SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 6 settembre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.
La seduta comincia alle 11.50.
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici.
Nuovo testo C. 66 Realacci ed abb.
(Alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Pag. 18Tino IANNUZZI (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare ai fini del prescritto parere la proposta di legge in tema di disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici (C. 66 Realacci, C. 3804 Donati, C. 4085 Picchi), nel nuovo testo unificato adottato dalla Commissione Cultura il 6 luglio scorso. La proposta di legge – che riprende un tema già affrontato durante la XVI legislatura (da ultimo, il 6 agosto 2012 la VII Commissione aveva adottato un nuovo testo unificato degli AA.C. 3461 e 3605) – ha la giusta e meritoria finalità di sostenere e valorizzare le manifestazioni aventi ad oggetto rievocazioni storiche, quali componenti fondamentali e significative del patrimonio culturale immateriale del nostro Paese. In particolare, l'articolo 1 affida alla Repubblica il compito di riconoscere tali manifestazioni che costituiscono elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché oggetto dell'attività imprenditoriale culturale e creativa, dell'offerta turistica nazionale e fattore di integrazione e contrasto del disagio sociale. La disposizione richiama in proposito – oltre agli articoli della Costituzione 9 (che promuove la cultura e la ricerca, oltre a tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione) e 33 (in base al quale arte e scienza sono libere) ed alle Convenzioni UNESCO del 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali – l'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in base al quale l'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali. Ai fini dell'individuazione dell'oggetto della nuova disciplina, l'articolo 2, che introduce e fissa le differenti definizioni, fa riferimento ad eventi in abiti storici, rievocazioni e giochi storici, che rispettino almeno uno dei seguenti requisiti: ripropongano usi, costumi e tradizioni tipici del territorio di appartenenza; rievochino rilevanti avvenimenti storici, le cui origini siano comprovate da fonti documentali; siano organizzati da associazioni, enti locali o altri soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali. In base all'articolo 3, l'albo nazionale delle associazioni di rievocazione storica e l'elenco delle manifestazioni di rievocazione storica sono istituiti presso il Ministero dei beni culturali, che provvede alla loro gestione, nonché alla pubblicazione sul proprio sito. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Ministro emana un decreto per determinare le categorie delle manifestazioni e delle associazioni, i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'albo, nonché le modalità di aggiornamento annuale dello stesso. L'articolo 4 stabilisce che lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano (fatte salve le loro competenze in materia), i comuni, le città metropolitane e le comunità montane sostengono e valorizzano le manifestazioni di rievocazione storica. Il sostegno dello Stato avviene mediante apposite sovvenzioni. Come stabilito dall'articolo 5, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, istituisce il Comitato scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, composto da docenti universitari delle materie interessate, di nomina ministeriale; da un funzionario del Ministero dei beni culturali, nonché da un funzionario del Ministero dell'economia. Il Comitato esprime parere vincolante sul possesso dei requisiti delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, ai fini del loro inserimento nell'albo o nell'elenco di cui all'articolo 3. Si esprime, inoltre, sulle richieste di patrocinio inoltrate al Ministero dei beni culturali per lo svolgimento di iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte agli addetti del settore. Stabilisce, infine, i Pag. 19criteri per l'assegnazione delle sovvenzioni, a valere sul Fondo per la rievocazione storica di cui al successivo articolo 6. Tale Fondo, già istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni culturali dalla legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232), è destinato a finanziare le sovvenzioni di cui all'articolo 4, in base a criteri determinati con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Il Fondo è diretto ad erogare contributi alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica, per le spese relative alla loro attività, nonché alla realizzazione di pubblicazioni, di convegni e seminari specifici sulla rievocazione storica. Se ne autorizza, inoltre, il finanziamento per 2 milioni di euro a decorrere dal 2020. Ciò premesso, verificato che il testo unificato sopra illustrato non investe ambiti di competenza della Commissione Ambiente, valutati comunque molto positivamente le finalità, la ratio ed i contenuti specifici dello stesso testo, che sono in linea con gli obiettivi perseguiti in più occasione dalla Commissione, a partire dal provvedimento in favore dei piccoli comuni e dalle modifiche alla legge sui parchi, la n. 394 del 1991, propone di esprimere parere favorevole, auspicando la rapida approvazione di una proposta rilevante e significativa.
Ermete REALACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 11.55.
AUDIZIONE INFORMALE
Mercoledì 6 settembre 2017.
Audizione, nell'ambito dell'esame in sede consultiva della proposta di legge C. 4522, approvata dal Senato, recante «Norme in materia di domini collettivi», del dott. Michele Filippini, presidente della Consulta Nazionale della proprietà collettiva, del Prof. Pietro Nervi, professore di economia e politica montana e forestale presso l'Università degli studi di Trento e del Prof. Cerulli Irelli, professore ordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Sapienza.
L'audizione si è svolta dalle 12 alle 13.
INDAGINE CONOSCITIVA
Mercoledì 6 settembre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.
La seduta comincia alle 14.15.
Indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla.
Audizione di rappresentanti di Acea SpA.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).
Ermete REALACCI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla web tv. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.
Luca Alfredo LANZALONE, presidente di Acea Spa, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Intervengono, per porre quesiti e considerazioni, la deputata Stella BIANCHI (PD), i deputati Emiliano MINNUCCI (PD), Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) e Roberto MORASSUT (PD), quindi la deputata Federica DAGA (M5S), il presidente Ermete REALACCI, nonché la deputata Raffaella MARIANI (PD).
Luca Alfredo LANZALONE, presidente di Acea Spa, fornisce ulteriori precisazioni.
Pag. 20Ermete REALACCI, presidente, ringrazia i rappresentanti di Acea Spa e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito (ANEA).
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).
Ermete REALACCI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla web-tv. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.
Alessandro MAZZEI, responsabile tecnico-scientifico dell'Associazione Nazionale Autorità ed Enti di Ambito (ANEA), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Interviene, per porre quesiti e considerazioni, la deputata Chiara BRAGA (PD).
Alessandro MAZZEI, responsabile tecnico-scientifico dell'Associazione Nazionale Autorità ed Enti di Ambito (ANEA), fornisce ulteriori precisazioni.
Ermete REALACCI, presidente, ringrazia i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Autorità ed Enti di Ambito (ANEA) e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.
La seduta, sospesa alle 15.15, è ripresa alle 15.30.
Audizione di rappresentanti dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).
Ermete REALACCI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla web tv. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.
Erasmo D'ANGELIS, segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, Remo PELILLO, dirigente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, Meuccio BERSELLI, segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, Alessio PICARELLI, dirigente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, e Massimo LUCCHESI, segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.
Intervengono, per porre quesiti e considerazioni, il presidente Ermete REALACCI nonché le deputate Raffaella MARIANI (PD), Federica DAGA (M5S), Chiara BRAGA (PD) e Claudia MANNINO (Misto).
Alessio PICARELLI, dirigente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, Erasmo D'ANGELIS, segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, e Massimo LUCCHESI, segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, forniscono ulteriori precisazioni.
Ermete REALACCI, presidente, ringrazia i rappresentanti dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.
La seduta termina alle 16.30.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
Pag. 21SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 6 settembre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.
La seduta comincia alle 16.30.
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A e abbinate C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, C. 4555 Fauttilli e C. 4581 Bergamini.
Nuovo testo C. 3265 Romanini.
(Alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Alessandro MAZZOLI (PD), relatore, ricorda ai colleghi che la Commissione è chiamata ad esaminare ai fini del prescritto parere il nuovo testo unificato C. 423 ed abbinate, recante modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come risultante dalle modifiche introdotte a seguito degli emendamenti approvati in sede referente da parte della IX Commissione il 26 luglio scorso. Ricorda preliminarmente che il precedente testo (C. 1512 Meta ed abbinate), licenziato dalla Commissione Trasporti ad aprile 2015 e su cui il 23 settembre 2014 la Commissione Ambiente aveva espresso parere favorevole con condizione, è stato rinviato in Commissione il 10 giugno 2015 dall'Assemblea, in quanto il provvedimento recava alcune disposizioni nel frattempo inserite in altri progetti di legge. Il risultato di tale riesame da parte della Commissione competente è il nuovo testo unificato al nostro esame, che interviene ad introdurre un nuovo articolo al codice della strada e a modificarne 28. In via generale sottolinea che gli articoli premissivi 01 e 02 all'articolo 1 intervengono in tema di definizioni e classificazioni delle strade e del traffico, mentre l'articolo premissivo 03 modifica le misure in materia di circolazione delle biciclette. L'articolo 1 modifica invece l'articolo 9 del codice della strada al fine di inserire gli autoveicoli stradali da competizione immatricolati tra i veicoli atipici. L'articolo 1-bis interviene in materia di conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e circolazione, mentre l'articolo 2 modifica l'articolo 16 del codice della strada, in materia di fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati. L'articolo 2-bis eleva gli importi minimo e massimo delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle prescrizioni in materia di pubblicità sulle strade. L'articolo 2-ter prevede invece che per esigenze di sicurezza nelle intersezioni stradali possa essere predisposta a terra una linea di arresto riservata alle biciclette opportunamente avanzata rispetto alla linea di arresto dei veicoli. I successivi articoli 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies intervengono rispettivamente in materia di segnali luminosi negli attraversamenti pedonali non semaforizzati, verifiche delle apparecchiature di accertamento dei limiti di velocità nonché in materia di macchine agricole e veicoli di interesse storico. L'articolo 3, in coerenza con la normativa dell'Unione europea, aumenta il limite di sagoma per gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone. L'articolo 4 prevede che possano essere adibiti al servizio di noleggio con conducente anche i motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone. Gli articoli 4-bis e 4-ter intervengono in materia di reimmatricolazione dei veicoli storici e di targhe sostitutive per i veicoli che partecipano a competizioni motoristiche; l'articolo 5 consente a tutti i proprietari di macchine agricole (nonché titolari di diritti reali attuali o potenziali sulle stesse), anche se non sono titolari di imprese agricole, di poterle immatricolare. Mentre l'articolo 5-bis modifica l'articolo 115 del codice della strada in materia di requisiti Pag. 22di guida, l'articolo 6 è volto ad allineare alla normativa europea le disposizioni relative alle modalità di esecuzione delle esercitazioni per il conseguimento delle patenti di guida per consentire che esse si svolgano in tutte le condizioni di traffico. L'articolo 7, che introduce l'articolo aggiuntivo 93-bis al codice della strada, interviene in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE). L'articolo 8 interviene sui limiti di velocità e sui relativi controlli, mentre l'articolo 9 è diretto a consentire la sosta dei velocipedi sui marciapiedi ove non vi siano apposite attrezzature per il parcheggio, naturalmente a condizioni che ciò non crei intralcio ai pedoni o interferisca con i percorsi tattili per i disabili visivi. L'articolo 10 prevede la rimozione dei veicoli che sostino, senza averne titolo, negli stalli riservati al car sharing. Con l'articolo 10-bis viene introdotto il dispositivo antiabbandono dei bambini trasportati, mentre l'articolo 11 è diretto a contrastare l'uso improprio di dispositivi elettronici quali smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi durante la guida, rendendo più severe le sanzioni già previste. L'articolo 12 è volto ad indicare la documentazione che il conducente deve detenere ai fini della circolazione stradale nelle more della definizione di situazioni transitorie (aggiornamenti, passaggi di proprietà e via dicendo) al fine di superare le incertezze causate dalla mancanza di uno specifico regime giuridico obbligatorio. L'articolo 13 modifica l'articolo 182 del codice della strada in materia di circolazione di velocipedi, mentre i successivi articoli 13-bis, 13-ter e 13-quater intervengono in materia di notificazione delle violazioni, accertamento delle violazioni concernenti gli obblighi di revisione e la copertura assicurativa nonché in materia di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. L'articolo 14 contiene infine la clausola di invarianza finanziaria. Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione Ambiente, segnala in primo luogo l'articolo premissivo 01 all'articolo 1 che interviene a modificare l'articolo 2 del codice della strada allo scopo di integrare la classificazione delle strade, introducendo una ulteriore tipologia di strada corrispondente a: viabilità forestale, sentiero, mulattiera e tratturo, e indicandone le caratteristiche minime. In particolare, per caratteristiche dimensionali e tecniche, essa è destinata all'esclusivo passaggio di pedoni, velocipedi e animali, fatto salvo il transito occasionale di veicoli a motore e rimorchi, per scopi connessi ad attività agro-silvo-pastorali autorizzate, di servizio, vigilanza, soccorso e protezione civile, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto. Il medesimo articolo, al comma 2, demanda al Ministero competente e alle regioni la definizione delle norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo ed il collaudo della viabilità forestale nonché le categorie di veicoli ammessi alla circolazione su di essa. Coerentemente con l'intervento legislativo operato, vengono aggiornate le pertinenti definizioni recate dall'articolo 3 del codice della strada e viene autorizzato il Governo a modificare il regolamento di esecuzione del codice, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, al fine di prevedere che la circolazione sulla viabilità forestale possa essere regolata da apposita segnaletica. Segnala inoltre l'articolo premissivo 03 che, modificando gli articoli 6 e 7 del codice della strada, consente che l'ente proprietario della strada extraurbana o il sindaco per le strade dei centri abitati possano con ordinanza ammettere l'accesso e la circolazione di biciclette, ove sussistano le condizioni di sicurezza. L'articolo 2 del nuovo testo unificato introduce una specificazione in materia di attuazione del divieto previsto dal comma 1 dell'articolo 16 del codice della strada. Tale disposizione vieta infatti ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati di aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade; di costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni Pag. 23di qualsiasi tipo e materiale; di impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni. La disposizione rinvia al citato regolamento di esecuzione del codice la determinazione delle distanze dal confine stradale, mantenendo comunque ferme le distanze tra gli alberi vicini a confini previste dagli articoli 892 e 893 del codice civile (in via generale tre metri per alberi ad alto fusto; un metro e mezzo per alberi di non alto fusto; mezzo metro per siepi e viti). La modifica introdotta prevede ora che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia stabilita la particolare disciplina per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche, anche con riferimento alle diverse tipologie di divieti. Da ultimo segnala l'articolo 13 che, modificando l'articolo 182 del codice della strada relativo alla circolazione dei velocipedi, è volto a consentire, se espressamente prevista con ordinanza, la circolazione dei ciclisti anche in senso opposto a quello della marcia di tutti gli altri veicoli nelle strade in cui il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h. Tale facoltà è adeguatamente segnalata mediante l'aggiunta, ai segnali verticali di divieto e di obbligo generico, di un apposito pannello integrativo indicante l'eccezione per i velocipedi. Inoltre, si provvede a limitare i vincoli alla circolazione dei velocipedi in mancanza di aree loro esclusivamente riservate. A tale proposito ricorda ai colleghi che con l'articolo in questione è stata reintrodotta la disposizione originariamente recata dall'articolo 8 del precedente testo unificato (C. 1512 Meta ed abbinate), poi soppresso nella fase emendativa dalla Commissione competente. La sua reintroduzione appare in linea con la condizione posta dalla Commissione Ambiente nel precedente parere e volta a promuovere lo sviluppo della mobilità ciclistica, che tra l'altro contribuisce a migliorare la qualità dell'aria e la sicurezza del traffico. Ciò premesso, ritiene che la Commissione, per quanto attiene ai propri ambiti di competenza, possa esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame, fermo restando che si riserva di valutare eventuali rilievi e osservazioni che dovessero emergere dal dibattito.
Ermete REALACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.35.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 6 settembre 2017.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.35 alle 16.45.