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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 novembre 2017
904.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 187

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 11.15.

Sulle buone pratiche della diffusione culturale.
Audizione di Sofia Bosco Martinez De Aguillar, Michelina Borsari, Stefano Soliano e Massimo Mancini.
(Svolgimento e conclusione).

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante la diretta web-tv. Introduce quindi l'audizione, avvertendo che il dott. Mancini è accompagnato dalla dott.ssa Linda Di Pietro.

  Intervengono Sofia BOSCO MARTINEZ DE AGUILLAR, Direttrice del FAI di Roma e Responsabile dei rapporti istituzionali; Michelina BORSARI, già direttrice scientifica del Festival di Filosofia di Carpi-Modena; Massimo MANCINI, Direttore Generale di Indisciplinarte-Centro Arti Opificio Siri di Terni e Stefano SOLIANO, Pag. 188General Manager del Parco Scientifico Tecnologico ComoNExT.

  Intervengono Roberto RAMPI (PD), Lorenza BONACCORSI (PD), Manuela GHIZZONI (PD), Luigi GALLO (M5S) e Gianna MALISANI (PD) per porre quesiti e formulare osservazioni.

  Intervengono per la replica Sofia BOSCO MARTINEZ DE AGUILLAR, Michelina BORSARI, Massimo MANCINI, Linda DI PIETRO e Stefano SOLIANO.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, autorizza il deposito delle memorie presentate dalle persone intervenute, che ringrazia, e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 12.55.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 12.55.

Schema di decreto ministeriale per la definizione delle nuove classi dei corsi di laurea in scienze, culture e politiche della gastronomia e di laurea magistrale in scienze economiche e sociali della gastronomia.
Atto n. 471.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

  Manuela GHIZZONI (PD), relatrice, specifica che lo schema di decreto ministeriale all'esame definisce due nuove classi dei corsi di laurea in «Scienze, culture e politiche della gastronomia» (L/GASTR) e di laurea magistrale in «Scienze economiche e sociali della gastronomia» (LM/GASTR), secondo le disposizioni dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 270 del 2004. Ricorda che il comma 2 dell'articolo predetto stabilisce che le classi di laurea sono individuate da uno o più decreti ministeriali, sentito il CUN, unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative. Modifiche o istituzioni di singole classi possono essere adottate eventualmente su proposta delle università, come nel caso in parola. Infatti, la relazione illustrativa dello schema di decreto precisa che la proposta d'istituzione delle nuove classi di laurea è stata avanzata dall'Università degli studi, non statale legalmente riconosciuta, di scienze gastronomiche, con sede in Bra – Frazione Pollenzo (CN), nata e promossa nel 2004 dall'associazione internazionale Slow Food, con la collaborazione delle regioni Piemonte ed Emilia Romagna. L'università di Pollenzo è sorta con l'obiettivo di creare un centro internazionale di formazione e di ricerca, al servizio di chi opera per un'agricoltura rinnovata, per il mantenimento della biodiversità, per un rapporto organico tra gastronomia e scienze agrarie. L'attuale offerta formativa è prioritariamente finalizzata alla formazione del «gastronomo» – una nuova figura professionale capace di operare nella produzione, distribuzione, promozione e comunicazione dell'agroalimentare di qualità – mediante il corso di Laurea Triennale in Scienze Gastronomiche, i cui contenuti esprimono tutto l'arco delle «scienze gastronomiche» in una prospettiva interdisciplinare tra le scienze «dure», le scienze della terra e le scienze umane che attraversano i temi del cibo e della gastronomia a tutto tondo e il corso di Laurea Magistrale in Gestione del Patrimonio Gastronomico e Turistico, pensata per la formazione di professionisti del settore agroalimentare, Pag. 189con specifiche competenze imprenditoriali e di gestione dei processi d'innovazione. Segnala che i due citati corsi appartengono rispettivamente alle attuali classi di laurea triennale L-26 in Scienze e tecnologie alimentari e di laurea magistrale LM-49 in Progettazione e gestione dei sistemi turistici, vale a dire due corsi circoscritti rispetto all'orizzonte ampio dei saperi che l'Università di Pollenzo assegna al cibo e ai propri percorsi formativi e che chiede sia riconosciuto in nuovi, specifici corsi di Laurea, stante la convinzione che il cibo è un «sistema di conoscenza fortemente interconnesso e trans-disciplinare per cause ed effetti, che solo uno sguardo olistico è capace di cogliere e quindi restituire nella sua scientifica complessità». In modo esplicito, l'Università ha così replicato al primo parere espresso dal CUN il 30 novembre 2016, che riteneva ingiustificata l'istituzione di queste nuove classi, dal momento che gli obiettivi formativi proposti possono essere raggiunti con alcune classi già esistenti: «le scienze gastronomiche devono includere a pari titolo le scienze umane e le scienze sociali inerenti i fenomeni alimentari» e, inoltre, «le scienze e tecnologie alimentari non indagano generalmente i temi della sovranità alimentare, della costruzione dell'identità sociale attraverso il cibo, dell'ortoressia e degli stili alimentari basati su cultura e religione, dell'estetica del cibo attraverso la percezione del cibo, delle implicazioni ecologiche dei mutamenti alimentari e delle conseguenze del pianeta dell'agricoltura, della funzione fondante del cibo nel sistema evolutivo biologico e sociale dell'umanità, del ruolo della politica internazionale e dei tratti costitutivi della memoria quale elemento determinante del presente e del futuro..... In particolare riteniamo che debbano essere considerati essenziali per uno studio rigoroso e comprensivo della gastronomia, discipline quali l'antropologia, la filosofia (morale, ma anche e soprattutto estetica), la sociologia culturale, i fondamenti del diritto europeo». A tale proposito, per convalidare l'accezione culturale del cibo, che probabilmente supera quello nutrizionale, ricorda che per individuare il confine tra l'Emilia e la Romagna è utile seguire la traccia del cibo, più di ogni altra testimonianza, poiché dove il castrato sostituisce il maiale allora là l'Emilia lascia il posto alla Romagna. Dopo il richiamato primo parere, il CUN si è pronunciato ancora sulla proposta delle nuove classi in parola nelle adunanze del 19 aprile 2017, del 22 giugno 2017 e, infine, del 5 luglio 2017. Nell'ultima adunanza ha espresso parere favorevole, considerato l'accoglimento delle osservazioni e delle proposte di modifica formulate nei precedenti pareri. Segnala, inoltre, che nell'adunanza del 31 luglio 2017, il CNSU ha espresso parere favorevole. A valle del parere espresso dal CUN, è stato formalizzato il contenuto del decreto in oggetto, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi formativi qualificanti delle classi di laurea triennale in «Scienze, culture e politiche della gastronomia» e della classe delle lauree magistrali in «scienze economiche e sociali della gastronomia». Queste nuove classi – stante la relazione illustrativa – completeranno il quadro complessivo della formazione superiore nel settore della cultura gastronomica e della ristorazione, di estrema rilevanza per il sistema economico italiano, e saranno destinate «alla maggiore professionalizzazione dei giovani ed a garantirne gli sbocchi occupazionali». Sottolinea che la relazione illustrativa rileva, inoltre, che «Le innovazioni in merito agli obiettivi formativi riguardano principalmente: lo sviluppo dei processi materiali e immateriali destinati ad accrescere e/o valorizzare il patrimonio gastronomico; lo sviluppo di format distributivi, dedicati alle produzioni alimentari dì qualità; la valutazione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle produzioni alimentari; la valorizzazione, attraverso politiche di comunicazione innovative, delle produzioni e dei sistemi agroalimentari».
  Ricorda che lo schema di decreto si compone di 7 articoli e che, in base all'articolo 1, comma 1, esso definisce le classi dei corsi di laurea in Scienze, culture e politiche della gastronomia (L/Pag. 190GASTR) e di laurea magistrale in Scienze economiche e sociali della gastronomia (LM/GASTR). In base al comma 2, le università possono procedere all'istituzione dei corsi di laurea e di laurea magistrale in questione purché non siano istituiti due diversi corsi di studio afferenti alla medesima classe di laurea, qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 crediti, per quanto riguarda i corsi di laurea, e 30 crediti, per quanto riguarda i corsi di laurea magistrale. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in Scienze, culture e politiche della gastronomia e di laurea magistrale in Scienze economiche e sociali della gastronomia, sono redatti in conformità all'articolo 11 del decreto ministeriale n. 270 del 2004 (che prevede che le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono approvati dal MIUR ed emanati con decreto rettorale) e alle disposizioni recate dallo schema di decreto in esame (comma 3). L'istituzione e l'attivazione dei nuovi corsi è subordinata al rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 19 del 2012 (vale a dire alla disciplina del sistema di accreditamento iniziale e periodico («AVA»), delle sedi e dei corsi di studio universitari; al sistema di valutazione e di assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della didattica e della ricerca; al potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca delle università e dai relativi decreti attuativi (comma 4). L'articolo 2 stabilisce che le Università individuano, nei propri regolamenti didattici di ateneo, le strutture didattiche competenti, anche interdipartimentali ed interateneo per l'attivazione e la gestione dei corsi di laurea e di laurea magistrale oggetto dello schema di decreto. Secondo l'articolo 3, comma 1, nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti e delle attività formative indispensabili indicati negli allegati allo schema e, per ciascun corso di laurea e di laurea magistrale, nel regolamento didattico di ateneo, le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale n. 270 del 2004, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso. Secondo il comma 2, le università garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. In ciascun corso di laurea e di laurea magistrale non possono comunque essere previsti in totale rispettivamente più di 20 e più di 12 esami o verifiche di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti didattici di ateneo, avuto riguardo alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e alla tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti. Ai fini del conteggio, rispettivamente, dei 20 o 12 esami o verifiche di profitto vanno considerate le attività formative: di base; caratterizzanti; affini o integrative; autonomamente scelte dallo studente. L'articolo 4, comma 1, prevede che per ogni corso di laurea e di laurea magistrale i regolamenti didattici di ateneo determinano i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, indicando, sia per le attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo, sia per le attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare in conformità agli allegati allo schema e al numero minimo di crediti ivi previsto. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare ai settori Pag. 191scientifico-disciplinari ricompresi negli ambiti disciplinari indicati negli allegati (comma 2). Limitatamente alle attività formative caratterizzanti i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti (comma 3). Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresì assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative previste dall'articolo 10, comma 5, decreto ministeriale n. 270 del 2004, fissando, per le attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo e per le attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti un numero minimo totale di crediti rispettivamente pari a 12 e a 18 per i corsi di laurea, e pari a 8 e a 12 per i corsi di laurea magistrale (comma 4). Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente i regolamenti didattici di ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti (comma 5). I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui la prova finale è sostenuta in lingua straniera (comma 6). Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, le università specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, e individuano, eventualmente, gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT (comma 7). Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea o di laurea magistrale ad un altro, ovvero da un'università ad un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea o di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato (comma 8). Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50 per cento di quelli già maturati. Tale limite percentuale non si applica nel caso di studenti provenienti da università telematiche. Il mancato riconoscimento di crediti deve comunque essere adeguatamente motivato (comma 9). L'articolo 5, comma 1, prevede che i CFU dei corsi di laurea e di laurea magistrale corrispondono a 25 ore di impegno medio per studente. I regolamenti didattici di ateneo determinano altresì per ciascun corso di laurea e di laurea magistrale la quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50 per cento dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico (comma 2). Gli studenti che maturano tutti i crediti necessari per la laurea e la laurea magistrale secondo le modalità previste nei rispettivi regolamenti didattici possono conseguire il relativo titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università (comma 3). L'articolo 6, comma 1, stabilisce che le università rilasciano i titoli di laurea e di laurea magistrale con la denominazione del corso di studio e con l'indicazione Pag. 192della classe di laurea in Scienze, culture e politiche della gastronomia o della classe di laurea magistrale in Scienze economiche e sociali della gastronomia, assicurando che la denominazione del corso di studio corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi (comma 2). Le università provvedono inoltre a rilasciare, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, una relazione informativa che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo (comma 3). L'articolo 7 prevede che nel primo triennio di applicazione delle disposizioni contenute nello schema di decreto eventuali modifiche tecniche alla tabella delle attività formative indispensabili, relative alle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale, contenute nell'allegato, sono adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il CUN. Lo schema di decreto ministeriale presenta un allegato, che ne costituisce parte integrante e che enuncia gli obiettivi formativi qualificanti dei nuovi corsi; inoltre per la classe di laurea Scienze, culture e politiche della gastronomia – L/GASTR, l'allegato definisce l'articolazione delle attività formative di base e caratterizzanti mentre, per la classe di laurea magistrale in Scienze economiche e sociali della gastronomia – LM/GASTR, riporta le sole attività formative caratterizzanti. Segnala, infine, che nel testo dello schema sono presenti riferimenti all’«allegato» e agli «allegati»: occorre pertanto uniformare il riferimento. Analogamente, ritiene che occorra uniformare in tutto il testo la locuzione mediante la quale si rinvia al decreto ministeriale n. 270 del 2004. Conclude, quindi, proponendo l'espressione di un parere favorevole con due condizioni.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, mette ai voti la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione l'approva all'unanimità.

  La seduta termina alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 13.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017.
C. 4686, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gianna MALISANI (PD), relatrice, premette che il disegno di legge, approvato dal Senato il 5 ottobre scorso, e assegnato alla Camera alla III Commissione in sede referente, reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia. Ricorda che L'ECMWF (European Centre for Medium Range Weather Forecast – Centro Europeo per la Previsione a Medio termine) è un'organizzazione intergovernativa fondata nel 1975 e sostenuta da 22 Stati membri europei, tra cui l'Italia, che agisce sia come ente di ricerca che come ente operativo. Per l'Italia, i Ministeri di riferimento sono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Pag. 193Ministero della difesa, tramite l'Aeronautica militare. Le sue finalità sono: lo sviluppo dei metodi numerici per le previsioni meteorologiche a medio raggio; la preparazione delle previsioni meteorologiche a medio raggio per la distribuzione agli Stati membri; la ricerca scientifica e tecnica rivolta al miglioramento di queste previsioni; la raccolta e la conservazione dei dati meteorologici (ECMWF possiede il più grande archivio al mondo di dati numerici di previsione del tempo). Evidenzia che il Consorzio ASTER, sostenuto dal Governo italiano, dal Governo regionale dell'Emilia-Romagna e dal comune di Bologna, nonché dal sistema accademico e dagli enti di ricerca nazionali (l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Consorzio interuniversitario per il calcolo – CINECA –, e il Centro euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici), ha presentato un dettagliato progetto per partecipare ad una competizione internazionale indetta dal Consiglio del Centro per definire dove ospitare il Data Centre più grande del mondo. Il Council dell'ECMWF, riunito a Reading, ha ratificato, nella sessione del 21-22 giugno 2017, l'assegnazione della struttura all'Emilia-Romagna, premiando così il progetto della Regione, sostenuto dal Governo, che prevede l'utilizzo del Tecnopolo presso l’ex Manifattura Tabacchi del capoluogo regionale. Il famoso centro di calcolo lascerà così l'attuale sede di Reading in Inghilterra per trasferirsi a Bologna che si appresta a diventare un polo tecnologico di importanza mondiale. Rammenta, quindi, che l'Accordo si compone di 8 articoli e di 2 allegati. L'articolo 1 definisce i termini utilizzati nell'Accordo. L'articolo 2 specifica il contributo annuo di 4 milioni di euro che l'Italia si obbliga a versare all'ECMWF a partire dal 2019. L'articolo 3 illustra il regime giuridico delle aree e degli edifici concessi al Centro dalla regione Emilia-Romagna, ed esattamente individuati nell'Allegato I. L'articolo 4 rinvia all'Allegato II per quanto concerne i privilegi e le immunità riconosciuti al Centro e al suo staff. L'articolo 5 disciplina il riparto di responsabilità tra Centro e Governo sia a livello internazionale sia in ambito civilistico, tra le Parti e nei confronti di terzi. L'articolo 6 concerne le consultazioni tra le Parti volte ad apportare modifiche o a discutere le modalità di attuazione dell'Accordo. L'articolo 7 disciplina la risoluzione delle eventuali controversie, facendo riferimento, in ultima istanza, alla procedura di arbitrato prevista dall'articolo 17 della Convenzione istitutiva del Centro. L'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore e l'eventuale risoluzione dell'Accordo. L'Allegato I concerne le aree che vengono messe a disposizione del Centro. L'Allegato II, infine, disciplina i privilegi e le immunità che, conformemente a quanto previsto dal Protocollo sui privilegi e le immunità del Centro del 1973, il Governo italiano garantisce al Centro e al suo personale che presterà servizio nella sede di Bologna. Il disegno di legge si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e degli atti correlati nonché l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie inerenti all'Accordo, concernenti il contributo annuo al Centro, gli oneri per la messa a disposizione e in opera degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo, il contributo statale per la manutenzione degli immobili. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Nel chiarire che l'aspetto di competenza della Commissione, pur indiretto, è costituito dalla materia della ricerca, sottolinea che il progetto sostenuto dal Governo italiano rappresenta un'importante sfida tecnologica per gli enti di ricerca coinvolti. Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, la mette ai voti.

  La Commissione l'approva all'unanimità.

  La seduta termina alle 13.10.

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COMITATO DEI NOVE

  Martedì 7 novembre 2017.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.
C. 4652-A Governo, approvato dal Senato, e abb. C. 417 Caparini, C. 454 Brambilla, C. 800 Brambilla, C. 964 Cesa, C. 1102 Battelli, C. 1702 Gagnarli, C. 2861 D'Ottavio, C. 2989 Rizzetto, C. 3636 Borghese, C. 3842 Rampi, C. 3931 Lodolini, C. 4086 Ricciatti e C. 4520 Zanin.

  Il Comitato si è riunito dalle 13.10 alle 13.20.

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