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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 settembre 2017
878.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 81

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 19 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Sestino GIACOMONI, indi del presidente Maurizio BERNARDO.

  La seduta comincia alle 11.40.

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.
Audizione dell'avvocato Stefano Tresca, Managing partner di Iseed.
(Svolgimento e conclusione).

  Sestino GIACOMONI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Stefano TRESCA, Managing partner di Iseed, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Svolge considerazioni e pone quesiti, a più riprese, il deputato Sebastiano BARBANTI (PD), al quale risponde Stefano TRESCA, Managing partner di Iseed.

  Svolge ulteriori considerazioni e pone domande il deputato Sestino GIACOMONI, presidente, al quale replica Stefano TRESCA, Managing partner di Iseed.

  Sestino GIACOMONI, presidente, ringrazia il dottor Tresca e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del Presidente di MoneyFarm, Paolo Galvani.
(Svolgimento e conclusione).

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della Pag. 82seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Paolo GALVANI, Presidente di MoneyFarm, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Svolge considerazioni e pone quesiti il deputato Sebastiano BARBANTI (PD), al quale risponde Paolo GALVANI, Presidente di MoneyFarm.

  Pongono ulteriori considerazioni e domande i deputati Sergio BOCCADUTRI (PD) e Sestino GIACOMONI (FI-PdL), ai quali replica Paolo GALVANI, Presidente di MoneyFarm.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ringrazia il dottor Galvani e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 13.05.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 settembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

  La seduta comincia alle 13.05.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.
Nuovo testo C. 4407.

(Parere alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Sara MORETTO (PD), relatrice, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla X Commissione Attività produttive, la proposta di legge C. 4407, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Attività produttive nel corso dell'esame in sede referente, all'esito del quale essa risulta ampiamente integrata e modificata.
  In linea generale, segnala come la proposta di legge sia volta a modificare la legge 24 n. 323 del 2000, di riordino del settore termale, integrando le relative finalità e dettando norme relative agli investimenti nel settore idrotermale, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico, ai percorsi di specializzazione in medicina termale, nonché in materia di rapporto di lavoro dei medici termalisti, di marchio di qualità termale, di promozione del termalismo e di sanzioni. In tale contesto la proposta prevede altresì l'istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.
  Passando al contenuto della proposta di legge, l'articolo 1, al comma 1, lettera a), numero 1), introduce un esplicito riferimento all'esercizio delle aziende termali come ulteriore ambito di disciplina della legge, in aggiunta alla erogazione delle prestazioni termali:
   il numero 2) della lettera a) aggiunge tra le finalità della tutela e della promozione del patrimonio idrotermale, oltre allo sviluppo turistico dei territori termali, anche la crescita economica e sociale degli stessi;
   il numero 3) della lettera a), modificato durante l'esame in sede referente, prevede che lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono, nei limiti delle risorse del Fondo per la riqualificazione termale istituito dalla medesima norma, con idonei provvedimenti di incentivazione e di sostegno, la Pag. 83qualificazione degli stabilimenti termali e quella delle strutture ricettive che insistono nei territori termali, le attività di tutela della risorsa termale, nonché la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali; a tali fini, il medesimo numero 3) istituisce altresì il Fondo per la riqualificazione termale, con una dotazione annua di 20 milioni di euro per il triennio 2017-2019; in relazione alle modalità per l'utilizzo del Fondo medesimo e per la sua ripartizione fra lo Stato e le regioni interessate, nel limite delle predette risorse e sulla base di appositi progetti di riqualificazione, viene previsto che esse siano individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   il numero 4) della lettera a), modificata anch'essa in sede referente, sostituisce il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 323 del 2000, delegando il Governo ad adottare, entro dodici mesi, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di attività idrotermali, che raccolga la disciplina vigente, coordinandola e apportandovi i necessari adeguamenti.

  La lettera b), come risultante dall'esame in sede referente, reca modifiche all'articolo 2 della legge n. 323 del 2000, recante le definizioni terminologiche relative al settore termale:
   in particolare, il numero 01) prevede che al comma 1, lettera b), dell'articolo 2 della predetta legge, nell'ambito della definizione delle cure termali debba farsi riferimento a quanto previsto dal nuovo articolo 4, comma 8, introdotto dalla proposta di legge in esame, anziché all'articolo 4, comma 1, della legge n. 323 del 2000, come previsto dalla normativa vigente; al riguardo fa presente che la successiva lettera b-ter) della proposta di legge, introdotta durante l'esame in sede referente, sostituisce integralmente il testo del citato articolo 4 della legge n. 323 del 2000;
   analogamente, il numero 1) della lettera b) modifica il comma 1, lettera c), dell'articolo 2 della legge n. 323, relativo alla definizione delle patologie che possono essere curate o prevenute con le cure termali: in particolare, ai fini della predette definizione viene inserito il riferimento al medesimo articolo 4, comma 8, come sostituito dal provvedimento in esame;
   il numero 2) della lettera b) precisa inoltre che l'utilizzo dei termini «terme», «termale», «acqua termale», «fango termale», «idrotermale», «idrominerale», «thermae», «spa (salus per aquam)» definito al comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 323, può essere effettuato esclusivamente con riferimento agli stabilimenti termali e alle prestazioni da questi erogati; attualmente, con un riferimento di tipo non soggettivo, la disposizione oggetto di modifica prevede invece che i predetti termini siano utilizzabili esclusivamente con riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica ai sensi del comma 1, lettera b), vale a dire in relazione alle cure termali.

  La lettera b-bis), introdotta durante l'esame in sede referente, modifica l'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge n. 323, recante la definizione delle aziende termali, precisando che le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che, tra gli altri requisiti richiesti, utilizzano, per finalità terapeutiche, acque minerali termali.
  Rileva quindi che, come accennato in precedenza, la lettera b-ter), introdotta in Pag. 84sede referente, sostituisce l'articolo 4 della legge n. 323 del 2000, recante la disciplina dell'erogazione delle cure termali.
  In tale ambito il comma 1 del nuovo articolo 4 prevede che le cure termali sono erogate a carico del Servizio sanitario nazionale negli stabilimenti delle aziende termali accreditate ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992.
  Il comma 2 del nuovo articolo 4 stabilisce le modalità per l'individuazione, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, delle prestazioni di assistenza termale garantite dal Servizio sanitario nazionale e delle patologie per le quali tali prestazioni sono erogate a tutti gli assistiti, compresi i soggetti titolari di una posizione previdenziale o assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
  Il comma 3 disciplina l'attività delle aziende termali accreditate, stabilendo che esse possono erogare servizi di primo livello attraverso la partecipazione a programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale e ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale. Le stesse aziende possono partecipare a progetti per favorire il cosiddetto «invecchiamento attivo».
  Ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro della salute sono definiti il «tracciato record» e le modalità attraverso le quali le aziende termali trasmettono alle regioni, per l'alimentazione del flusso del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), i dati relativi alle prestazioni erogate e ai soggetti fruitori di cure termali, da cui sia possibile ricavare elementi utili agli enti del Servizio sanitario nazionale per la conduzione di analisi epidemiologiche in ordine alla prevenzione e alla cura delle malattie.
  Il comma 5 prevede che, ai fini della riduzione delle liste d'attesa e del contenimento della spesa, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza definiti nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di cure per la riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria e delle funzioni auditive già riconosciuti agli assicurati presso l'INAIL per ciascuna delle patologie per gli stessi previste.
  In base al comma 6 il Ministro della salute adotta con proprio decreto linee guida concernenti l'articolazione dei trattamenti in cicli di applicazione, singoli o combinati, per ciascuna delle patologie individuate ai sensi del comma 5.
  Il comma 7 prevede che le regioni riservano apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per la stipula di accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, istituendo a tal fine il Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza.
  Il comma 8, già richiamato in precedenza, stabilisce che con appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della salute, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale, viene assicurata l'unitarietà del sistema termale nazionale con specifico riferimento alle tariffe riconosciute dai servizi sanitari regionali, ai requisiti autorizzativi e ai requisiti per l'accreditamento.
  Il comma 9 dispone inoltre che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano idonei provvedimenti normativi per l'ulteriore integrazione degli stabilimenti termali con le altre strutture sanitarie del territorio, in particolare nel settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche e alla programmazione sanitaria.
  La lettera c), inserendo un nuovo comma 4-bis nell'articolo 5 della legge n. 323 del 2000, prevede che l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010 – attuativo della direttiva 2006/Pag. 85123/UE relativa ai servizi nel mercato interno (cosiddetta direttiva Bolkestein) – il quale definisce l'ambito di applicazione del decreto stesso, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, compresi il rilascio e il rinnovo delle relative concessioni.
  Con riferimento alle materie di interesse della Commissione Finanze, segnala la lettera d), la quale introduce nella legge n. 323 del 2000 l'articolo 5-bis, recante misure di incentivazione per la dismissione da parte delle pubbliche amministrazioni degli stabilimenti termali di loro proprietà a favore di soggetti privati.
  In particolare, il comma 2 del nuovo articolo 5-bis prevede che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, le amministrazioni interessate presentano programmi di intervento per la cessione e per il rilancio degli stabilimenti termali di loro proprietà, anche se gestiti da soggetti diversi, al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, sentite le regioni e le province autonome, li approva nei successivi 180 giorni o ne dispone il motivato rigetto.
  In base al comma 3 i programmi di cessione e di rilancio degli stabilimenti termali devono prevedere la dismissione immediata degli stessi, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. I programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:
   a) il valore dei beni e i relativi criteri di valutazione adottati;
   b) l'eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;
   c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;
   d) la valutazione dell'impatto socio-economico e occupazionale sul territorio;
   e) il piano finanziario e il cronoprogramma.

  I commi 4, 5 e 6 del nuovo articolo 5-bis introducono una serie di agevolazioni connesse all'adozione dei programmi di intervento.
  Una prima agevolazione, recata dal comma 4, prevede che, a seguito della presentazione del programma al Ministero dell'economia e delle finanze, sia sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale, in capo al soggetto proprietario o al soggetto gestore dello stabilimento termale.
  Una seconda agevolazione, recata dal comma 5, prevede, a seguito dell'approvazione del programma, la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per fare fronte ai finanziamenti richiesti dalle amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. La norma stabilisce che la Cassa depositi e prestiti Spa può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte agli interventi medesimi.
  Una terza agevolazione, recata dal comma 6, consiste nella possibilità, prevista per i cessionari degli stabilimenti termali, di accedere a una garanzia pubblica nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per potere più agevolmente accedere ad ulteriori fonti di finanziamento.
  Il comma 6-bis, introdotto in sede referente, stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano in conformità alla normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.
  Il comma 7 prevede, inoltre, che le risorse provenienti dalla dismissione degli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche non concorrono Pag. 86agli obiettivi di riduzione del debito individuati nei documenti programmatici di finanza pubblica.
  Per la copertura finanziaria delle norme introdotte che prevedono un esborso da parte dello Stato (segnatamente i commi 4, 5 e 6), il comma 8 disciplina l'istituzione di un fondo per la valorizzazione del patrimonio termale pubblico presso il Ministero della salute, avente una dotazione annua di 15 milioni di euro per il triennio 2017-2019, da utilizzare secondo criteri e modalità definiti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il comma 9 stabilisce che, per la realizzazione dei programmi, possono essere realizzati specifici accordi di programma. Inoltre si prevede che per il rilascio di autorizzazioni e di nulla osta richiesti per la realizzazione dei programmi, successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.
  Ai sensi del comma 10, dal 1o gennaio 2017, a seguito dell'obbligo di dismissione, le amministrazioni pubbliche possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli a investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.
  Il comma 11 prevede di individuare nell'ambito delle risorse dell'Unione europea assegnate alle regioni e alle province autonome apposite misure finanziarie per favorire studi e ricerche ai fini della tutela e della valorizzazione della risorsa naturale termale e gli interventi di cessione e di rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni pubbliche.
  In tale ambito il comma 11-bis, inserito durante l'esame in sede referente, prevede che, qualora la cessione non sia stata conclusa entro i termini previsti al comma 2 del medesimo articolo 5-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero dello sviluppo economico, provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione.
  La lettera e), modificata in sede referente, reca modifiche l'articolo 6 della legge n. 323 del 2000, in materia di ricerca scientifica nel settore termale.
  In particolare il numero 1) della lettera e) novella la disposizione aggiornando il riferimento al Ministro della salute (in luogo del Ministro della sanità) e aggiungendo il riferimento al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'attività di promozione del coinvolgimento e della collaborazione non solo delle aziende termali, ma anche di enti, centri studi e fondazioni che si occupano di ricerca scientifica termale, nella realizzazione di programmi di ricerca, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale.
  Il numero 2) stabilisce che i suddetti due dicasteri (Ministero della salute e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) svolgano, assieme alle regioni, – avvalendosi della collaborazione di università, enti e istituti di ricerca specializzati – attività relative alla definizione dei modelli metodologici e alla supervisione tecnico-scientifica sull'attuazione dei programmi di cui al precedente comma.
  La lettera f) novella il comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 323, con particolare riferimento alla specializzazione in medicina termale.
  Viene disposto, in particolare, che i medici dipendenti dalle aziende termali hanno diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione. Pag. 87Tale diritto viene riservato ai medici dipendenti dalle aziende termali anche con riferimento all'accesso alle scuole appartenenti alle branche riferite alle patologie prevenibili o curabili, anche mediante riabilitazione, con le cure termali.
  Con riferimento a entrambi i diritti di accesso ai percorsi di specializzazione, si prevede una norma di salvaguardia degli oneri a carico del bilancio dello Stato.
  Inoltre si dispone che, per favorire l'attuazione delle predette norme, le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con le aziende termali.
  La lettera g) modifica il comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 323 del 2000 in materia di compatibilità del rapporto di lavoro dei medici termalisti.
  In particolare, viene specificato che è compatibile con l'attività prestata dal medico presso aziende termali, senza vincolo di subordinazione, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza e controllo diretti sulle aziende termali (laddove la vigente norma fa riferimento alle «funzioni direttamente connesse con l'erogazione delle cure termali»).
  La lettera g-bis), introdotta in sede referente, sostituisce l'articolo 9 della legge n. 323 del 2000 disciplinando la figura dell'operatore di assistenza termale.
  In tale ambito il comma 1 del nuovo articolo 9 stabilisce che l'operatore di assistenza termale è colui che, a seguito del conseguimento di un attestato di qualifica al termine di specifica formazione professionale svolge, in via autonoma o in collaborazione con altre figure professionali dell'ambito termale, attività indirizzate a promuovere il benessere fisico della persona attraverso l'uso di tecniche applicative e mezzi di cura naturali termali.
  Il comma 2 prevede quindi che, con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di conseguimento dell'attestato di qualifica di cui al comma 1, anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali, la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi dell'Unione europea e la regolamentazione degli accordi tra le regioni, le università e le aziende termali per la realizzazione dei corsi.
  Ancora con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze segnala la lettera h), la quale introduce un nuovo articolo 11-bis nella legge n. 323 del 2000, in materia di agevolazioni di carattere fiscale consistenti in un credito d'imposta, in una deduzione triennale per i costi di acquisto e ristrutturazione degli immobili destinati all'attività dell'azienda termale e nella espressa detrazione IVA degli acquisti effettuati per i suddetti investimenti.
  In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 11-bis, al fine di sostenere la riqualificazione delle aziende termali esistenti, istituisce un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese di ristrutturazione in favore delle aziende stesse per gli anni 2017-2019.
  Sul punto rileva l'esigenza di specificare con maggiore precisione quali siano le tipologie di interventi di ristrutturazione assistiti dall'agevolazione, ovvero di rimandare alla disciplina primaria e secondaria vigente circa le agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie (che prevedono, in sostanza, la detraibilità a fini IRPEF delle spese di ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, e l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento).
  Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 11-bis il credito d'imposta è riconosciuto fino a un massimo di 250.000 euro per ciascun beneficiario e comunque entro il limite di spesa di 10 milioni di euro stabilito dal comma 5.
  Il comma 3 dispone inoltre che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP, né rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di Pag. 88inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
  Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, la definizione dei criteri e delle modalità di concessione del credito d'imposta, finalizzati anche a prevederne il monitoraggio e il rispetto del limite di spesa, nonché le spese ammissibili.
  Il comma 5 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione massima di 10 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta.
  Il comma 6 dispone a favore delle aziende termali la possibilità di dedurre (fino al termine del terzo anno solare successivo a quello della data di entrata in vigore della disposizione) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili e impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali nonché per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o di ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare e attuare progetti di ricerca e di sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale.
  In merito alla formulazione del comma 6 segnala l'opportunità di chiarire meglio la portata dell'agevolazione, specificando con riferimento a quali imposte si applichi la prevista deduzione.
  Inoltre, sul piano del merito, rileva l'opportunità di chiarire il rapporto tra la deduzione prevista dal comma 6, le norme in materia di credito d'imposta previste dai commi da 1 a 4 del medesimo articolo 11-bis e la norma relativa alla detraibilità IVA di cui al successivo comma 7: infatti il combinato disposto di tutte tali previsioni sembra poter determinare una sorta di «moltiplicazione» delle agevolazioni sui medesimi investimenti.
  Con riferimento al comma 6, il comma 7 prevede che l'IVA assolta sugli investimenti di cui al medesimo comma 6 deve essere analiticamente contabilizzata in un apposito conto separato ed è detraibile ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (in base al quale, per la determinazione dell'IVA dovuta, si detrae dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo).
  La norma specifica che la predetta quota di IVA è detraibile indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini dell'IVA stessa.
  In merito a tale ultima previsione segnala l'opportunità di delucidarne meglio il senso, non essendo chiaro come possa avvenire la detrazione in assenza di operazioni imponibili da cui derivi un'imposta lorda su cui operare la detrazione stessa: a tal fine potrebbe eventualmente essere specificato se la norma debba essere intesa nel senso che l'ammontare detraibile può trasformarsi in una sorta di credito fiscale fruibile a valere su future operazioni attive imponibili IVA.
  La lettera i), modificata durante l'esame in sede referente, sostituisce l'articolo 12 della legge n. 323 del 2000, in materia di promozione del termalismo, prevedendo che, al fine di consentire l'attrazione di flussi di persone da altri Stati membri dell'Unione europea interessate a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme Pag. 89in materia di sanità transfrontaliera, il Ministro della salute favorisce gli accordi con gli altri Stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali. La disposizione stabilisce inoltre che l'Agenzia nazionale italiana del turismo individua all'interno dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, specifiche linee di promozione del termalismo.
  La lettera l) modifica l'articolo 13 della legge n. 323, in materia di marchio di qualità termale.
  In particolare al comma 1 dell'articolo 13, il Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo viene incluso tra i dicasteri di cui è richiesto il concerto ai fini dell'adozione del decreto del Ministero dell'ambiente istitutivo del suddetto marchio.
  Viene inoltre sostituita la lettera d) del comma 3 del medesimo articolo 13, prevedendo che il titolare della concessione mineraria per le attività termali debba presentare, unitamente alla domanda di assegnazione del marchio di qualità termale, la documentazione attestante, tra i vari elementi richiesti, l'adozione di protocolli di processi produttivi integrativi e qualificanti del prodotto terapeutico definiti d'intesa con le regioni di appartenenza.
  La lettera m), modificata durante l'esame in sede referente, aumenta l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie – previste dall'articolo 14, commi 2 e 3, della legge n. 323 del 2000 – per coloro che effettuano pubblicità delle terme e degli impianti termali in violazione di quanto disposto dalla stessa legge, ovvero per l'erogazione di prestazioni di cure termali nei centri estetici e nei centri benessere.
  Per coloro che effettuano pubblicità illecita è previsto che la condotta sia punita con la sanzione da 10.000 euro a 100.000 euro, laddove ora la sanzione amministrativa è stabilita tra 1.032 e 25.822 euro.
  Nell'ipotesi di erogazione delle prestazioni di cure termali da parte di centri estetici e di centri benessere, si commina invece la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro, laddove ora la sanzione amministrativa è stabilita tra 5 e 100 milioni di lire.
  L'articolo 2, al comma 1, prevede l'istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia, rimandando, al comma 2, ad una apposita commissione, nominata dalle organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale, gli aspetti relativi all'organizzazione, alla promozione e al coordinamento delle iniziative in occasione della Giornata stessa.
  Ai sensi del comma 3, dall'attuazione delle disposizioni di cui comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:
   l'articolo 1, comma 1, lettera h), il quale istituisce un credito di imposta per la riqualificazione delle aziende termali, in misura pari al 50 per cento delle spese di ristrutturazione delle aziende stesse, indicando per esso un limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per il triennio 2017-2019: a copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   l'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3) (relativo all'istituzione del Fondo per la riqualificazione termale), per il quale si prevede un onere pari a 20 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, e l'articolo 1, comma 1, lettera d) (relativo all'istituzione del Fondo per la valorizzazione del patrimonio termale pubblico), per il quale si prevede un onere pari a 15 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019: a tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nello stato di previsione Pag. 90del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  L'articolo 3-bis, introdotto in sede referente, reca la clausola di salvaguardia in base alla quale le disposizioni della proposta di legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 13.15.