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Resoconti delle Giunte e Commissioni

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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 ottobre 2017
884.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 312

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 11.40.

Sulle buone pratiche della diffusione culturale.
Audizione di Ugo Bacchella, Carlo Fuortes, Armando Massarenti, Marino Sinibaldi e Silvia Ronchey.
(Svolgimento e conclusione).

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante la diretta web-tv. Introduce quindi l'audizione.

  Armando MASSARENTI, Carlo FUORTES, Marino SINIBALDI, Ugo BACCHELLA e Silvia RONCHEY svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi i deputati Manuela GHIZZONI (PD), Luisa BOSSA (MDP), Maria MARZANA (M5S) e Anna ASCANI (PD) per formulare osservazioni e chiedere chiarimenti.

Pag. 313

  Armando MASSARENTI, Carlo FUORTES, Marino SINIBALDI, Ugo BACCHELLA e Silvia RONCHEY forniscono i chiarimenti richiesti.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, autorizza il deposito di una memoria del dottor Massarenti e ringrazia gli intervenuti, dichiarando conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 13.30.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Antimo Cesaro.

  La seduta comincia alle 13.35.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.
Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso.

(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 settembre 2017.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso. Chiede se vi siano interventi, altrimenti domanda alla relatrice Malpezzi se abbia predisposto una proposta di parere. Avverte altresì che il gruppo Articolo 1-MDP ha presentato una proposta di parere alternativo, che è in distribuzione.

  Simona Flavia MALPEZZI (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Marisa NICCHI (MDP) espone i contenuti della proposta di parere negativo del gruppo Articolo 1-MDP (vedi allegato 2).

  Francesco D'UVA (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo, rimarcando che da quattro anni esso porta avanti le stesse battaglie contro le politiche del Governo su università e ricerca. Dopo aver citato il recente crollo di un tetto in una scuola di Palermo, rimarca l'esiguità dei fondi per l'edilizia scolastica. Aggiunge, quindi, che il Governo non investe risorse né per la stabilizzazione del personale universitario e degli enti di ricerca, né per il rinnovo contrattuale dei docenti che, infatti, per reclamare lo sblocco degli stipendi, hanno iniziato da tempo uno sciopero con pesanti ricadute in danno degli studenti. Conclude, sottolineando che per questo Governo l'Università e la ricerca sembrano essere l'ultimo dei pensieri.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice, avvertendo che, se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta alternativa, mentre, se risulterà respinta, sarà messa in votazione la proposta alternativa di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

Pag. 314

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Filippo CRIMÌ (PD), relatore, premette che il disegno di legge, approvato dal Senato in data 26 maggio 2016, è assegnato alla Commissione cultura per esprimere un parere alla XII Commissione che, in sede referente, ha elaborato un nuovo testo risultante dalle proposte emendative approvate. Ricorda che il provvedimento reca in primo luogo una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano e prevede il riordino della disciplina degli Ordini, degli albi e delle Federazioni nazionali delle professioni sanitarie. In particolare, viene istituita l'area delle professioni sociosanitarie nell'ambito della quale sono individuati i nuovi profili professionali sociosanitari e vengono create le professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico, mentre le professioni di biologo e di psicologo vengono inserite nell'ambito delle professioni sanitarie. Le nuove disposizioni in materia di formazione medica specialistica prevedono norme dedicate alla formazione di medici extracomunitari. Sottolinea che si tratta quindi di un provvedimento che affronta temi molto specialistici e complessi e che costituisce un riconoscimento a oltre un milione di operatori che lavorano dentro le strutture pubbliche e private poste a tutela della salute. Il disegno di legge apporta un aggiornamento e un ammodernamento a una disciplina che, in alcuni ambiti, risale al 1946, cioè a settant'anni fa, mentre in altri casi richiede un adeguamento alla disciplina comunitaria, come le disposizioni sulle sperimentazioni cliniche. Le norme sulle quali la Commissione è chiamata ad esprimere un parere investono in primo luogo il settore della ricerca. L'articolo 1-ter (Applicazione e diffusione della medicina di genere all'interno del Sistema sanitario nazionale) reca disposizioni in merito alla diffusione della medicina attenta alle differenze per sesso e genere («medicina di genere»). In particolare, prevede la predisposizione di un piano per divulgazione, formazione e indicazione di pratiche sanitarie inerenti alla ricerca, alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura basate sulle differenze derivanti dal sesso e dal genere, al fine di garantire la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in modo omogeneo sul territorio nazionale. Il piano, adottato con decreto del Ministero della salute, dovrà prevedere, tra l'altro, la promozione e sostegno della ricerca biomedica, farmacologica e psico-sociale basata sulle differenze di sesso e di genere; la promozione e il sostegno dell'insegnamento della medicina di genere, garantendo adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del personale medico e sanitario. L'articolo prevede inoltre che, tra gli obiettivi del Patto per la salute, devono essere garantiti la promozione di progetti di ricerca biomedica, farmacologica e socio-psicologica selezionati tramite l'indizione di bandi nazionali, finanziati dallo Stato e sottoposti alla valutazione dei comitati etici per la ricerca regionali e locali. Si prevede inoltre, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la predisposizione di un Piano formativo nazionale per la medicina di genere volto a garantire la conoscenza e l'applicazione dell'orientamento alle differenze sessuali e di genere nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura. A tal fine, sono promossi specifici studi presso i corsi di laurea delle professioni sanitarie nonché nell'ambito dei piani formativi delle aziende sanitarie con requisiti per l'accreditamento nell'educazione continua in medicina. Altro tema di interesse della VII Commissione concerne l'aspetto dei titoli professionali. A tale riguardo le nuove disposizioni di riordino delle professioni sanitarie (articolo 3) prevedono che ciascun Ordine delle professioni sanitarie abbia uno o più albi permanenti in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie. Per Pag. 315l'iscrizione all'albo è necessario, tra l'altro, essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia. L'articolo 3-bis reca l'istituzione dell'area delle professioni sociosanitarie. In particolare, prevede che, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati nuovi profili professionali sociosanitari. L'individuazione di tali profili, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Patto per la salute e nei Piani sanitari e sociosanitari regionali, che non trovino rispondenza in professioni già riconosciute. Con successivo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio dei profili professionali. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, è definito l'ordinamento didattico della formazione dei profili professionali sociosanitari. Sono ricompresi nell'area delle professioni sanitarie i preesistenti profili professionali di operatore sociosanitario, delle professioni di assistente sociale, di sociologo e di educatore professionale. L'articolo 3-ter reca la disciplina per l'istituzione di nuove professioni sanitarie, che avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute, ovvero su iniziativa delle associazioni professionali rappresentative di coloro che intendono ottenere tale riconoscimento. L'articolo 4 disciplina l'individuazione e l'istituzione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico. In particolare, dispone che, con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi. L'articolo 12 reca disposizioni in materia di formazione medica specialistica e di formazione di medici extracomunitari. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere definite ulteriori modalità attuative per l'inserimento dei medici in formazione specialistica all'interno delle strutture sanitarie. I cittadini stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente all'Unione europea che intendano partecipare ad iniziative di formazione o di aggiornamento che comportano lo svolgimento di attività clinica presso aziende ospedaliere comuni e universitarie e IRCCS possono essere temporaneamente autorizzati, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, per un massimo di due anni. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'interno, sono definiti gli specifici requisiti di professionalità dei medici, le modalità e i criteri per lo svolgimento Pag. 316di dette iniziative. Concludendo, comunica di volersi rimettere al successivo dibattito per la formulazione di una proposta di parere.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

  Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Antimo Cesaro.

  La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.
C. 4652 Governo, approvato dal Senato, C. 417 Caparini, C. 454 Brambilla, C. 800 Brambilla, C. 964 Cesa, C. 1102 Battelli, C. 1702 Gagnarli, C. 2861 D'Ottavio, C. 2989 Rizzetto, C. 3636 Borghese, C. 3842 Rampi, C. 3931 Lodolini, C. 4086 Ricciatti e C. 4520 Zanin.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, ricorda che al disegno di legge C. 4652, approvato dal Senato, risultano abbinati d'ufficio i progetti di legge – identici o vertenti su materia identica – C. 417 Caparini, C. 454 Brambilla, C. 800 Brambilla, C. 964 Cesa, C. 1102 Battelli, C. 1702 Gagnarli, C. 2861 D'Ottavio, C. 2989 Rizzetto, C. 3636 Borghese, C. 3842 Rampi, C. 3931 Lodolini, C. 4086 Ricciatti e C. 4520 Zanin. Avverte che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 77 del Regolamento, è possibile per la Commissione proporre e deliberare abbinamenti ulteriori, frutto di un'eventuale decisione politica in tal senso.

  Roberto RAMPI (PD), relatore, prima di passare ad illustrare i contenuti del disegno di legge, sottolinea il profondo interesse e l'ampio consenso che hanno accompagnato l’iter del provvedimento, testimoniati, peraltro, dal considerevole numero di progetti di legge abbinati. Diversi tentativi di riordino del settore sono stati portati avanti anche nel corso della precedente legislatura, senza poter giungere ad approvazione. Rammenta, quindi, che il disegno di legge approvato dal Senato il 21 settembre scorso, reca disposizioni in materia di spettacolo e delega al Governo per il riordino della materia e che deriva dallo stralcio dell'articolo 34 del testo del disegno di legge che riguardava anche il cinema ed è collegato alla manovra di finanza pubblica. Ricorda che, dopo lo stralcio, la 7a Commissione del Senato ha approfondito l'argomento, svolgendo numerosissime audizioni di soggetti coinvolti dalla riforma, compresi artisti di fama internazionale. Come ha evidenziato la relatrice al Senato, durante il suo intervento in Assemblea, l'esame in sede referente è stato caratterizzato anche da una dialettica molto positiva con le opposizioni. In particolare, il testo ora all'esame costituisce una risposta ad un settore che attende una riforma organica da più di trent'anni. Infatti, dopo l'istituzione del Fondo unico per lo spettacolo, con la legge n. 163 del 1985, non c’è mai stata una riforma organica, ma interventi, sia pur numerosi, per specifiche necessità. Oggi, invece, viene esaminato un disegno di legge di riforma organica, con il quale si intende rilanciare e sviluppare il settore dello spettacolo. Oltre ad inquadrare l'intervento nella cornice dei principi delineati dalla Costituzione – e, in particolare, degli articoli che riguardano la promozione dello sviluppo della cultura e la tutela del patrimonio artistico, nonché la libertà dell'arte – e nell'ambito dei principi di cui alle Convenzioni internazionali in materia di patrimonio culturale immateriale e di protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali, l'articolo 1 precisa che la Repubblica Pag. 317promuove e sostiene lo spettacolo quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale. Riconosce, poi, il valore educativo e formativo dello spettacolo, anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale, il valore delle professioni artistiche e della loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del settore, l'utilità sociale dello spettacolo, anche ai sensi della recente normativa relativa al Terzo settore. Sempre l'articolo 1 prevede che la Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo svolte in maniera professionale, ossia quelle caratterizzate della compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico in un contesto unico non riproducibile. Si tratta, in particolare, di attività teatrali, liriche, concertistiche, corali, musicali popolari contemporanee, di danza classica e contemporanea, circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché attività di spettacolo viaggiante e attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare, carnevali storici e rievocazioni storiche. Oltre allo spettacolo professionale, la Repubblica riconosce il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, nonché il valore delle espressioni artistiche della canzone popolare d'autore, la peculiarità del linguaggio espressivo del teatro di figura, sia nelle forme tradizionali sia nelle interpretazioni contemporanee, la tradizione dei corpi di ballo italiani, l'apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani ed extra-urbani; l'attività dei centri di sperimentazione e di ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo. L'intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo deve favorire e promuovere, tra l'altro: la qualità dell'offerta, la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo; la qualificazione delle competenze artistiche e tecniche, nonché l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo; le attività di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani, fin dall'infanzia; il teatro e altre forme di spettacolo per ragazzi; l'accesso alla fruizione delle arti della scena, fin dall'infanzia; il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese dell'offerta e della domanda delle attività di spettacolo, anche con riferimento alle aree geograficamente disagiate; lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione e formazione tra i diversi soggetti e le strutture operanti nel settore dello spettacolo; la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, prevedendo forme di partenariato culturale, e favorendo la circolazione delle opere, con specifico riguardo alle produzioni di giovani artisti; la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il ricambio generazionale; la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonché della tradizione della scena e dei suoi mestieri; l'iniziativa dei singoli soggetti, volta a reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico; le attività di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale. Dopo i principi enunciati nell'articolo 1, l'articolo 2 conferisce la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari che disciplinano l'attività, l'organizzazione e la gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché per la riforma della disciplina dei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, al contempo prevedendo che a ciò si provvede mediante la redazione di un testo unico normativo denominato Pag. 318«codice dello spettacolo». Al riguardo segnala, con riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, che le disposizioni regolamentari alle quali il testo fa riferimento, previste da un recente decreto-legge del 2016 (decreto-legge n. 113 del 2016, articolo 24, comma 3-bis), non sono ancora intervenute. Con riferimento ai principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, alcuni riguardano tutti i settori, altri sono specifici per singoli settori. Fra quelli generali, ricorda la razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato. Più nello specifico, allo Stato sono o rimangono attribuiti, fra l'altro: la gestione del FUS e la determinazione – con decreti non aventi natura regolamentare, da emanare sentito il Consiglio superiore per lo spettacolo (di cui l'articolo 3 prevede l'istituzione) e previa intesa con la Conferenza unificata – dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul medesimo; l'armonizzazione degli interventi con quelli degli enti pubblici territoriali, anche attraverso accordi di programma; la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo, nonché delle opere di giovani artisti e compositori emergenti, attraverso appositi spazi di programmazione nelle piattaforme radiotelevisive, anche mediante la previsione di specifici obblighi di trasmissione nel contratto di servizio tra MISE e RAI; l'attivazione di un tavolo programmatico tra Mibact ed ENIT, ai fini dell'inserimento delle attività di spettacolo nei percorsi turistici nazionali; la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, attraverso misure rivolte alle scuole e agli enti di alta formazione (si tratta di un aspetto su cui mi soffermerò oltre), la promozione dell'integrazione e dell'inclusione, attraverso attività formative, nonché mediante la pratica e la fruizione delle attività di spettacolo anche in contesti disagiati; l'individuazione, d'intesa con la Conferenza unificata, di strumenti di accesso al credito agevolato anche attraverso convenzioni con il sistema bancario. Uno specifico criterio direttivo riguarda, poi, le fondazioni lirico-sinfoniche. Si prevede, in particolare, la revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale, anche tramite scorporo delle risorse ad esse destinate dal FUS. Al fine di tale revisione, si fa, anzitutto, riferimento alla coerenza con i princìpi di riparto delle risorse previsti dalla legge di bilancio 2017 – che, in base all'intervenuto decreto ministeriale n. 105 del 3 marzo 2017, ne stabiliscono l'attribuzione, per la gran parte, in rapporto ai contributi ricevuti da parte di soggetti privati ed enti locali –, nonché con le disposizioni regolamentari, che non sono ancora intervenute. Ulteriori parametri da considerare ai fini della ripartizione del contributo statale relativo agli enti lirici sono costituiti da: rafforzamento della responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria; realizzazione di coproduzioni nazionali e internazionali; promozione e diffusione della cultura lirica, con particolare riguardo alle aree disagiate; risultati artistici e gestionali del triennio precedente. Il quadro relativo alle stesse fondazioni si completa con quanto previsto all'articolo 7, che sposta (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2019 il termine per consentire loro di adeguarsi ai nuovi parametri organizzativi e gestionali. Dopo quella data, le fondazioni che non si adegueranno saranno inquadrate come teatro lirico-sinfonico. Ulteriori principi e criteri direttivi specifici previsti dall'articolo 2 sono riferiti ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, nonché dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche. Si tratta, in particolare, di: ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori, anche favorendo l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati e sostenendo la capacità di operare in rete tra diversi soggetti; riconoscimento del ruolo dell'associazionismo nell'ambito della promozione delle attività di spettacolo; ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazione Pag. 319nelle produzioni; ai fini del riparto del FUS, previsione che i decreti relativi alla determinazione dei criteri per l'erogazione e alle modalità per la liquidazione dei contributi definiscano le categorie dei soggetti ammessi a presentare domanda per ciascuno dei settori – e, al riguardo, sottolineo la novità costituita dall'inserimento dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche –, adottino regole tecniche di riparto sulla base dell'esame comparativo di programmi di attività pluriennale presentati dagli enti, che devono essere anche corredati di programmi per ciascuna annualità, valorizzino la qualità delle produzioni (e non solo la quantità), prevedano l'erogazione di contributi per manifestazioni e spettacoli all'estero, dispongano il finanziamento selettivo di progetti di giovani di età inferiore a 35 anni, adottino misure per favorire la mobilità artistica e la circolazione delle opere a livello europeo e internazionale, dispongano l'attivazione di piani straordinari, di durata pluriennale, per la ristrutturazione e l'aggiornamento tecnologico di teatri, strutture e spazi stabilmente destinati allo spettacolo, con particolare riferimento a quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, sostengano azioni di riequilibrio territoriale e diffusione, anche attraverso la realizzazione di specifici progetti di promozione e sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con gli enti territoriali. Ulteriori criteri direttivi riguardano singoli settori. In particolare, si prevede, anzitutto, la revisione della disciplina delle attività musicali di cui alla legge n. 800 del 1967, al fine di assicurare l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, estendere le misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee, valorizzandole, definire le figure che afferiscono all'organizzazione e alla produzione di musica popolare contemporanea e i criteri e requisiti per l'esercizio di tali attività, superare progressivamente il contrassegno SIAE per la registrazione delle opere musicali. Con riferimento al settore della danza, si prevede, in particolare, l'introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle scuole di danza, nonché al controllo e alla vigilanza sulle medesime, e l'individuazione di criteri e requisiti per il conseguimento di una abilitazione per l'insegnamento della danza, tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale. Al riguardo, segnala che la locuzione «requisiti finalizzati all'abilitazione di tale insegnamento» dovrebbe essere sostituita con la seguente: «requisiti finalizzati all'abilitazione per l'esercizio di tale insegnamento». Un ulteriore criterio direttivo riguarda la revisione delle disposizioni relative alle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, ai fini del graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse. Fra gli altri criteri direttivi sottolineo, anzitutto, quello relativo alla promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado, a ciò destinando, annualmente, almeno il 3 per cento della dotazione del FUS. Si tratta di una previsione analoga a quella inserita per il cinema e l'audiovisivo nella legge n. 220 del 2016, che completa quindi il quadro normativo con l'investimento sull'educazione alle attività di spettacolo a partire dalla scuola, per avere nuovi talenti e spettatori in un'ottica unitaria che vede nella cultura un volano per l'economia. Ulteriori criteri direttivi attengono, poi, alla disciplina sistematica e unitaria del rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, con le opportune differenziazioni correlate alle specifiche attività, tenendo conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative. Al riguardo, sottolinea che, per la natura intermittente del loro lavoro, gli artisti rimangono privi di protezione previdenziale per vari periodi; alla semplificazione degli iter autorizzativi e degli adempimenti relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, inclusa l'autorizzazione di pubblica sicurezza; alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e al sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani Pag. 320artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica. Per assicurare che tutto ciò avvenga realmente, occorre un organismo capace di valutare sistematicamente e puntualmente l'efficacia degli interventi ed indirizzare le politiche del Ministero ed in questa prospettiva l'articolo 3 prevede l'istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo. In particolare, a tale organo – che sostituisce la Consulta per lo spettacolo – sono attribuiti compiti di consulenza e di supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo. Esso – che dura in carica 3 anni – sarà una sede di dialogo con gli operatori del settore e con i diversi livelli di governo, avendo al suo interno sia una componente indicata dagli operatori del settore, sia una componente indicata dalla Conferenza unificata. Più nello specifico, esso sarà composto da 15 membri, di cui 4 scelti dal Ministro nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria e dagli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi del settore dello spettacolo e 11 – di cui 3 designati dalla Conferenza unificata – quali personalità del settore, caratterizzate da particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in ambito giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate dal Ministro nel rispetto del principio di equilibrio di genere. Fra queste, lo stesso Ministro nomina il Presidente. L'articolo 4 dispone un incremento delle risorse del FUS – che, ricorda, per il 2017, in base al disegno di legge di assestamento, sono pari a euro 420,2 milioni – di euro 9,5 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di euro 22,5 milioni a decorrere dall'anno 2020. Inoltre, autorizza per il 2018 la spesa di euro 4 milioni in favore di attività culturali – presumibilmente sempre di spettacolo dal vivo – nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 4 milioni prevista per il 2018 a favore del Teatro Eliseo dall'articolo 22, comma 8, del decreto-legge n. 50 del 2017 (legge n. 96 del 2017). L'articolo 5 dispone che l’Art-bonus spetta anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per il sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione (e non più, solo, dunque, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione). Inoltre, dispone che il credito d'imposta a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, riconosciuto per il triennio 2014-2016, si applica (nuovamente) a decorrere dal 1o gennaio 2018, al fine di promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti. E lo estende anche alle opere terze. Infine, l'articolo 6 reca la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le province autonome. Nel rinviare al dossier predisposto dal Servizio Studi per ulteriori approfondimenti, e anche per il contenuto delle proposte di legge abbinate – alcune delle quali si caratterizzano per la proposizione di un intervento complessivo sullo spettacolo dal vivo, altre per interventi relativi a specifici settori dello stesso, in particolare i settori musicale e circense, nonché quello dei carnevali storici – auspica che il clima di dialogo che si è registrato al Senato possa caratterizzare anche il lavoro qui Camera.

  Bruno MURGIA (FdI-AN) chiede di conoscere l'orientamento del Governo e della maggioranza in merito alla possibilità di apportare modifiche al testo pervenuto dal Senato. Senza alcun intendimento dilatorio, riterrebbe utile procedere Pag. 321ad alcune audizioni, quale occasione per un miglioramento ed un arricchimento del testo.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, pur comprendendo le ragioni della richiesta dell'onorevole Murgia, si trova costretta a chiedergli di soprassedere, tenuto conto che il provvedimento è collegato alla manovra di finanza pubblica e che al Senato si sono comunque svolte numerose audizioni, corredate di vasto ed interessante materiale che è stato depositato. Fa presente che già sono pervenute alla Commissione richieste di audizione da parte di diversi soggetti che però non sono state prese in considerazione, nella consapevolezza sia della necessità di chiudere velocemente la discussione sul disegno di legge, sia della difficoltà di effettuare una selezione accurata. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

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