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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO V - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI - CONTRATTI - COLLAUDI
Capo III - Disposizioni particolari per i lavori
Sezione I Disciplina dei lavori di importo complessivo superiore a euro 200.000
Articolo 58

(Conferimento dell'incarico di progettazione)

  1. Il Capo del Servizio competente allo svolgimento dell'intervento, dopo aver acquisito la relazione di cui all'articolo 57, formula una motivata indicazione di spesa per l'intervento e, se l'incarico è affidato ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), per il conferimento dell'incarico di progettazione, mediante apposito disciplinare.
  2. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del referente del progetto sono eseguite dai seguenti soggetti, dotati di abilitazione professionale ai sensi della normativa vigente:
    1. da dipendenti di quinto livello appartenenti ai ruoli tecnici della Camera dei deputati, senza oneri per l'Amministrazione;
    2. da funzionari di amministrazioni pubbliche, di cui la Camera si avvale ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento dei servizi e del personale, senza oneri per l'Amministrazione;
    3. da altri soggetti individuati dalla legislazione vigente per i contratti di lavori dello Stato.
  3. Per gli incarichi di progettazione il cui importo sia inferiore a euro 221.000 (16), si può procedere, oltre che avvalendosi dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, anche tramite affidamento fiduciario ai soggetti di cui al comma 2, lettera c).
  4. Per l'affidamento ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), di incarichi di progettazione di importo pari o superiore a euro 221.000,(17) si procede ai sensi delle disposizioni del capo I.
  5. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal referente del progetto. In tal caso occorre l'accettazione con atto formale, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione del Servizio competente allo svolgimento dell'intervento sulla progettazione definitiva.
  6. Si applicano agli affidatari di incarichi di progettazione le norme in materia di incompatibilità previste dalle disposizioni di legge in vigore per i contratti di lavori dello Stato.

(16)Importo così modificato con deliberazioni attuative del Collegio dei Questori dell'8 febbraio 2012, del 22 gennaio 2014, del 27 gennaio 2016 e del 22 dicembre 2017.

(17)Importo così modificato con deliberazioni attuative del Collegio dei Questori dell'8 febbraio 2012, del 22 gennaio 2014, del 27 gennaio 2016 e del 22 dicembre 2017.