TESTO AGGIORNATO AL 26 OTTOBRE 2017
Pag. 102ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.
La seduta comincia alle 13.40.
Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.
Atto n. 454.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 ottobre scorso.
Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri si era convenuto di rinviare a oggi la votazione della proposta di parere favorevole con alcune premesse formulata sullo schema di decreto legislativo dal relatore Barbanti.
La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (vedi allegato 1).
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.
Atto n. 458.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre scorso.
Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che il relatore, Boccadutri, ha formulato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 2) e che il M5S ha formulato una proposta di parere alternativa a quella del relatore (vedi allegato 3). Ricorda quindi che entrambe le proposte di parere sono state trasmesse informalmente via email a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.
Ritiene quindi che occorra ora valutare se procedere alla votazione della proposta di parere nella seduta odierna.
Carlo SIBILIA
(M5S) invita il relatore a valutare la possibilità di integrare la sua proposta di parere, raccogliendo alcuni spunti contenuti nella proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S.
Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori sul provvedimento, reputa che non sussistano ostacoli a votare la predetta proposta di parere nella seduta odierna, salvo che non emergano particolari esigenze di approfondimento.
Sergio BOCCADUTRI
(PD), relatore, con riferimento alla proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S, sottolinea come le proposte, in essa contenute, relative all'inasprimento del quadro sanzionatorio previsto dal provvedimento, necessiterebbero di una serie di approfondimenti e valutazioni che non è certamente possibile realizzare in questa sede, presupponendo un confronto con le autorità di vigilanza rispetto agli impatti che esse avrebbero sul funzionamento del mercato. Rileva, peraltro, come, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo, sarà possibile valutare l'adeguatezza delle previsioni sanzionatorie, eventualmente intervenendo in un momento successivo per apportare le necessarie correzioni.Pag. 103
Per quanto attiene invece al tema dei limiti massimi delle commissioni interbancarie per le operazioni di pagamento effettuate con carte di debito o di credito, segnatamente per quanto attiene alle operazioni di importo inferiore a euro 5, rileva come la ratio sottesa alle previsioni in materia recate dal provvedimento sia quella di lasciare alle dinamiche di mercato la quantificazione della riduzione delle predette commissioni rispetto a quelle applicate alle operazioni pari o superiori a 5 euro, senza invece stabilire una misura minima della riduzione stessa. Evidenzia, infatti, come la fissazione di un ammontare minimo di riduzione in tali fattispecie rischierebbe di distorcere la concorrenza in quest'ambito, svantaggiando quegli operatori che siano disposti ad operare riduzioni più significative delle commissioni.
Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS), con riferimento alla lettera g) delle osservazioni contenute nella proposta di parere formulata dal relatore, laddove si propone di intervenire sull'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012, relativo all'obbligo, per i soggetti che esercitano attività di vendita di prodotti o servizi, anche professionali, di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, rileva come, rispetto a tale problematica, siano possibili due opzioni: o prevedere, come prospetta la proposta di parere, una serie di esenzioni a tale obbligo, oppure stabilire l'eliminazione, o la significativa riduzione, delle commissioni poste a carico dell'esercente per l'accettazione di tali operazioni di pagamento elettroniche. Sottolinea, infatti, come, per le operazioni nelle quali il margine di guadagno a favore dell'emittente risulta molto basso, l'applicazione delle richiamate commissioni rischia di azzerare il predetto margine. Invita pertanto il relatore a valutare anche tale seconda opzione, integrando conseguentemente la sua proposta di parere.
Sergio BOCCADUTRI
(PD), relatore, con riferimento alla problematica segnalata dal deputato Paglia, ritiene che misure per la riduzione delle commissioni relative ai pagamenti elettronici, non debbano essere adottate in via legislativa ma debbano, in linea di massima, essere lasciate alle dinamiche di mercato, anche in ragione del fatto che le eventuali disposizioni nazionali in materia potrebbero applicarsi solo ai pagamenti effettuati con carte nazionali, introducendo in tal modo una disparità rispetto ai pagamenti effettuati con carte estere. In tale contesto, sottolinea come l'osservazione di cui alla lettera g) della sua proposta di parere corrisponda ai risultati delle interlocuzioni intervenute su questi temi tra il Governo e talune categorie interessate, e intenda favorire l'emanazione, da parte dell'Esecutivo, del decreto ministeriale con cui dovranno essere stabilite le sanzioni pecuniarie amministrative per le violazioni all'obbligo di accettazione delle carte.
Si riserva comunque di integrare la formulazione della citata lettera g) delle osservazioni contenute nella sua proposta di parere, invitando il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che le modifiche proposte dalla medesima lettera g) all'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012, relativo all'obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) non condivide le considerazioni espresse dal relatore, in quanto, come già ampiamente dimostrato, il mercato non è in grado di risolvere il problema segnalato. Ritiene quindi che, oltre all'ipotesi prospettata dal relatore nella lettera g) delle osservazioni contenute nella sua proposta di parere, occorra indicare anche una soluzione meno difensiva, proponendo che talune transazioni siano escluse dall'applicazione delle commissioni sui pagamenti elettronici, pur nella consapevolezza di come anche tale ultima ipotesi non costituisca una soluzione ottimale, in quanto non Pag. 104elimina il problema della gestione del contante. Ribadisce pertanto l'invito al relatore a integrare in tal senso la sua proposta di parere, prendendo altrimenti atto dell'indisponibilità della maggioranza a dimostrare maggiore disponibilità su tale tematica.
Il viceministro Luigi CASERO ritiene che il problema principale su tale tematica sia costituito dal fatto che, per le transazioni in cui il margine riconosciuto al venditore del bene risulta molto basso, l'applicazione di commissioni sulle operazioni di pagamento effettuate mediante carte di debito o di credito rischia di azzerare del tutto tale margine. In tale contesto l'ipotesi, indicata dal relatore nella lettera g) delle osservazioni contenute nella sua proposta di parere, di escludere l'obbligo di accettare i pagamenti elettronici per talune fattispecie, costituisca una prima soluzione. Un'ulteriore ipotesi potrebbe essere quella di introdurre un incentivo, ad esempio nella forma di un credito di imposta di importo concordato, al fine di supportare l'utilizzo delle carte di pagamento anche in tali casi, verificando tale soluzione con il mercato.
Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) concorda con la proposta avanzata dal Viceministro.
Sergio BOCCADUTRI
(PD), relatore, in relazione all'ipotesi avanzata dal Viceministro, ritiene possibile inserire nella sua proposta di parere una ulteriore premessa, nella quale segnalare al Governo, con riferimento all'obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, la possibilità di introdurre misure volte a incentivarne l'accettazione, con particolare riguardo a talune categorie di prodotti ad uso dei consumatori e soggetti ad accisa, quali ad esempio i carburanti.
Riformula quindi la sua proposta di parere nei termini indicati (vedi allegato 4).
Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) condivide l'integrazione alla proposta di parere operata dal relatore.
Daniele PESCO (M5S) con riferimento alla lettera g) delle osservazioni della proposta di parere formulata dal relatore, rileva come il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 179, che si propone di sostituire, fissi al 30 giugno 2014 la data a partire dalla quale i soggetti che svolgono attività di vendita di prodotti e servizi sono obbligati ad accettare anche pagamenti effettuati con carte di debito o carte di credito: a questo proposito domanda se, in sede di riformulazione di tale disposizione, non sia opportuno aggiornare tale data, stabilendo una data futura.
Sergio BOCCADUTRI (PD), relatore, con riferimento al quesito posto dal deputato Pesco, rileva come sia necessario mantenere il termine del 30 giugno del 2014, in quanto essa serve a garantire che, a partire da tale data, è esclusa la messa in mora del consumatore che si veda rifiutare dall'esercente il pagamento attraverso carte di debito o carte di credito: pertanto tale termine è posto a tutela dei diritti del consumatore. Ritiene invece necessario stabilire che la novella proposta all'articolo 15 del decreto-legge n. 179 si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore delle decreto legislativo.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.
La seduta termina alle 14.
RISOLUZIONI
Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.
La seduta comincia alle 14.
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7-01191 Fregolent: Interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali.
7-01374 Alberti: Iniziative in materia fiscale e assicurativa sulle tematiche ambientali.
(Discussione congiunta e rinvio).
La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni.
Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che la risoluzione 7-01374 Alberti, vertendo su materia analoga a quella trattata dalla risoluzione 7-01191 Fregolent, sarà discussa congiuntamente a quest'ultima.
Dino ALBERTI
(M5S) illustra la propria risoluzione, la quale concerne l'adozione di iniziative in materia fiscale e assicurativa sulle tematiche ambientali.
Al riguardo ricorda innanzitutto che la legge n. 23 del 2014, all'articolo 15, ha delegato il Governo a introdurre, in considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la green economy, nuove forme di fiscalità nel rispetto del principio della neutralità fiscale, finalizzate a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili, anche in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, prevedendo che il maggior gettito fosse destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili.
Nel sottolineare come il veloce consumo delle risorse naturali, acceleratosi negli anni successivi al 2000, imponga un approccio circolare all'economia, rileva come in Italia la quota di utilizzo di fonti energetiche fossili sia innegabilmente ancora troppo elevata e come i rischi ambientali e i cambiamenti climatici siano sempre più rilevanti, incidendo direttamente sull'economia reale e finanziaria.
In tale quadro il meccanismo di mercato europeo attraverso l’Emission Trading Scheme (ETS) per il contenimento delle emissioni di CO2, non ha dato i risultati sperati e si necessita di ulteriori strumenti che incentivino l'abbattimento delle emissioni.
Ritiene inoltre che il sistema fiscale italiano non risulti ancora adeguato a tali esigenze, anche a causa della mancanza dei decreti attuativi di cui all'articolo 15 della n. 23 del 2014, rendendosi quindi necessario un intervento che, superando eventualmente l'attuale sistema di accise, introduca una nuova imposta sulle emissioni. A tale proposito, nel sottolineare come il maggiore fattore di cambiamento siano le scelte di acquisto dei cittadini, reputa che le politiche fiscali costituiscano strumenti idonei a modificare consumi e investimenti verso prodotti e settori a minor impatto ambientale e socialmente più sostenibili. Ritiene quindi necessaria una conversione verso le fonti rinnovabili e la dematerializzazione dei processi. In tale quadro il Piano d'azione nazionale e alcuni decreti del Ministero dell'ambiente individuano un set di criteri ambientali «minimi» (CAM) per gli acquisti in diverse «categorie merceologiche», mentre diversi metodi di calcolo come il Life Cycle Assessment (LCA) danno la possibilità di valutare il ciclo di vita di prodotti o servizi; tali parametri possono essere strumenti utili come indicatori per la tassazione differenziata ambientale.
In tale contesto rileva come una nuova imposta ambientale dovrebbe incidere sui consumi ed essere modulata in base a opportuni indicatori ambientali, associando a indicatori migliorativi una tassazione complessiva inferiore e, viceversa, a indicatori peggiorativi, una tassazione superiore, reputando pertanto auspicabile una revisione della normativa fiscale, orientata al progressivo passaggio dall'attuale sistema impositivo, basato sulla tassazione del reddito d'impresa e da lavoro, verso un modello basato sul prelievo sui consumi, così come raccomandato dall'Unione europea. Pag. 106
Ricorda inoltre che in Italia sono attualmente censiti 57 siti di interesse nazionale (SIN) inquinati e non sempre, nonostante il principio europeo: «chi inquina paga», vengono reperiti i fondi necessari per la bonifica dell'ambiente, facendo al riguardo presente che la direttiva 2004/35/CE in materia di garanzia finanziaria preveda il ricorso all'assicurabilità del rischio ambientale e, conseguentemente, il ristoro del danno ambientale.
In questo ampio quadro la risoluzione impegna il Governo ad assumere iniziative per: introdurre un'imposta ambientale per le emissioni (Iape), sulla base delle emissioni climalteranti a prescindere dal luogo di fabbricazione ed applicata sui consumi, in armonia con quanto già previsto e stipulato a livello europeo, che dia anche la possibilità di incentivare le attività con minor impatto ambientale, oltre a disincentivare le attività con impatto ambientale elevato; ridurre, in misura corrispondente, la tassazione sui redditi d'impresa, mantenendo una sostanziale neutralità fiscale e invarianza di gettito; promuovere, in sede nazionale ed europea, l'adozione di un sistema di certificazione dei prodotti e dei servizi finalizzato alla creazione di indici standard di valutazione dell'impronta ecologica, basato sull'analisi del ciclo di vita, che tenga conto dei fattori maggiormente impattanti sull'ambiente e sulla salute dell'uomo, oltre alle emissioni climalteranti, anche al fine del calcolo dell'imposta ambientale per le emissioni (Iape); prevedere l'assicurabilità del rischio ambientale per tutte le attività produttive potenzialmente inquinanti, non solamente quelle a rischio d'incidente rilevante, incluso il trasporto di merci pericolose; revisionare le imposte e le agevolazioni fiscali con finalità ambientale, adottando iniziative per procedere all'eliminazione di quelle risultate inefficaci per la tutela ambientale.
Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che, con l'audizione dei rappresentanti di Unione petrolifera svoltasi nella seduta di ieri, può dirsi concluso il ciclo di audizioni previsto dalla Commissione sulle tematiche affrontate dalle risoluzioni.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.
7-01353 Giacomoni: Rafforzamento delle misure agevolative in favore di investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR).
(Seguito della discussione e rinvio).
La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 10 ottobre scorso.
Michele PELILLO (PD), nel ribadire le considerazioni espresse nella precedente seduta di discussione, circa la condivisione, da parte del suo gruppo, degli obiettivi posti dalla risoluzione, ritiene che, a fronte della delicatezza della questione, sia opportuno svolgere un'attenta riflessione sulle misure prospettate dall'atto di indirizzo. Chiede quindi che la discussione della risoluzione sia rinviata ad altra seduta.
Maurizio BERNARDO, presidente, alla luce della richiesta del deputato Pelillo, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.
7-01358 Sibilia: Problematiche concernenti l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso alle violazioni relative alle comunicazioni trimestrali dei dati IVA.
(Seguito della discussione e rinvio).
La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre scorso.
Maurizio BERNARDO, presidente, nel richiamare le considerazioni svolte dal Sottosegretario Baretta nel corso della precedente seduta di discussione, chiede al primo firmatario della risoluzione, Sibilia, il suo orientamento circa l'opportunità, di Pag. 107rinviare la discussione dell'atto di indirizzo, al fine di svolgere ulteriori valutazioni, anche attraverso contatti con il Governo, sulle problematiche affrontate dalla risoluzione.
Carlo SIBILIA (M5S), nel concordare con l'ipotesi di rinviare la discussione della risoluzione, dichiara la piena disponibilità del suo gruppo nell'accogliere eventuali spunti e osservazioni che dovessero pervenire dal Governo. Auspica quindi che, al di fuori di ogni atteggiamento preclusivo, si possa addivenire a una positiva conclusione dell’iter della risoluzione, la quale affronta una tematica di grande interesse per i contribuenti.
Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.05.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.
La seduta comincia alle 14.05.
Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.
C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Renzo CARELLA
(PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, il disegno di legge C. 4652, approvato dal Senato, a cui sono abbinate le proposte di legge C. 417 Caparini, C. 454 Brambilla, C. 800 Brambilla, C. 964 Cesa, C. 1102 Battelli, C. 1702 Gagnarli, C. 2861 D'Ottavio, C. 2989 Rizzetto, C. 3636 Borghese, C. 3482 Rampi, C. 3931 Lodolini, C. 4086 Ricciatti e C. 4520 Zanin, recante disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.
Rileva preliminarmente come il provvedimento, il quale è collegato alla manovra di finanza pubblica, sia finalizzato a operare una riforma organica del settore, attesa da oltre 30 anni.
In particolare, esso, oltre ad alcune disposizioni precettive, reca una delega al Governo per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari che disciplinano l'attività, l'organizzazione e la gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché per la riforma, la revisione, e il riassetto della disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un testo unico normativo denominato «codice dello spettacolo».
Rispetto al testo originario, nel corso dell'esame in sede referente, la 7a Commissione Istruzione del Senato ha introdotto alcune modifiche, in particolare puntualizzando i principi e criteri direttivi. Tra le principali novità introdotte, segnala le seguenti:
l'incremento, a decorrere dal 2018, della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), al contempo disponendo lo scorporo dallo stesso delle risorse destinate alle fondazioni lirico-sinfoniche e introducendo, invece, tra i destinatari il settore dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, nonché quello delle attività musicali popolari contemporanee;
la previsione che annualmente almeno il 3 per cento del FUS sia destinato Pag. 108alla promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado;
lo spostamento dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 del termine entro il quale le fondazioni lirico-sinfoniche devono rispettare i nuovi parametri organizzativi e finanziari al fine dell'inquadramento come «fondazione lirico-sinfonica», ovvero come «teatro lirico-sinfonico», e la delega al Governo perché riveda i criteri di ripartizione del contributo statale a favore delle stesse;
come per il settore del cinema, l'istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in sostituzione della Consulta dello spettacolo;
con riferimento alle materie di competenze della Commissione Finanze, segnala l'estensione del meccanismo dell'Art-Bonus, ossia del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a favore della cultura, a tutti i settori dello spettacolo;
la reintroduzione, a regime, del credito di imposta a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, previsto per il triennio 2014-2016, attualmente previsto con riferimento alle sole opere prime e seconde, che il provvedimento estende anche alle opere terze.
Passando a illustrare il contenuto del disegno di legge, il quale si compone di 7 articoli, l'articolo 1, al comma 1, affida, innanzitutto, alla Repubblica, i seguenti compiti:
la promozione e il sostegno dello spettacolo, nella pluralità delle sue espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale;
il riconoscimento del valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale;
il riconoscimento del valore delle professioni artistiche e della loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del settore;
il riconoscimento dell'utilità sociale dello spettacolo.
Nello specifico, al comma 2 viene prevista la promozione e il sostegno delle attività di spettacolo svolte in maniera professionale, e in particolare: attività teatrali; attività liriche, concertistiche e corali; attività musicali popolari contemporanee; attività di danza classica e contemporanea; attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché attività di spettacolo viaggiante; attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici; carnevali storici e rievocazioni storiche.
Inoltre, in base al comma 3, la Repubblica riconosce:
il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale;
il valore delle espressioni artistiche della canzone popolare d'autore; la peculiarità del linguaggio espressivo del teatro di figura;
la tradizione dei corpi di ballo italiani;
l'apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani ed extra-urbani;
l'attività dei centri di sperimentazione e di ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo.
Il comma 4 stabilisce che l'intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo Pag. 109favorisce e promuove, in particolare:
a) la qualità dell'offerta, la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo;
b) la qualificazione delle competenze artistiche e tecniche, nonché l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;
c) le attività di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani, fin dall'infanzia;
d) il teatro e altre forme di spettacolo per ragazzi;
e) l'accesso alla fruizione delle arti della scena, con particolare attenzione alle nuove generazioni di pubblico, fin dall'infanzia;
f) il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese, anche con riferimento alle aree geograficamente disagiate;
g) lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione e formazione, anche con riferimento alle residenze artistiche;
h) la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo;
i) la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il ricambio generazionale;
l) la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonché della tradizione della scena e dei suoi mestieri;
m) l'iniziativa dei singoli soggetti, volta a reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico;
n) le attività di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale.
Con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione Finanze, segnala la lettera o) del comma 4, in base alla quale l'intervento pubblico favorisce e promuove le modalità di collaborazione tra Stato ed enti locali per l'individuazione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado o di beni confiscati da concedere, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, per le attività di spettacolo svolte in maniera professionale.
L'articolo 2, al comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti:
al coordinamento e riordino delle disposizioni in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche;
alla riforma della disciplina vigente nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche.
Al contempo, la norma di delega prevede la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», finalizzato a dotare il settore di un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e di ottimizzazione della spesa, nonché a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione e l'innovazione, nonché la loro fruizione da parte della collettività.
Tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, il comma 2 prevede:
la razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato, stabilendo al riguardo che sono attribuiti allo Stato, fra l'altro, la gestione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), istituito dal legge n. 163 del 1985, nonché la determinazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul medesimo Fondo;
l'armonizzazione degli interventi con quelli degli enti pubblici territoriali, anche attraverso accordi di programma; Pag. 110
la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo, nonché delle opere di giovani artisti e compositori emergenti, anche mediante la previsione di specifici obblighi di trasmissione nel contratto di servizio tra Ministero dello Sviluppo economico e RAI;
l'attivazione di un tavolo programmatico tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e l'Ente nazionale per il turismo (ENIT), ai fini dell'inserimento delle attività di spettacolo nei percorsi turistici in tutto il territorio nazionale;
la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, anche mediante le nuove tecnologie, attraverso misure rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e agli enti o istituti di alta formazione;
la promozione dell'integrazione e dell'inclusione, attraverso attività formative, nonché mediante la pratica e la fruizione delle attività di spettacolo anche in contesti disagiati;
In tale contesto, con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze, segnala il numero 8 della lettera b) del predetto comma 2, la quale nell'ambito del criterio della razionalizzazione dell'intervento statale, prevede l'individuazione, d'intesa con la Conferenza unificata, di strumenti di accesso al credito agevolato anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, incluso l'Istituto per il credito sportivo.
Ulteriori principi direttivi recati dal comma 2 concernono: l'adeguamento della normativa vigente agli articoli 117 e 118 della Costituzione (in materia di potestà legislativa e di funzioni amministrative delle regioni e degli enti locali, di coordinamento tra Stato e Regioni, nonché di intesa e coordinamento tra Stato e Regioni nella materia della tutela dei beni culturali); l'indicazione esplicita delle disposizioni abrogate; il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti; l'aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; il riconoscimento dell'importanza di assicurare la più ampia fruizione delle attività di spettacolo, tenendo conto anche delle specifiche esigenze delle persone con disabilità.
Il comma 3 reca un criterio direttivo specifico, riferito alle fondazioni lirico-sinfoniche, concernente la revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale, anche tramite scorporo delle risorse ad esse destinate dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS).
Al fine di tale revisione, il comma 3 fa, anzitutto, riferimento alla coerenza con i princìpi di riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 583, della legge di bilancio 2017, che ne stabiliscono l'attribuzione, per la gran parte, in rapporto ai contributi ricevuti da parte di soggetti privati ed enti locali.
Ulteriori parametri da considerare ai fini della ripartizione del predetto contributo statale sono costituiti: dal rafforzamento della responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle singole fondazioni; dalla realizzazione di coproduzioni nazionali e internazionali; dalla promozione e diffusione della cultura lirica, con particolare riguardo alle aree disagiate; dai risultati artistici e gestionali del triennio precedente.
Inoltre fra i parametri da considerare ai fini della ripartizione del contributo statale si contempla anche la revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico.
Il comma 4 stabilisce ulteriori principi e criteri direttivi specifici, riferiti ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, nonché dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche.
Per tutti i settori indicati, si prevede:
alle lettere a) e c), l'ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori;
alla lettera b), il riconoscimento del ruolo dell'associazionismo nell'ambito Pag. 111della promozione delle attività di spettacolo;
alla lettera d), l'ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazione nelle produzioni;
alla lettera e), ai fini del riparto del FUS, la previsione che i decreti di natura non regolamentare relativi alla determinazione dei criteri per l'erogazione e alle modalità per la liquidazione dei contributi stabiliscano, tra gli altri aspetti, la definizione delle categorie dei soggetti ammessi a presentare domanda per ciascun settore della danza, della musica, del teatro, delle attività circensi, degli spettacoli viaggianti, nonché dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche.
Ulteriori criteri direttivi riguardano singoli settori. In particolare, la lettera f) prevede la revisione della disciplina delle attività musicali di cui alla legge n. 800 del 1967, al fine di assicurare: l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore; l'estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee; la definizione delle figure che afferiscono all'organizzazione e alla produzione di musica popolare contemporanea; la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare italiana; il progressivo superamento del contrassegno SIAE per la registrazione delle opere musicali.
Inoltre, alla lettera g), è prevista la revisione della normativa relativa al settore della danza, attraverso la modifica della disciplina in materia di promozione delle attività di danza, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle opere di ricostruzione del repertorio coreutico classico e contemporaneo, alla produzione artistica e alla sperimentazione, l'introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle scuole di danza.
La lettera h) reca un criterio direttivo attinente alla revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, ai fini del graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse.
La lettera i) riguarda l'introduzione di norme, nonché la revisione di quelle vigenti, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo, creando un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni. In particolare, alla promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado, si prevede che sia destinato almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo.
La lettera l) concerne la revisione delle disposizioni in materia di lavoro nel settore dello spettacolo, mentre la lettera m) riguarda la semplificazione degli iter autorizzativi e degli adempimenti relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, inclusa l'autorizzazione di pubblica sicurezza.
La lettera n) concerne il sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio.
La lettera o) prevede il sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea.
Con riferimento alla procedura per l'adozione dei decreti legislativi per l'attuazione della delega, il comma 1 stabilisce che i decreti legislativi sono adottati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, mentre i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 2 del provvedimento definiscono la procedura per l'emanazione dei suddetti decreti.
In particolare, essi sono adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo, acquisita l'intesa della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
Il comma 6 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dai decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza Pag. 112pubblica; inoltre la norma specifica che i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le risorse finanziarie occorrenti.
Il comma 6 prevede che entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con la medesima procedura.
L'articolo 3, al comma 1, istituisce il Consiglio superiore dello spettacolo, in sostituzione della Consulta per lo spettacolo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2007, che viene soppressa dalla data del primo insediamento del nuovo organo, con conseguente passaggio di attribuzioni.
Il comma 2 attribuisce al Consiglio superiore dello spettacolo compiti di consulenza e di supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche di settore e nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo.
In tale contesto, con riferimento ai profili d'interesse della Commissione Finanze, segnala in particolare la lettera e) del comma 2, in base alla quale il Consiglio superiore esprime anche pareri in merito criteri di ripartizione delle risorse fra i diversi settori di attività e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari.
I commi 3, 5 e 7 stabiliscono che il Consiglio superiore dello spettacolo, che dura in carica 3 anni, è composto da 15 componenti, ai quali spetta solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, mentre, in base al comma 4, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nomina il Presidente del Consiglio superiore.
Ai sensi del comma 6, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stabiliti il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore, stabilendosi sin d'ora che il Consiglio adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento e che i pareri dell'organo sono espressi, di norma, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
L'articolo 4, comma 1, incrementa la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di 9,5 milioni di euro annui per il 2018 e il 2019 e di 22,5 milioni di euro annui dal 2020.
Ai sensi del comma 2 agli oneri derivanti dall'incremento della dotazione del FUS si provvede: per il 2018 e a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione; per il 2019: quanto a 3 milioni di euro, mediante riduzione del medesimo Fondo per esigenze indifferibili; quanto a 5,5 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili; quanto a 1 milione di euro, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Inoltre, il comma 3 autorizza per il 2018 la spesa di 4 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Agli oneri derivanti da questa disposizione si provvede mediante azzeramento dell'autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per il 2018 disposta a favore del Teatro Eliseo dal decreto-legge n. 50 del 2017.
Con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 5, che interviene in materia di benefici e incentivi fiscali, recando disposizioni volte a estendere il cosiddetto Art-Bonus (cioè il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura) e a promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti.
Con riferimento all'Art-Bonus ricorda che l'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014, prevede un credito di imposta, in Pag. 113misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
A tali finalità, peraltro, ne sono state aggiunte altre dall'articolo 17 del decreto-legge n. 189 del 2016. In particolare, è stato previsto che il credito di imposta spetta anche per le erogazioni liberali a favore del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, e per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.
Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Esso è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
In tale contesto normativo il comma 1, novellando il citato articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014, dispone che il predetto credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art-Bonus) spetta anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per il sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione.
In base al comma 2 dell'articolo 5 alla copertura degli oneri determinati dal comma 1, valutati in 1,1 milioni di euro per il 2018, 1,8 milioni di euro per il 2019, 2,3 milioni di euro per il 2020 e 1,9 milioni di euro annui dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Con riferimento al secondo aspetto, il comma 3 dispone che il credito d'imposta a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, riconosciuto per il triennio 2014-2016 ai sensi del decreto-legge n. 91 del 2013, si applica, nuovamente, a decorrere dal 1o gennaio 2018, al fine di promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti. Inoltre viene disposto che il credito di imposta è riconosciuto anche per le opere terze e non più solo per le opere prime e seconde.
Al riguardo rammenta che l'articolo 7 del citato decreto-legge n. 91, ai commi da 1 a 6, al fine di sostenere il mercato dei contenuti musicali e l'offerta di opere dell'ingegno e di promuovere lo sviluppo di artisti emergenti, ha riconosciuto, per il triennio 2014-2016, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni musicali, fino all'importo di 200 mila euro nei tre anni di imposta e nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui. In particolare, destinatarie sono state le imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti almeno dal 1o gennaio 2012, purché esse fossero state indipendenti, ovvero non controllate da un editore di servizi media audiovisivi, e avessero speso almeno l'80 per cento del beneficio concesso nel territorio nazionale favorendo la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti. In particolare, Pag. 114in base al comma 2 del medesimo articolo 7, il credito per il triennio 2014-2016 è stato riconosciuto esclusivamente per opere prime o seconde di nuovi talenti, definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti.
Il comma 4 dell'articolo 5 reca la copertura degli oneri derivanti dal comma 3, quantificati in 4,5 milioni di euro dal 2018, si provvede: per il 2018 e a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione e per il 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili.
L'articolo 6 stabilisce che le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
L'articolo 7, intervenendo nella materia del nuovo inquadramento delle fondazioni lirico-sinfoniche, posticipa, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019, il momento a partire dal quale le fondazioni lirico-sinfoniche saranno inquadrate, alternativamente, come «fondazione lirico-sinfonica» o «teatro lirico-sinfonico». A tal fine, la norma novella l'articolo 24, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge n. 113 del 2016, il quale fissa il predetto termine al 31 dicembre 2018.
Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.
La seduta termina alle 14.15.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.
INDAGINE CONOSCITIVA
Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO .
La seduta comincia alle 14.20.
Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.
Audizione del professor Paolo Giudici.
(Svolgimento e conclusione).
Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Introduce, quindi, l'audizione.
Paolo GIUDICI, Ordinario di statistica del dipartimento di scienze economiche e aziendali presso l'Università degli studi di Pavia, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Sebastiano BARBANTI (PD), a più riprese, Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS), Michele PELILLO (PD) e Carlo SIBILIA (M5S), ai quali risponde Paolo GIUDICI, Ordinario di statistica del dipartimento di scienze economiche e aziendali presso l'Università degli studi di Pavia.
Maurizio BERNARDO, presidente, ringrazia il professor Giudici e dichiara conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 14.55.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
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