Le variazioni del numero e della denominazione dei capitoli, nonché dei relativi importi, e le eventuali operazioni di assestamento, sono disposte secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 3.
Alle operazioni di variazione del bilancio superiori a euro 1.600.000, con esclusione delle spese fisse ed obbligatorie nonché di quelle di investimento programmate ai sensi dell'articolo 7, si provvede con decreto del Presidente della Camera, previa conforme deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, adottata su proposta del Collegio dei Questori.