 (con il quale si dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato), salva diversa indicazione in esso espressamente contenuta, ha durata semestrale ed è rinnovabile nelle medesime forme e modalità. In ogni caso, il medesimo decreto cessa di avere efficacia al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle deliberazioni di cui al comma 1.Pag. 28
Il nuovo articolo 4-bis del decreto legislativo n. 109, come sostituito dalla lettera e) del comma 1, prevede e disciplina il congelamento di fondi e risorse da parte delle autorità nazionali nelle more dell'adozione dei provvedimenti di designazione disposti dalle Nazioni Unite. Viene inoltre disciplinata la fattispecie in cui un altro Stato indirizza alle autorità italiane una richiesta di congelamento.
L'articolo contiene una disciplina aggiuntiva rispetto alla vigente versione del decreto legislativo n. 309.
Il nuovo articolo 4-ter del decreto legislativo n. 109, inserito dalla lettera e) del comma 1, prevede e disciplina la facoltà concessa al Comitato di sicurezza finanziaria di formulare alle competenti autorità internazionali proposte di designazione di soggetti da inserire in apposite liste.
Il nuovo articolo disciplina la materia finora regolata dai commi 10 e 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo, caratterizzandosi, unitamente agli articoli seguenti, per un maggior grado di dettaglio della normativa, ampiamente articolata rispetto alla normativa vigente. Viene eliminata la previsione per la quale, quando, sulla base delle informazioni acquisite, sussistono sufficienti elementi per formulare alle competenti autorità internazionali, sia delle Nazioni unite sia dell'Unione europea, proposte di designazione e sussiste il rischio che i fondi o le risorse economiche da sottoporre a congelamento possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di attività terroristiche, il presidente del Comitato ne fa segnalazione al procuratore della Repubblica competente ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 575 del 1965.
Il nuovo articolo 4-quater del decreto legislativo n. 109, anch'esso inserito dalla lettera e) del comma 1, individua gli elementi che il Comitato di sicurezza finanziaria deve valutare per la presentazione della proposta di inserimento dei soggetti nelle apposite liste, indica gli elementi e gli allegati che devono essere contenuti nella proposta motivata che le forze di polizia trasmettono al Comitato e attribuisce a quest'ultimo la facoltà di richiedere alla Guardia di finanza l'acquisizione dei precedenti fiscali e lo sviluppo degli accertamenti riguardanti la posizione economica, finanziaria e patrimoniale dei soggetti in via di designazione.
L'articolata normativa definita dal nuovo articolo non risulta presente nella vigente versione del decreto legislativo n. 109 del 2007.
Il nuovo articolo 4-quinquies del decreto legislativo n. 109, a sua volta inserito dalla lettera e) del comma 1, indica gli elementi che devono essere resi noti con la notifica ai soggetti designati dell'avvenuta iscrizione dei loro nominativi nelle liste, in relazione alla quale vengono altresì individuati i soggetti responsabili della sua esecuzione. Viene altresì prevista la comunicazione di tali inserimenti alle amministrazioni rappresentate nel Comitato e agli intermediari bancari e finanziari, nonché il periodico riesame della posizione dei soggetti inseriti nelle liste.
L'articolata normativa definita dall'articolo non risulta presente nella vigente versione del decreto legislativo n. 109 del 2007.
Il nuovo articolo 4-sexies del decreto legislativo n. 109, anch'esso inserito dalla lettera e) del comma 1, definisce la procedura e i criteri per la proposta da parte del Comitato alle competenti autorità nazionali ed internazionali ai fini della cancellazione dalle liste di soggetti in esse inseriti.
La normativa definita dall'articolo sviluppa ampiamente la laconica previsione relativa alle proposte di cancellazione dalle liste, recata dal comma 12 del vigente articolo 3 del decreto legislativo n. 109.
Il nuovo articolo 4-septies del decreto legislativo n. 109, inserito dalla lettera e) del comma 1, delinea le procedure di esenzione dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche, riproducendo poi in sostanza la già descritta normativa in materia di notifiche e comunicazioni.
La normativa definita dall'articolo sviluppa ampiamente la laconica previsione relativa alle istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche Pag. 29presentate dai soggetti interessati, recata dal comma 11 del vigente articolo 3 del decreto legislativo n. 109.
L'articolo 5 del decreto legislativo n. 109, sostituito dalla lettera f) del comma 1, stabilisce gli effetti delle misure di congelamento di fondi e di risorse economiche, di fatto corrispondenti ad una totale indisponibilità dei fondi e delle risorse medesime, restando salvi le attribuzioni dell'Agenzia del demanio e gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi.
L'articolo non presenta differenze, se non quelle determinate da esigenze di coordinamento, rispetto alla formulazione vigente.
La lettera g) del comma 1 introduce una modifica meramente formale alla rubrica dell'articolo 6 in tema di adempimenti a carico delle Amministrazioni che curano la tenuta dei pubblici registri.
L'articolo 7 del decreto legislativo n. 109, sostituito dalla lettera h) del comma 1, individua il contenuto e i destinatari delle comunicazioni che i soggetti obbligati ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2007 sono tenuti ad effettuare in relazione alle operazioni di congelamento disposte e ai rapporti e alle operazioni riconducibili ai soggetti designati ovvero a quelli in via di designazione.
Rispetto alla vigente versione dell'articolo, la nuova formulazione proposta si differenzia in quanto i soggetti obbligati (peraltro in larga parte coincidenti con quelli già previsti) non sono individuati in relazione ad una disposizione (l'articolo 2 del decreto legislativo n. 56 del 2004, peraltro abrogato) non specificamente dedicata a tale materia, bensì alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite.
I soggetti obbligati sono individuati negli intermediari finanziari e negli altri soggetti esercenti attività finanziaria, nei professionisti, nei revisori contabili, nei soggetti indicati dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 231 del 2007 (società di gestione accentrata di strumenti finanziari; società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari; società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari; società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari; esercenti attività subordinate al possesso di licenze, di autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività e relative al commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, alla fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, alla fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al commercio di cose antiche, all'esercizio di case d'asta o galleria d'arte, alla mediazione; succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero; uffici della pubblica amministrazione) e dall'articolo 14 del medesimo decreto legislativo (operatori che svolgono le attività di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio attività specificatamente richieste dalla norme: a) recupero di crediti per conto terzi; b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate; c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate; d) gestione di case da gioco; e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici; e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in Pag. 30possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; f) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
L'articolo 10 del decreto legislativo n. 109, sostituito dalla lettera i) del comma 1, indica le finalità delle attribuzioni e i compiti affidati all'Unità di informazione finanziaria (UIF) nell'ambito della materia del decreto legislativo.
L'articolo riproduce sostanzialmente la versione vigente dello stesso, specificando espressamente la finalità del contrasto al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e puntualizzando che presupposto per la circolazione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche è l'acquisizione delle informazioni da parte degli organismi internazionali.
L'articolo 11 del decreto legislativo n. 109, sostituito dalla lettera l) del comma 1, indica le finalità delle attribuzioni e i compiti affidati al Nucleo speciale di polizia valutaria nell'ambito della materia del decreto.
L'articolo ricalca sostanzialmente quello vigente, limitandosi ad aggiornare la normativa di riferimento per le operazioni di notifica e ad aggiungere la previsione per cui il Comitato, valutata la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina internazionale, comunitaria e nazionale, autorizza la Guardia di finanza a compiere ogni attività necessaria ad assicurare la piena e tempestiva attuazione delle misure di congelamento.
L'articolo 12 del decreto legislativo n. 109, sostituito dalla lettera m) del comma 1, individua i compiti dell'Agenzia del demanio nella custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento, definendone poi le modalità di attuazione, con particolare riferimento alla figura del custode e dell'amministratore. Viene inoltre disciplinato il caso in cui l'operazione di congelamento si sovrapponga a provvedimenti di sequestro o confisca disposti nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi. La norma disciplina anche l'eventuale prosecuzione dell'attività dell'azienda oggetto di congelamento ed individua le modalità con cui fronteggiare le spese correlate alla custodia e all'amministrazione. Viene infine regolamentata la fase dell'eventuale restituzione dei beni congelati al loro legittimo titolare, prevedendo, nel caso di disinteresse dello stesso, la vendita dei medesimi.
L'articolo ricalca sostanzialmente quello vigente, limitandosi ad aggiornare la normativa di riferimento per le operazioni di notifica e per la gestione dei beni acquisiti al patrimonio dello Stato e dedicati a finalità sociali, ai sensi del comma 15.
L'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 109, inserito dalla lettera n) del comma 1, prevede la possibilità di modalità alternative nell'esecuzione del congelamento delle risorse economiche.
L'articolo ricalca sostanzialmente la previsione vigente recata dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 109.
L'articolo 13 del decreto legislativo n. 109, sostituito dalla lettera o) del comma 1, stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 109.
In particolare, il comma 1 modifica l'importo delle sanzioni, stabilendo in misura fissa il minimo e il massimo edittale, mentre l'attuale versione prevede sanzioni rapportate al valore dell'operazione compiuta (la metà come pena minima e il doppio come pena massima). Il comma 3 sostituisce invece una disposizione riguardante la disciplina della procedura per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2. Tale ultima materia viene comunque ampiamente disciplinata dagli articoli 13-ter e 13-quater.
L'articolo 13-bis del decreto legislativo n. 109, inserito dalla lettera p) del comma 1, disciplina i casi in cui le sanzioni sono accompagnate dalla loro pubblicazione sul Pag. 31sito web del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore.
L'articolo risulta integralmente aggiuntivo rispetto alla disciplina vigente.
L'articolo 13-ter del decreto legislativo n. 109, anch'esso inserito dalla lettera p) del comma 1, introduce un complesso di criteri finalizzati alla modulazione delle sanzioni di cui all'articolo 13, potendosi giungere ad irrogarle all'interno di un ambito compreso fra 1/3 del minimo edittale e il triplo del massimo edittale.
L'articolo risulta integralmente aggiuntivo rispetto alla disciplina vigente.
L'articolo 13-quater del decreto legislativo n. 109, a sua volta aggiunto dalla lettera p) del comma 1, reca una dettagliata descrizione della procedura per la contestazione delle violazioni e per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni, precisando termini e relative decadenze, nonché facoltà delle pubbliche amministrazioni e diritti spettanti ai soggetti coinvolti dall'apertura dei procedimenti.
L'articolo risulta integralmente aggiuntivo rispetto alla disciplina vigente.
L'articolo 14 del decreto legislativo n. 109, sostituito dalla lettera q) del comma 1, reca la disciplina per il ricorso in sede giurisdizionale avverso i decreti sanzionatori, integrandola con la previsione della sospensione del procedimento qualora si evidenzi che la decisione del ricorso dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto dell'indagine o il segreto di Stato. L'articolo modifica la competenza a decidere del ricorso, trasferendola dal TAR al Tribunale civile di Roma; inoltre viene prevista l'applicazione, in quanto compatibile, dell'articolo 152-bis (in materia di liquidazione dei compensi spettanti a gli avvocati) «del codice di procedura civile» e l'affluenza ai fondi destinati all'incentivazione del personale delle spese liquidate in favore dell'amministrazione.
Al riguardo rileva come il riferimento normativo appena citato dovrebbe essere effettuato all'articolo 152-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
Le lettere r) e s) del comma 1 dell'articolo 6 dello schema di decreto legislativo recano modifiche meramente formali al predetto decreto legislativo n. 309 del 2007.
L'articolo 7 dello schema di decreto legislativo, che attiene prevalentemente alle competenze della Commissione, Giustizia, oltre a recare modificazioni dei riferimenti normativi e norme di coordinamento al decreto legislativo n. 195 del 2008, sostituisce il precedente apparato sanzionatorio contenuto nell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 195 (recante modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005) e disciplina la stesura di relazioni da fornire al Comitato di sicurezza finanziaria.
Per quanto riguarda gli aspetti attinenti ai profili di interesse della Commissione Finanze, la lettera g), sostituendo il comma 1 dell'articolo 10 del predetto decreto legislativo n. 195 del 2008, prevede che la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 marzo di ogni anno, relazioni analitiche sulle attività rispettivamente svolte per prevenire e accertare le violazioni di cui al presente decreto.
La lettera h) reca una modifica al comma 3 dell'articolo 10 del predetto decreto legislativo n. 195, relativamente al riferimento normativo relativo alla predisposizione della relazione del Comitato per la sicurezza finanziaria al Ministro dell'economia e delle finanze.
La lettera i) reca una modifica al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 195, relativamente al riferimento normativo riguardante la relazione che il Ministro dell'economia e delle finanze, integrando al suo interno la relazione redatta dal Comitato per la sicurezza finanziaria, presenta al Parlamento.
L'articolo 8 dello schema di decreto legislativo reca una serie di modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, necessarie ad adeguarne portata e contenuto alle modifiche correlate all'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, essenzialmente Pag. 32al fine di garantire il coordinamento tra le disposizioni modificate da altre parte dello schema di decreto e l'ordinamento nazionale.
I commi da 1 a 6 apportano modifiche ed integrazioni alle disposizioni vigenti in materia di prestatori di servizi di pagamento di cui al Titolo VI del Testo unico bancario (articoli 128-quater, 128-decies e 128-duodecies del TUB), nonché al decreto legislativo n. 141 del 2010, per tenere conto delle nuove disposizioni introdotte dallo schema di decreto legislativo al Titolo II del decreto legislativo n. 231 del 2007. In particolare, si tratta di modifiche concernenti i soggetti convenzionati e gli agenti di istituti di pagamento e di istituti di moneta elettronica, nonché i prestatori di servizi di valuta virtuale.
Il comma 1 integra l'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 141 del 2010, di attuazione della Direttiva 2008/48/CE, relativo alla disciplina dei contratti di credito ai consumatori e modifiche del Titolo VI del TUB.
In particolare, intervenendo sulla disciplina dell'attività dei cambiavalute, sono aggiunti, dopo il comma 8 del predetto articolo 17-bis, i commi 8-bis e 8-ter, in cui si stabilisce che le relative previsioni si applichino anche ai prestatori di servizi che sono autorizzati all'utilizzo di valuta «virtuale», così come definiti nell'articolo 1, comma 2, lettera ff), del decreto legislativo n. 231 del 2007, sempre che risultino iscritti nell'apposita sezione «speciale» del registro speciale ivi previsto dal comma 1 del medesimo articolo.
Nel contempo, si prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, siano stabilite le modalità e la tempistica attraverso cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta «virtuale» saranno tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze la propria operatività sul territorio nazionale e alla iscrizione alla sezione «speciale» del registro, prevedendosi che la comunicazione costituirà d'ora innanzi imprescindibile condizione per l'esercizio legale dell'attività. È stabilito che lo stesso decreto rechi altresì la previsione di forme di cooperazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le forze di polizia, in modo tale da assicurare l'interdizione dell'erogazione dei servizi connessi all'utilizzo di valuta «virtuale» per gli operatori che non ottemperino all'obbligo di comunicazione.
Il comma 2 modifica la disciplina relativa agli agenti di attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater del TUB, specificando che la disciplina prevista dal comma 6, che riguarda coloro che prestano esclusivamente servizi di pagamento, deve essere riferita agli Agenti in «attività finanziaria».
Il comma 3 sostituisce il comma 7 dell'articolo 128-quater del TUB, laddove, tra l'altro, si disciplinano i casi di «esclusione» dalla riserva per esercizio dell'attività finanziaria, per coloro che prestino «servizi di pagamento», prevedendo che la riserva di attività ivi prevista non si applichi ai soggetti convenzionati e agli agenti comunque denominati che prestino servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o prestatori di mezzi di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario. La novella stabilisce altresì che, al fine di consentire l'esercizio dei controlli e l'adozione delle misure previste dall'articolo 128-duodecies, nonché delle misure dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, gli istituti de quo sono comunque tenuti alla designazione di un punto di «contatto» centrale ai sensi delle disposizioni contenute nel testo unico delle norme antiriciclaggio.
Il comma 4 integra il testo dell'articolo 128-quater del TUB, ivi inserendo il comma 7-bis, attraverso cui si stabilisce che i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario, sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 128-undecies del TUB, per l'iscrizione in apposita Pag. 33sezione del registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 231 del 2007, gli estremi identificativi del punto di «contatto» di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii), del medesimo decreto legislativo n. 231 (inserito dallo schema di decreto legislativo), per il tramite del quale essi operano sul territorio nazionale. Si prevede altresì che anche il punto di contatto sia tenuto a comunicare all'Organismo l'avvio della propria operatività e ogni variazione ad essa attinente, nella periodicità e modalità che verranno stabiliti dal medesimo Organismo. Il dispositivo prevede che l'omessa comunicazione è sanzionata ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 231 del 2007.
Il comma 5 modifica dei riferimenti normativi contenuti nel comma 3 dell'articolo 128-decies del TUB, relativamente al rapporto intercorrente tra il punto di contatto e la Banca d'Italia circa il rispetto delle norme vigenti in tema di vigilanza (di cui al Titolo VI del TUB), laddove la norma vigente prevede che gli altri soggetti «creditizi» adempiano all'obbligo di segnalazione delle operazioni «sospette», trasmettendola al titolare dell'attività o al legale rappresentante, o a un suo delegato, per le finalità dell'inoltro della segnalazione all'UIF. In tale contesto la novella inserisce un diretto richiamo all'articolo 43, comma 3, del medesimo TUB, ivi prevedendosi, per ciò che concerne d'ora innanzi la veicolazione all'UIF delle segnalazioni di operazioni sospette, che questa debba essere comunicata dai medesimi soggetti agli ordini professionali di appartenenza, i quali saranno quindi tenuti alla segnalazione all'UIF.
Il comma 6 sostituisce il comma 1-bis dell'articolo 128-duodecies del TUB, prevedendo che, in caso di inosservanza, da parte del punto di «contatto» costituito dagli Ordini professionali, di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2007, degli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali ad esso applicabili, l'Organismo competente alla gestione dei registri di cui all'articolo 128-undecies ne debba dare pronta comunicazione all'autorità dello Stato d'origine. È stabilito, altresì, che qualora la predetta autorità non adotti alcun provvedimento, ovvero, adotti provvedimenti ritenuti inadeguati, l'Organismo ne darà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, che potrà interdire l'esercizio dell'attività sul proprio territorio nazionale. Si prevede inoltre che il Ministero dell'economia e delle finanze è tenuto a fornire comunque comunicazione all'autorità dello Stato d'origine circa l'adozione suddetti provvedimenti.
Il comma 7 provvede agli adeguamenti da apportarsi al decreto-legge n. 167 del 1990 (relativo alla rilevazione a fini fiscali di trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori), rispetto alle previsioni introdotte per effetto delle novelle al decreto legislativo n. 231 del 2007 apportate dallo schema di decreto legislativo, al fine di consentire la predisposizione di un quadro normativo coordinato con le disposizioni vigenti in materia di monitoraggio fiscale dei flussi finanziari.
In particolare, alla lettera a), si modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 231 del 2007, relativo ai trasferimenti attraverso intermediari, aggiornando l'elenco e la denominazione dei soggetti che, intervenendo anche attraverso movimentazione di conti nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle predette operazioni, anche se effettuate in valuta virtuale, per un importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente, dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata, per le operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR. Tali soggetti obbligati sono: gli intermediari bancari e finanziari, le società fiduciarie e i soggetti che esercitano attività di cambio valuta e i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale.Pag. 34
La lettera b) sostituisce la rubrica del medesimo articolo 1 con la seguente: «Trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori».
La lettera c) prevede che all'articolo 2, relativo ai trasferimenti attraverso non residenti, al comma 1, la lettera a) sia sostituita, ivi prevedendosi che, in aggiunta agli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, agli altri operatori finanziari (di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), anche gli operatori non finanziari (di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo n. 231), siano obbligati a fornire evidenza, entro i limiti di carattere oggettivo stabiliti dall'articolo 1, comma 1, delle operazioni intercorse con l'estero, per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale.
La lettera d) aggiorna l'elenco dei soggetti a cui l'unità speciale per il contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale dell'Agenzia delle entrate, può richiedere, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, di individuare l'identità dei titolari effettivi rilevata in applicazione dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera pp), e all'articolo 20 del decreto legislativo n. 231 del 2007. Si tratta di tutte le categorie di soggetti obbligati individuati dal novellato articolo 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
La lettera e) modifica il comma 1 dell'articolo 4, relativo alla dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività in vigore, sostituendo le parole: «siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo n. 231 del 2007», con il riferimento alla titolarità dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come modificati dallo schema di decreto legislativo.
Il comma 8 provvede all'allineamento dei rinvii operati alle disposizioni novellate dallo schema di decreto che sono anche alla base della correzione dell'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge n. 629 del 1982.
In particolare, la norma modifica l'articolo 1, quarto comma, del predetto decreto-legge n. 629, apportando le modificazioni indispensabili ad aggiornare i riferimenti ivi già previsti alle norme contenute nella nuova disciplina antiriciclaggio aggiornata per effetto delle norme contenute nello schema di decreto legislativo.
Il comma 9 integra e modifica il decreto-legge n. 350 del 2001, recante disposizioni adottate all'atto dell'introduzione dell'euro in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie, necessarie a strutturare il censimento e a facilitare la vigilanza della Banca d'Italia sui soggetti – obbligati, ai sensi della normativa di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo – che svolgano attività di trasporto valori ai sensi dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), limitatamente all'attività di trattamento del denaro contante.
La norma modifica l'articolo 8 del decreto-legge n. 350, relativo alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche in euro. In particolare:
alla lettera a) del comma 2, sono ricompresi tra gli operatori di contante, in aggiunta alle banche e a Poste spa, anche «altri intermediari»;
la lettera b) è sostituita, prevedendosi che siano da considerarsi tali anche gli operatori «non finanziari» che svolgono professionalmente attività di custodia e trasporto del denaro ai sensi dell'articolo 134 del TULPS, limitatamente all'attività di trattamento del denaro contante;
alla medesima lettera b), si aggiungono il comma 2-bis, in cui si prevede che gli operatori non finanziari di cui alla lettera b) che svolgano professionalmente attività di trattamento delle banconote in euro sono tenuti ad iscriversi in un apposito Pag. 35elenco tenuto dalla Banca d'Italia, e il comma 2-ter, il quale prevede che la Banca d'Italia disciplini con proprio regolamento i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2-bis e i casi di cancellazione e di decadenza.
Il comma 10 abroga l'articolo 37 del decreto-legge n. 78 del 2010, recante norme antiriciclaggio relativamente alla prevista possibilità di ammissione alle gare per l'aggiudicazione di contratti pubblici di soggetti aventi sede nei paesi della black list, solo previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dei soggetti di riferimento.
Il comma 11 apporta modifiche all'articolo 30-ter, relativo al sistema di prevenzione del decreto legislativo n. 141 del 2010, recante le norme di attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del TUB, al fine di annoverare, tra i soggetti autorizzati all'accesso al sistema di prevenzione, anche i destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Il comma 12 modifica gli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 166 del 2005, recante norme in materia di istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi su carte di pagamento.
In particolare, la norma prevede le seguenti modificazioni e integrazioni:
partecipano al sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento, oltre alle società, alle banche e agli intermediari che emettono carte di pagamento anche gli istituti di pagamento;
laddove è stabilito che nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro, con funzioni conoscitive, per la trattazione delle problematiche di settore, si prevede che tale gruppo si interesserà anche delle frodi sui mezzi di pagamento, per le quali il Dipartimento del Tesoro esercita funzioni di prevenzione, sul piano amministrativo, dei relativi illeciti;
in aggiunta all'alimentazione dell'archivio informatizzato tramite la raccolta dei dati identificativi dei punti vendita, si prevedono anche i dati relativi al luogo di prestazione di un servizio, integrandosi i dati dei legali rappresentanti degli esercizi commerciali con quelli relativi al prestatore del servizio;
relativamente agli obblighi di comunicazione ricadenti sulle società che esercitino attività a rischio di frode, ai fini della conservazione delle informazioni nell'apposito archivio, si prevede che queste possano riferirsi anche al luogo di prestazione di un servizio oltre che ai punti di vendita.
Il comma 13 modifica i commi 151 e 152 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006.
In particolare, la lettera a) interviene sul comma 151 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262, dove è ora stabilito che l'Ufficio antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze raccolga i dati tecnici e statistici nonché le relative informazioni: il periodo viene integrato prevedendo che, a tal fine, esso dovrà avvalersi, per la gestione dell'archivio, anche degli Organismi partecipati dal Ministero dell'economia e delle finanze, detti enti gestori, responsabili ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 196 del 2003; inoltre si stabilisce che i rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti gestori siano disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
la lettera b) interviene invece sul comma 152 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262, laddove sono previsti gli obblighi di trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, dei dati relativi al ritiro alla circolazione delle banconote Pag. 36sospette di falsità, stabilendo che tale trasmissione possa avvenire alternativamente anche agli enti gestori.
Il comma 14 dispone l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 26-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, il quale è volto a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali investitori, tramite la modifica del testo unico immigrazione. Il comma abrogato affida all'Unità di informazione finanziaria il compito di effettuare un vaglio preventivo della liceità della provenienza dei patrimoni detenuti da stranieri che beneficiano della particolare procedura di visto agevolata, per le predette finalità di incentivazione degli investimenti stranieri in Italia.
Il comma 15 abbassa da 15.000 a 10.000 euro la soglia per l'acquisto in contanti di beni e servizi nei settori del commercio al minuto e delle agenzie di viaggi da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia.
Il comma 16 prevede la soppressione della Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi. Le relative competenze sono attribuite alla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio; si prevedono contestualmente le modifiche procedurali necessarie a garantire l'efficiente espletamento delle nuove competenze ivi attribuite ai sensi delle norme dello schema di decreto.
L'articolo 9 dello schema di decreto legislativo reca le disposizioni finali e transitorie.
In particolare, il comma 1 dispone che le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto dello schema di decreto legislativo, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018.
Il comma 2 stabilisce che le autorità di vigilanza di settore adottano, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto, le disposizioni attuative dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del novembre 2007, il quale disciplina le procedure di mitigazione del rischio cui sono sottoposti i soggetti obbligati e cui fa carico di adottare i presìdi e di attuare i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tale fine, le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi, controlli e procedure per la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio, l'introduzione di una funzione antiriciclaggio oltre alla nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.
Il comma 3 stabilisce che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto dall'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 231 del 2007, è adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
In merito segnala come il predetto articolo 21 sia stato completamente riscritto dallo schema di decreto, prevedendo, al comma 5, che con tale decreto ministeriale sono, in particolare stabiliti i dati e le informazioni, da comunicare al Registro delle imprese, relative alla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, nonché le modalità con cui sono accessibili tali informazioni e le relative modalità di consultazione.
Il comma 4, ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo IV del decreto legislativo n. 231 del 2007, recante le specifiche disposizioni antiriciclaggio per i prestatori di servizi di gioco, il quale è stato integralmente sostituito dall'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, stabilisce che i concessionari adottano gli adeguamenti tecnologici dei propri processi necessari a dare attuazione alle disposizioni Pag. 37contenute in tale Titolo entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo schema di decreto.
In merito o alla formulazione della norma segnala come, per un refuso, sia assente nella disposizione la parola «decreto».
Il comma 5 stabilisce che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, recante modalità tecniche per l'alimentazione e consultazione del registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 231 del 2007 (articolo sostituto dall'articolo 3 dello schema di decreto legislativo), è adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo schema di decreto.
Il comma 6 stabilisce che l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) avvia la gestione del registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica entro tre mesi «dall'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma».
In merito alla formulazione della norma rileva l'opportunità di chiarire il riferimento al «decreto di cui al presente comma».
Al riguardo rammenta che l'articolo 128-undecies del TUB ha istituito l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi che provvede all'iscrizione negli elenchi, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione.
Il comma 7 stabilisce che gli allegati tecnici a norme contenute nel decreto legislativo n. 231, abrogate o sostituite per effetto dello schema di decreto, sono abrogati.
Il comma 8 stabilisce che gli agenti in attività finanziaria, qualora nella prestazione di servizi di pagamento riscontrino in capo all'ordinante l'assenza del titolo di soggiorno richiesto dalle vigenti normative in materia, ne danno notizia, entro dodici ore dal compimento dell'operazione, al Questore del luogo in cui l'operazione è stata compiuta, unitamente ai dati relativi all'identità dell'ordinante e dell'operazione eseguita.
Il comma 9 stabilisce che le disposizioni relative ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria entrano in vigore all'avvio dell'operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.
Al riguardo ricorda che il sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari è stato di recente riformato dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), la quale, ai commi da 36 a 48 dell'articolo 1, ha istituito un Albo unico gestito da un Organismo con personalità giuridica di diritto privato, denominato «Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari»; all'interno dell'Albo unico sono previste tre distinte sezioni con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti iscritti:
consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (ex promotori finanziari);
persone fisiche consulenti finanziari autonomi (ex consulenti finanziari);
società di consulenza finanziaria.
A tale Organismo saranno trasferite le funzioni di vigilanza e sanzionatorie esercitate dalla CONSOB sui promotori finanziari.
Possono essere iscritti nell'albo unico dei consulenti finanziari, su richiesta, anche gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), sezione A. L'iscrizione avviene nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, purché gli agenti di assicurazione siano in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i consulenti. A tal fine l'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari deve definire, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata Pag. 38per gli agenti di assicurazione che intendono iscriversi, in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti.
In attesa della normativa attuativa e delle delibere CONSOB necessarie per dare inizio all'operatività dell'albo, allo stato attuale l'OCF svolge esclusivamente la funzione di tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari, limitatamente ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.
In tale contesto l'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 244 del 2016 ha prorogato dal 31 dicembre 2016 al momento di entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva MiFID II (direttiva 2014/65/UE), e comunque entro il 31 dicembre 2017, il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari), da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
Il comma 10 stabilisce che i rinvii effettuati da disposizioni, contenute in qualsiasi atto o provvedimento normativo, a norme abrogate, sostituite o modificate per effetto dello schema di decreto legislativo, si intendono effettuati, in quanto compatibili, alle norme introdotte ovvero sostituite per effetto della novella recata dal medesimo schema di decreto.
L'articolo 10 dello schema di decreto riguarda i profili di copertura finanziaria del provvedimento.
In particolare, il comma 1 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 2, capoverso articolo 68, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, mentre per le altre disposizioni dello schema di decreto il comma 2 stabilisce che dalla loro attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e il comma 3 stabilisce che le amministrazioni e le istituzioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni dello schema di decreto medesimo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Donatella FERRANTI, presidente e relatrice per la II Commissione, nel passare agli aspetti di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala che l'articolo 5 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente il titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dettando disposizioni contenute negli articoli da 55 a 69, suddivise in due Capi rispettivamente dedicati alle sanzioni penali (Capo I) e alle sanzioni amministrative (Capo Il).
Fa presente che, come si evince dalla relazione illustrativa, le norme proposte sono finalizzate ad allineare il quadro normativo ai più recenti orientamenti delle istituzioni comunitarie e della comunità internazionale che, anche in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, richiedono ai legislatori nazionali l'adozione di sistemi sanzionatori basati su misure effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare alle persone fisiche e alle persone giuridiche direttamente responsabili della violazione nonché agli organi di direzione, amministrazione e controllo degli enti che, con la propria condotta negligente o omissiva abbiano agevolato o reso possibile la violazione.
Il regime sanzionatorio disegnato dal decreto legislativo n. 231 del 2007 ha rivelato, nella prassi, talune criticità in punto di efficacia e proporzionalità della sanzione, in quanto sostanzialmente appiattito sui principi e le procedure della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale legge, nel definire criteri e caratteri generali delle sanzioni pecuniarie amministrative e nel procedere, tra le altre, alla depenalizzazione di talune fattispecie di reato, ha tuttavia tenuto saldi alcuni principi tipici della responsabilità penale, non ultimo quello della natura personale della responsabilità ivi disciplinata che porta, automaticamente ad escludere l'ascrivibilità Pag. 39della responsabilità direttamente in capo alla persona giuridica destinataria degli obblighi.
Tenuto conto della necessità di aggiornare il sistema sanzionatorio in senso più conforme a quanto prescritto, pressoché univocamente, dalla disciplina comunitaria in materia finanziaria, si è ritenuto pertanto, di limitare l'ambito soggettivo di applicazione ai soli soggetti obbligati e di circoscrivere la previsione (articolo 55) di fattispecie incriminatrici alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione, e di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate alla gravità della condotta.
Osserva che il nuovo impianto sanzionatorio assoggetta a sanzioni amministrative pecuniarie le restanti fattispecie prevedendo l'oscillazione dell'entità della sanzione entro un range ragionevole e la relativa graduazione in funzione del grado di responsabilità e della capacità patrimoniale della persona fisica o giuridica autrice della violazione. (articoli da 56 a 64).
Rammenta che gli articoli 56, 57 e 58 tipizzano le sanzioni amministrative comminate a fronte della violazione degli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazione sospetta declinati nel titolo II del decreto. L'articolo 59 indica le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione posti a carico degli organi di controllo presso i soggetti obbligati dall'articolo 46, mentre l'articolo 60 contiene la sanzione per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione e collaborazione nei riguardi della UIF e del Ministero dell'economia e delle finanze, cui i soggetti obbligati sono tenuti. L'articolo 61 declina le sanzioni comminate a fronte dell'inosservanza delle disposizioni dettate dal decreto per gli agenti e i soggetti convenzionati di prestatori di servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica, introducendo anche sanzioni di natura interdittiva, irrogabili dal Ministero a fronte di violazioni particolarmente gravi commesse dai predetti soggetti.
Evidenzia che l'articolo 62 detta disposizioni sanzionatorie speciali per i destinatari degli obblighi assoggettati a vigilanza. Il regime ad hoc, coerentemente a quanto previsto dalla direttiva, trova fondamento nella necessità di sanzionare adeguatamente soggetti i cui comportamenti ed attività possano minare la stabilità dei mercati finanziari e, quindi, l'intero sistema economico, qualora attuati in violazione della normativa antiriciclaggio. Circa la ripartizione del potere sanzionatorio, limitandosi a una ricognizione dello status quo, la norma attribuisce in via ordinaria il potere sanzionatorio alle autorità di vigilanza di settore nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati.
Fa presente che l'articolo 63 prevede le sanzioni per l'inosservanza delle norme di limitazione alla circolazione del contante, di cui al Titolo III, mentre l'articolo 64 individua le conseguenze sanzionatorie per l'inosservanza degli obblighi prescritti dal decreto a carico degli operatori di gioco.
Segnala che l'articolo 65 contiene un dettagliato riscontro delle norme e disposizioni applicabili al procedimento sanzionatorio affidato alla competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e delle autorità di vigilanza di settore. L'articolo 66 è dedicato all'individuazione di misure ulteriori, accessorie alla sanzione principale, quali la sospensione dall'esercizio delle funzioni o dall'incarico e l'obbligo di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, anche in forma anonima, nel rispetto di quanto prescritto dalle citate direttive comunitarie a tutela della privacy. L'articolo 67 illustra i criteri cui le autorità procedenti dovranno attenersi nel graduare l'entità della sanzione all'interno del range previsto per le varie tipologie di violazione. In omaggio al principio di proporzionalità, la norma prevede altresì che per le violazioni di minore gravità, la sanzione comminata dalle singole disposizioni, possa essere ridotta fino ad un terzo. Ragioni di chiarezza, infine, hanno suggerito di richiamare espressamente l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 21 novembre 1981, n. 689, in tema di cumulo giuridico Pag. 40e reiterazione delle violazioni. L'articolo 68, prevede ipotesi di applicazione di sanzioni in misura ridotta, allo scopo di favorire l'adempimento spontaneo delle obbligazioni derivanti dall'irrogazione di sanzioni previste dal presente titolo. La norma prevede la possibilità di una definizione agevolata del procedimento sanzionatorio, che si pone come alternativo rispetto alla devoluzione della controversia all'Autorità giudiziaria, per tale motivo la richiesta di pagamento della sanzione in misura ridotta deve essere rivolta all'amministrazione competente prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto. Ciò nonostante, è introdotta una disposizione transitoria, estendendo l'applicazione dell'istituto in argomento a tutti i decreti sanzionatori che, pur essendo già stati notificati agli interessati, non sono ancora divenuti definitivi, perché il relativo giudizio è ancora pendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione: tale disciplina favorirà la rapida definizione dei contenziosi ancora pendenti alla predetta data. Il beneficio previsto, pari ad un terzo della sanzione irrogata, permetterà di ridurne in modo significativo l'importo, senza stravolgere la funzione preventiva della norma, la cui violazione comporterà comunque l'accertamento della condotta illecita, in tutti i suoi elementi soggettivi ed oggettivi e la sua sanzione con una misura che resterà dissuasiva ed adeguatamente afflittiva; il divieto di applicazione del presente beneficio a chi ne ha già fruito nei cinque anni precedenti è volto ad evitare l'abuso o la strumentalizzazione dell'istituto. La norma, nel disciplinare i tempi e le modalità di conclusione del relativo procedimento, assicura tempi rapidi e certi e prevede la decadenza dai benefici richiesti, nel caso di mancato rispetto del termine e delle modalità di pagamento indicati dall'amministrazione. L'articolo 69 introduce espressamente il principio dell'irretroattività della norma più sfavorevole e l'applicazione del regime del «favor rei».
Nel passare ad esaminare l'articolo 7 dello schema di decreto legislativo, segnala che lo stesso, oltre a recare modificazioni dei riferimenti normativi e norme di coordinamento al decreto legislativo n. 195 del 2008, sostituisce il precedente apparato sanzionatorio contenuto nell'articolo 9 del decreto legislativo e disciplina la stesura di relazioni da fornire al Comitato di sicurezza finanziaria.
Oltre a rappresentare che nelle lettere del comma 1 dell'articolo 7 in esame è stata omessa la lettera e), segnala che risultano aggiuntive rispetto alla vigente versione dell'articolo 9 (Sanzioni) le disposizioni recate dai commi 2 e 3, mentre i commi 1 e 4 ricalcano la normativa vigente.
Fa presente, in particolare, le lettere da a) a c) recano modifiche formali. La lettera d), in relazione agli scambi di informazioni con le autorità di altri Stati membri, estende, intervenendo sull'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 195 del 2008, al complesso delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 231 del 2007, e successive modificazioni, in materia di collaborazione e scambio di informazioni e cooperazione internazionale, la previsione, finora limitata al solo articolo 9, commi 3 e 4, dell'appena citato decreto legislativo, secondo la quale i citati riferimenti normativi restano applicabili.
Rammenta che la lettera f) sostituisce l'articolo 9 (Sanzioni). In particolare il comma 1 punisce la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 (obbligo di dichiarare esattamente all'Agenzia delle dogane somme di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro trasportate al momento dell'ingresso o dell'uscita dal territorio nazionale, ovvero trasferite da o verso l'estero mediante plico postale o equivalente) con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro: dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non è superiore a 10.000 euro; dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore è superiore a 10.000 euro. Pag. 41
Evidenzia, altresì, che il comma 2 dell'articolo 9 fissa il minimo edittale della sanzione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 in misura pari al 3 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, nel caso in cui la violazione consista nell'aver fornito informazioni inesatte o incomplete e la differenza tra l'importo trasferito e l'importo dichiarato non sia superiore a 30.000 euro. Il comma 3 puntualizza che, nei casi di cui al comma 2, ai fini della determinazione dell'entità della sanzione, l'amministrazione procedente terrà conto dell'entità dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, dell'entità dell'importo non dichiarato in termini assoluti e percentuali, nonché delle precedenti violazioni accertate relative alle medesime disposizioni. Il comma 4 dispone l'applicazione dell'articolo 23 (criteri di determinazione delle sanzioni), commi 1 e 3, dell'articolo 23-bis (principio di legalità) e dell'articolo 24 (prescrizione delle sanzioni) del decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.
Rammenta che la lettera g), sostituendo il comma 1 dell'articolo 10, prevede che la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 marzo di ogni anno, relazioni analitiche sulle attività rispettivamente svolte per prevenire e accertare le violazioni di cui al presente decreto.
Fa presente che la lettera h) reca una modifica al comma 3 dell'articolo 10 al riferimento normativo relativo alla predisposizione della relazione del Comitato per la sicurezza finanziaria al Ministro dell'economia e delle finanze.
Segnala, infine, che la lettera i) reca una modifica al comma 4 dell'articolo 10 al riferimento normativo riguardante la relazione che il Ministro dell'economia e delle finanze, integrando al suo interno la relazione redatta dal Comitato per la sicurezza finanziaria, presenta al Parlamento.
Nel far presente che sono pervenute alcune richieste di audizione sul provvedimento in titolo, rileva l'opportunità che le stesse si svolgano in un numero limitato di sedute, a partire dalla giornata di lunedì 27 marzo prossimo.
Ciò premesso, segnala che, sulla base delle decisioni assunte in occasione della riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, si è proceduto a definire un calendario di audizioni ai fini dell'istruttoria sul provvedimento: tali audizioni saranno svolte nell'ambito di un'apposita indagine conoscitiva, a partire dalla giornata di lunedì 27 marzo prossimo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 19.05.