Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 novembre 2017
909.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 32

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 14 novembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza per il Consiglio dei ministri Maria Teresa Amici.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni.
Atto n. 472.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, fa presente che la Commissione avvia, nella seduta odierna, l'esame dello schema di decreto legislativo in materia intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (A.G n. 472). Avverte che è a disposizione dei colleghi della Commissione la documentazione relativa alle audizioni svoltesi sulla materia in entrambi i rami del Parlamento, in occasione dell'esame del provvedimento relativo alla riforma del processo penale (ora legge n. 103 del 2017). Evidenzia che è, inoltre, a disposizione il parere, inviato con lettera dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento in data 10 novembre 2017, espresso sul provvedimento dal Garante per la protezione dei dati personali nella riunione del 2 novembre scorso.
  Rammenta che tale schema di decreto dà attuazione all'articolo 1, comma 82 della legge n. 103 del 2017 (Modifiche al codice penale, di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), entrata in vigore il 3 agosto 2017, che delega il Governo ad adottare decreti legislativi, nel rispetto dei principi dettati dal comma 84, per riformare la disciplina delle intercettazioni. Una ulteriore delega, a riformare la disciplina dei costi delle intercettazioni, è prevista dal comma 88 della legge, e non è oggetto dello schema di decreto legislativo in commento. Il comma 83 delinea i tempi e il procedimento per l'attuazione della delega. Il comma 84 – alle lettere da a) ad e) – richiede al Governo di garantire il rispetto dell'articolo 15 della Costituzione, che al comma 1 afferma che «la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili».
  Fa presente che la delega specifica i seguenti principi e criteri direttivi per la riforma delle intercettazioni: garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, con particolare riferimento ai colloqui con il difensore (lett. a); intervenire sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle intercettazioni e dettare una precisa scansione procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine. In questo ambito, dovrà essere tutelata in particolare la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale. In proposito, evidenzia che il Governo, fermi restando i limiti ed i criteri di utilizzabilità vigenti, deve prevedere: ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, che il PM assicuri la riservatezza anche degli atti Pag. 33contenenti intercettazioni inutilizzabili, irrilevanti ai fini delle indagini (in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei) o contenenti dati sensibili che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini; che gli atti contenenti intercettazioni non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori e del giudice, fino alla decisione del giudice circa l'acquisizione agli atti delle intercettazioni richieste dalle parti, e non manifestamente irrilevanti (articolo 268, comma 6) e alla loro trascrizione integrale (articolo 268, comma 7), con il quale soltanto viene meno il divieto di pubblicazione di cui al comma 1 dell'articolo 114 c.p.p. relativamente agli atti acquisiti; che alla conclusione di questa procedura i difensori delle parti possano ottenere copia degli atti e trascrizione delle intercettazioni ritenute rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari; che, in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito successivo all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, il PM – ove riscontri registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini – qualora non sia già intervenuta la procedura di selezione del materiale di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 268 c.p.p., dispone l'avvio della selezione indicando espressamente le conversazioni di cui intenda richiedere lo stralcio; che tali conversazioni o comunicazioni non siano oggetto di trascrizione sommaria, come oggi richiesto dall'articolo 268, comma 2, c.p.p., ma vengano soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza con decreto motivato autorizzandone, in tal caso, la trascrizione del contenuto, come oggi previsto dal comma 2.
  Rileva che altri principi e criteri direttivi per la riforma delle intercettazioni, contenuti nella delega sono: introdurre un nuovo delitto (punito con la reclusione non superiore a 4 anni) per punire coloro che diffondano il contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche fraudolentemente captate, con la sola finalità di recare danno alla reputazione. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca (lettera b)); tenere conto delle decisioni e dei principi adottati con le sentenze della CEDU a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione (lettera c)); semplificare le condizioni per l'impiego delle intercettazioni nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (lettera d)); disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici (cosiddetti Trojan) in dispositivi elettronici portatili (lettera e)). Con questo criterio direttivo, si richiede al Governo di prevedere che: l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice; la registrazione audio venga avviata dalla polizia giudiziaria (o dal personale incaricato su indicazione della polizia giudiziaria), tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni (ex articolo 268 c.p.p.); l'attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in cui si proceda per i gravi delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p. e, fuori da tali casi, nel domicilio, soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, nel rispetto dei requisiti Pag. 34previsti per le intercettazioni telefoniche di (articolo 266, comma 1, c.p.p.); in ogni caso il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini; il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il server della Procura, così da garantire originalità ed integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante; siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, che tenga costantemente conto dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che tale programma si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo standard idonei di affidabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia; in caso di urgenza, il PM possa disporre l'intercettazione con queste specifiche modalità, limitatamente ai gravi delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p., con successiva convalida del giudice entro 48 ore, sempre che il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che rendano impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini; i risultati intercettativi così ottenuti possano essere utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo e possano essere utilizzati in procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (ex articolo 380 c.p.p.); non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede.
  Nel passare ad esaminare il contenuto dello schema di decreto in discussione, rammenta che lo stesso consta di 9 articoli attraverso i quali, in estrema sintesi: inserisce nel codice penale il delitto di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente, per punire con la reclusione fino a quattro anni colui chiunque, partecipando a incontri o conversazioni private con la persona offesa, ne registra il contenuto all'insaputa dell'interlocutore (microfoni o telecamere nascoste), per diffonderlo allo scopo di recare un danno all'altrui reputazione (articolo 1); a tutela della riservatezza delle comunicazioni dei difensori nei colloqui con l'assistito, vieta la trascrizione, anche sommaria, di queste comunicazioni (articolo 2); interviene con riguardo alla garanzia di riservatezza delle comunicazioni non rilevanti a fini di giustizia penale ovvero contenenti dati sensibili prevedendo che, quando l'ufficiale di polizia giudiziaria che procede all'intercettazione ascolta una comunicazione di questa natura, non la trascriva, neanche sommariamente. L'ufficiale dovrà invece annotare, anche sommariamente, i contenuti di quelle comunicazioni affinché il PM sappia che è stata operata questa scelta e possa compiere valutazioni diverse, chiedendo la trascrizione anche di quelle comunicazioni quando le ritenga utili alle indagini (articolo 2); in relazione alla procedura di selezione delle intercettazioni, disciplina la fase del deposito dei verbali e delle registrazioni, con la possibilità offerta alle parti di prenderne cognizione, e la fase dell'acquisizione del materiale intercettato al fascicolo delle indagini, che segue una duplice procedura a seconda che le intercettazioni debbano o meno essere utilizzate per motivare una misura cautelare. Nel primo caso, l'acquisizione è disposta dal PM a seguito del provvedimento del giudice che adotta la misura cautelare; nel secondo caso è disposta dal giudice che ha autorizzato le operazioni all'esito di un contraddittorio tra accusa e difesa che può essere anche solo cartolare (articolo 3); prevede che i difensori possano ottenere la trasposizione su supporto informatico delle registrazioni acquisite al fascicolo, ma non possano estrarre copia dei verbali di trascrizione delle conversazioni intercettate. La trascrizione delle Pag. 35intercettazioni, attualmente prevista al termine dell'udienza di stralcio, dovrà infatti essere effettuata all'apertura del dibattimento; solo in quella fase le parti potranno estrarre copia; prevede che tutti gli atti delle intercettazioni non acquisiti al fascicolo siano restituiti al PM per la conservazione nell'archivio riservato tenuto presso l'ufficio del PM e siano coperti da segreto; ogni accesso all'archivio dovrà essere registrato (articolo 5). Il GIP potrà accedere e ascoltare le registrazioni; i difensori delle parti potranno ascoltare le registrazioni ma non potranno ottenere copia delle registrazioni e degli atti; per quanto riguarda l'uso delle intercettazioni nel procedimento cautelare, la riforma prevede che, tanto nella richiesta di misura cautelare fatta dal PM, quanto nell'ordinanza del giudice che concede la misura, possano essere riprodotti solo i brani essenziali delle comunicazioni intercettate, che risultino necessari a sostenere la richiesta del PM o a motivare la decisione del giudice. Anche in questa fase, i difensori potranno esaminare gli atti e le registrazioni, ma non estrarre copia (articolo 3). Dispone poi che sia il PM ad acquisire al fascicolo delle indagini le comunicazioni o conversazioni utilizzate per l'adozione di una misura cautelare; ciò farà seguito, peraltro, a un vaglio di rilevanza del materiale intercettativo presentato dal PM a corredo della richiesta, effettuato dal giudice della cautela, che dovrà restituire al PM gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili per la conservazione nell'archivio riservato; disciplina le intercettazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili (cosiddetti trojan). Tali intercettazioni saranno consentite nei luoghi di privata dimora solo quando vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo un'attività criminosa; il presupposto non è richiesto però se si procede per uno dei gravi delitti previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e comma 3-quater del codice di procedura penale. Il PM e il giudice dovranno motivare l'esigenza di impiego di questa modalità e indicare in quali luoghi e tempi sarà possibile attivare il microfono (articolo 4). Dovrà essere costantemente garantita la sicurezza e l'affidabilità della rete di trasmissione attraverso la quale i dati intercettati vengono trasferiti agli impianti della procura della Repubblica (articolo 5) e spetterà a un decreto del Ministro della giustizia definire i dettagli tecnici dei programmi informatici da utilizzare (articolo 7), che dovranno comunque assicurare la possibilità di disattivare il dispositivo alla fine delle operazioni rendendolo inservibile; semplifica i presupposti per disporre le intercettazioni nei procedimenti per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, quando tali reati siano puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a 5 anni. Se si procede per tali delitti, infatti, l'intercettazione dovrà risultare necessaria (e non indispensabile) e saranno sufficienti indizi di reato (anche non gravi). Per utilizzare in tali indagini l'intercettazione ambientale con trojan in luoghi di privata dimora, permane il requisito della attualità dell'attività criminosa (articolo 6); prevede che dall'attuazione della riforma non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 8); detta una norma transitoria in base alla quale la riforma potrà applicarsi alle intercettazioni autorizzate dopo il 180o giorno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo (articolo 9).
  In particolare, evidenzia che l'articolo 1 dello schema modifica il codice penale, introducendo l'articolo 617-septies, concernente il delitto di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente, in attuazione della lettera b) della legge delega. Il delitto è collocato nel titolo relativo ai delitti contro la persona (XII), nel capo dedicato ai delitti contro la libertà individuale (III) e nella specifica sezione contenente i delitti contro la inviolabilità dei segreti (artt. 616-623-bis), subito dopo il delitto falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617-sexies). La nuova fattispecie penale prevista dall'articolo 617-septies punisce con la reclusione Pag. 36fino a 4 anni (delitto) chiunque (reato comune), al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine (dolo specifico), diffonde con qualsiasi mezzo (elemento materiale della condotta): riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o alle quali comunque partecipa. Pertanto, il reato riguarda chiunque, partecipando a incontri o conversazioni private con la persona offesa, ne registri il contenuto all'insaputa dell'interlocutore (microfoni o telecamere nascoste), per diffonderlo allo scopo di recare un danno all'altrui reputazione. La punibilità è esclusa se la diffusione consegue direttamente e immediatamente alla utilizzazione delle riprese o delle registrazioni in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Il delitto è procedibile a querela.
  Rammenta che l'articolo 2 dello schema modifica alcune disposizioni del codice di procedura penale con la finalità di garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione. In particolare, la lettera a) dà attuazione alla disposizione di delega relativa alla riservatezza delle comunicazioni dei difensori nei colloqui con l'assistito (comma 84, lettera a)), modificando l'articolo 103 c.p.p. La riforma interviene sull'articolo del codice di rito che disciplina le misure di salvaguardia del libero espletamento della funzione difensiva, fornendo tutela alla sfera spaziale – il luogo in cui viene svolta l'attività professionale, cioè i locali destinati a studio legale – e funzionale – salvaguardando l'esercizio del mandato del difensore, ovunque espletato. In particolare, il comma 5 dell'articolo 103 c.p.p. non consente l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né quelle tra gli stessi soggetti e le persone da loro assistite. Il comma 7 specifica che i risultati di eventuali intercettazioni eseguite in violazione del divieto non possono essere utilizzati nel processo penale. La riforma aggiunge un periodo al comma 7 per specificare che, fermo il suddetto divieto di utilizzazione, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente. Nel verbale delle operazioni si potrà esclusivamente indicare la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta. La disposizione rinvia all'articolo 267, comma 4 (come modificato dalla riforma), e dunque alla disposizione che impone alla polizia giudiziaria di informare preventivamente il PM con annotazione sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni che non possono essere trascritti.
  Evidenzia che l'articolo 2, comma 1, alle lettere b), c) e d), modifica gli articoli 267 e 268 del codice di procedura penale, relativi all'esecuzione delle operazioni di intercettazione, attuando la parte della delega diretta a garantire la riservatezza delle comunicazioni non rilevanti a fini di giustizia penale ovvero contenenti dati sensibili. Ulteriori modifiche agli articoli 267 e 268 c.p.p. sono previste dall'articolo 4 dello schema, che attua la delega con riguardo all'intercettazione attraverso captatore informatico. La lettera b) modifica l'articolo 267 c.p.p., inserendo un ulteriore periodo al comma 4, secondo cui, quando a compiere l'operazione è la polizia giudiziaria, l'ufficiale di polizia giudiziaria deve informare preventivamente il PM di eventuali comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini o riguardanti dati sensibili. La polizia giudiziaria, in particolare, annota i contenuti delle comunicazioni e conversazioni al fine di poterle sottoporre al PM, al quale spetta la definitiva decisione circa la trascrizione. Le lettere c) e d) modificano l'articolo 268 c.p.p., relativo all'esecuzione delle operazioni e, in particolare: inserendo il comma 2-bis, si vieta la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini. L'irrilevanza può essere collegata all'oggetto della conversazione o ai soggetti coinvolti, Pag. 37nonché ai dati personali sensibili. In applicazione del divieto, il verbale delle operazioni dovrà riportare solo la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta; inserendo il comma 2-ter, si consente al PM di disporre – con decreto motivato – la trascrizione nel verbale delle comunicazioni e conversazioni ritenute irrilevanti ai sensi del comma 2-bis, quando egli le ritenga invece rilevanti per i fatti oggetto di prova. Quando le comunicazioni sono relative a dati sensibili, il PM può disporne la trascrizione solo se le ritiene necessarie a fini di prova. Il PM riceverà notizia di tali comunicazioni dall'annotazione della polizia giudiziaria prevista dall'articolo 267, comma 4, al fine di potere assumere in prima persona la decisione circa la rilevanza o irrilevanza. Come precisa la relazione illustrativa, infatti, «l'ufficiale di polizia giudiziaria è un mero delegato all'ascolto» e «il pubblico ministero, che è l'organo delegante e su cui direttamente incombe il dovere di non trascrivere nei cosiddetti brogliacci le conversazioni irrilevanti o inutilizzabili, ben può dettare le opportune istruzioni e direttive al delegato per concretizzare l'obbligo di informazione preliminare sui contenuti delle conversazioni di cui possa apparire dubbia la rilevanza». La riforma distingue le comunicazioni irrilevanti ai fini delle indagini da quelle relative a dati sensibili: le prime potranno essere trascritte solo se il PM le giudica rilevanti per i fatti oggetto di prova; quelle relative a dati sensibili godono di maggior tutela in quanto potranno essere trascritte solo se ritenute necessarie a fini di prova; sostituendo il comma 4, si elimina il riferimento al deposito in segreteria dei verbali e delle registrazioni, che sarà disciplinato dall'articolo 268-bis, prevedendo che verbali e registrazioni siano conservati, a partire dal termine di conclusione delle operazioni, nell'archivio riservato presso l'ufficio del PM; la trasmissione al PM deve avere luogo immediatamente dopo la scadenza del termine per lo svolgimento delle operazioni, se pure oggetto di proroga; abrogando i commi da 5 a 8 dell'articolo 268 c.p.p., si elimina la procedura oggi prevista per la selezione del materiale oggetto di intercettazione (cosiddetta udienza di stralcio), che viene sostituita da una nuova disciplina.
  Rileva che dall'insieme delle modifiche agli articoli 267 e 268 c.p.p. si evince che, quando l'ufficiale di polizia giudiziaria che procede all'intercettazione ascolta una comunicazione ritenuta irrilevante o relativa a dati sensibili, non la trascrive, neanche sommariamente (in applicazione così dell'articolo 268, comma 2-bis). L'ufficiale dovrà annotare, anche sommariamente, i contenuti di quelle comunicazioni e conversazioni affinché il PM sappia che è stata operata questa scelta (in applicazione così dell'articolo 267, comma 4) e possa compiere valutazioni diverse chiedendo la trascrizione anche di quelle comunicazioni (in applicazione dell'articolo 268, comma 2-ter).
  Rammenta che la lettera e) interviene sull'articolo 329 c.p.p., che impone il segreto sugli atti d'indagine penale, compiuti dal PM e dalla polizia giudiziaria, fino alla conclusione delle indagini stesse o fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza. La riforma modifica il comma 1 per specificare che il segreto istruttorio copre anche le richieste formulate dal PM al giudice, di autorizzazione di specifici atti d'indagine, come ad esempio le intercettazioni, e conseguentemente anche i provvedimenti del GIP in ordine a tali richieste.
  Fa presente che l'articolo 3, comma 1, lettera a), inserisce nel codice di procedura penale tre nuovi articoli, con i quali disciplina il procedimento di selezione delle intercettazioni ai fini del loro inserimento nel fascicolo ovvero del loro definitivo stralcio, in attuazione della lettera a) della legge delega. La riforma ha optato per una procedura bifasica: la fase del deposito dei verbali e delle registrazioni con la possibilità offerta alle parti di prendere cognizione delle conversazioni, dei relativi atti, delle annotazioni (articolo 268-bis); la fase dell'acquisizione del materiale intercettato al fascicolo delle indagini, che segue una duplice procedura a seconda che le intercettazioni debbano o meno essere utilizzate Pag. 38per motivare una misura cautelare. Nel primo caso, l'acquisizione è disposta dal PM a seguito del provvedimento del giudice che adotta la misura cautelare; nel secondo caso è disposta dal giudice che ha autorizzato le operazioni all'esito di un contraddittorio tra accusa e difesa che può essere anche solo cartolare (articoli 268-ter e 268-quater). In particolare, per quanto riguarda la fase del deposito, prevede che: concluse le operazioni di intercettazione, i verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al PM per essere conservati nel suo archivio riservato (articolo 268, comma 4); entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il PM deposita i verbali e le registrazioni (come già previsto dalla legislazione vigente), unitamente alle annotazioni della polizia giudiziaria circa le conversazioni irrilevanti e contenenti dati sensibili, e forma l'elenco delle intercettazioni che ritiene rilevanti a fini di prova (nuovo articolo 268-bis, comma 1). La riforma conferma la previsione che consente al PM di ritardare il deposito quando da esso possa derivare un pregiudizio grave alle indagini (articolo 268-bis, comma 3); del deposito è dato immediato avviso ai difensori delle parti, che potranno: esaminare gli atti, prendere visione dell'elenco, ascoltare le registrazioni e prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 268-bis, comma 2). Rispetto alla normativa vigente, i difensori potranno subito sapere quali sono le conversazioni che il PM ritiene rilevanti ai fini dell'accusa e, di contro, richiedere l'acquisizione delle comunicazioni rilevanti ai fini di prova non comprese nell'elenco del PM oppure inutilizzabili o di cui è vietata la trascrizione.
  Per quanto riguarda l'acquisizione del materiale intercettativo al fascicolo delle indagini, tenuto presso l'ufficio del PM e già contenente la notizia di reato e gli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria (articolo 373, comma 5, c.p.p.), rileva che la riforma prevede quanto segue: se il PM ha utilizzato le intercettazioni per motivare una richiesta di misura cautelare, poi disposta dal giudice, provvede lui stesso all'acquisizione delle intercettazioni al fascicolo, inserendovi i verbali e gli atti ad esse relativi (nuovo articolo 268-ter, comma 1). Se invece il giudice nega la misura cautelare, l'acquisizione della documentazione al fascicolo segue la procedura ordinaria. La riforma peraltro precisa che, successivamente all'inserimento dei verbali e delle registrazioni nel fascicolo, il PM potrà cambiare avviso sulla rilevanza di alcune intercettazioni e chiedere conseguentemente al giudice di eliminare dal fascicolo gli atti che, per elementi sopravvenuti, ritiene irrilevanti (articolo 268-ter, comma 6). È ciò che la relazione illustrativa qualifica come «incidente di stralcio»: «Una iniziativa del pubblico ministero, diretta a innescare la procedura acquisitiva ma in vista dell'eliminazione dal fascicolo di quanto già ivi contenuto, può ora ipotizzarsi per il raro caso in cui, acquisito un dato materiale perché utilizzato in fase cautelare, si avveda successivamente della sua irrilevanza. In tal caso, nulla vieta che il pubblico ministero possa chiedere, con le scansioni procedimentali dettate per l'acquisizione, che sia estromesso e restituito all'archivio riservato, il materiale di cui apprezzi, per elementi sopravvenuti, l'irrilevanza». La difesa, dal canto suo, ha modo di sfruttare il controllo selettivo che esercita il giudice della cautela, il quale, ove tra gli atti allegati alla richiesta, vi siano verbali di comunicazione o conversazioni irrilevanti, ne ordina la restituzione al pubblico ministero per la custodia in archivio. Si consideri, poi, che proprio attraverso il contraddittorio cautelare, i difensori possono intervenire per concorrere, anche dopo l'emissione del provvedimento, ad una migliore selezione, in vista dei controlli impugnatori, del materiale utilizzabile. Con la previsione di un meccanismo differenziato di acquisizione in caso di emissione di ordinanza cautelare si è così inteso dare attuazione a quanto stabilito nella legge delega al n. 4 della lettera a) del comma 84; in tutti gli altri casi, la selezione del materiale intercettativo da inserire nel fascicolo è operata dal giudice che ha autorizzato le operazioni di intercettazione, Pag. 39in base ai nuovi articoli 268-ter e 268-quater, che delineano la seguente procedura: dal deposito del materiale nella segreteria del PM, scattano i 5 giorni di tempo entro i quali il PM deve richiedere al giudice l'acquisizione delle conversazioni che ha inserito nell'elenco, dando comunicazione della richiesta ai difensori (articolo 268-ter, comma 2); dal deposito del materiale da parte del PM scattano anche i 5 giorni concessi ai difensori per eventualmente richiedere al giudice l'acquisizione di conversazioni ulteriori – non contenute nell'elenco del PM – o l'eliminazione di quelle contenute nell'elenco del PM che reputino inutilizzabili o irrilevanti e dunque non trascrivibili. Rispetto alla normativa vigente, che prevede che il deposito si protragga «per il tempo fissato dal PM, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga» (articolo 268, comma 4), la riforma non specifica la durata del deposito ma concede alla difesa 5 giorni per prendere cognizione delle intercettazioni e avanzare richieste diverse da quelle del PM (articolo 268-ter, comma 3). La richiesta del difensore è depositata nella segreteria del PM che la trasmette immediatamente al giudice (articolo 268-ter, comma 4); tanto accusa quanto difesa hanno la possibilità di integrare e modificare le proprie richieste al giudice, fino a che questi non decide (articolo 268-ter, comma 5); il giudice competente a decidere dell'acquisizione è il GIP che ha autorizzato, convalidato o prorogato le intercettazioni (articolo 268-quater, comma 6). Egli decide entro 5 giorni dalla presentazione delle richieste (articolo 268-quater, comma 1). La riforma prevede dunque che entro 15 giorni dalla conclusione delle operazioni possa essere presa la decisione sull'acquisizione degli atti al fascicolo delle indagini preliminari (5 giorni per depositare il materiale in segreteria, cui si aggiungono 5 giorni per formulare le richieste al giudice, cui si aggiungono 5 giorni per decidere). Solo in caso di udienza di selezione del materiale (ipotesi eventuale rimessa alla valutazione del giudice) i termini possono prolungarsi di ulteriori 5 giorni; il giudice, in camera di consiglio senza l'intervento delle parti, può decidere con ordinanza quali intercettazioni acquisire tra quelle richieste e può disporre anche d'ufficio lo stralcio delle intercettazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione, potendo anche procedere all'ascolto delle conversazioni e comunicazioni (articolo 268-quater, comma 1). Rispetto alla normativa vigente, in base alla quale «il PM e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno 24 ore prima», la riforma consente al giudice di decidere con un contraddittorio tra le parti esclusivamente cartolare. Se il giudice reputa invece necessario un pieno contraddittorio tra le parti, fissa entro 5 giorni un'udienza della quale dà tempestivo avviso alle parti (articolo 268-quater, comma 2); all'esito della camera di consiglio o dell'udienza, gli atti e i verbali delle conversazioni e comunicazioni acquisite sono inseriti nel fascicolo delle indagini, e su essi viene meno il segreto istruttorio. Se il giudice ha ammesso l'acquisizione di conversazioni ritenute irrilevanti dal PM ai sensi dell'articolo 268, comma 2-bis, ne ordina la sommaria trascrizione, a cura del PM (articolo 268-quater, comma 3). La trascrizione integrale, in base alla norma di delega, sarà infatti possibile solo dopo la conclusione delle indagini preliminari; i difensori possono ottenere la trasposizione su supporto informatico delle registrazioni acquisite al fascicolo, ma non possono estrarre copia dei verbali di trascrizione delle conversazioni intercettate (articolo 268-quater, comma 4); gli atti e i verbali relativi alle intercettazioni non acquisite sono restituiti al PM per la conservazione nell'archivio riservato (articolo 268-quater, comma 5).
  Fa presente che la lettera c) dell'articolo 3 modifica l'articolo 270 c.p.p., relativo all'utilizzabilità delle intercettazioni in altri procedimenti penali per specificare che, ai fini dell'utilizzazione, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento e si applicano le Pag. 40nuove disposizioni sulla selezione del materiale intercettativo dettate dagli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater.
  Rileva che la lettera b) dell'articolo 3 modifica l'articolo 269 c.p.p. relativo alla conservazione della documentazione, dando attuazione alla disposizione di delega che attribuisce al pubblico ministero la responsabilità della riservatezza della documentazione relativa alle intercettazioni.
  La riforma prevede che: i verbali e le registrazioni acquisiti al fascicolo delle indagini non siano più coperti da segreto (articolo 269, comma 1-bis); tutti gli atti non acquisiti al fascicolo (verbali, registrazioni e annotazioni) vengano integralmente conservati presso l'archivio riservato tenuto presso l'ufficio del PM e siano coperti da segreto (articolo 269, comma 1); il GIP possa accedere all'archivio riservato del PM e ascoltare le registrazioni (articolo 269, comma 1); gli interessati, a tutela della riservatezza, possano chiedere al giudice che ha autorizzato l'intercettazione la distruzione delle registrazioni non acquisite al fascicolo. Rispetto alla normativa vigente, il concetto di «documentazione non necessaria per il procedimento» viene sostituito con l'analogo concetto di «registrazioni non acquisite». Resta inalterato il procedimento di distruzione.
  Evidenzia che la lettera b) dell'articolo 5 inserisce tra le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale l'articolo 89-bis, con il quale disciplina l'archivio riservato delle intercettazioni prevedendo: che l'archivio sia istituito presso l'ufficio del pubblico ministero, sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica; che in esso siano custoditi le annotazioni, i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni; che possano accedere all'archivio a) gli ausiliari autorizzati dal pubblico ministero; b) il giudice che procede e i suoi ausiliari; c) il pubblico ministero e i suoi ausiliari; d) i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete; che l'archivio debba essere tenuto con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione custodita. Pertanto, ogni accesso dovrà essere annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche, con indicazione di data, ora iniziale e finale, e atti specificamente consultati; che i difensori delle parti possano ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio, ma non possano ottenere copia delle registrazioni e degli atti ivi custoditi.
  Fa presente che, come già illustrato, il nuovo articolo 268-ter c.p.p. prevede, al comma 1, che sia lo stesso PM ad acquisire al fascicolo delle indagini le comunicazioni o conversazioni utilizzate per l'adozione di una misura cautelare; il comma 6 precisa che il PM potrà poi chiedere al giudice l'eliminazione dal fascicolo dei verbali e delle registrazioni di cui ritiene – per elementi sopravvenuti alla richiesta di misura cautelare – l'irrilevanza.
  Rammenta che le lettere da d) a f) dell'articolo 3 dello schema danno seguito a queste previsioni nell'ambito del procedimento per l'applicazione di una misura cautelare personale, modificando gli articoli 291, 292 e 293 del codice di procedura penale.
  Rispetto alla normativa vigente, evidenzia che la riforma specifica che, tanto nella richiesta del PM quanto nell'ordinanza del giudice che concede la misura, possano essere riprodotti solo i brani essenziali delle comunicazioni intercettate, che risultino necessari a sostenere la richiesta del PM o a motivare la decisione del giudice. In particolare: con la modifica dell'articolo 291 c.p.p., la riforma specifica che il PM, nel richiedere la misura cautelare al giudice, allega anche i verbali nei quali è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate (ai sensi dell'articolo 268, comma 2), purché si tratti di comunicazioni rilevanti (articolo 291, comma 1). Soltanto quando sia necessario, il PM riproduce i brani essenziali delle comunicazioni o conversazioni intercettate (articolo 291, comma 1-ter). La riforma dunque consente la trascrizione integrale in presenza di due requisiti: a) deve trattarsi di passaggi essenziali di una comunicazione o conversazione; b) la trascrizione deve essere necessaria alla motivazione della misura Pag. 41cautelare; con la modifica dell'articolo 292 c.p.p., relativo al contenuto dell'ordinanza con la quale il giudice concede la misura, la riforma dispone che solo i brani essenziali delle conversazioni intercettate possano essere riprodotti nell'ordinanza e solo quando gli stessi siano necessari per esporre le esigenze cautelari o gli indizi (articolo 292, comma 2-quater); con la modifica dell'articolo 293 c.p.p., sugli adempimenti esecutivi della misura cautelare, la riforma consente al difensore di esaminare, senza potere copiare, i verbali delle comunicazioni intercettate e di ottenere la trasposizione della registrazione su un idoneo supporto, analogamente a quanto disposto dall'articolo 268-quater, comma 4.
  Rammenta che l'articolo 92 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, come novellato dall'articolo 5, comma 1, lettera c), dello schema di decreto legislativo, inserendo il comma 1-bis, prevede che il giudice della cautela, contestualmente alla trasmissione al PM dell'ordinanza con la quale ha disposto la misura ai fini della sua esecuzione, restituisca al PM gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili. Tali atti dovranno essere conservati nell'archivio riservato della procura.
  Evidenzia che le lettere g) e h) dell'articolo 3 dello schema disciplinano l'acquisizione delle intercettazioni nelle fasi successive alle indagini preliminari. In particolare, la lettera g) modifica l'articolo 422 c.p.p. in tema di integrazione probatoria nell'udienza preliminare. Inserendo nella disposizione un nuovo comma 4-bis, la riforma prevede che il GIP debba applicare la nuova procedura di selezione del materiale intercettativo delineata dagli articoli 268-ter e 268-quater, quando intenda assumere come prova comunicazioni e conversazioni intercettate e non acquisite al fascicolo delle indagini, decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere. La lettera h) modifica l'articolo 472 c.p.p., relativo al dibattimento a porte chiuse, per prevedere che si proceda a porte chiuse quando le parti avanzano in dibattimento richiesta di acquisizione di conversazioni o comunicazioni ulteriori rispetto a quelle già inserite nel fascicolo. Il presupposto per questa integrazione è che «le ragioni della rilevanza a fini di prova emergono nel corso dell'istruzione dibattimentale». Anche in questo caso il giudice decide applicando la procedura prevista dall'articolo 268-ter. In base all'articolo 588 c.p.p., che estende all'appello le disposizioni relative al giudizio di primo grado, questa previsione dell'udienza a porte chiuse per la selezione delle intercettazioni troverà applicazione anche in secondo grado.
  Sottolinea che la lettera i) inserisce nel codice di procedura penale l'articolo 493-bis, con il quale disciplina, tra gli atti introduttivi del dibattimento, la trascrizione delle intercettazioni. Attualmente, tale attività è disciplinata dall'articolo 268, comma 7 (abrogato dalla riforma) al termine dell'udienza di stralcio. La riforma, sostanzialmente, mantiene inalterato il contenuto della disposizione – in base alla quale la trascrizione è disposta dal giudice e viene effettuata con le forme, i modi e le garanzie della perizia – e si limita a spostare questa attività dalla fase delle indagini preliminari, al termine dell'udienza di stralcio, all'apertura del dibattimento.
  Rispetto alla normativa vigente, evidenzia che a parte la diversa collocazione processuale della trascrizione, la riforma prevede che il giudice disponga la trascrizione solo a richiesta di parte. L'articolo 493-bis, inoltre, consente (comma 3) alle parti di estrarre copia delle trascrizioni, delle registrazioni e delle stampe.
  Fa presente che l'articolo 4 modifica alcune disposizioni del capo relativo alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (segnatamente gli articoli 266, 267, 268, 270 e 271) per dare attuazione alla delega (comma 84, lettera e)) per la disciplina delle intercettazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili. In particolare, la riforma (articolo 4, comma 1, lettera a) interviene sull'articolo 266 c.p.p., per specificare che in tutti i casi in cui Pag. 42sono consentite le intercettazioni di comunicazioni tra presenti, è consentito anche procedervi con l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. Quando le comunicazioni tra presenti avvengono nel domicilio privato, l'intercettazione, anche con captatore, è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo un'attività criminosa (comma 2). Aggiungendo un comma 2-bis, si prevede che questa forma di intercettazione sia sempre consentita, e dunque anche nei luoghi di privata dimora indipendentemente dall'attualità dell'attività criminosa, quando si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e comma 3-quater. Lo schema di decreto legislativo dà così attuazione alla lettera e), n. 3) della disposizione di delega recependo una indicazione che proviene dalla giurisprudenza di legittimità.
  Rammenta che la riforma, inoltre: modifica l'articolo 267 c.p.p., prevedendo che il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti attraverso il captatore informatico debba indicare le ragioni che rendono necessarie questa particolare modalità per lo svolgimento delle indagini e, se si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, anche i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, nei quali è possibile attivare il microfono (comma 1); la relazione illustrativa giustifica il riferimento a luoghi e tempo «indirettamente determinati» con l'impossibilità di prestabilire tutti gli spostamenti dell'apparecchio controllato. Da qui la necessità logica di delimitare gli ambiti «in base alle emergenze investigative»; intervenendo sulla medesima disposizione, stabilisce che, in caso d'urgenza, il PM possa procedere all'intercettazione con il captatore informatico, in attesa della convalida del giudice, solo se indaga per uno dei gravi delitti elencati dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater; la decisione autonoma del PM non è dunque sufficiente se si indaga per un delitto diverso. Quando procede in via d'urgenza, il PM deve comunque specificare nel provvedimento che dispone l'intercettazione le ragioni che rendono necessario l'avvio delle operazioni prima del provvedimento del giudice. Il giudice dovrà convalidare entro 48 ore, pena l'impossibilità di proseguire l'intercettazione e l'inutilizzabilità dei risultati conseguiti medio tempore (comma 2-bis). Questa modifica dà specifica attuazione alla lettera e), n. 6, della disposizione di delega; modifica l'articolo 268 c.p.p., sull'esecuzione delle operazioni di intercettazione, prevedendo che, per le operazioni di avvio e cessazione delle registrazioni mediante captatore informatico, l'ufficiale di polizia giudiziaria possa avvalersi di tecnici ausiliari (comma 3-bis). La riforma dà così attuazione alla lettera e) n. 2 della disposizione di delega; interviene sull'articolo 270 c.p.p., relativo all'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti penali; modifica l'articolo 271 c.p.p., sui divieti di utilizzazione delle intercettazioni, per prevedere l'inutilizzabilità, senza eccezioni, dei dati acquisiti nel corso delle operazioni preliminari all'inserimento del captatore informatico o al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel provvedimento autorizzativo (comma 1-bis). Tale documentazione inutilizzabile dovrà essere distrutta: il giudice potrà disporre la distruzione, salvo che la documentazione costituisca corpo del reato, in ogni stato e grado del processo (comma 3).
  Rileva che l'articolo 5 dello schema interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. In particolare, la lettera a) modifica l'articolo 89 disp. att. c.p.p. relativo al verbale e ai nastri registrati delle intercettazioni, prevedendo – in attuazione della lettera e), nn. 4 e 5, della disposizione di delega 12 – che quando si intercetta mediante trojan: il verbale debba indicare il tipo di programma impiegato e i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni (comma 1); possano essere utilizzati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici fissati da un decreto del Ministro della giustizia (comma 2-bis), che dovrà essere emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della riforma; le comunicazioni intercettate Pag. 43siano direttamente trasferite verso gli impianti della procura, con costante verifica della sicurezza e affidabilità della rete di trasmissione e della corrispondenza tra quanto intercettato e quanto trasmesso e registrato (comma 2-ter). Se il trasferimento contestuale dei dati intercettati è impossibile, il verbale dovrà motivare le ragioni dell'impossibilità (comma 2-quater); al termine delle operazioni, il captatore deve essere disattivato e reso inservibile, dando atto delle operazioni nel verbale (comma 2-quinquies).
  Osserva che l'articolo 7 dello schema di decreto legislativo demanda a un decreto del Ministro della giustizia – da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della riforma – la definizione dei requisiti tecnici dei programmi informatici necessari all'esecuzione delle intercettazioni mediante trojan.
  Segnala che l'articolo 6 dello schema di decreto legislativo dà attuazione al principio di delega relativo alla semplificazione delle condizioni di impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (comma 84, lettera d)). A tal fine, la riforma individua tali delitti nei delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a (articoli da 314 a 335-bis c.p.) puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni (si fa riferimento alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato, senza tenere conto della continuazione, della recidiva o delle circostanze del reato, tranne che si tratti di circostanze aggravanti ad effetto o efficacia speciale). Si tratta, in astratto, delle seguenti fattispecie: articolo 314. Peculato; articolo 317. Concussione; articolo 318. Corruzione per l'esercizio della funzione; articolo 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; articolo 319-ter. Corruzione in atti giudiziari; articolo 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità; articolo 322. Istigazione alla corruzione, nelle forme dell'induzione ad omettere o a ritardare un atto d'ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai doveri d'ufficio; articolo 322-bis. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; articolo 325. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio.
  Rammenta che quando si procede per uno di tali delitti, si applica l'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 199113 che consente le intercettazioni anche in deroga all'articolo 267 c.p.p., cioè in assenza dei gravi indizi di reato – sono sufficienti indizi di reato, anche non gravi – e del requisito dell'indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini – l'intercettazione non deve essere indispensabile ma necessaria (articolo 6, comma 1). La richiamata disciplina del decreto-legge del 1991 comporta inoltre: che la durata delle operazioni non può superare i 40 giorni (prorogabili dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di 20 giorni o, in caso d'urgenza, prorogabili dal PM); che il PM e l'ufficiale di polizia giudiziaria possano farsi coadiuvare nelle operazioni da agenti di polizia giudiziaria.
  Evidenzia che il comma 2 dell'articolo 6 prevede che, in relazione a tale catalogo di delitti, le intercettazioni ambientali con captatore informatico in luoghi di privata dimora siano consentite solo quando vi sia motivo di ritenere che in tali luoghi si stia svolgendo l'attività criminosa (è infatti vietato l'inserimento del captatore informatico quando non vi è motivo di ritenere che nella privata dimora si stia svolgendo l'attività criminosa). Il legislatore delegato dunque non assimila i gravi reati contro la p.a. ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p. per i quali, invece, l'uso del captatore informatico è sempre consentito.
  Segnala che l'articolo 8 contiene la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni di riforma non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Conseguentemente, le amministrazioni interessate dovranno provvedere Pag. 44agli adempimenti previsti dal decreto con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  Rileva che, in base all'articolo 9 con l'entrata in vigore del decreto legislativo acquisteranno efficacia le disposizioni degli articoli 1 e 6, relative alla nuova fattispecie penale di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente e ai nuovi presupposti per disporre le intercettazioni nelle indagini per gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.
  Fa presente, inoltre, che le restanti disposizioni di riforma (articoli 2, 3, 4, 5 e 7), attinenti alla garanzia di riservatezza delle intercettazioni irrilevanti o inutilizzabili, alla procedura di selezione del materiale intercettativo dopo la (o indipendentemente dalla) richiesta di misura cautelare, alla trascrizione delle intercettazioni, all'archivio riservato del PM e all'utilizzo dei captatori informatici si potranno applicare alle operazioni di intercettazione autorizzate trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore della riforma.
  Ciò premesso, nel rammentare che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato per lunedì 18 dicembre prossimo, auspica che la stessa possa esprimersi sul provvedimento in titolo entro mercoledì 13 dicembre prossimo.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta. Sospende, quindi, brevemente la seduta per permettere lo svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  La seduta, sospesa alle 14.25, riprende alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione.
Atto n. 465.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 novembre scorso.

  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Ermini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, presenta e illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (vedi allegato 1).
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale.
Atto n. 466.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con alcune condizioni e una osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 novembre scorso.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, rammenta di aver presentato nella seduta dell'8 novembre scorso una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo con alcune condizioni e una osservazione.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della presidente e relatrice (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 14 novembre 2017.

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.25 alle 14.45.

Pag. 45

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 novembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Maria Teresa Amici.

  La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.
C. 4609 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Fabrizia GIULIANI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di cinque accordi tra l'Italia ed altrettante organizzazioni internazionali, di cui tre presenti sul territorio nazionale: si tratta dell'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO), del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali (ICCROM) e della Multinational Force and Observers (MFO) hanno già la propria sede a Roma in forza di precedenti intese che ora necessitano di essere rinegoziate. Gli altri due accordi riguardano la Carta istitutiva del Forum Internazionale dell'energia IEF e il Memorandum d'intesa con il Consiglio d'Europa sull'Ufficio CdE di Venezia.
   Nell'esaminare sinteticamente il contenuto dei cinque accordi evidenzia che l’Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017, che costituisce la revisione dell'Accordo di sede risalente al 1992 (e modificato l'anno successivo), deriva sia dall'opportunità di considerare il mutato quadro istituzionale interno dell'IDLO, sia di dare riscontro a specifiche esigenze segnalate dall'Organizzazione medesima, al fine di consolidarne la presenza nel nostro Paese.
  Rammenta che l'IDLO (International Development Law Organization) istituita nel 1988 e dal 2001 in possesso dello status di osservatore presso le Nazioni Unite, è l'unica organizzazione intergovernativa esclusivamente dedicata alla promozione dello Stato di diritto. L'organizzazione, che ha il proprio quartiere generale a Roma e dal 2014 un ufficio distaccato a L'Aia, svolge attività a sostegno di comunità e governi nel settore delle riforme legislative e dello sviluppo delle istituzioni al fine di promuovere pace, giustizia, sviluppo sostenibile e opportunità economiche; si occupa, inoltre, di attività di ricerca nel settore del diritto e sui temi della giustizia. L'IDLO, attiva in Americhe, Asia, Europa, Medio Oriente ed Africa, può vantare competenza nello sviluppo istituzionale e legal empowerment, esperienza in diversi sistemi giuridici ed un ampio corpus di ricerca su diritto e giustizia.
  Quanto al contenuto dell'Accordo di sede in esame, fa presente che esso consta di 18 articoli dedicati alle definizioni (articolo I), alla idoneità e fruibilità della sede centrale dell'IDLO (articolo II), all'inviolabilità della medesima (articolo III), Pag. 46alla sua protezione (articolo IV) ed alla fornitura dei servizi pubblici (articolo V). L'articolo VI riguarda il regime giuridico dell'organizzazione e dei suoi beni e l'articolo VII la personalità giuridica internazionale dell'IDLO. Dopo l'articolo VIII, che riguarda il regime delle comunicazioni, l'articolo IX dispone l'esenzione da ogni imposizione diretta ed indiretta. L'articolo X riguarda le agevolazioni finanziarie e l'articolo XII le assicurazioni sociali e sanitarie. Disposizioni sul transito e soggiorno del personale dell'IDLO sono contenute nell'articolo XII mentre privilegi ed immunità dei rappresentanti di Stati e di membri del Consiglio Consultivo IDLO sono contenute nell'articolo XIII. L'articolo XIV disciplina il regime delle immunità per esperti e funzionari non appartenenti all'Organizzazione a dispiegati per compiti istituzionali della medesima. Privilegi ed immunità del personale IDLO sono contemplati dall'articolo XV mentre scopo del regime di immunità e privilegi (previsti dagli artt. da XIII a XV) nonché la cooperazione con le autorità italiane, sono regolati dall'articolo XVI. L'articolo XVII rimette a negoziati tra le parti la soluzione delle eventuali controversie e l'articolo XVIII, infine, reca le disposizioni finali.
  Nel passare ad esaminare lo Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017, rammenta che l'International centre for the study of the preservation and the restoration of cultural property (ICCROM) è un'organizzazione intergovernativa alla quale aderiscono attualmente 135 Stati, che promuove a livello internazionale la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio culturale.
  Quanto al contenuto dello scambio di lettere in esame, evidenzia che esso consiste nella modifica dell'articolo 11 dell'Accordo di sede del 1957, recante la disciplina relativa alle esenzioni fiscali concesse al personale dell'Organizzazione. La novella estende a tutti i funzionari del Centro, quale ne sia la nazionalità, l'immunità per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; il Governo italiano riconosce al Direttore ed ai vice Direttori del Centro il medesimo trattamento riconosciuto ai membri delle rappresentanze diplomatiche in Italia e tutti i funzionari (quindi anche i funzionari italiani) godono dell'esenzione da ogni imposta su ogni somma loro versata dal Centro a titolo di remunerazione.
  Nel passare ad esaminare lo Scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017, rammenta che MFO (Multinational Force and Observers) trae origine dal Trattato di pace del 1979 tra l'Egitto e lo Stato di Israele ed è un'operazione multinazionale incaricata di attività di peacekeeping nella penisola del Sinai, il cui quartier generale è a Roma.
  Evidenzia che MFO è composta da personale proveniente da dodici nazioni e al suo finanziamento contribuiscono, in parti uguali, Egitto, Israele e Stati Uniti d'America e alcune contributing nations. L'Italia, che partecipa, con la Marina militare, a tempo indeterminato alle operazioni di MFO, è il quarto Paese contributore in termini di uomini.
  Rileva che oggetto dello scambio di Note all'esame della Commissione è la richiesta di MFO, accolta dal MAECI, di procedere ad una nuova modifica del comma 2 dell'articolo 12 dell'Accordo di sede con l'Italia stipulato il 12 giugno 1982, ratificato ai sensi della legge n. 968/1982 ed emendato con un Addendum nel 1995. La modifica è finalizzata ad incrementare fino a quattordici il numero massimo di funzionari ai quali estendere le immunità e i privilegi concessi in virtù dell'Accordo, con l'esclusione di quelli aventi nazionalità italiana, estendendo tali immunità e privilegi anche ai rispettivi congiunti. Si tratta dei medesimi privilegi, immunità, esenzioni e facilitazioni accordate ai membri delle rappresentanze diplomatiche Pag. 47di rango equipollente. Il comma 2 in commento, nella formulazione originaria dell'Accordo di sede, riconosceva immunità e privilegi a due funzionari, passati a sette dopo la modifica introdotta con l'Addendum del 1995.
  Esaminando la Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011, rammenta che la finalità generale del Forum internazionale dell'energia è la collaborazione tra i Governi dei Paesi consumatori-importatori di energia, dei Paesi produttori esportatori e dei Paesi di transito, nel riconoscimento delle interdipendenze che legano le loro economie.
  Nel passare all'esame del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017, fa presente che lo stesso è volto ad attribuire all'unità già informalmente operante a Venezia lo status giuridico internazionale di Ufficio del CdE dedicato alla gestione di attività di cooperazione euromediterranea nel settore della promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto promosse dal CdE, anche in sinergia con iniziative dell'Unione europea. L'istituzione di un Ufficio periferico del CdE a Venezia permetterà al locale capo della struttura di agire per conto del Segretario generale del CdE, consentendo una più agevole gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio. La conclusione di un Memorandum d'intesa per l'istituzione di un Ufficio periferico del CdE a Venezia è stata proposta dal Segretariato del CdE nel 2014 ed il testo, condiviso anche con il comune di Venezia e con la regione Veneto, è stato negoziato dal MAECI e recepisce le osservazioni trasmesse dalle amministrazioni interessate. Con riferimento al contenuto, il testo del Memorandum si compone di 30 paragrafi preceduti da una breve premessa dove sono richiamate le disposizioni dell'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (GAPI), fatto a Parigi il 2 settembre 1949 e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1578, e della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res(2010)5, adottata il 7 luglio 2010, relativa allo status giuridico degli Uffici periferici del Consiglio d'Europa.
  Nel soffermarsi sui soli paragrafi di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che il paragrafo 1 istituisce l'Ufficio di Venezia al fine di promuovere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto nel Mediterraneo del Sud. Il paragrafo 2 definisce gli obiettivi dell'Ufficio e i successivi paragrafi da 3 a 6 specificano le tipologie di personale di cui sarà dotato l'Ufficio. Il paragrafo 7 riconosce all'Ufficio l'esercizio della capacità giuridica del CdE. I paragrafi da 8 a 12 precisano le immunità e i privilegi di cui gode l'Ufficio. In particolare, il paragrafo 8 sancisce l'immunità dalla giurisdizione, salvi i casi in cui il Comitato dei Ministri vi abbia espressamente rinunciato. Il paragrafo 9 definisce l'inviolabilità degli edifici e della sede dell'Ufficio. Il paragrafo 10 riguarda l'inviolabilità dell'archivio dell'Ufficio e, in generale, di tutti i documenti ivi contenuti.
  Il paragrafo 13 riguarda le comunicazioni e la corrispondenza (anche privata) dei funzionari dell'Ufficio e l'uso da parte dell'Ufficio dei mezzi di comunicazione.
  Esaminando il contenuto del disegno di legge autorizzazione alla ratifica degli Accordi citati, rammenta che lo stesso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica degli Accordi e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria.
  L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

Pag. 48

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.
C. 4629 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Fabrizia GIULIANI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione con il Governo della Repubblica del Costa Rica; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con il Governo della Repubblica del Costa Rica (A.C. 4629).
  In proposito, segnala che il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 va ricompreso nell'ambito degli strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-Ue, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità. Il Trattato abroga la vigente Convenzione tra Italia e Costa Rica per la reciproca estradizione dei malfattori firmata a Roma il 6 maggio 1873 sostituendola con uno strumento aggiornato ed in linea con la situazione attuale dove, in conseguenza delle assai intense relazioni bilaterali, si verifica anche un incremento dei fenomeni criminali che coinvolgono i due Paese. Il testo del Trattato si compone di un breve preambolo e di 22 articoli.
  Rammenta che, ai sensi dell'articolo 1, gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso a un procedimento penale (estradizione processuale) sia per consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva). Nel caso di estradizione processuale, è necessario che il reato sia punibile in entrambi gli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore a un anno; per l'estradizione esecutiva si prevede, invece, che al momento della presentazione della domanda di estradizione, la durata della pena ancora da espiare non sia inferiore a sei mesi. L'estradizione sarà concessa unicamente quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente sia assoggettato a sanzione penale anche dalla legislazione dello Stato richiesto (principio della doppia incriminazione) (articolo 2).
  Evidenzia che l'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione che si invererà oltre che nei casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali (quando si procede o si è proceduto per un reato politico o per un reato militare; quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a perseguire, in qualsiasi modo, la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche eccetera ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per tali motivi; quando l'accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto ovvero determinare conseguenze contrastanti con i princìpi fondamentali dell'ordinamento e della legislazione di questo Paese), anche quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui ne è domandata la consegna (principio del ne bis in idem), ovvero quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena. Inoltre, la richiesta di estradizione sarà respinta quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato richiesto ovvero quando vi sia fondato motivo di ritenere che Pag. 49persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a trattamenti illegali e disumani.
  Quanto alle ipotesi di rifiuto facoltativo, disciplinate dall'articolo 4, rammenta che l'estradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta, ovvero abbia già in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale, e quando la consegna della persona richiesta possa risultare in contrasto con valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni della stessa degne di particolare considerazione.
  Fa presente che l'articolo 5 disciplina l'estradizione del cittadino e riconosce a ciascuno Stato il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. In tal caso lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese. Ai sensi dell'articolo 6 la domanda di estradizione e tutti gli atti e i documenti relativi vanno trasmessi per via diplomatica, presentando requisiti di forma e contenuto dettagliatamente disciplinati dall'articolo 7.
  Rileva che l'articolo 8 prevede, per i casi di urgenza, la misura cautelare dell'arresto provvisorio e la relativa procedura. La facoltà di richiesta di informazioni supplementari, da fornire nel termine di sessanta giorni, inutilmente decorso il quale si considera che alla richiesta di estradizione si sia rinunciato, è prevista dall'articolo 9. L'articolo 10 riguarda la decisione sull'estradizione da parte dello Stato richiesto, che avrà l'obbligo di motivare e di informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto della consegna.
  Evidenzia che l'articolo 11 riguarda il principio di specialità. In caso di accoglimento della domanda di estradizione, tale principio (rule of speciality) garantisce il soggetto estradato contro la possibilità di essere perseguito o arrestato nello Stato richiedente per reati diversi da quelli in relazione ai quali la consegna è avvenuta, commessi in epoca ad essa precedente, salvo che nei casi di consenso prestato dallo Stato richiesto (disciplinato secondo forme e modalità corrispondenti all'originaria domanda di estradizione) o quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiesto sia da considerarsi volontaria, ossia nei casi di rientro spontaneo susseguente ad allontanamento nonché di mancato abbandono del territorio (non dovuto a cause di forza maggiore) per un periodo di tempo superiore a quarantacinque giorni. L'articolo 12 prevede il principio generale di divieto di riestradizione verso uno Stato terzo e l'articolo 13 individua specifici criteri di priorità per l'ipotesi di richieste di estradizione avanzate da una pluralità di Stati nei confronti della medesima persona.
  Segnala che l'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare, che deve avvenire entro quaranta giorni da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'estradizione. È fatta salva la possibilità che lo Stato richiesto differisca la consegna, qualora sia in corso in tale Stato un procedimento penale ovvero l'esecuzione di una pena per reati diversi da quello oggetto della domanda di estradizione. In tal caso i due Paesi potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente. È altresì prevista la consegna differita nei casi in cui il trasferimento della persona estradata possa porne in pericolo la vita o aggravarne le condizioni di salute (articolo 15). Previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto sono contenute nell'articolo 16 mentre al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo è dedicato l'articolo 17.
  Fa presente che l'articolo 18, che dispone in materia di spese di estradizione, Pag. 50stabilisce che è lo Stato richiesto a sostenere spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione. Sono a carico dello Stato richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia della medesima sino alla consegna allo Stato richiedente, nonché le spese relative alla custodia delle cose indicate all'articolo 16 del Trattato. Sono a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate, nonché quelle del transito di cui all'articolo 17. L'articolo 19 prevede scambi di informazioni sull'esito del procedimento penale ovvero sull'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'estradizione.
  Rammenta che, ai sensi dell'articolo 20 il Trattato in esame non impedisce alle Parti di cooperare in materia di estradizione in conformità con altri trattati cui abbiano aderito. Eventuali controversie sull'interpretazione e l'applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica (articolo 21). L'articolo 22, infine, disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato, che dovrà essere sottoposta a procedura di ratifica ed entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte avrà comunicato all'altra l'avvenuto svolgimento delle procedure interne; il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. In tal caso, il Trattato perderà efficacia sei mesi dopo la data della comunicazione.
  Nel passare a esaminare il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016, evidenzia che lo stesso intende promuovere la collaborazione bilaterale in materia di assistenza giudiziaria penale. Le Parti si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in termini di ricerca e identificazione delle persone, notifiche, citazioni di testimoni e parti offese, trasmissione di documenti e perizie, assunzione di testimonianze e svolgimento di interrogatori, trasferimento di persone detenute per il compimento di atti processuali, esecuzione di indagini, ispezioni, perquisizioni e sequestri, confische, scambio di informazioni, in ogni procedimento concernente reati la cui repressione sia di competenza dello Stato richiedente. Il testo si compone di 27 articoli preceduti da un breve preambolo.
  Rileva che, ai sensi dell'articolo 1 le Parti s'impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, impegnandosi altresì a scambiarsi informazioni sulla legislazione nazionale e a porre in essere e qualsiasi altra forma di assistenza purché non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto. L'articolo 2 (doppia incriminazione) stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto. L'articolo 3 disciplina le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza e l'articolo 4 individua nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nella Oficina de Asesorìa Tecnica y Relaciones Internacionales de la Fiscalìa General della Repubblica del Costa Rica le Autorità Centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza. I requisiti di forma e di contenuto delle richieste sono disciplinati dall'articolo 5 mentre l'articolo 6 disciplina dettagliatamente le modalità di esecuzione della richiesta.
  Fa presente che gli articoli da 7 a 18 contengono una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria. In particolare lo Stato richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nella richiesta (articolo 7) e provvede a effettuare le citazioni e a notificare i documenti trasmessi dallo Stato richiedente, trasmettendo allo Stato richiedente un attestato di avvenuta notificazione (articolo 8). L'assunzione probatoria nello Stato richiesto è l'oggetto dell'articolo 9 mentre l'articolo 10 riguarda l'assunzione Pag. 51probatoria nello Stato richiedente. In relazione a quest'ultima attività, a garanzia della persona escussa, è espressamente riconosciuto il principio di specialità, garanzia in virtù della quale la persona citata a comparire nello Stato richiedente non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale nello Stato richiedente, in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato, né essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni o a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato richiesto e della persona stessa (articolo 11). L'articolo 14 detta un'articolata disciplina in riferimento alla possibilità di comparizione mediante videoconferenza. Solo laddove essa non sia praticabile, il Trattato prevede la possibilità di un trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di consentirne la testimonianza, l'interrogatorio o, comunque, la partecipazione ad altri atti processuali dinanzi alle autorità competenti della Parte richiedente: tale attività – oltre a non dover intralciare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato richiesto – presuppone: il consenso del diretto interessato (a favore del quale operano, in ogni caso, le garanzie previste dal citato articolo 11); il previo raggiungimento di un accordo scritto tra le Parti riguardo al trasferimento e alle sue condizioni; il mantenimento dello status detentionis da parte dello Stato richiedente (articolo 12). Le Parti si impegnano a garantire, con le misure approntate dai rispettivi ordinamenti nazionali, la protezione delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati e alle attività di assistenza richieste (articolo 13). Gli articoli successivi disciplinano produzione di documenti, atti e cose (articoli 15 e 16), nonché le perquisizioni, i sequestri e la confisca dei proventi e delle cose pertinenti al reato (articolo 17) e gli accertamenti bancari e finanziari; in proposito è stata espressamente esclusa la possibilità di rifiutare l'esecuzione della richiesta per motivi di segreto bancario (articolo 18).
  Rammenta che l'articolo 19 contempla la possibilità che le Parti prestino altre forme di assistenza o cooperazione giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici, compresa la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati. Gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano lo scambio di informazioni tra gli Stati, prevedendo la trasmissione di informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti dei cittadini dell'altro Stato (articolo 20), lo scambio di informazioni sulla legislazione, sia sostanziale sia processuale (articolo 21), e infine la trasmissione di sentenze e di certificati penali (articolo 22). È esclusa qualsiasi forma di legalizzazione, certificazione o autenticazione dei documenti forniti sulla base del Trattato (articolo 23).
  Osserva che un'articolata disciplina della riservatezza è contenuta nell'articolo 24. L'articolo 25 disciplina la ripartizione delle spese sostenute per la richiesta di cooperazione, poste ordinariamente a carico dello Stato richiesto, fatta eccezione per alcune spese, espressamente contemplate (quali spese di viaggio, soggiorno, interpretariato, perizie). A fonte di spese di natura straordinaria è stabilito che le Parti si consultino per concordarne la suddivisione. Gli ultimi due articoli, infine, disciplinano rispettivamente la soluzione delle eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato, rimesse alla consultazione per via diplomatica (articolo 26) e le clausole finali (entrata in vigore, modifica e durata – illimitata) del Trattato le norme del quale si applicheranno alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi anteriormente (articolo 27).
  Nel passare al contenuto del disegno di legge autorizzazione alla ratifica del Trattato Pag. 52di estradizione e del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Costa Rica, entrambi fatti a Roma il 27 maggio 2016, fa presente che lo stesso si compone di 4 articoli. In particolare, gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.
C. 4630 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Fabrizia GIULIANI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione di due trattati tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador: il Trattato di estradizione fatto a Quito il 25 novembre 2015; ed il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Quito il 25 novembre 2015.
  In proposito, rammenta che il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015 va ricompreso nell'ambito degli strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-Ue, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità. In virtù dell'accordo di estradizione Italia ed Ecuador si impegnano reciprocamente a consegnarsi le persone che, trovandosi nel territorio di uno dei due Stati, sono sottoposte a indagini, a processo o condannate, secondo le norme e le condizioni determinate dall'accordo medesimo.
  Nel passare al contenuto del predetto trattato, evidenzia che lo stesso si compone di un breve preambolo e di 25 articoli. Ai sensi dell'articolo 1 gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso a un procedimento penale (estradizione processuale) sia al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva). L'articolo 2 individua le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione: nel caso di estradizione processuale, la facoltà di estradare i cittadini è prevista per i reati per i quali potrebbe essere inflitta, in entrambi gli Stati, una pena detentiva di almeno un anno; nel caso di estradizione esecutiva, l'estradizione del cittadino potrà essere concessa solo se, al momento della presentazione della domanda, la durata della pena o della restrizione ancora da espiare è di almeno un anno (paragrafo 1). In generale, l'estradizione sarà concessa, in conformità al principio della doppia incriminazione, quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto (paragrafo 2). Per i reati in materia fiscale è stabilito che l'estradizione potrà essere accordata anche quando la disciplina dello Stato richiesto, in tale materia, sia differente da quella dello Stato richiedente (paragrafo 3). È altresì prevista la possibilità di concedere l'estradizione anche per Pag. 53fatti per i quali non sussistano i presupposti di cui all'articolo 2 (sia in termini di pena sia in termini di doppia incriminazione) ove si tratti di fatti connessi a reati per i quali sussistono dette condizioni (articolo 2, paragrafo 4). L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione e precisa che essa sarà negata quando si procede o si è proceduto per un reato politico o militare; quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione sia formulata a fini discriminatori e quindi possa essere strumentale a perseguire la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche; quando il reato potrebbe essere punito con una pena vietata dallo Stato richiesto; quando si ha motivo di ritenere che la persona richiesta sarà sottoposta a un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa ovvero a un trattamento crudele, inumano, degradante o qualsiasi altra azione od omissione che vìoli i suoi diritti fondamentali; quando lo Stato richiesto ha concesso asilo politico alla persona richiesta; quando l'accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto; quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (principio del ne bis in idem) ovvero quando nello Stato richiesto sia intervenuta amnistia, indulto o grazia ovvero prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena. Inoltre, la richiesta di estradizione sarà rifiutata quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena vietato dalla legge dello Stato richiesto. Le ipotesi di rifiuto facoltativo sono previste dall'articolo 4. L'articolo 5 disciplina l'estradizione del cittadino e riconosce a ciascuno Stato il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. In tal caso lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese.
  Rileva che gli articoli da 6 a 9 disciplinano il procedimento di estradizione, dal momento della richiesta al momento della decisione. In particolare, l'articolo 6 individua le Autorità Centrali designate dalle Parti a trasmettere le richieste nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nella Corte Nazionale di Giustizia della Repubblica dell'Ecuador; sia la presentazione della richiesta di estradizione sia le comunicazioni relative a eventuali modifiche delle autorità competenti dovranno avvenire tramite il canale diplomatico. L'articolo 7 riguarda la documentazione necessaria da allegare alla richiesta di estradizione. La facoltà di richiesta di informazioni supplementari, da fornire nel termine di quarantacinque giorni, inutilmente decorso il quale si considera che alla richiesta di estradizione si sia rinunciato, è prevista dall'articolo 8. L'articolo 9 dispone in materia di decisione sull'estradizione da parte dello Stato richiesto, che avrà l'obbligo di motivare e di informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto della consegna.
  Segnala che l'articolo 10 riguarda il principio di specialità e la sua applicazione ai procedimenti di estradizione fra le Parti contraenti. L'articolo 11 prevede il principio generale di divieto di riestradizione verso uno Stato terzo. L'articolo 12 prevede, per i casi di urgenza, la misura cautelare dell'arresto provvisorio e la relativa procedura. Nel caso della presentazione di più richieste di estradizione da parte di una delle Parti e di altri Stati terzi nei confronti della medesima persona, sono stabiliti specifici criteri al fine di valutare e decidere a quale delle domande dovrà essere data esecuzione (articolo 13).
  Fa presente che l'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare, che deve avvenire entro quaranta giorni da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'estradizione. Resta salva per lo Stato richiesto la possibilità di differire la consegna Pag. 54qualora sia in corso in tale Stato un procedimento penale ovvero l'esecuzione della pena a carico della persona richiesta per reati diversi da quello oggetto della richiesta di estradizione ovvero quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la sua vita o aggravare il suo stato. In tale evenienza, comunque, i due Paesi potranno accordarsi per la consegna temporanea della persona richiesta, al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente (articolo 15). L'articolo 16 riguarda la procedura semplificata di estradizione, attivabile con il consenso della persona di cui si chiede l'estradizione attraverso una dichiarazione resa dinanzi a un'autorità competente dello Stato richiesto, con l'assistenza di un difensore, e riportata in un processo verbale giudiziario. Previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto sono contenute nell'articolo 17 mentre al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo è dedicato l'articolo 18.
  Rileva che ai sensi dell'articolo 19, che dispone in materia di spese di estradizione, è lo Stato richiesto a provvedere a tutte le necessità ed alle spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione (paragrafo 1). Sono a carico dello Stato richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia della medesima sino alla consegna allo Sato richiedente, nonché le spese relative alla custodia delle cose indicate all'articolo 17 del Trattato (paragrafo 2). Sono a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate, nonché quelle del transito di cui all'articolo 18. L'articolo 20 dispone in tema di richieste di informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata e l'articolo 21 riguarda la partecipazione del rappresentante dello Stato richiedente nel procedimento di estradizione. Ai sensi dell'articolo 22 il Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambi siano parte. L'articolo 23 dispone in materia di riservatezza e di conservazione degli atti del procedimento di estradizione Le eventuali controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato verranno risolte mediante consultazione diplomatica (articolo 24).
  Osserva, inoltre, che l'articolo 25 disciplina le diverse vicende giuridiche che potrebbero interessare il Trattato. Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità alle proprie legislazioni. Il Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte avrà comunicato all'altra, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto svolgimento delle procedure di ratifica. Il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta trasmessa all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione di efficacia del Trattato avrà effetto decorsi centottanta giorni dopo la predetta comunicazione.
  Nel passare ad esaminare il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015, fa presente che l'Accordo di assistenza giudiziaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador intende promuovere la collaborazione fra i due Paesi, rendendola rapida ed efficace, conformemente ai princìpi del diritto internazionale in materia di cooperazione giudiziaria penale. Il Trattato affianca oltre che ai Trattato di estradizione sopra descritto all'esame della Commissione, anche la Convenzione multilaterale sul trasferimento delle persone condannate (Strasburgo il 21 marzo 1983) sottoscritta da entrambi i Paesi (e ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 334 del 1988). Con l'accordo in esame, Italia ed Pag. 55Ecuador si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente.
  Rammenta che il testo si compone di 27 articoli preceduti da un breve preambolo. Con l'articolo 1 si prevede che le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale, che riguarderà un esteso novero di atti, quali la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione degli atti giudiziari, la citazione di testimoni, di persone offese, di persone sottoposte a procedimento penale e di periti, l'acquisizione e la trasmissione di atti, di documenti ed elementi di prova, lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni, il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali, l'esecuzione di indagini, perquisizioni, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi del reato, la comunicazione dell'esito di procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari. Inoltre sono previsti lo scambio di informazioni relative alla legislazione nazionale e qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto. L'articolo 2 (doppia incriminazione) stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto. L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza, prevedendo inoltre la facoltà di subordinare a condizioni lo svolgimento della rogatoria. L'articolo 4 individua nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nella Fiscalia General del Estado della Repubblica dell'Ecuador le Autorità Centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza. L'articolo 5 contiene una dettagliata disciplina dei requisiti formali e di contenuto che devono caratterizzare la richiesta. Per l'esecuzione della richiesta di cooperazione è prevista l'applicazione del principio della lex loci, fermo restando l'impegno dello Stato richiesto di eseguirla secondo le modalità indicate dallo Stato richiedente nonché ad autorizzare la partecipazione delle persone indicate nella richiesta di assistenza al compimento degli atti richiesti, ove ciò non contrasti con la propria legislazione nazionale (articolo 6).
  Fa presente che gli articoli da 7 a 18 contengono una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria. In particolare lo Stato richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nella richiesta (articolo 7) e provvede a effettuare le citazioni e a notificare i documenti trasmessi dallo Stato richiedente, trasmettendo allo Stato richiedente un attestato di avvenuta notificazione (articolo 8). L'assunzione probatoria nello Stato richiesto è l'oggetto dell'articolo 9 mentre l'articolo 10 riguarda l'assunzione nello Stato richiedente.
  In relazione alla seconda ipotesi (di cui all'articolo 10 del Trattato) l'articolo 11 introduce il principio di specialità, garanzia in virtù della quale la persona citata a comparire nello Stato richiedente non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale nello Stato richiedente, in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato, né essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni o a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato richiesto e della persona stessa. L'articolo 12 prevede che, ove non sia possibile l'esecuzione della videoconferenza (di cui al successivo articolo 14 del Trattato), lo Stato richiesto ha la facoltà di trasferire temporaneamente nello Stato richiedente una persona detenuta nel proprio territorio, al fine di consentirne la comparizione dinanzi all'autorità competente dello Stato richiedente, affinché renda interrogatorio, testimonianza Pag. 56o altro tipo di dichiarazioni ovvero partecipi ad altri atti processuali; la persona trasferita è mantenuta in stato di detenzione nello Stato richiedente e il periodo di detenzione deve essere computato ai fini dell'esecuzione della pena nello Stato richiesto. Lo Stato richiesto assicura l'adozione di misure di protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale che si rendano necessarie (articolo 13). L'articolo 14 contiene un'articolata disciplina dello strumento della comparizione mediante videoconferenza; in particolare lo Stato richiedente potrà ricorrervi per l'interrogatorio di persona sottoposta a indagine o a procedimento penale e per la partecipazione di tale persona all'udienza, se questa vi acconsente e ove ciò non contrasti con la legislazione nazionale di ciascuno Stato.
  Rammenta che gli articoli 15, 16, 17 e 18 disciplinano l'acquisizione di documenti pubblici (articolo 15), di documenti e beni (articolo 16), le attività finalizzate all'acquisizione di detti documenti e beni e segnatamente perquisizione, sequestro e confisca (articolo 17), nonché gli accertamenti bancari e finanziari (articolo 18).
  Rileva che, ai sensi dell'articolo 19, sono fatti salvi i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuno Stato in virtù della firma di altri accordi internazionali; la norma, inoltre, non impedisce agli Stati di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria, in virtù di specifici accordi, intese o pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici. Gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano lo scambio di informazioni tra gli Stati, prevedendo la trasmissione di informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti dei cittadini dell'altro Stato (articolo 20), lo scambio di informazioni sulla legislazione, sia sostanziale che processuale (articolo 21), e infine la trasmissione di sentenze e di certificati penali (articolo 22).
  È esclusa qualsiasi forma di legalizzazione, certificazione o autenticazione dei documenti forniti sulla base del Trattato (articolo 23).
  Osserva che un'articolata disciplina della riservatezza è contenuta nell'articolo 24. L'articolo 25 disciplina il riparto delle spese sostenute per la richiesta di cooperazione, poste ordinariamente a carico dello Stato richiesto, fatta eccezione per alcune spese, espressamente contemplate (spese di viaggio e di soggiorno per le persone citate a comparire dinanzi all'autorità richiedente, spese relative al trasferimento temporaneo delle persone detenute, quelle sostenute per la protezione di vittime, testimoni e altri partecipanti al procedimento penale, le spese per la videoconferenza, le spese e gli onorari spettanti ai periti, le spese e gli onorari per la traduzione e l'interpretariato e le spese di trascrizione, nonché le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato). Gli articoli 26 e 27, infine, disciplinano, rispettivamente la soluzione delle eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato rimettesse alla consultazione tra le Autorità centrali e, in caso di mancato accordo, per via diplomatica (articolo 26) e le clausole finali (entrata in vigore, modifica e durata – illimitata) del Trattato le norme del quale si applicheranno alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi anteriormente (articolo 27).
  Nel passare ad esaminare il contenuto del disegno di legge di ratifica, rammenta che lo stesso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

  La seduta termina alle 14.55.

Pag. 57

SEDE REFERENTE

  Martedì 14 novembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Maria Teresa Amici.

  La seduta comincia alle 14.55.

Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato.
C. 4376 Molteni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2017.

  Donatella FERRANTI, presidente, fa presente che la Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, a prima firma del deputato Molteni, recante «Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato», di cui l'Assemblea avvierà l'esame, in quota opposizione, lunedì 27 novembre prossimo. Al riguardo, rammenta che nella seduta dell'8 novembre scorso la Commissione ha adottato, come testo base per il prosieguo dei lavori, il nuovo testo della proposta di legge C. 4376 Molteni, formulato dai relatori. Tale nuovo testo, rispetto alla formulazione originaria, specifica e modifica il perimetro di intervento del provvedimento, estendendolo alla disciplina relativa al concorso delle circostanze in riferimento ai delitti contro la persona.
  Rammenta, inoltre, che nella giornata di ieri è scaduto il termine di presentazione degli emendamenti al provvedimento in questione.
  A questo proposito, avverte che sono state presentate alcune proposte emendative (vedi allegato 3) che saranno verosimilmente poste in votazione a partire dalla giornata di domani.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo.
C. 4388 La Forgia ed abb.
(Parere alla XI Commissione).

Pag. 58