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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO II - GESTIONE FINANZIARIA E SISTEMA CONTABILE
Articolo 10
(Dotazione ordinaria)
  1. Il Presidente della Camera, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza adottata su proposta del Collegio dei Questori e con riferimento al fabbisogno previsto dal bilancio pluriennale, formula ogni anno al Ministro dell'economia e delle finanze la richiesta della dotazione ordinaria, nonché dell'eventuale integrazione di quella già accordata.
  2. Il Servizio Tesoreria, non appena pervenuta la comunicazione da parte del Cassiere dell'avvenuto accredito della dotazione ordinaria, provvede alla conseguente registrazione contabile.
  3. Nelle stesse forme si procede per la riscossione delle somme da erogare a titolo di rimborso delle spese elettorali ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157.
  4. Le altre entrate sono riscosse dal Cassiere della Camera, previo accertamento dei competenti uffici del Servizio Tesoreria.